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CUI: 01165400589201800421 CIG: 757768577A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE PER I REPARTI PRODUTTIVI DEL CENTRO PROTESI CAPITOLATO D’ONERI Allegato 2

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Allegato 2

procedura aperta per la fornitura di calzature ortopediche di serie per i reparti produttivi del Centro protesi Pagina1

Allegato 2

CAPITOLATO D’ONERI

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE PER I REPARTI PRODUTTIVI DEL CENTRO PROTESI

CUI: 01165400589201800421 CIG: 757768577A

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PREMESSA

L’Inail, per rispondere in modo adeguato alla domanda di prestazioni sanitarie previste dalle proprie normative interne (“Regolamento Protesico” e Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti), fornisce ai propri assistiti, anche tramite il Centro protesi, dispositivi tecnici di varia natura quali: protesi, ausili e ortesi tra le quali calzature ortopediche di serie.

La domanda di dispositivi medici che deve soddisfare il Centro Protesi dipende dal numero di infortunati in carico alle Unità Territoriali che scelgono di avvalersi dei dispositivi forniti direttamente dal Centro Protesi stesso e dagli invalidi civili che ne facciano richiesta. Tale numero dipende a sua volta da eventi intrinsecamente imprevedibili quali, ad esempio, gli incidenti sul lavoro, nonché dalle modalità che scelgono - liberamente - gli assistiti onde fruire delle prestazioni.

Per propria natura tale domanda non è quindi pianificabile con esattezza, non essendo predeterminabile il numero di assistiti, la loro scelta circa le modalità di fruizione, le loro esigenze specifiche (tipologia di dispositivo, quantità richiesta).

Pertanto la domanda può essere stimata ex-ante solo con criteri statistici affetti da un certo margine di approssimazione.

Per tale motivo il presente appalto viene eseguito con il sistema dell’accordo quadro con un unico fornitore ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice dei contratti pubblici, più dettagliatamente descritto al successivo art. 3.

In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza dell’accordo stesso, i singoli contratti di fornitura si perfezioneranno per mezzo di buoni d’ordine, contenenti i tempi, le modalità, i luoghi di consegna e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione stessa dettagliatamente descritta nei successivi artt.

2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nel corpo del presente capitolato con i termini:

- “fornitore” o ”affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio risultato affidatario della fornitura, il

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quale si obbliga al suo esatto adempimento, con mezzi propri o mediante il ricorso a subappaltatori;

- “stazione appaltante”: si intende la Direzione centrale acquisti dell’Inail che espleta la procedura di gara;

- “committente”: si intende il Centro protesi dell’Inail di Vigorso di Budrio (Bo) e le sue filiali di Roma e di Lamezia Terme, nonché i punti cliente;

- “Responsabile unico del procedimento (Rup)”: il soggetto dell’Inail che, ai sensi della l. 241/90 e dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti;

- “Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec)”: il soggetto dell’Inail che, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, svolge autonomamente il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’accordo quadro stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti.

- “Verificatore della conformità”: il soggetto che rileva la corrispondenza del dispositivo medico ricevuto rispetto a quanto richiesto.

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac)”: il soggetto incaricato dal fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto;

- “assistito”: l’infortunato o invalido civile assistito dall’Inail e destinatario del dispositivo medico.

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura, in un unico lotto indivisibile, di calzature ortopediche di serie.

Le calzature sono destinate agli assistiti del Centro protesi Inail, siano essi infortunati sul lavoro che invalidi civili.

La fornitura oggetto dell’accordo quadro si intende comprensiva di spedizione (imballaggio e trasporto) – presso:

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- il Centro protesi di Vigorso di Budrio;

- la filiale di Roma, ubicata in via San Nemesio 21;

- la filiale di Lamezia Terme, Zona industriale Contrada Ficarella.

La fornitura potrà altresì aver luogo presso:

- il Punto assistenza di Milano, C.so di Porta Nuova, 19;

- il Punto assistenza di Venezia, Via della Pila, 51;

- il Punto assistenza di Roma, via San Nemesio 21;

- il Punto assistenza di Bari, Via Brigata Regina, 6;

- il Punto assistenza di Napoli, Via Nuova Poggioreale.

La fornitura deve ricomprendere a pena di esclusione dalla gara tutte le tipologie di calzature ortopediche indicate nell’elenco di cui all’art. 2 del capitolato tecnico di cui all’allegato 2A.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi medici oggetto della fornitura sono definite in dettaglio nel summenzionato capitolato tecnico e devono essere necessariamente possedute, a pena di esclusione dalla gara o di decadenza dell’accordo.

La fornitura di calzature ortopediche di serie è stimata nella seguente quantità:

Tabella – Calzature ortopediche di serie: quantità orientative stimate per la fornitura

Art. 3 – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro con unico fornitore è un contratto normativo, concluso tra le parti sotto forma di accordo, mediante il quale la stazione appaltante e l’operatore economico definiscono le clausole fondamentali relative a specifici appalti da affidare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi.

L’accordo quadro stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) e lascia all'individuazione operata dalla stazione appaltante

Calzatura ortopedica di serie

Quantitativo

anno 2.200 paia

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la determinazione del se, quando e quantum dell'oggetto del contratto che di volta in volta il contraente-appaltatore dovrà corrispondere.

Nell’accordo quadro sono fissate in anticipo le condizioni in base alle quali le parti attueranno le future acquisizioni e si stabiliscono le caratteristiche imprescindibili dell'oggetto dei successivi contratti applicativi, quali ad esempio le specifiche tecniche, i tempi di consegna, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, e così via.

Con la stipula dell’accordo quadro l’Inail presume di acquisire una quantità indeterminata di dispositivi medici entro il valore economico previsto dal successivo art. 4, allorquando ne ravvisi la necessità, senza obbligo di acquisirne un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico stesso.

Richiamandosi a quanto illustrato in Premessa sulla indeterminatezza della domanda dei dispositivi tecnici oggetto della presente gara, e a quanto precisato nel presente articolo in merito alla natura dell’accordo quadro scelto come strumento di contrattazione, si ribadisce che le quantità indicate nella sopra riportata Tabella 1 hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, essendo pertanto meramente indicative e non vincolanti per l’Istituto. Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dal Committente secondo le proprie necessità e l’affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

Art. 4 –DURATA E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO 4.1 Durata

La durata massima dell’accordo quadro è di tre anni (trentasei mesi) a decorrere dalla data indicata nell’accordo stesso ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo di cui al successivo paragrafo 4.2.

L’accordo quadro è immediatamente efficace tra le parti e, pertanto, le prestazioni possono avere inizio senza che intervenga alcun provvedimento approvativo.

Resta inteso che i singoli ordini devono essere emessi esclusivamente entro il termine di scadenza dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna contrattualmente previsti, gli ultimi ordini emessi possono richiedere che l’esecuzione avvenga anche oltre il termine di scadenza contrattuale, restando comunque regolati dall’accordo quadro.

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4.2 Valore

Il valore complessivo presunto della fornitura è di € 185.000/anno Iva esclusa.

Tale importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico del suddetto accordo quadro.

Ai sensi dell’art 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’accordo originario.

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08. Tale circostanza esonera altresì dalla predisposizione del Duvri in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Pertanto, il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 commi 4, del d.lgs. 50/2016, tenuto conto della durata triennale e dell’eventuale quinto d’obbligo, è di € 666.000,00 Iva esclusa.

L’affidatario riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto.

Con l’offerta formulata l’affidatario assume interamente su di sé, esentandone l’Inail, tutte le responsabilità in materia di valutazione economica della fornitura e, pertanto, non può eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 5 – CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e rischi relativi all’erogazione della fornitura e di tutti i servizi oggetto dell’Accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l’erogazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto.

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Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nel capitolato tecnico, nell’offerta economica e nel Patto d’Integrità, pena la risoluzione dell’Accordo quadro.

Il Fornitore si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo quadro.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo quadro, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Inail, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Inail di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei buoni d’ordine, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, a ulteriore conferma e/o a completamento di quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

a) manlevare e tenere indenne l’Inail dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei prodotti oggetto dell’Accordo quadro, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all’Inail di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nell’Accordo quadro e nei buoni d’ordine e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

c) rendere note tempestivamente (a mezzo PEC all’indirizzo centroprotesi- budrio@postacert.inail.it e al Rup), eventuali inadempienze o difetti dei prodotti forniti o carenze nel servizio;

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d) ritirare il prodotto qualora questo non risulti conforme alle caratteristiche dell’offerta aggiudicata;

e) garantire che tutte le calzature oggetto della fornitura siano riassortibili;

f) comunicare e sensibilizzare il personale preposto al fatto che svolge un servizio rivolto a persone diversamente abili con difficoltà motorie e assoggettate a privacy;

g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’accordo quadro e dei buoni d’ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

h) rifondere all’Inail l’ammontare di eventuali oneri che l’Istituto dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso.

Nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero di vigenza dell’accordo quadro, cessasse la produzione nel mercato dei beni oggetto della fornitura, il fornitore, previo invio di campionatura gratuita corredata da scheda tecnica, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formulata dal fornitore e approvata formalmente dall’Inail.

Art. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore del servizio assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per ogni pregiudizio che possa derivare all’Inail dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

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Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell’appalto.

I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

Art. 8 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO L’esecuzione dell’accordo quadro è diretta dal Responsabile unico del procedimento (Rup) in collaborazione con il Direttore dell’esecuzione del contratto (Dec).

In sede di stipula dell’accordo quadro, l’Inail comunica il nominativo del Dec, incaricato dell’esecuzione dello stesso che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del codice dei contratti e dell’art. 18 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Presso il Centro Protesi, ogni Filiale e ogni Punto assistenza viene individuato un verificatore della conformità, il quale rileva la corrispondenza del dispositivo medico ricevuto rispetto a quanto richiesto.

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula dell’accordo quadro, il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (Ruac), responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Ruac si intendono come presentate direttamente al fornitore.

Art. 9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA La fornitura deve essere svolta con le seguenti modalità:

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1. Il fornitore provvede a far pervenire, presso il Centro protesi, le sue Filiali e i Punti assistenza, uno stock di tutti i modelli disponibili da catalogo per le tipologie di calzature oggetto della fornitura.

2. L’assistito, provvisto di prescrizione medica recante il codice nomenclatore, deve recarsi presso il Centro Protesi, le sue filiali o i Punti assistenza – nei cui reparti calzature sono esposte le calzature di serie – per scegliere, con l’ausilio di un tecnico ortopedico del centro, il modello più idoneo.

3. Il committente emette un buono d’ordine numerato, contenente i dati del destinatario e il luogo di consegna (Centro protesi Inail/Filiale /Punto di assistenza), la quantità e la tipologia del dispositivo medico da consegnare.

4. Il fornitore effettua la consegna presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio, una delle sue Filiali o Punti di assistenza, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine (o diverso termine migliorativo offerto in gara), previo contatto telefonico con il committente per concordare il giorno e l’orario di consegna. Non è ammesso il frazionamento della consegna, salvo diverse indicazioni espressamente indicate dal committente.

5. Il verificatore della conformità presso il Centro protesi/Filiale/Punto assistenza, all’atto della consegna, procede alla verifica del rispetto dei requisiti del dispositivo medico, come illustrato nel successivo art. 10.

6. Con cadenza mensile il fornitore invia al Centro protesi il report delle consegne effettuate nel mese precedente, che costituisce la base per l’emissione delle fatture.

Tale report deve contenere i seguenti dati analitici e riassuntivi:

- elenco delle consegne effettuate nel mese di riferimento con indicazione di:

o identificativo del buono d’ordine e data di ricevimento del buono d’ordine o nome del Centro/Filiale/Punti di assistenza ordinante

o tipo di dispositivo medico consegnato (una riga per tipo) o quantità consegnata per tipo

o importo dell’ordine

o data di consegna (coincidente con quella riportata nel Documento di trasporto).

- in allegato, i documenti di trasporto delle consegne effettuate e riportate nel report.

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7. All’esito della verifica del report con i certificati di verifica di conformità, il Rup emette il certificato di pagamento, di cui al successivo art. 11, e ne dà comunicazione al fornitore per l’emissione della fattura.

Art. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA’

Una volta consegnato l’ausilio, il verificatore della conformità procede alla verifica del rispetto dei requisiti del dispositivo con riferimento:

- al rispetto dei termini della consegna di cui al precedente art. 9.4;

- alla conformità del prodotto ricevuto con quanto richiesto (corrispondenza dell’ausilio alla richiesta, tipologia e quantità, per quanto esternamente e visivamente rilevabile);

- alla conformità della qualità rispetto al catalogo e al campione (mancanza di difetti, la presenza dell’etichettatura ecc.).

All’esito del suddetto controllo, il verificatore della conformità redige la relativa attestazione di conformità che trasmette al Dec entro 5 giorni dalla consegna dell’ausilio.

Il Dec:

- in caso di contenuto positivo della suddetta attestazione, procede al rilascio del certificato di verifica di conformità entro il termine di 10 gg. dalla data di consegna e lo trasmette al Rup;

- in caso di contenuto negativo della suddetta attestazione a causa della mancanza di uno dei requisiti di cui sopra, comunica al Fornitore, entro 5 giorni, l’esito negativo della relativa verifica affinché questi provveda alla sostituzione dell’ausilio entro i successivi 5 giorni. Dell’avvenuta sostituzione o del mancato riscontro fornisce comunicazione al Rup;

- in caso di attestazione che rilevi un ritardo nella consegna rispetto al termine massimo previsto dal precedente art. 9.4, provvede all’applicazione delle penali con le modalità di cui al successivo articolo 8.

Art. 11 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il fornitore si impegna a inviare in formato digitale, entro e non oltre il dieci di ogni mese, il Report relativo alle consegne effettuate nel mese precedente corredato dei relativi Documenti di trasporto.

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Ai sensi dell’art. 113 bis del codice dei contratti pubblici, il Rup confronta i certificati di verifica di conformità ricevuti dai Dec e rilascia - entro il termine di 20 gg dalla data di ricevimento del report - il certificato di pagamento, dandone immediata comunicazione al Ruac ai fini dell’emissione della relativa fattura.

In mancanza di tale comunicazione, l’affidatario, decorsi 20 giorni dall’invio del report mensile attestante l’attività svolta, può comunque emettere fattura.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

All’esito della sostituzione il Rup emette il certificato di pagamento con o senza l’applicazione di penali a seconda delle valutazioni, ovvero in caso di mancata sostituzione, l’Inail si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o di risolverlo parzialmente e di proseguire l’esecuzione dello stesso per la parte del servizio regolarmente eseguita con conseguente riduzione del relativo importo contrattuale. L’Inail si riserva altresì in caso di mancata consegna dell’ausilio di procedere con l’esecuzione in danno del fornitore.

Art. 12 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO La fornitura oggetto dell’accordo quadro viene remunerata mediante corrispettivo mensile delle prestazioni concluse nel mese precedente su tutto il territorio nazionale. Per prestazioni concluse si intendono quelle per cui è stata effettuata positivamente la verifica di conformità.

Il fornitore può emettere la fattura dopo avere ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento nei termini indicati al precedente art. 11. Le fatture devono essere inviate con cadenza mensile in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

Il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitativa al quale devono essere spedite, tramite il predetto Sistema di Interscambio, le fatture stesse, è il seguente: QI00FL.

L’Inail, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice Cig dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

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Il pagamento viene effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo esito positivo degli accertamenti di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs.

50/2016. Qualora, decorsi 20 giorni dal ricevimento del Report mensile l’Inail non abbia emesso il certificato di pagamento e il fornitore abbia proceduto a emettere fattura prima dello scadere dei 20 giorni previsti all’art. 11, i 30 giorni per l’effettuazione del pagamento vengono comunque computati a partire dal 20° giorno successivo al ricevimento del Report.

Sull'importo del corrispettivo spettante all’affidatario viene operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Inail a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, si trattiene l’importo corrispondente alla inadempienza stessa. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5 bis del medesimo articolo, su ciascuna fattura viene effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dall’affidatario prima della stipula del contratto.

L’eventuale sostituzione della persona rappresentante dell’affidatario e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all’Inail entro 7 gg. dall’avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell’art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione).

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Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione dell’accordo quadro il fornitore deve costituire una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1 dello stesso decreto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 per quella provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento dell’appalto e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Inail, il quale, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d’integrità. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto, anche parziale, disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

La garanzia deve avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Istituto beneficiario, con la quale viene attestato l’adempimento di tutti gli impegni nascenti dal contratto, nonché l’assenza o l’avvenuta definizione di ogni eventuale eccezione e/o controversia, sorte in dipendenza dall’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per tutta la durata del periodo di garanzia legale o della estensione temporale offerta dall’affidatario.

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L’affidatario deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito con le modalità di cui all’art. 103, comma 5 del d.lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’ultimo certificato di pagamento.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultimo corrispettivo mensile è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo del medesimo corrispettivo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività di cui all’art. 102, comma 3 del citato decreto.

Art. 14 – PENALI

In caso di ritardo per più di quattro consegne (cumulate dall’inizio dell’accordo quadro), l’Inail applicherà su tutte le ulteriori consegne in ritardo una penale pari all’0,5 per mille dell’importo massimo dell’accordo quadro per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni previste nel presente capitolato e nella documentazione tecnica fornita ai fini dell’aggiudicazione, il Dec formula al Ruac le contestazioni in relazione alla non conformità della fornitura e fissa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni ai fini della regolarizzazione di quanto contestato.

Nel caso di mancata sostituzione dell’ausilio di cui all’art. 10, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la stazione appaltante applica una

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penale pari a € 1.000,00 per ogni mancata sostituzione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L’importo delle eventuali penali è comunicato dal committente mediante il certificato di pagamento e viene decurtato dall’importo della relativa fattura che deve comunque essere emessa per l’intero importo mensile.

L’ammontare cumulato delle penali – a qualsiasi titolo comminate – non può complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto (cfr. successivo art. 15).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo art. 15.

L’accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo alla stazione appaltante, il diritto all’applicazione della penale.

Le penali sopra descritte sono cumulabili fra loro e vengono addebitate, salvo risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 del d.lgs.

n. 50 del 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;

- la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;

- l’inosservanza degli obblighi di riservatezza (cfr. il successivo art. 17);

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- l’applicazione di penali per un importo cumulato superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale (cfr. precedente art. 14).

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa all’affidatario, di volersi avvalere della clausola risolutiva sopra indicata, di considerare l’accordo quadro risolto di diritto per colpa dell’affidatario medesimo, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'Inail stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Inail interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.

Art. 16 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del d.lgs.

159 del 2011, l’Inail può recedere dal contratto, in qualunque tempo, con le modalità di cui all’art. 109 del d.lgs. 50 n. 2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite, calcolato così come descritto al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 17 – TUTELA DELLA PRIVACY

I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 196/03.

Il personale assunto presso la ditta fornitrice deve possedere le qualità di sicura affidabilità e riservatezza. Il fornitore risponde dell’operato del personale nei confronti dell’Inail e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti dagli operatori in occasione dell’erogazione della fornitura. L’Inail

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è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre il fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 e s.m..

Il fornitore garantisce, in ogni tempo, l’Inail contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Inail ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’accordo quadro (cfr. art. 15), fermo restando l’obbligo per il fornitore di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 18 – SUBAPPALTO

Il fornitore può affidare in subappalto la fornitura oggetto dell’accordo quadro, previa autorizzazione dell’Inail, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti generali e speciali in quota previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

c) all’atto dell'offerta sia stata indicata la quota di fornitura da subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso l’Inail almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo del d.lgs. 50/2016.

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Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Gli eventuali contratti tra l’affidatario subappaltante e i subappaltatori dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss.

della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016. In caso di non correttezza contributiva si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016.

Art. 19 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti all’accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

Art. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d’appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 21 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del codice civile e del d.lgs. n. 50 del 2016.

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