Quesito in ordine all’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei giudici di pace per l’integrazione del Consiglio giudiziario.
(Risposta a quesito del 2 aprile 2003)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 2 aprile 2003,
“- letti i quesiti con i quali i presidenti delle Corti di appello di Bologna e di Firenze chiedono se debba essere riconosciuta ai giudici di pace già nominati con decreto ministeriale e non ancora immessi nel possesso dell’ufficio, essendo in corso di svolgimento il tirocinio di cui all’art. 23 cpv.
della legge n. 468 del 1999, la titolarità dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni del rappresentante dei giudici di pace previsto dagli artt. 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge n.
374 del 1991 e succ. mod.;
- letto l’art. 16 del D.P.R. n. 198 del 2000 (Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace) il cui primo comma recita: “Al fine di individuare il rappresentante dei giudici di pace previsto dal comma 2-bis dell’articolo 7 e dal comma 4 dell’art. 9 della legge, i giudici di pace di ciascun distretto, in occasione delle elezioni del consiglio giudiziario e, in quanto compatibili, con le modalità di cui all’articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, designano tre loro rappresentanti, uno dei quali con funzione di componente effettivo e gli altri di supplente, eleggendoli tra i giudici di pace che hanno giurisdizione nel distretto”;
- rilevato che la norma da ultimo citata fa esplicito riferimento all’esercizio delle funzioni giurisdizionali solo con riguardo alla titolarità dell’elettorato passivo, mentre la titolarità dell’elettorato attivo è riferita ai “giudici di pace di ciascun distretto”, espressione nella quale devono ritenersi compresi anche i giudici di pace che stanno svolgendo il tirocinio di cui all’art. 23 cpv. della legge n. 468 del 1999;
- considerato che, pertanto, nelle elezioni del rappresentante dei giudici di pace previsto dagli artt.
7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge n. 374 del 1991 e succ. mod. la titolarità dell’elettorato passivo deve essere riconosciuta ai giudici di pace che siano stati immessi nel possesso dell’ufficio, mentre l’elettorato attivo deve essere riconosciuto anche ai giudici di pace già nominati con decreto ministeriale, ma non ancora immessi nel possesso dell’ufficio in quanto stanno svolgendo il tirocinio di cui all’art. 23 cpv. della legge n. 468 del 1999.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
di rispondere ai quesiti sopra indicati nei sensi di cui in motivazione.”