Capitolo II Le valutazioni nelle operazioni societarie
2.1. Le valutazioni obbligatorie e volontarie
e la revisione della stima: il parere di congruità degli amministratori – 2.2.1.2. I conferimenti senza relazione di stima – 2.2.1.2.1. Il conferimento d’azienda senza relazione di stima – 2.2.1.2.2. La verifica dei conferimenti senza relazione di stima – 2.2.2. Il conferimento in Società a responsabilità limitata – 2.2.2.1. La relazione di stima per il conferimento d’opera e servizi – 2.2.3. La valutazione per i c.d. “acquisiti pericolosi” – 2.3. Le valutazioni per l’operazione di trasformazione – 2.4. Le valutazioni per l’operazione di fusione – 2.4.1. La relazione dell’organo amministrativo e le valutazioni per il rapporto di cambio – 2.4.2. La relazione degli esperti – 2.4.3. La relazione degli esperti e perizia ex art. 2343 – 2.5. Le valutazioni per l’operazione di scissione - 2.5.1. La perizia di stima ex art. 2343 nella scissione – 2.5.2. Le valutazioni ex artt. 2506-bis, e 2506-quater – 2.6. Le valutazioni per la cessione d’azienda – 2.7. Le valutazioni per l’affitto d’azienda.
2.1. Le valutazioni obbligatorie e volontarie
A ben vedere, anche al di fuori delle operazioni c.d. straordinarie79, la legge
impone che almeno una volta l’anno siano stimati il reddito ed il capitale: il bilancio di esercizio altro non è che una misura del reddito e del capitale aziendale da effettuare nel rispetto di criteri legali di valutazione imposti dal Codice Civile. In questo caso la logica che presiede alla redazione del bilancio e delle propedeutiche valutazioni è quella del funzionamento e della continuazione dell’attività.
Tuttavia, risultano più importanti per l’economia dello scritto, le stime che ricorrono in particolari circostanze della vita aziendale, caratterizzate da passaggi
79 L’ordinamento non contempla una definizione precisa, ma è possibile a grandi linee far rilevare
che per operazioni straordinarie si intendono tutte quelle attraverso cui una società modifica il suo patrimonio e/o la propria compagine sociale al fine di realizzare ovvero riorganizzare l’attività d’impresa.
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di proprietà, riassetti dell’apparato produttivo e operazioni sul capitale. In questi casi la misura del valore economico del capitale non è effettuata nell’ottica del funzionamento, ma in quella del trasferimento del complesso aziendale. Assumono pertanto preponderante rilievo i valori effettivi dei beni, che vengono rappresentati nel «prezzo» dell’operazione, di qualunque tipo essa sia, ovvero cessione, affitto, fusione, scissione, conferimento (o aumento di capitale). In alcuni di questi momenti anche la legge interviene a regolare alcuni aspetti degni di tutela, che vanno dagli interessi dei terzi creditori a quelli dei soci di minoranza. Quando invece l’operazione non interferisce direttamente sui predetti interessi, il Codice Civile lascia alle parti contrattuali la più assoluta libertà di azione. Pertanto, anche se tutte le operazioni citate postulano la conoscenza del valore dell’azienda, o dei beni trasferiti, solo per alcune di esse sono imposti degli obblighi legali di valutazione.80
Ai fini illustrativi chi scrive, come la prassi e la dottrina prevalente, ha inteso suddividere le stime formali in: volontarie ed obbligatorie.
Sono considerate stime obbligatorie, o ufficiali, quelle richieste dalla legge in senso lato. Con queste vengono tutelate le posizioni soggettive meritevoli in virtù dei principi generali dell’ordinamento. È bene ribadire che la valutazione ufficiale è sempre una valutazione formale, che si esprime in un documento che l’esperto rilascia al richiedente, mentre la valutazione volontaria non è sempre supportata per iscritto, potendo limitarsi anche ad un semplice risultato finale di sintesi.81
Rientrano sicuramente nella categoria delle valutazioni obbligatorie quelle necessarie per i conferimenti in società di capitali, per gli acquisti c.d. pericolosi82,
per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione e per l’ipotesi di recesso del socio.
Sono volontarie, invece, quelle che attengono ad operazioni e circostanze che non incidono direttamente sui diritti dei terzi e dei soci di minoranza, per le quali la
80 NAVA M., Le perizie di stima, op. cit., p. 9.
81 CARAMIELLO C., La valutazione dell’azienda op. cit., p. 17. 82 Acquisti ex art. 2343-bis del Codice Civile.
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legge lascia piena libertà alle parti, le richiedono per tutelarsi, e per non vedere i propri interessi lesi da mancate e/o erronee valutazioni non professionali. Possono essere considerate volontarie, ad esempio, le relazioni di stima relative all’affitto e alla cessione d’azienda.
Le stime obbligatorie sono sempre giurate. Il giuramento consiste nell’apposizione in calce alla relazione scritta della seguente formula: ”Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”, che viene ripetuta alla presenza del cancelliere del Tribunale o di un Notaio. Il giuramento è l’assunzione formale della responsabilità del proprio operato, ed è sempre richiesto perché la relazione possa avere valore legale ed essere validamente utilizzata per le operazioni societarie che la prevedono.
La nomina da parte dell’autorità, quando prevista, ed il giuramento consentono di garantire un certo grado di indipendenza dell’esperto ed una sua prestazione professionale attenta e responsabile, la cui redazione di una stima risulterà, nella maggior parte dei casi, del tutto attendibile.
Nulla vieta che le stime volontarie siano giurate, anche se viene in generale chiesto il giuramento quando la stima, ancorché non imposta dalla legge, si inserisca nell’ambito di operazioni straordinarie.
È il caso, ad esempio, della stima richiesta per la determinazione del prezzo di emissione di azioni in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione; le società, anziché effettuare le stime in proprio, le affidano ad esperti particolarmente qualificati e competenti, al fine di prevenire l’insorgenza di liti ed impugnative.83
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