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U N “ CASO ITALIANO ”

A PPROFONDIMENTO SULLA RISARCIBILITÀ DEL DANNO PSICHICO NELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA C ONVENZIONE DI M ONTREAL

3.3. U N “ CASO ITALIANO ”

Per quanto il lavoro verta sulla analisi del regime internazionale della normativa inerente la responsabilità del vettore aereo, preme allo scrivente dedicare un paragrafo della trattazione ad un “caso italiano”, grazie allo studio del quale ha avuto occasione di approfondire il tema in questione, sia da un punto di vista dottrinale, sia da un punto di vista giurisprudenziale.

Il “caso” riguarda un procedimento civile instaurato avanti al Tribunale di Bologna dai signori C. e Di M. nei confronti della compagnia aerea Air France per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti a seguito di un incidente aereo nel quale erano rimasti coinvolti.

Gli attori lamentavano, in particolare, di avere subito un significativo danno sotto il profilo “biologico-psichico”, avallato dai referti di una serie di visite neuropsichiatriche, nonché dal contenuto di una perizia medico legale.

Il fatto

In data 2 agosto 2005 il velivolo Air France a bordo del quale viaggiavano i sig.ri C. e Di M., in occasione del volo n. 358 diretto da Parigi a Toronto, usciva di pista nella fase di atterraggio all'aeroporto Pearson di Toronto. I motori dell'aeromobile

andavano a fuoco, così destando angoscia e terrore in tutti i passeggeri, i quali erano costretti ad abbandonare l'aereo dall'uscita di emergenza posteriore, in quanto le uscite di sicurezza laterali erano rimaste chiuse.

Gli attori assumevano che tale traumatico evento aveva implicato risvolti molto negativi sullo stato psicofisico dei medesimi, tanto da provocare prolungati e persistenti disturbi, quali insonnia, depressione dell'umore, crisi di pianto e ansia, con ovvie ripercussioni su molte aree importanti della vita quotidiana, in primis quella lavorativa.

A causa della persistenza di tali disturbi, gli attori si sottoponevano ripetutamente a scrupolose visite neuropsichiatriche e ad una accurata perizia neuropsichiatrica e medico legale, al fine di quantificare l'entità del danno biologico- psichico, nonché del danno esistenziale, subiti in conseguenza del grave incidente aereo nel quale erano rimasti coinvolti.

Nei giorni immediatamente successivi al sinistro, la compagnia aerea Air France provvedeva a corrispondere ai sig.ri C. e Di M. la somma complessiva, pro-capite, di 3.700,00 dollari canadesi, a titolo di primo indennizzo per il trauma subito, nonché per la totale perdita dei bagagli.

Gli attori, ritenendo manifestamente inadeguato il suddetto indennizzo, anche in ragione della “evoluzione” del trauma successiva al sinistro, avanzavano nei confronti di Air France richiesta di congruo risarcimento di tutti i danni dai medesimi patiti, ivi compresi quello biologico-psichico, morale ed esistenziale, nonché di tutti i danni materiali subiti in occasione dell'incidente aereo e il rimborso delle spese mediche affrontate a seguito del sinistro.

I sig.ri C. e Di M., sull’assunto che il volo Air France numero 358 diretto da Parigi a Toronto rappresentasse un “trasporto internazionale di persone”, e rientrasse dunque nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Montreal del 1999, fondavano la propria domanda di risarcimento sull’art. 17 della Convenzione medesima, sostenendo che tale disposizione, con la menzione delle “bodily injuries”, facesse riferimento propriamente all'evento dannoso, e non al diverso aspetto del pregiudizio risarcibile quale conseguenza dell'evento stesso.

In ragione di ciò, la determinazione di quali danni fossero normativamente risarcibili non concretava una mera interpretazione del significato dell'espressione “danno”, e costituiva così una lacuna colmabile ricorrendo alle pertinenti disposizioni della legge nazionale, e quindi quella italiana.

I sig.ri C. e Di M. quantificavano quindi il danno subito - e certificato dalla scrupolosa perizia medico legale prodotta in causa - sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Bologna.

Sviluppi successivi e spunti di riflessione

Occorre ora rilevare che il giudizio instaurato dai sig.ri C. e Di M. nei confronti della Air France non si è concluso con la pronuncia di una sentenza da parte del Tribunale di Bologna, in quanto le parti, dopo aver depositato le proprie memorie difensive previste dall’art. 183 del codice del rito civile, e prima dell’inizio della fase “istruttoria”, sono addivenute ad una definizione transattiva della controversia.

Nei propri atti difensivi la Air France sosteneva l’infondatezza della domanda attorea, ma motivava tale assunto principalmente su asseriti vizi di incompetenza giurisdizionale del Tribunale adito, e in secondo luogo sulla ritenuta non risarcibilità dei danni di natura psichica ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Montreal.

Gli attori, al contrario, argomentavano la propria posizione evidenziando che la nozione di danno biologico, come identificato da una serie di importanti pronunce della Suprema Corte, contemplasse qualsivoglia lesione all’integrità psicofisica dell’individuo, e dunque, indubitabilmente, comprendesse anche il risarcimento dagli stessi richiesto, in termini di “danno biologico-psichico”, per la grave compromissione subita alla propria salute e alle proprie condizioni di vita.

In sede di definizione transattiva della controversia, comunque, la compagnia aerea francese è addivenuta alla volontà di corrispondere agli attori un indennizzo congruo - e, soprattutto, di gran lunga superiore a quello “spontaneamente” corrisposto nei giorni successivi all’incidente - per le lesioni lamentate sotto il profilo psichico, alle quali evidentemente, anche a prescindere dall’ambiguo testo dell’art. 17 della Convenzione di Montreal e dalla posizione processuale assunta in giudizio, veniva riconosciuta una indubbia meritevolezza di ristoro.

Senza voler approfondire in questa sede un tema che non costituisce, per ragioni di sinteticità espositiva, oggetto di trattazione, non pare superfluo spendere alcune brevi considerazioni sul rapporto tra la nozione di danno biologico elaborata nel nostro ordinamento e quella di bodily injury menzionata all’art. 17 della Convenzione di Montreal.

Appare infatti di immediata percezione la sostanziale sovrapponibilità tra i due concetti, posto che la Corte di Cassazione ha elaborato una nozione di danno biologico da intendersi quale menomazione dell’integrità psicofisica della persona, e dunque quale lesione non solo strettamente fisica, ma altresì di carattere fisico.

Può, in particolare, affermarsi che laddove il danno psichico sia una conseguenza di una lesione fisica, esso rappresenta pacificamente una componente del danno biologico, ed è quindi senza dubbio idoneo a concretizzare una lesione risarcibile ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Montreal.

Qualche perplessità sussiste con riguardo alla possibilità che meritino pieno ristoro ai sensi della Convenzione di diritto uniforme i danni che, definibili come mental

injury, non trovano corrispondenza in altrettante lesioni fisiche, e si concretizzano in

meri disturbi comportamentali. Dette perplessità si fondano sull’osservazione per cui, sebbene le lesioni in questione costituiscano danni ingiusti causati da un comportamento illegittimo di un terzo estraneo, nella giurisprudenza più recente si è assistito ad una progressiva “erosione” della risarcibilità delle forme di danno riconducibili alla vasta nozione di danno “esistenziale”, soprattutto a seguito della ben nota sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel novembre 2008.

Non può infatti ignorarsi che il pregiudizio di carattere strettamente psichico o psicologico, che incida su aspetti comportamentali e non rappresenti la conseguenza di una lesione fisica o che non si sostanzi in una lesione neurologica, sembrerebbe difficilmente inquadrabile tra i danni meritevoli di risarcimento ai sensi della suddetta sentenza - la quale ha avuto cura di evidenziare che “la tutela risarcitoria sarà

riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto” - a meno che non si decida di ricondurlo genericamente ad una

PARTE II

CAPITOLO 4

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE DI