Legge del 5 febbraio 1992, n. 104
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39 S.O. n. 30
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate artt.12 e 13 della O.M. 90/2001.
Articolo 16 Valutazione del rendimento e prove d'esame. Art. 15 ( O.M.90/2001)
Diverse tipologie di “percorso scolastico” (ovvero di programmazione) può seguire un allievo diversamente abile. Può avvalersi di una:
Programmazione uguale o equipollente a quella della classe (con obiettivi riconducibili a quelli della classe).
Programmazione differenziata.
impropriamente, viene comunemente definita “programmazione per obiettivi minimi”.
Questo percorso prevede:
il raggiungimento degli obiettivi minimi comuni a tutta la classe.
I contenuti sono gli stessi dei compagni, anche se si punterà all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali.
Per gli studenti che la seguono è possibile prevedere:
A) Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline.
B) Un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti, ma ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Le prove scritte di verifica sono le stesse della classe: possono tuttavia essere predisposte prove equipollenti (art.16, legge 104 del 1992) che potranno adottare modalità diverse (es. prove di V/F o a scelta multipla, anziché domande aperte), presentare un numero inferiore di esercizi o prevedere un maggior tempo di esecuzione e sviluppare contenuti culturali e professionali differenti.
Le interrogazioni saranno programmate. Potranno essere “frazionate” in più momenti o circoscritte a pochi argomenti preventivamente concordati.
La valutazione è la stessa della classe, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate.
Gli alunni che seguono questa programmazione potranno sostenere gli esami e conseguire il diploma, svolgendo anche prove equipollenti.
Le prove equipollenti, devono permettere l’accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.
La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell’allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare. La predisposizione di tali prove richiede un lavoro di stretta collaborazione tra docente di sostegno e docente disciplinare e, in generale, un lavoro di equipe dell’intero consiglio di classe.
E’ necessario sottolineare, perciò, che la sola presenza di una certificazione e quindi del docente di sostegno, non pregiudica in alcun modo il percorso scolastico di un allievo né, tanto meno, il conseguimento del diploma.
Programmazione differenziata. Il secondo percorso è generalmente indicato per alunni con disabilità cognitiva di grado medio o grave. Allo studente vengono proposti contenuti disciplinari diversi da quelli della classe.
Questa programmazione prevede:
lo svolgimento di contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive potenzialità dell’alunno. Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle abilità sociali e strumentali di base finalizzate ad un possibile, successivo inserimento nel mondo del lavoro.
Le verifiche sono relative esclusivamente alle attività svolte.
La valutazione considera il percorso educativo compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. Il Consiglio di classe, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 dell’O.M.90/2001.
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare, al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, possono partecipare all’esame di Stato (O.M.26/07) svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio di un attestato di crediti formativi (art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001). Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativospendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.
All’inizio dell’anno scolastico, dopo un periodo di osservazione, il Consiglio di classe stabilisce il percorso didattico più idoneo alle reali capacità ed esigenze dell’alunno in situazione di handicap, in accordo con la famiglia.
La scelta del consiglio di classe in merito al percorso da far seguire ad uno studente,
conseguimento di un titolo di studio avente valore legale. E’ importante ancora evidenziare il ruolo cruciale e decisivo della famiglia in tema di valutazione. Se, infatti, un consiglio di classe intende adottare una valutazione differenziata (percorso 2), in base al comma 5, deve darne tempestiva comunicazione alla famiglia dello studente, la quale è chiamata ad esprimere un formale consenso entro il termine fissato dalla scuola. Qualora la famigliasi dichiari contraria alla modalità valutativa decisa dal consiglio di classe, l’alunno dovrà essere valutato come gli altri suoi compagni, cioè in base agli artt. 12 e 13 della medesima ordinanza ministeriale. Sempre l’art. 15 prevede la possibilità che un consiglio di classe, qualora ritenga che uno studente, durante il percorso formativo, sia in grado di raggiungere gli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, esprima la valutazione rifacendosi agli artt. 12 e 13 (passando quindi da un percorso 2 ad un percorso 1), senza necessità di prove di idoneità relative all’anno o agli anni precedenti, in quanto il consiglio stesso è già in possesso di tutti gli elementi di valutazione (comma 4). Naturalmente, si può verificare anche il passaggio contrario, ovvero da un percorso 1 ad un percorso 2.
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.