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L'analisi della continuità aziendale nell'ottica della revisione contabile: un'indagine empirica

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INTRODUZIONE

Il problema della continuità aziendale è un problema che si è acuito dal 2008 con l’inizio della crisi economica internazionale, nonostante il sistema italiano, ad oggi, sia in lenta ripresa, alcune aziende continuano a risentire della situazione di crisi.

Le difficili condizioni economiche e di mercato ( caratterizzate da un incremento dell’incertezza sulle aspettative economiche) , prodotte dalla grave crisi finanziaria ed economica, hanno acquisito particolare rilievo nel processo di elaborazione dei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2008.

Questa situazione ha posto l’accento sull’utilità, la validità e l’attendibilità dei controlli aziendali sia interni che esterni relativi alla capacità dell’impresa di perdurare nel tempo. Questo soprattutto in merito a quelle società che essendo quotate, devono rendere conto della propria operatività e fornire un’informativa adeguata a soddisfare le diverse richieste da parte degli stakeholder.

In considerazione di tali esigenze, il 6 febbraio 2009 Banca d’Italia, Consob e Isvap , in attuazione dell’accordo di collaborazione in materia di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), hanno pubblicato un documento in tema di “informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per la riduzione di valore delle attività e sulle incertezze sull’utilizzo di stime” per richiamare tutti i soggetti coinvolti nel processo di elaborazione di questi bilanci ad una puntuale applicazione delle norme e dei principi contabili internazionali.

La Consob, inoltre, nella stessa data ha emesso la circolare dem/9012559 avente ad oggetto: “Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale”.

Il documento pubblicato da Banca d’Italia, Consob e Isvap non introduce ulteriori obblighi di disclosure rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS, ma individua quelle aree del bilancio che presumibilmente risentiranno maggiormente dell’attuale situazione di crisi. Le informazioni che dovranno essere fornite al mercato riguarderanno prevalentemente:

-l’applicazione del presupposto della continuità aziendale;

-la descrizione dei sistemi di misurazione e gestione dei rischi finanziari e il grado di esposizione a tali rischi;

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-la verifica delle riduzioni per perdite durevoli di valore delle attività; -le incertezze nell’utilizzo di stime.

In particolare, come specificato nella premessa del documento n.2 di Banca D’Italia/Consob/Isvap, risultano molto forti le aspettative da parte degli utilizzatori dell’informazione finanziaria circa la capacità dei bilanci relativi all’anno 2008 di rappresentare, in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le Società si trovano a fronteggiare e le incertezze a cui possono andare incontro nello svolgimento della loro attività.

Quindi, in questa fase di mercato, risulta indispensabile richiamare l’attenzione degli organi di Amministrazione e Controllo sulla necessità di garantire un’adeguata e veritiera informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi :

-sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria

-sulle scelte operative e strategiche attuate dall’impresa al fine di adattarsi al mutato contesto di riferimento.

Infatti, un’appropriata trasparenza informativa ed un adeguato controllo possono contribuire a ridurre l’incertezza e le conseguenze negative che esse comporta.

L’analisi svolta è incentrata sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione dei bilanci ed in particolare sulla verifica della sussistenza di detto principio, nell’ottica della revisione contabile.

Per questo si è data particolare rilevanza all’attività svolta dal Revisore e al suo giudizio finale; l’auditor è invero il soggetto tenuto a verificare che la valutazione delle voci sia stata effettuata in base alla continuità aziendale.

Per questo sono state prese in considerazione 71 società quotate nella borsa di Milano che, dal 2009 ad oggi, sono state inserite nella grey e black list Consob.

Per ciascuna di queste è stata fatta una analisi degli indici economici e finanziari più significativi e rispondenti a quelli analizzati dalle società di revisione in base al principio 570.

L’indagine si pone come obiettivo di trovare una relazione tra gli indici misurati e il giudizio espresso dalle società di revisione in merito a tali bilanci.

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1. LA CONTINUITA’ AZIENDALE

1.1 IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE

La continuità aziendale è il presupposto in base al quale, nella redazione del bilancio, l’impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

Tale principio prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l’intenzione né la necessità di porla in liquidazione o di cessarne l’attività, ovvero assoggettarla a procedure concorsuali1.

In sostanza, si presume che un’impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente e i fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Da ciò consegue che le partite attive e passive saranno contabilizzate tenendo conto della capacità dell’impresa di assolvere ai propri impegni nel normale svolgimento della sua attività.

Nel caso in cui le prospettive future non permettano l’adozione del presupposto della continuità aziendale, risulta evidente che il bilancio d’impresa assumerà valori fondati su considerazioni completamente diverse; si pensi ai macchinari di un’azienda produttiva che in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la redditività conseguibile mediante l’uso, mentre in ipotesi di liquidazione, viene preso a riferimento il valore di realizzo.

Il principio della continuità aziendale è una condizione indispensabile per qualsiasi azienda che opera sul mercato.

Però, in un periodo di crisi economica-finanziaria, come quello che l’Italia sta attraversando da ormai 6 anni, il presupposto della continuità aziendale non è scontato poiché molti sono i fattori che minacciano la sua sussistenza.

Si tratta, in primis, di fattori macroeconomici (contrazione del PIL, contrazione della domanda dei consumatori e delle imprese, restrizione del credito) che hanno prodotto

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degli effetti tali da far dubitare che il presupposto del going concern possa esistere ancora o possa continuare ad esistere in un prossimo futuro per molte società.

In particolare, l’attuale crisi ha reso difficile il ricorso alle risorse finanziarie necessarie al normale svolgimento dell’attività d’impresa.

Questo fattore può compromettere il presupposto della continuità aziendale per molte imprese.

Negli ultimi anni, a causa della crisi economica verificatasi dal 2008, si è posto l’accento sulla verifica della certezza che tale principio sussista alla data di redazione dei bilanci delle aziende.

Per questo, sono intervenute Banca d’Italia, Consob e Isvap con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 e la Consob con la Comunicazione n. 9012559 del 6 febbraio 2009, con le quali richiamano all’attenzione tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento (IAS per le società quotate e OIC per le società non quotate) viste le difficili condizioni economiche e di mercato.

In particolare, il documento sottolinea gli indicatori, in presenza di incertezze significative, che si presume possano presentarsi più frequentemente nell’attuale contesto di mercato, i quali potrebbero concernere:

-prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

-indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

-incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

-perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

-capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge. La Comunicazione Consob del 6 febbraio 2009 evidenzia anche il chiarimento effettuato dallo IAASB nel documento del 20 gennaio 2009 circa il significato da attribuire al concetto di “incertezza significativa” incluso anche nel Principio di revisione 570. In particolare, lo IAASB ha evidenziato che nel valutare la significatività dell’incertezza occorre tener conto non solo della portata del suo effetto potenziale ma anche della probabilità dell’evento incerto, e che il bilancio può essere fuorviante sia

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per la non conformità ai principi contabili del quadro normativo di riferimento sia per la mancanza della rappresentazione veritiera e corretta2.

1.2. PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

I Principi di revisione e contabili di riferimento per la valutazione ed applicazione della continuità della gestione aziendale nella redazione del bilancio di esercizio, in ausilio al presupposto dell’articolo 2423- bis del Codice civile3, sono i seguenti:

- Ambito nazionale: Principio di revisione n. 570; Principio contabile OIC n. 5 paragrafo 7.2 e n. 11

- Ambito internazionale: Principio di revisione ISA n. 570; Principio contabile IAS 1, paragrafi 25-26

Si deve innanzitutto distinguere tra società quotate e non. Le prime redigono i propri bilanci in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS dal 2005, mentre le seconde seguono la disciplina dettata dal codice civile con l’ausilio degli OIC emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

La disciplina nazionale richiama il principio di continuità aziendale all’art. 2423-bis, 1° comma, del codice civile che recita: “La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”. Gli amministratori delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, in caso di sussistenza del principio di continuità aziendale, seguiranno l' OIC 11 che disciplina gli schemi di bilancio e i postulati in caso di imprese in

2 www.consob.it - documento Banca d’Italia/Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009. 3Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

-Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

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funzionamento; altresì, in caso di incertezza di continuità aziendale, verrà preso in considerazione l' OIC 5 (bilanci di liquidazione) paragrafo 7.2.

Ovviamente, quest’ultimo sarà preso a riferimento soltanto nel caso in cui le incertezze siano tali per cui l’azienda non ritenga di poter continuare la propria attività in un prevedibile futuro e di poter quindi mettere l’attività in liquidazione.

Per le società che adottano i principi contabili internazionali, lo IAS 1, al paragrafo 13 “Presentazione del bilancio” dispone che “i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di una impresa”; ai paragrafi 25 e 26, dispone invece che nella fase di preparazione del bilancio la direzione aziendale debba effettuare una valutazione della capacità aziendale di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

La direzione aziendale, in occasione della predisposizione del bilancio, qualora sia a conoscenza di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità di continuare a operare come entità funzionale, deve provvedere ad evidenziarle.

Per la determinazione della sussistenza di tale principio, gli amministratori devono tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, relativo ad almeno dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.

Quando l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Gli aspetti di maggior interesse espressi dallo IAS 1 concernono:

1. Gli amministratori sono chiamati ad effettuare una valutazione circa l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale e, qualora riscontrino incertezze che possano comportare dubbi sulla capacità di operare in ipotesi di funzionamento, devono fornire le opportune informazioni nelle note al bilancio (nella nota integrativa). Secondo il legislatore comunitario, le incertezze devono essere significative ed i dubbi sulla capacità di continuare ad operare devono essere tali per cui rappresentino circostanze gravi e straordinarie. La valutazione che gli amministratori devono effettuare è un processo che non comporta rilevazioni contabili (tranne, ovviamente, i casi di mancanza del presupposto) ma che spesso implica un’integrazione di informativa

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proveniente da diverse fonti qualitative e quantitative. Gli amministratori possono per esempio basarsi su supporti formalizzati quali ad esempio piani industriali, di rinegoziazione del debito o disponibilità di fonti finanziarie aggiuntive, ma anche su informazioni qualitative come, per esempio, capacità del management, storia dell’azienda, ecc.

2. Quanto al periodo di riferimento della valutazione, in linea generale, la valutazione degli amministratori sul presupposto della continuità aziendale comporta, in un dato momento, l’espressione di un giudizio sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerte. Al riguardo, lo IAS 1 fa riferimento ad un intervallo di 12 mesi come orizzonte minimo di osservazione. Tale limite è comunemente considerato come riferimento anche nella prassi contabile italiana nonché nel Principio di Revisione n. 5704 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

In merito all’informativa da rendere sulle valutazioni in ordine al presupposto della continuità aziendale da parte delle società quotate, il documento congiunto Banca d’Italia, Consob e Isvap5 prevede che, laddove gli amministratori ritengano che, pur risultando appropriato l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, sussistano tuttavia rilevanti incertezze tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, siffatte incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile IAS 1, paragrafo 23, nelle note esplicative al bilancio.

Al fine di migliorare la chiarezza delle relazioni finanziarie, secondo quanto riportato nel citato Documento, le informazioni relative alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale devono essere fornite in un’unica sezione, preferibilmente in quella riguardante le politiche contabili. Al riguardo, gli amministratori possono trovarsi al termine dell’esame di fronte a tre scenari:

1. La ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno redatto il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi.

4 Si fa riferimento al principio di revisione 570 in vigore dal 1 gennaio 2007, trattato nel paragrafo

seguente.

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2. Hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma ritengono sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio.

3. Considerano sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.

Nello scenario 1, qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste andranno descritte nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili.

Nello scenario 2, si richiama innanzitutto l’attenzione sulla necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi circa succitato argomento. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l’origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale.

Secondo le Autorità, un’informazione adeguata non può prescindere dalla necessità di indicare le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo (ad esempio piani di ristrutturazione del debito, di rafforzamento del capitale, di riduzione dei costi, di vendita di assets ecc.) per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, gli amministratori devono illustrare in modo adeguato le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni. Soltanto attraverso una effettiva trasparenza informativa in materia sarà possibile valutare la veridicità della conclusione finale in merito all’adozione del presupposto della continuità aziendale. Nello scenario 3, infine, sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto.

Sarà quindi opportuno valutare caso per caso, in ipotesi di esistenza del presupposto, la tipologia di informazione qualitativa da fornire che rappresenta, comunque, un’incertezza che trova riscontro in eventi e condizioni future.

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1.3 IL RUOLO DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE

Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio e la sussistenza di questo principio viene stabilita dagli amministratori. Ma questi ultimi non sono gli unici soggetti che si occupano di tal problematica.

La valutazione della direzione sul presupposto della continuità aziendale comporta l’espressione di un giudizio, in un dato periodo, sull’esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerte. A tale proposito, risultano rilevanti i seguenti fattori: • In generale, il grado di incertezza associato all’esito di un evento o di una circostanza aumenta in modo ragguardevole quanto più il giudizio formulato dalla direzione sull’esito di tale evento o circostanza si riferisce ad un futuro lontano. Per tale motivo, la maggior parte dei quadri normativi di riferimento sull’informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale si devono prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili.

• Qualsiasi giudizio sul futuro si basa su informazioni disponibili nel momento in cui il giudizio viene espresso. Eventi successivi possono contraddire un giudizio che, nel momento in cui era stato espresso, era ragionevole.

• La dimensione e la complessità dell’impresa, la natura e le circostanze delle sue attività ed il suo grado di dipendenza nei confronti di fattori esterni, sono tutti elementi che influenzano il giudizio sull’esito di eventi o circostanze future.

Gli amministratori dell’azienda sono i primi ad essere coinvolti e devono verificare se l’impresa o il Gruppo siano in grado di operare in futuro, in quanto spetta a loro mantenere e sviluppare l’investimento effettuato dai soci che li hanno nominati a gestire l’azienda. In particolare gli amministratori devono sviluppare l’attività dell’impresa ma soprattutto non devono depauperare l’investimento e quindi far perdere valore all’impresa stessa.

All’interno dell’azienda stessa, la loro posizione permette loro di considerare tutta una serie di informazioni di cui possono essere in possesso in modo più analitico e rapido degli altri organi.

Questo non basta per la certezza dell’adeguato utilizzo del principio della continuità aziendale, in quanto la direzione è coinvolta in prima persona nella gestione della società e può quindi non essere obiettiva nella valutazione della sussistenza del presupposto.

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Proprio in considerazione di questo, un ruolo centrale e determinante lo svolgono i revisori che sono i soggetti chiamati ad esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio e/o consolidato.

Essi devono svolgere valutazioni accurate in merito alla sussistenza del going concern, in modo da migliorare la trasparenza delle informazioni finanziarie che le imprese danno al mercato, così come richiesto dagli interventi degli organi di controllo.6

Infatti, anche se il revisore non è in grado di dare certezza circa il futuro di una società e di garantire che la stessa non fallisca, la denuncia di situazioni di non continuità e la loro formale dichiarazione può marcare l’attenzione su delle imprese che presentano delle difficoltà, sollecitando le necessarie azioni correttive. Il giudizio promulgato si baserà sull’esistenza o meno di incertezze significative sulla capacità dell’impresa di operare ancora , nel breve periodo, come un’entità in funzionamento.

Viceversa, come sottolineato al punto 10 del Principio di Revisione 570 , la mancanza di riferimenti ad incertezze sulla continuità aziendale nella relazione di revisione, non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Con l’emissione del giudizio finale di revisione, il Revisore attesta la conformità complessiva del bilancio alle regole di redazione e l’assenza di errori significativi in base alle evidenze raccolte.

I giudizi espressi dai revisori, di fatto, indirizzano gli interessi economici, le scelte, gli investimenti di risparmio in tutto il mercato finanziario globale dato che la relazione del revisore aiuta a valutare l’attendibilità del bilancio che costituisce il principale documento aziendale a rilevanza esterna.

Pertanto, il controllo contabile risponde all’esigenza del legislatore di tutelare gli interessi dei numerosi stakeholders.

Infatti, i risparmiatori , gli azionisti, i creditori attuali ed eventuali , gli analisti e la stampa economica sono condizionati dal giudizio espresso dai revisori relativamente ai bilanci in oggetto; dunque errati oppure falsi giudizi determinano ripercussioni negative su tutto il sistema economico.

Proprio per questo motivo, tra le novità di rilievo introdotte dalla riforma dell’attività di revisione, avvenuta il 22 gennaio 2010 (mediante l’approvazione , da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/437CE

6 Si fa riferimento alla circolare dem/9012559 emanata dalla Consob avente ad oggetto: “Procedure di

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relativa alle revisioni legali e dei conti consolidati)7, vanno a determinarsi anche quelle sul piano “professionale”.

Infatti, sono previste nuove regole di accesso all’albo dei revisori, regole deontologiche, obblighi di formazione obbligatoria per gli iscritti e un nuovo regime sanzionatorio con previsioni di specifiche sanzioni in capo al revisore, sia di carattere amministrativo che penale.

Il revisore, nella propria attività di audit, non si sostituisce agli amministratori nel valutare la sussistenza dei principi di continuità o meno, in quanto il suo compito è dare un giudizio professionale sull'attendibilità sostanziale del bilancio.

L’auditor si occuperà di verificare se il principio di continuità è stato adottato correttamente e, nel caso in cui sussistano rilevanti incertezze, ne sia posta adeguata informativa in nota integrativa.

Questa verifica inizia dalla pianificazione dell’incarico.

In tale situazione, il revisore contabile dovrà discuterne con gli amministratori, analizzare i piani gestionali futuri stilati e potrà richiedere documenti e notizie utili per procedere ad ulteriori controlli. Inoltre potrà scambiare tempestivamente con il collegio sindacale le informazioni rilevanti per l’espletamento dei propri compiti.

Nel verificare l'adeguatezza della redazione del bilancio, il revisore o la società di revisione incaricata, dovrà tener conto della presenza del principio di continuità aziendale durante l'intero processo di revisione.

In relazione a quest’ultimo aspetto, il revisore dovrà verificare se le conclusioni a cui sono giunti gli amministratori siano corrette e se vi siano incertezze circa la capacità di funzionamento dell’impresa tali da doverne dare informativa in bilancio.

Quando potrebbe sorgere un problema di continuità aziendale è importante raccogliere sufficienti ed idonei elementi probativi.

1.3.1 PRINCIPIO DI REVISIONE 570

Per la valutazione, l'auditor si avvarrà del principio di revisione n. 570, in vigore dal 2007 e applicabile a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2007. Il documento ha lo scopo di evidenziare i parametri di comportamento ed allo stesso tempo fornire una guida d’orientamento al revisore che deve valutare il presupposto della continuità

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aziendale come base solida ed affidabile per la redazione del bilancio d’esercizio. Il principio ribadisce che sia durante la pianificazione che nello svolgimento delle procedure di revisione e nella valutazione dei relativi risultati, il professionista debba considerare il presupposto della continuità aziendale che risulta propedeutico alla preparazione del bilancio.

Tale principio introduce una serie di indicatori che devono essere presi in esame dal revisore:

1) indicatori finanziari:

 indebitamento eccessivo

 la situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto (attivo circolante cioè liquidità immediate differite e magazzino - passività a breve ovvero debiti con scadenza entro 12 mesi) minore di 0 quindi non in grado di far fronte alla parte negativa. E' un indicatore necessario, ma non sufficiente per esprimere un giudizio positivo poiché, pur risultando maggiore di 0, il magazzino potrebbe non smobilizzarsi entro un anno.

 margine di tesoreria: liquidità immediate + differite - passività a breve. Il risultato di quest' ultimo risulta difficilmente maggiore di zero pertanto non viene più preso in considerazione come margine, bensì come indice, il quale, per ottenere un giudizio positivo, dovrebbe risultare maggiore o uguale a 0,70.

 Capitale Circolante Netto commerciale: rimanenze finali di magazzino + crediti verso clienti - debiti verso fornitori. Questo verifica l'ammontare di finanza a breve termine di cui necessita l'azienda quindi, maggiore sarà questo indice, maggiore sarà il bisogno di finanziamento.

 Prestiti a scadenza fissa e/o prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso

Bilanci storici e prospettici che mostrano cash flow negativi

 principali indicatori finanziari negativi

 discontinuità distribuzione di dividendi e di compensi agli amministratori

 incapacità di saldare debiti a scadenza (indici di durata crediti /debiti)

 cambiamenti delle forme di pagamento dei fornitori "pagamento alla consegna"

incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants); 2) indicatori gestionali:

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 perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di fornitori importanti

 difficoltà a mantenere nel tempo i medesimi fornitori

 turnover periodico dei consulenti

 richiami nei verbali degli organi di controllo

 principali margini economici negativi:

- margine di contribuzione: ricavi - costi variabili. Dal risultato verifichiamo se l'azienda ha un sufficiente fatturato tale a coprire i costi fissi.

- Valore aggiunto: valore della produzione - costi esterni.

- MOL: Valore aggiunto - costi del personale. Questo è un indicatore oggettivo in quanto non tiene conto dei costi non monetari, per questo il giudizio sarà positivo nel caso in cui il MOL sia significativo.

 la perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; 3) altri indicatori (articoli 2446 e 2447 del codice civile):

 riduzione per perdite del Capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto dei minimi legali

 perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli

 turnover periodico dei consulenti e del personale

 contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare

 modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa

 sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente (trasporti rifiuti, villaggi turistici)8.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può essere spesso esclusa o sensibilmente attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale; la perdita di un importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un’alternativa fonte di rifornimento; la presenza di bilanci con cash flow negativo o con

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perdita operativa può essere controbilanciata dall’impostazione di un piano industriale che renda concreto un prossimo risanamento della gestione ed un ritorno all’equilibrio economico e finanziario; in proposito si precisa che deve trattarsi di un piano pluriennale (almeno triennale) che preveda la generazione entro l’esercizio successivo almeno dei flussi finanziari sufficienti a consentire la continuazione dell’attività; ecc.. Questi indicatori devono essere utilizzati come base per l’espletamento di un giudizio che potrà comunque essere positivo nel caso in cui la continuità aziendale sia assicurata da altri elementi che dimostrino la naturale prosecuzione dell’attività nei successivi esercizi.

Inoltre, il principio di revisione 570 sottolinea che nel valutare l’adeguatezza dell’informativa resa dagli amministratori in bilancio, il revisore considera se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l’attenzione del lettore sulla possibilità che l’impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e far fronte, dunque, alle proprie passività durante il normale corso della sua attività. Tale riferimento esplicito, al di là della variegata informativa circa gli eventi e le incertezze, forzatamente differenti da caso a caso, costituisce un elemento considerato imprescindibile da quasi tutta la prassi professionale, quantomeno con riferimento alle società quotate.

Tale indicazione è inserita anche nel richiamo d’informativa suggerito dal principio, nel caso in cui, pur in presenza del presupposto, non venga fornita adeguata divulgazione ed il revisore esprima giudizio con rilievi o giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell’informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio.

Dato che gli eventi potrebbero minare la continuità di un’impresa sono molti e diversi tra loro, spetta al soggetto incaricato del controllo verificare, nel caso specifico, l’effetto di uno o più segnali di discontinuità e valutarne la portata. Se egli ritiene significativi i dubbi sulla prospettiva di continuità aziendale, alcune procedure di revisione possono assumere maggiore rilevanza e andrebbero quindi ampliate; infatti il Principio di revisione n. 570 prevede lo svolgimento di procedure più specifiche per ottenere sufficienti e appropriate evidenze circa la capacità dell’impresa di perdurare nel futuro. Di seguito vengono elencate alcune procedure specifiche:

• Analizzare e discutere con la direzione i flussi di cassa, la futura redditività ed altri dati previsionali rilevanti;

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• Considerare gli eventi successivi alla data in cui il bilancio viene chiuso tali da influenzare la capacità dell’impresa di restare funzionante;

• Analizzare i termini dei prestiti finanziari ed obbligazionari per rilevare eventuali inadempienze;

• Verificare la capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti;

• Confermare l’esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire e a mantenere un sostegno di natura finanziaria da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di queste attori di apportare ulteriori finanziamenti; • Leggere i verbali dei consigli di amministrazione, delle assemblee, dei Comitati esecutivi e del Collegio sindacale, per valutare eventuali riferimenti a difficoltà finanziarie9.

Il revisore deve vagliare conseguentemente la valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale dell’impresa. Deve altresì considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla direzione per effettuare la propria valutazione secondo il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Se la valutazione della direzione sulla continuità aziendale dell’impresa copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di bilancio, il revisore deve chiedere alla direzione di estendere la sua valutazione a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di bilancio.

Nel valutare l’operato della direzione aziendale, il revisore considera i seguenti fattori: • Il processo seguito nell’effettuarla;

• Le assunzioni su cui si basa la valutazione; • I piani d’azione futuri della direzione10.

Il revisore considera inoltre se tale valutazione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di revisione svolte. Il revisore deve vigilare circa la possibile esistenza di eventi conosciuti, pianificati o non, o circostanze che avranno luogo nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione; summenzionati eventi potrebbero difatti mettere in discussione l’adeguatezza dell’utilizzo da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio. Il revisore può venire a conoscenza di simili eventi o circostanze durante la pianificazione o lo svolgimento della revisione. Dato che il grado di incertezza relativo all’esito di un evento o di una circostanza aumenta tanto più il suddetto evento o la predetta circostanza si riferiscono ad un futuro

9 Principio di revisione n. 570, paragrafo 28. 10 Principio di revisione n. 570, paragrafo 20.

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lontano, nel considerare tali eventi o circostanze, è necessario che le problematiche relative alla continuità dell’azienda risultino significative prima che il revisore consideri l’opportunità di svolgere ulteriori azioni.

Sulla base degli elementi probativi acquisiti dallo svolgimento delle procedure, il revisore stabilisce l’adeguatezza della valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dalla direzione e la tipologia di giudizio da emettere. La sua relazione potrà concludersi con un giudizio positivo, un giudizio senza rilievi ma con richiamo d’informativa (paragrafo d’enfasi da inserire dopo il giudizio sul bilancio), un giudizio con rilievi, un’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero con un giudizio negativo.

Di seguito si rappresentano le varie ipotesi che il revisore potrà riscontrare nella valutazione del presupposto della continuità aziendale:

1) Nel caso in cui gli elementi a disposizione del revisore siano sufficienti per valutare la continuità aziendale si possono verificare le seguenti fattispecie:

1.1) non esistono dubbi sulla continuità aziendale, le eventuali incertezze rilevate dagli amministratori non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale, perciò il giudizio sul bilancio sarà positivo;

1.2) esistono dubbi sulla continuità aziendale ma il presupposto è appropriato anche in presenza di una incertezza significativa. In questo caso il revisore deve valutare se l’informativa di bilancio è appropriata e se descrive adeguatamente i principali eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e se evidenzia chiaramente che esiste una incertezza significativa:

1.2.1) se l’informativa è adeguata il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma con richiamo d’informativa, cioè deve inserire nella propria relazione un paragrafo d’enfasi dopo il giudizio sul bilancio, per richiamare l’attenzione del lettore sull’informativa stessa;

1.2.2) se l’informativa non è adeguata il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell’informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

2) Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può anche concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle incertezze, anche qualora il revisore

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abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

3) Quando esistono dubbi tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato:

3.1) se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo;

3.2) se il bilancio è stato predisposto con criteri alternativi (es.: liquidazione) e:

3.2.1) viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma con richiamo d’informativa;

3.2.2) non viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell’informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio11.

1.3.2 PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 570

Bisogna considerare che il principio di revisione 570, fin qui esposto, veniva utilizzato da revisori e società di revisione per l’espletamento della propria attività, sia nel caso di società che adottano principi nazionale, che internazionali. Recentemente, è stato introdotto il principio di revisione ISA 570, il quale è integrativo degli altri principi di revisione internazionali. Detto principio è in vigore dal primo gennaio 2015, e sarà adottato per le revisioni dei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2015 o successivamente.

Alcun cambiamento è verificato in relazione al contenuto del principio rispetto al precedente, che continuerà ad essere utilizzato per le revisioni delle società di capitali non quotate alla borsa di Milano.

L’esigenza di adottare tale principio nasce dal fatto che le società europee sono fortemente interconnesse tra loro e necessitano di principi di valutazione uniformi per garantire un’informativa adeguata. Inoltre, la società di revisione deve analizzare anche le società controllate (dalla capogruppo quotata). Spesso queste società non sono italiane.

Il problema vero e proprio nasce dal fatto che la società controllata viene esaminata da un’altra società di revisione estera che utilizza principi differenti. Pertanto al fine di

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unificare codesti due metodi d’analisi eterogenei, è stato istituito un principio omogeneo per tutti, il principio di revisione ISA 570.

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2. L’ANALISI

2.1 LA GREY E LA BLACK LIST CONSOB

Quando parliamo del requisito della continuità aziendale facciamo riferimento a tutte le aziende indipendentemente dalle loro dimensioni, fatturato, tipo di società e quotazione in borsa.

La nostra analisi si rivolge alle società che operano nel mercato regolamentato, in quanto queste sono sottoposte a controlli maggiori proprio per il fatto di essere società “aperte” al pubblico, quindi chiunque può investire nel loro capitale sociale. Il rischio che l’impresa non riesca a esercitare la propria attività con certezza negli esercizi successivi non riguarda soltanto la società ma tutta la collettività che in modo diverso entra in rapporto con la stessa.

Per questo dovrà essere posta maggiore attenzione a quelle società che, in relazione ai dati di bilancio, sono esposte a maggiori rischi dovuti alle incertezze sulla continuità aziendale.

A tal riguardo è intervenuta la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa) che ha istituito due liste nelle quali, le società che mostrano particolari e gravi situazioni economico-finanziarie verranno sottoposte a maggiori controlli e ulteriori obblighi di informativa. Le società quotate da inserire nelle liste dei sorvegliati speciali della Consob vengono scelte dall’Autorità stessa in base alle risultanze delle relazioni di revisione. Le società di revisione, in base al principio di revisione 570, dovranno verificare, sia nella pianificazione del lavoro, sia durante l’intero processo di revisione, che il requisito della continuità sussista veramente.

Sul sito ufficiale della Consob, tra le varie rubriche, si trovano i due elenchi molto importanti, le cosiddette black e grey list. Queste liste sono costantemente aggiornate dall’Autorità in quanto interessano tutti gli investitori che decidono di investire nelle società che fanno parte di dette liste.

L’obbligo di informativa per tali società è disposto dall’art.114 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n.58. In base a questo articolo, “gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 18112 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce

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con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali”. L’Autorità richiede alle società di provvedere alla divulgazione delle informazioni, ai sensi di detto articolo, in base alle quali le società sono obbligate a diffondere l’informativa richiesta entro dati termini13 mensili o trimestrali. Questo per la necessità del mercato di essere costantemente informato in merito all’evoluzione dei principali profili di criticità gestionale delle società, ai fini di un corretto apprezzamento della stessa da parte degli investitori. Al momento della pubblicazione, le comunicazioni dovranno contenere l’indicazione diffusa su richiesta della Consob. Per quanto riguarda la Black list, l’informativa deve essere resa al pubblico mensilmente con le modalità previste dal regolamento emanato dall’Autorità; la società dovrà provvedere a stilare un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta della società e del gruppo Arena, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute del gruppo Arena ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);

c) i rapporti verso parti correlate della società e del gruppo Arena;

Inoltre, deve integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla successiva relazione finanziaria, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni:

a) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del gruppo Arena comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole; b) lo stato di avanzamento della ristrutturazione del residuo debito scaduto del gruppo Arena;

c) lo stato di implementazione del piano industriale del gruppo Arena, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

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La società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi di tale richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria14.

La Consob specifica che tale richiesta deriva dalla relazione di revisione che evidenzia l’esistenza di incertezze rilevanti che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale del gruppo.

La grey list della Consob è stata istituita nel 2009, in concomitanza con l’aggravarsi della crisi in Italia al fine di monitorare e segnalare quelle società che stanno attraversando una situazione di crisi gestionale.

L’obbligo di fornire “informazioni quali-quantitative atte ad informare con completezza il mercato sullo stato di incertezza gestionale”15 deve avere periodicità trimestrale e deve essere reso in concomitanza con le rendicontazioni contabili.

Le informazioni richieste dalla Consob alle società presenti nella grey list sono, sostanzialmente, le stesse di quelle a cui devono ottemperare le società presenti nella black list, ma con periodicità differente.

Le società dovranno quindi integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali a partire dal successivo trimestre, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti informazioni in merito a:

a. la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b. le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c. i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo; d. l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra

clausola dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

14 www.consob.it (l’informativa resa è divulgata all’interno delle società della black list) 15 ibidem

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e. lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. La Società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria16.

Così come per la black list, anche in questo caso un ruolo determinante è svolto dalle società di revisione.

Capita, infatti, che pur in presenza di un giudizio positivo sui bilanci annuali e semestrali, la società di revisione ravvisi la presenza di “significativi fattori” di dubbio legati, per es., al debito e/o “rilevanti incertezze” sullo stato dei conti.

In base alle relazioni di revisione, ai fini dell’informativa, la Consob stabilisce quali società andranno nella greylist e quali nella blacklist. La differenza nelle due liste riguarda la gravità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, e più specificatamente quanto sia in dubbio il corretto utilizzo del principio della continuità aziendale nella redazione dei bilanci.

Ecco l’elenco degli emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche (art. 114 D.Lgs. 59/1998), così come definite dalla Consob, aggiornato a novembre 2015 e pubblicato nel sito ufficiale dell’Autorità17.

Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di informativa

mensile Richiesta del

1 Arena S.p.a 14/07/2009

2 Bialetti Industrie S.p.a 27/10/2011

3 Biancamano S.p.a 12/07/2013

4 Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.a 30/11/2013

5 Ciccolella S.p.a 27/06/2012

6 CTI Biopharma Corp. (ex Cell Therapeutics Inc.) 28/02/2013

7 DMAIL Group S.p.a 27/06/2012

8 EEMS Italia S.p.a 13/09/2012

9 Gabetti Property Solutions S.p.a 27/06/2012 10 Industria e Innovazione S.p.a 07/08/2015 11 Investimenti e Sviluppo S.p.a 17/03/2010 12 K.R. Energy S.p.a 14/07/2009 13 Mediacontech S.p.a 30/11/2013

14 Olidata S.p.a 22/04/2010

15 Pierrel S.p.a 27/06/2012

16 www.consob.it (l’informativa resa è pubblicata all’interno delle società della grey list) 17 www.consob.it

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16 Prelios S.p.a 13/09/2012

17 Seat Pagine Gialle S.p.a 07/09/2011 18 Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni 27/10/2011

19 TAS S.p.a 14/07/2009

20 Tiscali S.p.a 14/07/2009

21 Zucchi S.p.a 16/06/2020

Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di integrazione dell'informativa resa nelle rendicontazioni contabili periodiche

Richiesta del

1 Aedes S.p.a 08/10/2015

2

Alba Private Equity S.p.a (ex Cape Listed

Investment) 17/07/2014

3 A.S Roma S.p.a 14/07/2009

4 Bastogi S.p.a 12/07/2013

5 Beghelli S.p.a 13/02/2015

6 Eukedos S.p.a (ex Arkimedica S.p.a) 17/07/2014

7 Fullsix S.p.a 21/07/2011

8 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.a 12/07/2013 9 Lventure Group S.p.a (ex Le Buone Società S.p.a) 12/07/2013 10 Maire Tecnimont S.p.a 29/05/2013 11 Pininfarina S.p.a 14/07/2009 12 Premuda S.p.a 17/07/2014 13 Rcs Mediagroup S.p.a 27/05/2013 14 Risanamento S.p.a 14/07/2009 15 Snai S.p.a 13/10/2010 16 Stefanel S.p.a 16/09/2009

La situazione odierna è di 21 società quotate nella black list e 17 nella grey list.

In ogni caso, stupisce osservare come ci siano società segnalate fin dal 2009, sei anni fa. In un mercato sempre più difficile, queste dovranno dare dimostrazione di avere un futuro e quindi una situazione finanziaria non in peggioramento. Ovvero potrebbero dimostrare che la loro situazione è migliorata e quindi potranno anche uscire dalle liste o passare da una all’altra.

La lista nera è una specie di anticamera dell’inferno, un luogo da cui non sempre la quotata riesce poi ad uscirne redenta; nel passato, più di qualche società già inserita in questa lista è finita in una procedura concorsuale, in amministrazione straordinaria, in fallimento o ,addirittura, è uscita dalla quotazione. Molti titoli di queste società sono tuttora ammessi alle contrattazioni: l’elenco serve dunque a segnalare agli investitori che su quelle azioni si sta facendo una scommessa rischiosa.

Per quanto riguarda le società inserite nella lista grigia, la situazione è comunque aleatoria e dalla quale se ne può uscire più facilmente. Infatti si avrà un differente

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giudizio da parte della società di revisione a seconda che la società si trovi al posto degli ultimi o penultimi della classe.

Il costante aggiornamento di questi due elenchi comporta una continua evoluzione all’interno. Le società che vengono inserite nelle liste possono passare dall’una all’altra a seconda del miglioramento o peggioramento della situazione economica finanziaria. In realtà, c’è un passaggio logico tra le due categorie; in base alle relazioni di revisione infatti le società passano da una lista all’altra qualora la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, migliori o peggiori.

Possiamo evidenziare che l’uscita di una società da queste liste può avvenire in negativo dalla black list, in positivo dalla grey list.

Quelle che escono dalla Grey List hanno dimostrato quindi di aver superato la situazione di crisi e non aver più problemi legati alla continuità aziendale. Mentre quelle che escono dalla categoria degli ultimi della classe è perché nonostante gli impegni profusi nella loro attività, non sono riuscite a migliorare la propria situazione.

2.2 LE SOCIETA’ E GLI INDICI PRESI IN RIFERIMENTO

Questa analisi comprende tutte le società quotate nella borsa di Milano che si sono susseguite nelle due liste dei sorvegliati speciali della Consob negli ultimi sei anni.

GREY E BLACK LIST DAL 2009 AD OGGI

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Elenco emittenti sottoposti ad obblighi di integrazione

dell'informativa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 A.S. ROMA S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. 2 AEDES S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. B.L. B.L. G.L. 3 AICON S.p.A. G.L. G.L. B.L. B.L. B.L. F. 4 BANCA PROFILO S.p.A. G.L. U. 5 BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. G.L. G.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 6 EEMS ITALIA S.p.A. G.L. U. B.L. B.L. B.L. B.L. 7 GABETTI P.S. S.p.A. G.L. G.L. G.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 8 KINEXIA S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. U. 9 PININFARINA S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. 10 RICHARD GINORI 1735 S.p.A. G.L. G.L. G.L. B.L. F 11 RISANAMENTO S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L.

18 I dati sono presi dagli articoli dei quotidiani online, sui siti www.ilsole24ore.it e www.soldionline.it che

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25 12 S.S. LAZIO S.p.A. G.L. G.L. U. 13 SINTESI S.p.A. G.L. G.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 14 COBRA S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. F. 15 SAFILO S.p.A. G.L. U. 16 STEFANEL S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. 17 SOPAF S.p.A. G.L. G.L. B.L. B.L. F. 18 CICCOLELLA S.p.A. G.L. G.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 19 CARRARO S.p.A. G.L. 20 PRAMAC S.p.A. G.L. B.L. B.L. F. 21 BE TEAM S.p.A. B.L. G.L. G.L. G.L. G.L. U. 22 SNAI S.p.A. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. 23 AION REWEBLES S.p.A. G.L. B.L. B.L. B.L. F. 24 EUKEDOS S.p.A. B.L. B. L. B.L. G.L. G.L. 25 FULLSIX S.p.A. B.L. B.L. G.L. G.L. G.L. G.L. G.L. 26 RDB S.p.A. G.L. B.L. F. 27 BIOERA S.p.A. B.L. B.L. G.L. G.L. U. 28 MEDIACONTECH S.p.A. G.L. B.L. B.L. B.L. 29 BIANCAMANO S.p.A. G.L. B.L. B.L. B.L. 30 RCS MEDIAGROUP S.p.A. G.L. G.L. G.L. 31 MAIRE TECNIMONT S.p.A. G.L. G.L. G.L. 32 BASTOGI S.p.A. G.L. G.L. G.L. 33 GR.CERAM. RICCHETTI S.p.A. G.L. G.L. G.L. 34 INDUSTRIA E INNOV. S.p.A. G.L. G.L. B.L. 35 LVENTURE GROUP S.p.A. B.L. G.L. G.L. G.L. 36 PREMAFIN FINANZIAR. S.p.A. G.L. G.L. N.Q. 37 PREMUDA S.p.A. G.L. G.L. 38 BEGHELLI S.p.A. B.L. B.L. G.L. 39 MERIDIANA FLY S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. N.Q. 40 FINARTE-SEMENZANO S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. F. 41 VIAG. DEL VENTAGLIO S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. F. 42 EVEREL S.p.A. B.L. N.Q. 43 SNIA S.p.A. B.L. B.L. F. 44 CTI BIOPHARMA CORP. S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 45 ARENA S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 46 MONTEFIBRE S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. F.

47 K.R.ENERGY S.p.A B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 48 EUTELIA S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. F. 49 OMNIA NETWORK S.p.A. B.L. B.L. F. 50 TREVISAN COMETAL S.p.A. B.L. F. 51 TAS S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 52 CRESPI S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. F.

53 SOCOTHERM S.p.A. B.L. B.L. F. 54 TISCALI S.p.A. B.L. B.L. B.L B.L. B.L. B.L. B.L. 55 MARIELLA BURANI FG S.p.A. B.L. B.L. F. 56 ANTICHI PELLETTIERI S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. F.

57 INVESTIMENTI E SVIL. S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 58 MOVIEMAX S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. F.

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59 ZUCCHI S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 60 OLIDATA S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 61 MONTI ASCENSORI S.p.A. B.L. B.L. F. 62 COGEME SET S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. C.P. 63 SEAT PAGINE GIALLE S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. B.L. 64 PIERREL S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. 65 DMAIL GROUP S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. 66 CDC POINT S.p.A. B.L. B.L. N.Q. 67 UNI LAND S.p.A. B.L. F. 68 PRELIOS S.p.A. B.L. B.L. B.L. B.L. 69 SCREEN SERVICE S.p.A. B.L. B.L. C.P. 70 BRIOSCHI S.I. S.p.A. B.L. B.L. B.L. INDICE: G.L.= Grey list - B.L.= Black list - F= Fallita - N.Q.= Uscita dal mercato regolamentato - U= La società non ha più problemi di continuità aziendale quindi uscita dalle liste.

Negli ultimi sei anni ci sono state società bloccate in una lista, come A.S. Roma S.p.A. per la grey list e Arena S.p.A. e Tiscali S.p.A. per la black, ma molte altre sono passate dall’una all’altra e prospettano di uscire dai sorvegliati definitivamente, in positivo o in negativo.

I dati riscontrati nella tabella ci mostrano che non è del tutto vero, come tanti possono pensare, che una società una volta entrata nella black list è destinata a fallire. L’analisi dimostra che ci sono casi di società che passano dalla black alla grey ed oggi si trovano in una situazione di prosperità finanziaria. Il problema è trovare un bravo manager che riesca a far uscire la società da una situazione così disastrosa. Ci sono molte società che non sono riuscite in questa impresa e sono espulse dalla black list a causa della dichiarazione di fallimento, l’ammissione a concordato preventivo o l’uscita dalla quotazione, come le 26 società (delle 70 società prese in considerazione), riportate di seguito:

 Aicon S.p.a., dichiarata fallita nel gennaio 2013

 Richard Ginori 1735 S.p.A., fallita nel gennaio 2013;

 Sopaf S.p.a., il tribunale di Milano dichiara il fallimento nel settembre 2012;

 Pramac S.p.A., viene messa in liquidazione a fine 2013;

 Aion Rewebles S.p.a., il tribunale di Reggio Emilia dichiara il fallimento a marzo 2013;

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 RDB S.p.a., viene ammessa ad amministrazione straordinaria a fine 2012;

 Finarte-Semenzano S.p.a., fallita marzo 2012

 Viaggi del ventaglio S.p.a, fallita nel luglio 2010

 Everel S.p.A esce dalla quotazione dopo l’acquisizione da parte di Hope Spa che detiene il 98,90% del capitale sociale;

 Meridiana Fly S.p.a., da maggio 2013 non è più quotata alla Borsa di Milano;

 Snia S.p.a, aprile 2010 procedura di amministrazione straordinaria e a dicembre borse italiana provvede alla revoca del MTA;

 Montefibre S.p.A., ammessa a concordato preventivo a dicembre 2014;

 Omnia Network S.p.a., 17 aprile sospesa dalla quotazione e dichiara il fallimento il dicembre successivo;

 Trevisan Cometal S.p.a. dichiarato il fallimento nel 2010

 Crespi S.p.a., dichiarato definitivamente fallito dal tribunale a ottobre 2014;

 Socotherm S.p.A ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2011

 Mariella Burani FG S.p.A, dichiarata fallita a febbraio 2010;

 Antichi pellettieri S.p.A in concordato preventivo nel 2014

 Moviemax S.p.A dichiarata definitiva la sentenza di fallimento nel 2015

 Monti Ascansori S.p.A dichiarata fallita nel dicembre 2011

 Premafin finanziaria S.p.A., esce dalla borsa a fine 2013, dopo aver fatto una fusione per incorporazione in Fondiaria SAI con Unipol e Milano assicurazioni;

 Uni Land S.p.A dichiarata fallita dal tribunale di Bologna a agosto 2013, dopo essere stata ammessa a procedura di concordato preventivo

 Screen Service S.p.A ammessa alla procedura di concordato preventivo ad aprile 2015

 Cogeme Set S.p.a. in concordato preventive nel 2015

 CDC Point S.p.A., in concordato preventivo dal 2013, l’assemblea ha deliberato la liquidazione volontaria nel febbraio 2014 ed è stata poi acquisita da CiDiCi S.r.l;

 Cobra S.p.A., ad agosto 2014 Borsa Italiana ha annunciato la sospensione e la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie Cobra.

Le società sopra esposte non rientrano nell’analisi effettuata in quanto i dati dei relativi bilanci non sono più reperibili sui rispettivi siti internet.

Di tutte le restanti società riportate nella tabella è stata effettuata un’analisi in base agli indici economico-finanziari più significativi, per verificare quali tra questi

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maggiormente rispecchiano l’effettivo passaggio dei vari stati di crisi, portando la società di revisione ad evidenziarne gli aspetti di incertezza.

Si vuole trovare dei valori oggettivi che possano rispecchiare quelli che sono i giudizi delle società di revisione che potranno dare un giudizio positivo, positivo con richiami d’informativa, positivo con rilievi o addirittura negativo.

Partendo dal presupposto che gli indici utilizzabili per questa analisi dalle società di revisione, nell’espletamento della loro funzione di auditor, sono numerosi, vengono dunque presi in analisi quelli più significativi e maggiormente rispondenti al principio 570 seguito dalle società di revisione.

In particolare quelli confrontabili tra le diverse società. Gli indici presi in considerazione sono:

 Indice di liquidità corrente = attività correnti / passività correnti

Questo indice esprime la capacità della società di far fronte ai debiti esigibili entro l'esercizio con le attività a breve termine (liquidità immediate e differite, rimanenze). Nel caso in cui l'indice abbia dei valori inferiori a 1 la società non è in grado di far fronte ai debiti ai breve. Al contrario, se maggiore di 1 abbiamo un giudizio di non negatività in quanto non è sufficiente per stabilire che la società sia in grado di far fronte ai debiti a breve perché il magazzino potrebbe non smobilizzarsi nel breve periodo.

 Quoziente di tesoreria = liquidità immediate + differite / passività correnti

Nel momento in cui l'indice di liquidità ci esprime un giudizio non negativo per dare un giudizio professionalmente obiettivo si deve calcolare anche questo secondo indice, che non è altro che lo stesso indice di liquidità senza considerare le rimanenze, in quanto queste potrebbero smobilizzarsi oltre l'esercizio successivo. Per questo dovremmo considerare non più 1 come valore obiettivo ma 0,7 (deriva dalla prassi professionale). Quando questo indice è maggiore o uguale a 0,70 allora la società riesce a far fronte ai debiti a breve con le attività a breve (senza considerare le rimanenze).

 CCN commerciale = crediti commerciali + rimanenze / debiti commerciali descrive l'ammontare di finanza a breve termine di cui necessita l'azienda. Più alto è l'indice, maggiore sarà la necessità di reperire finanza a breve termine per coprire crediti e rimanenze. Il valore da prendere a riferimento per l'analisi di questo indice è quindi 1 che misura il punto in cui i crediti commerciali e le rimanenze sono interamente coperti dai debiti commerciali e quindi la società non necessità di ulteriori finanziamenti.

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Questo indice è stato calcolato in relazione ad un anno e dovrebbe mostrare, in teoria, un andamento crescente, in quanto la società potrebbe entrare in crisi o comunque riscontrare problemi dal punto di vista finanziario nel caso in cui non riuscisse a riscuotere i crediti e di conseguenza potrebbe riscontrare dei problemi di liquidità. Non si può dare un valore obiettivo a questo indice , ma possiamo dire che dovrebbe avere un andamento crescente negli esercizi in cui la società è in crisi e decrescenti nei momenti di prosperità della società e non dovrebbe superare il valore di 1 in quanto questo significherebbe che sono crediti obsoleti che la società dovrebbe svalutare prima della chiusura del bilancio.

 Indice di durata dei debiti = debiti commerciali / costi commerciali

In teoria, quando una società è in crisi o comunque non riesce pienamente a far fronte alle proprie obbligazioni, i fornitori richiedono come condizione di pagamento, anziché a “credito” con pagamento alla consegna o comunque concedendo minori giorni di dilazione. Quindi questo indice dovrebbe decrescere man mano che il principio di continuità aziendale viene a mancare.

 Leverage = totale impieghi / capitale proprio

E' l'indice di indebitamento. Più cresce l'indice e più aumenta l'indebitamento, in quanto diminuisce l'incidenza dei mezzi propri sul totale dei finanziamenti. Per questo l'indice dovrebbe, in teoria mostrare un andamento crescente negli anni di crisi aziendale e decrescente quando la situazione è in miglioramento. Il valore di questo indice dovrebbe avere un valore compreso tra 1,5 e 2 in una situazione di stabilità finanziaria, mentre avrà una tendenza allo squilibrio se tale indice è compreso tra 2 e 3, quando arriva a superare il valore di 3 la situazione finanziaria è da definirsi squilibrata.

 Indice di indebitamento = capitale di terzi / totale finanziamenti

Questo indice misura il grado di dipendenza della società dal capitale di terzi. Tanto maggiore sarà questo indice, più elevato è l'indebitamento della società nei confronti di terzi. Tale indicatore può essere suddiviso in altri due, che esprimono l’indebitamento a breve e a lungo termine, di seguito esposti.

 Indice di indebitamento corrente = passività correnti / totale finanziamenti

 Indice di indebitamento consolidato = passività consolidate / totale finanziamenti Questi due indici sono una divisione del grafico precedente, in quanto vengono divisi i mezzi di terzi tra breve e lungo termine. L'andamento di questi due indici nei periodi di crisi è inverso perché i debiti a breve aumentano provocando problemi di liquidità

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dovuta anche da una difficoltà di trovare finanziatori che si impegnino nel lungo le situazioni di tali società; questo provoca che, anche per investimenti a lungo termini si attinga ad operazioni a breve termine.

 ROE = reddito netto / capitale netto

 ROI = reddito operativo / capitale investito

Questi due indici sono quelli economici più significativi. L’uno rappresenta la remunerazione del capitale proprio, mentre l'altro dell’intero capitale investito.

I periodi presi in considerazione delle varie società sono relativi ai tre esercizi precedenti la delibera della Consob, che stabilisce l'inserimento di ciascuna società nella grey list o nella black list.

Per ogni società sono stati calcolati gli indici sopra descritti e riportati su grafico, in base ai periodi di appartenenza alle liste sopra menzionate.

2.3 LE SOCIETA’ DELLA GREY LIST

Di seguito verranno riportate le tabelle di tutte le società (21) che fanno parte della grey list dal 2009 ad oggi, lo stesso preso in considerazione dall’attuale analisi.

Riferimenti

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