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CAPITOLO III Impianto metodologico

3. Dichiarazioni probatorie

3.2 Testimonianza della Polizia giudiziaria

Se, come abbiamo visto, i risultati informativi e investigativi sono essenziali per un buon impianto accusatorio, lo è altrettanto la deposizione in fase dibattimentale. Spesso succede che i risultati delle indagini siano ottimi, ma trascurando la redazione dei verbali e un’inefficace testimonianza durante il controesame si vanifichino l’attività svolta in giorni, mesi, a volte anni.

Il problema di fondo è la non “interiorizzata consapevolezza” da parte della PG che il suo ruolo non si esaurisce con l’arresto, il sequestro, l’attività investigativa e una buona acquisizione di fonti di prova, ma anche in occasione del processo (Carofiglio, Susca, 2005) in cui deve prestare deposizione, rielaborando il frutto del suo lavoro e di quello dei colleghi.

“Io batto sempre su atti che poi devono avere una valenza a livello processuale perché l’indagine di per sé finisce sulla prima pagina di giornale e si esaurisce li invece dovrebbe avere un seguito ed arrivare alla condanna dell’indagato, imputato.…(Focus group - Polizia di Stato I)

Durante i focus group, abbiamo cercato di cogliere la percezione in merito dei partecipanti, approfondendo le potenziali conseguenze ai fini processuali che si possono manifestare e se eventualmente la “formazione” può essere uno strumento di “gestione dell’errore” e se si, in che modo. Abbiamo cercato, nello specifico di indagare le modalità con cui affrontano la testimonianza e se eventualmente si è prevista una “formazione personale” da loro utilizzata.

Èimportante sottolineare l’importanza di questa funzione ai fini processuali, difatti se la testimonianza della PG è in contraddizione con quanto precedentemente dichiarato nei verbali, o con quanto affermato dai suoi colleghi con i quali ha condiviso l’attività investigativa, può, agli occhi del Giudice, apparire poco credibile.

Un primo aspetto emerso, anche in questo caso, ha riguardato la differenza esistente tra vecchio e nuovo codice. Prima del cambiamento del codice di procedura penale infatti si adottava la semplice “formula” di confermare i verbali compilati, che in qualche modo “deresponsabilizzava” in fase dibattimentale la PG; oggi non è più possibile, difatti può essere chiamata a rispondere a specifici quesiti in merito all’evento criminoso, spesso impossibili da ricordare sia per la distanza di tempo intercorsa, sia per la numerosità di casi, più o meno simili, di cui si occupa (estratto 21).

Focus group - Polizia di Stato I

Estratto n. 21 La testimonianza dell’Ufficiale e dell’Agente di Polizia giudiziaria

POL1 Si vive la fase processuale con un certo distacco. Prima si andava li e si diceva “Confermo gli atti”, oggi ci si chiede qualcosa di più. Raccontami la storiella…e a distanza di tempo… ieri facevamo un bel librettino sull’indagine complessiva, oggi ci chiedono di raccontare oralmente in tempi stretti quello che è stato fatto. Raccontare una storia, dopo essersi letto un malloppo, raccontarla con tutti i suoi particolari a distanza di tempo non è semplice… POL2 ti prepari POL1Ti prepari… ma non riesci a cogliere tutti quei particolari che hai scritto nell’informativa …un’ informativa di 50 pagine non riesci a raccontarla nella sua interezza.

Per alcuni reati, nei casi di molestie assillanti o altri reati in cui si hanno solamente i tabulati telefonici o sono stati fatti accertamenti ambientali, secondo per la PG non dovrebbe essere obbligatoria la testimonianza per esempio. Risulta facile, per l’avvocato dell’imputato, durante la deposizione dibattimentale, mettere in discussione la credibilità del Pubblico ufficiale, se per esempio ha redatto in maniera inadeguata il verbale, manipolando o influenzando la vittima del reato in merito al riconoscimento del reo oppure omettendo informazioni importanti riguardanti orari, persone interessate, sequenzialità degli eventi, etc. Quindi può essere semplice mettere in discussione l’operato del Pubblico Ufficiale, mettendo in discussione la sua credibilità davanti al Giudice.

Focus group - Guardia di Finanza II

Estratto n. 22 La testimonianza dell’Ufficiale e dell’Agente di Polizia giudiziaria

Secondo il mio personale punto di vista vedere un maresciallo che dice “È successo questo, questo e questo” e vedere un maresciallo che dice “Si, ma non mi ricordo”. Ha un diverso effetto sul Giudice.

Quando uno è sicuro,quando risponde con sicurezza. Quando uno fa la domanda e risponde. Se uno incomincia ad intercalare ehm ehm ehm… allora secondo me….

Un esempio di quanto appena detto è rappresentato da uno studio diretto fatto da Carofiglio, Sostituto Procuratore antimafia di Bari e Alessandra Susca, Magistrato di Bari sulle problematiche della testimonianza della Polizia Giudiziaria in occasione del controesame. Riferendosi agli ufficiali e agli agenti della Polizia giudiziaria sottolineano un punto nodale della testimonianza della PG che riportiamo e che anche noi abbiamo rilevato.

“Questa categoria di soggetti.. tende fisiologicamente ad affidare il proprio ricordo dei fatti al supporto cartaceo della documentazione investigativa. I verbali, le relazioni di servizio, le informative sono di regola utili supporti mnemonici, e consentono deposizioni coerenti ed attendibili a soggetti che per ragioni professionali, sono frequentemente chiamati a svolgere l’ufficio di testimone. L’eccesso di fiducia nell’atto scritto implica però dei rischi. Rileggere il resoconto di un’attività investigativa genera infatti, a volte, una sorta di corto circuito della memoria. Al ricordo, magari sbiadito ma coerente di una sequenza di eventi, si sovrappone (può sovrapporsi) la lettura di un atto non sempre redatto con attenzione, precisione e coerenza narrativa. Il timore di avventurarsi nei meandri di ricordi fisiologicamente confusi e la fiducia nello scritto necessaria a chi debba deporre con frequenza su circostanze molteplici ed eterogenee, rischia di produrre un adeguamento delle memoria o perlomeno della narrazione dibattimentale, alla rappresentazione burocratica e spesso imprecisa della documentazione degli atti di indagine.

Quindi può succedere che il Pubblico ufficiale invece di ricostruire mentalmente il caso, magari mediante un “ricordo sbiadito” aiutandosi con i verbali, riproponga direttamente ciò che è stato verbalizzato, spesso scorrettamente e non direttamente da lui (ricordiamoci che il verbale è firmato dai diversi colleghi che hanno cooperato all’indagine e all’acquisizione delle informazioni).

Chiaramente, una scelta automatica che, rispetto ai costi- benefici, appare la più percorribile considerati i tempi a disposizione e gli impegni. Ripercorrere e ricercare nella memoria è comunque una lavoro faticoso soprattutto per eventi datati.

Come evidenzia nell’estratto 23 il poliziotto una delle chiavi di lettura sta nell’importanza di redigere bene i verbali di arresto e di perquisizione, oltre a quello

specifico dell’interrogatorio e della raccolta di sommarie informazioni. Redigere bene significa limitare il più possibile il rsischio di interpretazione.

L’ideale sarebbe riportare le parole dell’interrogato, con il suo stile comunicativo. Pensiamo a come vengono trasformati i verbali che riguardano i minori, in cui, per fare specifiche descrizioni, vengono utilizzati vocaboli che un bambino non userebbe mai.

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Estratto n. 23 L’importanza di redigere bene i verbali di arresto e di perquisizione

Viviamo l’attualità con il retaggio del passato. Dove tutto era scritto più si scriveva….ad esempio. Si cerca di fare sempre bene un buon rapporto di PG, una buona informativa e non si curano atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e atti che vanno a finire nel fascicolo del PM. Solitamente impieghiamo giornate intere per fare l’informativa riassuntiva dell’indagine e non ci curiamo del verbale di arresto e di perquisizione che sono atti irripetibili e si scrivono sul momento tutto d’un fiato tranne il verbale di arresto redatto alle 6 mattino dopo 24 ore tirate. Quello è un atto che sarà il fondamento del processo che andrà nel fascicolo del dibattimento e verrà scannerizzato in tutte le sue sfaccettature. Invece l’informativa riassuntiva è una traccia che il PM potrà seguire per il proseguo dell’indagine…per quella invece si impiegano tanti giorni, con passione e con tanto di vocabolario in mano, usando il vocabolario de sinonimi e dei contrari.I nostri funzionari difficilmente guardano il verbale d’arresto, guardano la nostra relazione di servizio e su quella si imbastirà l’informativa che ai fini processuali non vale nulla. Io batto sempre su atti che poi devono avere una valenza a livello processuale perché l’indagine di per sé finisce sulla prima pagina di giornale e si esaurisce lì invece dovrebbe avere un seguito ed arrivare alla condanna dell’indagato- imputato. Ripeto generalizzo molto…

Alcune ricerche, come quelle condotte in Svezia da Jonsson e Linell (1991), che hanno analizzato nello specifico una trentina di interrogatori di polizia e relativi verbali, hanno rilevato una differenza tra una trascrizione di un’esposizione orale e il verbale redatto con una rielaborazione “mirata” della Polizia. Il risultato? Racconti orali vaghi e confusi, legati a stati di ansia e nervosismo, diventavano particolarmente precisi e sicuri. Ciò avviene perché il poliziotto ha acquisito “uno

schema operativo di riferimento, nella pratica professionale, a cui cerca di far corrispondere il racconto (Zani e coll., 2003, p.17).

Alcune volte, ma non di rado, si può essere chiamati per errore per casi non seguiti direttamente, in cui non è presente nemmeno la firma (estratto 24- 25).

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Estratto n. 24 La testimonianza dell’Ufficiale e dell’Agente di Polizia giudiziaria

GF1 A me è capitato un processo di un sequestro del 1996, mi hanno sentito nel 2007. L’avvocato mi ha chiesto “Ma lei è andato a casa?” “Si, questo me lo ricordo” “E dove li ha messi….?” Ih…Buona notte…. !!“Questo atto di perquisizioni lo ha fatto lei?” “Se c’è la mia firma l’ho fatto io”Ora non mi ricordo nello specifico che atto ho fatto….” Ho chiesto di visionare gli atti “Solamente consultando gli atti mi è tornato alla memoria”. …perché altrimenti..figurati…

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Estratto n 25 Come ci si “prepara” per la testimonianza

C1 Arriva la richiesta in cui ci sono il giorno, l’ora e il caso. Se sei furbo vai a vederti tutto quello che hai fatto e se te li fanno consultare …C2 se c’è la tua firma sono obbligati. C1 Mi è successo nell’ultimo processo, in cui non mi ricordavo nulla e ho avuto problemi per vedere gli atti. C2 A me è successo che un avvocato mi ha chiesto delle cose e io non sapevo cosa stesse dicendo e gli ho detto “Scusi, mi fa vedere gli atti?” E io non c’entravo niente con il processo. Io non ci sono in questi verbali. Succede anche quello. Possiamo consultare gli atti con lanostra firma.

Può capitare che si venga chiamati per una testimonianza fuori sede (ricordiamoci che le Forze dell’Ordine sono, durante la loro carriera, in mobilità, da una sede all’altra, e possono arrivare in sede poco prima della deposizione senza avere l’opportunità di rileggere i verbali redatti (estratti 26 e 27).

Focus group - Arma dei Carabinieri II Estratto n. 26 Il caso critico fuori sede

Il caso in cui non si possono consultare… un trasferimento, mi chiamano, ero in un’altra sede e non sono riuscito a farmi mandare copia degli atti. Di solito io me li faccio mandare. C2 Un'altra volta sono stato sentito a Nuoro per un omicidio di Luras perché io ero a conoscenza dei fatti e non ero più a Luras allora…sono stata sentito come persona informata dei fatti e non come ufficiale di PG. (…) C1 Ci sono delle volte in cui uno interviene, ma non verbalizza. Viene chiamato per constatare una cosa….”Mi ha messo la colla nella serratura”- “Vuoi denunciarlo?” “No, però tu intanto lo hai visto”. Io da ufficiale mi devo ricordare anche queste cose perché poi al dibattimento si può allacciare il discorso.

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Estratto n. 27 La testimonianza dell’Ufficiale e dell’Agente di Polizia giudiziaria

GF1 Si però, faccio l’esempio mio. Quando mi chiamano per testimoniare a Nuoro dove ho lavorato…devo andare con il mio mezzo e non posso andare il giorno perché l’albergo non me lo pagano. Vado la mattina, se mi ricordo bene se no chiedo di consultare gli altri, oppure come mi è capitato in un processo particolare alle 5 del mattino, mi sono messo d’accordo con il collega dell’archivio, sono andato a consultare il fascicolo, me lo sono studiato e poi alle 9.00 sono andato a testimoniare al processo…capita anche questo

Possiamo sintetizzare le procedure considerate “buone prassi” (estratto 26-27-28 figura 11) che quando è possibile, vengono adottate, almeno per i casi più rilevanti:

 rileggere i verbali scritti prima dell’udienza,

 cercare di rivivere e ricostruire mentalmente l’evento e le azioni intraprese,  predisporre dei verbali completi e coerenti,

 al momento della stesura dei verbali, prendere degli appunti di accompagnamento da poter visionare a tal fine, al momento della deposizione, che possano far riaffiorare alla mente la struttura logica e le particolarità del caso,

 confrontarsi con i colleghi sulla versione da testimoniare (e comunque se non si è sicuri, affermare con sincerità di non ricordare l’informazione utile richiesta durante il dibattimento).

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Estratto n 28 Come ci si “prepara” per la testimonianza

C1 Arriva la richiesta in cui c’è scritto il giorno, l’ora e il caso. Se sei furbo vai a vederti tutto quello che hai fatto e se te li fanno consultare …C2 se c’è a tua firma sono obbligati. C1 Mi è successo nell’ultimo processo, in cui non mi ricordavo nulla e ho avuto problemi per vedere gli atti. C2 A me è successo che un avvocato mi ha chiesto delle cose e io non sapevo cosa stesse dicendo e gli ho detto “Scusi, mi fa vedere gli atti” e io non c’entravo niente con il processo. Io non ci sono in questi verbali. Succede anche quello. Possiamo consultare gli atti a firma nostra.

Il confronto con i colleghi e la condivisione della versione più attinente alla realtà in riferimento ai verbali e al ricordo, diventano un strategia “autotutelante”. Spesso infatti in merito allo stesso caso vengono chiamati due Pubblici Ufficiali diversi a cui si pongono gli stessi quesiti per mettere in discussione il loro operato e la credibilità del verbale redatto. Spesso gli stessi avvocati, volutamente, con domande molto specifiche riguardanti eventi e situazioni difficilmente ricordabili dopo molti anni, incalzano la PG per metterla in difficoltà e farla cadere in contraddizione, ciò comporta che spesso qualcuno decida di mettersi in malattia o trovi altre giustificazione, pur di non presenziare.

Figura 12 la testimonianza della PG

Nonostante la grande competenza e professionalità della Polizia giudiziaria crediamo quindi che la condivisione di un “metodo formalizzato” per la dichiarazioni probatorie e la predisposizione di un “protocollo operativo” possano essere potenziali risorse per il miglioramento delle sue funzioni di Servizio, contribuendo a tutelare allo stesso tempo l’operato della PG e i cittadini con i quali si devono relazionare costantemente. Prossime filoni di ricerche dovrebbero prevedere delle modalità di sperimentazione sulle buone prassi.