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ADEGUATA VERIFICA 27 MARZO 2014 STEFANO VALENTINI REVISIONE 03 APRILE 2017 REVISIONE 01 NOVEMBRE 2019 REVISIONE 30 OTTOBRE 2020

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ADEGUATA VERIFICA

PARSIFAL – ANTIRICICLAGGIO – ADEGUATA VERIFICA

REDAZIONE FEDERICO COSTA

STEFANO VALENTINI

27 MARZO 2014

REVISIONE 03 APRILE 2017

REVISIONE 01 NOVEMBRE 2019

REVISIONE 30 OTTOBRE 2020

REVISIONE Aggiornamento paesi alto rischio riciclaggio e nota di chiarimento su procedimenti penali e amminstrativi

9 GIUGNO 2021

REVISIONE Stato validità profilo di rischio 29 DICEMBRE 2021

VERSIONE 1.04

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Indice

PREMESSA ...3

2. L’ADEGUATAVERIFICA ...4

2.1PANNELLO “RIFERIMENTI NORMATIVI” ... 13

2.2PANNELLO “CLIENTE” ... 15

2.3PANNELLO “ALTRI DATI” ... 16

2.4PANNELLO “DOCUMENTI” ... 18

2.5PANNELLO “LEGAMI” ... 18

2.6PANNELLO “RAPPORTO” ... 20

2.7PANNELLO “SOTTOSCRIZIONE” ... 22

2.8PANNELLO “COMPORTAMENTO” ... 28

2.9PANNELLO “VALUTAZIONE” ... 29

3. ILPROFILODIRISCHIO ... 34

3.1IL PROFILO DI RISCHIO BASSO E MEDIO ... 35

3.2IL PROFILO DI RISCHIO ALTO ... 36

4. L’ESECUZIONEDELLARAFFORZATAVERIFICALAFUNZIONEMFIN ... 37

5. ILMONITORAGGIODELPROFILODIRISCHIO ... 48

6. ILPROGRAMMAMF100 ... 49

7. L’APPLICAZIONEDELQUESTIONARIO ... 50

8. FASTCHECK ... 51

9. PROFILIRELATIVIALLATUTELADELLAPRIVACY ... 52

ALLEGATI ... 54

PESI ATTRIBUITI AL PROFILO ... 54

PROFILO SOGGETTIVO: ... 55

PROFILO OGGETTIVO: ... 56

CALCOLO DEL PROFILO DI RISCHIO ... 57

INDICATORI (PROVINCIA)2007 ... 60

INDICATORI (PROVINCIA)2010 ... 63

INDICATORI (PROVINCIA)2018 ... 66

PAESI RISCHIO AUI ALTO ... 69

CODICI ATECO DA CONSIDERARSI A RISCHIO ALTO ... 73

CODICI ATECO DA CONSIDERARSI A RISCHIO MEDIO ... 73

CODICI ATECO CHE FORZANO IL RISCHIO AD ALTO(RAFFORZATA) ... 76

CODICI NATURA GIURIDICA DA CONSIDERARSI A RISCHIO MEDIO ... 78

DOCUMENTAZIONETECNICA ... 79

INSTALLAZIONE PROCEDURA ADEGUATA VERIFICA ... 79

PROFILATURA ABILITAZIONE RAFFORZATA VERIFICA (MFIN) ... 80

DOCUMENTAZIONEFUNZIONALE... 81

ESTRAZIONE LEGAMI IN ADEGUATA VERIFICA (MFIN) ... 81

CONTROLLI PROCEDURA IN ANAGRAFE (ANAG) ... 81

FORZATURA RISCHIO ALTO ... 82

MF113ACCENSIONERAPPORTI/ESECUTORI ... 82

CONTROLLI PROGRAMMA MF100R ... 83

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PREMESSA

L’utilizzo della funzione “ADEGUATA VERIFICA” sostituisce la compilazione manuale del

“Profilo di rischio” previsto nella funzione “ANAG” pannello “AML” (ex pannello 3D).

La mancata valorizzazione del “Profilo di rischio”, con l’attivazione della procedura comporta il blocco dell’anagrafica con la segnalazione “Anagrafe da ricertificare”.

Va posta quindi particolare attenzione all’atto dell’attivazione della procedura in quanto, come detto sopra, in mancanza del “profilo di rischio” la nuova Procedura impedirà in automatico la prosecuzione di tutte le attività, PEF compresa.

All’atto dell’istallazione verrà eseguito il programma MF090 che normalizza le informazioni necessarie per l’utilizzo della nuova procedura e che eventualmente attribuisce il profilo di rischio basandosi al solo profilo oggettivo legato alle province.

Sarà responsabilità dell’utente comunicarci la modalità di esecuzione del programma:

- trattare tutti gli NDG ai quali sarà attribuito, per default, il profilo oggettivo (riferito alla provincia come descritto nel Manuale);

- trattare solo gli NDG privi del profilo di rischio (ovvero gli NDG non gestiti manualmente tramite il pannello AML procedura ANAG, ai quali sarà attribuito lo stesso profilo oggettivo).

L’attribuzione del solo profilo oggettivo non mitigato dai parametri come descritti nel Manuale genererà per i nominativi residenti in province “a rischio” il profilo Alto

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2. L’ADEGUATA VERIFICA

Il manuale di adeguata verifica Parsifal e la relativa procedura informatica sono stati aggiornati ai fini delle “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”

emanate il 30 luglio 2019.

Tali disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:

a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, cfr. articoli 17-30) del D. lgs 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);

b) Gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali

Nelle predette disposizioni è riportato che le attività di adeguata verifica sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

a) quando si instaura un rapporto continuativo;

b) quando viene eseguita un’operazione occasionale disposta dal cliente che:

- comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni frazionate;

- oppure che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. I limiti di importo non si applicano, ed è quindi sempre dovuta l’adeguata verifica, per tutte le operazioni occasionali effettuate a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o “soggetti convenzionati e agenti”.

c) quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; i destinatari si avvalgono degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, in base al decreto

antiriciclaggio;

d) quando sorgono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all’indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).1

1 Cfr Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, documento per la consultazione Aprile 2018

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5 L’art. 15 del D.Lgs. 21/11/2007, n° 231 impone agli intermediari finanziari l’obbligo di procedere ad un’adeguata verifica della clientela in caso di instaurazione di un rapporto continuativo e di compimento di operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro2; tale soglia di importo rimarrà in vigore fino al 31/12/2020, a partire dal 1° Gennaio 2021 la soglia verrà impostata ad un importo pari o superiore a 5.000 euro.

L’intermediario deve poi essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate per osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela è proporzionata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, acquisendo dati, informazioni e idonea documentazione per attestare la veridicità e la legittimità di quanto asserito dalla clientela stessa.

Per completezza si ricorda che, l’adeguata verifica poteva essere semplificata, nei rapporti con amministrazioni pubbliche, con intermediari sottoposti agli stessi standard normativi, ovvero quando l’operatività riguardava prodotti ritenuti a basso rischio (es. assicurativi o previdenziali).

A partire da gennaio 2020 valgono le disposizioni di adeguata verifica emanate da Banca d’Italia il 30 luglio 2019. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i destinatari possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l’estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda del provvedimento di Adeguata verifica.

In presenza di soggetti quali amministrazioni pubbliche o altri intermediari è possibile invece ricorrere all’articolo 8 delle disposizioni in materia sulla conservazione dei dati del 24 marzo 2020 (in vigore dal 2021) per evitare di registrare rapporti continuativi e operazioni posti in essere con questi soggetti.

L’attività valutativa svolta dal Confidi deve quindi trovare il suo presupposto nella conoscenza non meramente documentale-anagrafica - come era nella logica della legge n°197/1991 - ma sostanziale del cliente, dalla quale poter attribuire un profilo di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Deve trattarsi quindi dell’acquisizione di una conoscenza che implica una valutazione della causa dell’operazione e della sua congruità rispetto al profilo di rischio attribuito al cliente.

Muovendo da questa esigenza si è pertanto ritenuto opportuno creare in Parsifal la funzione di Adeguata Verifica attraverso la quale generare in automatico, il Profilo di Rischio del Cliente.

Il Questionario deve essere compilato:

➢ in caso di richiesta di affidamento o garanzia e quindi prima dell’accensione del rapporto 03 o 24 (le operazioni occasionali non vengono trattate in quanto non peculiari all’attività del Confidi);

➢ in caso di aggiornamento di dati già acquisiti in quanto rilevanti ai fini della compilazione del questionario;

2 Cfr. anche nostra precedente circolare n. 13895 dello scorso 11 luglio 2011.

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➢ quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

➢ quando si hanno dubbi, sulla veridicità o adeguatezza dei dati identificativi forniti.

Per attuare la procedura di adeguata verifica si deve selezionare l’azione ANAG – gestione anagrafe dallo sportello del sistema informativo Parsifal, aprendo in questo modo il cruscotto anagrafico;

prima di effettuare l’operazione di adeguata verifica si presuppone che sia stato già effettuato il censimento anagrafico del soggetto cliente (persona fisica o giuridica), la registrazione dei

documenti e l’inserimento della compagine sociale, oltre che di tutti i dati considerati obbligatori.

Per ogni informazione relativa all’anagrafica e alle implementazioni al sistema informativo Parsifal si rimanda al documento “Antiriciclaggio Parsifal – adeguamento sistema informativo IV direttiva”.

Si riportano di seguito, in modo sintetico i campi oggetto di modifica e i nuovi campi che saranno inseriti a partire da Novembre 2020.

Prima di entrare nel dettaglio del procedimento vero e proprio dell’adeguata verifica, si esaminano i dati e gli elementi obbligatori presenti nel cruscotto anagrafico e il loro impatto sulla procedura di ADV.

Dalla funzione ANAG – sportello anagrafe, nel cruscotto anagrafico, prendendo in esame il pannello DATI si può notare il campo “attività professionale”.

Si precisa che, se il confidi vuole rendere non obbligatoria l’attività professionale, deve inviare una comunicazione all’assistenza per effettuare una modifica tabellare. L’assistenza andrà dunque a modificare il parametro BBBPAR-QAVE J06 = 1 rendendo facoltativa la compilazione di tale campo.

A partire dalla release di Novembre 2020 il campo fondamentale per effettuare l’adeguata verifica sarà il Codice Ateco dell’impresa.

Il pannello INFO comprende la sezione denominata “Codici Ateco Secondari”, è sufficiente selezionare il/i codice/i dall’elenco predisposto, dare conferma e premere fine.

Successivamente in adeguata verifica, viene presentato, accanto all’Ateco principale, il più rischioso degli Ateco secondari.

Il precedente pannello 3D – antiriciclaggio, ora denominato AML, comprende l’aggiornamento della lista contenente le diverse tipologie di PEP in base alla nuova normativa, modificando la descrizione di PEP locale in PIL (politico italiano locale).

Sono inoltre presenti nel cruscotto anagrafico i campi relativi ai “procedimenti penali” e

“procedimenti amministrativi”, necessari per l’autovalutazione per rischio riciclaggio di fine anno.

In merito ai procedimenti penali e amministrativi, le relative informazioni possono essere registrate e visualizzate dai soli utenti già abilitati alla gestione delle SOS (segnalazioni di operazioni sospette).

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7 In base a quanto viene riportato nelle disposizioni di adeguata verifica del 30 luglio 2019, in particolare nell' allegato 2 legato ai fattori di rischio, si è assimilata la segretezza di talune informazioni legate ai procedimenti penali e amministrativi e alla segretezza legata alle operazioni SOS.

Per questo motivo, dato che nel sistema Parsifal era già presente questo profilo di sicurezza legato alle operazioni SOS, si è inserito lo stesso livello di sicurezza anche per le informazioni relative ai procedimenti penali e amministrativi.

Se l’utente abilitato imposta a “SI” il campo procedimenti penali, il sistema di calcolo adeguata verifica, imposterà il rischio alto al cliente alla prima esecuzione di adeguata verifica. Questo vale nel caso di società di persone/capitali, persone fisiche, o ditte individuali.

Il campo “procedimenti amministrativi” è, invece, un dato informativo che può essere utilizzato in sede di autovalutazione o per altre finalità, ma non fa scattare il rischio alto.

Se l’utente abilitato, in presenza di procedimenti penali, vuole far scattare subito il rischio alto, può farlo anche tramite la funzione di forzatura profilo di rischio senza rieseguire un adeguata verifica completa.

Il campo “procedimenti penali” deve essere valorizzato a SI dall’utente in tutti i casi previsti nelle disposizioni di adeguata verifica (allegato 2 punto A- 3):

- procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l’utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice di procedura penale;

- procedimenti per danno erariale;

- procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo

Il campo “procedimenti amministrativi” deve essere impostato a SI per tutti quei procedimenti amministrativi che non sono previsti nelle disposizioni di adeguata verifica.

In sintesi si deve intendere per procedimenti penali tutti i “procedimenti e sanzioni rilevanti a fini AML”, procedimenti amministrativi i “procedimenti e sanzioni non rilevanti a fini AML”.

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8 Nel caso di società i campi relativi alle liste PEP e Terrorismo saranno inibiti dal sistema.

Dalla procedura ANAG pannello AML è possibile modificare manualmente il profilo di rischio.

Il personale da abilitare alla funzione potrà essere autorizzato su 3 livelli (SS4 ANAG=AML):

1- potrà variare il profilo del cliente da BASSO ad ALTO e viceversa;

2- potrà variare il profilo del cliente solo da BASSO verso l’alto (anche di 2 livelli);

3- potrà variare il profilo del cliente solo da BASSO a MEDIO.

Nel caso di variazione al livello ALTO si dovrà comunque procedere con rafforzata verifica.

Si tenga presente che la variazione manuale del profilo, genera un blocco dell’anagrafica per la cui rimozione sarà necessario utilizzare la funzione SBLOCCO da ANAG (l’operatore dovrà chiaramente essere abilitato all’operatività).

Il personale da abilitare dovrà essere comunicato attraverso segnalazione sul portale. Ad abilitazione conseguita sarà visualizzata una nota “C” in anagrafica dell’operatore.

Nel cruscotto anagrafico del sistema informativo Parsifal, per effettuare la procedura di adeguata verifica, occorre cliccare sul pulsante “Adeguata verifica” evidenziato nella figura 1.

Non è necessario essere su uno specifico pannello in quanto l’elenco dei pulsanti presenti sulla destra della maschera rimane invariato.

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9 Prestare attenzione al colore del suddetto pulsante, infatti nella schermata può comparire in diversi colori, ad ogni colore è associato un differente grado di rischio oppure un significato particolare:

- se è grigio significa che per quell’impresa non è stata mai eseguita l’adeguata verifica, a dimostrazione di questo nella lista dei record non ne è presente alcuno;

- se è verde significa che l’adeguata verifica è stata svolta e al processo è stato assegnato un rischio basso;

- se è giallo può significare che è in elaborazione una adeguata verifica precedentemente svolta, oppure che è necessario eseguire delle ulteriori operazioni come la rafforzata verifica;

- se è arancione allora all’adeguata verifica svolta è stato associato un rischio medio;

- se è rosso allora all’adeguata verifica svolta è stato associato un rischio il rischio alto.

L’associazione del grado/profilo di rischio è possibile vederla nella lista delle ADV già svolte, nella colonna denominata “valore rischio”, oppure nella scheda valutazione.

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10 Una volta cliccato il pulsante “adeguata verifica” compare un elenco di tutte le ADV che sono state effettuate per quell’impresa, con l’indicazione della data di inserimento, del numero progressivo, del valore di rischio che è stato assegnato, e dell’user che ha effettuato il processo.

Per visualizzare l’adeguata verifica già effettuata di un record è necessario selezionare lo stesso e aprirlo con un doppio clic. Facendo questa operazione, nei vari pannelli, il sistema ha già in memoria tutti i dati relativi a quell’impresa.

Nel caso in cui non sia mai stata fatta prima una ADV (nel cruscotto anagrafico il pulsante era colorato di grigio) non comparirà nessun record.

Se si desidera procedere con una nuova adeguata verifica basta cliccare sul pulsante in basso a destra “Gestione ADV”; qualora ci fosse già una ADV in elaborazione (e quindi nel cruscotto anagrafico tale pulsante compariva di colore giallo), compare la seguente domanda “attenzione è presente una adeguata verifica da concludere. Vuoi concluderla?”, se viene data risposta affermativa allora esce la seguente finestra, denominata appunto “riepilogo lista posizioni con questionario da concludere”, comprendente la lista delle ADV che necessitano una conclusione.

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11 Se si seleziona il record di interesse, dopo aver cliccato sul pulsante “dettaglio”, si apre l’adeguata verifica di quel cliente/impresa da completare.

Al momento, dare una risposta negativa alla domanda di cui sopra non comporta cambiamenti nel dettaglio della procedura, in quanto il sistema riapre la procedura in corso di svolgimento senza permettere all’utente di creare una ADV ex novo, e nemmeno di eliminarla prima di concluderla in caso di errori precedentemente inseriti.

È possibile che il sistema evidenzi, mettendo un pallino rosso come indicato in figura, una o più schede in questo modo, indicando una incompletezza.

Questa simbologia può comparire solo negli ultimi due pannelli, quelli relativi al comportamento e alla valutazione, mai negli altri; in questo particolare caso il sistema denota che la scheda

“valutazione” è incompleta, ovvero manca il questionario da compilare.

Questa segnalazione appare anche se non avviene il salvataggio dei dati, con la conseguente perdita degli stessi.

Prestare attenzione nel caso venisse fuori un messaggio di alert, come quello riportato in seguito, in cui vengono segnalati degli errori presenti in anagrafica, indicandone il codice, il tipo e la

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12 descrizione. In tal caso, prima di procedere all’adeguata verifica, è obbligatorio sistemare l’anagrafica altrimenti la procedura non verrà eseguita correttamente.

Dal tipo di messaggio che il sistema manda si può capire che sono presenti a sistema degli automatismi, in modo da avere già compilati tutti i campi necessari per procedere con la ADV.

I pannelli, evidenziati nel riquadro blu della figura successiva, che compaiono in entrambi i casi spiegati sono:

➢ di sola interrogazione (Riferimenti Normativi; Cliente; Legami) dal momento che vengono richiamati dati già inseriti nella certificazione anagrafica ANAG

➢ di asseverazione e di controllo (Documenti; Altri dati; Sottoscrizione) dal momento che l’operatore deve completare manualmente i campi mancanti e svolgere al contempo una verifica sulle dichiarazioni rese.

➢ I pannelli comportamento e valutazione possono essere compilati dall’operatore in un secondo momento, di solito in assenza del cliente.

È consigliabile seguire l’ordine dei pannelli, facilitando anche l’inserimento di dati e l’accorgimento di eventuali mancanze via via che si procede con la compilazione, infatti il sistema può emettere degli alert nel passaggio da una scheda all’altra per indicare la mancanza di informazioni o documenti.

Nel proseguo del documento verranno visualizzati e analizzati i singoli pannelli.

Per quanto riguarda la competenza in materia di compilazione del processo di ADV, alcuni confidi utilizzano il commerciale, oppure un settore avente contatto diretto con il cliente, arrivando fino alla scheda di comportamento, il cui fine è di uso interno del confidi; mentre la scheda valutazione, come si vedrà in seguito, contiene una serie di domande tecniche la cui competenza riguarda o l’ufficio fidi o un’analista.

I pulsanti evidenziati nel riquadro viola scuro, da sinistra a destra, stanno ad indicare:

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➢ R (ricerca nominativo): permette all’utente di eseguire un’ulteriore ricerca inserendo un nominativo (se ci sono errori in anagrafica bisogna correggerli), il sistema altrimenti è bloccante;

➢ P (pulisci): opzione che azzera i parametri di ndg e nominativo;

➢ S (Storico questionari compilati): pulsante che rimanda alla schemrata con la lista dei record per visualizzare le differenti ADV eseguite;

➢ A (Richiamo anagrafe in variazione): permette di passare direttamente al cruscotto anagrafico, cliccando sul pulsante variazione è possibile modificare o correggere alcuni campi, specie se in ADV vengono segnalati errori in anagrafica;

➢ R (Riaggiorna posizione in caso di variazione anagrafica): premendo questo pulsante, in base alle variazioni riportate nel cruscotto anagrafico, il sistema aggiorna i campi variati in ADV.

Si presentano ora nel dettaglio le schede tecniche, evidenziate nel riquadro blu nella precedente figura, per effettuare l’intera procedura di adeguata verifica.

2.1 Pannello “Riferimenti normativi”

Figura 2: scheda "riferimenti normativi"

In questa scheda viene specificato il decreto legislativo attualmente in vigore (D.Lgs 125/2019) e vengono inoltre fornite delle nozioni che si troveranno nel corso del procedimento (titolare effettivo, persona politicamente esposta).

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14 Nella Fig. 2 per comprensibili ragioni di praticità, si è ritenuto opportuno richiamare la normativa di riferimento che può tornare utile all’operatore che sta eseguendo l’adeguata verifica in presenza del cliente (art. 19 D.Lgs. 231/2007).

Si ricorda che l’adeguata verifica può essere svolta anche senza la presenza fisica del cliente purché ricorrano le condizioni previste dall’art.28, comma 33; oppure se l’identificazione è effettuata da terzi soggetti indicati nell’elenco dell’art. 30 che forniscano attestazione idonea a confermare l’identità del soggetto che deve essere identificato4.

3 Art. 28, comma 3: Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

4 Art 34. Ai terzi è fatto obbligo mettere a disposizione del Confidi le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) e i dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del titolare effettivo.

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15 2.2 Pannello “Cliente”

La maschera consente di interrogare i dati anagrafici censiti nel cruscotto anagrafico; in questa scheda sono riportate tutte le informazioni relativi ai dati identificativi della società (persona giurdica) o della ditta individuale (persona fisica).

Viene, inoltre, segnalato se tale soggetto appartiene alle liste di Persone Politicamente Esposte (PEP), Politico Italiano Locale (PIL), oppure alle liste terrorismo.

Si richiede anche la registrazione del tipo documento per accertamenti sull’intestatario del rapporto.

Figura 3: scheda “cliente”

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16 2.3 Pannello “Altri dati”

Figura 4: scheda “altri dati”

Può capitare che venga fuori questo messaggio appena si entra in questo pannello, basta dare conferma o meno alla domanda e procedere.

L’operatore, oltre a indicare la natura del rapporto, avrà cura di inserire anche la destinazione del rapporto, inserendo sia la nazione sia la provincia dell’attività, utili ai fini del calcolo del profilo di rischio.

Un altro campo presente in questa scheda, ovvero “area geografica controparte”, è da valorizzare in casi rari, se per esempio la società a cui è stato affidato un incarico ha la sede in una regione/città/località differente da quella di destinazione (es: destinazione Verona, controparte Bologna).

Il campo della compagine sociale è un dato obbligatorio per le società di persona e/o di capitali, non è un campo editabile se si tratta di una ditta individuale. L’utente può scegliere tra sei opzioni:

1. solo persone fisiche,

2. partecipazione di altra società di persone e/o di società di capitali, 3. presenza di trust e/o altro ente opaco,

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17 4. presenza di fiduciaria vigilata

5. intermediario destinatario normativa AML 6. presenza di fiduciaria non vigilata

L’integrazione relativa alla presenza di fiduciarie vigilate, ovvero alla opzione numero 4, tiene conto della intervenuta modifica che obbliga i soggetti della specie, in possesso dei prescritti requisiti, a iscriversi nell’albo unico degli intermediari finanziari art. 106 TUB.

Il peso delle fiduciarie vigilate è neutro per il calcolo del rischio; infatti nel calcolo del profilo di rischio per ogni campo è attribuito un peso specifico.

Il campo “condanne pendenze penali antiriciclaggio” è da compilare solo nel caso di una ditta individuale.

La presenza di una condanna penale relativa all’antiriciclaggio comporta un profilo di rischio elevato, come viene indicato nella figura sottostante.

Si specifica che nella lista dei 14 indicatori del profilo di rischio, che vengono calcolati e visualizzati dalla scheda valutazione (ultimo pannello della procedura di ADV) una volta terminata la procedura, non compare l’indicatore relativo alla presenza di condanne penali, perché la sola presenza comporta un rischio alto e vengono dunque considerati anche altri indicatori.

Si tratta di una dichiarazione che fa il cliente, nel momento in cui viene eseguita la ADV questo campo è da porre come domanda diretta per sapere se la persona fisica ha in essere condanne penali o meno.

Non è collegato ai campi di “procedimenti penali” e “procedimenti amministrativi” visti precedentemente nel cruscotto anagrafico.

Il campo "condanne pendenza penali" viene avvalorato in sede di procedura ADV scegliendo tra le seguenti opzioni:

➢ dichiarazione diversa dalla notorietà di fatti

➢ dichiarazione di assenza di condanne e/o procedimenti

➢ dichiarazione di esistenza di condanne e/o procedimenti.

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18 Se non vengono inseriti tutti i dati obbligatori relativi alla compagine sociale e alla presenza di condanne pendenze penali (solo nel caso di ditte individuali), il sistema è bloccante, generando un messaggio di alert appena si seleziona la scheda successiva.

2.4 Pannello “Documenti”

Figura 5: scheda "Documenti"

Con questa attività l’operatore addetto deve indicare con “flag” i documenti richiesti e acquisiti.

Anche in questo caso il sistema segnala l’obbligatorietà di indicare almeno un documento.

In seguito all’ultimo aggiornamento della procedura è stata inserita una ulteriore opzione di scelta nel caso di “documentazione già acquisita da precedente identificazione” allineando l’informazione a quanto già riportato nel modulo stampa – Quadro F.

2.5 Pannello “Legami”

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Figura 6: scheda "Legami"

Anche questa attività è utile a verificare l’esistenza di legami commerciali e indiretti inseriti dal menù di SPORTELLO.

È obbligatorio specificare come è avvenuto l’accertamento del titolare, ovvero se in presenza o assenza dello stesso, chiarendo che la presenza o meno è intesa in senso letterale, ovvero se durante la compilazione della procedura di ADV il titolare è fisicamente presente. È necessario inoltre individuare l’esecutore effettivo, se socio o titolare effettivo.

Caso particolare: Obbligo di motivazione sul perché non sono presenti in archivio le informazioni sul titolare effettivo! Nel caso in cui il titolare dell’azienda non è stato dichiarato

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20 2.6 Pannello “Rapporto”

Con questa attività l’operatore addetto deve specificare le informazioni relative alla tipologia di rapporto che si va ad instaurare.

Figura 7: scheda "Rapporto"

Per ogni informazione si deve scegliere dal relativo menu a tendina:

Rapporto:

1. apertura di rapporto continuativo,

2. aggiornamento del rapporto o dei rapporti già instaurati;

Modalità di presentazione:

1. sportello,

2. ente finanziatore,

3. agente finanziario/mediatore creditizio, 4. associazione di categoria/società di servizi;

5. mediante documenti, dati o informazioni supplementari,

6. avvenuto pagamento competente tramite c/c intestato al cliente, 7. adeguata verifica a distanza,

8. confidi

Nella tabella evidenziata di seguito si riportano le varie opzioni presenti nei campi di “natura del rapporto” e “scopo del rapporto”, abbinate a seconda della scelta del dominio “natura del rapporto”.

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21 A maggior spiegazione dell’ultimo caso inserito nella tabella natura/scopo del rapporto, si integra con la maschera seguente.

Si precisa dunque che, se nello scopo del rapporto, dipendente dalla natura dello stesso, si inserisce l’opzione “altro” è obbligatorio specificare un ulteriore campo, che compare solo dopo aver dato conferma al messaggio di alert.

Si precisa che in caso di scelta delle seguenti modalità di presentazione:

➢ Ente finanziatore;

➢ Agente finanziario/mediatore creditizio;

➢ Associazione di categoria/società di servizi;

➢ Confidi.

nel pannello immediatamente successivo, ovvero nella sottoscrizione, l’adeguata verifica viene eseguita automaticamente da un intermediario terzo. In questo caso oltre al flag è necessario inserire anche il nominativo dell’intermediario.

Questo è un caso particolare in quanto non c’è la possibilità di inserire il flag in presenza oppure in assenza del cliente.

Se si seleziona la modalità di sportello è in ogni caso obbligatorio compilare i flag relativi alla presenza o meno del cliente per il check di adeguata verifica, alla lettura-conferma e sottoscrizione di quanto asserito.

(22)

22 2.7 Pannello “Sottoscrizione”

Figura 8: scheda "Sottoscrizione"

Nella scheda “sottoscrizione” sono presenti quattro flag, ovvero quelli relativi alla presenza/assenza del cliente e all’esecuzione della adeguata verifica da un intermediario terzo, che vengono evidenziati a seconda della modalità di presentazione scelta in precedenza.

Le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 luglio 2019 affrontano, nella seconda parte dedicata agli obblighi della ADV, una sezione dedicata all’identificazione del cliente e dell’esecutore.

Come stabilisce l’articolo 19 del decreto antiriciclaggio, il destinatario si occupa di identificare il cliente, l’esecutore o gli eventuali cointestatari acquisendo dati identificativi forniti dal cliente stesso. L’acquisizione avviene tramite esibizione di un documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, e copia in formato cartaceo o elettronico.

L’identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero, quando questi è un soggetto diverso dalla persona fisica, dell’esecutore.

In base a quanto stabilito dal decreto antiricilaggio l’obbligo di identificazione dei clienti si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per coloro:

(23)

23 - i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;

- in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale;

- i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana;

- già identificati in precedenza dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare;

- i cui dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l’operatività a distanza.

A titolo di esempio si propone il seguente caso:

L’identificazione del cliente è effettuata dall’ente finanziatore, ma lo svolgimento della procedura di adeguata verifica è di competenza del confidi.

In questo esempio la modalità di presentazione da inserire è “sportello” e si seleziona il flag relativo alla adeguata verifica in presenza del cliente, poiché il cliente era presente e ha sottoscritto i dati identificativi.

Si ricorda che se si sceglie una modalità di presentazione differente (Ente finanziatore; Agente finanziario/mediatore creditizio; Associazione di categoria/società di servizi; Confidi) il programma assegna in modo automatico l’adeguata verifica ad un intermediario terzo.

Nella scheda “sottoscrizione” si può selezionare il flag “adeguata verifica svolta SENZA la presenza del cliente” quando si effettua una nuova adeguata verifica, solo se i dati del cliente sono già stati registrati a sistema, e l’identificazione dello stesso è avvenuta da parte del destinatario in relazione ad un rapporto continuativo in essere.

In questo caso è da verificare che le informazioni esistenti siano adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente e aggiornate in base alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare.

In questo caso è possibile utilizzare anche la modalità di presentazione 5 – mediante documenti, dati o informazioni supplementari.

Si fa presente che la scelta delle modalità di presentazione è dettata anche da regolamenti interni del confidi.

In sede di adeguata verifica questa opzione non comporta alcun punteggio per l’assegnazione del profilo di rischio.

L’ultimo flag attestante che, per tutte le attività eseguite, sono state rispettate sia le normative in materia di antiriciclaggio che le istruzioni operative ricevute, non ha impatti sul calcolo dell’adeguata verifica né sulla prosecuzione della procedura stessa, a meno che il confidi non chieda all’assistenza Parsifal di impostare un blocco e di inserire in stampa tale dicitura: QAVE J07 = 1 blocco inserimento, = 2 blocco inserimento + stampa.

Qualora una delle spunte non venisse inserita, il sistema automaticamente segnala l’errore e rimanda al pannello in questione, indicando il flag mancante oppure dando comunicazione di controllare la lettura della conformità.

(24)

24 Da questo momento è possibile salvare i dati finora inseriti a sistema, per farlo è sufficiente cliccare sul pulsante “salva dati” in basso a destra; se ci dovessero essere errori in anagrafica questa operazione non verrà svolta e comparirà una finestra con una lista di errori più o meno gravi che impediscono il salvataggio.

In questo caso si deve identificare il tipo di errore e correggerlo; se invece il salvataggio dei dati avviene correttamente il sistema ne dà comunicazione con questo messaggio da confermare.

Una volta che viene salvata la procedura di adeguata verifica non è più possibile modificarla, nemmeno nel caso in cui ci sia stato l’inserimento di informazioni anagrafiche errate.

Dopo il salvataggio sarà possibile anche richiedere la stampa della sottoscrizione, per farlo è sufficiente cliccare sull’apposito pulsante.

Dopo aver compilato la scheda “sottoscrizione” l’operatore deve acquisire la firma autografa del cliente in calce al documento redatto prima di rilasciargli la copia di pertinenza, oppure si fa firmare il documento in formato pdf stampato.

L’operatore dovrà poi sottoscrivere l’ultimo riquadro per attestare di avere raccolto e verificato le informazioni.

Esempio di stampa della sottoscrizione:

(25)

25 Il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela è stato oggetto di una variazione in merito ai riferimenti normativi contenuti al suo interno.

Tale scelta è stata effettuata in considerazione delle continue evoluzioni legislative relative alla normativa primaria, per l'appunto il D. Lgs n. 231/2007.

Nello specifico, su indicazione e condivisione del gruppo di lavoro AML di Assoconfidi, si è deciso di mantenere la dicitura "Modulo per gli adempimenti di identificazione stabiliti dal D. Lgs.

21/11/2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni" nel suddetto modulo anziché integrare ogni volta le diciture di singoli decreti legislativi che arricchiscono e modificano quello originario.

Ne consegue che nella stampa della sottoscrizione la dicitura iniziale del modulo per gli adempimenti di identificazione è diventata la seguente:

(26)

26

Le modifiche riguardano nel quadro A l’aggiunta dell’ultima riga (Titolare effettivo) in coerenza con il pannello legami allorchè venga indicato la coincidenza delle figure.

Nel quadro B è stato aggiunto per necessario richiamo normativo il termine “esecutori”.

(27)

27

(28)

28 2.8 Pannello “Comportamento”

In questa fase, espletabile anche in un secondo momento, l’operatore deve ‘registrare’ il comportamento tenuto dal cliente durante il questionario.

Figura 9: scheda "Comportamento"

Dopo aver dato conferma del salvatggio del comportamento, è possibile eseguirne la stampa.

In caso di indicazione di comportamento reticente o di falso collaborativo il sistema chiede di confermarlo per sicurezza.

La scelta dell’opzione 4 non attribuisce un peso di valutazione.

Dopo aver selezionato il comportamento riscontrato, fare “salva comportamento” e se si vuole è possibile farne anche la stampa.

(29)

29 Esempio di “stampa comportamento” a cura del confidi relativo al comportamento tenuto dal cliente:

Per procedere con l’ultimo pannello è necessario dare anche la conferma.

2.9 Pannello “Valutazione”

Figura 10: scheda "valutazione"

(30)

30 Quest’ultima scheda comprende il questionario, ovvero una sequenza di sette domande (dalla A02 alla A08), che l’operatore dovrà rispondere in modo riservato, ovvero senza la presenza del cliente. Ad ogni domanda sono preordinate tre o quattro tipi di risposte con altrettante previsioni di pesi dal cui calcolo viene attribuito in automatico il Profilo di Rischio. Di seguito viene riportata la sequenza delle domande che formulano il questionario.

Esempio del questionario:

Nel pannello Valutazione, la funzione Stampa (per l’uso interno delle risposte fornite) è fruibile solo a conclusione del completo iter del Questionario.

(31)

31 Dopo aver inserito le risposte al questionario, premere il pulsante conferma, ed il sistema invia i seguenti messaggi da confermare, il primo indica la conclusione del questionario di adeguata verifica, mentre il secondo dà l’aggiornamento dell’anagrafe.

Una volta completato il questionario si procede al calcolo del profilo di rischio, infatti premendo sul pulsante “calcolo” indicato in figura si apre una nuova finestra nella quale viene data evidenza del dettaglio; da notare che viene inserito in automatico il profilo di rischio nel rettangolo evidenziato.

Per completezza informativa si elencano gli indicatori, riportati anche nel documento di adeguamento del sistema informativo, che generano come conseguenza il rischio alto:

• Condanne

• Compagine Trust

• Ateco a rischio alto

• Ateco secondario a rischio alto

• Prov/Stato estero a rischio dell’attiv. economica

• Prov/Stato estero a rischio della Residenza

• Nazione rapporto

• Nazione rapporto controparte

• T.E. Prov/Stato estero Residenza

• T.E. Prov/Stato estero Attiv.Economica

• Liste PEP

• Liste TER

• Liste PIL

• Pep dichiarato

• Approfondire con Responsabile AML (Motivo_Raff_Sos)

• Approfondire con Responsabile AML (Motivo_Raff_Proc_Penali) Infine si riporta il dettaglio degli indici per il calcolo del profilo di rischio

(32)

32 Dopo aver chiuso il dettaglio del calcolo del rischio, è possibile fare la stampa del questionario per uso interno aziendale con l’indicazione del profilo di rischio.

(33)

33

Al termine della procedura, per registrare l’adeguata verifica appena svolta, premere fine, se il processo viene eseguito correttamente la procedura viene registrata a sistema e inserita nello storico delle adeguate verifiche svolte per quell’impresa.

(34)

34

3. IL PROFILO DI RISCHIO

Per l’attribuzione dell’indice di rischiosità (Basso-Medio-Alto) alla clientela, sono stati assunti a riferimento un parametro oggettivo e un parametro soggettivo, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Decreto.

Il parametro oggettivo o geografico è costituito dal data base della media degli indici di criminalità per delitto5, suddivisi tra tutte le province italiane nel periodo 2004-2007; a partire dal mese di novembre 2020, per tale parametro, verrà utilizzato il corrispondente indice Istat aggiornato al 2018.

Trattasi dei cd. “reati presupposto” dai cui proventi il reato di riciclaggio trae linfa per un’autonoma attività criminale, funzionalmente determinante dei reati stessi6.

A titolo esemplificativo, il parametro oggettivo del profilo di rischio, il cui dato medio per l’Italia è pari a 1, è considerato basso se l’indice è minore o uguale a 0,80; medio se l’indice è compreso tra 0,80 e 1,90; alto se l’indice è maggiore di 1,90); il risultato che si ottiene in automatico non deriva dalla media dell’indicatore di residenza dei soggetti presi in considerazione, ma assume il dato più alto. Per esempio, se il richiedente è in fascia 3 (profilo basso) e il titolare effettivo è in fascia 1 (profilo alto), allora il profilo assegnato in automatico dal sistema è 1 (alto) determinandosi così il rischio (oggettivo) di riciclaggio.

Per le province di più recente costituzione, la media attribuita è quella della Regione di appartenenza.

Per i residenti in Stati esteri non aderenti alle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - GAFI (anche noto come Financial action task force - FATF)7 e agli altri organismi internazionali8, è stato attribuito il profilo di rischio ALTO

Il parametro soggettivo del profilo di rischio è quello invece che scaturisce in automatico dal sistema dopo che l’operatore:

➢ ha eseguito con il cliente l’Adeguata verifica attraverso la compilazione del Questionario editato nel sistema informativo Parsifal;

5 I reati presi a riferimento sono i seguenti: Associazione mafiosa, Omicidi per mafia, Confische di beni per reati di tipo mafioso, Scioglimenti di Comuni per infiltrazioni mafiose; Associazione a delinquere; Produzione o traffico di stupefacenti; Rapina, Usura; Sfruttamento della prostituzione.

6 Nel 2009 la Banca d’Italia ha effettuato oltre 120 sopralluoghi tra verifiche mirate e ispezioni nelle zone ritenute a più alto rischio riciclaggio (Calabria, riviera romagnola, entroterra campano, hinterland milanese).

7 Il GAFI ha ad oggetto lo studio del fenomeno del riciclaggio; è stato istituito nel 1989 dal G7

8 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto del 28 settembre 2011 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 232 del 5 ottobre 2011 ha aggiornata l’elenco degli Stati e dei territori extracomunitari che sono attualmente considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

(35)

35

➢ ha risposto riservatamente e quindi in assenza del cliente alle 8 domande previste e di seguito riportate con i pesi e le modalità di attribuzione del profilo. In allegato si riportano i pesi e le modalità di attribuzione del profilo

Le domande alle quali l’operatore deve rispondere, sono state individuate sulla base dei nuovi

“Indicatori di anomalia”, emanati da Banca d’Italia il 24 agosto 2010 e sui nuovi “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs.

231/2007- operatività riconducibile all’usura” di cui alla Comunicazione UIF del 9 agosto 2011.

Tali domande restano valide ai sensi del provvedimento di adeguata verifica di Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in materia di “disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

3.1 Il profilo di rischio basso e medio

Fig. 11 – L’attribuzione del Profilo

Nell’esempio che segue, è stata simulata l’attribuzione automatica di un Profilo di rischio Medio.

Il risultato finale è dato dalla somma degli indici POND_SOGG + POND_OGG, in base al valore risultante viene definito il grado di rischio.

(36)

36 3.2 Il profilo di rischio alto

Nell’esempio che segue, è stata simulata l’attribuzione automatica di un Profilo di rischio Alto. In caso di rischio ALTO sarà necessario procedere alla verifica rafforzata. Si ricorda che questo grado di rischio dipende anche da altre condizioni, dalla presenza di un codice ateco a rischio alto ad un comportamento reticente.

Per il dettaglio del calcolo del profilo di rischio si rimanda all’apposito allegato.

(37)

37

4. L’ESECUZIONE DELLA RAFFORZATA VERIFICA – LA FUNZIONE MFIN

La Rafforzata verifica è prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 231/2007, modificato dall’art. 15 del D.Lgs 151/2009 e da ultimo dall’art. 36 della L. di conversione 30 luglio 2010 n. 122 del D.L.

31 maggio 2010, n. 789,

9 Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.

Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:

a) accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana, così come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:

a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione;

d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.

Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire

(38)

38 In aderenza all’approccio basato sul rischio, l’intensità della verifica andrà calibrata in relazione a quanto appena riportato in nota 11.

Per inciso, a nostro avviso, l’attività di rafforzata verifica non dovrebbe essere effettuata dalla Funzione centralizzata antiriciclaggio10; ciò, per evitare ogni possibile commistione tra funzioni di gestione del rischio e funzioni sottoposte a controllo11.

Dal menù di SPORTELLO si passa al menù RETROSPORTELLO e si dovrà utilizzare la funzione MFIN (Fig.14)

operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, (( trust, )) società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter.

10 Cfr nostra nota 13926 del 22 luglio 2011

11 Infatti, con il Provvedimento diffuso dalla Banca d’Italia lo scorso 11 luglio, recante Chiarimenti sulle disposizioni in materia di organizzazione e controlli “antiriciclaggio” (riferiti al provvedimento del 10 marzo 2011) è stato precisato che il responsabile dell’Antiriciclaggio non deve avere responsabilità dirette di aree operative, intendendosi per tali le aree nelle quali è prevista l’applicazione delle norme antiriciclaggio per evitare il generarsi di un rischio di non conformità alle stesse (tipicamente le aree commerciali o che sono comunque direttamente coinvolte nei rapporti con la clientela).

(39)

39 La funzione MFIN permette una duplice attività: l’esecuzione della rafforzata verifica (fig.

15) e l’interrogazione (fig. 16)

Fig.15

Attivando il pulsante della Rafforzata verifica, si aprono le maschere che appaiono in sequenza:

(40)

40 Fig.15A - Sequenza

(41)

41 Fig.15B Sequenza

Si clicca sul nominativo.

(42)

42 Fig.15C Sequenza

……..e nella maschera che compare si dovranno annotare le valutazioni eseguite sulla base delle implementazioni documentali e informative raccolte e contenute nel Regolamento aziendale che processa l’attività.

Si potrà quindi premere il pulsante rosso o verde a seconda dell’esito della valutazione.

(43)

43 Fig.15D Sequenza

In caso di tasto verde, anagrafe certificata e regolare, il sistema chiederà una conferma di esito

(44)

44 Fig.15E Sequenza

(45)

45 Fig.16 Interrogazione

La funzione è di interrogazione e di controllo e consente di evidenziare:

➢ tutti i profili di rischio bassi, medio e alti

➢ l’elenco dei nominativi in attesa con profilo alto

➢ l’elenco dei nominativi con esito dell’eseguita rafforzata verifica

(46)

46 Fig. 16A - Sequenza

(47)

47 Fig. 16B - Sequenza

(48)

48

5. IL MONITORAGGIO DEL PROFILO DI RISCHIO

L’attribuzione del profilo di rischio non ha un connotato di staticità e quindi di acquiescenza del dato, atteso che all’intermediario è comunque fatto obbligo di procedere all’ennesima verifica in caso di accensione di nuovo rapporto continuativo (art. 17) e comunque di monitorarne l’andamento, rispetto al profilo di rischio iniziale (art. 19, comma 1, lett, c), da eseguire su evidenze aggiornate, individuando eventuali incongruenze inerenti il rischio di riciclaggio.

Dalla funzione STAM di RETROSPORTELLO è possibile lanciare l’inventario MF095-1 che elenca tutte le note delle verifiche rafforzate eseguite e l’inventario MF095-2 che riporta i profili di rischio rettificati a mano, in essere.

(49)

49

6. IL PROGRAMMA MF 100

Il programma MF100R costituisce un diagnostico delle anagrafiche incomplete.

Ogni fine settimana lavorativo il sistema produce oltre al tabulato MF100RAA che evidenzia incompletezze nel censimento anagrafico degli NGD che hanno o hanno avuto rapporti attivi dal 29 dicembre 2007 e produce i seguenti tabulati:

➢ MF100RAA - anagrafiche con blocco antiriciclaggio;

➢ MF100RCC - anagrafiche con assenza informazione del titolare effettivo.

➢ MF100RDD - anagrafiche soggette a rafforzata verifica Inoltre produce due file CSV in FTB:

➢ MF100R - anagrafiche con blocco antiriciclaggio dei soli rapporti in essere;

➢ MF100R_TIT - anagrafiche con assenza informazione del titolare effettivo.

(50)

50

7. L’APPLICAZIONE DEL QUESTIONARIO

Il Confidi deve procedere alla compilazione del Questionario in tutti i casi di apertura di un rapporto continuativo e di esecuzione di un’operazione occasionale12 di importo pari o superiore a 5.000 euro, oltre che negli altri casi previsti dall’art. 15 del Decreto.

Sebbene le disposizioni normative prevedano che gli obblighi in esame si applicano nei confronti dei “nuovi clienti” mentre per la “clientela già acquisita” solo «previa valutazione del rischio presente», in via prudenziale, si ritiene opportuno che il Confidi proceda comunque con l’acquisizione del questionario in tutti i casi in cui venga instaurato un nuovo rapporto continuativo indipendentemente dal fatto che il titolare sia un nuovo cliente o meno.

Per completezza, si ricorda che qualora il Confidi non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (per esempio perché il cliente si rifiuta di fornire le informazioni necessarie), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del Decreto, non sarà possibile instaurare un rapporto continuativo né eseguire operazioni e, nel caso in cui fosse già in essere un rapporto continuativo, il Confidi sarà tenuta a porre fine al rapporto stesso.

Il Confidi deve altresì valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF13. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata o possa ostacolare le indagini, il Confidi informa la UIF immediatamente dopo aver eseguito l’operazione14.

12 A tal proposito si precisa che per operazione occasionale si deve intendere l'operazione effettuata al di fuori di un rapporto contrattuale richiesta anche dal cliente titolare di un rapporto continuativo oltreché di un cliente occasionale. Queste circostanze non dovrebbero comunque interessare l’operatività del Confidi.

13 Cfr. art. 23, comma 3 del Decreto.

14 Cfr. art. 23, comma 4 del Decreto.

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51

8. FASTCHECK

L’adeguata verifica deve essere completata con l’accertamento dell’appartenenza a liste di terrorismo o di persone particolarmente esposte15.

Com’è noto il sistema Parsifal è integrato con il programma (opzionale) di ricerca Fastcheck a cui si accede dal menù sportello.

Con riguardo alla procedura Fastcheck, si conferma che in caso di dicitura NON PRESENTE, l’operatore non deve svolgere alcuna ulteriore attività.

Per le caratteristiche di utilizzo e valutazione della ricerca effettuata si fa rinvio al manuale edito.

15 L’art. 1, comma 2 lett. o) definisce “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;

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