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Guarda La Chiesa e le origine del diritto canonico | Studi Urbinati, A - Scienze giuridiche, politiche ed economiche

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ARNALDO BISCARDI

LA CHIESA E LE ORIGINI DEL DIRITTO CANONICO

(*)

( *) Viene qui pubblicato (senza modificazioni e con la sola aggiunta di sobrie note, che ho ristretto - nel loro numero - al minimo indispensabile) il testo di una conferenza, che io tenni su invito congiunto dell'Università Ebraica e della Società Nazionale «Dante Alighieri» il 27 aprile 1977 nella sala del «Christian lnformation Center» di Gerusalemme. Mentre appaiono altrove, in lingua inglese, alcuni miei contributi romanistici, tratti dai seminari che io svolsi nelle Unive,rsità israeliane dul'ante il mio soggiomo della primavera scorsa nello Stato d'Israele, come ospite di quel Governo, sono lieto di riservare a Studi Urbinati la mia unica confel'enza in italiano del ciclo risalente a codesto gradito soggiomo, anche per adempiere in qualche modo ad un debito da me contratto con l'Università di Urbino, cui mi legano ormai da molti anni intensi vincoli di collaborazione didattica e scientifica.

Mi preme tuttavia di sottolineare che si tratta di una conferenza destinata ad un pubblieo di alta cultura, ma non di specialisti, e che perciò non vuoi essere niente più di una sintesi panoramica del tema che - per desiderio dei promotori -ne costituì l'oggetto, sia pure con ampia in-nervatura di spunti personali. E, poiché alla conferenza fece seguito un'animata discussione - che io ricordo con particolare compiacimento - non posso neanche esimermi dal soggiungere che, protestando iu materia teologica ,la mia ... specifica incompetenza, volli sempre rimanere abbarbicato nel diwlogo al terreno mio proprio, evitando ogni sconfinamento nell'ambito dei problemi, su cui mi avrebbero volentieri trascinato (anche in relazione agli esiti del Concilio Vaticano II) i miei dotti interlocutori chierici, ossia i Padri Francescani O.F.M. ai quali è affidata la custodia dei Luoghi Santi, e - primo fra tutti - il loro autorevolissimo Superiore P. Mancini, cui tengo ad esprimere la mia più viva gratitudine per i suoi lusinghieri, anche se in qualche caso polemici, interventi.

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SoMMARIO: l. l due aspetti indissociabili del problema: la Chiesa come istituzione e la Chiesa come fonte di norme giuridiche. - 2. L'ordinamento primitivo della Chiesa: il c.d. <<concilio di Gerusalemme" ( 49 d.C.) e la testimonianza di Tertulliano (Apol. 39, 1-5). - 3. Dall'editto di Milano ( 313) alla costituzione di Teodosio il Grande. { 380) ed agli sforzi della Chiesa per la sua emancipazio-ne dalla tutela del potere politico. - 4. Il principio di papa Gelasio ( 492-496) e le due auctoritates. Oriente e Occidente: il cesaropapismo, i barbari e la nuova res publica Christiana. - . 5. Dalla renovatio imperii carolingia ( 800) alla restaurazione ottoniana, e dalla lotta per le investiture al concordato di Worms ( ll22): momenti storici essenziali che si riflettono sulla genesi e sullo sviluppo del diritto canonico nella sua consistenza normativa. -6. Storia esterna dei fontes cognoscendi del diritto canonico fino all'età di transizione ( ius vetustissimum ). - 7. Influenze romanistiche nel ling11aggio, nella tecnica normativa e giudiziaria, nelle istituzioni del diritto canonico primitivo. ~ 8. La teoria canonistica delle fonti ed il suo fondamento religio-so : teologia e diritto canonico. L'equilibrio ideale fra legge ecclesiastica e diritto romano come lex mundana per eccellenza. Oscillazioni di tale equilibrio nell'antitesi fra curialisti e reg·alisti fino a Pietro Crasso ed all'avvento dell'utra-que lex come spina dorsale della societas Christianorum. - 9. L'età di transizione ( s~oli IX-XII): gli inizi di una elaborazione si,stematica del diritto canonico e la recezione del diritto romano nei testi canonistici. - l O. Verso il Decretum Gratianì : la norma giuridica ( ius) come regola di giustizia ( directum) è una conquista permanente della Ch]esa nel campo del diritto.

l. Il probi}ema storico r'e1ativo alle origini del diritto canoni-co ha due aspetti, che non possono essere dissociati l'uno daill'al-:tro: La Chiesa come istituzione e la Chiesa corme fonte di norme giuridiche. Ciò vuoi dire che il problema, di cui si tratta, può e deve essere eonsiderrato si:a sotto il profilo della teoria :istituzionali-stica, sia sotto quello della teoria normativi:istituzionali-stica, in quanto le due teorie non si escludono, ma s'integrano .a vicenda nella raffi-gurazione del fenomeno giur]dico ( 1).

( 1) Sulla questione dei rapporti dogmatici e storici fra «norma>> e «ordinamen-tO>> non starò a ripetere quanto ho detto nel sommario del mio corso di lezioni Ordinamento, prassi e giurisprudenza alla luce del diritto romano, Milano 1975, pp. 2-38.

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Non è quindi neppure il caso di soffermarci, allo stato at-tuale dei nostri studi, su certe perplessità al giorno d'oggi defini-tivamente superate circa la originaria giuridicità dell'ordinamen-to ecclesiastico, le quali poteV1ano giustificarsi solo di fronte a:hla concezione di una mera statuautà del diritto, af:f1ermMIJdosi che prima della renovatio I m perii le regole canoniche in quanto tali

non erano norme giuridiche perché ·alla loro attuazione coattiva mancava il braccio secolare

C).

o che, quanto meno, di un vero e proprio diritto della Chiesa non si potrebbe d~scorrere se non dopo l'editto di tolleranza costantiniano, che l'avrebbe riconosciu-ta ·come associ~ione iecita e dotata di un proprio ius statuendi

C).

2. Ma, in realtà, il dirÌitlto canonico esiste - anche se

il

suo consolidamento è il frutto di un processo formativo assai lento - fin da qwando è esistita la Chiesa come comunità dei credenti nel Cristo. Se il grano di senape doveva gonfial'ISi e crescere in un immenso albero che 'abbracciasse tutta l:a terra dopo la mot~te, la resurrezione e l'ascensione d~l suo fondatore, quella comunità non poteva non coincidere ab initio COil un ordi-namento giuridico;

e,

se qu·alunque ordinamento giuridico è di-stribuzione di compiili :fu-a i consociati per H raggiungimento dei fini che la società si propone, codesta distribuzione non poteva attuarsi se non mediante regole di condotta, comunque poste. Ecco perohé~ 'a pl1escindere daile norme custodite nell'Antico e ncl. Nuovo Testamento, essendo 111 Chiesa destinata ad espander-si,

aJ.

di fuori del mondo giJUdaico, fra i gentili, già nell'anno 49, a Gerusalemme, gli apostoli riuniti decisero - come risulta da-gli Atti stessi deda-gli Apostoli· (XV; 28-29)

è

dalla lettera di S. Paolo ai Galati (2,3) -.- che i pagani convertiti fossero

dispensa-(') SoLMI, Stato e Chiesa secondo gli scriui politici da Carlomagno fino al Concordato di W orms, Modena. 19,01, p. 17 ss.

('). BESTA, Avviamento allo studio della storia del diritto italiano', Padova 1926, p. 45 (l'affermazione resta, benché un po' attenuata, in Avviamento', Milano

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La Chiesa e le origini del diritto canomco 53 ti dalla circoncisione e da altre prescrmioci in vigore, tl'anne il divieto di mangiare ~a carne degli animali immo~ati agl'idoli o quetla degli animali soffocati e l'obbligo di ast'enersi dalla fornica-zione: ed era questa la prima nuova legge eccles~astica univers:a-le (4). Ecco perché in un famoso passo dell'Apologetico (XXXIX,

1-5 ),

scriiilto da Tertu.IHano nel

197,

1a Chiesa, ancol'a primitiva n'elle sue strutture, ci . appare rtwttavia già come un oroinamento istituzionale perfetto:

Corpus sumus de conscientia religionis et disciplinae unitate .et spei foedere. Coimus in coetum et congregatio-nem ... disciplinam proeceptorum ... inculcationibus den-samus. Ibidem etiam exhol'tattiones, castigationes et censu-ra divina: nam et iudicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu, summumque futuri

iudi-cii praeiudicium est, si ql.l!is ita deliquerit, ut a communi-catione orationis et 'conventus et omnis sancti commercii relegetur. PI"aesident probati quique seniores ... Modi-cam unusquisque srtipem menstrrua die ve'l. cum velit, et si modo velit et si modo ·possit, apponit. Nam meno com-pellitur, sed sponrte comert.

Anche ammettendo che sia da escludere 1a identificazione di Tertulliano padre della Chiesa con il giurista Tertulliano, che noi conosciamo attraverso iil Digesto

e),

neSJSUno vorrà negare, di fronte ad un passo come questo, la profonda cultura giuridica

di

chi lo ha scritto. Ben più del giudizio elogiativo di Eù8ehio, vescovo di Cesarea, che netla sua Historia ecclesiastica dice di

aver letto in versione greca l'Apologeticum, ben più della

prove-nienza di Tertulliano'apologeta daill'ambiente in!J:eUettuaJ.e di Carta-gine, capoluogo dell'Africa proconsolare, celebrata da Giovenale

(') Cfr. per tutti DEs GRAVIERS, Le druit canonique', Paris 1967, p. 29. (') V. da ultimo MARTIN!, Tertulliano giurista e Tertulliano padre della Chiesa, in SDHI, XLI, 1975, p. 79 ss.

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come nutricula causidicorum (6 ), depone in favore della sua men-talità educata non .Sùio all'arte dehla retorioa ma ailllo spwito del diritto iii :riferimento puntuale agli elementi onde consta la strut-tura della Chiesa come ordinamento: e ciò nel contesto di

un'ope-ra concepita come un'arringa in difesa di tutti i suoi correligiona-ri, 'accusati di appartenere ad una setta malef<ica degna di perse-cu2'Jione capitale salvo abiura, dinanzi ad un immagiinario tribuna-le costituito da tutti i governatori porovinciali, cui il De officio proconsulis di llipiano rammentava quibus poenis adfici

oporte-ret eos qui se cultores Dei confiterentur (Lact., Div. inst. 5, 11, 19) C). Infatti, nel tentativo di dimostrare come la comunità dei fideles Christi non sia meno innocua ed anzi più

benefica-grazie alle sue preghiere pro imperatoribus, pro ministeriis eo-rum ·et potestatibus, pro statu saeculi, pro reeo-rum quiete, pro mora finis

e) -

di quei collegia. tenuiorum, che erano

conside-rati leciti in base al ·senatocOil!Sulto ricordato nella lex collegii Lanuvini ed ·ai mandata imperiali cui 'allude un fl"ammento di Mwciano

(D. 47, 22, 1),

!'<apologeta ci rappresenta la Chiesa come un corpus di f:edeli associa:ti ·con il fondamento, tutto spiri-tuale, deJila conscientia religionis: un corpus, o coetus, o congre-gatio, in cui non manca un'embrion!ale organizzazione

gel'larehi-C'a (praesident probati quique seniores ), e quindi una disciplinae unitas,

·alla

quale fanno· ri!scontro castigationes e censurae per coloro che tras:grediscono ai praecepta; ma, poiché la disciplina

ha l'ladicè in quclila conscientia religionis, che è l'1anima

dell'istitu-zione, codeste sanzioni (per ~e quali i praecepta sono garantiti

dalla coazione, e risrpettàti in quanto coloro che ne sono destinata-ri

li

acOO'lgono con la convinzione della loro obbligatorietà) non possono essere che 'sanzioni spirirtuali (esclusione dalla preghiera,

( 6) Cfr. la bella introduzione del WALTZING a Tertullien, Apologetique', Paris

1961, p. XVII ss.

C) lbid., .p. XXXIV ss.

(B) Cui allude, in un inciso non tiprodotto nella mia citazione (XXXIX, 2), il passo tertullianeo del quale stiamo discoo:rendo.

(7)

La Chiesa e le origini del diritto canomco 55 esclusione dall'assemblea, ese~lusione dai sacramenti). Così oome in ogni altro o.Minamento, esiste 'anche un patrimonio deiLla col-letJtività, formarlo dai contrihurti degli associati (stips): ma, poi-·ché il loro motivo ed il loro scopo è 1a pietas, codesti contributi sono modici e spontanei, ovverosia in nessun caso coatti

C).

A tutto ciò corl"isponde quel che noi sa~ppiamo sulla rudi-mentale organizzazione ooclesilmsrti:ca dei primi secoli. La massa dei fedeli S!i distingue già n:el1e due componenti deillaicarto e del clero, quest'ultimo suddiviso in gradi (diaconi, presbiteri, vesco-vo). Esistono già più Chiese nei vari luoghi ed esiste già in potell.2la 1a Chiesa Universale, che ha il suo centro visibile nella Chiesa romana per due motivi: il primo di ordine sacramentale, perché la Chiesa romana era stata fondata da S. Pietro (Matth. 16, 18: ... tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo

eccle-siam meam . .. ), l'altro di ordilne ·sto!l'iico-politi:co, per i:l fatto che

Roma è la capitall:e dell'Impero.

3. Una tappa délila successiva evoluzione è identificabile nel-l' editto di Milano del 313, che ra~ppresenta l ''atto ufficiale di riconoscimento detla Chiesa da par.te deil 'Impero, e per effeilto del quale la Chiesa diviene un collegium licitum (da illicitum che era) ed il suo òriginario ius statuendi ottiene il crisma del-l'autorità imperiale. Ma; se fino ad aÙoJ:'Ia la Chiesa aveva lotta-to per uscire dalla penombra delle Gatacomhe ed •aveva dovllilotta-to conquistarsi il diritto di 'esisrtere e vivere 'a prezzo del sangue dei martiri, dopo l'editto cos,taDJtiniano essa non cesserà di lottare per conseguire la sua piena indipendenza.

Il che non avvenne certo allorquando, con la costituzione di Teodosio il Grande nel 380 (C. Th. 16, l, 2

=

C.

I.

l, l, l)

(") 1n questa valutazione storico-giuridica della preziosa testimonianza di Tertul-liano mi conforta il fatto che essa collima con quella del CALASSO, l'indimenticabile maestro di storia del diritto, che io non rimpiangerò mai abbastanza - oltre che per la sua rara fedeltà di amico - per tutto quel che ho imparato da lui nei lunghi anni della nostra sodalitas: v. Storia e sistema delle fonti del diritto comune, Milano 1938, p. 182 s., nonché Medioevo del diritto, ivi 1954, p. 164.

(8)

la religione cristiana fu elevata al rango di religione ufficiale dell'Impero, poiché, se la posizione di privilegio acquistata rispet-to ad ogni altro culrispet-to avvantaggiò il proselitismo della Chiesa cattolica, qu:estJa venne però a trovar•si in un rapporto di subordi-nazione più intensa di fronte •all'autorità degli imperatori.

Consda di questa sua infieriorità, la Chiesa avvertì alLlora :i:nnanzitutrto l'esigenza di irrobustire La propria organizzazione, per emanciparsi un po' aHa volta dalla tUJte'la del potere politico e per non abdieare a nessuno dei propri fini. Ed in questa nuo-va lotta essa fu :Eavmita dalla inarrestabiLe decadenza dell 'Impe-ro: sicché i piloni della indipendenza della Chi:es1a furono eretti mentre s1i sgretolavano quelli dell'<autorità imperiale.

4. Questa era, inf·atti, appena crollata in Occidente, che la voce di un grande papa, Gelasio I (492-496), proclamava recisa-mente il principio dei rappo11ti fra potere ecclesiastico e potere

civHe (Epist. Rom. Pont., ed. Thiel, I, 12):

Duo quippe sunt. .. quibus principaliter mundus hic regitur: 1auctoritas sacra1Ja pontificum et regalis potes,tas. Esistono, dunque, ·al mondo due dignitates distinctae, con distinte missioni (l'una pro aeterna vita, l'altra pro temporalium cursu rerum ), m•a coordinate entrambe neLla .subordinazione all'i-dentico fine, ·additato da Cr:Usto per il bene dell'umanità.

Codesta voce, che usciva dalla bocca di un vescovo di Ro-ma, quando ormai la Chiesa romana e:ra riuscita ad affermare dopo molteplici dispute e contrasti il suo primato, non fu ascolta-ta nell'Impero d'Oriente, dove i,l principio gelasiano sembra in apparenza riecheggia11e nella praefatio della Nov. 6 di Giustinia-no (535), ma in realtà è rinnegato daLla conoezion:e cesaropapi-sta, inquantoché l'imperatore, cumulando nella sua persona il eascrdotium e l'imperium, neRa stessa Nov. 6 si attribuisce la sorveglianza sopra i dogmi della Chiesa e la condotta dei sa-cerdoti.

(9)

La Chiesa e le origini del diritto canomco 57 Fu così che la Chiesa di Roma volse aJllora il suo sguardo aLl'Occidente, che pullulava di barbari cristiani, ma eretici in quanto ariani, e che, seppure abbagliati dalla civiltà di Roma in rtrrunonto, ne avevano disconosciuto l'Impero e non riconosceva-no l'autorità delia Chiesa. Jil compito della Chiesa di convertire i barbari alla fede cattolica e di 'sa:lvare l'er'edità di Roma era arduo: ma la Chiesa non fu impari 'a tale compito, riuscendo a convogliare forze latenti e polarizzandole intorno ali 'idea di Ro-ma. Era solo questione di approfittare delle oi,rcostanze per risu-scitare, ad un certo punto, dal~e rovine l'Impen> d'Occidente

come impero potenziaimernte univers,ale, in funzione e 'a difesa delLa Chiesta di Cristo.

Unico superstite effettivo fra i regni barbarici, dopo ,}a scon-fitta dei Longobardi, il regno franco aveva esteso nel sec. VIII 1a sua potenza politica su Francia, Germania ed Italia, facendo argine ad Arabi, Slavi ed A vari con le marche di frontiera spa-gnola, brandeburghese e orientatle. Carlomagno era ormai 'al oul-mine della sua parabola; Costantino VI, imperatore d'Oriente, era stato depos,to e

gli

occidentali consideravano usurpatrrice sua madme Irene; papa Leone III era rientrato a Roma, da cui era stato espulso, con l'aiuto dello stesso Car~lomagno. Né può quin-di far memvigHa che la notte quin-di Natale dell'800, Leone III cogliesse l'occasione propizia per incoronare Carlo, :r:e dei Fran-chi, primo sovrano del Sacro Romano Impero: e in conseguenza di il!a:le renovatio Imperii, attuata formatlmente da un papa, scen-deVIa un cr,isma religioso sulla corona imperiale, onde la nuova res publica Christiana s'identifica per ~a prima volta nel bino• mio romanità~sacertà, r'ealizzarndo nella storia il principio

gelasia-no

Co).

5. Ma nella renovatio lmperii si annidava il germe di

futu-( '0) Su tutto ciò cfr. KosCHAKER, L'Europa e il diritto romano (traduzione di A. BrscARDI, introduzione di F. CALAsso), Firenze 1962, pp. 30 ss., 4<3-57, e di nuovo CALASSO, Medioevo del diritto, p. 139 ss.

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re discordie fra potere ecclesiasrt.ico e civile. Difatti, nella corona oonferita dal papa, capo visibile della Chiesa, all'imperatore, che assrume rispetto aJila Chiesa una funzione protettrice, vi è manife-stamente una certa 'equivocità di concetti, che a lungo ,an:dare non poteva non condurre ad un conflitto per la SIU:premaria fra le due pO!IJestà. Alla Chiesa come organizzazione universale dei credenti nel Cristo faceva riscontro la loro organizzJazione poten-zialmenme universale sul piano p01litico, cioè l'Impero: ed i due ordinamelllti, proprio per la 1oTo univel'ISialità, coincidevano.

Sono 'a tutti note le vicende politiche succedutesi ailila restau-razione car01ling:ùa. Le tendèn2le 'separatis1tiche si rivelarono dappri-ma nei contrasll. fra Ludovico U Pio ed i suoi discendenti, fin-ché non si verificò la emersione dali 'Impero carolingio di tre monarchie indipendenti l'una dall'altra, iniziatasi nell'843 con U trar!Jtato di Verdun 'e definita fm 1'887 e 1'888 dopo la dep·osi-mone di Carlo il Gms.so, allOl"quando ebbe luogo la completa scissione fra Italia, Germania e Francia. Ed occorrerà giungere al 9 6 2 perché Ottone I di Sassonia restauri per la seconda volta l'Impero attrawrso la fusione dei regni di Germania e d'l1talia: resr!Jaurazione, che affianca pe11altro al binomio romariità-sacertà U germarresimo, donde il consolidal'ISi della nuoVia entità politica quaile Sacro Romano Impero della nazione germanica.

È pu11e noto che Ottone I, all'indomani delllia sua incorona-zione ·ad imperatore, strinse col papa Giovanni XII un accorrdo - il :llamoso ccprivilegio ottonianO)) - per cui, mentre riconosce-va ia legittimità del potere della Chiesa sotto la protezione impe-riale, 'si arrogava :il diritto di confermare Pelezione .dei papi, rivendiCiato anche dai succeslSJOri., fiJno a quando la rivalità fra Chiesa ed Impero non sboccherà n:ell 'aperto e paraillelo oonHitto in materia 'di ·investiture. Sappiamo infatti che il medesimo Otto-ne I, dando 'il governo delle città ai ves,covi-·conti per fronteggia-re ,i pfronteggia-repotenti feudatari laici del contado, ne aveva aSJSunta la nomina, H che non poteva non provo~are un diSJSiJdio di cOmpeten-ze con l'autor.ità del papa, tanto più che uno dei corollari del

(11)

La Chiesa e le origini del diritto canomco 59 princ:t:pw ge1asiano, e precisarmeDJte quello che sottolineava l'a maggiore difficoltà della missione sa0erdota:le rispetto al ministe-ro civile, poiché i sac'e11doti debbono rispondere a Dio anche del-l'opera dei re, veniva ora interpretato dalla Chi:esa come una comparazione di prestigio fra le due autorità, che avrebbe s1anci-to la superiorità del sacerdozio sulla regalis potestas. Di qui le drammatiche fasi della lot!ta per le inves;t;iture, quando, wceso al soglio pontificio il monaco Ildebmrndo di Sovana col nmne di Gregorrio VII (1073-1085), quesito celebre p~a, austero riforma-tore dei costumi del clero, proda:mò nel suo famosissimo Dicta-tus la dottrina ;t;eocratica, scomunicò l 'imperatore Enrico IV e lo costrinse all'umiliazione di Canossa. Né la lotta cessò, ed anzi venne ad aggravarsi, nei successivi decenni, per conchlldeTis,i final-mente con il concordato di W orms, stipulato fra il papa CaJ.listo II ed il nuovo imperatore Enrico V. Con tale atto SI stabilii va che i vescovi ricevessero l'investitura imperiale dopo la loro ele-zione e consacraele-zione, onde all'imperatore non rimaneva che ac-ceìt'are per suoi feudatari quelli che la Chiesa aveva già nomina-to all'ufficio vescovile secondo le norme canoniche, mentre solo per la Germania si 'ammise ~che l'investitura potesse aver luogo fra l'elezione (cui partecipava, col clero, un rappresel1tante del-l'imperatore) e la definitiva consacTiazione. H che significa che, sebbene l'atto nella sua forma ci si presenti come una transazio-ne, esso fu invece, nella sua ve:ra sostJanza, una vittoria della Chiesa ed una capitolazione dell'Impero. Ed è per questo che il concordato di W orms apre una nuova era nella storila della Chie-sa: e qui ci possiamo 'arrestare nella ricostruzione di quei Inomen-ti storici 'essenziali, ~che si riflettono ~sulla genesi e sullo sviluppo del diritto canonico, vis1to sotto il profilo della sua consi,srtenza normativa, dumnte i secoli che precedettero l'apogeo della Chie-sa come istituzione e la elahor'azione del s:iJst:ema canonis:tico da

parte dei sommi maestri dello Studio bolognese (11 ).

C') Si rileggano, anche a questo proposito, alcune pagine del CALASso, Medioe-vo del diritto: 169-171, 321, 355, 391 s.

(12)

6. Considerando la Chiesa come fonte di norme giuridiche nel periodo anteriore al Decretum Gratiani, le fasi delLo svolgi-mento normativo ci appaiono, più che in ogni altro periodo, inseparabili da quelle collezioni di norme, cui si dà il nome di fontes cognoscendi del diriUo canonico.

Già in questo periodo che, per evitare equivoci - da:ta la relatività dieilla distinzione ius vetus - ius novum, specie dopo il Concilio di Trento (1545-1563) e ~a promulgazione del moder-no Codex iuris canonici ( 1918) - io chiamerei complessivamen-te il periodo deHo ius vetustissimum (attributo assai più espressi-vo di antiquum ), è senz.'altro applicabile la classificazione, oggi accolta dalla scienz'a canornistica

C

2) delle norme giuridiche stabi-lite o f1atte Vlalere dalla competente autorità delilia Chiesa in ius dìvinum e ius humanae constitutionis e, per ciascuna di queste due branche, delle loro ulter~mi ramificazioni. Difatti, lo ius divinum comprende sila lo ius divinum positivum (o ius divinae constitutionis ), che è il diritto della rivelazione, sia lo ius divi-num naturale, concepito come ìl diritto che Dio ha imprresso nella coscienza Urn'ana, e che si manifesta instinctu naturae (la 1legge «che 1scrit1ta 'in cor si porta)), per dirla con il poet1a e glossatore Cino da Pistoia), mentre lo ius humanae constitutio-nis (trascurando qui il fenomeno della canonizatio, legato alla c.d. recezrione di norme provenienti da 'altri ordinamenti) abbrac-cia le tre m~sse sistematiche dei canones in senso stretto (o cano-nes Conciliorum ), deH:e norme emanate dal papa e daNe Congre-gazioni della Santa Sede (0ome le epistulae decretales o decreta-les per antomasia), nonché dell'~:~pmione comune e costante dei dotti (che talvolta riconnsoe Peffic,acila della consuetudine).

Ciò premes1so (13 ), è naturale che fin dalle origini la

Chie-C

2) Basti consultare DEL GIUDICE, Nozioni di diritto canonico11 (a cura di G.

CATALANO), Milano 1970, pp. 8 ss., 15 ss.; BERTOLA, Diritto canonico, in NNDI, V, p. 798 s.; STICKLER, Historia iuris canonici latini, I (Hist. fontium), Torino 1950; NAz ed altri, Traité de droit ctmoniquti, I, Paris 1953.

('') Per quanto segue, cfr. ancora CALASSO, Storia e sistema. p. 191 ss., Medioevo del diritto, p. 171 ss.

(13)

La Chiesa e le origini del diritto canomco 61 sa, istituzione divina, ponesse come fonte basilare delle sue nor-me

la

Sacra Scrittura, cioè il Vecchio e Nuovo Testamento (di cui, a parte le edizioni originali in ebraico, o in ar,amaioo, o in greco e le più antiche traduzioni di tutti i cosiddetti dihri cano-niah in greco, fu ab antiquo usata, e ritenuta autorevolissima, la Vulgata latina di S. Gi1J."o1amo, redrutta nel IV secolo). Ma, accanto aHa Sacra Scrittura, va posta ~tutta ~a TradiziJOne apostoli-ca ed ecclesiastiapostoli-ca (quest'ultima mcchiusa principalmente nelle opere dei Padri del1a Chiesa), ossia

il

complesso delLe verità rive-late e dei precet!l:i noti ~altrimenti che per il tramite di quella.

Dello ius humanae constitutionis fonte precipua furono, so-prattutto nei secoli IV e V, i Concilii. E di Concilii se ne tenne-ro molti, ~anche ecumenici, nelle partes Orientis: i due primi nel 314, ad Ancira ed 'a Neocesrarea (convocati appena un anno do-po l'editto di Costantino); e

poi,

fra il 325 ed il 451, a Nicea, ad Antiochla, a Serdica, a Laodicea, 'a Costantinopoli, ad Efeso, a Calcedonia. Nume:wse furono, a cominc:ilare proprio dall'Orien-te, le raccolt:e dei canones o statuta Canciliorum, frra cui talune sistematiche, come quella di Giovanni Scolastico, aihla metà del VI secolo, cui ne seguirono altre, che vennerro via via accresciu-te dai compi:latorri con !"aggiunta delle leggi imperiali riguardan-ti la Chiesa. Queste ulriguardan-time collezioni assunsero perciò anzi il nome di Nomocanones e la più tarda di esrse, quella di Fozio (833) rimase fondamentale per ~a legislamone canonica orientale dopo iii_ definitivo distacco dell'Oriente da Roma.

Ma i canoni deliberati nei ConciW., e pa~ticolarmente in quelli che ebbero maggiore r:iJsonran:zJa, non tardarono a diffonderr-si anche nelle partes Occidentis in tradu21ione Lartina. E se ne fecero anche delle co1leZJioni, come La Prisca, del sec. V, ed altre due, la Dionysiana e la I sidoriana, che però non coiiJJtengono esclusivamente materia 'Conciliare e su!lle quarli è opporr:tuno soffer-marsi brevemente.

La Collectio Dionysiana, 1composta a Roma tra 1a fine del V e il principio del VI secolo da un monaco S'c<ilta, Dionigi,

(14)

consta di due parrti: la prima conti:ene, oltre a 50 dei c.d. cano-nes Apostolorum, la versione latina dei più importanti c'anoni veri e prropri di alcuni Concilm, ecumenici e pat~ticolari, e 1a seconda una lunga serie di decretali pontificie, da papa Siricio I (384) a papa Anasi'asio II ( 498). Degno di nota è il fauo che già in questa antica l'accolta ii materiale conciliare sia integrato da quello strettamente legisl,aJtivo, poiché ciò sta a dimostrare il progres,sivo afferm'ar:si del primato della sede romana e dello ius statuendi del papa in quanto tale. Diffusissima in tutto l'OcciJden-te, dall'Afric1a alla Britannia, cnde1sta raccolta (o Corpus cano-num) fu poi, con aggiunte e modif,]cazioni, offerta in dono nel 774 da papa Adriano I a Oar~omagno (donde il nuovo nome di Collectio Dionysio-Hadriana).

L 'altr'a collezione, detta I sidoriana p&ché erroneamente at-tribuita a S. Isidoro, v~escovo di Siviglia, fu compilata in !spa-gna, ed è perciò nota anche col titQilo di Collectio Hispana. Essa pure comprende canoni conciliari e decrretaH pontificie, da papa Damaso I (366) a Gregorio Magno (590-604): ed è assai probabi-le che la raccolta stessa si sia venuta formando a poco a poco, l"isail:endo nel suo nucleo originario al sec. VI ed essendosi accrre-sciuta con il'aggiunta deHe decretali più rrecenti.

Un fenomeno singorlare, che non può essere pa:ssato s:otto silenzio, è la fioriltura delle faJlsif,icazioni, di cui ahhiamo in Fran-cia alcuni memorahiliÌ esempi nel secolo IX, ossia dopo la renova-tio Imperii carolÌingia. Uno è 1a collezione, di cUlÌ. si dice autore un monaco di M'agonza, Benedet1to Levita (ma la raccolta pare compilata a Reims ), il quaiLe rimaneggiò la si'lloge, fatta da Anse-giso, dei capitularia- siÌ'a mundana che ecclesiastica- di Oar-lomagno e Ludov:iJco il Pio, e vi aggiunse, come da lui scoperti, aiLtri c'apitoLari ~apocrifi, evidentemente imhasrtiti attingendo alla Bilibia ed a fonti eco1esiastiche di V1ar1a provenilell2la. Un altro esempio, non meno famoso, è La raceolta comunemente nota col titolo di Decretales Pseudo-Isidorianae, della quale si professa autore un ceTto I sidorus mercator o peccator, e che si pTesenta

(15)

La Chiesa e le origini del diritto canonLco 63 come una compiLazione messa insweme sulLa base della Collectio Hispana e di altri testi che vengono fat1ti passare come decretali di vari papi, ma che in realtà sono anch'essi di va·r:Ua origine, e gravemente manomessi o raff<azzonati.

Om dohmamo dire che, sebbene il fenomeno di cui stiamo paTILando n10n sila stato ancora del tutto chiarito nella plumHtà dell:e sue sfaccettlature, esso è· imdubbiamen1le sintomartÌico nel sen-SIO che le suddette fa1sificazioni si riconnettono alla rensione in atto fr1a Chiesa e Impero ed •alLa ingerenza dell'autorità laica nelle mateflie connesse con ·H poter1e spirituale, con la vita mona-stica, con i benefici ecclesias1tici e con il culto: onde la Chiesa, non avendo 'l'a forzia di reagire apertamente a qu:el::Jta ingerenZia, ce!'ea tuttavia di scuotere il giogo imperiaLe mettendo in circola-zione un complesso di norme f'a!1sifioate in armonia con i prorprri interes1si e srpaccilandole, affinché la loro legit:1limità non possa essere contesNuta, quali norme emarratle drul'impel'aJtore nella sua funzione di protettore della Chles1a, o per lo meno già recepite e consolidoa-te da una diuturna osservanza.

Ricordiamo infine altre racco1Lte, di varrio contenuto e d'in-doLe diveflsa, del periodo preparratmio ·all'epòca di transizione, in cui si fisseranno una voha per tutte 1e linee direttrici della politi-ca normativa della Chiesa ed in cui matureranno i germi della elaborazione riflessa di tutte le norme canoniche in un sistema, parallelo a quello dello ius civile.

Assai importante è il Liber diurnus pontificalis, oompiLato pare - sotto papa Onorio I ( 6 2 5-6 3 8) e suoeessivam:ente arr1icchit:o: esso costituisce un forrmulario di atti per le svariate co;npetenZie della Curia romana. Importanti sono anche i

Sacra-mentana (o euchologiae ), che contengono 'le norme per l'ammini-strazione dci s1acramenti (fra cui, di pa11ticolare inter.esse, quelle !"eJ!ative aUa ·celebrazione detl matrimonio), nonché sugli usi l:iitur-gici e sull'esercizio de1l culto. Ma importantissimi, soprartilutto, sono i Libri poenitentiales, prontuario per i confessori, in cui figura l'elenco di tutti i pecca~ti e di tut:tJe le penitenze irrogabili,

(16)

s~condo le de1iher>azioni conciHari e le disposizioni pontificie: ed è qui che noi troviamo il primo nuc~eo, e la prima os,satura, deiJ. didtto penaJ:e canonico.

7. Se il Cristianesimo rappresentò un fattore di evoluzione

d~l tardo diritto romano, sì da giustificare, entro certli Limiti, la denominazione di diritto romano-crrÌ!Sitiano con cui talora viene designato l'ordinamento giuridico del BaSiso Impero da parte di chi voglia porre l ',accento sulle orme lasciate in 'esso dalla nuova religione universale, 'anche ~l diritto romano esercitò ,a sua volta fin dai primi sec01li una infl'U!enza plrofonda suill'ordinamento giu. ridico della Chiesa.

Abbiamo vis,to glià, studi!ando La prezi10sa tes,timonianZJa di Tertulliano apologeta, come nella sua raffigurazione della Chi:e-sa quale istitu:llrone ricorrano gli elementi struttura:li della perso-na giuridica corporativa: organi, potestà normativa e giurisdizio-nale, arca communis. Ma le influenze romarristiche ~si manifesta-no ab initio in parecchi afLtri campi

C

4).

Così accade, prima di tutto, nel lilnguaggio. Bastino· pochi esempi: ordo per indicare i membri della geraJl'chia ecc1esi!astica, potestas ed auctoritas per definire il poteri del papa, i termini statuta, placita, constitutio, decreta, edicta, praecepta, con cui vengono identificati gli 1aJtti norma~tivi della Santa Sede, e :i!l loro

stile, che è quello della cancelleria imperiale ( decrevimus, praeci-pimus, prohibemus, interdicimus, iudicatum est, placuit etc.). Né, in rea1ltà, ~si tratta solo di un prestito occasionale da un ordinamento 'ad un altro, quanto piuttosto di un 'automatica esten-sione del vocabolario giuridico romano.

Così 'avviene, pu11e, nella t:ecrn:ica deH',attività tegis1ativa, con-ciliare, giudiziaria. Come i rescritti imperiali ( epistulae, subscrip-tiones) presuppongono sempre una richiesta di funzionari o di

( 14) Uno studio abbastanza approfondito su ciò di cui la Chiesa primitiva è debitrice ,al diritto romano fa parte del libro di J. GAUDEMET, La formation du droit séculier et du droit de l'Église au IV' e V' siècles, Paris 1957, p. 204 ss.

(17)

La Chiesa e le origini del diritto canonico 65 privati, allo ·stesso modo 1e decreta!li poll1Jtifioie vengono provooa-te di solito da quesiti di vescovi, e più in generale le forme di ricorso al papa sono le stesse (relatio, provocatio) dei ri'COTSi

all'imperatore. G1i •arehrivi pontiJfi:cali sono organizzati 'ad immagi-ne e somiglianza degli 'archivi imperiali. Le sessioni dei Concilii s'ispirano, se non altro nelle loro procedure, al diritto pubhlko romano. L'esercimo della giurisdizione- sia nel rito

dell'episco-palis audentia, sia nei mezzi d'impugnatiVIa, sia nelilia ilisciplina

delle prove, sia nella repressione delle accuse remeT'arie - trae dal processo romano del[a cognitio extra ordinem la su'a linfa vitarle.

E

se qualche ~autore ecclesii:astico, pamcolarmente nutrito di cui!: tura giuridica, come

S.

Ambrogio, non esita a tTtasporre nelJ!a lingua deil diritto i dogmi fondamentali dcl!la colpa e del riscatto, ciò rivela una tale compenetrazione fra dirirtJto :romano, teologia ·e ordinamento giuridico della Chiesa da spiegarrci altresì i '•aSsorbimento di singoili istituti romani, come i Hmilti del divie-to di matrimonio fra ooThatJeta[i, come le norme rego1atri:cri del-l'raccesso aJile varie cariche e dei rarpporti fm i diV~ersi gradi, come ·le insegne d~lla potestà inel'ente

argli

officia, come le

rigoro.-Se ci:t'coscrirmoni territoriili. per l 'amministl'azione dei soggetti.

8.

Nella produzione rnonn'81tiva dei secoli

IX-XI

e nella pruh-hlicistica coeva si delinea già, in un:a visuail.e unirllaria, la teoria canonisti.ca deille fonti

C

5).

La Chiesa è una istituzi10ne divina, perché fondata da Ges.ù Cristo e destinata 'a rendeTte pel'ellne >l'opera della redenzione fra gli uomim. Essa è il Cristo vivente nei secoli, ed è perciò mae-stm di vita secondo i principi evangelici. Ma, se il diritto

canoni-( 15 ) Sui rapporti fra diritto canonico e teologia, costantemente propugnati in ogni tempo dalla dottrina cattolica si vedano, per !imitarci a qualche rinvio nell'ambi-to della letteratura più moderna; GASPARRI, Catechismus catholicus, Città del Vatica-no 1930, p. 121 ss.; DEL GIUDICE, op. cit., p. 23 ss.; BERTOLA, loc. cit.; DES GRAVIERS, op. cìt., p. 7 ss. .

(18)

eo - pur assumendo dal1a t:eo~ogia dogma~tica le verità della fede come suoi posrtu1a>ti - si distingue dalla teologia moraile in quanto, mentre b teologia mora1le considera il comando etico in riferimento al cosiddetto «fol'o ·internO)), la cui violazione costituì-sCie il pecc1ato, es1so imneee r<iguarda le a~tività dei fedeli in

relaziÌo-ne 'all'ordirelaziÌo-ne sociaLe deil:la Chiesa, e cioè al cosiddettn «foro ester-no)), è ailtrettanto ovvio che, nel regoLare gli atti umani in ordi-ne al fiordi-ne suprr'emo, che è la couquilsta delPeterna beatiltudiordi-ne, il diritto canonico non può prescindere da<lle norme che disdp::!Jina-no quegli 'atti anche sul piadisdp::!Jina-no tempora~Le. Il che vuoi dire, in definitiva, che il diritto umano ec'Cilesias:tico ( ius canonicum hu-manae constitutionis) e quello seeo1are ( ius civile) debbono inte-grarsli a vicenda ed hanno valore in quanto siano conformi ai principi del ·diritto divino, positivo e natura:le, cui essi sono irre-vocabilmente subordinati. QueSito· rapporto fra norme ecdes:Uasltli-che e seco[ari corrisponde pertanto al principio gelasiano sull'e-qu:iJlibrio delle due supreme potestà - auctoritas sacrata pontifi-cum e regalis potestas - 1e quali debbono sorreggersi l'una con l'altm.

Se non ,che noi sappiamo come tale equ'ilihrio,

praticamen-te inconciliabiLe oon l'ideologia ·cesaropapista degli imperatori d'Oriente, non fu immune da turbamenti nella stessa reaLtà stori-ca occidentale, vuoi per il tentativo di sopraf:liazione che l'Impe-ro cal'Impe-rolingio cercò di consumare ai danni deHa Chiesa arl'Impe-rogando- arrogando-si ~a potestà di legiferare neilile materie che erano

·istituZJionalmen-te riservate alla competenza ecclesiasti,ca, vuoi per l'applicazione del privilegio di Ottone I, vuoi per l'abusiva iTIJterpretaZIÌone ecde-siastica del principio gelasiano come un',affermazione di premi-nenza deLl'autorità del papa su quelLa dell'imperatore (H che con-tribuì 'ad acutizzare non poco la strenua lotta per le investiture), f[nché non si giunse alle deformazioni speciose della dottrina

curiaLisrta.

Baradigma de11e norme secolari (o lex mundana per ecce1ilen-za) era stato sempr'e per La Chiesa il diritto romano, che, nel

(19)

La Chiesa e le origini del diritto canonico 67 ·Connubio con la lex .canonica, essia era riuscita ad imporre

perfi-no agli Stati ~barici. Non per nulla lo stesso papa Gelasio I, scrivendo a Teodorico, re degli Ostrogoti, per indurlo a rispetta-re i' diritti della Chiesa, non aveva saputo far di meglio che addurgli que\SIIla argomentazione a fortiori: se

il

re barbaro aveva ordinalto che le leges Romanorum principum conservassero vigo·

re in negotiis hominum, molto più egli doveva assicurarne

l'osser-v·amJa circa reverentiam beati Petri. Non per nuJlla il testo della compilazione giu\SIIJinianea era staJto promulgato in Italia per sol-lecitazione del papa Vigilio. Non per nul!la un. altro eminente papa, Gregorio Mragno, aveV'a riaffermato come un'ancora di sal-veZ2la, dinanzi a11a forza bruta degl'invasori Longobardi,

il

lega-me idea!le :lira le due [eggi, ~a lex canonica e 1la lex Romana. Non

per nulla, finalmente, quel legame ideale lo si rill:rova, per ispira-zione della Chiesa, nella legislaispira-zione di LiutpTando ed in queilla di Astolfo, suo •successore

C

6 ).

Ma al venir meno delil'equ!illihrio fra le due potestà, quibus regitur mundus,. nella concezione gelarsruana tenne dietro

f·atal-mente una V'ari'azi.QTI:e del ~correlativo rapporto che la teoria oano-nistica de1l'e fonti aveva fino ad allora propugnato fra di'l'itto ecclesiastico umano e dirir1Jtor secolare. CorollariJo della superior dignitas, che la Chiesa si attribuì di fronte alil'Impero, fu la

preminenza, che essa proclamò, del suo diritto di fronte a quello secolare, pretendendo che :il diritto secola<re n'on soltanto non po-tesse essere contrario al diritto divino, ma neppure allo ius cano-nicum humanae constitutionis, che per la sua origine e per l•a

SlJia stessa destinazione el'a indubbiamente il. più vicino ai precet-ti di Dio. Questa pretesa suona cruda nelle parole di un polemi-sta,

il

caroinale Deusdedit, che alla fine delil'XI secolo, ars\Sffi"iva

(Libellus contra invasores et symoniacos, cap. 12): <<Saeculi le-ges, in quantum eeclesiasticis non obviant, sequendae et amplec-tendae sunt . .. in his autem (scii. constitutionibus), in quibus

(20)

aperte dissentire videntur, penitus respuendae sunt)), ribadendo altrove (oop. 13): ccsaeculi leges praeiudicare non possunt cano-num auctoritati)). E non basta: poiché su codesta :falsariga, la dottrina curialista arrivò a sostenere - in maniera del tutto aberrante - che il diritto romano, in quanto lex mundana, potesse esclusivamente trovare neLl'autorità della Chiesa il titolo di validità delle proprie norme, in virtù della selezione che essa sola ne avrebbe potuto operare.

La reazione a ,tali eccessi da parte dei fautori dell'opposta dottrina regalista fu vigorosa, ma tuttavia misurata, e trovò in Pri:etro Grasso i!l suo più incisivo suggello, secondo lo spirito au-tentico della conce!l'lione gelasiana (Defensio Heinrici IV regis,

cap. 4):

Quomam condiJtor rerum in rebus, quas condidit, nihi[ homirne ,c,arius habuit, duplices ei contulit leges, qui-bus fl.uctivagam :compesceret mentem ac se ipsum agnosce-l'et condiro:ri<sque sui mandata :serva11et; sed harum unam per apostolos successoresque eorum ecclesiasticis assigna-vit viris, alteram vero per imperatores et reges saecul,ari-bus distribuit hominisaecul,ari-bus. . . Sed divina bonitas utram-que legem :i!ta rartam firmamutram-que divisione communem eis exhibuit, ut ut:t"laque cLero et populo in sua semper prosit causa ...

V nico è il fine, che per. volontà di Dio le due leggi, 1a lex canonica e 11a lex mundana, perseguono congiuntamente e

indisso-lubilmente, l'una ·e rl'altra <alPidenti:co livello, anool'ché esse sia-no distinte qui ratione personarum ('chierici e laici), oltl'e che per il riferimento 'alla duplice autorità ecclesiastica e civile, cui la stessa volontà divina ha affidato rla guida terl"ena

dell'umani-tà: ed è il fine per cui Gesù C!'isto ha ist:i!tuito la Chiesa. Ecco, dunque, 1spuntare per 'la prima volta il concetto dell'u-traque lex: VJale a dire - storicamente .. - . quel concetto che

(21)

La Chiesa e le origini del diritto canomco 69 sarà la chiave di volta neiHa costruzione ulteriore dell'edificio sistematico, del quale abbiamo- fino a questo punto- messo in luce le fondamenta.

9. Gli ini~ di una elaborazione riflessa del diritto canoni-co, che fanno seguito aiL col1JS!Olidal"si di una politica normativa della Chiesa i:spiTaJta 'ali 'esigenza di bilanciare il potere imperiale dopo la sua emancipamone da esso nel clima dell'utraque lex, vanno di pari passo con La recezione del diTit:to romano nei rtes,ti canonisti'Ci.

Mentre le raccolte . più antiche di canoni conciliari e di decretali - cui abbi<amo in preoodeJWa fatto cenno - erano semplici .oolJlezioni cronologiche di materiale normativo, nelle quali sarebbe vano ricercare un qualsiasi intento che superi il materiale stesso, le nuove compilazioni dell'epoca di transizione -dal

IX

secolo alla prima metà del

XII-

rivelano una tenden-za costruttiva e duratura: quella di riordinare sistematicamente il materiale da esse raccolto.

E

le fonti giuridiche romane offriva-no ai canonisti un contributo insostituibile, sia per la loro stessa struttura, si·a perché contenevano le leggi imperiali che avevano - da Costantino ra Teodosio il Grande e a Giustiniano - privi-legiato la religione e l:a Chiesa di Cristo.

Codeste C01I1pi:la2lÌoni si possono, per meglio valutarie,

rag-gruppare in due periodi, che peraltro non spezzano La continuità delil.'epoca di cui si tratta: le compilazioni rispelitiv•amente anterio-ri e suooessive aiJ. movimento r:iforma:rore della Chiesa, ·che ebbe in Gregorio

VII

il suo ardentissimo fautore

C

7).

Appartengono al primo periodo La Lex Romcma canonice

compta,

1a

Collectio Anselmo dedicata, il De synodalibus causis e il Decretum Burchardi.

Come

iiL

titolo già mette in evidenza, la Lex Romana

canoni-( 17) Cfr., una volta di più, il nostro CALASSO, Storia e sistema, p. 346 ss.,

(22)

ce compta, risalente al IX secolo, è una raccolta di norme roma-ne adatiiJate all.a vita dell'O!rdinamento ecclesiastico. Ne sono fon-ti immedia!IJe le lsfon-tituzioni giusfon-tinianee, il Codex e sopraittutJto l'Epitome Iuliani; e, sebbene il materiale sia distribuito in capito-li numerati progresshnamente senza suddivisione in titoli, illetJto-l"e che - non traSCUJ.'iando l'ammonimento d~ll'ignoto autore, formulato nella rubrica preliminaTe - vada in cerca dell' ordo sententiaruin ac rerum, si •accorge senza difficoltà che la

raceol-t:a compTende tre nuclei inconfondihNi: le norme relative agli eoolesiasrtiici ed alle cose •sacre o della Chiesa, le norme attinenti ·aihle ma!l:erie civili d 'intereStSie reiligioso (come il matrimonio) e il

diritto penale e0clesiastico.

La Collectio Anselmo dedicaia, che nel

suo

nome ricorda un arrcivescovo di Mil3111J0, reggente la diocesi verro la fine del sec. lX, è divisa in dodici libri ·sul modello ·del Codice di Giusti.~

niano ed attinge 1Ìil materiale a fonti canoniche e romane.

U De synodalibus causis, composto da Reginone, abate

bene-dettino di Priim nel ~ailatinato al principio del sec. X, accoglie sistematic'amente in due

libri

materia:le tratto dai Libn poeniten~

tiales, ma i:nfluenzato d!aU'esperi.ell2la perial:e romana.

E il contributo rom~SJtJico tra~Spare più o meno in alcuni dei venti ll.ilbri, onde .· conslta il. Decretum ·ascritto a Buroardo,

vescovo di W O!Ì'IIIlS nei primi anni del sec. XI.

QuruJJdo poi dalla pace dci chiostri si levò il grido di batta-gilia contro il clero COil'JX)tto daiDla poJirJ:icra :lleudale, dalla simonia, dal concubinato e papa Gregorio VII prese le redini di quella lotta riformatrice del ooSII:ume ecclesias'trlico, che doveva - riaffer-mando l'unità deRa d:iaciplfu:ta- :t<afforzare l'auto11ità dei pontefi-ci e sottrarre il clero agli ing14alilaggi imperiali, il fervore d'idee suscitato dail. movimento innovartore non restò •senza eco n:ella elahol'azione ormai in ·atto dro dirntJto canon:iJco quale incipiente sistema.

Nacquero così 11a Collectio canonum di un -altro Anselmo, V'escovo di Lucca, compOSit'a un

po'

prima della m:orte di Grego.

(23)

La Chiesa e le origini del diritto canonwo 71

rio VII, quella - coeva - del cardinale Deusdedit, prm sopm ricordato, il liber de vita Christiana di uno· str,enuo difensore e conJtinuail:ore della riforma gregoriana, Bonizone~ vescovo di Su-tri e poi di Piacenza.

Nella prima di queste c01lil:ezioni, divisa in tredici Illiri, con-:flluì molto materiale d!aHa Collectio Anselmo dedicata, dal Decre-tum di Burcardo e dalla Lex Romana canonice compta, nonché

direttamente dalLe lnstitutiones, dail Codex 1ustinianus e dal-l'Authenticum; dei quaJttro lihri che fanno parte della seconda

(ricca di materi!ail!e assolutamente nuovo, avendo il suo autore messo a frutto gli archivi v.aticani), uno esalta il' privilegium, doè il primato della Santa Sede, gli altri si riferiscono al clero di Roma, alle res Ecclesiae

ed

aJila liliertà della societas fidelium

sotto la potestà dei vescovi ,e del Sommo Pontefice; .nella tlerza,

infine, la fo11te pers0n1alità di Bonizone, ordinando per lo più il solito materiale normativo, canon:i:stico e romani:stico, dà un sag-gio di notevoLi doti costrU't!tive nella esposizione si!Stematica.

Ultima nel tempo di questa feconda fase di transizione de-gli studi oanonistici è la triplice raccolta di testi, ope:rata in Franda da

lvone

di Chartres non più tardi dei primi lustri del sooolo XII con il suo Decretum, · eon la Panormia e con la Trium partium o. T ripartita, che a lui vengono attriliuite.

Spiri-to equilili:rail:o, come già quello di Pietro Cl'\asso, aRa ,tftanica lotta fra Chiesa

ed

Impero·l',aUJtore di queste tre collezioni vuol-contrappOOTe la ·sutura fra wdinamenrto ecCilesiastico e civile, poi-ché regnum e sacerdotium sono i due grandi pilastri su cui si

erge il tabernacolo di Dio.

l O.

Se

noi v01lessimo, pertanto, ahhraccilare con uno sguar-do retrospettivo l'attività elahorat.ri:ce del diritto canonico, che rabhlamo cercato or ora di riaSisumere in questa fase della sua storia, potremmo quasi dire che, pur non essendo il diritto roma-no mai tramontato del tutto, neppure nei secoli dell'alto Medioe-vo harhaTioo - come il Savigny per primo ha lumino~samente

(24)

dimostrato

C

8) - l a Chiesa ha comunque rappresentato l'elemen-to cata:Lizzal'elemen-tore della sua piena reviviseenza anteriormente alla rinascita bolognese, e ciò per due motivi d'importanza

fondamen-tale, uno sul piano poilitico-giuridico ed un altro sul piano esclusi-vamente giuridico. Sul piano poliltJico-giuridico, perché l'utrum-que ius costituisce storicamente l'espressione della unitaria ed universale societas Christiana, identificabile col mundu:s, con la Ecclesia, con La ideologia della Christianitas, e ispirata al model-lo agostiniano deNa civitas Dei (penso al concilio di Parigi del-1'829 ed alle due autorità vicarie del Cristo, rex sacerdos in aeternum; penso ad Ottone di Frisinga ed al Chronicon de dua-bus civitatidua-bus; penso a Stelfano di Tournay ed alla sua notissi-ma Summa; penso a Bonifacio VIII ed alla bolla Unam sanc-tam ); sul piano esclusivamente giuridico, perché la precoce elahD-razione del diritto canonico nella prospettiva delle sue fonti e nella visuale dell'utrumque ius ha gettato le basi di un compiu-to ·sistema normativo, portenzi'almente perfetcompiu-to. Al di là di questa elaborazione precoce, ·che ne è il presagio e la culla, sboocierà presto - fra i magistri in divina pagina e i doctores in scientia legali - l'opera di colui <cche Funo e l'·altro foro aiutò sì, che piace in par1adiso)) (Dante, Par. X, 104-105).

Oggi che si parla tanto di «riscope11ta)) del diritto canonico da parte ·della scienza gi!uridica moderna e del suo enorme interes-se non solo specialistico

C

9) , val forse la pena di concludere

sottolineando che, fra le conquiste permanenti deLla Chiesa nel campo giuridico vi è quella - prefigurata già (elaborando spunti remospunti) nélla dottrina canonisspuntica precedente a Graziano

-( 18) È superfluo rammentare a chiunque la sua monumentale Geschichte des

romischen Rechts im Mittelalter: l" ed. in 6 volumi, Heidelberg 1815-1831, 2• ed. in 7 volumi, ivi 1834-1851, rist. della l" ed., Darmstadt 1956; trad. it. [Storia del diritto romano nel medioevo] in 3 volumi, Torino 1854-1857. A tale opera si ricollega, com'è noto, finiziativa del c.d. «Nuovo Savigny": lus Romanum Medii Aevi ( =lRMAE), in corso di stampa a Milano dal 1960, sotto gli auspici della «Société d'histoire des droits de l'antiquité)).

(25)

La Chiesa e le origini del diritto canomco 73

del concetto steSISo di diritto ( ius) come regola di giustizia ( direc-tum) C0), e in quanrto tale sottratta aU'·arhitrio di ogni legisla-tore.

('"') Cfr. in proposito il lucidissimo scritto del CESARINI SFORZA, «lus» e «directumJJ: note sull'origine storica dell'idea di diritto, Bologna 19:l0, che io citavo già, come il più pertinente alla diagnosi di codesta vicenda concetturue, nella mia prolusione senese del 195·0-51 (Il diritto romano e l'ora presente, in ]us, n.s. Il, 1951, p. 287 ss., ripuhblicata con una nota di aggiornamento per l'Annuario Accademi· co dell'Università di Siena, Sancasciano Val di Pesa 1%9).

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