• Non ci sono risultati.

VALUTAZIONE DELL ' INABILITÀ TEMPORANEA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VALUTAZIONE DELL ' INABILITÀ TEMPORANEA"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

R IFLESSIONE GENERALE SULLA

VALUTAZIONE DELL ' INABILITÀ TEMPORANEA

Dr. Giovanni Cannavò

Il convegno del 1-2 dicembre 2000 organizzato dal dr. Aldo Di Blasi si inquadra tra i programmi di aggiornamento promossi dall'Associazione Melchiorre Gioia.

I nostri convegni sono ormai connotati per l'elevato livello culturale del programma, la partecipazione di qualificati relatori, l'adesione dì un grande numero di professionisti: tutti elementi che contribuiscono a determinare il successo delle nostre iniziative. La perfetta riuscita delle giornate di Messina è senz'altro da ricercare in due elementi chiave: l'appassionato impegno degli organizzatori e la scelta di un tema di grande interesse ed attualità: la valutazione dell'inabilità temporanea con particolare riguardo agli aspetti sociali e previdenziali.

Il tema dell'invalidità temporanea sarà senz'altro ripreso a livello nazionale, anche grazie ai positivi stimoli dato dall'iniziativa siciliana, da parte dell'associazione. Da più partì si avverte l'esigenza di fare una riflessione su questo importante aspetto della valutazione medico legale e di giungere a valutazione più aderenti all'evoluzione della realtà sociale e scientifica

La sentenza della Corte Costituzionale del 14/7/1986 n. 184 ha determinato una sostanziale modificazione delle modalità operative nella valutazione medico-legale del danno alla persona che ha avuto immediati riflessi pratico-operativi nella valutazione degli esiti permanenti.

Tale sentenza infatti ha segnato l'introduzione del concetto di danno biologico, definito come il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento

Specialista in Medicina Legale, Segretario Generale Associazione Medico-

Giuridica "Melchiorre Gioia", Pisa

Tagete n. 1-2003 Ed. Acomep

(2)

medico-legale»; indicò nella correlazione tra gli artt.32 della Costituzione e 2043 cod.civ. il disposto che la disciplina e configurò il danno biologico come danno- evento legato da nesso causale all'atto illecito, mentre il danno morale subiettivo ed il danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa, in attività di fatto svolte ovvero in concreto confacenti alle attitudini del danneggiato, rappresentano i danni-conseguenza eventualmente derivanti dal primo.

L'innovazione di tale sentenza consiste nella risarcibilità del danno biologico in ogni caso ed indipendentemente dalle conseguenze morali o patrimoniali da ridotta capacità lavorativa che ne derivino. Ciò consente di esprimere in termini più adeguati ed aderenti alla realtà i riflessi negativi sulla integrità psicofisica del soggetto, non soltanto in relazione alle conseguenze che questa comporta sulla sua efficienza lavorativa e lucrativa; elementi questi ultimi che avevano rappresentato fino ad allora il vero parametro di quantificazione del danno.

Tale concetto e stato accettato e messo in atto in modo molto semplice ed immediato in relazione alle menomazioni e ai postumi di carattere permanente, per i quali si è sviluppata ben presto una precisa prassi basata sul concetto univoco in medicina legale, di lesione permanente" a cui corrisponde l'indicazione percentuale media indicata nelle «Tabelle».

Nel caso dell'invalidità temporanea invece il giudizio è rimasto a lungo essenzialmente ancorato al grado di incidenza della malattia sull'attività lavorativa del soggetto. Il giudizio sull'inabilità temporanea veniva infatti rapportato a parametri clinici soltanto nei casi di soggetti che per età o per condizioni fisiche erano privi di capacità lavorativa, come nei casi di minore o di anziano non autosufficiente.

Per analoghe fattispecie cliniche inoltre si aveva spesso il riconoscimento dì periodi di invalidità temporanea diversi a seconda che il soggetto svolgesse in proprio o come dipendente la propria attività lavorativa.

Nel rispetto dell'attuale concezione giuridica, va considerato che le conseguenze temporanee di una determinata lesione, per essere risarcite devono avere come presupposto anzitutto un nocumento al bene salute dei leso; tale diritto costituzionalmente riconosciuto garantisce il risarcimento per chiunque abbia subito un danno alla persona, indipendentemente da eventuali riduzioni di reddito,

Tagete n. 1-2003 Ed. Acomep

(3)

e ciò deve essere valido anche nel caso dell'invalidità temporanea, menomazione a carattere temporaneo.

Solo successivamente, e laddove ne ricorrano gli estremi, andrà verificato se questo temporaneo nocumento alla salute del leso ha determinato anche un pregiudizio alle specifiche attività, attraverso le quali lo stesso soggetto è produttore di utilità economicamente rilevanti.

A tal proposito ci pare opportuno ribadire che nell'ambito della valutazione del danno alla persona in responsabilità civile rispetto al parametro

"inabilità temporanea", compito del medico legale è quello di quantificare A periodo in cui, per effetto delle conseguenze del fatto lesivo che ha colpito il soggetto, quest'ultimo è stato temporaneamente incapace di espletare gli atti, sia lavorativi, sia extralavorativi, che caratterizzavano la sua vita prima che il fatto lesivo si verificasse.

Spesso infatti avviene che la quantificazione dell'invalidità temporanea è intesa solo come "incapacità lavorativa" del soggetto inducendo ad un riconoscimento sproporzionato ed inaccettabile rispetto alle reali necessità imposte dal quadro post-lesivo, in virtù del fatto che il soggetto risultava documentatamene aver osservato quel periodo di assenza lavorativo.

Non sono rari, i casi in cui ci si trova a valutare situazioni in cui l'incidenza della lesione agisce sull'efficienza complessiva del soggetto in maniera modesta, tale cioè da non comportare la necessità di astenersi dal lavoro, ma che, in base alla definizione di invalidità temporanea biologica, devono essere comunque riconosciute o escoriazioni superficiali, ferite lacero-contuse circoscritte e senza riflessi di rilievo, necessità di trattamenti riabilitativi e di cure odontoiatriche.

Sarà pertanto opportuno per una corretta quantificazione dell'invalidità temporanea fare riferimento alle caratteristiche della menomazione, alla soggettività che essa comporta, al grado di compromissione che ne consegue sull'autonomia di vita e sulla vita di relazione, insomma su tutti gli aspetti costitutivi della vita.

Conseguenze quali la durata del ricovero ospedaliero, il periodo in cui il soggetto è stato portatore di presidi ortopedici immobilizzanti o durante il quale si è dovuto sottoporre a cure mediche e fisiche, la durata dell'assenza dal lavoro ecc.,

Tagete n. 1-2003 Ed. Acomep

(4)

non potranno da sole essere sufficienti per un tale giudizio, ma dovranno essere considerate tutte congiuntamente.

Debita attenzione, a completamento degli elementi sopra considerati, deve essere posta per quei casi in cui lesioni, come ad esempio frattura di polso sinistro in soggetto destrimane e frattura di piatto tibiale ad un ginocchio, che se anche simili per durata di ricovero ospedaliero, durata di immobilizzazione in gesso e, successivamente analogo periodo dì cure riabilitative, nel loro decorso determinano comunque un diverso grado di impedimento all'espletamento delle ordinarie attività del soggetto che le ha riportate. Il trattamento di una frattura tibiale, rispetto a quello reso necessario da una frattura di polso, comporta una differenza sostanziale, ossia la necessità, almeno per un primo periodo, di non caricare sull'arto leso, il che determina una grave limitazione di una funzione essenziale, quale quella di deambulare autonomamente.

Tali concetti devono essere oggettivamente analizzati anche alla luce del fatto che a parità di lesione iniziale e di trattamento medico, nonché di tempo per giungere alla guarigione anatomica e funzionale o alla stabilizzazione, vi potranno essere delle conseguenze notevolmente diverse proprio rispetto al lavoro o alle abitudini di vita, a seconda che il soggetto leso sia, ad esempio un artigiano o falegname, piuttosto che uno studente o un pensionato.

Inoltre appare evidente che nei confronti del parametro inabilità temporanea, a fronte della stesso soggetto leso vi potranno essere differenze, a volte significative, a seconda che la quantificazione sia formulata, ad esempio, in ambito penalistico, in ambito di infortunistica sul lavoro, in ambito polizza privata infortuni ai fini della tutela fornita dall'I.N.P.S., ecc..

Tagete n. 1-2003 Ed. Acomep

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

01 Ret/Nav - contenente i dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera, da utilizzare per il calcolo della indennità di temporanea

Qualora la periodicità del pagamento del premio sia annuale sin dalla data della prima adesione alla polizza, nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo

Una corretta determinazione della inabilità temporanea biologica dovrà dunque tenere conto di tutto ciò e stabilire concretamente quanta parte delle comuni attività di vita

In sostanza, il danno biologico è rappresentato dalla riduzione della efficienza psicofisica di un soggetto in conseguenza di una lesione temporanea e/o permanente ed è di

re il dispositivo medico a luce Led blu Emoled come terapia delle lesio- ni cutanee - spega Marco Romanelli, Ordinario di Dermatologia, Università degli Studi di Pisa - su

Documento: Circolare n. Cumulabilità con trattamenti previdenziali o retributivi. Il Ministero delle finanze, con circolare n. lettera ai Direttori d'Ispettorato del 23 luglio

1) Ricaduta prima della valutazione del danno permanente. La rendita deve essere costituita sulla base del grado di inabilità accertato alla fine del periodo di ricaduta, con