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Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006 - Judicium

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ELENA D’ALESSANDRO

Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006

SOMMARIO:1.Brevepremessa a proposito dell’iter che conduce al rilascio di un’ingiunzione di pagamento europea. – 2. L’opposizione al provvedimento monitorio europeo.- 3 La soluzione adottata dal legislatore francese riguardo al passaggio al rito disciplinato dalla lex fori. – 4.

Segue: ..e quella adottata dal legislatore tedesco. – 5. Segue: le incertezze italiane. – 6. Rilievi conclusivi.

1. Il Reg. n. 1896/20061 istituisce una procedura monitoria uniforme da utilizzare per il recupero di crediti pecuniari liquidi2 ed esigibili derivanti da controversie transfrontaliere.

Tale procedura è finalizzata alla formazione di un’ingiunzione di pagamento la quale costituirà titolo esecutivo europeo all’interno di tutti gli Stati membri con l’eccezione della sola Danimarca.

Quest’ultimo ordinamento, difatti, non ha partecipato all’adozione del regolamento, come precisa il considerando n. 32.

Relazione presentata al VI Congresso giuridico per l’aggiornamento forense, Roma 19 marzo 2011.

Il Reg. n. 1896/2006 è applicabile dal 12 dicembre 2008. Così dispone il suo articolo 33.

1 In generale, sul Reg. n. 1896/2006 si vedano, senza pretesa di completezza: BARRECA, Il decreto ingiuntivo europeo, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2010, 2008 ss.; BIAVATI (a cura di), Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in Nuove leggi civili commentate, 2010, 387 ss.;

CARRATTA, Il nuovo procedimento ingiuntivo europeo fra luci ed ombre, in CARRATTA (a cura di), Verso il procedimento ingiuntivo europeo, Milano, 2007, 1 ss.; GRUBER, in RAUSCHER, EG-VollstrTitelVO, EG-MahnVO, EG-BagatellVO, EG-ZustVO 2007, EG-BewVO, EG-InsVO, München, 2010, 267 ss.; FREITAG, LEIBLE, Erleichterung der grenzüberschreitenden Forderungsbetreibung in Europa: Das Europäische Mahnverfahren, in Betrieb Berates, 2008, 2750 ss.;

LUPOI, Dei crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in Europa, in Riv.

trim. dir. proc. civ., 2008, 171 ss.; MARINELLI, Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, in Giusto processo, 2009, 63 ss.; MARTINO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, http://appinter.csm.it/incontri/relaz/18598.pdf; MIGUET, Procèdure d’injonction de payer, JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 990, Paris, 2009, § § 15 ss. (consultato tramite la banca dati Lexisnexis-JurisClasseur); MILAN, L’ingiunzione di pagamento europea, in BONOMI (a cura di), Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile, Torino, 2009, 293 ss.; NOURISSAT, Le règlement (CE) n. 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, in Procédures, n. 7, luglio 2007, étude 10; PREUSS, Erlass und Überprüfung des Europäischen Zahlungsbefehls, in ZZP, 2009, 3 ss.; PROTO PISANI, L’ingiunzione europea di pagamento nell’ambito della tutela sommaria in generale e dei modelli di procedimenti monitori in ispecie, in Giusto processo, 2009, 181 ss.;ROMANO A., Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Milano, 2009; SCHLOSSER,EU-Zivilprozessrecht, 3 Auflage, München, 2009, 332 ss.

2 Non dovrà trattarsi obbligatoriamente di un credito espresso in euro, ben potendo essere espresso in altra moneta, purché convertibile in euro, come risulta dal modulo A.

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Lo scopo che il legislatore europeo intendeva perseguire era quello di introdurre uno strumento processuale idoneo a consentire il «recupero rapido ed efficace dei crediti che non siano oggetto di una controversia giuridica, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause d’insolvenza idonea a minacciare la sopravvivenza delle piccole imprese» (considerando n. 6).

Occorre inoltre considerare che, all’interno di taluni Stati membri, prima dell’emanazione del Reg. n. 1896/2006 mancava un procedimento monitorio utilizzabile per le controversie transfrontaliere. Questo non era ovviamente il caso dell’Italia.

Come si arguisce dal tenore dei considerando n. 6 e n. 10 e come altresì risulta dal testo dell’art.

1, la formazione del titolo esecutivo europeo ex Reg. n. 1896/2006 riguarda i soli crediti non contestati. Sotto questo profilo vi è analogia con il Reg. n. 805/2004.

Se l’ingiunto contesta l’esistenza del credito mediante proposizione dell’opposizione3 , l’ingiunzione di pagamento viene per ciò solo meno. Conseguentemente, essa non potrà essere dichiarata esecutiva ed utilizzata come titolo esecutivo europeo.

Il procedimento monitorio europeo ha carattere meramente facoltativo e non già sostitutivo della procedura d’ingiunzione di pagamento interna.

Affinché il Reg. n. 1896/2006 possa essere utilizzato, il credito per cui si chiede tutela non dovrà trovare la propria fonte in uno dei rapporti esclusi dall’applicazione del regolamento di cui all’art. 2.

Segnatamente, dovrà trattarsi di un credito di natura contrattuale, essendo in linea di principio esclusi dall’ambito di applicazione del Reg. n. 1896/2006 i crediti di natura extracontrattuale, tra i quali (considerato il tenore del Reg. Roma II) sembrano dover essere annoverati quelli derivanti da negotiorum gestio e culpa in contrahendo.

Il credito dovrà altresì essere liquido4 ed esigibile.

Inoltre, la controversia dovrà essere transfrontaliera (art. 3 Reg. n. 1896/2006) nel senso che una delle parti deve avere il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello adito.

Il procedimento prevede l’impiego di formulari allegati al regolamento, alla stessa stregua di quanto stabilito dal Reg. n. 805/2004 e dal Reg. n. 861/2007.

La domanda di ingiunzione di pagamento europea si propone pertanto mediante compilazione del modulo A.

Per verificare se sussiste la giurisdizione italiana occorrerà fare applicazione delle disposizioni del Reg. n. 44/2001 con l’importante eccezione dell’art. 6, riguardante il contratto concluso dal consumatore.

3Infra, § 2. Proprio sulle problematiche riguardanti il passaggio al rito disciplinato dalla lex fori a seguito della proposizione dell’istanza ex art. 17 Reg. n. 1896/2006 si concentrerà, in particolare, questo saggio.

4 Il requisito della liquidità è stato quello che ha indotto il legislatore europeo ad escludere i crediti di natura extracontrattuale, in genere non liquidi, dall’ambito di applicazione del regolamento.

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La competenza territoriale (ove la giurisdizione non si fondi su di una norma sulla c.d.

competenza giurisdizionale qual è, ad esempio, l’art. 5 reg. 44/2001) e la competenza verticale saranno da individuare secondo le ordinarie regole sancite dal c.p.c.

La competenza verticale (a seconda dei casi: per materia o per valore), spetterà dunque al tribunale ovvero al giudice di pace.

L’Italia ha comunicato di accettare solamente la domanda d’ingiunzione di pagamento europeo presentata su modulo cartaceo ed in lingua italiana.

Dalla lettura congiunta dell’art. 7 Reg. n. 1896/2006 e del Modulo A si evince che il procedimento monitorio europeo non appartiene alla categoria dei procedimenti monitori spuri.

Infatti, l’istante non ha necessità di fornire la prova dell’esistenza del proprio credito, avendo solo l’onere di indicare di quali prove dispone5. Dunque, nelle intenzioni del legislatore sovranazionale, il procedimento de quo dovrebbe differenziarsi anche dai procedimenti monitori puri e ciò proprio per la sussistenza di un onere, in capo all’istante, di enunciazione (ma non anche di allegazione) dei mezzi di prova di cui dispone a sostegno della propria pretesa. L’omessa indicazione di tali mezzi non dovrebbe invalidare la domanda di ingiunzione ma – ecco perché si è parlato di onere – dovrebbe verosimilmente e notevolmente incrementare le probabilità di opposizione da parte dell’ingiunto, indotto a considerare la richiesta pretestuosa.

Il regolamento si astiene dal fornire l’indicazione dei mezzi di prova utilizzabili a tale scopo6. Dalla lettura del modulo A si desume che possono essere indicate non soltanto le prove precostituite, come quelle documentali, ma anche la testimonianza, l’ispezione e la perizia.

L’assistenza di un legale non è obbligatoria. Tuttavia il nostro ordinamento ammette, a tal proposito, la richiesta di gratuito patrocinio.

Con riferimento all’obbligo di pagamento del contributo unificato, esso è dovuto (assieme agli otto euro a titolo di anticipazione delle spese forfettarie), così come è dovuta l’imposta di registro7.

5 ROMANO,cit. nota 1, 73.

6ROMANO,cit. nota 1, 89 testo e nota 105 ne deduce che l’ammissibilità del tipo di prova indicato dall’istante dovrà essere valutata ai sensi della lex fori. Si tratta, infatti, di mezzi di prova che saranno utilizzati nel corso della fase di opposizione disciplinata da tale legge processuale.

7 Si veda la nota del Ministero della giustizia del 1° settembre 2010, di cui si riportano di seguito soltanto le parti salienti: «A seguito dei quesiti pervenuti ed alle risposte formulate dagli uffici giudiziari al questionario predisposto dalla Rete Giudiziaria Europea, di cui alla precedente nota di questa Direzione Generale del 12 ottobre 2009, protocollo 124551, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

In merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l’obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai fini della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c.), in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per l’instaurazione del procedimento monitorio.

Le notifiche degli atti, di cui all’articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti. La cancelleria provvederà invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, che l’atto deve

essere notificato al convenuto a cura della parte.

In merito alle spese della procedura, l’articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R.

30 maggio 2002, n.115 salve le eccezioni di seguito indicate.

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Il giudice può rifiutare la richiesta, essenzialmente per ragioni di rito, vuoi concernenti lo specifico procedimento d’ingiunzione (i.e. perché il credito esula dall’ambito di applicazione del Reg. n. 1896/2006; perché non è liquido; perché la controversia non è transfrontaliera) vuoi di carattere per c.d. generale, come ad esempio la mancanza di giurisdizione del giudice adito. Meno semplice da immaginare è invece, un rigetto della domanda per ragioni di merito e cioè per infondatezza (prima facie) del credito, come previsto dall’art. 8. Si consideri, difatti, che l’istante non è tenuto a fornire alcuna prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

Al contrario, se l’autorità giurisdizionale ritiene soddisfatti gli indicati requisiti di rito, emetterà un’ingiunzione di pagamento. Ciò avverrà mediante compilazione del modulo E.

Nonostante il tenore dell’art. 12, tale ingiunzione in Italia dovrà essere notificata all’ingiunto a cura dell’istante. Così dispone la nota del Ministero della giustizia del 1° settembre 2010.

Per quanto attiene la disciplina della determinazione del contributo unificato, non trova applicazione la previsione di cui all’articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. Pertanto l’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell’importo, ai sensi dell’articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’articolo 13.

Per quanto attiene i criteri di determinazione dell’importo dovuto, si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall’articolo 13 comma 3 del Testo Unico per il decreto ingiuntivo. Si ritiene altresì applicabile la parziale esenzione delle spese disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per le cause di competenza del Giudice di Pace.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico.

Si allega il modello dell’invito al pagamento che contiene altresì la precisazione delle modalità di pagamento dall’estero.

Si chiarisce, in merito a tale punto, che il modello standard della domanda di ingiunzione, prevede, al punto 5, che il pagamento dei diritti di cancelleria, da intendersi quali spese processuali dovute allo Stato per la procedura, possa essere effettuato con bonifico bancario, carta di credito e prelievo dal conto corrente del ricorrente. La guida alla compilazione al modulo subordina l’uso dei diversi metodi di pagamento alla accettazione da parte dell’organo giurisdizionale. Dovendosi ritenere la normativa comunitaria, sovraordinata alla previsione regolamentare di cui all’articolo 192 del Testo Unico delle spese di giustizia, il quale disciplina modalità utilizzabili esclusivamente sul territorio italiano, è stata individuata quale modalità per i pagamenti dall’estero, quella mediante bonifico bancario.

La quietanza del pagamento dovrà essere allegata agli atti processuali, in caso di versamento volontario antecedente all’iscrizione a ruolo della causa, ovvero al fascicolo dell’ufficio recupero crediti, nei casi di

riscossione ai sensi dell’articolo 248 del Testo Unico.

L’ingiunzione di pagamento europea è soggetta all’imposta di registro analogamente a quanto previsto per il

procedimento monitorio disciplinato dall’ordinamento italiano.

Nulla osta a che la parte usufruisca dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, come è previsto dal modello standard di domanda, al punto 5».

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2. L’art. 17 Reg. n. 1896/2006 consente all’ingiunto di proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio europeo utilizzando l’apposito Modulo F8, entro trenta giorni dal ricevimento della sua notifica. Tale termine dovrà essere computato ai sensi del reg. n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

In caso di opposizione, salvo che l’istante non abbia domandato l’estinzione del procedimento9 (cfr. il considerando n. 24 del Reg. n. 1896/2006) il giudizio continuerà dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d’origine previa applicazione della lex fori, secondo quanto previsto dallo stesso art. 17.

In Italia, l’opposizione determinerà l’apertura di un processo a cognizione piena ed esauriente con la consueta tempistica. Tale fase terminerà con l’emanazione di una decisione che – se la giurisdizione del giudice adito era fondata sulle norme di giurisdizione del Reg. n. 44/2001 – sarà idonea a circolare all’interno dello spazio giudiziario comune in forza di quest’ultimo regolamento.

Di conseguenza, de jure condito, un siffatto provvedimento potrà essere eseguito in altri Stati membri soltanto previo ottenimento dell’exequatur10.

Come già ricordato, l’art. 17, par. 2, Reg. n. 1896/2006 prevede che le modalità della c.d.

prosecuzione del giudizio secondo le forme della locale legge processuale siano disciplinate dal foro in cui è stata chiesta l’ingiunzione.

A tal fine, alcuni ordinamenti europei hanno introdotto all’interno dei rispettivi codici di procedura civile delle disposizioni espressamente finalizzate a regolare tale passaggio11.

8Si veda, però, il considerando n. 23 del regolamento a mente del quale «i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro». Su tale aspetto cfr. MILAN, cit nota 1, 313-314.

9 La dichiarazione con cui l’istante manifesta la volontà che si estingua il procedimento è preventiva rispetto alla proposizione dell’opposizione. Essa è posta in essere mediante la compilazione dell’Appendice 2 del Modulo A, la quale, secondo quanto risulta dalla relativa guida alla compilazione, può essere inviata all’organo giudicante anche successivamente alla proposizione dell’istanza ma comunque prima dell’emissione dell’ingiunzione. Tale appendice non è portata a conoscenza dell’ingiunto. La declaratoria de qua è finalizzata ad evitare che per un atto di volontà dell’ingiunto l’istante si trovi costretto a dover affrontare un processo a cognizione piena ed esauriente, il quale si svolge nelle forme del processo nazionale e non è attualmente destinato a concludersi con un provvedimento valido come titolo esecutivo europeo. Per questa ragione, come nota MARINELLI,cit. nota 1, 79, la rinuncia al giudizio da parte di colui che chiese l’ingiunzione di pagamento europeo prescinde dall’accettazione della controparte.

10 Come noto, però, sono a buon punto i lavori di revisione del Reg. n. 44/2001, i quali dovrebbero a breve condurre all’emanazione di un nuovo regolamento nell’ambito del quale, dovrebbe essere in linea di principio abolita la procedura di exequatur: così dispone, difatti, la Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2010, COM (2010) 748/3.

11 In Austria, è il § 256 della locale ZPO ad occuparsi del giudizio d’ingiunzione europeo.

In Bulgaria, nel 2008, sono stati modificati gli artt. da 625 a 627 del locale codice di procedura civile, i quali adesso disciplinano il procedimento monitorio europeo. La traduzione inglese del codice di procedura civile bulgaro è reperibile all’indirizzo http://www.vks.bg/english/vksen_p04_02.htm#Chapter_Fifty-Eight__. Per comodità, si riporta qui di seguito il testo degli articoli che interessano:

Article 625. (1) (Amended, SG No. 50/2008) An application for issuing of a European Order for Payment shall be submitted to the district court exercising jurisdiction over the permanent address of the debtor, over the registered office thereof, or over the place of enforcement.

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Diversa la scelta effettuata dal nostro ordinamento.

In Italia, neppure in occasione dei recenti interventi normativi del 2009 è stato ritenuto opportuno introdurre delle disposizioni finalizzate ad indicare cosa accada a seguito della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo europeo.

Ciò ha determinato il crearsi di una situazione d’incertezza, la quale contribuisce a rendere poco attrattivo l’impiego del Reg. n. 1896/2006 e che ha altresì indotto la dottrina e la giurisprudenza a chiedersi se alla fattispecie in questione possa essere applicato, in via analogica, l’art. 645 c.p.c.

concernente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interno.

3. Il legislatore francese, con decreto del 17 dicembre 2008, n. 1346 ha introdotto nel libro terzo del NCPC, alla sezione II del capitolo II, subito dopo le norme che disciplinano il procedimento monitorio interno, gli artt. dal 1424-1 a 1424-15 relativi all'injonction de payer européenne.

L’art. 1424-8 NCPC, in particolare, prevede che l’opposizione debba essere proposta al giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento europea. Essa potrà essere indirizzata alla cancelleria della menzionata autorità giurisdizionale tramite lettera raccomandata.

Ai sensi dell’art. 1424-10 NCPC, una volta proposta opposizione la cancelleria, tramite una raccomandata con avviso di ricevimento, convoca le parti (compresa quella che propose opposizione) ad un’udienza, avvisandole circa le modalità di rappresentanza tecnica in giudizio. È previsto che si debba avvisare a pena di nullità l’opponente del fatto che, in caso di sua mancata (2) Where the possibility of examination of the case according to an action procedure is not ruled out, the respondent may make a recusal for territorial cognizance at the latest by the statement of opposition lodged thereby.

Transmittal of Case

Article 626. Where the statement of opposition has been lodged in due time, the court shall instruct the applicant who has not ruled out the possibility of examination of the case according to an action procedure to deposit the remainder of the stamp duty due in an account of the generically and territorially competent court. The court shall transmit ex officio the case records to the generically and territorially competent court.

In Francia, gli artt. da 1424-1 a 1424-15 introdotti con decreto del 17 dicembre 2008, n. 1346 nel libro terzo del NCPC, capitolo II, sezione II di seguito alle norme che disciplinano il procedimento monitorio interno, si occupano dell'injonction de payer européenne. Di tali disposizioni tratteremo al § 2.

In Germania, sono i §§ 1087-1093 della ZPO a trattare del decreto ingiuntivo europeo. In proposito si veda quanto si dirà al § 3.

In Gran Bretagna, si occupano del procedimento monitorio europeo le Rules da 78-1 a 78-22 delle Civil Procedure Rules.

In Irlanda, l’order 42 C concernente il procedimento monitorio europeo è andato ad integrare le Rules of the Superior Court.

Anche la Lituania ha provveduto ad integrare in tal senso il proprio codice di procedura civile: ulteriori ragguagli all’indirizzo

http://www.infolex.lt/portal/ml/start.asp?act=legupd&lang=eng??&biulid=172&srid=51&strid=1093(in lingua inglese).

In Spagna, infine, l’8 settembre 2010 è stato pubblicato nel Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Serie A un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.

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comparizione, contro di lui sarà emessa una pronuncia fondata sulle mere affermazioni concludenti dell’avversario («La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire»).

Se nessuna delle parti si presenta all’udienza, il tribunale dichiara l’estinzione della procedura.

Ciò comporta la caducazione dell’ingiunzione di pagamento europea medio tempore pronunciata.

Così dispone l’art. 1424-11 NCPC, mentre l’art. 1424-12 NCPC precisa viceversa che, ove le parti si presentino ed il giudizio a cognizione si svolga, il provvedimento del tribunale sostituisce quello monitorio europeo.

Il passaggio al rito ordinario a cognizione piena ed esauriente avviene dunque su iniziativa della cancelleria, conformemente a quanto previsto dal considerando n. 24 del Reg. n. 1896/2006 il quale parla di «trasferimento automatico …ad un procedimento civile ordinario».

4. In Germania, per scelta positiva del locale legislatore, l’unica autorità giurisdizionale legittimata a esaminare le richieste di procedimento monitorio europeo per tutta la nazione è l’Amstgericht Wedding di Berlino (§ 1087, Abs. 1, ZPO)12.

Pertanto la proposizione dell’opposizione - ove non dia luogo ad estinzione della procedura monitoria europea - oltre alla prosecuzione del procedimento nelle forme della lex fori determina anche il trasferimento della causa da Berlino al giudice munito di competenza giurisdizionale ex Reg. n. 44/2001 ovvero munito di competenza territoriale (e, ovviamente, verticale) ai sensi della ZPO, qualora la giurisdizione tedesca si fondi sull’art. 2 Reg. n. 44/2001. Siffatto trasferimento, viceversa, non dovrebbe in genere verificarsi in Italia, laddove è capillare la rete dei giudici che, sul territorio nazionale, possono concedere il provvedimento monitorio europeo.

La prosecuzione del procedimento a seguito dell’opposizione dell’ingiunto è disciplinata dal § 1090 ZPO, il quale prevede che il giudice inviti il creditore istante ad indicare il giudice competente per la prosecuzione del processo nelle forme previste dalla ZPO, eventualmente assegnandogli un termine per la designazione del medesimo.

Dopodiché sarà lo stesso Amstgericht Wedding di Berlino, d’ufficio, a rimettere la causa dinanzi al giudice indicato dal creditore, in conformità a quanto stabilito dal considerando n. 24 e la litispendenza del giudizio di opposizione decorrerà dal momento della notifica del decreto ingiuntivo europeo.

Il § 1091 ZPO stabilisce che a tale giudizio si applichino le disposizioni sul procedimento monitorio interno. In particolare troverà attuazione il § 697 ZPO13, il quale prevede che la

12 Una scelta analoga è stata compiuta dal legislatore austriaco: il § 252, Abs. 2, della locale ZPO stabilisce che la competenza esclusiva per l’emanazione dei provvedimenti monitori europei spetta al Bezirksgericht für Handelssachen di Vienna.

13 In proposito v. VOLLKOMMER,HUBER, Neues Europäisches Zivilverfahrensrecht in Deutschland, in NJW , 2009, 1105 ss., spec. 1106.

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cancelleria dell’organo giudiziario dinanzi a cui è stata rimessa la causa, debba comunicare senza indugio all’istante che entro due settimane dovrà redigere un Klageschrift finalizzato a motivare la propria pretesa. La redazione di siffatto atto è equiparata alla proposizione di un’azione ai fini della prosecuzione del giudizio (§ 697, Abs. 2, ZPO: «Bei Eingang der Anspruchsbegründung ist wie nach Eingang einer Klage weiter zu Verfahren»).

5. Come già anticipato, a differenza di quanto accade nei due ordinamenti appena esaminati, in Italia non vi è certezza riguardo alle modalità di passaggio dalla fase sommaria disciplinata dal Reg.

n. 1896/2006 a quella a cognizione piena ed esauriente regolata dalla lex fori.

In dottrina ed in giurisprudenza ci si è chiesti se, a tal fine, possa essere utilizzato - in via di applicazione analogica - l’art. 645 c.p.c. concernente le modalità di opposizione a decreto ingiuntivo interno.

Un ostacolo all’applicazione analogica delle norme concernenti l’opposizione a decreto ingiuntivo interno non sembra poter essere ravvisato nella circostanza per cui, nel contesto del Reg.

n. 1896/2006, l’opposizione non si atteggia come un’impugnazione del provvedimento monitorio ma, viceversa, come una fase a cognizione piena ed esauriente, volta all’accertamento dell’esistenza della pretesa creditoria invocata dall’istante14. Ciò in quanto il provvedimento monitorio europeo dovrebbe essere automaticamente caducato in seguito alla proposizione dell’opposizione15.

Infatti, a ben vedere, la dottrina più recente ritiene che anche l’opposizione a decreto ingiuntivo interno sia fase processuale a cognizione piena ed esauriente finalizzata all’accertamento dell’esistenza della pretesa creditoria vantata da colui che chiese ed ottenne l’ingiunzione16.

Altre, però, sono le ragioni che rendono l’art. 645 c.p.c.17 inapplicabile al caso di specie, come

14 In luogo di molti v. ROMANO, cit. nota 1, 147 ss.

15 Così si esprimono LUPOI, cit. nota 1, § 12 (consultato tramite la banca dati Dejure); MARINELLI, cit. nota 1, 78;

ROMANO, cit. nt. 1, 147 e PROTO PISANI, cit. nota 1, 193, il quale precisa altresì che in caso di estinzione del processo a cognizione piena, il provvedimento emanato inaudita altera parte non acquisterà alcuna efficacia, essendo stato ciò impedito dall’opposizione nei termini del debitore; circostanza, questa, ribadita espressamente dal legislatore francese, come vedemmo al § 2.

L’unica fattispecie in cui il decreto ingiuntivo europeo sopravvive alla proposizione dell’opposizione pare essere quella del rigetto in rito della medesima (qualora si sia erroneamente passati al rito ordinario), in quanto tardivamente proposta: conf. ROMANO, cit. nota 1, 153, testo e nota 38.

16 Per tutti cfr. LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2009, V ed., 137 ss. e PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile,V ed., Napoli, 2006, 558 ss. Si veda anche MARINELLI, cit. nota 1, 78, il quale tuttavia sottolinea come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo interno verta, per certi aspetti, pure sulla validità del provvedimento monitorio. Ne costituisce una dimostrazione la circostanza per cui, nell’ipotesi di rigetto in rito dell’opposizione, così come nel caso di estinzione del medesimo giudizio, il decreto ingiuntivo continua a mantenere la propria efficacia a differenza di quanto accade con riferimento al procedimento monitorio europeo (il riferimento è alla sola ipotesi di estinzione della c.d. fase di opposizione: v. la nt. precedente). Nel contesto del Reg. n. 1896/2006, difatti, la proposizione nei termini dell’istanza ex art. 16 determina il venir meno del provvedimento emesso all’esito della fase sommaria. Vi è dunque una netta separazione tra questa fase e quella a cognizione piena.

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rilevato dalla dottrina18 e come altresì sottolineato da Trib. Milano, 28 ottobre 2010 (inedito) il quale giunge a tale risultato facendo leva su due considerazioni.

La prima: la domanda d’ingiunzione europea (contenuta nel Modulo A), diversamente da quanto si verifica per il ricorso per decreto ingiuntivo, non contiene l’esposizione delle ragioni su cui si fonda la domanda.

La seconda: l’opposizione all’ingiunzione europea di cui al Modulo F non contiene l’esposizione dei motivi d’opposizione al decreto ingiuntivo ex artt. 645 e perciò non può essere equiparata alla citazione in opposizione al provvedimento monitorio interno.

Dei due rilievi posti in essere dal giudice milanese, soltanto il secondo convince, ossia quello condiviso anche dagli Autori che si sono occupati del tema.

Sembra, infatti, che dalla lettura congiunta dell’art. 7, lett. d), Reg. n. 1896/2006 (il quale precisa che nella domanda di ingiunzione europea deve essere indicato «il fondamento dell’azione») e del Modulo A (laddove si chiede di contrassegnare il «tipo di contratto» da cui deriva il credito) sia possibile evincere che l’istante, nell’atto introduttivo del procedimento monitorio europeo, in realtà indica la causa petendi della propria pretesa, sebbene non sia obbligato ad effettuare allegazioni istruttorie, come del resto si verifica a fronte dell’interno giudizio monitorio puro.

Ciò che rende inapplicabile al caso di specie l’art. 645 c.p.c. è pertanto soltanto la (significativa) circostanza per cui il Modulo F si sostanzia in una mera dichiarazione della volontà di opporsi. Il contenuto dell’atto di opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, dunque, non coincide con la citazione in opposizione interna. L’art. 645, secondo comma, c.p.c. è inutilizzabile poiché, se così non fosse, l’opposto non saprebbe cosa contestare nella propria comparsa di costituzione e risposta, giacché nel Modulo F l’ingiunto non espone le ragioni per cui reputa insussistente il diritto di credito per cui era stata chiesta tutela monitoria.

Del resto, mentre l’opposizione a decreto ingiuntivo interno costituisce l’atto (di contenuto equivalente a quello della comparsa di costituzione e risposta di un giudizio ordinario) con cui il destinatario del provvedimento monitorio manifesta la propria volontà di passare alla fase a cognizione piena ed esauriente e nulla può fare il creditore istante per evitare tale passaggio, altrettanto non avviene nel procedimento monitorio europeo, laddove la fase a cognizione piena ed esauriente ha luogo solo ove vi sia la volontà, in tal senso, di ambedue le parti. Ove tale volontà vi sia, il provvedimento monitorio è caducato dal momento della proposizione dell’opposizione e

17 E la relativa giurisprudenza delle SS. UU. Il riferimento è alla ormai nota Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n.

19246, in Corr. giur., 2010, 1447 con nota di TEDOLDI concernente i termini di costituzione in giudizio dell’opponente a decreto ingiuntivo. Il provvedimento è stato altresì commentato da BRIGUGLIO, L’overruling delle Sezioni unite sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo ed il suo (ovvio e speriamo universalmente condiviso) antidoto, in Giusto processo, 2010, 1165 ss.

18 Nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 645 c.p.c. alla fattispecie in questione, in dottrina si sono già espressi:

BARRECA, cit. nota 1, 215; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), cit. nota 1, 443; LUPOI,cit. nota 1, § 12 (consultato tramite la banca dati Dejure); MARINELLI, cit. nota 1, 82; CARRATTA, cit. nota 1, 26-27.

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questa è un’altra differenza rispetto al corrispondente interno, durante la cui pendenza il decreto rimane in vita potendo essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.

Dopo aver escluso l’applicabilità al caso di specie dell’art. 645 c.p.c., i giudici milanesi affermano che il passaggio alla fase di opposizione deve avvenire su impulso del creditore, ossia di colui che instaurò il procedimento monitorio europeo, con ciò discostandosi dal tenore del considerando 24 del Reg. n. 1896/2006 il quale contemplava un passaggio automatico al procedimento civile ordinario.

Ed infatti, nella vicenda che ha originato la citata decisione del Tribunale di Milano, il creditore aveva presentato istanza di fissazione di un’udienza ex art. 183 c.p.c. dinanzi all’autorità giurisdizionale che aveva pronunciato il provvedimento monitorio europeo domandando altresì che i termini a comparire fossero dimezzati ai sensi dell’art. 163-bis, secondo comma, c.p.c.

Sembrerebbe questo l’impulso di parte evocato nella motivazione del dictum.

Il tribunale (e non già il suo presidente) ha accolto la richiesta fissando la data dell’udienza, applicando l’art. 163-bis, secondo comma, c.p.c.

Il giudicante ha altresì precisato che sarebbe spettato all’istante citare la controparte nel rispetto dei termini di comparizione di cui all’art. 163-bis c.p.c. In questo iter caratterizzato dalla circostanza per cui la citazione a comparire in giudizio deve essere redatta e notificata dall’asserito creditore ma la data dell’udienza è invece stata fissata dall’organo giudicante, difetta anche quell’inversione dei ruoli processuali tipica dell’opposizione a decreto ingiuntivo interno, la quale, del resto non avrebbe ragione di essere nella fattispecie in esame. Creditore e presunto debitore sono comunque messi in condizione di usufruire della possibilità di indicare e provare, rispettivamente, i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi dell’obbligazione pecuniaria oggetto del giudizio19. Sia il diritto di azione che quello di difesa appaiono dunque rispettati.

La soluzione elaborata dal tribunale milanese si differenzia e si lascia al contempo preferire rispetto a quella prescelta, in precedenza, dal tribunale di Firenze20, il quale, a fronte di un’analoga fattispecie, in primis aveva precisato che non sussisteva la necessità di applicare in via analogica le norme sull’opposizione a decreto ingiuntivo interno (con consequenziale inversione formale dei ruoli processuali), poi aveva disposto l’assegnazione di termini all’opponente per costituirsi in giudizio nei modi di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. munendosi della necessaria assistenza di un difensore e aveva altresì fissato l’udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. Un così fatto iter tuttavia (questo il suo punto debole), inevitabilmente fa sì che per il creditore istante, il quale viene a conoscenza delle ragioni di opposizione del presunto debitore solo a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta di cui all’art. 167 c.p.c., il primo momento utile per compiere le attività di allegazione e prova divenga quello delle memorie di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.

19 Conf. PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), cit. nota 1, 443. Il modus procedendi utilizzato dal Tribunale di Milano coincide con quello suggerito da BARRECA, cit. nota 1, 215.

20 Tribunale Firenze, decr. 25 settembre 2009, in Guida al dir. 2009, n. 46, 40 con nota di MONDINI.

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Ulteriormente diversa la soluzione adottata dal Tribunale di Bologna17b.

All’interno del menzionato circondario, nel caso in cui il creditore istante non abbia compilato l’Appendice 2 del Modulo A, è la cancelleria stessa a provvedere ad una nuova iscrizione al ruolo e ad assegnare il fascicolo come causa ordinaria secondo le regole tabellari, in conformità a quanto previsto dal considerando 24 del Reg. n. 1986/2006. Dopodiché, ispirandosi alla disciplina del passaggio dalla convalida di sfratto al rito locatizio, il giudice emette un decreto con cui:

a) assegna un termine al creditore istante per depositare memoria integrativa e produrre documenti;

b) assegna un termine alla controparte per i medesimi incombenti. Quest’ultimo termine è, di regola, almeno corrispondente a quello fissato per la comparizione dal rito applicabile aumentato di un lasso di tempo adeguato per la notifica.

Infine, con il medesimo decreto l’autorità giurisdizionale fissa, ad una distanza dal secondo termine corrispondente almeno al tempo attribuito per la costituzione del convenuto dal rito applicabile, la data della prima udienza di comparizione.

Alle tre distinte modalità di prosecuzione del giudizio prescelte dai giudici milanesi, toscani e bolognesi, debbono sommarsi le soluzioni applicative suggerite dalla dottrina.

Secondo alcuni, a seguito della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo europeo, dovrebbe essere utilizzata la tecnica della riassunzione. Segnatamente, il giudice avrebbe l’onere di emettere un provvedimento con il quale, dato atto dell’intervenuta opposizione, dovrebbe invitare il creditore ad effettuare la riassunzione del giudizio nelle forme dell’art. 125 disp. att. c.p.c.

Dopodiché attore e convenuto potrebbero effettuare le integrazioni rese necessarie dal passaggio al rito italiano, rispettivamente nell’atto di riassunzione e nella comparsa di costituzione e risposta21.

Altri suggeriscono un’applicazione analogica dell’art. 616 c.p.c., affermando che il giudice che ha emesso l’ingiunzione europea, nel provvedimento con cui avvisa il creditore che è stata proposta opposizione dovrebbe fissare un termine al primo per l’instaurazione di un giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c.22.

Infine, vi è chi propone di ispirarsi alle modalità di passaggio dalla fase presidenziale a quella a cognizione piena ed esauriente previste per i procedimenti di separazione e di divorzio.

Conseguentemente, dovrebbe essere il giudice che ha emesso l’ingiunzione europea e dinanzi a cui è stata proposta opposizione a fissare la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c., assegnando al creditore-attore un termine per l’integrazione della domanda originaria ed al debitore-opponente e convenuto un ulteriore termine per costituirsi in giudizio23.

17bSecondo quanto illustrato da PORCELLI in BIAVATI (a cura di), cit. nota 1, 446 ss.

21 Questo l’iter suggerito da MARINELLI, cit. nota 1, 80 e da PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), cit. nota 1, 445.

22 LUPOI, cit. nota 1, § 12 (consultato tramite la banca dati Dejure).

23 CARRATTA, cit. nota 1, 26-27.

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6. Ciascuna delle soluzioni applicative illustrate al paragrafo precedente, vuoi quelle suggerite dalla dottrina, vuoi quelle adottate dalla giurisprudenza (in specie da quella milanese e bolognese) è percorribile per attuare il passaggio dal procedimento monitorio europeo al giudizio a cognizione piena ed esauriente disciplinato dalle nostre norme processuali.

In mancanza di un intervento del legislatore, il rischio, purtroppo reale (come dimostrato dalle prime applicazioni giurisprudenziali) è che siano adottati iter procedurali differenti all’interno dei vari circondari giudiziari italiani; circostanza, questa, che probabilmente rende poco allettante l’impiego della procedura di cui al Reg. n. 1896/2006 da parte di un creditore straniero, specie quando quest’ultimo abbia il sentore che il debitore italiano (rectius, domiciliato in Italia) potrebbe essere indotto a proporre opposizione a soli fini dilatori. Infatti, oltre ad aver così perso la possibilità di ottenere in tempi celeri un titolo esecutivo europeo, l’asserito creditore che non abbia dichiarato di voler rinunciare alla procedura sarà costretto ad informarsi su quale sia la prassi per il passaggio alla fase disciplinata dalla lex fori in uso presso l’ufficio giudiziario ove è stata proposta opposizione; circostanza, quest’ultima che invece non si verifica negli ordinamenti a noi più vicini.

A ciò vanno aggiunte due ulteriori questioni problematiche.

1) La prima concerne l’individuazione del dies a quo della litispendenza in caso di proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo europeo.

Vi è, infatti, da stabilire se l’art. 643, terzo comma, c.p.c., dettato per il procedimento monitorio interno, sia applicabile alle fattispecie di cui ci siamo occupando24.

A tal proposito, non sembra possibile affermare - de plano – che vi è la possibilità di un’applicazione analogica dell’art. 643, terzo comma, c.p.c., in quanto qualche autorità giurisdizionale potrebbe chiedersi se a ciò non osti la circostanza per cui il provvedimento monitorio europeo, a differenza di quello interno, non sopravvive alla proposizione dell’opposizione. Tale peculiare caratteristica potrebbe essere considerata sintomo del fatto che non si verte alla presenza di un unico iter processuale diviso in due fasi (l’una sommaria e l’altra a cognizione piena) ma, piuttosto, di due distinti giudizi, tra di loro collegati in modo tale per cui nel momento in cui inizia il secondo, il primo ed il suo risultato vengono caducati.

In altri termini: si potrebbe affermare che, se per effetto della proposizione dell’opposizione, il provvedimento monitorio europeo è caducato e inizia un nuovo giudizio (sempre su iniziativa dell’asserito creditore), non è possibile far retroagire la litispendenza al momento della notifica del decreto. Evidentemente, è maggiormente probabile che una simile interpretazione – peraltro foriera di problematiche – possa trovare un certo seguito all’interno dei circondari in cui il c.d. passaggio al giudizio a cognizione piena regolato dalla lex fori avviene mediante proposizione di un atto di citazione da parte del medesimo soggetto che, in precedenza, depositò la richiesta d’ingiunzione di

24 In questo senso, come si è visto al paragrafo precedente, si è espresso il legislatore tedesco. Si pone il problema indicato nel testo anche BARRECA, cit. nota 1, spec. 217.

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pagamento europea. In conseguenza di tale lettura, il momento iniziale della pendenza del giudizio a cognizione piena dovrebbe essere determinato previa applicazione delle regole generali25: si dovrebbe, cioè, fare riferimento alla data della notifica dell’atto di citazione introduttivo del procedimento nazionale ovvero al deposito del corrispondente ricorso, nell’ipotesi in cui debba trovare applicazione il rito del lavoro (ma v. anche quanto si dirà a breve), almeno ove si prenda a punto di riferimento la prassi in uso all’interno del circondario milanese26.

Contro una simile esegesi, sembrerebbe però militare il considerando 24 del Reg. n. 1896/2006, il quale pare riferirsi ad una “prosecuzione “ dell’originario giudizio nelle forme della lex fori, lasciando implicitamente pensare ad un’unica litispendenza, considerato altresì che l’oggetto (almeno l’oggetto necessario) del processo nazionale a cognizione piena coincide con quello che l’asserito creditore individuò nell’istanza introduttiva del procedimento monitorio europeo. Ed è questo un dato coincidente rispetto al procedimento monitorio interno su cui si potrebbe fare leva a favore dell’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 643, terzo comma, c.p.c.

La questione interpretativa, tuttavia, esiste e non è per niente priva di rilevanza pratica, vuoi per il caso in cui, assieme al giudizio effetto dell’opposizione ex art. 16 Reg. n. 1896/2006 ne sia instaurato uno di accertamento negativo interno – poiché la determinazione del momento iniziale della pendenza del giudizio c.d. di opposizione sarà rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla continenza tra cause27 – vuoi per il caso in cui l’asserito debitore instauri, invece, l’azione di accertamento negativo in un altro Stato membro. Ove ciò accada, si verterà alla presenza di un’ipotesi di litispendenza «comunitaria» ma non è certo quale sia la «domanda giudiziale» da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 30 Reg. n. 44/2001: se si tratti del modulo A, come potrebbe indurre a ritenere il tenore del considerando 24 del Reg. n. 1896/2006, ovvero se debba aversi riguardo al momento dell’emissione o della notifica dell’ingiunzione di pagamento europea28 o, ancora, se si tratti della domanda giudiziale con cui si instaura il giudizio di cognizione

25 Sembrerebbe orientato in questa direzione ROMANO, cit. nota 1, 147 testo e nt. 7, il quale precisa che la proposizione dell’opposizione priva l’ingiunzione di pagamento europea dell’idoneità a produrre qualsiasi effetto, fermi restando soltanto gli effetti sostanziali già prodotti ex lege fori (ma non anche quelli processuali: almeno così parrebbe).

26 Dubbio invece se, con riferimento alla prassi in uso nel circondario bolognese, la memoria integrativa che il creditore istante è tenuto a depositare potrebbe essere valutata alla stregua di un atto introduttivo del giudizio a cognizione piena, posto che l’oggetto del processo in questione era già stato individuato nel momento della proposizione della domanda d’ingiunzione europea. Viene conseguentemente da pensare che all’interno dei circondari in cui il passaggio al rito disciplinato dalla lex fori avvenga non già mediante proposizione di una nuova domanda giudiziale ma, viceversa, mediante deposito di una memoria integrativa dell’originaria domanda d’ingiunzione di pagamento europea vi sarà maggiore propensione ad applicare la regola di cui all’art. 643, terzo comma, c.p.c.

27 A proposito dei rapporti tra l’art. 643 c.p.c. e l’azione di accertamento negativo proposta da colui che intenda dimostrare di non essere debitore prima di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo v. Cass., sez. un., ord.

1° ottobre 2007, n. 20596, in Corr. giur., 2008, 1121 con nota di STROPPARO; in Foro it., 2008, I, 2613; in Giur. it., 2008, 1187; in Riv. dir. proc., 2008, 1759 con nota di PICCININI.

28 Nel secondo senso si è espresso ROMANO, cit. nota 1, spec. 56, secondo cui «Sembra dunque possibile concludere che, ai fini della litispendenza con altri procedimenti comunitari, tra il creditore e l’ingiunto un

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interno ed, infine, se a quest’ultima possa essere equiparata la memoria integrativa depositata dal presunto creditore, la quale in alcuni circondari determina il passaggio alla fase processuale disciplinata dalla lex fori.

2) La seconda questione problematica concerne il coordinamento tra il passaggio alla fase a cognizione piena ed esauriente a seguito della proposizione dell’opposizione ex art. 16 Reg. n.

1896/2006 e le nuove previsioni concernenti il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.

5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Vi è difatti da determinare se, nei casi in cui il credito a cui tutela era stato chiesto ed ottenuto un provvedimento monitorio europeo trovi la propria causa in un rapporto locatizio ovvero in uno di quelli indicati all’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, a partire dal 20 marzo 201129 si dovrà procedere, a pena di improcedibilità, ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione prima di passare, nell’ipotesi di cattivo esito della mediazione, all’instaurazione della fase di giudizio a cognizione piena ed esauriente.

Invero, l’art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede che le disposizioni sul tentativo obbligatorio di conciliazione non si applichino nei procedimenti per ingiunzione «inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione». Il tenore della disposizione sembrerebbe voler dire che, con riferimento a quest’ultima fase, soltanto le pronunce sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione non sono condizionate al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, mentre lo è il giudizio di opposizione vero e proprio30.

Giacché con riferimento al provvedimento monitorio europeo non sussiste la possibilità di ottenere la provvisoria esecutività del dictum31, pare verosimile ritenere che, dopo la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 16 Reg. n. 1896/2006 e prima del passaggio alla trattazione del giudizio nelle forme della cognizione piena ai sensi del nostro c.p.c., vi dovrà essere l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, su iniziativa del presunto creditore.

Le prassi applicative già formatesi nei diversi tribunali dovranno dunque adeguarsi a tale sopravvenuto obbligo indicando anche le modalità con cui, a seguito del deposito del Modulo F e

giudizio penda fin dal tempo dell’emissione dell’i.p.e., purché certo, non venga omessa la successiva notificazione all’ingiunto stesso dell’istanza e del provvedimento».

29 Rectius, se il passaggio alla fase a cognizione piena ed esauriente disciplinato dalla legge processuale nazionale avvenga dopo il 20 marzo 2011 e non si tratti di una controversia in materia condominiale e neppure di un credito derivante da sinistro stradale.

30 Conf. CUOMO ULLOA, in TARUFFO (a cura di), Il processo civile riformato, Bologna, 2010, 633; SOLDATI, in BANDINI-SOLDATI (a cura di), La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali, Milano, 2010, spec. 124-125. In proposito v. anche DE CRISTOFARO-MURINO, Commento al d.lgs. 28/2010, in CONSOLO (a cura di), Codice di procedura civile commentato, IV ed., Milano, 2010, tomo III, spec. 2370.

31 Conf. MARINELLI, cit. nota 1, 78-79.

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della sua comunicazione al creditore istante, quest’ultimo (salvo che non abbia optato per l’estinzione della procedura) dovrà presentare la domanda di mediazione32.

Inoltre, alla presenza di simili fattispecie - se in giurisprudenza prevarrà la tesi della inapplicabilità, in via analogica, dell’art. 643, terzo comma, c.p.c. - il giudizio di cognizione ordinaria avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito a cui tutela era stato concesso il provvedimento monitorio europeo (a differenza di quanto avviene per l’opposizione al decreto ingiuntivo interno) dovrebbe considerarsi pendente, ai fini dell’applicazione delle norme sulla litispendenza e continenza di cui all’art. 39 c.p.c., a partire dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Ciò poiché la proposizione della richiesta di mediazione produce gli effetti sostanziali ma non anche quelli processuali tipici della prima33, come risulta dal tenore dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (attuativo dell’art. 8 direttiva n. 52/2008) o, almeno, non quello di natura procedurale che qui interessa.

Le suesposte problematiche legate all’instaurazione e allo svolgimento della c.d. fase di opposizione inducono chi scrive a ritenere che – almeno in Italia – il creditore, il quale abbia il

“sentore” di trovarsi di fronte ad un debitore non intimorito dall’emissione di un’ingiunzione di pagamento e dunque non disposto ad adempiervi, non sarà affatto agevolato dalla scelta di instaurare un procedimento monitorio europeo piuttosto che un procedimento monitorio interno34. Con buona pace delle finalità che il Reg. n. 1896/2006 intendeva perseguire35.

32 A tal proposito, è opportuno ricordare che il provvedimento monitorio, in quanto ormai caducato al momento della proposizione dell’opposizione, non potrà essere dichiarato esecutivo nell’ipotesi di mancata coltivazione della mediazione da ambo le parti.

33 Conf. DE CRISTOFARO-MURINO, cit. nota 30, 2370; TISCINI, Vantaggi e svantaggi della nuova mediazione finalizzata alla conciliazione: accordo e sentenza a confronto, in Giust. civ., 2010, II, 489 ss.

34 Per il creditore potrebbe addirittura dimostrarsi maggiormente proficua la scelta di procedere secondo le forme degli artt. 633 ss. c.p.c. in quanto:

1) vi è certezza in ordine al momento iniziale della litispendenza;

2) sussiste la possibilità di domandare la provvisoria esecutività del decreto, vuoi prima della proposizione dell’opposizione, vuoi in pendenza di quest’ultima fase.

Peraltro, è opportuno ricordare che anche il decreto ingiuntivo interno non opposto è suscettibile di divenire titolo esecutivo europeo. Ciò in forza del Reg. n. 805/2004.

35 La considerazione appare indicativa ai fini dell’art. 32 del Regolamento (rubricato “riesame”) a mente del quale

«Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l’applicazione del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell’applicazione del procedimento e una valutazione d’impatto estesa per ciascuno Stato membro. A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell’Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell’applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l’efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d’ingiunzione di

pagamento degli Stati membri.

La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento».

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