5. Gli strumenti di contrasto all’elusione internazionale
5.1. Il transfer price
Le espressioni transfer price o transfer pricing (traducibili entrambe come prezzo di trasferimento) fanno riferimento al corrispettivo dello scambio di beni o servizi tra aziende della stessa impresa ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo, che si tratti o meno, rispettivamente di impresa con attività transnazionale o di gruppo multinazionale.
La prima espressione (transfer price) pone l’accento sul profilo statico del fenomeno, la seconda (transfer pricing) su quello dinamico del procedimento volto a stabilire il prezzo dello scambio in questione; devono comunque ritenersi equivalenti e sono utilizzate indifferentemente505.
504
FALSITTA G., L’interpretazione antielusiva della norma tributaria come clausola generale
immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi costituzionali, in Corr. Giur., 2009, 3,
pag. 299. 505
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, in Riv. dir. trib., 2009, 2, pagg. 133 ss.
La possibile utilizzazione del transfer pricing per finalità fiscali spiega l’interesse del legislatore tributario verso tale fenomeno.
Per quanto riguarda il sistema di imposizione sul reddito, nello studio del transfer price risulta centrale l’analisi dell’art. 110, comma 7°, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito Tuir).
La norma si riferisce alle operazioni che intercorrono all’interno di un gruppo transnazionale poste in essere tra “società non residenti nel territorio dello Stato” e una “impresa” residente quando tra le due vi sia un rapporto di controllo, nel senso che l’una controlla l’altra, direttamente o indirettamente, ovvero sono entrambe soggette al medesimo controllo (società “consorella”), anche in tal caso diretto o indiretto506, ed alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate da società non residenti per conto delle quali l’impresa residente esplica “attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti”.
Le operazioni consistono in cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro pagamento di un corrispettivo che non corrisponde al reale valore del bene o del servizio.
Ciò potrebbe essere realizzato in due modi:
1. vendendo beni o prestando servizi ad un prezzo più basso rispetto a quello ordinariamente praticato nelle operazioni concluse con imprese terze, cioè abbassando i ricavi;
2. acquisendo beni o servizi ad un prezzo più alto rispetto a quello ordinariamente praticato da imprese terze, cioè aumentando i costi.
Tale pratica può essere facilmente messa in atto nelle operazioni concluse tra società legate da rapporti di controllo, in cui la fissazione di un prezzo più alto o più basso, tendenzialmente non incide sull’economia complessiva del gruppo507.
I componenti di reddito derivanti dalle suddette operazioni devono essere valutati, qualora da tale valutazione ne consegua un maggior reddito e solo
506
TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2007, pag. 52. 507
eccezionalmente nel caso opposto, ossia quando ne consegua una diminuzione del reddito italiano, “in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi”, in base al valore normale dei beni e dei servizi oggetto dello scambio508.
In altre parole, l’impresa italiana che, nell’ambito di un’operazione infragruppo sostenga un costo eccessivamente alto o consegua un ricavo esiguo (rispetto al valore normale), dovrà sostituire il componente reddituale deducibile o tassabile con il suo valore normale.
Allo stesso modo dovrà operare nel caso in cui l’impresa abbia sostenuto un costo troppo esiguo o abbia avuto un ricavo eccessivo, quando, quindi, l’applicazione del valore normale determini una diminuzione del reddito imponibile, purché esistano specifici accordi tra l’Italia e lo Stato in cui risiede la controparte509.
La norma sul transfer price deroga all’ordinario principio per cui nel sistema di imposizione sul reddito questo viene determinato sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti, quando tali corrispettivi sono scarsamente attendibili e possono essere manipolati a danno del Fisco, come nel caso degli scambi transnazionali intercorrenti tra soggetti i cui processi decisionali facciano capo ad un unico centro di interessi, i corrispettivi vengono sostituiti dal valore normale dei beni o dei servizi scambiati510.
La funzione della disposizione, a differenza delle norme specificamente volte ad impedire che redditi tassabili in Italia siano “dirottati” verso Paesi a fiscalità agevolata mediante condotte simulatorie (art. 110, comma 10, 11 e 12 e artt. 167 e
508
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, in Riv. dir. trib., 2009, 2, pag. 135.
509
TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, op. cit., pag. 54. 510
CARPENTIERI L., Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi, Milano, 1997, pag. 232; DELLA VALLE E., “Transfer price” ed elusione, in Corr. Trib., 2009, n. 87, pag. 2397.
168 Tuir), è quella di evitare che, attraverso l’alterazione del prezzo di trasferimento (fenomeno non simulatorio), il Fisco debba subire un pregiudizio511.
L’art. 110, 7° comma, Tuir fa riferimento a due fattispecie: la prima relativa allo scambio transnazionale di beni o servizi tra soggetti (società non residente estera ed impresa residente) legati da rapporti di controllo, uno dei quali è tassabile nel nostro paese; la seconda relativa ai beni ceduti e ai servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa residente “esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti”.
La prima fattispecie si riferisce ad un’operazione infragruppo, mentre la seconda all’ipotesi in cui un’impresa residente in Italia esplica per conto di una società non residente, attività di vendita, di collocazione, di fabbricazione o lavorazione di beni, in questo secondo caso potremmo trovarci di fronte a soggetti che non sono legati da alcun rapporto partecipativo, diretto o indiretto512.
In entrambe le ipotesi si applica la regola della valutazione al valore normale ai beni e servizi al soggetto residente.
Le ragioni dell’applicazione della regola in oggetto anche alle operazioni di cui all’ultimo capoverso della disposizione in discorso si spiega con il fatto che i processi decisionali dei soggetti coinvolti da tali operazioni possono essere alterati in funzione del fatto che rispondono ad un unitario centro di interessi, così come accade per soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo513.
La configurazione della fattispecie soggetta alla disciplina del transfer price richiede la necessaria presenza di particolari requisiti di carattere soggettivo, oggettivo e di controllo.
511
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 136; RUSSO P., Transfer pricing interno, valore normale e deducibilità delle componenti negative di
reddito, in Riv. dir. trib., 2002, II, pag. 364 aggiunge che “in tal modo, l’operazione economica diviene fiscalmente patologica e suscita la reazione del legislatore per la lesione della sovranità nazionale in tema di potestà impositiva” .
512
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 143. 513
Sotto il profilo soggettivo l’operazione presa in considerazione si realizza tra un’impresa residente e una società non residente.
L’ “impresa” è un concetto più ampio di “società”, e comprende tutti i soggetti che producono redditi d’impresa in ragione dei criteri oggettivi (art. 55 Tuir) o della forma rivestita (artt. 6, comma 3° e 81, comma 1°, del Tuir). Di conseguenza anche gli imprenditori individuali514, le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali515 e non commerciale residente che producano reddito d’impresa516 non determinato ex art. 66 Tuir o forfettariamente, dovrebbero ragionevolmente essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della norma.
L’unico dubbio riguarda la possibilità di intendere anche la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente517.
L’opinione contraria (minoritaria) argomenta la sua tesi dalla mancanza di autonomia soggettiva della stabile organizzazione, appartenendo al soggetto estero come sua mera articolazione strumentale518; dalla mancanza di un corrispettivo nelle transazioni tra casa madre e sua stabile organizzazione, per cui in assenza di
514
SACCHETTI G. P., Sui presupposti per ricondurre a valore normale costi e ricavi nelle
relazioni fra imprese residenti e non residenti, in Dir. Prat. trib., 1977, II, pag. 548; NUZZO E., In tema di tassazione dell’impresa multinazionale, in Giur. Comm., 1986, I, pag. 593; CARBONE S.
M., Presupposti soggettivi e profili contrattuali della disciplina del “prezzo di trasferimenti
internazionali di ricchezza” nei recenti sviluppi dell’ordinamento italiano, in Dir. prat. trib., 1981,
I, pag. 428. 515
TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2007, pag. 53. 516
CARBONE S. M., Presupposti soggettivi e profili contrattuali della disciplina del “prezzo di
trasferimenti internazionali di ricchezza” nei recenti sviluppi dell’ordinamento italiano, op. cit.,
pag. 428 il quale afferma appunto che alla nozione di impresa deve essere data una interpretazione estensiva, intendendola “nel significato più generale di chiunque eserciti professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi comprendendo … non solo i vari tipi di società di capitali e/o persone, ma anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni di società estere operanti in Italia”.
517
CORDEIRO GUERRA, La disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, op. cit., pag. 434; DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pagg. 144 ss.
518
MICHELI G., Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin., 1977, I pagg. 429 ss.; NUSSI M., Trasferimento della sede della residenza fiscale: spunti in tema di stabile
organizzazione e regime dei beni d’impresa, in Rass. Trib., 1996, pagg. 1341 ss.; MAYR S., La rettifica dei costi e dei ricavi ex artt. 53 e 56 DPR n. 597: I parte – Presupposti soggettivi, in Boll. Trib., 1979, pag. 1249.
un corrispettivo non si può neanche procedere alla sostituzione dello stesso con il valore di mercato del bene o del servizio e addirittura dall’assenza del trasferimento, non sussistendo l’altruità soggettiva519 .
La tesi sostenuta prevalentemente dalla dottrina e dall’amministrazione finanziaria (circolare 22 settembre 1980 n. 32), invece, include nel concetto di impresa residente la stabile organizzazione in Italia di società estera520.
Con riguardo alla società non residente, sia essa residente in un paradiso fiscale o in un Paese a fiscalità privilegiata521, si è discusso se l’espressione dovesse essere interpretata in senso stretto, e dunque escludendo tutte quelle entità estere non riconducibili alla nozione di società delineata dall’ordinamento italiano; oppure in senso lato con varietà di sfumature sul risultato finale cui sarebbe possibile approdare522.
519
NUSSI M., Trasferimento della sede della residenza fiscale: spunti in tema di stabile
organizzazione e regime dei beni d’impresa, in Rass. Trib., 1996, pag. 1349.
520
NUZZO E., In tema di tassazione dell’impresa multinazionale, in Giur. Comm., 1986, I, pag. 594 secondo il quale la stabile organizzazione è quella “parte, porzione del soggetto estero assunta
dal nostro legislatore fiscale, per soddisfare esigenze di imputazione, come idonea ad autonomizzarsi ed a distinguersi come altro <soggetto> rispetto a quello di cui è emanazione” ;
CARBONE S. M., Presupposti soggettivi e profili contrattuali della disciplina del “prezzo di
trasferimenti internazionali di ricchezza” nei recenti sviluppi dell’ordinamento italiano, in Dir. prat. trib., 1981, I, pag. 428 “la già accennata natura di entità funzionalmente autonoma che caratterizza la stabile organizzazione consente sicuramente di considerare come veri e propri trasferimenti di ricchezza i servizi resi ed i beni ceduti a favore, o da parte della società cui essa appartiene. E d’altro canto, la eventuale esclusione della stabile organizzazione dagli enti-soggetti localizzati in territorio italiano, e rilevanti ai fini della valutazione del valore normale dei trasferimenti di ricchezza dal nostro Paese verso la società cui appartiene, incentiverebbe l’utilizzazione di talune forme organizzative imprenditoriali a scapito di altre facendo venir meno, così, il criterio di neutralità cui devono preferibilmente ispirarsi le leggi fiscali”; TOSI L. –
BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, op. cit., pag. 46; CORDEIRO GUERRA, La disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, op. cit., pagg. 434 ss.; DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pagg. 145 ss.; FANTOZZI A. – MANGANELLI A., Qualificazione e determinazione dei redditi prodotti da
imprese estere in Italia: applicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento nei rapporti tra stabile organizzazione e casa madre, in Studi in onore di V. Uckmar, tomo I, Padova, 1997, pag.
43; ZIZZO G., Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in TESAURO F. (a cura di), L’imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1994, tomo II, pag. 430.
521
TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, op. cit., pag. 53. 522
CORDEIRO GUERRA, La disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, op. cit., pag. 433.
Ad alimentare le incertezze erano state soprattutto le modifiche normative, infatti mentre la disciplina originaria già utilizzava il termine “società” (artt. 53, comma 5° e 56 del dpr 29 settembre 1973 n. 597), la disposizione successiva lo sostituì con l’inciso “soggetti non residenti” (art. 75 del dpr n. 597 del 1973)523 per poi riproporre nuovamente il temine “società non residente” (con l’art. 76, comma 5, dpr n. 917/1986 ed oggi con l’art. 110, comma 7°, del medesimo decreto).
L’opinione prevalente ritiene che essa si riferisca ad ogni entità connotata, oltre che dallo scopo di lucro, dall’esercizio di un’attività imprenditoriale524.
Anche in questo caso ci si interroga sulla possibilità di considerare quale società non residente una stabile organizzazione estera di una società non residente o di un soggetto residente nel territorio dello Stato525.
Prevale l’opinione positiva per l’ipotesi di stabile organizzazione estera di società non residente526 posto che, pur negandosi autonoma soggettività alla stabile organizzazione527, rimane quella della società estera cui la stabile organizzazione appartiene528 e alla quale sono imputabili le relative operazioni529. All’opposto, la dottrina nega che la “società non residente” possa coincidere con una stabile organizzazione di società italiana530 o con una stabile organizzazione
523
NUZZO E., In tema di tassazione dell’impresa multinazionale, in Giur. Comm., 1986, I, pag. 594.
524
ZIZZO G., Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in TESAURO F. (a cura di), L’imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1994, tomo II, pag. 579; DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pagg. 145-146; CORDEIRO GUERRA, La disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, op. cit., pag. 433.
525
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 146. 526
CARBONE S. M., Presupposti soggettivi e profili contrattuali della disciplina del “prezzo di
trasferimenti internazionali di ricchezza” nei recenti sviluppi dell’ordinamento italiano, in Dir. prat. trib., 1981, I, pagg. 424 ss.; MAISTO G., Il “transfer price” nel diritto tributario italiano e comparato, Padova, 1983, pag. 61; LEO M. - MONACCHI F. - SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1999, I, pag. 1181.
527
TESAURO F., Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, Torino, 2005, pagg. 170-171 528
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 146. 529
LEO M. - MONACCHI F. - SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, op. cit., pag. 1181.
530
ZIZZO G., Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in TESAURO F. (a cura di), Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, L’imposta sul reddito delle persone fisiche, Torino, 1994, tomo II, pag. 579
italiana di società non residente posto che, in tal caso, non vi è rischio di trasferimento di materia imponibile all’estero531.
L’applicazione della disciplina del transfer price viene inoltre estesa dall’art. 160, comma 2°, del Tuir, alle ipotesi di scambi infragruppo di beni e servizi in cui intervengono da una lato, una società soggetta ad Ires ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) (società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato) del Tuir con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il cui reddito sia determinato, anche parzialmente, in modo forfettario (cd. tonnage tax)532, ai sensi dell’art. 156 del Tuir e dall’altro, un’impresa in regime analitico, anche se entrambi tali soggetti siano residenti in Italia.
A differenza dell’art. 110, comma 7°, l’art. 160, 2° comma, del Tuir è applicabile anche al transfer price interno, ossia nel caso di scambi tra soggetti entrambi residenti in Italia533.
L’art. 160, comma 2°, fa salva l’applicazione dell’art. 156 relativo alla determinazione del reddito imponibile ai fini della tonnage tax, che continua a determinarsi a forfait senza che all’imponibile così determinato vengano sommati i maggiori ricavi relativi alle operazioni eseguite ad un valore superiore rispetto a quello normale534.
Per quanto attiene al profilo del controllo, ciò comporta che tra i due soggetti coinvolti nella transazione deve sussistere un rapporto di controllo, oppure
531
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 148. 532
PISTONE P, Profili internazionali e comunitari, in Imposta sul reddito delle società, a cura di TESAURO F., Torino, 2007, pag. 103 in cui l’autore spiega che gli artt. 155-161 Tuir disciplinano un regime speciale, noto come tonnage tax, di carattere “opzionale, per la determinazione
forfetaria dell’imposta sul reddito delle società che esercitano attività inerenti al traffico marittimo internazionale”. Il regime è volto a “rendere il sistema tributario italiano competitivo con quello degli altri Stati comunitari”, la gran parte dei quali ha adottato un disciplina simile. “Si tratta in sostanza di una modalità applicativa speciale dell’imposta sul reddito delle società, con finalità prettamente extrafiscali, in forza della quale il prelievo fiscale viene ridotto per diminuire la convenienza per le imprese di navigazione marittima internazionale ad utilizzare bandiere di comodo per il proprio naviglio”.
533
DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pag. 137. 534
entrambi devono essere soggetti al controllo della medesima società535. Il controllo può essere diretto o indiretto.
Alla luce della ratio della disposizione che è quella di neutralizzare, sotto il profilo tributario, la manipolazione dei prezzi di trasferimento laddove i processi decisionali all’interno dei soggetti coinvolti nella transazione siano riconducibili ad un unitario centro di interessi e stante la mancanza di un espresso riferimento alla disposizione codicistica dell’art. 2359 c.c.536, come invece accade in altre circostanze in cui il legislatore fa riferimento a rapporti di controllo, l’opinione prevalente a riguardo considera il riferimento al controllo più esteso rispetto a quello previsto dalla norma civilistica537.
Alla stessa logica è ispirata la posizione assunta dall’amministrazione finanziaria, nella circolare n. 32/1980, secondo la quale “in relazione ai fini perseguiti dal legislatore fiscale – che ben divergono da quelli del legislatore
535
Il che dovrebbe escludere l’ipotesi che l’impresa residente e la società non residente siano controllate dalla stessa persona fisica MAISTO G., La disciplina dei prezzi di trasferimento
infragruppo, in SACCHETTO C. – ALEMANNO L. (a cura di), Materiali di Diritto tributario internazionale, Milano, 2002, pagg. 263-264.
536
Art. 2359 c.c. (Società controllate e società collegate)
“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.
537
NUZZO E., In tema di tassazione dell’impresa multinazionale, in Giur. Comm., 1986, I, pag. 593; LEO M. - MONACCHI F. - SCHIAVO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1999, I, pag. 1181; CARBONE S. M., Presupposti soggettivi e profili contrattuali della disciplina
del “prezzo di trasferimenti internazionali di ricchezza” nei recenti sviluppi dell’ordinamento italiano, in Dir. prat. trib., 1981, I, pag. 429; POZZO A., Sui presupposti per l’applicazione della normativa “transfer pricing”, in Dir. Prat. Trib., 1997, III, pagg. 679 ss.; DELLA VALLE E., Il transfer price nel sistema di imposizione sul reddito, op. cit., pagg. 148 ss.; CORDEIRO GUERRA, La disciplina del transfer price nell’ordinamento italiano, op. cit., pagg. 436 ss.; in senso contrario
TOSI L. – BAGGIO R., Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2007, pag. 53
“Esigenze di coerenza sistematica e di certezza nei rapporti tra Fisco e contribuenti, tuttavia, dovrebbero far pervenire alla diversa soluzione secondo cui, laddove l’art. 110 richiama il <controllo>, questo si riferisca alla nozione di controllo delineata nell’ambito dell’art. 2359 del codice civile” .
civilistico – il controllo di cui trattasi deve essere contrassegnato da esigenze di elasticità e trovare collocazione in un contesto economico-dinamico, tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano