.. Conto corrente con la Posta
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Si PUBBLICA TUTTI I GIONNI IVIENO I FESTIVI
Anno 75° RoxA
-Giovedi, 16 agosto 1934
-ANNo XII Numero 191
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
In RomA sia presso iAmministrazione che a
Anno Sem. Trim, domiclio ed in tutto il Regno (Parte IeII). 11, 108 OS 45 Altestero (Paesi delt Un:one postale) . . . ,
a 240 140 100
In Roma, sia presso iAmministrazione che a
domicilloed in tutto 11 Regno isolo Parte 1). ? 12 48 81 50 Allestero tPaesi dellUnione postale) . . . , m 160 100 TO Abbon:Imento speciale at solt fascicoli contenenti i numeri del titoli obbli-
g:izionari sorteggiati per 11 rimborso, anutte L &5 - Estero L 100 Gil at)bonamenti hanno, di massima,decorrenza dat to gennato di ogrti
anno. testando in Jacoltà dell'Ammuustraawne di concedere una decorrensa postertore purche la scadenza dell abbortamento sia contenuta not ilmate del 31 decembre dell'anno tra corso.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta aimeno 20 giornt prima della acadenza di quelli ut corso
in caso de reclamo odi altra comurucatione devesempre essereindicato il uttmero dell'abbonamento. 1 taseiro11. eventualmente disguidati.Verrannori- apeditta titolo gratutto, compatibilniente con aesistenza delle relative scorte, purch6 reclamati entro il mese successivo a queno della loro pubblicazione
GII abbonatt hanno diritto anche at supplementi ordinart. I eupplementi etraordinart sono fuori abbonameuto.
Il Drezzo di vendita di ogni puntata della .0arretta Ufftoiale. IPan te i e 11 complessivamentes e nasato in tire 1.35 nel RBSno, in tire 3 al.
l'estero.
Gli abbonamenti in Roma si fanno presso UUfneto Cassa della L.i•
breria dello Stato, palarro del Mimstero delle Fmanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero oresso le locals Librerie Concessionarte. Gli ab- bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere oillesti col sastenta del versamento dell'importo riel conto corrente postale 1/2640, intestato all istituto Poisgranco dello Stato, sortvendo nel retro del relativo cor- taticato di alisbramento la vicitiesta dettagilata, t.amministrazione nots
responde dei ritardi causatt dalla mancata indicazione, nei certincati da allibramento dello scopo det versamento aalla somma
Gli abbonamenti richtesti dali estero vanno tatts a mezzo di Magna internazionali con indicazione dello scopo deltenvio sul tagitando dei vaglia stessi.
Le richieste di abbonamenti alla .Carretta Uf0ciate, vanno fatto a partei non unitamente, osoë, a richieste per abbonamenti ao altri pe- riodici
Per 11 prezzo degli
annunzida
insentenella
"Gazzetta Ufficiale
,,teggansi le
norineriportate nella tes ata della parte seconda
TELBPONi-CENTRALINO: DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZI& TELEFONI-CENTRALINO:
50-10T -- 50-033 --- 83-914 UFFlCIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI 80.107 - 50.033 -- 53.914
La
«Gazzetta Ufâciale
» e tuttele altre pubblicazioni dello Stato
sonoin vendita
pressola Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze
e pressole più importanti Librerie depositarie
di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
SO AI M A R I O
ItECIO DECRETO 5luglio
193‡.Trasferimento in
proprietà dell'Opera
nazionale per i com- battenti di alcuni fondi facentiparte
della tenuta « PolledrataLEGGl E DECRETl e Vaccareccia » in
Agro
Pontino. . .Pag.
3750RECTO DEORETO 17
maggio
1934, n. 1298.Equiparazione
dell'Istituto delle sordomute «Filippo
Smal=done », di
Itoma,
alle scuolepubbliche elementari,
ed approva=zione della relativa convenzione . . . . . . .
Pag.
3730 REGIO DECRETO 5luglio
1934, n. 1299.Trattamento di
pensione agli impiegati
del soppresso Com=missariato
generale
perl'emigrazione
. . . . . .Pag.
3730 REGIO DECRETO 20luglio
1934, n. 1300.Comandi di truppa validi
agli
etTetti dell'art. 32 dellalegge
7
giugno
1934, n. 899, sull'avanzamentodegli
ufficiali delRegio
esercito . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
3731 REGIO DECRETO 90luglio
1934, n. 1301.Norme di attuazione del R.
decreto=legge
5 ottobre 1933,n. 1414, contenente
provvidenze
varie a favore dell'industriacinematografica nazionate,
convertito inlegge
con lalegge
5 febbraio 1934, n. 320 . . . . . . . . . . . .Pag.
3732REGIO
DECRETO-LEGGE
20luglio
1934, n. 1302.Indennità da
corrispondere
alpersonale
militare e civile del=l'Amministrazione
aeronautica . . . .Pag.
3734DECRETI PREFETT1ZT:
Riduzione di
cognomi
nella forma italiana . . .Pag.
3750PRESENTAZIONE
01 DECRETI-LEGGE AI,PARLAMENTO
Ministero dell'interno:
R.
decreto-legge
Elmaggio
1934, n. 916, con cui vengono con- feritipoteri
straordinari alRegio
commissario per l'Istituto na- zionale fascista per l'assistenza deidipendenti degli
Enti locali.Pag.
3752R. decreto
legge
5luglio
1934, n. 1112, recante norme per 1interpretazione
autentica dellalegge
22 dicembre 1932, n.1703, sull'ampliamento
della circoscrizione territoriale del comune diPineto
...Pag.3752
D1SPOSIZlUNI E COMUNICATI Ministero delle finanze:
Estrazione delle
obbligazioni
della cessata Società delle Fer- rovie Romane . . . . . . . . .Pag.
3752 Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per centoPag.
37521;EGIO
DECilETO
20luglio
1934, n. 1303.CONCORSI
Approvazione
delregolamento
per l'esecuzione del R. de= Ministerodell'educazione nazionale: Varianti
al decreto Ministe- cretodeuge 2 nosembre 1933, n. 1741, chedisciplina l'importa=
riale 18luglio
1934-XII cheapprova
il bawlo di conconso arione, la lavoratione, it
deposito
e la distribuzionedegli
oli cattedre di Seuole e di Istituti di istruzione media tecnica.Ininerati e dei loro residui . . . . . . . . . .
Pag.
3743Pag.
37523730 16-vity-1934 (XIT)
•GAZZETTA UFFICILLE DEL
REGNO D'ITALIA ·N.
191SUPPLEMENTI OItDINAlt!
SverumsrO
ALLA « GAZZETTA UFFICIALE N N. 1Û1 DEL 1ÛAGO- sTo luß-XII:Bollettino delle
obbligazioni,
delle cartelle edegli
altri titoli estratti per il rimborso epel
conferimento dipremi
n. 42:Società elettrica bresciana, in Milano:
Obbligazioni 6,50
per centosorteggiate
nella 356 estrazione del 16fuglio
1934-XII.- Comune di Varese:
Obbligazioni
deiprestiti municipali sorteggiate
il 10luglio
1934-XII. -- Comune di Lecco: Obbli- gaziom delprestito civico,
emissione1932, sorteggiate
il14
luglio
1934-XII. -Repubblica
di San 31arino: Estrazioni del Prestito apremi.
-Compagnia imprese
elettricheliguri (Cieli),
in Genova: Rimborso diobbligazioni della
Societàidroelettrica
ligure.
-- S. A. Banca industrialeTrento,
inliquidazione: Obbligazioni sorteggiate
nella 206 estrazionedel 21
luglio
1934-XII. --- Comune di Milano:Obbligazioni
del
prestito ipotecario 5,.50 %
dell'Istituto per le casepopo-
larisorteggiate
il 2luglio
1934-XII. - Società anonima Ita- liana Gio. Ansaldo &C.,
inliquidazione,
in Genova:Obbli-
.
gazioni sorteggiate
nella 32> estrazione del 16luglio 1934-XII.
--
Obbligazioni sorteggiate
nelleprime
31 estraz10nl e non rimborsate al 10luglio D34-XII.
-Alunicipio
diNapoli:
Elenco dei buoni della Città di
Napoli sorteggiati
dal 2 al5
luglio 1934-XII.
- Comsme di Lodi:Obbligazioni
del pre-stito civico di L. 6.000.000
sorteggiate
nella 4.estrazione
del28
giugno 1934-XII.
LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO 17
maggio
1934, n. 1298.Equiparazione
dell'Istituto delle sordomute «Filippo
Smal- done», di Roma, alle scuolepubbliche elementari,
ed approva·ziokie della relativa convenzione.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Visto il R. decreto 31
dicembre 1923,
n.3120,
con ilquale l'obbligo scolastico
viene esteso aifanciulli sordomuti ídonei all'istruzione;
.Considerato
chel'Istituto delle
sordomute «Fili,ppo Smal-
done » di
Roma,
si trova nellecondizioni
diidoneitä
perl'assolvimento dell'obbligo scolastico;
Sulla
proposta
del NostroMinistro Segretario di
Stato perl'educazione nazionale,
di concerto col NostroMinistro
Se-gretario
di Stato pergli afari dell'interno;
Abbiamo
decretato e decretiamo:L'Istituto delle sordomuts
«Filippo Smaldone
» di Romaè dichiarato idoneo per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico
da
parte delle fanciulle
sordomute e come talericonosciuto
atutti
gli
efettiquale pubblica
scuola per lemedesime,
inhuse
all'annessa convenzione, tirmata, d'ordine Nostro,
dal 3Iinistroproponente
e clie andrà invigore
alla datadel
pre- sente decreto.Ordiniamo
clie ilpresente decreto,
munitodel sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta utliciale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma, addì
17maggio
1934 - Anno XIIVITTORIO EMANUELE.
IIUSSOLINI -- Encout.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCT.
Registrato alla Corte de¿ ennli, addi 7 agosto 1934 - Atmo ill Atti del Governo, registra 350,
fogl¿O
25. -- GIAGHEDÐU,CONVENZIONE.
Fra
isottoscritti:
Conte
comm. dott. FrancescoSalimei, Regio provveditore agli
studi diRoma,
inrappresentanza
del Ministero delsl'educazione nazionale,
eMaria
Bolli(Suor Emilia) direttri-
ce
dell'Asilo infantile
per sordomute «Filippo Smaldone
»in
Roma,
si è convenutoquanto
segue:1° L'asilo
infantile
«Filippo Smaldone
» siobbliga ad impartire Pinsegnamento
elementare sulla base deiprogram-
mi in vigore a non meno di 40 alunne.
2° Il
IMinistero dell'educazione nazionale
riconosce comepubblica
scuola perfanciulle sordomute l'Istituto
«Filippo Smaldone
» ed aflida ad esso, atutti gli effetti, l'educazione
e
l'istruzione
dellepiccole
sordomute in esso accolte, 3· Il Ministerodell'educazione nazionale
allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese dimantenimento,
siobbliga
ad un concorso di L. 20.000
(lire ventimila)
annue ridottedel 12
/o.
La
presente convenzione
ha la durata di unquinquennio
e si
intenderà
confermataqualora
non siadenunziata
da unadelle
parti, almeno
seimesi prima
della scadenza.Resta inoltre stabilito che la
convenzione andrà
invigore
dalla
data
delRegio
decreto colquale l'Asilo infantile per sordomute
«Filippo Smaldone
» saràriconosciuto agli
effettiscolastici.
Resta
integra
alMinistero
lafacoltà
didenunzia
inogni tempo prevista
dal 2° comma dell'art. 511 delregolamento approvato
con R. decreto 26aprile 1928,
n.1297.
Roma,
addì 11 marzo 1934 - Anno XIIII R. Provveditore
agli
studi: Ladirettrice dell'Asilo:
Francesco Salimei.
BolliMaria (Suor Emilia).
N. 19083 -
Registrato
a Roma il 13marzo 1933-XIall'Uill-
cio atti
privati,
volume 397.Pagate
liredieci
ecentesimi dieci.
Visto,
d'ordine di SuaMaestà
il Re:Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE,
REGIO
DECRETO 5luglio 1934,
n. 1299.Trattamento di
pensione agli impiegati
del soppresso Com.missariato
generale
perl'emigrazione.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Visto l'art. 4 del R.
decreto-legge
28aprile 1927,
n.628,
convertito nella
legge
6gennaio 1928,
n.1783;
Visto il R. decreto S
maggio 1933,
n.597;
Ritenuta
l'opportunità
diintegrare
le norme diquest'ulti-
mo decreto concernente il trattamento di
pensione agli
im-piegati
del soppressoCommissariato generale per l'emigra-
zione;
Sulla
proposta del Capo
del Governo, Primo Ministro Seegretario
di Stato e MinistroRegretario
di Stato pergli affari esteri,
di concerto con il MinistroSegretario
di Stato per lefinanze;
Abbiayno
decretato edecretiamo:
16-Vm-1934 (XII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA •N.
1913"|31
Art. 1.
Art. 2.E
estesa alpersonale del
soppressoCommissariato gene-
'raledelPemigrazione
attualmente inquiescenza
ladisposi-
zione contenuta nel secondo comma
delPart. 10- del
R.de-
creto 21novembre 1923,
n.2480, che abroga
illimite
massimodi L.
12.000 stabilito
per lepensioni spettanti al personale
civile
emilitare dello
Stato.La normadi cui al
precedente
comma ha effettodalla data di
entrata invigore del
R. decreto 8maggio 1933,
n. 597.Art.
2.Per
potere
fruire del trattamento di cui all'art. 1gli
in-teressati
dovranno farnedomanda
al Ministerodegli
affariesteri
(Direzione generale
delpersonale)
entro il termine pe-rentorio
di 90giorni
dallapubblicazione
delpresente
decretonella Gazzetta
Ufficiale
delRegno.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta nfliciale delleleggi
e deidecreti
del11egno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì .iluglio
1931 - Anno XIIVITTORIO
E3IANUELE.$ÍUssoLINI - JUNG.
VIsto, il
Guardasigifft:
DE FRANCISCI.Ilegistrato
alla Corte deiconti,
addi 9 agosto 1934 - Anno XII Auf del Governo,registro
350,togifo
40. -- GiaouEoov.REGIO DEORETO 20
luglio
1934, n. 1300.Comandi di trunna validi
agli
effetti dell'art. 32 della legge 7 giudno1934,
n.899,
sull'avanzamentodegli
ulliciali delItegio
-esercito.VITTORIO
E3IANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONÐ RE D'ITALIA
Vista la
legge
7giugno 1934,
n.899,
sull'avanzamentodegli
ufliciali delRegio esercito;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo 31inistro Se-gretario
di Stato eMinistro Segretario
di Stato per laguerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
I comandi di
truppa qui
diseguito specificati
sono validiagli
effetti dell'art. 32 dellalegge
7giuguo 1934,
n. 809:I. - Esercito
metropolitano
:a) comando
didivisione
difanteria,
ocelere;
b)
comando dibrigata;
comando diartiglieria
o delgenio di
corpo d'armata ; comando delle scuolecentrali;
c) 'comando
direggimento
difanteria, cavalleria,
arti-glieria, genio (o
direparti
diesso)
;d)
comando dibattaglione
o digruppo
diartiglieria
(odi reparti
diessi) assegnati
alle scuole centrali ed allascuola
di tirod'artiglieria.
II. -
Truppe
coloniali:-
quelli
che sarannostabiliti,
suproposta del
Ministroper la guerra
d'intesa
conquello
per lecolonie,
inrelazione agli ordinamenti militari
diqueste.
I comandi
qui appresso
indicati sono concessi soload
uf-ficiali
che abbianogià tenuto,
in mododistinto,
icomandi
di cui all'articolo
precedente
-- per unperiodo
che compren- daalmeno
due esercitazioni estive - e sono considerati va-lidi,
nimedesimi
effetti:1)
comandodi reggimento
carriarmati (o di reparti di esso)
;2)
comando direggimento
carriveloci (o di reparti
diesso) ;
3)
comando direggimento
conbattaglioni
allievi uill-ciali di
complemento,
od allievi sottufliciali(o
direparti
diesso. formati con allievi ufficiali od
allievi sottufficiali);
co-mando di scuola di reclutamento ufliciali
complemento
e sot-tufficiali
(o
direparti
diesse);
4)
comando di scuola centrale difanteria,
diartiglieria,
del
genio,
delletruppe celeri,
dialpinismo militarèso
dieducazione
fisica;
5)
comando della scuola di tiro diartiglieria;
6)
comando in 2· dellaRegia
accademia o della Stmola diapplicazione (o
direparto allievi,
odufficiali allievi
diessa)
;7)
comando direparto chimico .militare (o
diunità
di esso);8)
comando di centroautomobilistico.
Art. 3.
Per
gli
ufficiali di statomaggiore
ilperiodo
di comandoalle
truppe
deve effettnarsi:a)
neireparti
dell'armapropria
dell'esercitometrdpo-
litano o coloniale: lettera
c)
e capo II delprecedente
arti.colo
1;
b)
perquelli provenienti dall'artiglieria, nell'artiglieria alpina, divisionale (compresi
ireggimenti
a cavallo eleg.
gero)
epesante campale (compreso
ilreggimento
misto dellaSardegua).
Il
comando
tenuto pressoreparti
delreggimento
carri ar-mati,
o pressoreparti
delreggímento
carri veloci è valido esclusivamente per i tenenticolonnelli, maggiori
ocapitani provenienti
dal corpo di statomaggiore
che abbiano, pre-cedentemente,
tenuto ilcomando
neireparti già specificati
nei comma
a)
e b) delpresente articolo,
per unperiodo
con-tinuativo che
comprenda
dueesercitazioni estive.
Art. 4.
Nel
computo
delperiodo
di comandoprescritto
dall'art. 32 dellalegge
per l'avanzamentodegli
ufficiali debbono esserecompresi
iperiodi
di comandoprestati dagli
ufficiali ante-cedentemente
all'entrata
invigore
del R. decreto n. 85 in data 5febbraio
1934 pressocomandi, colipi, scuole,
ecc.,già
considerati validi
agli
effetti del comando direparto;
salvo sempre ildisposto
dell'art. 147 dellalegge
per l'avanzaniento sopra citata.Art. 5.
Nella
prima applicazione
delleprescrizioni
contenutenel
presente
decreto:a)
saràcomputato valido, agli effetti
delperiodo
dicomando, quello già prestato,
o che verràprestato,
nei re-parti
carriveloci,
pergli
ufficiali che lo hanno assuntoprima
del 1•
luglio 1934,
anche seprovenienti
dal corpo di statomaggiore;
b)
restano invigore
ledisposizioni
delRegio
decreto5 febbraio
1931,
n.85,
relative ai comandi ditruppe coloniali
(articoli
1 e2)
3732 Ifi-vni-1934 (Xll)
- CAZZ10TTA liFFICIALE DELREGNO
D'ITALIA · N. 191Art. G.
Tl
presente
decretoabroga
tutte leprecedenti disposizioni ÎL
nlateria.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta utliciale delleleggi
e deidecreti del
llegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarloe di farlo osservare.
Dato a S. Anna di
Valdieri,
addì 20luglio
1931 - Anno XJT.YlTTOltlO
EAIANGELE.AIrssoLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE Funcisci.
Ilegistrato «Ila Corte dei conti, adril 10 agosto 1931 - Anno XII Alli del Governo, registro 350, foglio 51 - GMGHEnnU.
ItEGIO DECRETO 20
luglio
1934, n. 1301.Norme di attuazione del II.
decreto-legge
5 ottobre 1933,n.
1414,
contenenteprovvidenze
varie a favore dell'industriacinematografica nazionale,
convertito inlegge
con lalegge
5 febbraio1934,
n. 320.VITTORIO E3fANUELE III
PER GRAZIA DI DIO fG PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto 1 art.
1,
n.1.
dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100:Visto il It.
decreto-legge
5 ottobre 1933. n. 3414,contenenteprovvidenze
varie a favore dell'industriacinematografica
na-zionale,
convertito inlegge
con lalegge
5 febbraio1934,
II. 320 ;
Udito il
Consiglio
diStato;
Sentito
ilConsiglio
dei Ministri:Sulla proposta
delCapo
delGoverno,
Primo 3tinistro Se-gretario
diStato,
Ministro per lecorporazioni
e perl'interno,
Iliconcerto con il 3finistroSegretario
di Stato per letinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Chiunque
intendaeseguire
adattamentisupplementari
inlingua
italiana dipellicole
sonore estere è tenuto,prima
dell'inizio di
ogni lavorazione,
a darne avvisoall'Impettorato corporativo competente
perterritorio,
indicando nella de- liuncia il titolooriginale
dellapellicola
che deve essere sot-toposta
aldoppiaggio
o allapost-sincronizzazione,
lo stabili- anento o studio in eni 11doppiaggio
o lapost-sincronizzazione
saranno
compinti,
l'elenco delpersonale
artistico ed eseen-tiro
impiegato
perrealizzare
l'adattamentosupplementare
in
lingua
italiana.Ultimata la lavorazione,
ne dovrà essere data notizia alpredetto Ispettorato,
ilquale,
a mezzo di suoiincarienti,
accerterà se siano state osservate le
disposiv.ioni
contenntemell'art. 2 del R.
decreto-legge
5 ottobre 1933, n. 1414. e ciò ai tini del rilascio del certificato di cui all'art. 3 dello stes.sodecreto-legge.
Art. 2.
T2a
tassa di concessionegovernativa,
di eni all'art. 5 del II.decreto-legge
5 ottobre 1933. n. 141-1,potrù
essere corri-sposta
in trerate,
dellequali,
laprima
di L.10.000,
antece-deutemente
alrilascio
del nulla ostaprevisto
dall'art. 3 delRegio decreto stesso,
e le altre due, di I2. 10.000 e di L.5000, rispettivamente
entro il telzo ed il sesto mese delrilascio
delnulla
ostamedesimo,
Al
momento dellacorresponsione della prima rata,
da ese-ynirsi
presso ilcompetente
Ufficio delregistro,
dovrà essero.stipulato,
dall'Ufliciomedesimo,
in concorso deldebitore,
un atto di
sottomissione,
con l'intervento di valido fideius- sore, necettato dal funzionariostipulante.
L'atto saràpoi sottoposto
al visto diapprovazione dell'intendente
di finanza.La domanda per
conseguire
la dilazione ed il relativo atto di sottomissione sonosoggetti
alla tassa di hollo. L'atto do- vrà inoltre esseresottoposto
alla formalità delregistro,
re-stando tutte le spese a carico del debitore.
Il Ministero dell'interno subordinerà il
rilascio
delun11a
osta
previsto
dall'art. 3 del R.decreto-legge
5 ottobre1933,
n.
1414,
alladimostrazione,
daparte
delrichiedente,
del pa-gamento
totale o dellaprima quota
della tassa suldoppiag- gio
o allapresentazione
dicopia
del certificato che sarà ri- lasciato dal31inistero
dellecorporazioni
a norma del se-guente
art. 3.'Art. 3.
I
produttori
dipellicole nazionali,
ignali aspirino
ad otte- nere, a norma delprimo
comma dell'art. 6 del it. decreto-legge
5 ottobre1933,
n.1414,
modificato con lalegge
5 feb-braio
1934,
n.320,
l'esonero dalla tassa suldoppiaggio,
deb-hono
presentare domanda,
per il tramitedell'Associazione
nazionale fascista delle industrie dellospettacolo,
su cartada bollo da lire
cinque,
al Ministero dellecorporazioni,
Di-rezione
generale dell'industria.
Nella
domanda,
che dovrà essere fatta per ciascunapelli- cola,
ilrichiedente
dovrA indicarequanto
segue:a)
la società o laditta
che haprodotto
lapellicola
nazio-nale;
b)
il titolodella pellicola;
c)
lalunghezza
dellapellicola,
lagnale
dovrò essere noninferiore alla misura stabilita
nell'art.
8 delprecitato Regio
decreto 5 ottobre
1933,
n.1414;
d)
illuogo
e lo stabilimnto dove lapellicola
è stata pro-dotta;
e) quando
è stataprodotta
lapellicola
e dove e in chegiorno
è stata tenuta laprima visione
inpubblico;
f)
il titolooriginale
delle trepellicole
nonnazionali
dii eni è stato fatto o s'intenda di
effettuare
l'adattamento sup-plementare
inlingua ialiana
e per lequali
si richiede l'eso-Hero dalla tassa sul
doppiaggio;
g)
la società o lo ditta straniera che haprodotto
lepel- licole
suddette e lo stabilimento o studio delRegno
neiquali
sia stato
eseguito
o si intenda di fareseguire
ildoppiaggio
o la
post-sincronizzazione.
La domanda dovrA essere
corredata:
16 da un certificato della Prefettura
competente
dalquale
risulti dove ed inquale giorno
è stata tenuta laprima proiezione
inpubblico
dellapellicola;
2° da una
copia
conformedella
denuncia di cui al-l'art.
10 del R.decreto-legge
5 ottobre1933,
n.1414,
munita del vistodell'Ispettorato corporativo
;3° da due
fogli di
carta da bollo da lirecinque
per il rilascio del certificato di cui al secondo comma delprecitato
art. G ed all'ultimo comma dell'art. 2 del
presente
decreto.In detto certificato dovranno
risultare gli
estremi dellapellicola riconoscinta
nazionale equelli
delle trepellicole
non nazionali ammesse al beneficio dell'esonero dalla tassa sul
doppiaggio.
'Art.
4.I
produttori
dipellicole cinematografiche nazionali,
iquali aspirino
ad ottenere ilpremio previsto
dall'art. 7 delRegio
decreto-legge
5 ottobre1933,
g.1¾¾ deb_hogo presentare.
16-vriz-1934 (XII)
GAZZETTA UFFTCIALE DEL I GNO D'ITALIA · N. 1913733
non oltre il 30
gingno
diogni
anno, per il tramite dell'Asso- ciazione nazionale fascista delle industrie dellospettacolo, apposita
domamla in carta da bollo da lirecinque
al IMini-stero delle
torporazioni,
l)irezionegenerale dell'industria.
Kella domanda dovr's essere indicato:
a) la società o la ditta che ha
prodotto
lapellicola;
b)
il titolo dellapellicola
:c)
11luogo
e lo stabilimento dove lapellicola
è stata pro- detta:d) quali
esterni siano statigirati
in Italia edove,
equali girati alPestero;
e)
il nome ecognome
dell'autore delsoggetto
cinemato-grafico
o di chi lo ha ridotto o adattato per lariproduzione
in
Italia;
f) quando
e dove è stata tenuta laprima
visione inpub-
blico
dellapellicola
;g)
la persona cui dovrà essere fatto ilpagamento
delpremio.
La domanda dovrà essere corredata:
1° da
copia
conforme della denuncia di cui all'art. 10 del II.decreto-legge
5 ottobre1933,
n.1411,
munita delvisto
dell'Ispettorato corporativo contpetente;
2° da un certificato della Prefettura
competente
dalquale
risulti dove equando
è stata tenuta laprima proie-
zione in
pubblico
dellapellicola
;3° da una
copia
dellapellicola cinematografica
da re-stituirsi all'interessato
dopo
essere stataproiettata.
Il Ministero delle
corporazioni.
sentita la Commissione di cui all'art.6,
ha facoltà di stabilire insindacabilmente perogni pellicola presentata
per concorrere alpremio
l'esistenzao meno det
requisito
di cui all'art. 6, lettera a) delsopraci-
tato
R. decreto-legge
5 ottobre1933,
n. 14LI.Art. 5.
42'assegnazione
deipremi,
di cui all'art. 7 del R. decreto-legge
5 ottobre1933,
n.1414,
sarà fatta entro tre mesi dallachiusura di ciascun esercizio finanziario a favore dei pro- duttori delle
pellicole
nazionali riconosciutemeritevoli,
che siano stateproiettate
per laprima
volta nelle sale cinema-togfatiche
delRegno,
nelperiodo
cheva dal 1°luglio
diogni
anno al 30
giugno
dell'anuo snecessivo.Per l'esercizio finanziario
1933-1934,
ipremi potranno
es-sere
assegnati
allepellicole
nazionali riconoscintemeritevoli,
che siano state
proiettate,
per laprima volta,
nelperiodo
cheva dal 1°
luglio
1933 al 30giugno 1934,
e per lequali
siastata
presentata
domanda per ottenere ilpremio
non oltre30
giorni
dalla data dipubblicazione
delpresente
decretonella Gar:cita
Ufficiale
delllegno.
Art. G.
Per l'accertamento dei
requisiti
indicati nell'art. 7 del R.decreto-legge
5 ottobre 1933, n.1414,
il Ministro per lecorporazioni
sentirà il parere di unaCommissione composta
come segue:
a)
dal vicepresidente
dellaCorporazione
dellospetta- colo,
che lapresiederà
;b)
da unrappresentante
del Ministero delle corporazioni;c)
daunrappresentante del
31inistero dellefinanze;
d)
da unraippresentante
del Ministerodell'interno;
c) da un
rappresentante
della Confederazionegenerale
dei sindacati fascisti
degli
artisti eprofessionisti:
f)
da unrappresentante
dell'Associazione nazionale fa- scista delle industrie dellospettacolo;
gi
da unrappresentante
dellaFederazione nazionale
deigindacatgascisti dello spettacolo ¡
hì da due
esperti designati dalla Corporazione dello spets
tacolo:
La
segreteria
della Commissione sarà affidata ad nn fun, zionario del gruppo A del 31]nisterodelle corporazioni
ad, detto allaIJirezione generale
dell'intiustria.Art. 7.
I
produttori
dipellicole einematografiche
nazionalipet
ottenere il beneticio di cui all'art. 8 del 11.
decreto-legge
5 ot.tobre
3033,
n.1414,
dovranno munirsi dialpposito certificato,
che verrà rilasciato
dall'Ispettorato corporativo competente,
dalquale
dovrà risultare che lapellicola
ha irequisiti
indi-cati dall'art. 6 del
precitato liegio decreto-legge,
che il suometraggio
è non inferiore ai 1500 metri e che non ò stataproiettata
neieinematografi
delReguo
nelleprecedenti
Atu•gioni cinematografiche.
'Art.
8.La dennneia
prevista dall'art.
10 del R.decreto-legge
r ot.tobre
1933,
n.1414,
daredigersi
su carta da bollo da lire tre, deve esserepresentata
per iltramite dell'Associazioneinn•
zionale
fascista per le industrie dellospettacolo
e contenere tutte le indicazioni stabilite nelprimo
comma dello stessoart. 10.
Gli interessati per ottenere il sisto di cui al secondo comma
del citato art. 10 devono
presentare,
sempre per il tramite l'Associazioneanzidetta, all'Ispettorato conporativo
compe-tente i
seguenti
documenti:1° nna
copia
delsoggetto cinematografico, approvato
dal Ministerodell'interno,
dalquale
è stata tratta lapellicola;
2° il certificato dí cittadinanza italiana dell'autore del
soggetto
dellapellicola
o di colui che haprovveduto
alla sua riduzione od al suo adattamento per lariproduzione
inItalia;
3° l'elenco
completo
delpersonale artistico
ed esecutivo che hapartecipato
effettivamente allaproduzione della pel<
licola
specificando
la nazionalità di ciascuno.Tale
elenco deve essere vietatodalla
Federazione nazionas le dei Sindacati fascisti dellospettacolo
;4°
l'originale
o lacopia
conforme del documento rila- sciato dalcontpetente
Ufficiodella proprietà
intellettuale del Ministero dellecorporazioni
attestante l'avvenutaregia
strazione del
soggetto cinematografico stampato
e dalquale
risulti che il
soggetto
dellapellicola
per laquale
sirichiede
il sisto è stato
ideato
da autoreitaliano
o da autore straniesro con
adattamento
oriduzione
di autoreitaliano.
Art. 9.
Gli esereenti delle sale
cinematografiche
indicate nell'ar- tieolo 8 delRegio decreto-legge
5 ottobre 1933, n.1414,
sonoobbligati
a tenere unregistro
con l'annotazione del prom grammaquotidianamente rappresentato.
Tale
registro,
costantementeaggiornato,
deve essere esi- bitoad ogni richiesta
deifunzionari delegati
dal Ministero dellecorporazioni
o dalle Prefetture adesercitare
lavigie
lanza
sugli spettacoli einematografici.
I detti funzionari possono a tal fine liberamente
accedere
nelle salecinematografiche, purchè muniti
diapposita tem
sera di
riconoscimento.
Art.
10.Gli uffici
dell'Ispettorato corporativo
dovrannotrasme&
tere al Ministero delle
corporazioni, trimestralmente,
Pelenaco sia delle
pellicole
denunciate ai sensi e pergli effetti
di cui all'art. 10 del R.decreto-legge
5 ottobre1933,
n.1411,
con
l'iµdicazione
diguelle per
lequali
è stator_ilasgiatg dal,
3734 16-vm-1934 (XII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
-N. 101
PIspettorato stesso,
a lavorazioneultimata,
11proprio
vistosulla denuncia,
sia l'elenco dellepellicole
sonore straniereper le
quali l'Ispettorato
abbiarilase,iato
ilcertificato
di cui ulPart. 3 delprecitato Regio decreto-legge.
Art. 11.
I noleggiatori
dipellicole
nonnazionali
sonoreindiente
nel secondo comma dell'art. 12 del R.
decreto-legge
5 otto-bre
1933,
n.1414. modificato
conla legge
5 febbraio1931,
n.
320,
iquali
abbianogià
ottenuto il visto di censura dal MinisterodelPinterno, dovranno,
entro un mese dall'entrata invigore
delpresente decreto, presentare apposita
denunciaalPUfficio del registro competente
per ilpagamento
dellaprescritta
tassa.L'obbligo
dicui
al commaprecedente
è esteso ainoleggia-
tori delle
pellicole do;ppiate
in Italia aitermini
dell'art. 2 delprecitato
R.decreto-legge
5 ottobre1933,
n.1414,
e cheabbiano ottenuto il visto di censura
dopo
l'11gennaio
1934e fino al
giorno dell'entrata
invigore
delpresente
decreto.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia inserto nella
raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato
a S. Anna diValdieri,
addì 20luglio 1931
- Anno XIIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
-- eIUNG.Visto, il Guardasigilli: DE FRANcisci.
Registrato
alla Corte dei conti. addi 11 ag0&lo 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 350, foglio 65. -- GIAGHEDDU.REGIO DEORETO-LEGGE
20luglio 1934,
n. 1302.Indennità da
corrispondere
alpersonale
militare e civile del.l'Amministrazione
aeronautica.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Visto il R. decreto
legislativo
11 novembre1923,
n.2395,
sull'ordinamentogerarchico
delleAmministrazioni
dello Sta-to,
con le successivemodificazioni;
Visto il
decreto
delCommissario
perl'aeronautica
27gin- gno 1924,
che approva ilregolamento
sulle indennità dacor-rispondere
alpersonale
addetto ai servizidell'Aeronantica,
con le successive
modificazioni;
Visto
il'decreto delCommissario
perl'aeronautica
24 ago- sto1924,
sulla costituzione delCorpo equipaggi
dellaRegia aeronantica,
con le successivemodificazioni;
Vista la
legge
6gennaio 1931,
n.98, sull'ordinamento
dellaRegia aeronautica,
con le successivemodificazioni;
Visto
l'art.3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926.
n. 100;Ritenuto urgente
e necessario emanare nuove norme sulleindennità
dacorrispondere
alpersonale
civile emilitare
del.la Regia aeronautica;
-Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
PrimoMinistro
Se-gretario
diStato,
Ministro perl'aeronautica,
di concerto col Ministro per lefinanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Art. 1.
Sono
approvate
le annesse norme sulle indennitA da cor-rispondere
alpersonale militare
ecivile
dellaItegia
aero-nautica, firmate, d'ordine Nostro,
dalMinistro Segretario
diStato per
l'aeronautica.
Art.
2.
Il Governo del Re è autorizzato a
coordinare
eriunire
in testounico
ledisposizioni
contenute nelpresente
decreto con tutte lealtre
che abbiano attinenzaalla
materia da essodi- sciplinata.
Il
presente
decreto saràpresentato
al Parlamento per la conversione inlegge.
Il Ministroproponente
è incaricato dellapresentazione
del relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo dello
Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de- creti delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarloe
di
farlo osservare.Dato a S. Anna di
Valdieri,
addì 20luglio
1931 XII..VITTORIO EMANUELE.
MUSSOUNI - JUNG.
Visto, il
Gnortfasigilli:
DE FRANcisci.Ilegistrato «Ila Corte dei conti, addi 11 agosto 1934 - Anno XII Atti del Governo, redistro 350, foglio 60. - GIAGHEDDU.
Norme sulle indennità da
corrispondere
alpersonale
militaree civile della
llegia
aeronautica.CAPO I.
INDENNITÂ D1 AERONAVIGAZIONE E DI PILOTAGGIO.
Art. 1.
A)
Indennità diaeronarigazione normale.
Agli
ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolonaviganti
- non-chè
agli
ufficiali delRegio esercito,
della Re ia marina edelle altre Forze armatedello Stato,
comandati nellaRegia
aero-nautica in servizio
aeronavigante, quando,
essendone abili- tati indipendenza
delconseguimento
di brevetto aeronauticomilitare,
siano in attività divolo,
èdovuta,
salvo ildisposto
del 2• comma del successivo art.
4,
l'indennità mensile diseronavigazione
nellamisura
seguene:1)
L. 900 dalla data delconseguimento
del brevetto aero- nauticomilitare;
2)
L. 1000o L. 1100quando
abbianocompiuto rispettiva-
mente 15 o 20 anni di effettivo servizio
aeronavigante,
conpercezione
dellerelative
indenuità e siano muniti di brevetto dipilota
militared'aeroplano.
Per l'attribuzione delle indennità nelle
misure previste
aln.
2,
è necessario che l'ufficiale abbiacompiuto,
nel suindi- catoperiodo
di 15o 20anni,
il numero minimo diore di volo che sarà fissato dal Ministero dell'aeronautica e che nonpotrà
comunque essere inferiore al numerocomplessivo
diquelle
che furonoprescritte
dallo stessoMinistero
durante il dettoperiodo,
ai finidel
riconoscimentodell'attività
di volo.B)
Indennità diaeronavigazione
per servizispeciali.
Agli
ufficialipiloti
cheappartengono
aspeciali reparti
de-nominati,
con decretoMinisteriale,
di alta velocità e chesvolgono
normalmente attività aerea suapparecchi
di alta velocità edagli
ufficialipiloti
cheappartengono
aireparti denominati,
con decretoMinisteriale,
dinavigazione
strato-sferica e che