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Un esempio pratico : i fattorini di Foodora

Una sentenza che riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro e che ha già fatto discutere, nonostante sia molto recente, è la sentenza n. 778/2018 ovvero il caso che riguarda i fattorini di Foodora.

La sentenza in esame costituisce la prima pronuncia75 sul rapporto di lavoro dei riders,

i fattorini addetti al trasporto di cibi e bevande a domicilio.

La controversia nasce con la domanda di accertamento della natura di lavoro subordinato da parte dei fattorini ricorrenti che protestavano per l'improvvisa cessazione del loro rapporto di lavoro; essi in particolare sostenevano che il contratto di lavoro, realizzatosi nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa, veniva in realtà svolto con modalità tali da figurare un rapporto di lavoro dipendente. Dopo aver ricostruito le concrete modalità di svolgimento della prestazione, il giudice arriva ad escludere la natura subordinata per l'assenza tanto di un obbligo del lavoratore ad effettuare una prestazione, tanto del datore di lavoro a riceverla: infatti i

fattorini potevano candidarsi o meno per un determinato turno di consegna e la società Foodora era libera di accettare o meno la candidatura del rider.

La Cassazione, già durante gli anni 90, aveva cassato molte sentenze formulate dai pretori che sostenevano la natura subordinata dei pony express sulla base del dato sociologico della dipendenza economica, sostenendo che la configurabilità dell'eterodirezione, necessaria per qualificare un rapporto come subordinato, non può essere presente là dove i lavoratori possono decidere se e quando interrompere la prestazione.

Tale dato basterebbe da solo per escludere la presenza della subordinazione, tuttavia il giudice compie un' ulteriore verifica: egli si chiede infatti se una volta accettato il turno , manifestando la disponibilità ad effettuare le consegne, i fattorini venivano sottoposti ai tipici poteri datoriali e perciò all'eterodirezione.

I riders in particolare lamentavano di ricevere dettagliate direttive tecniche rispetto all'iter della consegna, che vi fosse una determinazione unilaterale del luogo e dell'orario di lavoro e di avere il percorso prestabilito e controllato dal datore attraverso il Gps dell'applicazione attraverso la quale accettavano o meno il turno di lavoro.

Il giudice, pur ammettendo che nell'era digitale il potere direttivo possa verificarsi anche a distanza con strumenti tecnologici e non con gli ordini specifici impartiti direttamente al lavoratore, ha escluso che l'azienda avesse tali finalità.

Le attività effettuate da Foodora quali la verifica della presenza del fattorino nel luogo di partenza o le chiamate effettuate dallo staff per accertarsi dell'accettazione di una consegna da parte del rider o di sollecitazione per i ritardi delle consegne non vengono considerate come esercizio del potere direttivo ma come attività necessarie al fine del coordinamento, infatti l'azienda ha necessità di sapere se il fattorino accetterà o meno

la consegna per poter eventualmente provvedere in altro modo comunicandolo ad altri collaboratori.

Prive di valore vengono considerate anche le esclusioni dalla chat aziendale o dai turni di consegna avvenute per quei lavoratori che manifestavano lamentele o comportamenti non graditi.

Ai sensi dell'art 7 dello Statuto dei Lavoratori76, infatti, le sanzioni disciplinari hanno come caratteristica la privazione dei diritti dei lavoratori, cosa che non è da ravvisare nei casi di esclusione dalla chat o dai turni aziendali, poiché ai sensi del contratto stipulato non esiste alcun obbligo per l'azienda di commissionare una consegna né alcun diritto ad essere inclusi nella chat.

Il giudice esclude altresì che possa essere applicata la disciplina del lavoro subordinato in quanto “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e i luoghi di lavoro77”. Secondo il giudice, infatti, tale circostanza non ricorrerebbe poiché la libertà o meno di accettare la prestazione esclude il requisito dell'etero-organizzazione del committente per quanto riguarda i tempi di lavoro.

Nel pronunciare questa sentenza il Tribunale di Torino ha optato per una decisione molto ancorata all'orientamento giurisprudenziale tradizionale confermando la legittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dalle parti.

La Corte d'Appello con la sentenza n.26 del11 Gennaio 2019 ha invece parzialmente accolto le istanze dei riders.

Essa, infatti, pur non accogliendo il riconoscimento della natura subordinata del

76 Legge n. 300 del 1970 77 D.Lgs. n.81/2015

rapporto di lavoro ha deciso che deve essere accolta la richiesta degli appellanti vola al riconoscimento dell'applicazione del d.lgs.81/2015.

Secondo la Corte di Appello la norma in questione prevede un terzo genere posto tra i rapporti di lavoro subordinato e le collaborazioni così previste come dall'art 409 cpc, infatti in quest'ultima norma è specificatamente presente la libera organizzazione del lavoro anche per quanto concerne i luoghi o il tempo del lavoro.

Nel caso in esame invece la situazione non era proprio questa, in effetti i fattorini potevano liberamente decidere se accettare o meno una consegna ma, questa, una volta accettata, doveva comunque essere svolta secondo le esigenze richieste dall'azienda committente.

Ciò significa che il rapporto resta comunque tecnicamente autonomo, ma per ogni altro aspetto riguardante retribuzione, sicurezza, previdenza e ferie deve essere regolato nello stesso modo del lavoro subordinato.

Entro questi limiti deve quindi essere accolta la richiesta degli appellanti ad ottenere il trattamento retributivo previsto per i lavoratori subordinati, solo per le ore effettivamente svolte.

La sentenza della Corte di Torino è destinata ad alimentare ulteriori dibattiti a testimonianza del fatto che sul tema della qualificazione dei rapporti lavorativi si è ancora lontani dal trovare una soluzione pacifica.

In attesa di vedere se la Cassazione confermerà tale sentenza non possiamo che prendere atto della necessità di un intervento del legislatore che semplifichi la situazione, ance perché la soluzione offerta dall'art 2 del d.lgs.81/2015 non h superato il problema, in primo luogo perché non è una norma di facile lettura, inoltre va a creare un'ulteriore ipotesi di tutela ed il moltiplicarsi delle fattispecie non può che aumentare la mancanza di certezza del diritto.

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