• Non ci sono risultati.

46 del 29 agosto 1978 Oggetto: Ricaduta nello stato di inabilità temporanea: decorrenza della rendita di inabilità permanente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "46 del 29 agosto 1978 Oggetto: Ricaduta nello stato di inabilità temporanea: decorrenza della rendita di inabilità permanente"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 46 del 29 agosto 1978

Oggetto: Ricaduta nello stato di inabilità temporanea: decorrenza della rendita di inabilità permanente.

La pratica attuazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 3/1959, che fissa i criteri per la decorrenza della rendita di invalidità permanente nell'ipotesi di ricaduta in stato di inabilità temporanea assoluta, ha determinato perplessità successivamente all'entrata in vigore della legge dell'11 agosto 1973 n. 533 (cfr. circ. n. 120/1973), con particolare riguardo all'articolo 8 che, negando valore di perentorietà a tutti i termini di decadenza contenuti nel Testo Unico, consente all'assicurato di promuovere opposizione entro il periodo di prescrizione triennale.

Questa Direzione generale ha pertanto provveduto a rielaborare ed aggiornare le suddette istruzioni che devono ritenersi abrogate e sostituite dalla presente normativa.

Si enunciano di seguito, schematicamente, le varie ipotesi:

1) Ricaduta prima della valutazione del danno permanente.

La rendita deve essere costituita sulla base del grado di inabilità accertato alla fine del periodo di ricaduta, con decorrenza però dalla data di ripresa del lavoro riportato nel certificato medico definitivo relativo al primo periodo di inabilità temporanea assoluta.

Per il periodo di ricaduta la rendita stessa va integrata fino al limite massimo della temporanea, per cui ad avvenuta costituzione devono essere effettuate le opportune operazioni contabili, stornando dal relativo conto le somme pagate per indennità temporanea durante il periodo della ricaduta ed imputandole, rispettivamente, al "conto rendita" ed al "conto integrazione rendita inabilità permanente".

2) Ricaduta dopo la valutazione del danno permanente, ma prima della costituzione della rendita.

Anche in tale ipotesi, come in quella considerata al punto precedente, la rendita deve essere rapportata al grado di inabilità valutato alla fine del periodo di ricaduta ed avere decorrenza dal giorno successivo al primo certificato medico definitivo di guarigione clinica. Per il periodo della ricaduta va corrisposta l'integrazione di cui all'articolo 89 del "Testo Unico".

3) Ricaduta dopo la costituzione della rendita.

Nessuna questione può sorgere; in questi casi infatti, si terrà conto del maggiore danno eventualmente riscontrato dopo la ricaduta in sede di revisione medica, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 83 del

"Testo Unico".

4) Ricaduta dopo la cosidetta "costituzione negativa di rendita".

Nell'ipotesi di ricaduta e di contestuale opposizione è evidente che, per l'ampiezza del periodo valido ai fini dell'impugnativa, la decorrenza della rendita, eventualmente costituita al termine della ricaduta, non può essere rapportata in maniera automatica alla data del primo certificato medico definitivo di guarigione clinica: la decisione deve essere subordinata ad una specifica valutazione medico-legale da adottarsi, ove necessario, in sede di collegiale medica.

Nel caso che vengano esclusi i presupposti per la retrodatazione della prestazione così come anche nelle fattispecie in cui l'assicurato non abbia esercitato il diritto di opposizione nei termini di legge gli effetti della ricaduta in stato di inabilità temporanea, ai fini della liquidazione della rendita e della relativa decorrenza, devono trovare la loro disciplina nella previsione di cui all'VIII comma dell'articolo 83 del

"Testo Unico" (circ. ne 63/1975), cioè nei modi e nei termini stabiliti per il procedimento revisionale (circ.

n. 63/1975).

Riferimenti

Documenti correlati

Per la simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera e per la previsione della concentrazione degli inquinanti al suolo dovute alle emissioni dei

Qualora il verbale della commissione medica dichiari l’inidoneità del lavoratore, l’Amministrazione/ datore di lavoro prosegue alla cessazione dal servizio

Tuttavia, come accennato, mentre la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, le pensioni per

Una corretta determinazione della inabilità temporanea biologica dovrà dunque tenere conto di tutto ciò e stabilire concretamente quanta parte delle comuni attività di vita

soggetti, all'età, all'educazione, alle attitudini ed all'ambiente e d'altra parte non si sottraggono all'esigenza di tenere conto, per evitare duplicazioni, di quegli aspetti

Tali concetti devono essere oggettivamente analizzati anche alla luce del fatto che a parità di lesione iniziale e di trattamento medico, nonché di tempo per giungere alla

Van Tulder ed altri sottolineano come la terapia motoria nella lombalgia risulta più efficace rispetto alle usuali cure e sovrapponibile alla fisioterapia convenzionale per

Le valutazioni difformi sulle prognosi, non solo in senso riduttivo, spesso sono legate a scarsa esperienza medico-legale sull'impatto di singole infermità in vari tipi di lavoro,