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Allegato 2 CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’AREA MEDICA E RIABILITATIVA DELLA FILIALE DEL CENTRO PROTESI DI LAMEZIA CUI 011654005892017001 LOTTO UNICO Cig 7082233B8C

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Allegato 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’AREA MEDICA E RIABILITATIVA DELLA FILIALE DEL CENTRO PROTESI DI LAMEZIA

CUI 011654005892017001 LOTTO UNICO

Cig 7082233B8C

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PREMESSA

L’Inail, per rispondere in modo efficace e tempestivo alla domanda di prestazioni sanitarie protesiche e per garantire una maggiore diffusione del servizio sul territorio nazionale, ha realizzato una filiale del Centro protesi di Vigorso di Budrio, in via di apertura, presso lo stabile sito in Contrada Ficarella, 88046 Lamezia Terme (CZ) di Lamezia Terme.

Proprio in vista dell’imminente apertura della predetta sede è necessario acquisire attrezzature per la palestra di riabilitazione fisiokinesiterapica che, considerata la delicatezza delle finalità - il reinserimento socio-lavorativo - di quanto prodotto nel centro, nonché la particolare ricaduta sociale delle prestazioni ivi erogate, deve garantire elevati standard di qualità.

All’interno del medesimo complesso edilizio di Lamezia Terme è prevista altresì la ricollocazione del Centro diagnostico polifunzionale regionale della Direzione regionale Calabria (Cdpr) nel quale vengono erogate le prestazioni ambulatoriali di radiologia, oculistica, neurologia, otorinolaringoiatria, cardiologia e pneumologia per le quali è necessario procedere all’acquisizione delle relative attrezzature.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “Fornitore/Affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario della fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento;

- “Stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

- “Responsabile unico del procedimento (Rup)”: il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi

all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

- “Direttore dell’esecuzione (Dec)”: il soggetto, indicato nel contratto, che, ferme restando le disposizioni impartite dal Rup, dirige l’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nello stesso;

- “Verificatore/i della conformità delle forniture”: uno o più soggetti di cui si avvale il Rup i quali svolgono le operazioni di verifica di conformità delle attrezzature oggetto della fornitura;

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è la fornitura, in unico lotto indivisibile, delle attrezzature

necessarie per lo svolgimento delle attività descritte in premessa presso la filiale del

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Centro protesi e il Cdpr della Direzione regionale Calabria, dettagliatamente indicate nell’allegato 2/A.

La fornitura si intende comprensiva di:

- consegna e montaggio, installazione e garanzia per 12 mesi o per la maggiore estensione temporale offerta dal fornitore;

- formazione del personale e servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi o per la maggiore estensione temporale offerta dal fornitore per le attrezzature per le quali sono richieste tali prestazioni, che sono indicate nelle colonne intestate “Termini di fornitura” dell’allegato 2/A.

Per tali servizi al fornitore non viene corrisposto alcun prezzo ulteriore.

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature si classificano in “minime” e

“migliorative”.

Le caratteristiche tecniche minime sono definite nella colonna intestata “Descrizione”

dell’allegato 2/A al presente capitolato e devono essere necessariamente possedute, a pena di esclusione della gara.

Le caratteristiche migliorative, così come indicate nel disciplinare di gara, sono valutate, se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico.

Art. 3 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO

L’importo stimato del corrispettivo della fornitura è pari a € 355.360,00 Iva esclusa.

Il costo degli oneri della sicurezza è quantificato pari a zero. Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del d.lgs. 81/2008, si allega Documento ricognitivo di valutazione dei rischi da interferenza standard (Allegato 2/B). I datori di lavoro degli stabili di Lamezia Terme e di Vigorso di Budrio, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, integrano il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione

dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Pertanto il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è pari a € 355.360,00 Iva esclusa.

Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni

contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Considerato che il contratto è efficace dalla data di stipula, dalla stessa data prendono avvio delle prestazioni contrattuali senza necessità di alcun ulteriore atto.

Entro e non oltre 45 giorni naturali, successivi e continui dalla data di stipula del contratto il fornitore deve garantire la disponibilità della pronta consegna dell’intera fornitura e comunicarla formalmente al Rup.

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Entro tale termine il Ruac e il Rup, in collaborazione con il Dec, concordano un

cronoprogramma, sottoscritto contestualmente da entrambi i soggetti, che contiene i tempi delle singole consegne con l’indicazione dell’ubicazione, i tempi di montaggio e installazione e i tempi relativi all’attività di verifica di conformità, che non possono superare complessivamente 90 giorni, salvo reciproca accettazione di un termine superiore.

4.1 Consegna, montaggio e installazione

Entro i termini previsti dal cronoprogramma, il fornitore deve consegnare quanto richiesto nei giorni e negli orari concordati.

In caso di ritardo nella comunicazione di disponibilità di pronta consegna e/o in caso di ritardo rispetto ai tempi stabiliti nel cronoprogramma, si applicano le penali di cui al successivo art. 13.

Contestualmente alla redazione del cronoprogramma vanno altresì concordati, ove necessario per integrare aspetti non già disciplinati nei manuali tecnici di installazione, i protocolli per le verifiche conformità di cui al successivo art. 5.

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, nonché di tutto il materiale

occorrente alla fornitura stessa, deve avvenire, a cura e spese del fornitore, presso i locali ubicati, rispettivamente:

 Centro protesi - area fisioterapia: Contrada Ficarella, 88046 Lamezia Terme (CZ);

 Centro diagnostico polifunzionale regionale: Contrada Ficarella, 88046 Lamezia Terme (CZ);

 Centro protesi - area officina: Via Rabuina 14, 40054 Budrio (BO).

L’attività di consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, montaggio e sistemazione nell’ubicazione prestabilita nel

cronoprogramma, posa in opera e asporto dell’imballaggio.

L’avvenuta consegna dei prodotti oggetto della fornitura stessa è attestata

obbligatoriamente dal documento di trasporto, emesso in duplice copia, di cui una deve essere consegnata ai verificatori della conformità della sede destinataria dei prodotti stessi.

I verificatori della conformità, all’atto della consegna delle attrezzature, controllano la rispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quelli richiesti in termini quantitativi e trasmettono i documenti di trasporto al Rup ai fini dell’emissione del certificato di pagamento.

Le modalità di montaggio e installazione, ove prevista, delle attrezzature devono rispondere alle vigenti normative europee e nazionali, ivi comprese quelle relative alle verifiche di sicurezza e all’allacciamento all’impianto elettrico esistente nonché quelle relative a ogni altra opera che si dovesse rendere necessaria, anche se non

esplicitamente prevista dal presente capitolato.

Il fornitore provvede, a corredo della fornitura, a consegnare il relativo manuale d’uso e di manutenzione in lingua italiana, gli schemi elettrici e meccanici nonché le

certificazioni di conformità alle vigenti normative. Il fornitore deve aggiornare e sostituire, ove necessario, detti manuali e l’ulteriore documentazione per l’intero periodo di vigenza della garanzia. Tale documentazione, necessaria anche ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conforme alla

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normativa vigente sul rispetto dei requisiti di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente, nonché della marcatura CE.

Ove previsto il fornitore deve consegnare altresì i software e i relativi manuali funzionali alle attrezzature fornite.

4.2 Requisiti dell’imballaggio

L’imballaggio primario delle attrezzature deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato F della parte IV “rifiuti” del d.lgs. 152/2006.

Art. 5– VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le attrezzature oggetto del presente capitolato sono sottoposte a verifiche di

conformità da parte dei soggetti incaricati, allo scopo di certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni

concordate in sede di aggiudicazione, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Le verifiche di conformità devono essere effettuate dai verificatori entro i termini stabiliti nel cronoprogramma, in contraddittorio con il fornitore, e delle stesse viene redatto apposito verbale.

Le operazioni finalizzate alle verifiche di conformità sono avviate tempestivamente a seguito dell’avvenuta consegna, montaggio e installazione, ove prevista.

Il Dec avvisa il Ruac delle date in cui intervenire per lo svolgimento di tali attività.

Quest’ultimo è tenuto a fornire tutta l’assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari, inclusi gli eventuali materiali di consumo.

La verifica di conformità consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta (marca, modello, dimensioni, caratteristiche tecniche ecc.);

- accertamento della presenza di tutte le componenti delle attrezzature, compresi software e accessori;

- verifica della conformità delle attrezzature ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;

- per le apparecchiature, accertamento delle corrette condizioni di funzionamento mediante effettuazione delle prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascuna di esse nei manuali tecnici di installazione e nel cronoprogramma di cui al precedente art. 4, con prove di funzionamento e dimostrazioni effettuate dal tecnico del fornitore.

In caso di esito positivo dei predetti controlli, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle suddette operazioni, il verificatore della conformità redige il certificato di verifica di conformità per le attrezzature verificate e lo trasmette al Rup.

In caso di esito negativo dei controlli in argomento, il verificatore informa il Dec il quale, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di completamento delle relative attività, formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità del prodotto e fissa un termine per la regolarizzazione di quanto contestato.

I prodotti che per qualsiasi motivo sono contestati devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del fornitore, il quale, entro 10 giorni lavorativi dalla data del ritiro, deve provvedere alla loro sostituzione senza alcun aggravio di spesa o,

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comunque, a provvedere a tutte le modifiche atte a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste nel contratto e nell’offerta tecnica e la completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità riscontrate.

Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione o dall’avvenuta eliminazione dei vizi contestati decorre un termine di 3 giorni per l’espletamento delle verifiche di conformità.

La fornitura nel suo complesso è da considerarsi verificata con esito positivo quando per tutte le attrezzature è stato rilasciato il certificato di conformità.

Resta salvo il diritto dell’Inail, a seguito di seconda o successiva verifica con esito negativo di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle attrezzature non accettate, fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno.

Il fornitore è responsabile per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di accertamento della conformità.

Art. 6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al termine delle verifiche di conformità di tutte le attrezzature oggetto della fornitura il Dec e il Ruac, stabiliscono, entro 10 giorni, le modalità per lo svolgimento della

formazione del personale addetto, ai fini del corretto utilizzo delle apparecchiature tecniche.

Il training formativo/operativo è un’attività di affiancamento volta chiarire i seguenti punti:

- uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione;

- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;

- modalità di comunicazione con il fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature.

Una volta concluso il training formativo del personale utilizzatore, i verificatori della conformità di ciascuna sede inviano al Rup una copia del certificato di verifica di conformità ai fini dell’emissione del certificato di pagamento.

Art. 7 – GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Per ciascuna attrezzatura e accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi o per la maggiore estensione temporale offerta in sede di gara a partire dalla data del certificato di verifica di conformità.

Durante tale periodo il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione o

funzionamento, ovvero, qualora necessaria od opportuna, la sostituzione delle attrezzature.

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L’Inail, durante tale periodo, ha diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle attrezzature stesse o rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e caratteristiche tecniche minime e migliorative offerte, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Sulle attrezzature indicate nell’allegato2/A, ove espressamente indicato nella colonna

“full risk”, il fornitore per i primi 12 mesi o per la maggiore estensione temporale offerta come condizione migliorativa a partire dall’emissione del certificato di conformità, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk, secondo quanto di seguito descritto.

Sono comprese nel servizio full risk la riparazione e la sostituzione dell’attrezzatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori (cavi, adattatori ecc.) e dei materiali di consumo soggetti a usura (lubrificanti, filtri, sensori ecc.).

L’assistenza verrà effettuata con personale specializzato del fornitore e comprenderà:

 la messa a disposizione di un referente tecnico o di una struttura tecnica di riferimento di continua reperibilità mediante un recapito telefonico e di posta elettronica per la gestione delle richieste di intervento;

 visite di manutenzione preventiva programmata con cadenza almeno semestrale (verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette a usura ed eventuale adeguamento delle

apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso, controlli dei parametri di funzionamento, fornitura materiale di consumo, regolazioni e controlli di qualità, ecc.);

 esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica dell’apparecchiatura secondo le norme CEI generali e particolari (da far coincidere,

preferibilmente, con una visita di manutenzione programmata);

 numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva, su chiamata (la manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità).

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico ed elettronico che presenti rotture, logorii o che comprometta il buon rendimento dell’apparecchiatura, il fornitore dovrà provvedere ad eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con parti di ricambio nuove e originali, le cui caratteristiche tecniche siano identiche o superiori a quelle caratterizzanti le parti riparate o sostituite.

Durante l’intero periodo di vigenza della garanzia il fornitore dovrà intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta da parte dell'Istituto.

Il fornitore dovrà, altresì, ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilevazione del guasto.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta dal Dec o dal verificatore della conformità e da un incaricato del fornitore nel quale dovranno essere registrati: la data di richiesta di intervento, l’ora e il giorno

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dell’intervento, l’ora e il giorno dell’avvenuto ripristino. La copia dell’amministrazione verrà trasmessa al Rup per l’accertamento delle attività svolte e l‘applicazione di eventuali penali.

Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione centrale acquisti, struttura presso la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento che, nella fase di esecuzione del contratto stesso svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le funzioni di seguito indicate:

- individua uno o più soggetti verificatori della conformità della fornitura per ciascuna delle sedi di consegna, con il compito di rilasciare il relativo certificato di verifica di conformità;

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle

prestazioni avvalendosi del Dec e dei soggetti verificatori ai quali è demandato il compito di accertare l’esatto adempimento di ogni obbligo contrattualmente assunto, ivi compresi quelli relativi alla formazione, all’assistenza e

manutenzione della fornitura, accertandosi che essi svolgano correttamente ed effettivamente le funzioni affidategli;

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;

- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 102 comma 4 del d.lgs.

50/2016.

L’Inail comunica al fornitore, in sede di stipula del contratto, il nominativo del Dec e dei soggetti verificatori della conformità.

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

Art. 9 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Il Rup, dopo aver ricevuto i documenti di trasporto e tutti i certificati di verifica di conformità con esito positivo emessi dai soggetti verificatori delle strutture

destinatarie delle attrezzature, rilascia - entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di ricevimento dell’ultimo dei predetti documenti - il certificato di pagamento in relazione all’85 per cento del corrispettivo della fornitura, dandone immediata comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

Il Rup, dopo aver ricevuto i certificati di verifica di conformità con esito positivo relativi alla formazione di cui al precedente art. 6 emessi dai soggetti verificatori delle

strutture destinatarie, rilascia - entro il termine di 5 gg. lavorativi dalla data di

ricevimento dell’ultimo dei predetti documenti - il certificato di pagamento in relazione a un ulteriore 5 per cento del corrispettivo della fornitura, dandone immediata

comunicazione, entro lo stesso termine, al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

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Il restante dieci per cento di detto corrispettivo viene liquidato - a saldo - alla scadenza del periodo della garanzia legale post-vendita o della maggiore estensione temporale offerta dal fornitore.

Nel caso in cui nei certificati di verifica di conformità siano evidenziati ritardi rispetto ai termini pattuiti per la consegna o la installazione dei prodotti, per l’intervento, la individuazione della tipologia e dell’entità del malfunzionamento e/o guasto e per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali, nonché per l’erogazione del corso di istruzione/formazione destinato al personale utilizzatore, il Rup procede all’applicazione delle penali, come meglio descritte nel successivo art. 13, inviando al Ruac una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura.

Nel caso in cui dai richiamati certificati di verifica di conformità risultino inadempimenti degli obblighi contrattuali di natura diversa da quelli di cui al

capoverso che precede, accertati nei termini e con le modalità previste al richiamato art. 13, il Rup procede all’applicazione delle penali inviando al Ruac una nota di debito da far valere sull’importo della relativa fattura.

Art. 10 - CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture dopo avere ricevuto le comunicazioni di rilascio dei relativi certificati di pagamento di cui al precedente art. 9 per l’importo ivi indicato.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

Il Codice univoco ufficio (C.u.u.) della Direzione centrale acquisti al quale deve essere spedita, tramite il predetto Sistema di interscambio, la fattura stessa è il seguente:

7JN1MF.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice cig della gara, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del citato decreto.

Qualora, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d) del d.lgs. 231 del 2002 e ss.mm., l’Inail riceva la fattura in data anteriore a quella di rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 9, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di quest’ultimo.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, con le modalità previste al successivo art. 13.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo

corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del medesimo comma, su ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo

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svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del Durc.

Il pagamento della fattura sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 giorni dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.

Art. 11 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all’esecuzione della fornitura oggetto

dell’appalto, nonché a ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme comunitarie (marcatura Ce) e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell’offerta tecnica,

nell’offerta economica e nel patto d’integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale

inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego.

Tutti i componenti dei prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo alla sicurezza antinfortunistica, ergonomia e interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al

momento dell’affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti.

Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Inail da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In ogni caso il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del capitolato, a:

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- rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto medesimo dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

- manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

Il fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs.

n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 per quella provvisoria (vedi paragrafo 10 del disciplinare di gara – Allegato 1).

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza

dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs.

n. 50/2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale verrà attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, ivi compresi gli obblighi di formazione e assistenza full risk nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale o della estensione temporale offerta dal fornitore.

Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Inail.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

Art. 13 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Inail né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato, dal cronoprogramma (art. 4) e dal

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calendario delle visite programmate di manutenzione (art. 7), è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo netto della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tali casi il Dec trasmette al Rup una nota in cui vengono dettagliati i ritardi e l’ammontare delle eventuali penali è comunicato dal Rup al Ruac mediante apposite note di debito e viene decurtato in occasione della liquidazione dell’85%, del 5% o del 10% a saldo, in relazione all’epoca del verificarsi dell’inadempimento.

In caso di inadempimenti diversi dal ritardo, l’Inail applicherà le seguenti penali:

- la non attuazione puntuale di quanto indicato nel precedente art. 5 sulle modalità di effettuazione delle verifiche di conformità implica una penale forfettaria di € 500,00 per ogni attrezzatura;

- qualora venga riscontrato che il fornitore utilizzi pezzi di ricambio non nuovi e originali, così come richiesto nel precedente art. 7, per ogni difformità rilevata viene corrisposta una penale pari a € 100,00;

- per ogni ulteriore ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, si individua una penale di € 500,00.

Tali penali vengono applicate, su segnalazione del Dec, previa formale contestazione degli addebiti al Ruac a cura del Rup.

A tal fine, il Rup fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni.

Qualora, entro il predetto termine, il Ruac non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, si darà corso all’applicazione della penale mediante trattenuta del relativo importo in occasione della liquidazione, a titolo di acconto o di saldo, del corrispettivo della fornitura.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. art. 16 successivo).

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono

comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art.

16.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale.

Art. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei

(13)

lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l.

12 marzo 1999, n. 68, e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correntezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 del citato articolo.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore

medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e

applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto

dell’appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 15 – SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Il fornitore deposita il contratto di subappalto stipulato con uno dei subappaltatori della terna indicata in sede di offerta presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante il fornitore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del

subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs.

50/2016.

(14)

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal Dec il quale, in caso di inosservanza da parte dell’impresa affidataria delle disposizioni di cui all’art. 105 del citato decreto, provvede a darne segnalazione al Rup.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs. n.

50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

d) il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 12;

e) l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 13).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il

risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

In caso di mancata fornitura ovvero di esito negativo del certificato di verifica di conformità per talune attrezzature, l’Inail può risolvere parzialmente il contratto di fornitura relativamente alle attrezzature non fornite e/o accettate, fatti salvi l’ulteriore danno e/o l’esecuzione in danno (cfr. precedente art. 5)

Ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale il Dec svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 17 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159/2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

(15)

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutte le spese inerenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 20 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50/2016.

Riferimenti

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