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Sul lavoro autonomo

Anacronismi e auspici regolatori

4. Sul lavoro autonomo

Sono positivi gli interventi, previsti dal disegno di legge approva-to il 3 novembre 2016 Misure per la tutela del lavoro auapprova-tonomo non im-prenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, per quanto riguarda il lavoro autonomo e soprattutto per quanto concerne gli aspetti dei pagamenti dei compensi.

L’art. 5 ha grande rilievo: sussidiarietà delle professioni.

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La sussidiarietà delle professioni si può individuare tra le altre ipotesi anche in un rafforzamento della certificazione e nel rico-noscimento di una dignità superiore della asseverazione contribu-tiva e della regolarità dei contratti di lavoro, che si dovrebbe chiedere a tutte le aziende per la partecipazione agli appalti.

Tuttavia, si ritiene che il sistema del nostro Paese abbia bisogno di ulteriori impulsi. In riferimento allo scenario legislativo italia-no, la figura del lavoro autonomo assume diverse modalità di re-golazione normativa, contributiva e fiscale in relazione alla tipo-logia e differente classificazione considerate pur nella più ampia accezione dello specifico inquadramento che differisce profon-damente dal lavoro subordinato.

Più in generale si considerano lavoratori autonomi, le figure ri-conducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c., ma come det-to nell’ambidet-to di tali figure il legisladet-tore italiano unitamente alla giurisprudenza ha nel tempo elaborato varie stratificazioni del ti-po contrattuale, sfociando nella parasubordinazione e non ultimo nelle presunzioni legali di riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato in presenza dei c.d. parametri di “etero-organizzazione”.

Parallelamente, sotto il profilo fiscale la normativa ha individuato modalità di tassazione differenti in relazione al possesso della partita IVA o a specifiche modalità di svolgimento dell’attività la-vorativa sotto la forma della parasubordinazione. L’aspetto con-tributivo risulta anch’esso assai frammentato, essendo intervenu-ta la gestione separaintervenu-ta Inps a copertura di soggetti non rientranti nella gestione autonoma Inps e non ultime le casse professionali.

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Orbene appare davvero utile oltre che necessario introdurre un parametro giuridico di base specificatamente volto alla regolazio-ne normativa del lavoro autonomo che si ritieregolazio-ne debba essere orientato quanto più verso trattamenti omogenei e uniformi per ciascuna sotto categoria del lavoro autonomo stesso.

In tale ambito si ritiene auspicabile individuare altresì attraverso parametri oggettivi condizioni di dipendenza economica da tute-lare ulteriormente in relazione alla loro particotute-lare posizione di mercato.

In ordine al profilo giuridico appare utile disporre tramite testo dedicato normativo i profili comuni alla generalità dei lavoratori autonomi evidenziando caratteristiche di individuazione e classi-ficazione riconducibili a principi di certezza e oggettività. Gli ambiti di regolazione giuridica dei rapporti dovrebbero altresì es-sere sviluppati sotto il profilo della tutela contrattuale e dei pa-gamenti, modalità di recesso, semplificazione degli adempimenti e sostegno all’avvio d’attività autonome.

Si ritiene auspicabile intervenire organicamente attraverso previ-sioni riguardanti l’applicazione delle norme in materia di sicurez-za e salute sul lavoro in taluni situazioni di rischio anche integra-to o ancora la semplificazione e l’incentivazione all’avvio di atti-vità autonoma, sua gestione ed eventuale aggregazione con altri figure.

La materia inoltre si ritiene vada integrata anche con discipline riguardanti l’accesso semplificato al credito e al sistema degli ap-palti, la gestione di situazioni di crisi o difficoltà di mercato, tute-la delle innovazioni e dei brevetti e riduzione delle controversie e

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del contenzioso attraverso strumenti di deflazione pregiudiziale e accesso al rito del lavoro in caso di esito negativo degli stessi.

In materia di orientamento e assistenza alle opportunità di mer-cato si propone di consentire alle agenzie per il lavoro autorizzate ai sensi dell’art 4 del d.lgs. n. 276/2003, la possibilità di svolgere attività di informazione e servizi di intermediazione, ricerca e se-lezione di nuove opportunità di mercato nel settore del lavoro autonomo, nonché di fornire supporto alla ricollocazione dei la-voratori autonomi.

Gli interventi di natura giuridica dovrebbero agevolare infine la continuità e la valorizzazione della formazione continua quale misura atta a garantire non solo la necessaria professionalità e af-fidabilità dei soggetti, ma anche la sussidiarietà degli stessi in rap-porto allo stato sociale. Tale finalità andrebbe raggiunta non solo con la piena deducibilità dei costi di formazione, ma anche con l’erogazione di un credito di imposta per specifici percorsi forma-tivi riconosciuti dalle università e dagli ordini professionali.

Sotto il profilo fiscale nell’ambito del lavoro autonomo si rileva-no diverse forme di tassazione che riconducorileva-no addirittura alla assimilazione alle modalità di tassazione del lavoro subordinato per le figure rientranti nella c.d. “parasubordinazione”.

Orbene in particolare per i soggetti titolari di partita IVA si ac-colgono favorevolmente tutte le misure volte alla forfettizzazione della tassazione così come disciplinato dai regimi fiscali recente-mente introdotti, ivi compresa la disciplina dei minimi. Si ritiene tuttavia che anche in tale ambito si debbano garantire interventi organici e strutturali, regolando le modalità di opzione e passaggi da regimi diversi in maniera chiara ed oggettiva. Visto anche la

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recente stratificazione in materia, appare utile disciplinare corret-tamente il regime transitorio di applicazione ed individuare le fa-sce reddituali tenendo conto della necessaria uniformità rispetto ai precedenti interventi.

In ordine al profilo contributivo si ritiene dovranno essere intro-dotte le misure più significative volte alla creazione di un reale welfare integrato e inclusivo che oggi rappresenta la grande di-scriminazione rispetto al panorama del lavoro subordinato. Le recenti vicende storiche hanno insegnato che l’idea di aumentare tout court la tassazione previdenziale del lavoro autonomo per av-vicinarla a quella del lavoro subordinato è stata oltre ogni ragio-nevole dubbio una grande sconfitta oltre che un motivo di gran-de discriminazione verso quei soggetti, in gran parte giovani, si affacciavano sul mercato subendo una tassazione previdenziale insostenibile. Dunque in questo ambito andrà certamente intro-dotto un regime di armonizzazione del sistema attraverso l’introduzione di aliquote uniformi e la neutralizzazione degli aumenti già previsti.

Il sistema pensionistico e previdenziale italiano penalizza senza dubbio i lavoratori autonomi, introducendo vincoli di età più stringenti e regole di conversione del montante pensionistico più penalizzanti, incidendo inevitabilmente sulla misura delle pensio-ni talvolta anche a parità di versamenti contributivi. Alla luce di quanto sopra gli interventi recentemente introdotti, quali il ver-samento in proporzione al reddito senza l’applicazione del mini-male per i regimi fiscali agevolati, hanno avuto l’esclusivo effetto di diminuire la contribuzione dovuta a scapito però del diritto e della misura pensionistica.

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Evidente pertanto la necessità di introdurre previsioni di contri-buzione minimale anche nell’ambito della gestione separata, in-tervenendo altresì con la piena cumulabilità dei versamenti alla stessa effettuati pur in presenza di contribuzione in altre gestioni.

Il panorama della casse professionali andrebbe inoltre regola-mentato anche in relazione alla classificazione privatistica delle stesse, al fine di evitare distorte attrazioni finalizzate esclusiva-mente al ristorno nelle finanze pubbliche di parte dei capitali ri-sparmiati.

Inevitabile e di grande rilevanza la necessaria introduzione di re-gimi fiscali agevolati di tassazione dei rendimenti delle casse stes-se, ora regolati attraverso un credito di imposta che ne abbassa a talune condizioni l’aliquota ma che di fatto non tiene conto della peculiarità previdenziale e non finanziaria dei margini realizzati.

In ordine al profilo contributivo si ritiene inoltre necessaria una profonda riflessione in relazione all’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni per specifiche casistiche di soste-gno e assistenza costituzionalmente tutelate quali ad esempio la maternità.

Gran parte del successo della innovativa concezione di regola-zione del mondo del lavoro autonomo si giocherà infine attraver-so l’introduzione e la promozione di forme mutualistiche ricon-ducibili al più ampio sistema di welfare integrato in accezione in-clusiva dello stesso. In tale sistema si dovranno prevedere speci-fiche misure volte alla tutela della maternità, della genitorialità e della gestione delle varie fasi di vita lavorativa ivi compresa la tu-tela per la malattia anche ingravescente o la necessità di assisten-za dei familiari in particolare stato di necessità. La gestione

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rata Inps già contiene alcune previsioni in materia di maternità e malattia, che tuttavia andrebbero ampliate anche in ragione delle grandi differenze con il lavoro subordinato ivi compresi gli ambi-ti di durata.

Si rileva inoltre ancora la diversificata applicazione del sistema degli assegni al nucleo familiare erogabili solo dalla gestione sepa-rata Inps in dipendenza della tipologia di lavoratori e addirittura della specifica aliquota di versamento.

Un sistema di welfare dovrebbe certamente tenere conto delle misure di sostegno al reddito in costanza contrattuale e anche nei casi di recesso dello stesso, ora regolato dal sistema Dis-Coll ma ancora con forte discriminazione in relazione alla tipologia di la-voratori.

La tutela del reddito dovrebbe altresì concretizzarsi nella possibi-lità di sospendere con accesso a successiva rateizzazione il carico contributivo e fiscale in talune situazione di difficoltà quali la grave malattia o ricovero ospedaliero.

Si ritiene infine meritevole di riflessione la possibilità di introdur-re sistemi di “staffetta generazionale” volti all’utilizzo specifico di parte della obbligatoria contribuzione versata da soggetti già tito-lari di trattamento pensionistico, per la costituzione di un fondo volto a favorire l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro auto-nomo attraverso il versamento in forma ridotta dei primi 3 anni di contribuzione a fronte però del pieno accredito figurativo ai fini pensionistici.

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5. Sul disegno di legge c.d. “Statuto dei Lavori”

Venendo poi all’analisi del disegno di legge relativo allo Statuto dei Lavori, si estrapolano quelli che sono gli spunti più importan-ti.

Sembra che si sia recuperato il concetto della contrattazione di prossimità e di una contrattazione individuale certificata. Questo è un aspetto apprezzabile.

Positiva anche l’introduzione di una maggiore possibilità di certi-ficare le conciliazioni e di anticipare il contenzioso lavoristico at-traverso l’arbitrato.

Altro aspetto di rilievo risiede nella possibilità di prevedere la neutralizzazione fiscale e contributiva delle prestazioni che siano state contrattualmente previste in ambito aziendale. Ciò rappre-senta uno slancio culturale di estrema importanza.

Ulteriormente, va considerato molto positivo l’incentivo fiscale normativo a favore dell’azionariato d’impresa.