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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea Magistrale in

CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE

TESI DI LAUREA

Le valutazioni nelle operazioni societarie.

Il caso del recesso dalla Alfa S.p.A.

CANDIDATO RELATORE

Fabio Ruocco

Prof. Roberto Marrani

CONTRORELATORE

Prof. Roberto Verona

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INDICE

Introduzione ... 6

Capitolo I - L’esperto valutatore ... 9

1.1. L’attività di valutazione ... 9

1.2. I Principi Italiani di Valutazione ... 11

1.3. La figura dell’esperto valutatore ... 13

1.3.1. I requisiti ... 14 1.3.2. La nomina... 17 1.3.3. I collaboratori ... 19 1.3.4. Le responsabilità ... 20 1.3.5. La remunerazione ... 23 1.3.6. Le tipologie di lavoro ... 26 1.3.6.1. La valutazione ... 29 1.3.6.2. Il parere valutativo. ... 35 1.3.6.3. Il parere di congruità ... 36 1.3.6.4. Il calcolo valutativo ... 38

1.3.6.5. La revisione del lavoro di un altro esperto ... 38

1.4. Le metodologie di valutazione ... 39 1.4.1. I metodi indiretti ... 40 1.4.1.1. I metodi patrimoniali. ... 40 1.4.1.2. I metodi reddituali ... 43 1.4.1.3. I metodi finanziari ... 46 1.4.1.4. I metodi misti ... 47 1.4.2. I metodi diretti ... 49

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Capitolo II - Le valutazioni nelle operazioni societarie ... 50

2.1. Le valutazioni obbligatorie e volontarie ... 50

2.2. Le valutazioni nell’operazione di conferimento ... 53

2.2.1. Il conferimento in Società per Azioni ... 55

2.2.1.1. Il controllo delle valutazioni: il parere di congruità degli amministratori ... 57

2.2.1.2. I conferimenti senza relazione di stima ... 59

2.2.1.2.1. Il conferimento d’azienda senza relazione di stima ... 66

2.2.1.2.2. La verifica dei conferimenti senza relazione di stima ... 70

2.2.2. Il conferimento in Società a responsabilità limitata ... 72

2.2.2.1. La relazione di stima per il conferimento d’opera e servizi. ... 73

2.2.3. La valutazione per i c.d. “acquisiti pericolosi” ... 75

2.3. Le valutazioni per l’operazione di trasformazione... 77

2.4. Le valutazioni per l’operazione di fusione ... 79

2.4.1. La relazione dell’organo amministrativo e le valutazioni per il rapporto di cambio ... 81

2.4.2. La relazione degli esperti ... 84

2.4.3. Relazione degli esperti e perizia ex art. 2343 ... 91

2.5. Le valutazioni per l’operazione di scissione ... 95

2.5.1. La perizia di stima ex art. 2343 nella scissione ... 102

2.5.2. Le valutazioni ex artt. 2506-bis e 2506-quater... 105

2.6. Le valutazioni per la cessione d’azienda ... 108

2.7. Le valutazioni per l’affitto d’azienda ... 109

Capitolo III - La valutazione della partecipazione del socio recedente. Il caso del recesso dalla società Alfa S.p.A. ... 112

3.1. Il diritto di recesso: profilo giuridico ... 112

3.1.1. Le cause che legittimano il recesso. ... 113

3.1.2. Il procedimento di recesso. ... 115

3.1.2.1. La determinazione del valore di liquidazione delle azioni... 116

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3.1.2.3. Disaccordo sul valore di liquidazione: il ricorso al giudice

per la nomina dell’esperto ... 119

3.1.2.4. La relazione giurata dell’esperto quale “terzo arbitratore” ai sensi dell’art. 1349 del Codice Civile ... 121

3.1.2.5. La liquidazione della partecipazione ... 126

3.2. ll recesso dalla Alfa S.p.A: osservazioni alla relazione dell’esperto. ... 126

3.2.1. La vicenda ... 127

3.2.2. La relazione di stima: profili di iniquità ed erroneità ... 129

3.2.3. Risvolti del caso ... 142

3.2.4. Riflessioni sul caso ... 143

Conclusioni ... 150

Bibliografia...157

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Introduzione

La prestigiosa attività di valutazione riveste, soprattutto per chi esercita l’attività libero-professionale di matrice economico-giuridica, uno degli aspetti più interessanti, ma allo stesso tempo più controversi, complessi e rischiosi che possano essere affrontati. È solita essere svolta da vari soggetti e per gli scopi più diversi, non è normata nel complesso e soprattutto è applicabile alle fattispecie più disparate. I Dottori Commercialisti, gli Esperti Contabili e i Revisori Legali in qualità di professionisti, ma anche imprenditori, amministratori di società e relativi organi di controllo, si trovano spesso ad affrontare e risolvere problematiche valutative di vario genere.

Queste problematiche si riscontrano sia nello svolgimento dell’attività d’impresa e societaria di tipo ordinario, ad esempio riguardo la formazione dell’informativa di bilancio, sia riguardo le operazioni straordinarie sul capitale e ancora nell’ambito di procedure arbitrali e concorsuali, dovendo dunque essere affrontate dagli “addetti ai lavori” quasi quotidianamente per adempiere correttamente ai loro uffici e/o mandati professionali che li espongono a non poche responsabilità.

Nel primo capitolo dell’elaborato si porrà in evidenza proprio la figura dell’esperto e l’attività da esso svolta, che dovendo rispondere, visto il contesto di economia globalizzata, ad una sempre maggiore esigenza di oggettività e

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affidabilità, dovrebbe essere conforme a norme tecniche generalmente riconosciute ed accettate, quali i Principi Italiani e Internazionali di Valutazione, che regolano inoltre le tipologie di incarichi assumibili e le metodologie valutative.

Il secondo capitolo intende invece focalizzare la trattazione sulle valutazioni riguardanti alcune operazioni societarie. Essendo varie e molteplici le circostanze nelle quali vengono normalmente richieste le valutazioni, in parte previste dalla legge ed in parte suggerite dalla particolarità della situazione, ci si preoccuperà di definire la funzione legale e ed economico-aziendale delle stime formali, divisibili in obbligatorie e non, necessarie in alcuni momenti della vita aziendale, e cioè in quelli nei quali vengono poste in essere le operazioni di conferimento, trasformazione, fusione, scissione, cessione ed affitto d’azienda.

Nel terzo ed ultimo capitolo l’attività di valutazione, come nel lavoro tipizzata, sarà contestualizzata nella particolare fattispecie del recesso parziale da una società azionaria le cui norme contemplano, in caso di disaccordo sul valore di liquidazione della partecipazione, anche la redazione di una relazione giurata ad opera di un esperto nominato dal Tribunale. Nello specifico si analizzerà l’istituto del recesso da società di capitali, il procedimento di determinazione del valore anche in caso di disaccordo tra socio receduto e società e, in ultimo, si illustrerà un caso pratico caratterizzato da una erronea relazione di stima, che ben poteva essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 1349 del Codice Civile. La perizia oggetto di analisi risulterà essere, per

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quanto si dirà, il frutto acerbo di un frettoloso e maldestro procedimento valutativo, che nel suo svolgersi, ha palesato tutte le sue carenze.

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Capitolo I

L’ESPERTO VALUTATORE

Sommario: 1.1. L’attività di valutazione – 1.2. I Principi Italiani di Valutazione – 1.3. La figura dell’esperto valutatore – 1.3.1. I requisiti – 1.3.2. La nomina – 1.3.3. I collaboratori - 1.3.4. Le responsabilità - 1.3.5. La remunerazione - 1.3.6. Le tipologie di lavoro - 1.3.6.1. La valutazione - 1.3.6.2. Il parere valutativo - 1.3.6.3. Il parere di congruità - 1.3.6.4. Il calcolo valutativo - 1.3.6.5. La revisione del lavoro di un altro esperto - 1.4. Le metodologie di valutazione - 1.4.1. I metodi indiretti - 1.4.1.1. I metodi patrimoniali - 1.4.1.2. I metodi reddituali - 1.4.1.3. I metodi finanziari - 1.4.1.4. I metodi misti - 1.4.2. I metodi diretti

1.1. L’attività di valutazione

“Valutare significa supporre una quantificazione del rapporto esistenziale che si forma fra il soggetto e l’oggetto della valutazione stessa. Significa cioè identificare tutte le componenti di un tale rapporto: il che è impossibile per la naturale limitatezza dell’indagine. Significa inoltre obiettivizzare al massimo il rapporto, si da renderlo mediamente valido per la schiera di tutti coloro che sono interessati alla questione: il che è parimenti impossibile a causa dell’estrema eterogeneità dei soggetti in causa, per cui ciascuno di essi vede l’oggetto da un’angolazione diversa da quella di tutti gli altri.”1

Con questa definizione universalmente riconosciuta dalla dottrina, costituente una vera e propria pietra miliare per chi intenda confrontarsi con il tema della valutazione, il Prof. Caramiello fissa i limiti naturali ed insormontabili di qualsiasi processo di misura del valore.2

Vi è da osservare che valutare non significa misurare, in quanto la valutazione non si riduce semplicemente alla mera misurazione monetaria, in quanto quest’ ultima attività conduce puramente a un aspetto quantitativo, da solo, per nulla adatto, a

1 CARAMIELLO C., La valutazione dell’azienda, Giuffrè, 1993, p. 5. 2 NAVA M., Le perizie di stima, Utet, 2000, p. 1.

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testimoniare ed esprimere l’ampio e complesso procedimento valutativo, che deve necessariamente considerare anche l’aspetto qualitativo.

“Quando poi la valutazione ha per oggetto l’azienda, la complessità aumenta a causa dell’estrema variabilità degli elementi che la compongono, alcuni materiali ed altri immateriali, alcuni acquisiti, altri, quali l’organizzazione e l’avviamento, autogenerati.”3

La differenza terminologica poc’anzi indicata, si manifesta con forza riguardo il particolare bene azienda4. Invero, secondo la definizione prevalente, l’azienda si

sostanzia in un complesso organizzato di beni finalizzato all’esercizio dell’attività imprenditoriale: è un bene unitario, autonomo e di ordine superiore rispetto ai singoli elementi che la compongono; ciò posto si ricava che la valutazione di un’azienda non può limitarsi ad una semplice misurazione monetaria dei beni di cui la stessa si compone.5

Valutare un’azienda significa pertanto formulare una stima del valore del suo capitale economico6, e non del solo patrimonio, che deve rispondere ai requisiti

di: razionalità, secondo cui il valore deve essere ottenuto mediante l’applicazione di uno schema logico, chiaro e condivisibile; obiettività, secondo cui i valori presi a riferimento per la valutazione devono essere il più possibile oggettivi e non arbitrariamente immotivati; generalità, secondo cui i metodi utilizzati devono poter essere applicati in qualsiasi circostanza, prescindendo da eventuali situazioni contingenti; dimostrabilità, secondo cui il valutatore deve utilizzare per l’incarico

3 CARAMIELLO C., La valutazione dell’azienda op. cit., p. 5.

4 Cfr. art. 2555 Codice Civile: L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per

l'esercizio dell'impresa. La nozione di bene include non solo i beni mobili, immobili e immateriali, ma anche più in generale i contratti che l’imprenditore ha stipulato per l’esercizio dell’impresa e le situazioni giuridiche che ne derivano (crediti o debiti).

5 PODDIGHE F., Manuale di Tecnica Professionale – Valutazioni d’azienda e operazioni

straordinarie, Cedam, 2014. – p. 8 e ss.

6 Il capitale economico non è altro che quella particolare configurazione del capitale d’impresa che

si intende determinare quando si valuta il sistema aziendale nel suo complesso. Il valore economico del capitale dell’impresa è “il valore per eccellenza, poiché effettivo, espressione di una valutazione generale, razionale, dimostrabile e possibilmente stabile” Cfr. GUATRI L., La valutazione delle Aziende, Egea, Milano, 1990, pag. 2.

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metodologie avallate dalla dottrina aziendalistica onde evitare la non verificabilità, quindi l’eccepibilità dei risultati.

1.2. I Principi Italiani di Valutazione

Alla luce di quanto sinteticamente enunciato, la valutazione può essere intesa quale frutto di un procedimento finalizzato alla ricerca della massima oggettività possibile, seppur condizionato da elementi soggettivi di carattere tecnico, temporale ed informativo, che ne influenzano il risultato finale. Ne consegue che la valutazione, pur nella sua indubbia soggettività, per poter essere considerata valida, deve attenersi ad alcuni postulati, universalmente riconosciuti da dottrina e prassi, quali ad esempio quelli della razionalità, obiettività, neutralità, generalità e dimostrabilità.

Sulla scorta di tali postulati e dall’intento di definirne la concreta applicazione, nel 2011 nasce quale fondazione indipendente senza scopo di lucro, promossa da Enti fondatori quali AIAF, ANDAF, ASSIREVI, Borsa Italiana, CNDCEC e Università Bocconi l’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) la cui mission era ed è quella di redigere, diffondere ed aggiornare principi uniformi da applicare nelle valutazioni economiche, al fine di accrescere la fiducia dell’utilizzatore finale delle valutazioni.7

Nel luglio 2015 l’OIV ha pubblicato i Principi Italiani di Valutazione c.d. “P.I.V.” che vanno a completare la disciplina dettata in tema di valutazione dagli International Valutation Standard (IVS) nonché dai Principi Contabili Nazionali (OIC).

I principi in parola, si pongono come vero e proprio punto di riferimento per i professionisti, il legislatore e le autorità di vigilanza, nonché degli altri standard

7 BINI M., Presidente del Consiglio di gestione OIV, in “La struttura tecnica dei PIV” intervento

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setter8, nell’ambito delle stime. Benché ispirati a uniformare quanto più possibile

l’attività di valutazione, non possono che essere applicati su base volontaria, in quanto sono emanati da una fondazione che, per ovvi motivi, non può imporne l’utilizzo. Il loro obiettivo può essere sintetizzato nella statuizione di un sistema di principi generalmente condivisi che consentano di standardizzare i processi valutativi, evitando, per quanto possibile, la discrezionalità del perito e la scarsa qualità delle elaborazioni, nonché i conseguenti rischi; inoltre, di fatto, il contenuto dei P.I.V. soprattutto riguardo al metodo di lavoro del professionista chiamato alla valutazione, può essere considerato quale punto di riferimento nell’ambito di perizie legali, in cui la responsabilità del professionista è particolarmente rilevante essendo esplicitamente richieste dal legislatore, nonché nell’ambito di controversie in sede giudiziaria aventi ad oggetto la correttezza della stima, o ancora per valutare la congruità dei valori nell’ambito delle perizie volontarie.

L’OIV interviene dunque per creare fiducia nel processo di valutazione, ponendo le basi per arrivare ad un risultato oggettivamente credibile, attraverso l’utilizzo di linee guida che dovrebbe ridurre ai minimi termini i margini di discrezionalità. L’adozione dei PIV, o per meglio dire, l’entrata in vigore degli stessi a partire dal 1 gennaio 2016, risponde alla descritta finalità di accrescere l’affidabilità della valutazione e la fiducia dell’operatore finale nonché a quella di procedere nell’intrapreso percorso di ricerca dell’uniformità valutativa professionale alla luce anche della internazionalizzazione dei mercati e della aumentata frequenza con la quale vengono effettuate operazioni fra soggetti residenti in stati diversi.9

Il presupposto applicativo risiede nella considerazione dell’importanza e della larga applicazione dei criteri e dei metodi di valutazione, in quanto le valutazioni vengono stabilmente utilizzate a beneficio dei marcati finanziari, sono a fondamento di buona parte delle valutazioni di bilancio e vengono altresì richieste

8 È il termine inglese con cui si individuano le autorità preposte all'emissione di principi contabili,

nazionali ed internazionali.

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come elemento di tutela nelle operazioni societarie ordinarie e straordinarie, di cui si dirà di seguito.

1.3. La figura dell’esperto valutatore

Il nostro ordinamento attribuisce un ruolo di estrema rilevanza all'esperto, inteso quale soggetto incaricato di effettuare, in senso lato, la valutazione di asset10, da

utilizzare per quanto previsto dalla legge e non, in ambito giudiziale e stragiudiziale e prevalentemente nell’ambito di vicende aziendali e societarie. Con il termine esperto i Principi Italiani di Valutazione11 si riferiscono sia a un

singolo professionista che a una società, associazione professionale o divisione societaria ed in generale a tutti coloro i quali svolgono professionalmente e su incarico di terzi il mandato valutativo.12

Più analiticamente, il commento al principio di valutazione n. I.2 “La competenza professionale dell’esperto e i principi di valutazione applicati” indica i principali soggetti chiamati a svolgere le valutazioni, e cioè:

- i consulenti per operazioni finanziarie appartenenti al mondo delle banche d’affari, oppure alle società di revisione o alla consulenza non collegata ai servizi di intermediazione;

- gli analisti finanziari sell-side13 o buy-side14;

- gli analisti del credito (operanti presso intermediari finanziari o agenzie di rating);

10 Ogni entità materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica.

11 Cfr. OIV, Principi italiani di Valutazione, Egea, 2015, p. 4 – Commento al PIV n. I.1.3. 12 GIANNINI L., MELUCCI R., I nuovi principi italiani di valutazione op. cit., p. 11.

13 Gli analisti sell-side operano per broker dealer che offrono un servizio completo, sia di

intermediazione che di consulenza. I più lavorano per importanti società di intermediazione che forniscono anche servizi di investment banking per clienti istituzionali, incluse le aziende seguite dagli analisti.

14 Gli analisti buy-side svolgono le mansioni per gestori istituzionali come fondi di investimento,

fondi pensioni e compagnie assicurative. Redigono report nei quali suggeriscono i titoli da comprare, tenere o vendere: il loro obiettivo è di procurare profitti tramite raccomandazioni esatte.

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- i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i revisori legali dei conti, che aggiungono alle valutazioni di altra natura quelle specificamente richieste dai principi contabili per la redazione dei bilanci;

- gli specialisti (singoli professionisti o società) in applicazioni matematiche ad esempio ai fini di valutazioni attuariali o di portafogli assicurativi; - gli specialisti (singoli professionisti o società) in valutazioni di beni reali

(immobili e impianti, macchine ed attrezzature, altri beni mobili);

- gli specialisti (singoli professionisti o società) in valutazione di strumenti finanziari complessi (derivati, strumenti ibridi ed altri strumenti finanziari).15

1.3.1. I requisiti

I requisiti sono fondamentali per la scelta o la designazione di un esperto valutatore. Occorre infatti che il professionista abbia qualità e capacità tecniche di alto livello. La valutazione è problema complesso che richiede competenze diverse ma complementari, soprattutto per se attiene alla valutazione d’azienda. A riprova di ciò è il fatto che a volte, l’esperto, per determinate fattispecie valutative, debba avvalersi di altri professionisti con competenze specifiche. Inoltre, anche l'esperienza maturata può sicuramente essere un elemento discriminante per la scelta del soggetto, che spesso si trova a colmare gli evidenti e insormontabili limiti delle varie metodologie valutative che - non potendo essere ridotte alla mera applicazione di una formula, o di un multiplo - necessitano di un'approfondita conoscenza della realtà valutata. È dunque necessario che il perito abbia quelle competenze che gli consentano di comprendere sia i processi tipici dell'azienda, sia le informazioni che ne scaturiscono, affinché possa addivenire ad una corretta valutazione.

L’esperto chiamato ad espletare un incarico valutativo, che come si dirà può tradursi in vari tipi di lavori, per ottemperare in modo pieno e corretto deve

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necessariamente avere una condizione soggettiva idonea alla funzione che gli è affidata. In particolare, dai PIV si evince che la valutazione richiede l’esercizio professionale di un giudizio. Affinché tale giudizio sia fondato su basi solide è indispensabile che l’esperto disponga di adeguate competenze tecniche, di una buona esperienza professionale e delle necessarie conoscenze in merito all’oggetto ed allo scopo della valutazione, e sia nelle condizioni di esprimere un giudizio affidabile.”16

Sono quindi indispensabili e determinanti per l’esercizio della delicata attività de quo, i requisiti deontologici e professionali che riguardano il rispetto dell’etica professionale, l’indipendenza, l’oggettività nella ricerca e nell’acquisizione degli elementi informativi, la diligenza nello svolgimento dell’incarico, oltre che le doti di professionalità, riservatezza e di competenza tecnica.17

Il soggetto incaricato, in primo luogo dovrebbe per prassi dichiarare l’osservanza di detti requisiti, a proposito dei quali si fa rilevare che:

- per il rispetto dell’etica professionale, si dovrebbe far riferimento al Code of Ethical Principles for Professional Valuers18 dall’IVSC (International

Valuation Standard Council), con il quale l’organismo anglosassone, omologo dell’OIV, pone l’accento su principi etici fondamentali quali

16 OIV, Principi italiani di Valutazione, op. cit., p. 4 – PIV n. I.1.3 17 Cfr. OIV, Principi italiani di Valutazione, op. cit., p. 8 – PIV n. I.3.1

18 Il documento recita: “It is fundamental to the integrity of the valuation process that those who

rely on valuations have confidence that those valuations are provided by valuers who have the appropriate experience, skill and judgement, who act in a professional manner and who exercise their judgement free from any undue influence or bias. Accordingly, a professional valuer is expected to comply with the following ethical principles: a) Integrity: to be straightforward and honest in professional and business relationships.

b) Objectivity: not to allow conflict of interest, or undue influence or bias to override professional or business judgement.

c) Competence: to maintain the professional knowledge and skill required to ensure that a client or employer receives a service that is based on current developments in practice, legislation, and valuation techniques.

d) Confidentiality: to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional and business relationships and not to disclose such information to third parties without proper and specific authority (unless there is a legal or professional right or duty to disclose), nor to use information for the personal advantage of the professional valuer or third parties.

e) Professional behaviour: to act diligently and to produce work in a timely manner in accordance with applicable legal requirements, technical and professional standards. To always act in the public interest and to avoid any action that discredits the profession.”

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l’integrità, l’obiettività, la competenza, la riservatezza e la condotta professionale o ad altri codici emanati da organizzazioni professionali, quali ad esempio il Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili19, il quale chiede ai professionisti di rispettare i requisiti

di: integrità, obiettività, competenza, diligenza e qualità delle prestazioni e dell’indipendenza20;

- per il rispetto dell’indipendenza, si dovrebbe far riferimento non alla posizione soggettiva dell’esperto ma alle caratteristiche del lavoro svolto, in quanto, al professionista di parte, nel rispetto dei requisiti di obiettività e diligenza è richiesto di indicare i profili di interesse del mandante, essendo in questo caso palese la posizione di “dipendenza”. Inoltre l’esperto, il perito, consulente o stimatore dovrà evitare ogni comportamento e azione che possa pregiudicare la dignità della professione, conservando un’indipendenza assoluta e respingendo ogni tentativo di condizionamento o influenza di qualsiasi natura, mantenendo un comportamento obiettivo e segnalando la presenza di eventuali conflitti di interesse diretti o indiretti, precisando eventualmente le ragioni per le quali l’esperto ritiene che una qualche circostanza non sia di ostacolo allo svolgimento dell’incarico 21;

- la diligenza professionale, è rispettata se vi è la descrizione delle modalità di svolgimento delle diverse fasi del processo valutativo;

- la presenza delle competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico va invece attestata con una breve presentazione della figura professionale dell’esperto, che deve inoltre dichiarare che le informazioni delle quali dispone sono sufficienti a consentirgli di esprimere un giudizio con l’attendibilità richiesta dalla peculiare tipologia di incarico, che non deve

19 Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17

dicembre 2015.

20 Cfr. Artt. 6, 7, 8, 9 del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

approvato il 17 dicembre 2015.

21 CENTRO STUDI DELLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE, Guida Operativa ai Principi Italiani di Valutazione, p. 35 disponibile al https://www.fdcec.fi.it/attachments/article/291/Guida-Operativa-P.I.V..pdf

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accettare se impossibilitato a garantire l’adeguata competenza, preparazione professionale e diligenza.

Riguardo specificatamente alla competenza tecnica dell’esperto, questa deve in generale ritenersi eterogenea, invero il valutatore di singoli beni o asset specifici, può avere una competenza che si potrebbe definire settoriale (es. immobili, opere d’arte), mentre chi è chiamato alla stima di aziende o rami di esse, deve necessariamente avere una competenza in vari ambiti, che per mero scopo illustrativo e non esaustivo possono ricondursi all’ area di contabilità e controllo, finanza, marketing, tecnologica, strategica e matematico-quantitativa22.

Oltre a tali competenze, va a corroborare il requisito della professionalità quello della riservatezza, in quanto il segreto professionale è uno dei requisiti più importanti che deve possedere un professionista, il quale dovrà mantenere massimo riserbo sulle notizie e informazioni ottenute nell’espletamento del suo mandato, salvo quanto eventualmente previsto dalla legge o quanto disposto dall’autorità giudiziaria.

1.3.2. La nomina

Il soggetto designato per l’attività valutativa può essere incaricato, a seconda delle circostanze e delle finalità, da un soggetto quale persona fisica, società, altro ente o anche dall’autorità giudiziaria.

Generalmente i lavori ufficiali in ambito civilistico23, sono prevalentemente

effettuate da professionisti nominati dall’autorità giudiziaria, in particolare dal Tribunale competente in base al tipo di operazione, che sceglie l’esperto in un apposito Albo24, tra candidati qualificati25suddivisi in relazione ai beni e alle

22 GUATRI L., BINI M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, op. cit., p. 1012.

23 Tralasciando in questa trattazione le nomine in procedimenti di tipo penale, che fanno assumere

all’esperto nominato dall’autorità giudiziaria il ruolo di perito ex art. 221 c.p.p..

24 “Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.” Cfr. art. 13 Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile.

25 “Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica

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tipologie di operazioni che necessitano una valutazione, la quale può essere svolta sia nell’ambito di un procedimento contenzioso, sia nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione26.

Nel primo caso l’attività dell’esperto è svolta in un contesto di lite tra soci, tra società oppure tra società e uno o più soci o terzi che giustifica l’affidamento della valutazione ed esperti della materia che saranno di ausilio del giudice. Invece nel secondo esplica la sua funzione nell’ambito di procedimenti civili non contenziosi, in particolare quando un soggetto legittimato fa ricorso al Tribunale per accedere a procedimenti per la volontaria giurisdizione come quelli previsti in materia societaria.

La differenziazione del conteso nel quale è avvenuta la nomina è essenziale per attribuire all’esperto la giusta qualifica, e cioè di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)27 se si è in sede contenziosa civile, o quella di arbitratore, incaricato dalla

parte, se si è in sede di volontaria giurisdizione. Quando in sede contenziosa, il giudice nomina i suoi ausiliari, anche le parti hanno possibilità di farsi assistere da analoghe figure di professionisti, che sono qualificati come Consulenti Tecnici di Parte (CTP)28.

La differenza tra il consulente tecnico d’ufficio e l’esperto nominato dall’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione su impulso di una parte, sta nel fatto associazioni professionali.” Cfr. Art. 15 Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile.

26 È un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un

negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un terzo (il giudice) estraneo ed imparziale che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente.

27 “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto

il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.” Cfr. Art. 61 del Codice di Procedura Civile. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.”

28 “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191 c.p.c.], assegna alle parti

un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche” Cfr. Art. 201 del Codice di Procedura Civile:

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che, il primo è ausiliario del giudice e organo del processo - il cui compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo giudicante - mentre il secondo conserva quella di incaricato del richiedente l’avvio del procedimento.29

Pacificamente anche l’esperto di parte, deve comunque possedere le necessarie competenze tecniche, tanto che è facile riscontrare che per particolari settori i professionisti possono trovarsi a ricoprire in alcuni casi il ruolo di esperti di parte e in altri quello di esperti nominati dall’autorità.

L’esperto chiamato ad effettuare la valutazione, sia per obbligo di legge che per incarico di parte, è di regola un professionista abilitato che si deve sempre attenere ai principi deontologici della categoria di appartenenza ed ai principi professionali che regolano la materia; ciò consente di affermare che il risultato finale non differirà nel caso di stima volontaria o stima obbligatoria, una volta accertata la funzione che la valutazione deve soddisfare.30

1.3.3. I collaboratori

Per espletare la sua attività, l’esperto può avvalersi di coadiutori o periti, previa informativa al committente, i cui compensi saranno ad esclusivo carico dell’esperto incaricato in origine. Occorre tenere sempre a mente, infatti, che l’art. 2232 del Codice Civile prevede che “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione”. Anche nel caso in cui il valutatore sia stato nominato dal Tribunale, potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti, tramite l’acquisizione di pareri tecnici e specialistici, fermo restando che nella propria valutazione, i pareri medesimi dovranno essere fatti propri dall’esperto.

29 NAVA M., Le perizie di stima, op. cit., p. 12. 30 NAVA M., Le perizie di stima, op. cit., p. 10.

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In conclusione, il valutatore è a tutti gli effetti il dominus della valutazione, e ne è l’unico responsabile; come tale, è necessario che accerti la compatibilità del procedimento di stima adottato dallo specialista e delle ipotesi da questo assunte con le finalità e con i principi seguiti nell’ambito della propria valutazione. Giova ribadire che – non solo per quanto concerne le perizie legali, ma per tutte le valutazioni formali – l’incarico dev’essere formalizzato in maniera chiara, precisa e univoca, e che il perito deve indicare fin da subito le eventuali consulenze tecniche delle quali appare necessario o opportuno avvalersi. Inoltre, le scelte operate dall’esperto devono essere sempre indicate con chiarezza, adeguatamente motivate e possibilmente supportate da documentazione o da riferimenti, anche teorici.31

1.3.4. Le responsabilità

Un aspetto di rilevanza notevole, che l’esperto deve sempre avere quale punto di riferimento nell’accettazione e nello svolgimento dell’incarico, è il rispetto delle norme la cui trasgressione espone l’esperto alle diverse tipologie di responsabilità, e cioè a quella civile, penale e disciplinare.

La responsabilità civile, riguarda l’obbligo dell’esperto di risarcire i danni arrecati alle parti a causa della propria condotta. È regolata dall’art. 64 del Codice di Procedura Civile e dagli artt. 1218, 1176 e 2043 e ss. del Codice Civile.

In particolare, l'art. 2236 del Codice Civile delimita la responsabilità del valutatore al dolo o colpa grave dispensandolo dalla responsabilità per colpa solo nel caso in cui la prestazione abbia ad oggetto la risoluzione di problematiche particolarmente complesse.

Possono essere considerate condotte colpose suscettibili di arrecare un danno alle parti:

- la perdita o distruzione, seppur involontaria, della cosa controversa e dei documenti affidati all’esperto;

31 Centro Studi della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze,

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- l’omissione di accertamenti successivamente non ripetibili;

- il rifiuto o ritardo nel deposito della relazione senza giustificato motivo; - la sostituzione dell’esperto dovuta a imperizia di quest’ultimo.

Si fa presente che, al fine di poter soddisfare l’eventuale richiesta di indennizzo, il legislatore ha stabilito che i liberi professionisti iscritti ad albi od ordini professionali per esercitare le professioni in tutta sicurezza debbano sottoscrivere un contratto d’assicurazione professionale che garantisca il cliente ma in primis l’operatore. Posto che le responsabilità di un professionista sono di molteplice natura, con la polizza assicurativa professionale generalmente viene “coperta” la responsabilità civile in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o di mancata osservanza di norme che dovrebbero essere conosciute (imperizia). Ovviamente la compagnia assicurativa prima di risarcire il danno attende che venga dimostrato e certificato l’errore.

Generalmente l’assicurazione professionale non copre le responsabilità penali se non fanno parte di specifiche clausole contrattuali. A tal proposito, si richiamano i profili di responsabilità penale dell’esperto, regolati dall’art. 64 del Codice di Procedura Civile, e dagli artt. 314 e ss., 366, 373 e ss. del Codice Penale. L’esperto, se ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per cui al CTU si applicano le fattispecie di reato collegate a tale qualifica (ad esempio peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio) e la fattispecie criminosa che viene considerata in questi casi è quella prevista dall’art. 366 del Codice Penale (rifiuto di uffici legalmente dovuti), specificamente riferita agli ausiliari del giudice, oltre che quelle generiche di delitto di falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.), indicazioni di pareri o interpretazioni mendaci o falsa testimonianza (art. 372 c.p.), esistenza di cause di incapacità naturale o legale, di incompatibilità o ricusabilità, o di frode processuale (art. 384 c.p.) Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, invece, si fa riferimento al non aver tenuto una “condotta morale specchiata” e al non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

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Si pensi ai casi di condanne penali e civili nonché all’irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l’incarico, ma che sono suscettibili di incidere sull’esercizio della professione o che comunque denotano in chi le ha subite spregio della legalità o mancanza di senso civico. Oppure si pensi alla condotta successiva all’accettazione dell’incarico, come per esempio il non rispetto dei tempi pattuiti, negligenza o imperizia nell’espletamento dell’incarico.

Nel caso l’esperto sia un Dottore Commercialista o Esperto Contabile, il mancato rispetto del Codice Deontologico costituisce violazione punibile con le sanzioni previste dalla legge, sanzioni che “devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.”32

In ultimo, le responsabilità del valutatore, si riflettono anche in ambito tributario a seguito della norma prevista dall'art. 6, c.1 del D. Lgs. n. 472/9733 così come

modificato dall'art. 2, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 203/98. Sulla base della citata normativa l'esperto risponde, in termini di responsabilità, solo quando sia dimostrata che la valutazione sia stata eseguita secondo criteri non considerati corretti benché, la disposizione, non ne dia una definizione puntuale a riguardo. La circolare del 13 luglio 1998, la n. 180/E delimita tuttavia il perimetro di responsabilità, in termini di sanzioni pecuniarie, stabilendo che il perito non è comunque colpevole nell'ipotesi in cui il valore stimato differisca dal valore accertato dall'Ufficio in misura non eccedente il 5%.

32 Centro Studi della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze,

Guida Operativa ai Principi Italiani di Valutazione, op.cit., p. 40.

33 “Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore

non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.”

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Per prevenire le possibili responsabilità, oltre a rispettare tutte le norme, il valutatore deve prestare particolare attenzione a non commettere errori nel corso della valutazione. Essi possono assumere diversi livelli di gravità in relazione alla tipologia, che può essere individuata tra le seguenti: errori di metodo, di input e di approssimazione.

Quelli sicuramente più rilevanti sono gli errori di metodo, ossia quelli che attengono la scelta e l’applicazione dei modelli valutativi, ritenuti non conformi o non adeguati per la finalità della valutazione. Questa classe di errori è sostanzialmente ascrivibile al solo valutatore.

Gli errori di input invece sono quelli commessi nell'inserimento dei dati contabili, ai tassi, all'inflazione etc. o sono dovuti alla carenza di dati della base informativa. Infine, l'ultima categoria di errori è rappresentata da quegli errori di approssimazione o di prospettiva che potrebbero arrivare addirittura ad "invalidare" la valutazione stessa quando il livello di tollerabilità supera il 5% anche a causa delle mutate condizioni o assunzioni prese a riferimento nel processo di stima. 34

1.3.5. La remunerazione

Prima di analizzare l’aspetto della remunerazione è bene sottolineare che potendo incidere sull’indipendenza, deve essere trattato nel modo più trasparente e corretto possibile al momento dell’affidamento e durante lo svolgimento dell’incarico. L’indipendenza nel giudizio presuppone un sistema di remunerazione dell’esperto esente meccanismi che ne possano anche solo potenzialmente orientarne il comportamento.

La remunerazione sarà sicuramente influenzata dalla complessità, dall’ampiezza della base informativa necessaria, dal tipo di lavoro richiesto e deve essere determinata in sede di accettazione dell’incarico, prevedendo il pagamento per stati di avanzamento del lavoro, in quanto il mancato pagamento fino a prima

34 CEROLI P., RUGGIERI M., SPRECA L., ZEI A., Valutazione d’Azienda e Operazioni

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della fine, potrebbe ingenerare uno stato psicologico dell’esperto che potrebbe influenzarne le conclusioni, o addirittura indirizzarle in un determinato verso, per il timore di non vedersi corrisposto quanto pattuito, salvo poi incorrere nelle responsabilità prima menzionate.

Premesso ciò, individuare a chi spetti, per i vari tipi di fattispecie in cui sono richieste valutazioni, il pagamento di quanto dovuto all’esperto, si potrebbe semplicemente affermare che tale spesa debba essere sostenuta dai soggetti ha beneficiato dei servizi professionali, o che contrattualmente si sono impegnati. Il quantum del corrispettivo da corrispondere all’esperto per l’attività posta in essere, fermo restando che questo è dovuto nel solo caso di mandato professionale espressamente conferito e dunque non rientrante nell’ordinaria attività d’ufficio. Come è facile rilevare, molto spesso l’attività valutativa riguardante aziende o rami di esse, società di piccole e medie dimensioni, è posta in essere prevalentemente da Dottori Commercialisti o Esperti Contabili e pertanto, nel determinare il loro corrispettivo, devono, in seguito all’ abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico per effetto del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. “Decreto competitività”), pattuirlo al momento del conferimento dell'incarico professionale, secondo le indicazioni contenute all’art. 9 del citato Decreto35.

35 “Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a

parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

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Inoltre, il Codice Deontologico della Professione, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 17/12/2015 prevede all’art. 25, che: “Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

2. La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.

3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale. (..)” Recentemente, per effetto dell’articolo 1, comma 150 della legge n. 124/2017 in GU n. 189 del 14/08/2017, che ha modificato l’art. 9 comma 4 del D.L. 1/2012, tutti i professionisti devono rendere nota al cliente la misura del compenso, obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e sono inoltre tenuti ad indicare gli estremi della polizza assicurativa per responsabilità civile.

Per quanto riguarda invece la determinazione del compenso da corrispondere al professionista (Dottore Commercialista - Esperto Contabile), da parte di un organo giurisdizionale, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 che detta il regolamento per determinazione dei parametri per la liquidazione per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.”

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In particolare, ai sensi dell’art. 21 del citato DM, ai Dottori Commercialisti impegnati in un’attività valutativa “ Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”, secondo cui il compenso è determinato applicando - sul valore della perizia o della valutazione - i seguenti coefficienti in base al range di valori:

- fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%

- per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70% - per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050.

1.3.6. Le tipologie di lavoro

L’esperto chiamato a svolgere una determinata funzione valutativa, deve modulare la sua attività e quindi svolgere il suo lavoro in base all’origine, alla natura, alla finalità, all’estensione e alla diversa consistenza del contributo professionale richiesto dall’incarico. Questo perché la generale attività di valutazione, potendo assumere diverse declinazioni, può portare a diversi tipi di lavoro che i PIV36 individuano in: valutazione, parere valutativo, parere di

congruità, calcolo valutativo e la revisione del lavoro di un altro esperto.

Diventa quindi essenziale, per la determinazione della tipologia di lavoro da effettuare, distinguere in primo luogo le varie fattispecie che possono originare l’incarico valutativo, valevole per distinguere i lavori informali da quelli formali.

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Riguardo quest’aspetto, i PIV indicano quali possibili origini del lavoro l’esercizio di i) una funzione generale svolta liberamente, ii) l’espletamento di un compito espressamente previsto da un ufficio37 o iii) da un apposito mandato.38

Nel caso in cui l’attività valutativa sia il risultato di una funzione generale svolta liberamente, questa non rispondendo a particolari esigenze che richiedono la formalizzazione del lavoro, può essere qualificata come informale. È effettuata nella maggioranza dei casi per un scopo conoscitivo ed è utilizzata ad esempio per esaminare le opportunità di acquisizione di aziende, anche a solo scopo esplorativo, o da chi, dovendo cedere o acquisire un’azienda, si prepara alla trattativa raccogliendo tutte le informazioni possibili per stabilire i propri limiti di convenienza. È altresì il caso delle aziende, soprattutto grandi società industriali e finanziarie, merchant e investment banks39, che desiderano valutare

autonomamente le proprie performance, controllando saltuariamente o periodicamente il loro valore, quindi senza ricorrere ai non necessari esperti esterni per la semplice ragione che questa finalità non richiede particolari formalizzazioni. Chi conduce questo tipo di stima ha massima libertà di comportamento e di scelta dei criteri da adottare, non essendo legato a obblighi di dimostrazione a terzi dei propri assunti e conclusioni.

Quando l’attività valutativa è invece il risultato di un compito espressamente previsto da un ufficio, essendo in questo caso palese l’esigenza di formalizzazione, si discorre di valutazioni formalizzate o formali. Queste possono essere condotte sia da esperti indipendenti che da singole persone, da uffici professionali, da società di revisione e consulenza, da banche e si traducono in uno scritto, che avrà sempre un contenuto minimale dovendo enunciare e spiegare

37Dovere, compito inerente alla funzione o alla mansione esercitata, alla carica o al posto ricoperti,

a un incarico particolare

38OIV, Principi italiani di Valutazione, op. cit., p. 10 – PIV n. I.4

39Le banche d’investimento, chiamate in inglese investment banks, provvedono a finanziare

società di capitali sottoscrivendo e collocando le nuove emissioni di titoli, operano come intermediari sui mercati mobiliari e offrono consulenze sulle operazioni di emissione, acquisto e vendita di titoli e su altre questioni di natura finanziaria comprese le operazioni di M&A, diversamente dalle banche commerciali, chiamate in inglese Merchant banks, i cui compiti principali sono accettare depositi e concedere prestiti a imprese e famiglie.

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le informazioni disponibili e quelle utilizzate, le metodologie seguite, le scelte compiute, i calcoli condotti, le conclusioni quantitative. È probabile che tali tipologie di lavori siano adoperate per supportare gli organi decisionali delle società (al fine di operazioni di M&A40 o ai fini di bilancio) che rispondono

all’esigenza conoscitiva degli organi decisionali e di controllo delle società per assumere, in modo consapevole, le loro decisioni o di svolgere in modo adeguato le loro funzioni di controllo. Rientrano tra queste, le stime ai fini di operazioni di finanza straordinaria, che devono necessariamente essere avallate dai predetti organi. È altresì il caso delle comunicazioni al mercato finanziario, condotte degli uffici studi delle banche e delle società finanziarie, destinate alla diffusione per lo scopo di dare consigli e informazioni ai potenziali investitori. Tali valutazioni si esplicano in vere e proprie opinioni valutative, che si concludono con consigli operativi del tipo: buy, hold, reduce, sell. Tali opinioni valutative si formano tipicamente sulla base dei metodi di valutazione diretta, e che hanno quale obiettivo finale l’indicazione di un target-price4142.

I lavori di tipo formale sono a loro volta idealmente distinguibili a seconda del contesto nel quale sono inseriti, che può essere sia quello non ufficiale, libero e volontario, sia quello legale o obbligatorio.

In quest’ultima ipotesi, i lavori assumono la qualifica di ufficiali, aventi carattere vincolante e produttivo di determinati effetti giuridici.

Ad esempio, rientrano in questa categoria le stime ufficiali di esperto nominato dall’autorità giudiziaria o da organi della pubblica amministrazione, le stime effettuate da arbitratori, che producono precisi effetti giuridico-patrimoniali per le parti interessate, le stime ufficiali che indicano il prezzo base, di trattativa o d’asta, in certe procedure concorsuali.43

40 Le operazioni di Merger&Acquisition consistono in attività ed operazioni finalizzate al

cambiamento nell’assetto proprietario dell’azienda o della società interessata.

41 Il prezzo obiettivo su un titolo finanziario è il valore che un advisor ha considerato quale limite

per la sua strategia rialzista o ribassista.

42 GUATRI L., BINI M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, op. cit., p. 1009 43 GUATRI L., BINI M., Nuovo trattato sulla valutazione delle aziende, op. cit., p. 1010

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Infine, se l’attività di valutazione è richiesta da soggetti particolari con apposito mandato, l’esperto è tenuto svolgere il lavoro che gli è espressamente richiesto, che può essere sia informale che formale.

Alla luce di quanto esposto, è possibile quindi affermare che l’origine dell’incarico, al di fuori delle ipotesi di stime informali, determina direttamente anche la natura del lavoro, che può tradursi essenzialmente in:

- un lavoro non ufficiale che può essere svolto con equo apprezzamento44

oppure per la tutela degli interessi legittimi di parte. Non essendo disciplinato da norme particolari produce effetti solo in seguito ad una volontaria accettazione. Per questo l’esperto ha la mera facoltà di rispettare l’equo apprezzamento, in quanto può essere chiamato a svolgere il suo lavoro in sede negoziale, di contraddittorio giudiziale o arbitrale per tutelare gli interessi legittimi di una parte;

- un lavoro ufficiale o obbligatorio, obbligatoriamente formale, che al contrario deve essere effettuato nel rispetto di particolari norme prefissate, dei principi contabili o da negozi giuridici45. Al contrario, per queste

tipologie di lavori, deve sempre essere rispettato il criterio dell’equo apprezzamento, per garantire ogni portatore di interesse.46

1.3.6.1. La valutazione

Il processo di valutazione di un’azienda, di un suo ramo o di specifici asset, si traduce in un documento scritto, universalmente conosciuto come relazione di valutazione, relazione di stima o perizia di stima, necessario quando vi sono esigenze di formalizzazione e/o di ufficializzazione rispetto allo scopo per cui è

44 “L’equo apprezzamento deve essere inteso come la valutazione di una persona dotata di buon

senso e di equilibrio la quale, come tale, non può tener conto nella determinazione di tutte le circostanze che il caso pratico impone di considerare. La valutazione assume pertanto il carattere di un’attività che si svolge in forza di criteri oggettivi.” Cfr. Bimonti, voce Arbitrato, Enciclopedia Diritto, Giuffrè, 1958, p. 952.

45 In questo caso si parla di stima convenzionale basata cioè su accordi contrattuali pregressi, che

si hanno ad esempio nel caso di rispetto di clausole valutative inserite nello statuto societario.

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richiesta. Nello specifico, i PIV stabiliscono che: “La valutazione, è un documento che contiene un giudizio sul valore di un’attività (azienda, partecipazione, strumento finanziario, bene reale, bene immateriale) o una passività fondato su uno svolgimento completo del processo valutativo che si sviluppa attraverso cinque fasi:

a) la formazione e l’apprezzamento della base informativa; b) l’applicazione dell’analisi fondamentale;

c) la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della valutazione;

d) l’apprezzamento dei principali fattori di rischio; e) la costruzione di una razionale sintesi valutativa.”47

Da questa definizione si ricava pacificamente che la valutazione debba estrinsecarsi nella forma di relazione scritta, che è dovuta in ogni caso e può propriamente qualificarsi come tale se e solo se tutte le fasi appena enunciate sono state svolte correttamente. In caso contrario la relazione non sarà il frutto di una valutazione, ma qualcosa di meno completo e cioè un'altra tipologia di lavoro.48

Nella prima fase, ovvero quella attinente la formazione e l’apprezzamento della base informativa, il valutatore dovrà considerare ogni elemento rilevante ai fini di consentirgli di esprimere un giudizio informato, precisando con chiarezza e attestandone la completezza con una dichiarazione dalla quale si evinca che non esiste migliore informazione, ragionevolmente acquisibile esercitando una normale diligenza.49 Un'importante distinzione dovrà svolgersi tra la raccolta e

l’apprezzamento della base informativa e l’attività di accertamento e/o attestazione della veridicità delle informazioni (revisione legale50, due

47 OIV, Principi italiani di Valutazione, op. cit., p. 11 – PIV n. I.4.3

48 BUONGIORNO M., Le tipologie di lavori secondo i PIV in “La rivista delle operazioni

straordinarie” n. 3/2016, Euroconference Editore, disponibile al

http://www.theseusconsulting.it/media/29.-le-tipologe-di-lavori-secondo-i-PIV_-massimo_1488472307_66.pdf.

49 Scetticismo professionale

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gence51). Il valutatore, di norma, si limita a raccogliere i dati e a valutarli per

come li ha ottenuti senza esprimersi sulla veridicità, a meno che non sia espressa-mente previsto dal mandato o dovuto nel rispetto di specifiche normative. Viene comunque indicato che le regole alle quali il valutatore deve attenersi per esprimersi sulla veridicità delle informazioni sono estranee ai PIV e devono ricavarsi da altre fonti (tipicamente i principi di revisione e principi contabili). Lo spirito che il valutatore deve seguire nell’apprezzamento della base informativa è quello del professional skepticism52 in modo da poter attestare che

non vi sono ragioni per dubitare della credibilità e dell’affidabilità della base informativa utilizzata. Tale approccio dovrà essere mantenuto anche ove il valu-tatore si avvalga del lavoro di altri professionisti, ma in questo caso egli dovrà anche esprimersi in merito all’assenza di elementi di contesto che possano far ritenere non attendibili i risultati ottenuti.

Nell’elencazione delle fasi da svolgere, l’analisi fondamentale viene prima della scelta delle metodiche mentre nei commenti al Principio I.4.3 viene trattata dopo il paragrafo dedicato alle cautele da tenere nella delicata fase della scelta dei criteri di valutazione.

Il differente trattamento è ben comprensibile a chi ha pratica di valutazioni di aziende. Il giudizio in merito a quali metodiche utilizzare si forma mano a mano che si acquisiscono informazioni che consentono di comprendere il modello di business dell’azienda da valutare, per cui le due fasi in esame non possono che essere contemporanee e anche soggette a ripensamenti ove nuovi dati conducano a definire un contesto differente da quanto apparisse a prima vista. Ne deriva che la

51 È quell’attività posta in essere nell’interesse di colui il quale intende acquisire un azienda, in

modo diretto o indiretto, allo scopo di individuarne i punti di forza e di debolezza. Si tratta in altri termini di un’attività finalizzata alla raccolta e all’analisi delle informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, strategica, fiscale, legale, ambientale ed avente lo scopo di verificare la rispondenza del valore dichiarato con quello effettivo – Cfr. PODDIGHE F., Manuale di Tecnica Professionale, op. cit. pag. 80.

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distinzione temporale tra le due fasi può assumere rilevanza solo a fini espositivi o dottrinali.

L’analisi fondamentale include:

1. l’esame degli elementi distintivi che caratterizzano l’azienda da valutare; 2. l’analisi del contesto di mercato e della sua dinamica;

3. l’esame degli specifici driver del valore e della loro evoluzione storica (quando possibile e rilevante);

4. l’analisi prospettica del dispiegamento dei driver di valore; 5. l’individuazione dei fattori di rischio e dei loro effetti potenziali.

Il valutatore deve pertanto essere in grado di cogliere il modello di business dell’azienda da valutare, ma anche gli elementi che portano a ritenere di successo tale modello. È questo il motivo per cui il Principio insiste sul tema dei driver di valore, che possono essere qualificati come quegli elementi distintivi dell’azienda che spiegano le performance correnti e previste. Esempi di driver di valore possono essere il controllo di canali distributivi particolarmente articolati oppure un prodotto di qualità superiore per via di maestranze molto qualificate o di un’attività di ricerca e sviluppo innovativa.

I suddetti legami tra l’analisi fondamentale e la scelta delle metodiche sono evidenti: l’adozione di una metodica di mercato richiede che la definizione del modello di business sia dettagliata a sufficienza per consentire le opportune analisi di comparabilità, mentre l’adozione di una metodica fondata sui flussi attesi richiede la capacità di prevedere i futuri risultati aziendali rispetto alla capacità di mantenere gli attuali driver di valore nel tempo.

Una fase importante riguarda i fattori di rischio che dovranno essere adeguatamente considerati dalle diverse metodiche e, ove fosse impossibile, nel giudizio finale di stima. Si ipotizzi che i risultati futuri dell’azienda dipendano in modo molto rilevante dalla figura dell’imprenditore e che, ove quest’ultimo venisse a mancare, le aspettative sarebbero molto più incerte. La quantificazione di questo rischio è difficilmente considerabile nelle metodiche valutative, ma può

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essere considerata a riduzione del valore ottenuto applicando, ad esempio, uno sconto che tenga conto del maggior rischio.

Ancora nel commento al PIV I.4.3 vengono meglio qualificati gli attributi di una valutazione rispetto alle cinque fasi descritte.

Le valutazioni che hanno valore legale devono necessariamente potersi fondare su tutte le fasi di analisi. Più in generale, si può affermare che tutti i giudizi di valore che vengono resi a fronte di specifiche norme di legge (conferimento, trasformazione, recesso, rivalutazione delle partecipazioni), in sede di contenzioso legale o tributario oppure sulla base di indicazioni risultanti da un contratto debbano avere la natura di “valutazioni” conformi al dettato del PIV I.4.3.

Se per la valutazione sono stati utilizzati dei piani, l’esperto dovrà esprimersi in merito alla loro affidabilità, quanto meno per poter correttamente apprezzare i fattori di rischio impliciti nella valutazione.

Il giudizio non deve intendersi come “un giudizio di fattibilità”, come ad esempio previsto nella norma fallimentare (a meno che non sia espressamente previsto dal mandato), ma riguarda solamente la “coerenza complessiva del piano ai fini e nei limiti del processo valutativo”.

Sono ammissibili limitazioni della base informativa, tipicamente per le aziende di minori dimensioni, ma esse non devono essere tali da impedire la formulazione di un compiuto giudizio di valutazione e, in ogni caso, saranno dettagliate nella relazione di valutazione. Ad esempio, la mancanza di un’abitudine a pianificare in una piccola azienda può tradursi in una ridotta qualità dell’informativa prospettica. Se il valutatore ha potuto compensare le minori informazioni interne con altre esterne (ad esempio di mercato/settore) tale limitazione potrebbe non inficiare il suo giudizio. Tuttavia, permane la richiesta di fornire tale dettaglio nella relazione.53

53 BUONGIORNO M., Le tipologie di lavori secondo i PIV in “La rivista delle operazioni

(34)

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Sempre secondo quanto indicato nei PIV54 “Le relazioni di stima devono avere

un’organizzazione logica e devono essere in grado di anticipare le domande che un lettore competente potrebbe porsi. In nessun modo i dati riportati in una parte della relazione dovrebbero contraddire dati riportati in un’altra parte della relazione senza adeguate riconciliazioni”

La forma scritta costituisce per quanto detto, il primo dei presupposti della relazione di stima, che dovrebbe essere accompagnata da un documento di sintesi di tipo divulgativo, attraverso il quale è possibile trasferire le informazioni ai principali interessati in merito al processo valutativo seguito ed al valore conclusivo che è stato determinato. Tale documento, qualora venisse redatto quale introduzione, potrebbe assurgere alla funzione di executive summary, utile a fornire valide premesse per il lettore, facilitando la sua lettura.

Con riferimento, invece, all’organizzazione logica, è evidente che bisogna sviluppare, prima di ogni altra cosa, un’intelaiatura della relazione medesima sulla scorta della documentazione raccolta (base informativa), nonché in funzione della finalità ultima della stima. Fanno da cornice tutte le informazioni che attengono, ad esempio, alla descrizione, all’oggetto e alla finalità dell’incarico, alla data, alle eventuali restrizioni o dichiarazioni di conflitti d’interesse, all’adesione al codice etico del professionista, alla dichiarazione di utilizzo dei PIV, all’eventuale ricorso ad ausiliari o ad altri specialisti, alla natura della stima, ecc.

Pertanto, con l’organizzazione logica della relazione, il professionista dovrebbe definire, a monte, un valido percorso che guidi dall’inizio alla fine il lettore, il quale, individuate le ipotesi, gli assunti base e, più in generale, i perimetri della relazione, è agevolato nella comprensione della medesima in risposta a ciascuno dei suoi probabili quesiti.

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