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I trattati commerciali come espressione delle relazioni economiche nel mar Adriatico

La politica interna non può essere mai separata dalla politica estera. Nel Basso Medioevo le formazioni comunali mostrano un forte fermento geopolitico nato inizialmente da necessità di espansione territoriale. Le prime forme di legislazione internazionale tra istituzioni comunali le troviamo nel XII secolo, nate inizialmente a scopo politico-militare di alleanza contro le potenze circonvicine: esse assunsero, nel corso del tempo, una funzione più propriamente economica108.

Il fervore della vita cittadina non era limitato alle sole questioni istituzionali o di guerre di confine, ma era caratterizzato anche dall’emergere di artigiani e commercianti. Infatti la vita comunale fornì nuovi stimoli alla ripresa del commercio internazionale: sia chiaro ciò non vuol dire che nella Tarda Antichità e nell’Alto Medioevo il commercio internazionale non

105 ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, liber rubeus, 1493-1527, cc.154r-156r, appendice

doc. LXXVII.

106 ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, liber rubeus, 1493-1527, c.49r; BIONDI M.V,Ancona

e il suo mare…pp.100-101 appendice doc. LXX.

107 LAZZARO DÈ BERNABEI, Croniche anconitane…, pp. 207-208; SPADOLINI E., Il libro della franchigia, … pp. 117-

125.

108 FABIJANEC S.F., Gli scambi economici sulla costa adriatica orientale nei XV-XVI secoli, in Raukarov zbornik, Zagreb,

34 fosse presente, anzi, come le ricerche archeologiche hanno dimostrato, il commercio internazionale subì battute di arresto ma non si fermò mai del tutto109. Tuttavia bisogna

considerare che ebbe un maggiore sviluppo il commercio locale e quello concernente i beni di prima necessità. Lo stesso pactum Lotharii mostra come i meccanismi commerciali in Adriatico fossero particolarmente vivi nel IX secolo, nonostante questo sia considerabile l’unico documento scritto attestante il commercio adriatico prima del Mille, per poi trovare conferme nelle concessioni di Carlomanno nel 880 e di Ottone II nel 983110. La ripresa

economica, associata allo sviluppo comunale, favorisce il rinnovo del grande commercio internazionale a cui diedero uno slancio non indifferente le Crociate, che favorirono la riapertura, ma soprattutto lo sviluppo del mercato orientale, attraverso l’impiego di operatori occidentali111.

Per l’Alto Medioevo troviamo attestati solo privilegi imperiali e papali, ossia documenti politici unilaterali di concessione da parte del potere centrale a favore dei centri locali, a carattere prettamente consuetudinario, noti soprattutto attraverso le cronache, al cui interno mostrano anche clausole commerciali, come si riscontra nei privilegi concessi dall’Impero a Venezia112. Invece dal Basso Medioevo assistiamo alla compilazione di trattati che hanno la

pretesa di porre sullo stesso livello i due contraenti, ossia le singole città che li sottoscrivevano113. Il commercio è un network che crea relazioni tra città diverse e, come le

relazioni civili cittadine, vanno regolamentate anche le relazioni internazionali, senza tralasciare il fatto che i trattati riflettono reciproci interessi commerciali114.

Nello specifico, Venezia utilizzava il pactum come strumento diplomatico di definizione dei rapporti tra questa e il singolo approdo adriatico. Il pactum però aveva il carattere di un

privilegium, poichè Venezia tendeva ad assumere le caratteristiche di un potere centrale e

quindi, era essa stessa a decidere cosa concedere o meno ai centri della costa, nonostante cercasse di lasciare formalmente una parvenza di parità con l’alleato. In un certo qual modo si può pensare che i pacta del XII-XIII secolo vadano a sostituire i privilegia imperiali di IX-X

109 La circolazione delle ceramiche nell'Adriatico tra tarda antichità e altomedioevo: III Incontro di studio Cer.Am.Is, NEGRELLI

C.,GELICHI S.ed., Mantova, 2007.

110 Pactum Lotharii I, MGH, LL, II, Capit. Regg. Franc., II, 1, n. 233, pp. 130-135; MGH, Diplomata, DD Karl,

a.880, n.17, pp.26-31; MGH, Diplomata, DD, O II, a.982, n.300, pp. 352-356; LUZZATTO G., I più antichi trattati…, pp. 5-7; TOMAZ L., In Adriatico nell’antichità e nell’Alto Medioevo …p. 297.

111 ZENO R., Storia del diritto marittimo …pp. 43-54.

112 Pactum Lotharii I, MGH, LL, II, Capit. Regg. Franc., II, 1, pp. 130-135, n. 233; MGH, Diplomata, DD Karl,

a.880, n.17, pp.26-31; MGH, Diplomata, DD, O II, a.982, n.300, pp. 352-356; PADOA-SCHIOPPA A.,Profili del diritto internazionale nell’alto medioevo, inLe relazioni internazionali nell'alto Medioevo: settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, LVIII: Spoleto 8-12 aprile 2010, Spoleto, 2011, pp. 1-80.

113Ibidem; POZZA M.,RAVEGNANI G., I trattati con Bisanzio 992-1198,Venezia, 1993, p.10; Gli accordi con Curzola,

1352-1421, ORLANDO E.ed., Roma 2002, pp. 66-70.

35 secolo e il pactum diventa così lo strumento per riconoscere il potere arbitrale di Venezia115.

Al contrario i privilegi di Bisanzio concessi a Venezia tra X e XII secolo avevano il carattere di patti in quanto solo formalmente si osserva la supremazia imperiale, poichè in realtà, alla base di tali privilegi troviamo la concessione di libertà commerciali in cambio di aiuto militare, esattamente come avveniva nei pacta, mostrando quindi la limitatezza politica e militare dell’Impero Bizantino116. Il tema risulta però più complesso, come osservato da Egidio Ivetic,

poiché i patti tra Venezia e le città adriatiche non esprimono semplicemente un rapporto dominante-dominato, ma mostrano uno scambio reciproco in cui Venezia svolgeva azioni personalizzate e differenti per ogni realtà politica con cui stringeva patti117.

Gli accordi del XII secolo, come detto, hanno prevalentemente il carattere di alleanze militari: la piccola comunità in guerra chiedeva aiuto ad una grande potenza militare per risolvere le sorti del conflitto a proprio favore. Questa accettava chiedendo in cambio un’alleanza militare per gli anni a venire, una disponibilità di rifornimenti in cambio dell’aiuto immediato prestato, disponibilità di galee armate dalla stessa comunità locale e dislocate nei loro stessi porti, così da avere immediati appoggi militari lungo le coste, e solo in un secondo momento, compariranno anche agevolazioni fiscali per i propri mercanti. L’evoluzione dei pacta da accordi militari ad accordi commerciali esprime il forte legame tra interessi politici ed economici118. Questo è per esempio ciò che emerge dagli accordi tra Fano e Venezia del 1141:

la prima città, stretta nella morsa delle città vicine di Pesaro, Fossombrone e Senigallia appoggiate da Ravenna, chiede aiuto militare a Venezia che in cambio richiede appoggio militare in caso di attacco alla città lagunare e la presenza di galee armate nel porto fanese, insieme al rifornimento di olio per la chiesa di San Marco: tutto questo si ritroverà anche negli accordi successivi con gli altri centri marchigiani e con le città istriane119. Come si vede

Venezia appoggia Fano, sia nel quadro della sua politica di penetrazione nel territorio

115 Zeno definisce pacta anche i privilegia, assumendo un punto di vista prettamente veneziano ZENO R., Storia

del diritto marittimo …pp. 81-96; POZZA M.,RAVEGNANI G.,I trattati con Bisanzio…, pp.78-102;Gli accordi con Curzola…, pp. 24-38, pp. 66-70; HARTEL R., I patti con il patriarcato di Aquileia, 880-1255, Roma, 2005, pp. 161- 172; CARILE A., Venezia e Bisanzio, in Le relazioni internazionali nell'alto Medioevo, pp. 629-690.

116 POZZA M.,RAVEGNANI G.,I trattati con Bisanzio... p.10.

117 IVETIC E., Venezia e l’Adriatico orientale: connotazioni di un rapporto (sec. XIV- XVIII) in Balcani Occidentali,

Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo, ORTALLI G.,SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 239-260.

118 AZZARA C., Le fonti per la storia di Venezia e delle Venezie e la loro edizione: i pacta veneta, in Archivio veneto, n. CLI,

1998, pp. 137-141; FABIJANEC S.F., Gli scambi economici… pp.672-690; RÖSLCH G., Le strutture commerciali, in Storia di Venezia, voll. 12, Roma, 1992-2007, vol. II, pp.437-460; PIERGIOVANNI V., Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo, in Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV), ROSSETTI G. ed., Napoli, 2001, pp. 355-366.

119 SASFa, ASC, Ufficio di Cancelleria, Registri, II, c. 63r; ASVe, Secreta, Codice Trevisaneo, c. 204r; ASVe,

Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 1, n. 28; AMIANI P.M., Memorie istoriche della città di Fano, 1751, vol. II, appendice pp. VII-VIII; CD, II, doc. LX-LXII, a.1150; SIENA L., Storia della città di Senigaglia, …p. 104; LUZZATTO G., I più antichi trattati…, pp. 8-10, pp.45-49; BARTOLI LANGELI A., Il patto con Fano 1141, Venezia, 1993, pp. 42-43, pp. 45-46, pp. 50-60.

36 marchigiano in funzione antianconetana, sia come luogo di approvvigionamento di materie prime quali olio, grano e vino, ma anche come strumento per inserirsi nel territorio ravennate, per lo sfruttamento economico del mercato del sale cervese e per il controllo della foce del fiume Po, quindi delle vie di comunicazione fluviale verso la Lombardia e i territori alpini120.

Nel corso del XIII secolo tali accordi definiscono sempre più, clausole che vanno a comprendere anche aspetti economici e commerciali, con la definizione di veri e propri regolamenti sui dazi, fino ad arrivare alla convenzione tra Venezia e Ancona del 1345, che fa emergere il grado di controllo dei commerci, da parte di Venezia, nel mar Adriatico121.

Secondo Vito Piergiovanni, i patti che nel XIII secolo comprendono anche privilegi mercantili, devono essere identificati come convenzioni a carattere politico-diplomatico, finalizzati alla costituzione di un diritto sovraregionale che avrà forme maggiormente definite nel corso del secolo successivo122. Inoltre la sempre maggiore ascesa economico-politica dei

mercanti, fece sì che i pacta divennero forme scritte di norme consuetudinarie che gli stessi mercanti già ampiamente applicavano per il felice svolgimento della propria attività: la sempre maggiore complessità dell’attività mercantile aveva reso necessaria la normalizzazione scritta, e per questo, sono spesso gli stessi mercanti a svolgere la funzione di ambasciatori preposti alla redazione di nuovi accordi internazionali123. Quindi l’attività diplomatica che trova

espressione nei trattati è funzionale alla costituzione di reti commerciali o meglio alla definizione giuridica di reti commerciali124.

Spesso poi i trattati venivano raccolti negli Statuti cittadini, o nelle sezioni riguardanti la navigazione, oppure, come nel caso veneziano, gli accordi internazionali andarono a costituire il fondo dei Libri Pactorum, raccolta ufficiale del Ducato e conservato nell’Archivio di Stato di Venezia, la cui stesura ha inizio nel 1291, come garanzia politica del potere veneziano125. Nel nostro caso abbiamo l’esempio degli Statuti della Dogana (1345) redatti dal

consiglio comunale anconetano a supplemento degli statuti cittadini, per la regolamentazione delle attività del porto che raccolgono anche la legislazione internazionale espressa dai trattati

120 LEWIS A., Mediterranean maritime commerce: a.d. 300-1100. Shipping and trade, in La navigazione mediterranea nell’alto

Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1977, pp. 481-502; VASINA A., Ravenna e Venezia nel processo di penetrazione in Romagna della Serenissima, in Ravenna in età veneziana, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 11-30; GIOVANNI DIACONO, Istoria Veneticorum, ed. BERTO L.A., Bologna 1999, IV, 9.

121 ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-

1476, cc.2r- 4r, cc.10v-11r; appendice doc. XII-XIII.

122 PIERGIOVANNI V., Tradizione normativa mercantile…, pp. 355-366. 123 CESSI R., Pacta Veneta, in Archivio veneto, 1929, pp. 1-70.

124 PRAJDA K., Rapporti tra la Repubblica fiorentina e il Regno d’Ungheria a livello di diplomazia, migrazione umana, reti

mercantili e mediazione culturale nell’età del regime oligarchico (1382-1434), che corrisponde al regno di Sigismondo di Lussemburgo (1387-1437), PhD of History and Civilization of the European University Institute, Firenze, 2011,

pp. 23-45.

125 Statuti anconitani del mare…;CARILE A., Venezia e Bisanzio, …pp. 629-690; BEGOTTI P.C., Statuti del Friuli

37 commerciali, poiché i trattati erano funzionali all’attività della dogana stessa. Al contrario, il fondo di Santa Maria Maggiore, dell’Archivio di Dubrovnik raccoglie tutte le pergamene (solo in parte restaurate tra 2008 e 2010) relative ai trattati internazionali che Ragusa sottoscrisse tra XII e XVI secolo: seppur Ragusa debba essere considerata tra le principali citta marittime adriatiche, essa al contrario dei precedenti esempi, non ha una raccolta specificatamente creata con uno scopo pratico, ma il fondo è stato costituito, semplicemente raccogliendo le pergamene che istituirono il patto di alleanza126.

I trattati commerciali e gli statuti marittimi diventano quindi il parallelo legislativo internazionale agli statuti civili che invece regolamentano la realtà cittadina127: secondo la

schematizzazione di Gerhald Röslch si possono concepire gli statuti marittimi come una raccolta di normativa tecnica sul trasporto marittimo, i pacta strumenti di definizione del diritto commerciale internazionale e i contratti commerciali come istituti giuridici lasciati alla consuetudine128.

Il passaggio da accordi militari che prevedevano anche clausole commerciali, a specifici ed esclusivi accordi commerciali avvenne attorno al XIV secolo, quando la componente economica della città si separò da quella politica, pur essendo ad essa strettamente legata. Questo si osserva soprattutto nell’atteggiamento che ha la classe mercantile verso il commercio con i Turchi nel XV secolo: i divieti politico-religiosi che portarono i papi (in particolare Nicolò V con la bolla del 30 settembre 1453) a vietare il commercio con i Turchi a causa della conquista di Costantinopoli (che causò alle colonie occidentali presenti nella città bizantina la perdita di gran parte dei propri vantaggi commerciali) e delle conquiste balcaniche avvenute nel decennio successivo, rivelano come i contrasti per ragioni politico- militari siano rapidamente superate e il commercio con l’Oriente si avvii ad adattarsi facilmente alla nuova realtà geopolitica, come mostrano i trattati con gli Ottomani, già alla fine dello stesso secolo129.

I trattati commerciali sono bilaterali, ossia sono le due città a sottoscriverli e nella maggior parte dei casi, entrambe le città dovrebbero possederne propria copia, in quanto essi venivano approvati dal consiglio cittadino: in essi a volte possiamo trovare i nomi degli stessi consiglieri comunali, un dato utile per chi si occupa di prosopografia comunale. Purtroppo quasi mai accade che si conservino entrambe le copie del trattato: questo è dovuto sia a problemi di conservazione e dispersione del materiale archivistico, sia a motivi politici che portano alla

126 DADU, 8, letterae et commissiones; DADU, 7.3, acta S. Mariae Maioris. 127 PALUMBO P.F., Per la storia delle relazioni…, pp. 9-11.

128 RÖSLCH G., Le strutture commerciali, …vol. II, pp.437-460. 129 NATALUCCI M., Ancona attraverso i secoli…, pp. 465-470.

38 conservazione di solo alcune parti dei testi redatti, in quanto maggiormente funzionali agli interessi del governo cittadino. Oppure ci sono giunti in copie tarde, quindi trascritti a seguito di probabili cambiamenti politici e di diversi e nuovi interessi in gioco. Esempio di questa conservazione “selettiva” dei pacta sono sicuramente i Libri Pactorum veneti: essi infatti generalmente conservano esclusivamente la redazione dell’accordo relativo agli impegni della città alleata nei confronti di Venezia, sottolineando così la sua “supremazia” sulla città “alleata”. Un fenomeno analogo si osserva nella cronachistica: in quella ragusina si descrivono i rapporti tra Ragusa e Venezia come rapporti tra eguali, mentre nella cronachistica veneziana ne emerge una visione di superiorità politico-militare ed economica della città lagunare130.

Elemento caratterizzante questa tipologia di accordi, come si è detto, è la regolamentazione dei dazi: ogni città aveva dazi specifici per chi comprava o vendeva prodotti. Tale entrata fiscale era molto rilevante nel complesso del bilancio cittadino. Con i trattati si tentava di ridurre i dazi reciproci per i mercanti delle città sottoscriventi, per favorire linee di commercio privilegiate e assicurarsi rifornimenti di prodotti specifici a prezzi agevolati, poichè le diverse città, ovviamente, tendono a specializzarsi nel commercio di prodotti caratteristici, come si avrà modo di mostrare.

Inoltre tali trattati regolamentano anche la giustizia mercantile internazionale: ogni centro commerciale disponeva di tribunali che si occupavano della gestione della giustizia in caso di contenzioso tra mercanti, definendo anche la legislazione specifica da seguire in questa tipologia di cause legali131. Il patto quindi diviene fonte di diritto in caso di contenzioso con

i forestieri. Tali vertenze dovevano essere per loro natura celeri e sottoposte ad un unico grado di giudizio, poichè il primo obiettivo dei mercanti era la vendita e l’acquisto di merce e non certo la perdita di tempo connessa a vertenze associate alla loro attività, come emerge anche nei vari iura mercatorum sviluppatisi a partire dal XII secolo132. A Venezia per esempio,

troviamo il Giudice del forestier ossia il tribunale che si occupa di tutte le questioni giuridiche legate alla navigazione, che mostrava quale fonte normativa di riferimento, i trattati stessi133.

Genova possedeva un’istituzione con tali caratteristiche nel XIII secolo mentre a Pisa è presente il Breve dei consoli del mare134. Ad Ancona, secondo Mario Natalucci, la costituzione di

130 JANEKOVIĆ RÖMER Z., Ragusan views of the Venetian rule, in Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e

XVIII secolo, ORTALLI G.,SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 53-76.

131 TRIVISIANUM A., Statuta Veneta, Venezia, 1548, l. VI, r.CXXI-CXXII;MORONI M., Nel Medio Adriatico: risorse,

traffici, città tra Basso Medioevo ed età Moderna, Napoli, 2012, p.263.

132 ORTALLI G., Tra normativa cittadina e diritto internazionale…, pp. 13-30; LEGNANI A., La giustizia dei mercanti,

Bologna, 2005, pp. 42-50.

133 LANE C., Le navi…, pp. 99-114.

39 tribunali marittimi avverrebbe già negli anni della riorganizzazione dei territori papali realizzata dal cardinale Egidio Albornoz che per questo istituirebbe il Consolato del Mare, un tribunale specializzato in legislazione marittima: forse la sua realizzazione non ebbe seguito ma sicuramente subì una riforma, poichè nel 1493 viene istituito dal comune di Ancona il

Consolato dei Mercanti un tribunale specializzato nelle cause commerciali dove non era previsto

il diritto di appello, al fine di garantire la rapidità della procedura giudiziaria, soprattutto durante i periodi di fiera135. Tale organo era gestito dai Consoli del Mare eletti dallo stesso

consiglio cittadino, che proprio negli atti consiliari compaiono per la prima volta nel 1493136.

L’istituzione di tale magistratura permetterebbe di appoggiare la tesi che nega la realizzazione del Consolato del Mare ed ipotizza la sola istituzione del Consolato dei Mercanti. Negli stessi Statuti del Mare non si parla mai né del consolato né tanto meno dei consoli. Le uniche figure consolari che compaiono negli Statuti del Mare e della cui nomina ci rendono testimonianza gli atti consiliari, sono i consules ultra maris ossia i consoli nominati dal Comune a svolgere attività di gestione presso le colonie anconetane presenti nelle città mercantili. L’estremo dettaglio con cui si descrivono le attività dei Consoli nella deliberazione di nomina (se ne stabilisce anche l’importante ruolo nella gestione del sistema dei noli), lascia presupporre che la magistratura sia stata da poco istituita e quindi abbia ancora necessità di atti di indirizzo da parte degli organi politici anconetani. Rimane però difficile accettare l’idea che una città

135 ASAN, ACAN, Privilegi, 2, liber croceus parvus, cc. 21-26 hoc est exemplum priuilegii siue litterarum

consulum et de faciendo consules super mercantionibus in ciuitate Ancone; CDDTSS vol. II, 1377, doc. 607; nel 1953 Natalucci afferma che l’istituzione del consolato è avvenuta nel 1357 con approvazione papale nel 1377 tramite privilegio di Gregorio XI: il privilegio in realtà concede libertà di legislazione in campo marittimo e nel 1959 ne trascrive il testo. Il testo del 1357 trascritto da Natalucci, sembra non mostrare riscontro nell’archivio anconetano pur osservando come i contenuti, abbiano un impianto testuale molto simile al privilegio del 1377: PERUZZI A., Storia di Ancona…II, p. 390; NATALUCCI M., Vita marinara…, pp. 29-40; NATALUCCI M., La missione del Card. Egidio Albornoz…, NATALUCCI M., Documenti albornoziani nell’Archivio storico di Ancona, in Il Card. Albornoz nel VI centenario delle Constitutiones, 1357-1957, Fano, 1959, pp. 105-110;NATALUCCI M., Ancona attraverso i secoli…, p.378. Questo ci porta a concludere che il tema della giustizia mercantile viene affrontato con privilegio papale, sicuramente nel 1377, senza mai parlare esplicitamente di Consolato del Mare, cosa che al contrario compare negli statuti veneziani del 1229. Gli stessi statuti marittimi del 1397 non mostrano alcun riferimento specifico ad un tribunale marittimo giuridicamente regolamentato, tanto da dover aspettare l’istituzione del Consolato dei Mercanti nel 1493: questo fa pensare che forse la sua istituzione sia rimasta solo sulla carta. Lo stesso Duprè Theseider si trova a porre in dubbio l’effettiva istituzione di tale magistratura: Card.

Egidio Albornoz, DBI, ad vocem, DUPRÈ THESEIDER E.ed.; mentre Bevilacqua a fine ‘800 rivendica la presenza di tale ufficio forse confondendola appunto, con il Consolato dei Mercanti del secolo successivo BEVILACQUA G., Notizie storiche sul porto …pp.10-11; GOLDSCHMIDT L.,Storia universale del diritto commerciale, … pp. 136-145; MARVULLI N., Nomos rodion nautikos…, pp. 42-64; PADALINO HERNANDEZ A., Il cardinale Egidio Albornoz: studi vecchi e nuovi, in Supplemento al notiziario di informazioni sui problemi cittadini, Fano, 1974, pp. 29-62; PIRANI F.,Città, insediamenti costieri e strutture portuali…., pp. 187-213;PIERGIOVANNI V., Tradizione normativa mercantile…, pp. 355- 366; Gli archivi del Consolato dei mercanti raccoglievano soprattutto gli atti giudiziari legati alle controversie commerciali, ma purtroppo anche in questo caso siamo privi di testimonianze a causa della perdita degli stessi durante il secondo conflitto mondiale, che ci avrebbero permesso di conoscere importanti aspetti dell’attività