Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Prof. Marcello D’Ambrosio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE(artt.
1277-1284 c.c.)
Nozione: costituisce oggetto della prestazione una
somma di danaro.
L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie viene indicato col termine pagamento.
L'esecuzione delle prestazioni pecuniarie è governata dal principio nominalistico (art. 1277 c.c.): il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE(artt.
1277-1284 c.c.)
debito di valuta: non incide ai fini della determinazione
della somma dovuta l'eventuale svalutazione del danaro intercorsa tra la nascita dell'obbligazione e la scadenza
debito di valore: somma pecuniaria (indeterminata) la
quale rileva non per il suo valore nominale, bensì in quanto rappresentativa di un valore economico da trasferire al creditore. Il valore economico della prestazione è determinato sia con riferimento ai prezzi di mercato sia muovendo dalle utilità soggettive che il singolo creditore è idoneo a trarne.
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Correttivi al principio nominalistico
Ø Clausole di rivalutazione monetaria (es. clausola
Istat, debito espresso in valuta straniera, clausola oro, merci) → il valore nominale della somma dovuta, già determinata, viene agganciato ad un criterio di aggiornamento automatico.
Ø Interessi corrispettivi: i crediti pecuniari purché liquidi
ed esigibili producono interessi di pieno diritto, salvo che diversamente risulti dalla legge o dal titolo, i quali costituiscono il corrispettivo del godimento della somma dovuta.
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Interessi
La corresponsione degli interessi è oggetto di una
obbligazione accessoria: tale carattere attiene però al
momento genetico.
Una volta maturato, il credito degli interessi costituisce
obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella
principale.
Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi
soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per accordo successivo alla scadenza e sempre che riguardino un periodo superiore ai sei mesi (anatocismo, art.1283 c.c.).
OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Gli interessi possono, altresì, essere:
● Legali: 2.5% annuo (art. 1284 c.c.).
● Convenzionali: stabiliti dalle parti con patto scritto avente
forma ad substantiam, in misura maggiore rispetto agli interessi legali.
● Moratori: interessi dovuti per ritardato pagamento,
qualificato dalla costituzione in mora del debitore.
● Usurari: interessi fissati dalle parti in misura non solo
maggiore rispetto al tasso di interesse legale, ma sproporzionata rispetto al mercato. In questo caso il patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure nella misura legale (art. 1815 c.c.).
OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE
Nozione: quando un unico rapporto può avere ad
oggetto due o più prestazioni e il debitore è obbligato
in alternativa ad eseguire una delle prestazioni
dedotte in obbligazione.
Ø la facoltà di scelta spetta, di regola al debitore, ma può essere convenzionalmente attribuita al creditore o ad un terzo (art. 1286, comma 1, c.c.).
Ø con la notificazione della dichiarazione di scelta o con l'esecuzione di una delle prestazioni, la scelta diviene
irrevocabile.
Ø la scelta attua la c.d. concentrazione dell'obbligazione, la quale da questo momento si considera semplice. (Per la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta di una o entrambe le prestazioni, vedi gli artt. 1288, 1289 e 1290 c.c.).
OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE
Nozione: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore per espressa previsione legislativa, o convenzionalmente, ha facoltà di liberarsi eseguendo una diversa prestazione. Il creditore può esigere esclusivamente la prestazione principale, la quale, se diviene impossibile, estingue il rapporto obbligatorio.
Nozione: quando un unico rapporto obbligatorio ha ad
oggetto più prestazioni, il debitore si libera
eseguendole cumulativamente. L'unicità del
rapporto è determinata dall'unicità della prestazione
dovuta, tenuto conto dell'unitarietà dell'interesse del creditore.