• Non ci sono risultati.

268-278 Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio accollo cessione del credito e surrogazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "268-278 Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio accollo cessione del credito e surrogazione"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

Università degli Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Prof. Marcello D’Ambrosio

Corso di Diri)o Privato

Parte terza - Situazioni giuridiche

Rapporto obbligatorio

Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio

(accollo, cessione del credito e surrogazione)

(2)

ACCOLLO (artt.1273-1276 c.c.) - contratto tra debitore e

terzo

•  Nozione:

Un terzo

accollante

conviene con il debitore originario

accollato

l’assunzione del debito che questi ha nei confronti del creditore

accollatario

Accollo interno

Accollo esterno

Il creditore non partecipa alla convenzione di accollo e l’accollo

produce effetti solo tra le parti (terzo e debitore originario)

Il creditore aderisce alla convenzione rendendo irrevocabile la

dichiarazione di accollo (contratto a favore di terzi).

(3)

ACCOLLO

Ø

L’insolvenza originaria dell’assuntore non libera il debitore

originario

Ø

La dichiarazione di nullità o l’annullamento del negozio di

accollo importa la reviviscenza dell’obbligazione a carico del

debitore originario senza le garanzie dei terzi estinte all’atto della

sua liberazione

Ø

Il rischio dell’insolvenza del nuovo debitore grava sul

creditore qualora la liberazione sia stata da quest’ultimo accordata

con una sua dichiarazione.

(4)

ACCOLLO

Eccezioni opponibili:

Il terzo (accollante) può opporre al creditore (accollatario) le

eccezioni fondate sul negozio di assunzione del debito, ossia le

eccezioni che avrebbe potuto nei confronti dell’accollato e le

eccezioni che lo stesso accollato avrebbe potuto opporre nei

confronti del creditore (tranne le eccezioni personali al debitore

originario o quelle di compensazione che il debitore originario

poteva opporre al creditore).

(5)

LA CESSIONE DEL CREDITO(artt.1260-1267 c.c.)

• 

Nozione

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,

anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia

carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato

dalla legge (Art. 1260 comma 1 c.c.).

Giustificazione causale

Non esiste una giustificazione causale costantemente presente in ogni

atto traslativo del credito (artt. 1260-1267 c.c.). Il trasferimento si attua

secondo molteplici giustificazioni causali, mediante l’uso degli schemi

(tipici o atipici) della negoziazione dei diritti. Pertanto le disposizioni

generali sulla cessione del credito si integrano con la disciplina specifica

del modello contrattuale utilizzato in concreto.

(6)

LA CESSIONE DEL CREDITO

principio della libera trasferibilità

● Ipotesi di incedibilità del credito:

Ø incedibilità legale → particolare legame tra credito e creditore

• crediti che, per ragioni relative al titolo o all’oggetto, sono inerenti a determinate persone (crediti alimentari)

• crediti che vantano creditori con particolari qualità (stipendi del pubblico impiego)

• crediti che hanno natura speciale (non pignorabili o non sequestrabili)

Ø incedibilità convenzionale → mediante accordo delle parti. Tuttavia se al

momento della cessione il cessionario non conosceva tale patto, il credito si trasferisce (art. 1260 comma 2 c.c.). Il debitore che intenda efficacemente tutelarsi rispetto ad un successivo trasferimento, deve rendere conoscibile il

patto di incedibilità, annotandolo, ad es. sui documenti probatori del credito

da consegnare al cessionario (art. 1262 c.c.).

(7)

LA CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del credito in luogo di adempimento

Un credito si può trasferire anche per estinguere un rapporto obbligatorio tra cedente e cessionario: se il cessionario è creditore del cedente, questi, invece di estinguere la prestazione dovuta, può cedergli il credito che egli stesso vanti nei confronti di un terzo (debitore ceduto). L’obbligazione del cedente verso il cessionario si estingue con l’adempimento da parte del

debitore ceduto nei confronti del cessionario (art. 1198 c.c.).

Cessione a scopo di garanzia

Il credito può essere ceduto per garantire l’adempimento di

un’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario. Se alla

scadenza dell’obbligazione il cedente adempie, il cessionario deve restituire il credito ceduto; diversamente, il cessionario si può soddisfare sul credito ceduto, non quale creditore del cedente, ma come titolare dello stesso, evitando che gli altri creditori (del cedente) possano concorrere sullo stesso credito.

(8)

LA CESSIONE DEL CREDITO

La struttura

•  Bilaterale: l’effetto traslativo è determinato da un accordo tra cedente e

cessionario del quale il debitore ceduto non è parte.

•  Trilaterale: se il credito non è trasferibile senza il consenso e, quindi, senza

la partecipazione del debitore ceduto, questi deve “autorizzare” o “accettare” la cessione, assumendo il ruolo di parte nel contratto.

•  Unilaterale: quando, per produrre l’effetto traslativo, basta la volontà o del

solo cedente o del solo cessionario (ciascuno di essi titolare del diritto all’acquisto del credito altrui).

La forma

Individuata la funzione specifica del negozio traslativo, si è vincolati alla

disciplina del contratto prescelto e, quindi, anche ad eventuali prescrizioni

(9)

LA CESSIONE DEL CREDITO

Opponibilità della cessione al debitore ceduto

Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti del

cessionario soltanto se è a conoscenza del mutamento della

titolarità del diritto (art. 1264 c.c.). Questa informazione può

essere fornita mediante:

Ø

notifica: può essere effettuata sia dal cedente sia dal

cessionario con qualsiasi modalità (invio postale, atto

giudiziale, ecc.)

Ø

accettazione: da parte del debitore che, in tal modo,

implicitamente dichiara al cessionario di conoscere

l’esistenza della cessione.

N.B. Il cessionario che non ha proceduto alla notifica e non ha ricevuto

l’accettazione può dimostrare che il debitore ceduto era a conoscenza dell’atto

(10)

LA CESSIONE DEL CREDITO

Conflitto tra più cessionari

Il creditore può compiere più cessioni a favore di soggetti diversi.

Di regola, dovrebbe essere valido l’atto compiuto

anteriormente. Tuttavia, per i crediti si ricorre a strumenti di

pubblicità (notifica o accettazione) tali da garantire l’anteriorità o

la data certa (art. 1265 c.c.)

Eccezioni opponibili dal debitore ceduto

Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni

attinenti al rapporto obbligatorio che lo vincolava al

creditore cedente.

(11)

LA CESSIONE DEL CREDITO

Garanzia della solvenza

Il cedente, di norma, non garantisce la solvibilità del debitore ceduto, sì che il rischio dell’inadempimento di questi è ad esclusivo carico del cessionario (art. 1267 c.c.). Tuttavia, il cessionario può ottenere che il cedente, se il patrimonio del debitore non è sufficiente per la realizzazione del credito, assuma la garanzia della solvenza. Il cedente deve corrispondere al cessionario non quanto sarebbe stato adempiuto dal debitore ceduto, ma quanto ha ricevuto come corrispettivo, oltre gli interessi dal

momento della corresponsione, le spese e i danni.

Garanzia dell’esistenza del credito

Con riguardo ai rapporti tra cedente e cessionario:

Ø  se il trasferimento è a titolo oneroso: il cedente deve garantire al cessionario

l’esistenza del credito al tempo della cessione. Tale garanzia può essere esclusa per patto, salvo che il cedente sia responsabile dell’inesistenza del credito (art. 1266 c.c.)

Ø  se il trasferimento è a titolo gratuito: si applica la garanzia per evizione del

donante (art. 797 c.c.).

(12)

SURROGAZIONE PER PAGAMENTO

Nozione: è, insieme alla cessione del credito, un’ipotesi di successione

a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio.

Il codice civile prevede tre ipotesi di surrogazione:

Ø

per volontà del creditore (art. 1201 c.c.): qualora il creditore riceva il

pagamento da un terzo, può surrogare quest’ultimo nel suo credito (la

surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contestualmente al

pagamento);

Ø

per volontà del debitore (art. 1202 c.c.): qualora il debitore prenda a

mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile, al fine di pagare il

debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore - in tal caso la

surrogazione è subordinata alla sussistenza delle condizioni di legge;

Ø

per volontà della legge (art. 1203 c.c.): nelle ipotesi tassativamente

previste dal codice civile, il terzo che paga subentra di diritto nella

posizione del creditore soddisfatto.

Riferimenti

Documenti correlati

In tal caso, il cliente ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi – incluse le spese sostenute per

In tal caso, il cliente ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi – incluse le spese sostenute per

In tal caso, il cliente ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, inclusi l’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua

Frequenza variazione tasso: TrimestraleEURIBOR 3M BASE 360: amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI), pubblicato sul Sole 24 Ore, rilevato il primo giorno di

Provincia Ufficio Registro Imprese: PV Numero di iscrizione: PV - 200012 Capitale sociale: 0.00. Numero soci: SM

La cessione del credito a scopo di adempimento permette di far coincidere questi due momenti, poiché il cessionario creditore non pretenderà il pagamento dal debitore cedente e

Rimodulando l’intera disciplina dei crediti d’imposta nell’ambito del settore cinematografico e audiovisivo, la legge 14 novembre 2016, n. Nel rispetto delle

Perfino l’Agenzia delle Entrate, nella sua guida sul bonus mobili, confermava questa alternativa alla normale detrazione tramite dichiarazione dei redditi.. Fino a quando,