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I VA, imposta " europea „

Costanzo Turchi

Con decorrenza dal 1° gen-naio 1973, cessano di avere applicazione in Italia l'imposta generale sull'entrata (ICE) ed alcune decine di altre imposte e tasse, con le eventuali relative addizionali, fra cui:

— l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali impor-tati;

— le tasse di bollo sui docu-menti di trasporto e le tasse erariali sui trasporti;

— le tasse di radiodiffusione e sui dischi fonografici;

— l'imposta di fabbricazione (sui filati, olii, grassi, surrogati di caffè, organi di illuminazione elettrica, ecc.);

— l'imposta erariale sul con-sumo del gas e del sale e sulla pubblicità;

— l'imposta sulle utenze te-lefoniche, ed

— ogni imposta comunale di consumo.

Al loro posto entra in vigore l'imposta sul valore aggiunto (IVA), che si applica sulle ces-sioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese e sulle prestazioni di servizi ef-f e t t u a t e ad imprese da parte di artisti e professionisti « nel-l'esercizio di arti e professioni ». L'IVA, inoltre, si applica alle importazioni e non alla ces-sione di beni destinati ad essere esportati.

Una ventina di servizi ne sono esenti e fra questi:

— le locazioni e gli affitti di beni immobili, compresi i beni mobili destinati durevolmente all'arredamento dell'immobile locato od affittato;

— i servizi postale e tele-grafico nazionali; — le prestazioni dipendenti da contratti di assicurazione o riassicurazione e di vitalizio; — i trasporti urbani e la nettezza u r b a n a ; — l'assistenza ospedaliera e le cure termali; — l'istruzione scolastica: — biblioteche, discoteche, gallerie e musei; — le prestazioni previden-ziali ed assistenpreviden-ziali a favore del personale dipendente;

— l'esercizio del lotto e delle lotterie, i concorsi pronostici, case da gioco e scommesse di ogni genere.

Aliquote e versamenti. L'aliquota normale dell'IVA è stabilita nella misura del 12% della base imponibile del-l'operazione (il bene ceduto od il servizio prestato). L'aliquota è ridotta al 6 % od elevata al 18% per i beni e servizi elen-cati rispettivamente nelle ta-belle 1 e 2.

L'imposta, nelle aliquote pre-scritte, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, i quali devono versarla all'era-rio cumulativamente per t u t t e le operazioni effettuate.

Essi peraltro sono tenuti ad addebitarla « a titolo di rival-sa » al cessionario od al com-mittente, cioè a chi acquista i beni o si avvale dei servizi prestati (1).

Caratteristica importante del-l'IVA e che la distingue net-t a m e n net-t e dall'IGE (che era una imposta del tipo « a cascata ») è la « detrazione », prevista dal (1) « Il credito di rivalsa — precisa il decreto istitutivo — ha privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione od ai quali si rife-risce il servizio, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice Civile ».

Tabella 1

L'aliquota normale dell'lVA 6 ridotta a: - 1% (dal 1-1-1973 al 31-12-1974); - 3% (dal 1-1-1975 al 31-12-1976); - 6% (dal 1-1-1977);

per i seguenti gruppi di beni e servizi:

- Generi alimentari di prima necessità (pane, pasta, riso granoturco, legumi secchi, frutta, animali vivi, pesce fresco, burro, formaggi, latticini, fiori, ortaggi, cereali, piante, semi, ecc.).

- Prodotti farmaceutici.

- Libri, materiale aiulio-visivo didattico, periodici a carattere culturale, religioso, politico, sportivo.

- Lavori in pietra, ghiaia, sabbia. - Apparecchiature scientifiche. - Fertilizzanti.

- Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici. - Servizi di radiodiffusione circolare. - Servizi telefonici.

- Prestazioni rose ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiero escluse quelle classificato « di lusso ».

decreto istitutivo in questi ter-mini (2):

« Per la determinazione del-l'imposta dovuta (dai soggetti che effettuano le cessioni finali di beni e le prestazioni di ser-vizi) è ammesso, in detrazione dall'ammontare dell'imposta re-lativa alle operazioni effettuate, l'ammontare dell'imposta as-solta dal contribuente od a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni o servizi importati od acquistati nel-l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione ».

Le esenzioni.

Il decreto summenzionato in-dica minuziosamente i vari ob-blighi dei contribuenti ed in particolare come e quando deb-bono essere emesse le fatture, effettuati i versamenti e le di-chiarazioni mensili ed annuali.

Sono previste notevoli sem-plificazioni per i contribuenti il cui volume d'affari non superi gli 80 milioni di lire annui; sono esonerati sia dalla dichia-razione annuale sia dal versa-mento dell'imposta « i soggetti che non realizzino nell'anno so-lare un volume d'affari supe-riore ai 5 milioni di lire » (3).

Inoltre, se il volume d'affari è superiore ai 5 ma non ai 21 milioni di lire all'anno, si opera un a b b a t t i m e n t o sull'im-ponibile annuale pari ai 5/16 della differenza in confronto ai 21 milioni, « ripartito propor-zionalmente, qualora le opera-zioni effettuate siano soggette alla imposta con aliquote di-verse d (4).

Che cos'è VIVA.

È un'imposta « indiretta » che - come a b b i a m o visto — si applica non su t u t t o il valore della merce ma soltanto sul valore che viene « aggi unto » ad ogni passaggio.

L ' I V A — a differenza del-l ' I G E — non s'accumudel-la nedel-l prezzo e, q u a l u n q u e sia il nu-mero dei passaggi, l'incidenza

Sono qui elencati i beni ed i servizi soggetti all'aliquota IVA del 18%: - Pietre preziose (escluse quelle destinate ad usi industriali). - Lavori di oreficeria (in oro o platino).

- Oggetti di porcellana artistica. - Pelli da pellicceria.

- Quadri, pitture e disegni (eseguiti interamente a mano da artisti non viventi). - Collezioni di monete, francobolli, zoologia, botanica, mineralogia, anatomia, ecc. - Apparecchi cinematografici, da presa delle immagini e da registi-azione del suono,

apparecchi da proiezione. - Abbigliamento « di lusso ».

- Profumi, « shampoo » e lozioni varie.

- Aeromobili, autovetture private con motore di cilindrata superiore ai 1600 c.c. e motocicli con motore superiore ai 250 c.e.

- Tabacchi lavorati, storione e salmone affumicati, caviale e tartufi.

- Prodotti a base di zucchero, contenenti o meno cacao in confezioni diverse dalla carta, plastica, banda stagnata, alluminio, cartone, vetro.

- Servizi di alberghi, ristoranti, caffè, bar, classificati «di lusso»; night-club, bar-bieri e parrucchieri « di lusso »; istituti di bellezza.

- Campi di golf e polo. - Noleggio autovetture.

dell'imposta è sempre pari al 6/12/18% sul prezzo finale di vendita.

Per mostrare il dettagliato f u n z i o n a m e n t o d e l l ' i m p o s t a , consideriamo un semplice esem-pio: una falegnameria acquista un carico di legname e viene f a t t u r a t a per la fornitura più l'I VA al 12%.

Il falegname paga l'intero importo al fornitore, il quale ultimo sarà t e n u t o a rimborsare l'importo relativo all'IVA al fisco.

Il falegname poi t r a s f o r m a la materia prima (legname) nel p r o d o t t o finito (ad esempio sedie) che venderà al mobi-liere.

Il falegname, a sua volta, è t e n u t o a rimborsare l'I VA che ha riscosso dal mobiliere, fat-turandola assieme al prezzo di cessione.

Da tale importo egli p o t r à de-trarre l'IVA precedentemente p a g a t a al fornitore di legname e la differenza corrisponderà quindi al valore che egli h a aggiunto alla materia prima nel t r a s f o r m a r l a nel p r o d o t t o finito.

I due criteri f o n d a m e n t a l i d'imputazione e raccolta del-l'imposta (criterio « d i r e t t o » e

criterio « indiretto ») appaiono quindi evidenti n e l l ' e s e m p i o succintamente illustrato e che ho riassunto nella figura 1.

Cosi, il valore aggiunto, co-stituito dalla differenza fra il totale delle vendite e quello degli acquisti, può essere con-siderato quale somma dei valori aggiunti relativi ai singoli stadi di ogni processo produttivo e distributivo.

Se, al limite, immaginiamo u n ' e n t i t à p r o d u t t i v a completa-mente integrata in senso verti-cale (ad esempio u n a ditta in grado di produrre t u t t i i mate-riali ed i macchinari necessari ai suoi processi di produzione, ed anche in grado di distri-buire sul mercato il p r o d o t t o finito), il suo valore aggiunto sarà semplicemente rappresen-t a rappresen-t o dal valore delle vendirappresen-te.

In tal modo, a t t r a v e r s o il processo « cumulativo » dei vari stadi successivi della produ-zione e della vendita, il valore aggiunto complessivo risulterà uguale al valore del p r o d o t t o f a t t u r a t o al consumatore finale del p r o d o t t o (acquirente).

(2) Art. 10. (8) Art. 82. (4) Art. aa.

Tabella 3 A L I Q U O T E E F F E T T I V E D E L L ' I V A I N T A L U N I P A E S I D E L L A C O M U N I T À (1972) PAESE ALIQUOTA BASE ( % ) ALIQUOTA RIDOTTA ( % ) ALIQUOTA INTERMEDIA

(%)

ALIQUOTA PER BENI E SERVIZI DI LUSSO ( % ) Belgio 18,00 6,00 14,00 25,00 Francia 23,00 7,50 17,60 33,33 Germania . . . . 11,00 5,50 — ! Gran Bretagna . 10,00 (1) 0 (1) Lussemburgo . . 10,00 5,00 (2) Olanda 14,00 4,00 — , , Danimarca . . . 15,00 Comunità (1975) 12,00-18,00 5,50-7,50 (1) S t i m a t e in g e n n a i o , 1973. (2) U n ' a l i q u o t a t e m p o r a n e a del 2 % v i e n e a p p l i c a t a a t a l u n i p r o d o t t i a l i m e n t a r i di p r i m a necessità ed a q u a s i t u t t i i p r o d o t t i f a r m a c e u t i c i .

In definitiva, PIVA potrà essere considerata un'imposta sul « f a t t u r a t o » previa dedu-zione del valore dei beni e servizi acquistati, e ciò al fine d'evitare discriminazioni in fa-vore dei processi d'integrazione verticale.

In teoria, si potrebbe pensare al valore aggiunto quale som-matoria di t u t t i i pagamenti (stipendi e salari, interessi, fitti, dividendi, ecc.) e degli utili non distribuiti, esclusi i paga-menti effettuati a coloro che sono a loro volta soggetti al pagamento dell'IVA.

La base dell'IVA è il con-sumo.

Come abbiamo visto, il tri-buto intende colpire una sola volta gli scambi di beni e ser-vizi destinati al consumo, at-traverso l'imposizione al valore aggiunto relativo alle varie fasi di lavorazione.

Xell 'analisi precedente non ho f a t t o alcuna distinzione fra gli acquisti di materiali, ma-terie prime e prodotti finiti (attività circolanti od investi-menti a breve scadenza), ed acquisti di macchinario, im-pianti ed attrezzature (attività fisse od investimenti a lungo termine).

In effetti, le due categorie d'investimenti dovrebbero es-sere t e n u t e separate e si po-trebbe esigere che l'imposta sugli acquisti di capitale fisso fosse a m m o r t i z z a t a sulla base della vita economica presunta dell'investimento.

In tal caso, comunque, la base dell'imposta non sarebbe più costituita dal consumo ma dal reddito.

In pratica, la deduzione del-l'imposta dal prezzo di ces-sione del bene capitale (valore ammortizzabile) può essere im-m e d i a t a : la base dell'iim-mposta resta cosi soltanto il consu-mo (5).

Le caratteristiche della nuova imposta.

L ' I V A rappresenta un'inno-vazione fiscale relativamente recente nella storia economica del mondo occidentale.

Essa venne proposta, per la prima volta, dal governo te-desco alla fine della prima guer-ra mondiale, ma venne intro-d o t t a soltanto nel 1954 intro-dal go-verno francese.

Il Mercato Comune Europeo, dopo lunghi e faticosi studi, decise la sua adozione soltanto nel 1967 e la sua «armoniz-zazione », fra i vari Paesi della Comunità, per non più tardi del 1975.

La D a n i m a r c a a d o t t ò l'im-posta nel 1967 seguita dalla Svezia e dall'Austria nel 1969. Col 1° gennaio 1973 t u t t i i Paesi della Comunità h a n n o a d o t t a t o l'imposta, in una for-ma o nell'altra, e si sono im-pegnati a raggiungere una com-pleta armonizzazione nelle sca-denze temporali fissate dalla Commissione C E E .

Per tutti i Paesi della Co-munità, l'IVA è d e s t i n a t a a divenire la fonte principale del-le e n t r a t e erariali e p e r t a n t o la scelta delle aliquote — in taluni casi altissime e superiori persino alle norme suggerite

dalla Commissione CEE — ri-flette tale esigenza fondamen-tale (tabella 3).

In Italia, l'istituzione del-l'IVA, oltre che dagli obbiet-tivi vantaggi che presenta ri-spetto all'IGE ed ai quali ab-biamo già più sopra f a t t o cen-no, f u sollecitata al fine di armonizzare il nostro sistema fiscale con quelli degli altri Stati appartenenti alla Comu-nità economica europea.

L'attenzione del legislatore italiano fu indubbiamente ri-volta al problema di mantenere un saldo attivo alla bilancia dei pagamenti internazionali, creando le migliori condizioni allo sviluppo della competiti-vità dei prodotti e servizi ita-liani in campo internazionale.

Gli accordi G A T T (6) consen-tono, infatti, ai singoli Paesi partecipanti (fra cui t u t t i i Paesi del MEC) di rifondere

(5) Il tipo d'imposta basato sul con-sumo è stato generalmente adottato al-l'estero, in quanto assai più semplice di ogni altro tipo, sia dal punto di vista del fisco che da quello del contri-buentc. Ma soprattutto, ritengo tale soluzione preferibile in quanto riduce al minimo il peso fiscale in quelle decisioni che riguardano i processi produttivi industriali.

(0) «General Agreement on Tariffs and Trade » ( G A T T ) (« Accordo inter-nazionale sulle tariffe doganali ed il commercio estero »).

FONTI D'ENTRATA FISCALE (in percentuale dei totali nazionali - 1968-1970)

TIPI D'IMPOSTA FRANCIA ITALIA OLANDA NORVE-GIA INGHIL-TERRA GERMA-NIA Imposte sul reddito

perso-nale e delle imprese . . 30 29 55 13 38 56

Imposte sulle vendite e sul

valore aggiunto . . . . 41 19 23 46 (1) j 36

Altre imposte indirette . . 12 8 4 22 (1) j 36

Dazi d'importazione . . . 2 26 14 2 29 (1)

8

Altre entrate 15 17 3 17 33 (1) 8

Totali 100 100 100 100 100 100

(1) Tali importi sono compresi nella voce " Altre entrate ».

Fonte « Statistical Yearbooks », United Nations Or?anization, New York, USA, 1968-1972.

alle ditte esportatrici nazionali gli a m m o n t a r i relativi a gran p a r t e delle imposte indirette e di gravare le merci d ' i m p o r t a -zione delle medesime imposte.

Come la tabella 4 dimostra, alcuni Paesi europei dipende-v a n o da e n t r a t e fiscali di n a t u r a « indiretta » in misura maggiore del nostro Paese, il che rappre-s e n t a v a per noi u n indubbio svantaggio nel commercio inter-nazionale. Ora, con l'introdu-zione dell'IVA in t u t t i i Paesi europei e s o p r a t t u t t o con la sua p r o s s i m a armonizzazione,

tale svantaggio è destinato a scomparire.

Uno dei pregi f o n d a m e n t a l i dell'IVA è senza dubbio costi-tuito dall'ampia base d'impu-tazione che essa offre.

Q u a n t u n q u e essa sia spesso definita u n ' i m p o s t a sulle ven-dite, la sua penetrazione è assai più v a s t a di quella di ogni altra imposta, sia diretta che indiretta. L ' I V A può i n f a t t i ap-plicarsi alla produzione di ogni bene e servizio ed il suo onere viene, in ultima analisi, soste-n u t o da coloro che cososte-nsumasoste-no

quei beni od utilizzano quei servizi.

Nessuno ne resta immune e l'ampiezza della « base » con-sente ai governi prelevamenti notevolissimi con aliquote d'im-posta relativamente basse.

L'esperienza pluriennale di taluni Paesi europei ha, infatti, dimostrato che in tempi come quelli attuali, caratterizzati da crescenti spese pubbliche, l'IVA ha sempre saputo garantire en-t r a en-t e fiscali adeguaen-te senza creare irrimediabili distorsioni nel sistema economico. Cosi ad esempio, alcuni Paesi fra cui la Francia, la Germania Fede-rale, l'Olanda e la Danimarca erano giunti ad imposte sui consumi « di lusso » t a l m e n t e elevate da rendere praticamen-te impossibile un incremento anche marginale di prelievo fiscale, mediante a u m e n t i nelle a l i q u o t e . I n D a n i m a r c a ed Olanda, l ' I V A consente ora un prelievo di fondi pari a circa un quinto del totale fabbisogno statale; nella Germania Fede-rale, la quota dell'IVA sul to-tale delle e n t r a t e pubbliche è già di oltre u n terzo, mentre in F r a n c i a essa supera il 4 0 % (7). U n altro pregio indiscutibile dell'IVA è r a p p r e s e n t a t o dalla notevole semplificazione del la-voro a m m i n i s t r a t i v o delle im-prese private e pubbliche per la soppressione del bollo di quietanza.

Dal p u n t o di vista dell'era-rio, i vantaggi amministrativi appaiono ancor più sostanziali.

Il contribuente, infatti, è c h i a m a t o ad agire per la prima volta quale esattore fiscale: dal m o m e n t o che egli è autorizzato a dedurre dagli i m p o r t i da lui d o v u t i al fisco quelli già corri-sposti dai suoi fornitori, egli è a u t o m a t i c a m e n t e costretto ad accertarsi che i suoi fornitori a b b i a n o dichiarato l ' I V A di lo-ro competenza, consentendogli quindi le massime deduzioni.

(7) Cfr. « NEDO » Report, Londra, 1972, pag. 39.

100-60 40

TOTALE IMPOSTE INDIRETTE IN PERCENTUALE DELLE ENTRATE FISCALI COMPLESSIVE ( = 100)

(1968-1970)

53

27

66

27 36

FRANCIA ITALIA OLANDA NORVEGIA GERMANIA 0CCID. (Fonte: Tabella 2).

TRIBUTI DI NUOVA ISTITUZIONE E TRIBUTI SOPPRESSI CON LA LEGGE DI RIFORMA 9 OTTOBRE 1971, N. 825

TRIBUTI DI NUOVA ISTITUZIONE . 4 ) IMPOSTE SUL REDDITO ( a

decorrere dal 1° gennaio 1973):

Imposta sul reddito delle per-sone fisiche.

Imposta sul reddito delle per-sone giuridiche.

Imposta locale sui redditi.

B ) IMPOSTA COMUNALE SUL-L'ESCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI ( a d e c o r

-rere dal 1° gennaio 1973)

C ) IMPOSTA SUL VALORE AG-GIUNTO IVA (a decorrere dal 1° gennaio 1973)

TRIBUTI SOPPRESSI

Imposta sid reddito dominicale dei terreni. Imposta sul reddito agrario.

Imposta sul reddito dei fabbricati. Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso. Imposta complementare progressiva sul reddito. Imposta sulle società.

Imposta sulle obbligazioni.

Imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale. Imposta comunale di famiglia, di patente e sul valore

locativo.

Contributo per la manutenzione delle opere di fo-gnatura.

Contributo speciale di cura, contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo. Imposte camerali.

Le sovrimposte e le addizionali erariali e locali rela-tive agli indicati tributi.

Imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. Contributi di miglioria.

Imposta generale sull'entrata.

Imposta di conguaglio sui prodotti industriali im-portati.

Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse erariali sui trasporti.

Tassa di bollo sulle carte da giuoco.

Tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi.

Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono.

Imposta di fabbricazione su:

- filati delle varie, fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro;

- oli e grassi animali; - oli vegetali liquidi;

- acidi grassi di origine animale e vegetale; - organi di illuminazione elettrica;

- surrogati di caffè e corrispondenti sovrimposte di confine.

Imposta erariale sul consumo del gas. Imposta di consumo sul sale.

Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette. Imposta erariale sulla pubblicità.

Tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro depo-sito o pegno.

Diritto speciale sull'ammontare lordo del pedaggio autostradale.

Imposte sulle utenze telefoniche.

Imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola.

È difficile prevedere i rispar-mi realizzabili dall'erario nelle sue funzioni di riscossione e controllo, c o m u n q u e è evidente

che essi p o t r a n n o rivelarsi no-tevoli, s o p r a t t u t t o nella lunga scadenza.

Si parla spesso di u n a

carat-teristica dell'IVA che, a pa-rere di molti, può costituire un vantaggio notevole e cioè quello della « neutralità ».

Il vantaggio sembra determi-nato dal riparto p e r f e t t a m e n t e proporzionale dell'IVA alle spe-se dei consumatori.

Uno degli aspetti di tale neu-tralità è già stato brevemente analizzato nelle pagine prece-denti, ed è quello costituito dall'assenza, nel sistema fiscale dell'IVA, di ogni incentivazione artificiosa all'integrazione in-dustriale di tipo verticale.

Un altro aspetto di tale neu-tralità, al quale abbiamo pure f a t t o cenno, è costituito dalla facoltà concessa alle imprese di ammortizzare liberamente l'importo dell'IVA corrisposto all'atto dell'acquisto di u n bene capitale.

In genere, l'IVA non offre motivi ad i n t e r v e n t i — od a m a n c a t i interventi — che non sarebbero giustificati in assenza dell'imposta stessa.

In pratica, comunque, non esistono imposte neutrali: t u t t e creano incentivi o penalità che f r u s t r a n o od incoraggiano l'ini-ziativa e l'efficienza degli ope-ratori economici ed in molti casi costituiscono la ragione principale di gravi processi di distorsione dei sistemi e dei processi socio-economici nazio-nali.

Il sistema t r i b u t a r i o italia-no (8) offre incentivi e freni

(8) Quella che è stata definita « la terza riforma del sistema tributario ita-liano », è entrata in vigore col 1° gen-naio 1978, c rappresenta una trasforma-zione veramente radicale. La riforma

come noto — contempla l'unifica-zione dell'imposil'unifica-zione diretta sul reddito delle persone fisiche in una sola imposta generale e personale, progressiva, con accertamento da parte dello Stato, evi-tando cosi al contribuente le noie ed i costi dell'attuale, inutile duplicazione di imposizione da parte di stato e comuni. La riforma introduce anche l'imposta locale sui redditi patrimoniali d'impresa e professionali e l'imposta sugli incre-menti di valore degli immobili (com-prendendo aree fabbricabili e fabbricate). ]Ì5 pure contemplato un rimaneggiamento dell'imposta sulle società, la quale si

che influiscono su milioni di decisioni operative, sia perso-nali che aziendali; tali incentivi e freni, collettivamente, eser-citano sempre un peso prepon-derante sull'efficienza e l'equi-librio della nostra economia.

Il concetto di neutralità è quindi assai relativo: in pra-tica quando il dettagliante si accorgerà che il sistema del-l'IVA lo obbliga ad agire quale collettore d'imposte per conto del fisco, con t u t t e le conse-guenze ed i nuovi oneri ammi-nistrativi che u n tale obbligo comporta, mostrerà certo no-tevoli difficoltà ad accettare il principio di neutralità del si-stema stesso.

Quanto poco neutrale PIVA possa rivelarsi, è anche dimo-strato dall'ormai decennale e-sperienza francese nell'applica-zione dell'imposta: P I V A in-f a t t i sembra aver in-favorito in quel Paese u n certo grado di

concentrazione nel settore della distribuzione al dettaglio, ed in particolare di quel tipo di con-centrazione orizzontale che si basa sui volumi di vendita, piuttosto che sui margini uni-tari di profitto.

Altri a t t r i b u t i impiegati da-gli analisti fiscali, per illustrare la nuova imposta, sono i se-guenti:

Trasparente: nel passato non si riusciva a stabilire quan-ta I G E si era accumulaquan-ta nel prezzo del prodotto, al termine del ciclo produttivo.

I n particolare, nei p r o d o t t i da esportare — da cui a n d a v a d e t r a t t a l'imposta perché essi sarebbero stati tassati nel Pae-se acquirente — l ' I G E veniva d e t r a t t a in modo assai appros-simativo.

L'IVA, invece, è trasparente, cioè si sa esattamente q u a n t o incida sul prezzo finale della merce. È cosi possibile detrarla con precisione dal prezzo dei prodotti da esportare.

Anti-Ciclica o Stabilizza-trice-. le entrate fiscali dell'IVA

si spostano in proporzione di-r e t t a al di-reddito nazionale e quindi favoriscono il ritorno alla desiderata normalità del ciclo economico. In altri ter-mini l'imposta può agire da contro-peso e può rappresentare un elemento equilibratore del-l'economia.

Inoltre PIVA può offrire al governo uno s t r u m e n t o assai efficace e flessibile d ' i n t e r v e n t o in quanto, d a t a la sua ampia base, gli consente d'influire di-r e t t a m e n t e sul ciclo economico, mediante semplici spostamenti d'aliquota.

Ma, n a t u r a l m e n t e , le impo-ste sul reddito che determinano e n t r a t e fiscali più ampie nelle fasi d'espansione che non in quelle di depressione economica offrono s t r u m e n t i stabilizzatori a l t r e t t a n t o efficaci.

F r a le critiche più significa-tive al sistema dell'IVA,