Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diri)o Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
(accollo, cessione del credito e surrogazione)
ACCOLLO (artt.1273-1276 c.c.) - contratto tra debitore e
terzo
• Nozione:
Un terzo
→
accollante
conviene con il debitore originario
→
accollato
l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore
→
accollatario
Accollo interno
Accollo esterno
Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accollo
produce effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario)
Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la
dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi).
ACCOLLO
Ø
L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore
originario
Ø
La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di
accollo importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del
debitore originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della
sua liberazione
Ø
Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul
creditore qualora la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata
con una sua dichiarazione.
ACCOLLO
●
Eccezioni opponibili:
Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le
eccezioni fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le
eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le
eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei
confronti del creditore (tranne le eccezioni personali al debitore
originario o quelle di compensazione che il debitore originario
poteva opporre al creditore).
LA CESSIONE DEL CREDITO(artt.1260-1267 c.c.)
•
Nozione
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,
anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia
carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge (Art. 1260 comma 1 c.c.).
●
Giustificazione causale
Non esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni
atto traslativo del credito (artt. 1260-1267 c.c.). Il trasferimento si attua
secondo molteplici giustificazioni causali, mediante l’uso degli schemi
(tipici o atipici) della negoziazione dei diritti. Pertanto le disposizioni
generali sulla cessione del credito si integrano con la disciplina specifica
del modello contrattuale utilizzato in concreto.
LA CESSIONE DEL CREDITO
→ principio della libera trasferibilità● Ipotesi di incedibilità del credito:
Ø incedibilità legale → particolare legame tra credito e creditore
• crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto, sono inerenti a determinate persone (crediti alimentari)
• crediti che vantano creditori con particolari qualità (stipendi del pubblico impiego)
• crediti che hanno natura speciale (non pignorabili o non sequestrabili)
Ø incedibilità convenzionale → mediante accordo delle parti. Tuttavia se al
momento della cessione il cessionario non conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art. 1260 comma 2 c.c.). Il debitore che intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo trasferimento, deve rendere conoscibile il
patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti probatori del credito
da consegnare al cessionario (art. 1262 c.c.).
LA CESSIONE DEL CREDITO
●
Cessione del credito in luogo di adempimento
Un credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario: se il cessionario è creditore del cedente, questi, invece di estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti nei confronti di un terzo (debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il cessionario si estingue con l’adempimento da parte del
debitore ceduto nei confronti del cessionario (art. 1198 c.c.).
●
Cessione a scopo di garanzia
Il credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di
un’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario. Se alla
scadenza dell’obbligazione il cedente adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto; diversamente, il cessionario si può soddisfare sul credito ceduto, non quale creditore del cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri creditori (del cedente) possano concorrere sullo stesso credito.
LA CESSIONE DEL CREDITO
La struttura
• Bilaterale: l’effetto traslativo è determinato da un accordo tra cedente e
cessionario del quale il debitore ceduto non è parte.
• Trilaterale: se il credito non è trasferibile senza il consenso e, quindi, senza
la partecipazione del debitore ceduto, questi deve “autorizzare” o “accettare” la cessione, assumendo il ruolo di parte nel contratto.
• Unilaterale: quando, per produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del
solo cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare del diritto all’acquisto del credito altrui).
La forma
Individuata la funzione specifica del negozio traslativo, si è vincolati alla
disciplina del contratto prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni
LA CESSIONE DEL CREDITO
Opponibilità della cessione al debitore ceduto
Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del
cessionario soltanto se è a conoscenza del mutamento della
titolarità del diritto (art. 1264 c.c.). Questa informazione può
essere fornita mediante:
Ø
notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal
cessionario con qualsiasi modalità (invio postale, atto
giudiziale, ecc.)
Ø
accettazione: da parte del debitore che, in tal modo,
implicitamente dichiara al cessionario di conoscere
l’esistenza della cessione.
N.B. Il cessionario che non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto
l’accettazione può dimostrare che il debitore ceduto era a conoscenza dell’atto
LA CESSIONE DEL CREDITO
Conflitto tra più cessionari
Il creditore può compiere più cessioni a favore di soggetti diversi.
Di regola, dovrebbe essere valido l’atto compiuto
anteriormente. Tuttavia, per i crediti si ricorre a strumenti di
pubblicità (notifica o accettazione) tali da garantire l’anteriorità o
la data certa (art. 1265 c.c.)
Eccezioni opponibili dal debitore ceduto
Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni
attinenti al rapporto obbligatorio che lo vincolava al
creditore cedente.
LA CESSIONE DEL CREDITO
Garanzia della solvenza
Il cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, sì che il rischio dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art. 1267 c.c.). Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è sufficiente per la realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza. Il cedente deve corrispondere al cessionario non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre gli interessi dal
momento della corresponsione, le spese e i danni.
Garanzia dell’esistenza del credito
Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario:
Ø se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente deve garantire al cessionario
l’esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, salvo che il cedente sia responsabile dell’inesistenza del credito (art. 1266 c.c.)
Ø se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica la garanzia per evizione del
donante (art. 797 c.c.).