Una delle principali peculiarità del trust è quella di assicurare, tramite la separazione
patrimoniale dei beni, una dissociazione fra la titolarità del diritto di proprietà e
l’interesse per cui esso è esercitato
123: per effetto dell’istituzione del trust, infatti, il fund
risulta «segregato» dal patrimonio personale del trustee, sicché esso non può essere
aggredito dai creditori personali del trustee (anche in caso di fallimento
124), né esso può
fare parte del regime matrimoniale o del regime successorio di quest’ultimo.
I beni che compongono il trust fund, del resto, non potranno essere aggrediti dai
creditori del disponente in quanto, in seguito al trasferimento al trustee, sono usciti dal
patrimonio del settlor. Come si è visto, nei sistemi di common law la possibilità di
opporre il vincolo ai creditori personali del trustee e del settlor è assicurato, per un
verso, trasferendo al trustee la proprietà dei beni che andranno a costituire il trust fund -
tale soggetto sarà quindi considerato proprietario at law (ossia secondo le regole del
common law) - per un altro verso, riconoscendo ai beneficiari la titolarità di un
equitable interest
125.
La regola che garantisce l’opponibilità del vincolo fiduciario ai creditori personali del
trustee è il risultato dell’evoluzione giurisprudenziale delle Corti inglesi
126, della quale
non si è trovata una univoca motivazione di “stretto diritto”
127. La motivazione più
122 Per un’analisi approfondita cfr. GALLARATI, op. cit., 119 ss.; SMITH, op. cit., 203 ss.
123 Sul punto cfr. HANSMANN - MATTEI, The Function of Trust Law, cit., 438. Come affermano gli
Autori:“In very general terms, our answer is that the most important contribution of the law of trusts is
that it facilitates the portioning of assets into bundles that can conveniently be pledged separately to different classes of creditors. Of particular importance in this respect is the use of trust law to shield trust assets from claims of trustee’s personal creditors”.
124 Parte della dottrina distingue il fenomeno della segregazione dalla separazione patrimoniale, v. LUPOI, Trusts, cit., 565 s. Secondo l'A., mentre la separazione patrimoniale sarebbe una vicenda che coinvolge un complesso di posizioni soggettive attive e passive, la segregazione potrebbe essere riferita anche solo a una singola posizione soggettiva di qualunque genere, anche ad una mera aspettativa di fatto e, in common law, ad un equitable interst. Inoltre, la segregazione sarebbe caratterizzata dalla completa incomunicabilità fra i beni segregati e il soggetto che ne è titolare. In altri termini, in tale ipotesi non sarebbe possibile una commistione fra responsabilità dal patrimonio generale a quello separato, né la potenziale comunicazione degli arricchimenti dal patrimonio separato a quello generale.
125 Per tutti MOCCIA, Il modello inglese di proprietà, cit., 122 ss.
126 Per una sintesi dell’evoluzione storica di tale regola nel diritto inglese cfr. GRAZIADEI, Diritti
nell’interesse altrui, cit. 393 ss.
37
ricorrente sembra essere quella secondo cui i creditori del trustee non avrebbero diritti
maggiori di quelli che spettano al loro debitore
128: ciò conduce a ritenere che la
separazione patrimoniale dei beni facenti parte del trust dal patrimonio del trustee si
fondi, sostanzialmente, su una giustificazione di carattere pratico e, quindi, sia
funzionale ad assicurare l’esercizio del diritto di proprietà sui beni che costituiscono il
trust fund nell’interesse dei beneficiari.
Invero, come è stato rilevato “la particolarità della law of trust rispetto al nostro diritto
delle relazioni fiduciarie nasce dal fatto che il diritto inglese ha avuto meno esitazioni
del nostro, e degli altri diritti di civil law, a considerare che (....) qualunque bene entri
formalmente nella sfera proprietaria di un soggetto per essere da questo gestito al fine di
soddisfare un interesse alieno [rimanga] al servizio di quello scopo e non vi è ragione
che ne sia distratto per soddisfare l'interesse dei creditori del suo occasionale gestore"
129.
Gli studi condotti da autorevole dottrina, inoltre, mettono in luce come la law of trust
permette e facilita una particolare riorganizzazione della posizione degli attori del trust -
ossia il disponente (Transferor), il trustee (Manager) e il beneficiario (Recipient) - nei
confronti dei rispettivi creditori che non sarebbe perseguibile per mezzo dei normali
strumenti contrattuali
130. La law of trust anglo - americana si caratterizza per la
quale la maggior parte dei giuristi inglesi non avrebbe approfondito le ragioni di tale regola, limitandosi a proporre soluzioni “tautologiche”. Per usare le parole dell'A.: " Tutto ciò che si può ricavare da queste spiegazioni alquanto tautologiche è la conclusione che, in materia di fallimento, l'equity prevale sulla
common law, e che, pertanto nel conflitto, la massa attiva deve essere determinata secondo le regole del
primo sistema; conclusione, d'altronde, sul piano storico, confermata dal rilievo che: «the Court of
Bankrupty is a Court of Equity»".
128 V. GRAZIADEI, op. ult. cit., 393, il quale rinvia ai casi Burgh v. Francis (1670) 1 Eq.Ca.Abr.320 e
Bennet v. Davis (1725) 2 P. Wms 316;JAEGER, op. cit., 192.
129 GAMBARO,Trust, cit., 457; è opportuno rilevare che nell’esperienza inglese i beneficiari del trust non
ricevono una tutela esclusivamente dall’equity, ma anche da specifiche regole del common law. In particolare cfr. GRAZIADEI, op. ult. cit., 206 ss. il quale rileva come i diritti dei beneficiari sono tutelati per
l’effetto di una “restriction” nel registro previsto dal Lend Registration Act del 1925. Come afferma l’A.:“L’annotazione non svela il contenuto dell’atto istitutivo del trust, ma serve ad individuare i soggetti a cui deve essere versato il corrispettivo dovuto nel caso di alienazione del diritto. (...) Qualora invece l’annotazione a tutela dei beneficiari non sia stata eseguita, salva l’ipotesi di alienazione gratuita, il potere di disposizione spettante al tenant for life in quanto registered proprietor non subisce limiti”. Sul punto cfr. anche LUPOI, Trusts, cit., 275 ss., il quale tuttavia sembra approdare a conclusioni in parte differenti. 130 Cfr. HANSMANN - MATTEI, The Function of Trust Law, cit., 434 ss. L'obiettivo che viene posto
nell'indagine degli Autori è quello di verificare qual sia il ruolo delle regole che disciplinano il trust e se sia possibile affermare che tale disciplina sia ormai superflua nell'attuale sistema di common law, connotato dalla presenza delle regole contrattuali e delle società. L'indagine dottrinale menzionata ha avuto ad oggetto quattro tipi di rapporti diversi: "For conveneince, we can categorize these into several
groups: (A) relationships among the three principale parties (…); (B) relationships between the principal parties and their various personal creditors; (C) relationschips between the principal parties and the creditors who have claims against the Managed Property; (D) relationships between the principal parties and purchasers or donees of the Managed Property; and (E) relationships among successive Recipients"e