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I CONTRATTI DEL CONSUMATORE E IL TERZO CONTRATTO.

2. Il Terzo contratto.

Anche nei rapporti tra imprenditori è possibile che una delle imprese assuma la posizione di “parte debole” del contratto.

Si tratta del c.d. “terzo contratto”139 o “B2B” (business to business), concernente i rapporti contrattuali intercorrenti tra due imprenditori, che

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138 Cass. civ., 26 marzo 2019, n. 8419, in Giust. civ. mass., 2019.

139 A partire dagli anni ’80 si è rilevato come in relazione a tutta una serie di contratti

che si andavano affermando nella pratica, la disciplina comune non fosse adeguata, distanza acuita dalla disciplina speciale che via via è andata stratificandosi, in particolare sulla spinta del legislatore comunitario. Da qui la prima evidente rottura è

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ancorché tali, vengono a trovarsi in posizione di asimmetria uno rispetto all’altro.140

Quando si fa riferimento al c.d. terzo contratto, nell’ottica del presente lavoro, si richiama un complesso di normative tra le quali è opportuno ricordare non solo le disposizioni sull’abuso di posizione dominante di cui all’art. 9, l. n. 192 del 1998, già esaminato in precedenza141, e la nullità delle transazioni commerciali con condizioni gravemente inique (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002), parimenti più sopra citata, ma anche la disciplina sull’affiliazione commerciale (l. n. 129/2004), nonché l’art. 62, d. l. n. 1 del 2012, in tema di rapporti agroalimentari. Si tratta di tipologie di rapporti soggetti, in punto di squilibrio, a principi e logiche particolari e ciò in relazione alla natura parimenti

stata determinata dalla disciplina consumeristica, che ha portato alla distinzione tra

“primo contratto”, quello fondato sulla disciplina “comune” codicistica, fondata su una asserita perfetta simmetria tra contraenti e “secondo contratto”, negoziato tra professionista e consumatore, quest’ultimo soggetto istituzionalmente debole e quindi in posizione di asimmetrica contrattuale.

140 Sul tema, G. GITTI-V. VILLA (a cura di), Il terzo contratto, Bologna 2008, nonché R.

PARDOLESI, Prefazione a G. Colangelo, L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti (Un’analisi economica e comparata), Torino 2004, XI ss. e Conclusioni, in Il terzo contratto, cit., 345 e ss., in cui si richiamano, come cornice normativa, le disposizioni legislative sull'abuso di dipendenza economica, ex art. 9, l. n. 192 del 1998; il meccanismo (nullità dell'accordo gravemente iniquo, applicazione dei termini legali o riconduzione ad equità) previsto dall'art. 7, d.lgs. n. 231 del 2002, in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e la durata minima del rapporto di cui all'art. 3, l. n. 129 del 2004 sul contratto di franchising. In senso contrario alla ricostruzione autonoma di questa categoria di contratti, assimilabile, invece, alla generale categoria dei contratti asimmetrici, V. ROPPO, Parte generale del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sul "terzo contratto"), in Riv. dir priv., 2007, 669 e ss.

141 In ordine al quale si rammenta come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,

con la pronuncia 25 novembre 2011, n. 24906, in Foro it., 2012, 3, I, 805, abbia definitivamente affermato l’applicabilità della norma a tutti i rapporti tra imprese, operando la subfornitura in modo trasversale rispetto alle varie figure contrattuali potendo, quindi, incidere su qualsiasi tipo contrattuale.

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imprenditoriale ancorchè asimmetrica, quanto a potere contrattuale, delle parti negoziali.

In questi casi, di cui in parte abbiamo già fatto cenno, a differenza del c.d. “secondo contratto”, tendenzialmente la disuguaglianza nasce non da una carenza informativa o dall’assenza di trattative, ma dalla situazione di dipendenza economica (o di dominanza relativa) in cui un soggetto viene a trovarsi rispetto all’altro.142

Per vero, quanto previsto dall’art. 7, d.lgs. n. 231 del 2002 sopra esaminato, prescinde dalla posizione di debolezza del creditore, potendo, quest’ultimo, invocare la speciale tutela al ricorrere delle condizioni oggettive previste dalla norma, che come detto sanziona e conferisce il potere al giudice di intervenire sull’equilibrio economico del contratto così come sottoscritto dalle parti.

La l. n. 129 del 2004, relativa al c.d. “franchising”, poi, è volta a tutelare il franchisee che entra a far parte della rete del franchisor _____________________________________________________________________

142 Tale forma di dipendenza spesso trae origine da un rapporto contrattuale

nell’ambito del quale un’impresa viene a effettuare investimenti specifici non facilmente riconvertibili in altre attività, così esponendosi al rischio di subire condizioni ingiustamente inique, pur di evitare che quel rapporto contrattuale venga interrotto, con sostanziale perdita dell’investimento. Ciò avviene, in particolare, in caso di contratti di durata, in relazione ai quali si possono porre problemi di incompletezza del contenuto contrattuale o la necessità di rinegoziazione in caso di sopravvenienze. In questo senso, ad esempio, l’art. 3, comma 3, l. n. 129 del 2004 prevede che, <<qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà continuare a garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni>>.

In questo senso, si è già detto che l’art. 9, l. n. 192 del 1998 è norma di respiro generale che si inserisce in un contesto di generale ampio di tutela della “debolezza” delle parti contrattuali. Peraltro, come si dirà più avanti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20106 del 2009, ha ritenuto, a prescindere dall’applicabilità dell’art. 9, l. n. 192 del 1998, ammissibile un sindacato giurisdizionale sul legittimo esercizio di un recesso ad nutum, valorizzando la clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto interpretata quale sostanziale ipostasi del principio costituzionale di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.

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prescrivendo un contenuto informativo minimo all'interno del contratto e una durata del rapporto tale da consentire all'affiliato di ammortizzare gli investimenti specifici imposti per essere incluso nel canale distributivo.

Con riferimento, poi, all’art. 62, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, la norma prevede che <<i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti>>.

Il comma secondo comma, poi, precisa che « nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1 », « è vietato imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose », avuto particolare riguardo — come ha puntualizzato il d.m. attuativo, 19-10-2012 n. 199

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— a quelli connotati da un « significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza negoziale ».143

La norma144 assume un evidente rilievo ai fini del presente lavoro se solo si considera, da un lato, l’indicazione espressa del principio di

“proporzionalità e reciproca corrispettività” delle prestazioni

nell’ambito di contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, dall’altro lato, che essa si rivolge alle operazioni economiche che non concernono il consumatore finale, ma gli imprenditori, pur sempre collocati, tra loro, in posizione ritenuta di asimmetria dal legislatore. 145

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143 Per un esame critico della norma, si vedano A. ALBANESE, I contratti della filiera

agroalimentare tra efficienza del mercato e giustizia dello scambio, in Annuario del contratto 2015, Torino, 2016, 1 s., ove anche raffronti con la disciplina sull'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 (ibidem, 17 s.); anche S. PAGLIANTINI, Il “pasticcio” dell'art. 62, l. n. 21/2012: integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?, Nullità per abuso ed integrazione del contratto - Saggi, a cura di G. D'Amico-S. Pagliantini, Torino 2013, 195 s.

144 In ordine alla quale, nei limiti del presente lavoro, non è possibile procedere ad una

più diffusa analisi.

145 Al riguardo, recentemente, C. App. Trento, 27/05/2019, n. 62 ha affermato che

<<in tema di cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari, il vincolo della forma previsto dall'art. 62 del d.l. 1/2012 opera quale elemento non strutturale ma piuttosto funzionale del contratto. Esso, cioè, è preordinato alla tutela del contraente debole mediante la sua informazione e ciò sull'assunto che egli sia pregiudicato dalla fisiologica asimmetria della sua posizione sul mercato. Preso atto della funzione di tipo conoscitivo a tutela del contraente debole assolta dal formalismo di protezione è evidente la differenza di ratio rispetto allo schema codicistico della forma ad substantiam. Questa è volta a garantire la certezza sia delle dichiarazioni contenute nel documento contrattuale, sia della riconducibilità di tali dichiarazioni ai loro sottoscrittori. Tale finalità viene raggiunta con il duplice requisito della scrittura privata e della firma del contraente. La specificità della disciplina applicabile al caso oggetto di giudizio è data, invece, dal fatto che ai fini informativi il contenuto del contratto ha rilevanza centrale mentre rimangono secondarie le modalità di esteriorizzazione della volontà. In sintesi, dunque, vale distinguere il documento, come formalizzazione e certezza del regolamento negoziale, dall'accordo>>.

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CAPITOLOIV

L’EVOLUZIONEDELCONCETTODICAUSADEL

CONTRATTOEIPOTEREDIINTERVENTODELGIUDICE.

SOMMARIO: 1. In via generale; 2. Causa in astratto e causa in concreto; 3. Il problema della meritevolezza; 4. La causa di solidarietà;

5. Causa concreta e nuove tecnologie: cenni.