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“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” CUP J59J16000760006

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“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Macro-attività Realizzazione

Azione di sistema - S

PERIMENTAZIONE PROTOTIPALE

,

PROMOZIONE E MESSA IN RETE DI

CENTRI DI COMPETENZA

”,

RETI TEMATICHE DI SEMPLIFICATORI

Centro di competenza regionale sulla semplificazione Regione Molise Aggiornamento Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati

dicembre 2021

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Indice

Premessa ... 3

Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati ... 5

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI ... 5

Articolo 1- Finalità e oggetto della legge ... 5

Articolo 2 - Definizioni ... 5

Articolo 3 - Siti di interesse regionale ... 5

Articolo 4 - Linee guida in materia di bonifica ... 6

TITOLO 2 - COMPETENZE ... 6

Articolo 5 - Funzioni amministrative ... 6

Articolo 6 - Competenze della Regione ... 6

Articolo 7 - Competenze delle Province ... 6

Articolo 8 - Competenze dei Comuni ... 7

Articolo 9 - Competenze dell’ARPA Molise ... 7

Articolo 10 - Competenze dell’ASREM ... 7

TITOLO 3 - PIANO E ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI... 7

Articolo 11 - Piano regionale di bonifica dei siti contaminati ... 7

Articolo 12 - Anagrafe dei siti da bonificare ... 8

TITOLO 4 - PROCEDIMENTI ... 9

Articolo 13 - Procedure amministrative ordinarie ... 9

Articolo 14 - Procedura semplificata... 11

Articolo 15 - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifiche ... 12

Articolo 16 - Siti con inquinamento pregresso ... 12

Articolo 17 - Fondo naturale e inquinamento diffuso ... 12

Articolo 18 - Acque sotterranee ... 13

Articolo 19 - Accordi di programma ... 13

TITOLO 5 - POTERI SOSTITUTIVI E CONTROLLI ... 13

Articolo 20 - Esecuzione d’ufficio ... 13

Articolo 21 - Controlli e certificazioni ... 14

TITOLO 6 - PROCEDURE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ... 14

Articolo 22 - Istanza di certificazione ... 14

Articolo 23 - Atto di certificazione ... 15

Articolo 24 - Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie ... 15

Articolo 25 - Garanzie finanziarie e costi di certificazione ... 15

TITOLO 7 - BONIFICHE E AZIONI PER FAVORIRE LA RIGENERAZIONE DEI SITI ... 16

Articolo 26 - Rigenerazione dei siti contaminati ... 16

Articolo 27 - Incentivi per la promozione della rigenerazione ... 16

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI ... 16

Articolo 28 - Norme transitorie ... 16

Articolo 29 - Norma finale ... 16

Articolo 30 - Abrogazioni ... 16

Articolo 31 - Sanzioni ... 17

ALLEGATO ... 18

NOTA DI AGGIORNAMENTO ... 18

NOTA DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO ... 22

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Premessa

Il presente documento rappresenta il risultato delle analisi comparative e della elaborazione di una proposta condotti dal gruppo di lavoro istituito presso la Regione Molise. Il gruppo di lavoro costituito inizialmente dai referenti della Regione Molise ha poi integrato i referenti delle Province di Campobasso e Isernia e dell’ARPA Molise; Formez PA ha coordinato le fasi e i compiti del gruppo di lavoro, nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” (P.O.N. Governance e Capacità Istituzionale 2104-2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 1.2) e dal Centro di competenza regionale per la semplificazione.

Il gruppo di lavoro è stato originariamente costituto per la revisione e la semplificazione di tutta la disciplina regionale in materia di gestione dei rifiuti e delle bonifiche dei siti contaminati nonché di protezione dell’ambiente dai pericoli dell’amianto. In corso d’opera, a causa delle difficoltà organizzative generate dalla situazione di emergenza sanitaria, si è deciso di procedere per aree specifiche, in modo da completare più rapidamente le normative per ciascuna area. Pertanto, il documento presenta le norme in materia di bonifiche dei siti contaminati come primo risultato delle attività del gruppo di lavoro.

Si è ritenuto opportuno richiedere preventivamente un parere all’Ufficio legislativo della Regione Molise che ha indicato come preferibile l’opzione di una riscrittura dei testi poiché la disciplina e i relativi principi risultano ormai superati dalla normativa comunitaria e statale vigente. L’Ufficio legislativo ha pertanto suggerito di prevedere un’abrogazione espressa della vigente normativa regionale e di considerare la necessità di disciplinare con disposizioni transitorie i procedimenti ancora aperti al momento dell’avvicendamento delle due discipline.

Gli obiettivi del gruppo di lavoro hanno riguardato principalmente l’aggiornamento della normativa regionale vigente (legge regionale n. 25 del 7 agosto 2003) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale); la ripartizione delle competenze; la descrizione dei procedimenti; la disciplina delle sanzioni e le norme transitorie. Sulla questione delle competenze, al fine di evitare un periodo di incertezza normativa, le competenze di ARPA Molise sono state ribadite come previste dalla legge regionale n.25 del 7 agosto 2003.

Tutte le fasi di elaborazione del documento sono state condivise e convalidate dai tutti partecipanti al gruppo di lavoro, per le sezioni di rispettiva competenza. Il documento è stato anche condiviso con la Presidenza di ANCI Molise.

Questa attività si è conclusa a marzo 2021 con il documento

Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati

, tuttavia nei mesi successivi sono intervenute importanti modificazioni normative che hanno reso necessario un lavoro di aggiornamento alla luce delle nuove disposizioni.

In particolare, la legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha introdotto, all’articolo 37, alcuni cambiamenti significativi alla disciplina in materia di bonifiche dei siti contaminati.

L’obiettivo dell’intervento legislativo è rappresentato dalla necessità di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei.

Le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo V, Parte Quarta, riguardano gli

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articoli 242 e 242-ter, 243, 245, 248, 250, 252 e 252-bis, inoltre è stato modificato l’articolo 3 (commi 2 e 3, matrici materiali di riporto) del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28. Tutti gli articoli modificati delle suddette norme sono riportati nell’Allegato 1.

Inizialmente è stata predisposta una

Nota di aggiornamento

con le indicazioni degli articoli modificati e le modifiche introdotte nel corpo degli stessi articoli.

Successivamente è stato deciso di inserire tutti i cambiamenti nel testo del documento poiché l’inserimento di nuovi commi e l’eliminazione di un articolo, nonché l’accorpamento di altri ha comportato una nuova numerazione rispetto al precedente documento e contestualmente sono state eliminate alcune ridondanze.

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Norme in materia di bonifiche dei siti contaminati TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Molise, con la presente legge, in attuazione del Titolo V - Parte Quarta - del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce le norme in materia di bonifica dei siti contaminati e la ripartizione delle funzioni amministrative fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si assumono le definizioni stabilite all’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Sono inoltre definite come:

a) Anagrafe: l’anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 251 del Decreto;

b) ARPA Molise: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise;

c) ASREM: Azienda sanitaria regionale del Molise;

d) Autorità competente: l’amministrazione o ente competente all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione degli interventi;

e) Comune: il Comune nel cui territorio ricade il sito oggetto di procedimenti di cui al Titolo V, Parte Quarta del Decreto;

f) CSC: concentrazioni soglia di contaminazione;

g) CSR: concentrazioni soglia di rischio;

h) Decreto: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

j) Responsabile: il responsabile dell’evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica;

k) Soggetto interessato: il proprietario, il conduttore, il gestore o altro soggetto non responsabile dell’evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica, che ha interesse e attiva il procedimento ai sensi dell’articolo 245 del Decreto;

Articolo 3 - Siti di interesse regionale

1. I siti di interesse regionale ai fini della bonifica sono così definiti:

a) siti individuati come tali da parte della Regione in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e quantità degli inquinanti presenti, all’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario e ambientale, al pregiudizio per i beni ambientali e culturali;

b) siti che interessano anche il territorio di una regione limitrofa, purché non siano definiti siti di interesse nazionale;

c) siti che interessano il territorio di più comuni o province.

2. I siti di cui al comma 1 sono individuati e perimetrati con atto della Giunta regionale; la Giunta accerta, su proposta del servizio competente, sentiti gli enti locali interessati, l’esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) e stipula intese con la Regione limitrofa di cui alla lettera b).

3. La perimetrazione dei siti di interesse regionale viene effettuata dopo aver sentito i Comuni, le Province e le Regioni interessate, i responsabili dell’inquinamento e i proprietari delle aree da bonificare.

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Articolo 4 - Linee guida in materia di bonifica

1. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall’ISPRA e di quelle definite al comma 2.

2. La Giunta regionale emana disciplinari tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare. Le linee guida devono inoltre fornire chiare e trasparenti descrizioni dei processi da attivare, uniformare i procedimenti sul territorio regionale e fornire la relativa modulistica.

TITOLO 2 - COMPETENZE

Articolo 5 - Funzioni amministrative

1. La Regione, le Province e i Comuni esercitano le competenze in materia di bonifica dei siti contaminati, di messa in sicurezza, di riparazione e di ripristino ambientale dei siti contaminati, a essi attribuite dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Parte Quarta del Decreto.

2. L’ARPA Molise assicura il supporto tecnico - scientifico alla Regione, alle Province e ai Comuni nelle materie attinenti gli interventi di bonifica dei siti contaminati.

Articolo 6 - Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la predisposizione e l’approvazione del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all’articolo 199, comma 6, del Decreto e all’articolo 11 della presente legge;

b) la predisposizione e l’approvazione del Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell’articolo 239, comma 3, del Decreto;

c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;

d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del Piano di cui alla lettera a);

e) l’individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all’articolo 3, la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei medesimi siti;

f) la gestione delle conferenze di servizi nell’ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati, anche dei siti che ricadono nel territorio di più comuni, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 8;

g) la gestione della procedura semplificata di cui all’articolo 242-bis del Decreto;

h) l’esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dal Decreto e dalla presente legge;

i) l’elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le attività di bonifica dei siti contaminati;

j) l’attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.

Articolo 7 - Competenze delle Province

1. Sono di competenza delle Province:

a) il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;

b) il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato;

c) il rilascio delle certificazioni limitatamente alle matrici suolo, sottosuolo e materiali da riporto, secondo quanto disposto dall’articolo 242, comma 7-bis, del Decreto;

d) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il monitoraggio a essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Molise;

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e) l’individuazione del responsabile della contaminazione, secondo le modalità previste all’articolo 20, comma 7.

Articolo 8 - Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni:

a) le procedure di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di “ridotte dimensioni” di cui all’articolo 249 del Decreto e all’allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta dello stesso Decreto;

b) le procedure di messa in sicurezza e di bonifica dei siti dei “punti vendita carburanti” di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015 n. 31.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma singola o associata.

Articolo 9 - Competenze dell’ARPA Molise

1. Sono di competenza dell’ARPA Molise:

a) la tenuta e l’aggiornamento dell’Anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 12 della presente Legge;

b) la validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell’analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa, dei Piani di monitoraggio e della relazione finale degli interventi di bonifica;

c) la relazione tecnica finalizzata all’accertamento del completamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;

d) la valutazione dei piani di indagine secondo quanto previsto all’articolo 242, comma 13-ter del Decreto;

e) la relazione di attribuzione di superamento di CSC a fondo naturale o a inquinamento diffuso e la proposta di valori di riferimento nonché la definizione dei valori di fondo.

2. I costi delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall’ARPA Molise, ai fini della validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell’analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa e dei piani di monitoraggio, sono a carico dei Responsabili, fatte salve le disposizioni dell’articolo 253 del Decreto.

Articolo 10 - Competenze dell’ASREM

1. Sono di competenza dell’ASREM le valutazioni in ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla comunicazione dell’evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in sicurezza operativa o permanente e conseguente monitoraggio o alla bonifica.

TITOLO 3 - PIANO E ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI

Articolo 11 - Piano regionale di bonifica dei siti contaminati

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti e include la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati con le procedure di cui al Titolo V della Parte Quarta del Decreto. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati può essere approvato come stralcio del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati individua gli obiettivi generali, i principi, i criteri e la pianificazione degli interventi ai fini della messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei siti contaminati.

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3. Il Piano contiene:

a) l’elenco dei siti inseriti nell’Anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) i criteri e i parametri per definire l’ordine di priorità degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla Pubblica Amministrazione e la relativa stima degli oneri finanziari necessari;

c) il piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell’articolo 239, comma 3, del Decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee;

d) il piano di cui al punto c) tiene conto: della definizione di area a inquinamento diffuso o con presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC; delle competenze in materia di accertamento, avvio e gestione dei procedimenti relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso o da fondo naturale;

della definizione delle procedure di gestione dei procedimenti; delle indicazioni tecniche sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio; delle indicazioni sulle priorità di intervento e sulla quantificazione e programmazione delle risorse;

e) la stima di massima degli oneri finanziari.

4. Il Piano regionale è approvato con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e resta in vigore fino ad approvazione del successivo Piano.

5. La Giunta regionale approva e aggiorna l’ordine di priorità degli interventi predisposto sulla base di quanto previsto alla lettera b).

Articolo 12 - Anagrafe dei siti da bonificare

1. La presente Legge disciplina l’Anagrafe dei siti da bonificare ai sensi dell’articolo 251 del Decreto.

2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le procedure, i termini e le modalità per l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel sistema informativo di gestione dell’Anagrafe.

3. L’Anagrafe dei siti da bonificare deve contenere:

a) l’elenco dei siti per i quali è stata approvata l’analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all’articolo 240, comma 1, lettera c), del Decreto;

b) l’elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all’allegato 4 al Titolo V, Parte Quarta del Decreto;

c) l’elenco dei siti di cui all’articolo 242, comma 5, del Decreto per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, il procedimento si sia concluso positivamente;

d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alle lettere a) e b);

e) l’individuazione dei soggetti cui compete la bonifica e l’ente pubblico di cui avvalersi in caso di inadempienza di tali soggetti, ai fini dell’esecuzione d’ufficio, fermo restando l’affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure di cui all’articolo 242 del Decreto.

4. L’ARPA Molise iscrive un sito in Anagrafe a seguito dell’approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell’ente competente che evidenzi il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata.

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5. L’ ARPA Molise comunica l’inserimento di un sito in Anagrafe:

a) al Comune competente, affinché l’inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 251, comma 2, del Decreto;

b) all’Ufficio tecnico erariale competente, presso l’Agenzia del territorio, ai sensi dell’articolo 251, comma 2, del Decreto.

6. Ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe, le Province trasmettono all’ARPA Molise, entro trenta giorni dal suo rilascio, il certificato di avvenuta bonifica o di completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché le certificazioni di cui all’articolo 242, comma 7-bis, del Decreto e all’articolo 21, comma 5, della presente legge.

TITOLO 4 - PROCEDIMENTI

Articolo 13 - Procedure amministrative ordinarie

1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni e i rapporti previsti dal Titolo V, Parte Quarta del Decreto, oltre ai soggetti di cui all’articolo 304, comma 2, del Decreto, sono inviate, a cura del Responsabile o del Soggetto interessato, all’ARPA Molise, all’ASREM e a tutte le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal Responsabile.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 242 e seguenti del Decreto si applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, del Decreto per le quali l’Istituto Superiore di Sanità ha proposto dei valori di CSC.

3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l’ambiente, non rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, del Decreto, né in quelle di cui al precedente comma 2, nelle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee il Responsabile o il Soggetto interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario.

4. Il responsabile dell’inquinamento anche potenziale, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune e al Prefetto. Dopo l’adozione delle misure di prevenzione il responsabile dell’inquinamento svolge un’indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione.

5. Nel caso l’indagine preliminare accerti il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del Decreto, il responsabile dell’inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all’Autorità competente, ai sensi della presente legge, entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma 4.

6. L’autocertificazione di cui al comma 5 conclude il procedimento di notifica dell’evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte dell’Autorità competente entro i successivi quindici giorni.

7. Nel caso l’indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne dà immediatamente comunicazione ai Soggetti di cui al comma 1. Tale comunicazione deve contenere la descrizione dettagliata delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza adottate, sottoscritta da un professionista competente, i certificati delle analisi eseguite e i necessari elaborati tecnici e grafici.

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8. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dell’inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all’allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V, del Decreto, all’Autorità competente ai sensi della presente legge.

9. L’Autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con gli enti territoriali competenti al rilascio dei permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione e approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative.

10. Il responsabile dell’inquinamento, entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e presenta i risultati all’Autorità competente. Il documento di analisi del rischio è approvato nella conferenza di servizi di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio con il responsabile dell’inquinamento.

11. Nel caso il documento di analisi del rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza di servizi, di cui al comma 9, dichiara concluso il procedimento.

12. Nella fattispecie di cui al comma 11, la conferenza di servizi indetta dall’Autorità competente può prescrivere l’esecuzione di un programma di monitoraggio sul sito. In tal caso, il responsabile dell’inquinamento invia all’Autorità competente, entro sessanta giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare i parametri da sottoporre a controllo, la frequenza e durata del monitoraggio.

13. L’ente territoriale competente approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti.

14. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell’inquinamento trasmette all’Autorità competente una relazione tecnica riassuntiva. Nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell’inquinamento deve avviare la procedura di bonifica di cui al comma 15.

15. Nel caso il documento di analisi del rischio, di cui al comma 10, dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell’inquinamento trasmette all’Autorità competente, entro i sei mesi successivi all’approvazione dei risultati dell’analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

16. L’Autorità competente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9 e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni.

17. L’approvazione di cui al comma 16 sostituisce tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo e allo scarico delle acque emunte dalle falde. L’approvazione di cui al comma 16 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

18. Nel provvedimento di approvazione di cui al comma 16 sono stabiliti i tempi di esecuzione dei lavori, sono indicate le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, del Decreto, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l’entità della garanzia finanziaria in favore dell’Autorità competente che approva il progetto di bonifica.

19. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla

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certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248, comma 2-bis, del Decreto limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione, secondo le disposizioni dell’articolo 242, comma 7-bis, del Decreto.

20. Nel caso la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 della Parte Quarta, Titolo V, del Decreto, il proponente può presentare all’ARPA Molise territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere, secondo quanto disposto dall’articolo 242, comma 13-ter, del Decreto.

21. A conclusione degli interventi di bonifica il Responsabile trasmette a tutti i Soggetti di cui al comma 1 la relazione finale sugli interventi eseguiti, con i necessari elaborati grafici e i risultati delle analisi svolte, sottoscritta da un professionista competente.

22. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza d’emergenza, operativa o permanente, di bonifica e di ripristino ambientale, nonché i Piani di monitoraggio, qualora prescritti, e tutte le relazioni e i rapporti sulle attività svolte sono sottoscritti da professionisti competenti e inviati a tutti i Soggetti di cui al comma 1.

23. La destinazione d’uso del sito è attestata dal Comune mediante certificazione in relazione alla destinazione urbanistica del sito.

24. La Regione concede finanziamenti ai Comuni per gli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici, sia con fondi regionali che con fondi statali ed europei.

25. Nelle Conferenze di servizi di cui all’articolo 242 del Decreto, come disciplinate dall’articolo 14- ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, la Regione è rappresentata dal dirigente generale del competente dipartimento in materia ambientale o da un dirigente dal medesimo delegato. Il parere del rappresentante della Regione è espresso in ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A tal fine il rappresentante unico della Regione, acquisisce preventivamente, entro i termini di cui all’articolo 15 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.

241, i pareri di tutti gli uffici regionali preposti al rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta e altro. La verifica della sussistenza dei diversi interessi coinvolti è effettuata dall’Autorità competente prima della convocazione della conferenza di servizi.

26. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza di altri uffici regionali nelle conferenze di servizi, la Regione è rappresentata dal dirigente dell’ufficio titolare dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti.

Articolo 14 - Procedura semplificata

1. Il soggetto interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di CSC, può presentare direttamente all’Autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica sono sottoposti a controllo e validazione ai sensi dell’articolo 242-bis, commi 3 e 4, del Decreto. Il proponente è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le fasi di articolazione del progetto di cui al comma 1 e i termini di esecuzione sono definiti all’articolo 242-bis, commi 1-bis e 2, del Decreto. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1.

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3. Qualora i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l’ARPA Molise territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all’Autorità competente e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del Decreto.

4. Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252 del Decreto.

5. Conseguiti i valori di CSC del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

Articolo 15 - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifiche

1. Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzati gli interventi e le opere di cui all’articolo 242-ter, commi 1 e 1-bis, del Decreto, a condizione che siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in caso di realizzazione di opere che non prevedano scavi ma comportino occupazione permanente di suolo, il sito oggetto di bonifica deve essere già stato caratterizzato ai sensi dell’articolo 242 del Decreto.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del Decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, la Regione provvede a individuare le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente, ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del Decreto; nel caso la valutazione sia necessaria la Regione ne definisce i criteri, le procedure e le modalità di controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1 e nelle more dell’attuazione del comma 3, si adottano le procedure e le modalità previste all’articolo 242-ter, commi 4 e 4-bis, del Decreto.

Articolo 16 - Siti con inquinamento pregresso

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto, ma che si manifestino successivamente a tale data, il Responsabile o il Soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti, all’ARPA Molise e all’ASREM l’esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione, fermo restando l’adozione delle necessarie misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza.

2. L’Autorità competente, ai sensi della presente legge, espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, secondo quanto stabilito all’articolo 242 del Decreto.

Articolo 17 - Fondo naturale e inquinamento diffuso

1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli articoli 242, 244 o 245 del Decreto riguardano composti che il Soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento diffuso, l’ARPA Molise, entro trenta

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giorni dalla richiesta dell’Autorità competente, esprime il proprio parere sul fatto che i superamenti delle CSC siano attribuibili a fondo naturale o inquinamento diffuso dei composti interessati.

2. Nel caso l’ARPA Molise riconosca nel proprio parere che i superamenti delle CSC siano attribuibili a fondo naturale o a inquinamento diffuso, fermo restando le misure di prevenzione di cui all’articolo 242 del Decreto, nonché gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai superamenti addebitabili al Responsabile, l’Autorità competente con proprio provvedimento conclude il procedimento relativamente ai composti dichiarati ascrivibili a fondo naturale o a inquinamento diffuso. Restano a carico del Responsabile gli obblighi di tutela della salute e dell’ambiente connessi ai predetti superamenti delle CSC.

Articolo 18 - Acque sotterranee

1. Nel caso l’intervento di bonifica preveda l’emungimento delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo e agli effetti sull’acquifero.

2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito deve prevedere quanto previsto all’articolo 243 del Decreto.

Articolo 19 - Accordi di programma

1. Gli enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi e i soggetti interessati, possono stipulare, entro sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi, ai sensi dell’articolo 246 del Decreto.

TITOLO 5 - POTERI SOSTITUTIVI E CONTROLLI

Articolo 20 - Esecuzione d’ufficio

1. In caso di inadempienza del responsabile o del proprietario o di altri soggetti interessati a ognuna delle fasi di comunicazione dell’evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell’indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, entro i termini fissati dall’articolo 242 del Decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall’Autorità competente, la stessa Autorità competente diffida, con ordinanza motivata entro 60 giorni, il responsabile del superamento delle CSC ad adempiere secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.

2. L’ordinanza di diffida è notificata a tutti i Soggetti di cui all’articolo 13, comma 1.

3. Scaduto inutilmente il termine fissato nell’ordinanza di diffida, il Comune territorialmente competente si sostituisce al responsabile ed esegue d’ufficio tutte le attività o quelle non ancora svolte in danno del responsabile. Le attività da svolgere, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, sono avviate entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine.

4. Nel caso il Comune non adempia a quanto stabilito al comma 3 ovvero, non avvii le attività d’ufficio, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza dei rispettivi termini, la Regione, con Ordinanza del Presidente della Giunta, diffida il Comune ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 60 giorni.

5. In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale, sulla base dell’ordine di priorità degli interventi, nomina, entro 60 giorni, tra i dipendenti regionali con adeguata competenza in

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materia, un commissario ad acta per l’esecuzione di tutte le attività non ancora svolte, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.

6. Nel caso di siti ubicati su aree appartenenti a più Comuni la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 è di competenza della Regione.

7. Nei casi previsti dall’articolo 244, comma 1, del Decreto, la Provincia, ricevuta la comunicazione svolge le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell’evento di superamento, per il tramite del Comune territorialmente competente, anche avvalendosi dell’ARPA Molise, e diffida, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere, ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del Decreto.

8. Per il finanziamento degli interventi sostitutivi la Regione istituisce appositi capitoli di bilancio per l’anticipazione ai Comuni e per la copertura degli interventi attuati dalla Regione stessa.

Articolo 21 - Controlli e certificazioni

1. I controlli sulla corretta esecuzione dell’indagine preliminare e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale, sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all’articolo 242, comma 7, nonché sui monitoraggi effettuati sono svolti dalla Provincia sulla base dei pareri rilasciati dall’ARPA Molise.

2. La Provincia accerta il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato tramite apposita certificazione sulla base della relazione tecnica predisposta da ARPA Molise.

3. Nel caso la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica, la Regione provvede nei successivi sessanta giorni, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

4. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per io svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7.

5. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dall’articolo 242, comma 7-bis, del Decreto. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

TITOLO 6 - PROCEDURE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Articolo 22 - Istanza di certificazione

1. Il soggetto responsabile degli interventi presenta, al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti approvate dello stesso, istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione; all’istanza deve essere allegata una relazione tecnica di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, contenente:

a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;

c) relazione dei risultati ottenuti dall’intervento con i relativi referti analitici;

d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.

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2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, deve essere presentata una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.

3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata a tutti i Soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 13.

Articolo 23 - Atto di certificazione

1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell’intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPA Molise, rilascia l’atto di certificazione entro trenta giorni dal pagamento degli oneri istruttori fissati dalla Provincia.

2. L’atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:

a) nel caso di interventi di bonifica, l’attestazione che:

- gli interventi sono stati completati;

- le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

- i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l’attestazione che:

- gli interventi sono stati completati;

- le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

- sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera b), del Decreto ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione e approvati;

- sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 240, comma 1, lettere n) e o) del Decreto.

3. La Provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.

4. Copia dell’atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell’intervento e trasmessa ai Soggetti di cui all’articolo 13, comma 1.

Articolo 24 - Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie

1. L’efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un’area soggetta a intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia.

2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato e in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l’utilizzo dell’area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

Articolo 25 - Garanzie finanziarie e costi di certificazione

1. I criteri e le modalità per la richiesta delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati sono regolamentati con atto della Giunta regionale.

2. La Regione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, fissa i criteri e le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie per l’esecuzione di interventi di bonifica,

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ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti contaminati.

3. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del responsabile dell’inquinamento o di altro soggetto obbligato all’intervento e sono quantificati dalle Province.

4. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell’articolo 250 del Decreto i costi di certificazione non sono dovuti.

TITOLO 7 - BONIFICHE E AZIONI PER FAVORIRE LA RIGENERAZIONE DEI SITI

Articolo 26 - Rigenerazione dei siti contaminati

1. La Regione Molise promuove i progetti di rigenerazione, ripristino e riqualificazione ambientale dei siti oggetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà pubblica o privata, con particolare riferimento ai cosiddetti

brownfield

, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree.

2. La Regione, al fine della promozione di quanto previsto al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del Decreto e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva e agevola l’iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell’inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia.

Articolo 27 - Incentivi per la promozione della rigenerazione

1. La Regione, al fine di promuovere processi di rigenerazione dei siti contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d’ufficio ai sensi dell’articolo 250 del Decreto, non responsabili dell’inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla Parte Quarta, Titolo V, del Decreto.

2. La Regione riconosce ai progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati connessi a una proposta di rigenerazione del sito in oggetto una procedura semplificata per la realizzazione degli interventi.

3. La Regione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure, i termini e le modalità per l’attuazione di quanto previsto al presente Titolo.

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 - Norme transitorie

1. I procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati avviati dai Comuni in applicazione delle norme contenute nelle previgenti norme regionali e nazionali nonché nel Decreto sono conclusi dalle stesse amministrazioni comunali.

Articolo 29 - Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Legge, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle norme di settore.

Articolo 30 - Abrogazioni

1. A decorrere dall’entrata in vigore dalla presente legge sono abrogati gli articoli 30, 31, 32 e 33 del Titolo VIII della legge regionale 7 agosto 2003 n. 25.

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Articolo 31 - Sanzioni

1. Per l’inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 257, comma 1, del Decreto e le sanzioni previste dalle norme statali, si applica la seguente sanzione:

- chi non ottempera alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza è punito con la sanzione amministrativa

da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

2. Le sanzioni previste dal Decreto e dalla presente legge sono accertate e contestate dagli organi competenti in materia di controlli ambientali secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La Regione è competente sull’istruttoria delle controversie e sull’irrogazione delle sanzioni contestate dagli organi competenti in materia.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alla Regione che li utilizza per le finalità della presente legge.

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ALLEGATO

NOTA DI AGGIORNAMENTO

La Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha introdotto, all’articolo 37, alcuni cambiamenti alla disciplina in materia di bonifiche dei siti contaminati.

L’obiettivo dell’intervento legislativo è rappresentato dalla necessità di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei.

Pertanto, sono state apportate alcune modifiche al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, agli articoli 242 e 242ter, 243, 245, 248, 250, 252 e 252bis, e al Decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 (articolo 3, commi 2 e 3, matrici materiali di riporto).

Le principali modifiche introdotto nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono le seguenti:

Articolo 242 - Procedure operative e amministrative

 comma 7, ultimo periodo, dopo le parole «indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori» sono inserite le seguenti: «, le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,»;

 dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.

In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell’area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.»;

 al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi; [Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.]

 dopo il comma 13 -bis è aggiunto il seguente: «13 -ter . Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all’ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l’ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall’ARPA territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l’area oggetto di indagine, l’ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA

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territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo».

Articolo 242ter - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

 al comma 1, primo periodo, dopo le parole «possono essere realizzati» sono aggiunte le seguenti: «i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,»;

 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell’articolo 242.»;

 al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1 -bis»;

 al comma 3, dopo le parole «individuate al comma 1» sono aggiunte le parole «e al comma 1 -bis»;

 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 -bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo».

Articolo 243 - Gestione delle acque sotterranee emunte

 al comma 6 dopo le parole «Il trattamento delle acque emunte» sono aggiunte le seguenti:

«, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,»;

 al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico sono dimezzati.».

Articolo 245 - Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

 al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente.».

Articolo 248 - Controlli

 al comma 1 dopo le parole “sulla conformità degli interventi ai progetti approvati” sono aggiunte le seguenti: “e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7”;

 al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”;

 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano aggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.”.

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Articolo 250 - Bonifica da parte dell'amministrazione

 comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall’accertato inadempimento da parte dello stesso»;

 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.».

Articolo 252 - Siti di interesse nazionale

 al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «I valori d’intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d’intervento funzionali all’uso legittimo delle aree e proporzionali all’entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).»

 al comma 4, primo periodo, le parole «, sentito il Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero dello sviluppo economico»;

 al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9 -quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica.

Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.»;

 il comma 4 -quater è abrogato;

 al comma 5, dopo le parole «altri soggetti qualificati pubblici o privati» sono aggiunte le seguenti: «, anche coordinati fra loro»;

 al comma 6, primo periodo, la parola «sostituisce» è sostituita dalla seguente:

«ricomprende»;

 al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tal fine il proponente allega all’istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l’indicazione anche dell’Amministrazione ordinariamente competente.»;

 il comma 8 è abrogato;

 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8 -bis. Nei siti di interesse nazionale, l’applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all’individuazione dei parametri di progetto necessari per l’applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall’Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.»;

 dopo il comma 9 -ter sono aggiunti i seguenti: «9 -quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per

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l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare. 9 -quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l’esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.».

Articolo 252bis - Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale

 al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.”;

 il comma 9 è abrogato.

Le modifiche apportate al Decreto legge 25 gennaio 22012, n.2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 sono le seguenti:

 Articolo 3: al comma 2, le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;

 Articolo 3: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l’ambiente».

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NOTA DI CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO

Norme in materia di gestione dei siti da bonificare

Aggiornamento Novembre 2021

Tutte le fasi di aggiornamento del documento sono state condivise con la Provincia di Campobasso, la Provincia di Isernia e ARPA Molise; sono pervenute osservazioni da parte della Provincia di Campobasso e da ARPA Molise.

Prima della data di revisione finale, fissata per il 25 novembre 2021, il documento è stato inviato a tutti i partecipanti e al presidente di Anci Molise; non sono pervenute ulteriori osservazioni integrative al documento.

In quella data sono state operate alcune rifiniture e semplificazioni e il documento è stato chiuso.

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