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ASPETTI CIVILISTICI DEL FALSO IN BILANCIO

3.3. Approvazione del bilancio falso ed invalidità

3.3.2. Tipo di invalidità

Cominciamo col dire che non pare si possa fare distinzione, sotto il profilo del tipo di invalidità, tra quelle che si verificano nell’approvazione di un bilancio di una s.r.l. e di una s.p.a.. La dottrina suole bipartire la tipologia dei vizi di bilancio in sostanziali (il bilancio è falso in senso proprio poichè quanto ivi esposto non è vero) e in formali (il bilancio è vero perchè i dati sono corretti, ma non è esposto in modo chiaro ed intellegibile). Originariamente, nell’ipotesi di approvazione da parte dell’assemblea di un bilancio falso, vi era chi sosteneva che l’ invalidità che investiva la delibera medesima ricadeva nella fattispecie prevista dall’art. 2377, c.c., e non in quella di cui all’art. 2379, c.c., e, dunque, ne conseguiva la sanzione civilistica dell’annullamento e non la nullità dell’atto.

Per la verità la giurisprudenza si è espressa spesso in favore della nullità della delibera assembleare. L’orientamento maggioritario , innanzi tutto, equipara i due tipi di vizi che sopra ho elencato: anche il bilancio privo del necessario requisito della chiarezza, dal quale non sia possibile desumere tutti gli elementi che la legge pretende che il bilancio esponga, è illecito e l’illiceità che si riverbera sulla delibera assembleare è la nullità. La pronuncia definisce una querelle sull’autonomia del principio di chiarezza nel bilancio delle società di capitali. Viene preso atto della centralità di tale principio, il quale assume rilevanza propria, e non strumentale, rispetto al principio di verità. Le regole del bilancio, dunque, presidiano non solo alla sua verità, ma anche alla sua trasparenza, estensibilità, conoscibilità e comprensione. È la chiarezza di bilancio, oltre che la sua verità, che chiede la moderna economia. Anche secondo un’altra linea di pensiero è indiscutibile che la funzione informativa sia uno degli scopi principali

perseguiti dal legislatore nel disciplinare il profilo contabile del diritto societario e che in tale ottica, riproponendo parte della dottrina, afferma che “chiarezza ... significa evidenza e significa soprattutto trasparenza, intelligibilità delle comprensione del patrimonio, dell’origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento” per cui “il bilancio poco chiaro elude tale finalità e pregiudica quindi gli interessi generali tutelati dalla normativa in materia, ancorchè i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero” ed ancora “in definitiva, da nessuna norma è possibile desumere una sorta di supremazia del principio di verità su quello di chiarezza, supremazia cha anzi è esclusa dall’analisi del sistema normativo”. Come detto, poi viene confermato il vizio di nullità della delibera assembleare che aveva approvato il bilancio non chiaro. Per la verità, con la nuova disciplina societaria, la distinzione tra nullità e annullabilità della deliberazione di approvazione di un bilancio non ha più una grande rilevanza, soprattutto a cagione dell’entrata in vigore dell’art. 2434-bis, c.c., che accomuna le azioni di annullabilità e nullità ai fini della disciplina ivi prevista. Una certa mancanza di coordinamento comunque permane, se non altro perchè il citato articolo non ha significato se applicato all’azione di annullamento della deliberazione, in quanto l’azione di annullabilità deve comunque essere proposta entro 90 giorni dalla assunzione della delibera viziata e, quindi, il termine perentorio previsto per impugnare il bilancio è tanquam non esset poiché successivo allo scadere del primo. L’articolo in commento ha invece significato e portata pratica rilevante per ciò che concerne l’azione di nullità che invece, prescrivendosi in tre anni, avrebbe consentito impugnative anche dopo il

termine previsto dal cit. art. 2434-bis.; tale termine è salutato con favore dalla dottrina che nella norma vede la volontà di privilegiare le ragioni dell’impresa e della certezza giuridica. Infatti la continuità degli esercizi e dei bilanci non rendeva produttiva l’impugnazione di un’approvazione di bilancio una volta trascorsi due esercizi ed inoltre creava problemi giuridici in merito alla persistenza dell’interesse ad agire dell’impugnante.

3.3.3. Impugnazione

Si è già rilevato che l’art. 2434-bis, c.c., ha stabilito un termine decadenziale per impugnare le delibere di approvazione del bilancio; tale termine ultimo, ricordo, è costituito dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello del bilancio impugnando. La legittimazione per l’annullamento spetta ai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quorum si reputa essere inderogabile e non modificabile, nemmeno dallo statuto sociale, anche se non tutta la dottrina è del medesimo avviso. Ogni singolo socio che vi abbia interesse può invece impugnare per nullità la deliberazione in argomento. Resta ferma la legittimazione ad impugnare in capo anche agli altri soggetti quali, ad esempio, i componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Per il sistema dualisitco l’art. 2409-quaterdecies, c.c., stabilisce che la delibera del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio, alla quale si applica l’art. 2434-bis, può essere impugnata dai soci ai sensi dell’art. 2377, c.c.. La disposizione non è di facile coordinamento con il resto della disciplina; ciò nondimeno può essere ritenuto che avverso la deliberazione di approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza siano esperibili sia l’azione di nullità che di annullamento e le relative azioni debbano essere

rispettose del termine decadenziale appena richiamato e previsto dall’art. 2434-bis, c.c.. L’azione per l’impugnazione può comunque essere promossa anche da ogni singolo componente del consiglio di sorveglianza, assente o dissenziente.

3.4. Responsabilità del bilancio falso

3.4.1. I soggetti responsabili