• Non ci sono risultati.

18 agosto Ano X Numero 190. Gli abbonat: hanno diritto anche ai supplementt ordinari. 1 supplementi straordinart sono fuori abbonamento

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "18 agosto Ano X Numero 190. Gli abbonat: hanno diritto anche ai supplementt ordinari. 1 supplementi straordinart sono fuori abbonamento"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

GAZZETTA UF

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Si PUBBLICA TUTTI I GIORNI IVIENO I WESTIVI

Anno 73° RoxA

-

Giovedi, 18 agosto 1932

-

Ano X Numero 190

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO. Gli abbonat: hanno diritto anche ai supplementt ordinari. 1 supplementi Anno Sem. Trim

In Roma, ela presso PAmministrazione che a

dam.icilio ed in tutto 11 Itegno (Parte Iell). L. 108 63 45 All estero (Paesi dellUnione postale)

. . . . 240 140 100

in Roma, ela presso IAmministrazione che a

domicilio ed in tutto 11 Regno (solo Parte I). 12 45 31.50 All estero (Paes cieli Unione postale' . . . . ICO 100 70

&bbotalmeuto speciale al sou fascicoli contenenti 1 numeri dei titoll obbli.

gazionart sorteggiati per 11 rimborso anuue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonanienti hanno di massima decorrenza dal le gennaio de ogni

anno restando m faceita dellamminwtrazione di concedere una decorrenza posteriore purche la scadenza dellabbonamento sta contenuta nel limite del

3' dicembro denanno in roso

La rinnovazione degit abbonamenti deve essere chiesta almeno 2.0 giorni prima della scadenza d queli: in corso

cato

(Icaso

dl

bÊnada

al a

coCunic ioDuen drcecÎasenLpree ersaere

inde

em

ato de corisp

ean

oro p bhcazione saranno spedit1 solo dietro pa-

straordinart sono fuori abbonamento

11 prezzo di vendita di ogni puntata della .Gazzetta Ufttoiale» (Par•

te lo 11 complessivamente) e fissato in lire 1,35 nel Regno, in fire 3 al- I'estero.

titi abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Ll•

breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze angresso da Via XX Sottombro, ovvero presso lo locali Librorte Concessionarie. Gil ath bonaments por altri paesi del Regno debbono essere cniests col alstoma del versemento dell'amporto ne. conto corrente postale : 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo not retro del relativo cer•

trûcato de aHau.amonto la rechlesta dettagliata. Lamministrazione non

risponde des ritarda causata dalla mancata indicaztono, not certificati di allibramento, dello scopo dos versamento della samma

Gil abbonamenti richiesti daltostoro vanno fatta a mezzo di vaglia internazionais con indicazione dello scopo dellInvio sui tagliando det vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla Gazzetta Ufficialen vanno fatte a parto; non unitamente, cioe, a richieste per abbonamenti ad altri pe·

raodios.

Per 11 prezzo degIl annutzl da Inserire nella

"

Garretta Ufficiale

,,

veggans! le

norme

riportate nella testata della parte secont'a

TELEFUNI-CENTRAI.INO: DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO 1L 311NISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA i TELeroNI-cENTEALINO:

50-107 - 50-033 - 53-914 UFFICIO PCEDLICAZIONE DELLE LEGGI 50-107 - 50.033 - 83.916

La

«

Gazzetta Ufficiale

» e

tutte le altre pubblicazioni dello Stato

sono

in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze

e presso

le più importanti Librerie depositarie di Roma

e

di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMM A It I O

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEti(il t DEURETI

LEUGE o

giugno

1932, n. 964.

Conversione in

legge

del

R. decreto-legge

25 febbraio 1932,

n.

276,

concernente la revoca delle convenzioni

stipulate

tra lo Stato e la Società anonima di

navigazione

aerea « Transadria- tica » per l'esercizio delle linee aeree

Roma-Venezia=Vienna

e

Venezia·Brindisi,

e l'autorizzazione a concedere la

gestione

delle linee stesse alla Società aerea mediterranea . . . .

Pag.

3746

REGIO DECRETO es

luglio

1932, n. 965.

Nuove cartoline

postali

. . . . .

Pag.

3746

REGIO DECRETO 22

luglio

1932, n. 966.

Emissione di

speciali

francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al

potere

del Fascismo.

Pag.

3746

DECRETO

DEL

CAPO DEL GOVERNO

13

luglio

1932.

Norme concernenti il censimento del

grano

trebbiato a mac=

china .

...Pag.3747

Ministero

dell'agricoltura

e delle foreste:

Costituzione del Consorzio di bomlica

integrale

per la siste- mazione e manutenzione della strada

interpoderale

Cortofo- Malerba in

provincia

di Benevento . . .

Pag.

3751 Costituzione del Consorzio di bonifica

integrale

per la siste- mazione e manutenzione della strada

interpoderale

di S. Erasmo in

provincia

di Benevento . . . . . . . . . .

Pag.

3751

Seloglimento

dell'Anuninistrazione del Consorzio

irriguo

del Canale Lunense in

provincia

di La

Spezia

. . . .

Pag.

3751

Fusione del Cousorzio di bouifica del medio Crati con il Con- sorzio irriguo Adolfo Saechetti . . .

Pag.

3751

Ministero dell'interno:

Sostituzione di un

componente

il

Consiglio provinciale

sani- tario di Roma . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

3752 Autorizzazione alla vendita dellacqua minerale naturale

« Anticolana » . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

3752

Varianti al decreto Ministeriale 31

luglio

1928 concernenti la vendita

dell'acqua

minerale « Anticolana» . . . .

Pag.

3752

Autorizzazione alla libera vendita

dell'acqua

minerale « Ma-

eerina».,.... ...

Pag.3752

Autorizzazione alla vendita dell acqua minerale « Fonte

Meo»

,...Pag.3752

Prima Presidenza della Corte di

appello degli

Abruzzi: Esami di

perito calligrafo

. . . . .

Pag.

3752

CONCONSI

' DECRETI PREFETTIZI:

311nistero, degli

affari esteri: Graduatoria dei candidati riusciti

, idone1 nel concorso a 12

posti

di volontario nella carriera

Itiduzione

di

cognomi

nella forma italiana . . .

Pag.

37õ1 i

diplomatico-consolare

. . . . .

Pag.

3752

(2)

3746 18-vm-1932 m

-

GAZZETTA OFFICI ALE

DEL

REGNO D'ITALTA'

-

N. 190

LE I g

. e

75÷75

(con

risposta pagata),

ma con le dimensioni aumen-

I A

tate a

utillimetri 105x150.

LEGGEWgiugno-1932,

n. 964.

Conversione in

legge

del R.

decreto=legge

25 febbraio

1932,

n. 276, concernente la revoca delle convenzioni

stipulate

tra lo

Stato e la Società anonima di

navigazione

aerea « Transadria=

tica » per l'esercizio delle linee aeree

Roma=Venezia=Vienna

e

Venezia=Brindisi,

e.fautorizzazione a concellere la

gestione

dede

linee stesse alla Societå aerea mediterranea.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia

inserto nella raccolta

ufficiale

delle leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo

e di farlo osservare come lewe dello Stato.

Dato a S. Anna di

Valdieri,

addi 22

luglio

1932 - AnnoX

VITTORIO

E3L\NUELE.

VITTORIO

EMANUELE

III C1.tNo - JUNG.

I'El GILtZLi DI DIO E PER VOLONT.\ DELL.\ NAZluNI \ islo. // Gaunlas/Uilli: IIII FIBRINI-

RE D'ITALIA lienistoria alla corte de e nu, ash in ago 192 - fr no X Alli del Guceno, redistro :Wi, foglio TL - M\NCINI.

11 Senato e la Cainern dei

deputati

hanno

approvato:

Noi abbianto

sanzionato e

proinulghiamo quanto

segue:

IIEGIO DECRETO 22

luglio 1932,

n. 966.

Articolo unico. Emissione di

speciali

francobolli celebrativi del Decennale della 31arcia su Roma e dell'avvento al

potere del

Fascismo.

E

couvertito

in

legge

il R. decreto

legge

25 febbraio

1932,

n.

276,

concernente la revoca delle convenzioni

stipulate

tra

lo Stato e la Società anoninta di

navigazione

aerea « Trau- YITT(IIIIO E31ANI'ELE Ill

sadriatica

» per

l'esercizio

delle linee aeree

Roma-Venezia-

er:n auszu oi laa v: Pr:n votosrì Deus Naziose

Viiiiiiii

e

Venezia-Blindisi,

e l'autorizzazione a

concedere

la

lΠD'1TALIA estione

delle

linee stesse alla Società aerea mediterranea.

Ordiniamo

elle la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

Vimo fart. 18 del testo unico delle

leggi postali,

appro·

eladuserta .nella raccolta ufliciale delle

leggi

e dei decreti sito con R. decreto 21 dicembre

1M)9,

n.

501;

del

Regno d'Italia,

mandando a

elliunque spetti

di osser Visto l'art. 137 del

regolamento generale

sul servizio po- varla e di farla osservare coine

legge

dello Stato·

stale, approvato

con R. decreto 10

febbraio 11)01,

n.

120;

Hironosciuto

opportuno

di emettere

speciali

francobolli Data a San

Rossore,

addì 23

giugno

1932 - Anno N celebrativi del Decennale della 31arcia su Homa e dell'as-

vento al

potere

del

Fascismo;

YITTOHIO E3LtNEELE. Sulla

proposta

del Nostro

31inistro Segretario

di Stato per le

comunicazioni,

di concerto con

quello

per le

tinanze;

XItssoLINI - U.umo --

Moscosi

Abbialuo decretato e decretianio:

- CI.tNU.

10, U GuarduÎydh: DE FRTNCISCI. Art,

1,

R

autorizzata

l'emissione

di sjweinli

francobolli

celebra-

1 I:GIO DECRILTO 92

luglio 1932,

n. 965. tivi del

Decennale della

31arcia su Ronia e dell'avvento al Nuove cartoline

postali, potere

del

Fascisulo,

da valere per l'attrancatura delle cor-

rispondenze

e

pel pagantento

della

sopratassa

di

posta

aeren.

VITTOltIO

EllANUELE

III

krt "

l'EU GU.tZL\ DI DIO O PER VOLONT.\ DELL.\ N.VIONE

RE

D'ITALIA

Con successivo Nostro decreto saranno indicati le carat-

Visto

Part. 18 del testo unico delle

leggi postali,

appro teristiche tecniche ed i terutini li validita dei francobolli vato con R. decreto I divenibre lbHS, n.

301;

di cui allart. I de!

presente

decreto.

Visto l'art. 137 del

regolantento generale

intorno al ser- Ordiniarno che il

presente

decreto, inunito del

sigillo

dello

vizio

postale, approvato

con h. decreto 10 febbraio

1901,

n. 120. Stato, sia inserto nella raccolta utliciale delle

leggi

e del

'

.

decreti

del

liegno d'Italia,

inandando a

chinuque spetti

di

lticonosciuto opportuno

di nunientare le niinensioni delle

osservarlo e di farlo osservare come leone dello Stato,

cartolipe postali

senza

vignetta:

Sulla

proposta

del Nostro 3finistro

Segretario

di Stato

Data a S. .\nna di Valdieri, addì 22

luglio

19'12 - .\nno \

per ÌØ

OOl111111ÏCílZÌODÏ,

Ài COl1001'in 0011

QUPÌÏO

per ÌØ liltillZe'

Abbiamo decretato e decretianto: YlTTORTO E31.\NT'FLF.

Ar/ien1e unico. CuNo - Jrse.

E autorizzata l'emissione di cartoline

postali

del

tipo

eguale

a

quelle

uitnaÌlnente in 00Ps0 801170

Viglietht,

da orte t/ci coali, rul<ii 10 agosta 192 - .luno Ï

celltesiini 13,

30 e Îõ

(selliplici)

e da centesiini

10+15,

30+3Ü .1/// del Governo, rcQtditu À /"Ulio 1, - M1NCINI.

(3)

JA-vip-1932 (X)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

RE(lNO

D'ITALIA N._ H)0

37g

IŒt llET() 1)EL t \P() 1)EL GOVEIINO in

luglio

103

Norme concernenti il censimento del grano trebbiato a mac- china,

LL CAl'O lilüL (RJVERNO

Piil3H) 3lINISTIIO SEGlŒTAlil() III STATt)

Vista la

legge

!!

luglio

lil26, n. 1162, niodifienta dal li. de- creto

legge

i

ninggio 1929,

n. 1285

(couvettito

nella

legge

21 dicembre

192!),

n.

2238);

\'isto il it.

decreto-legge

i

aprile 1927,

n. 504

teonvertito

nella

legge

y naarzo 1928, n. .5.10) elle ha sancita la

obbligato-

virtù della denuncia della trebbiatura meccanica del grano, menliiienio dal it. decreto 26

uprile

1930, n. Ufid:

Visto il it. decreto

legge

0

giugno

1930, n. 871 tennvertito nelhi

legge

18 dicelubre ltl30. n. 1TSI), contenente

disposi-

zion¡

integrative

per il eensiinenlo del grano trebbiato a note-

chinn:

Visto il decreto del 31\nistro per l'econoniin nazionale in data i

gingilo l!!27,

contenente norme per la esvenzione del

1:.

decrelo-legge

i

aprile 1927,

n.

M4;

Ili concerto col Alinistro per I

agricoltura

eh foreslo:

Decreta :

Nel caso di aziende runili che si estendono oltre

il

coufine della

Provincia,

la denuncia deve essere fatta

alla Cattedra nella

cui

competenza

territoriale e situato il centro di

at&

vità della

a-zienda.

La determinazione di tale centro di atti- vitit à fatta di accordo fra i

dirigenti

delle Cattedre interes- sate. In inancanza di inle necordo, I istituto centrale di sta- tistica

decide,

in sia definitiva.

quale

ih ile cattedre deve ri- lasciare la licenza.

Art. 5.

Le denuncie dei

quantitativi

del grano trebbiato a macchi-

na che debbono

compiersi

in conformitù

all'art.

1 del R. de-

creto-legge

i

aprile

117, n. .561. e con le modalità di cui al decreto 31inisteriale del 7

giugno 1927,

debbono essere

compi-

late su

bollettari

conformi al modello

allegato

al

presente

decreto

(allegato

n. 31.

Tanto

la sezione a madre », quanto le une sezioni «

figlie

», debbono contenere tinti i dali richiesii nel inadello.

Nell'ipotesi preveduta

dall art.

4,

nelle bollette di denun- eia si debbono indicare

separataniente,

secondo la Provin- eia di

appartenenza,

i

quantitativi

di grano trebbiato a mac.

0ÌlÍlUi e ÌP

NUPPflici

Q;l Pili esse ytniengolin.

Art. 1.

Art. ti.

]:I delHilicÌU V10 |

|Il001ÍPÍnfÍ

ÖÍ lllacclline

Irehhintrici,

co-

Blunque azionale,

debbono,

ill conforniitit al

disposto

deb

l'art. I del H. decreio fu

aprile

19:10, n. US, presentare alla faltedra ;nnhalante di

agricoltura

della

I;ispettiva

Provinci:t

non altre il

giorno::1

del mese di

nutygio

di

ogni

anno, deve

essere siesa, per

x>gni trebbiatrice,

su

apposita

scheda con-

forme al modello

allegato

al

presente

decreto

(allegato 1).

La denuncia delle macchine trebbiatrici deve essere fatta

Agli

effetti del 11. decreto 2G

aprile

1mn, n. 002, per o per-

sona che

porta

il grano alla macchina o deve intendersi 11 conduttore del fondo o chi lo rappresento.

Le notizie che il portatore del grano deve dare in confor- mità

dell'art.

4 della

legge

26

aprile 1930,

n.

662,

sono da lui

fornite

al

maccliinista,

il

quale gli

deve rilasciare uno dei

tagliandi

del

bollettario

di eni

oll

articolo

precedente.

alla Cattedra nella eni

competenza^territoriale

è

situata

ht azienda e lhve

r</litenere

tutti i dothrichiesti dal ntadulo.

Art. T.

Art. 2.

La licenza di eservizio che le l'attedre anthulanti di

agri- enitura,

per il

disposto

del medesinio art. 1 del R. de

i reto 26

aprile

1930, n.

002,

sono autorizzarte a rilasciare, deve essere rethitta in ennloPIHÍtil UÌ BlodeÌÌU

UÌÌUgulo

JÌ 900

sente decreto

(allegato

. .

La licenza di eservizio sarit conservat:t dal inarchinistaad- detto alla trol hi:nrier e dovrit essere offerta in visione ad

ogni

richiesta.

Ait. 3.

La licenza di esercizio i valida per l'eservizio della trebbia-

Inca esclusivaim-ute nel

territorio

di

eninpelenzat

della Cat- tedra che l'ha fibiseinta.

uniota si :ntendo trebbiare in l'rovincie diverse da

quella

la cui Cuttedra unilnilante th

agricoltura

ha rilasciata la li

cenza di

esercizio,

il trebbiatore dovrù

prima

di dare inizio alle

operazioni

di trebbintura, chiederne l'autorizzazione alla Cattedra della l'rovincia nella

(putle

intende trebbiare.

L'autorizzazione viene concessa tuediante

apposizi<3ne

di

un a sisto » a teren della licenza.

Qualora

tale autorizzazione sin

negata,

o venga, successi vaniente, revocata, al

provvediniento

saranno

applicabili

le

disposizioni

contenute nell'arl. I del li. decreto 20

aprile 1930,

n. 662.

Gli enti autorizzati, in conformità dell'art. 2 del decreto

Ministeriale

i

giugno 1927,

a ricevere le denuncie del grano

trebbiato,

debbono riluseinrne ricevuta al macchinista nie-

diante la consegna

dell'apposito

«

togliando-ricevuta

», stac- ento dalla bolletta a cui si trova unito. Su tale ta liando

l'LTiivio

ricevente impritne

il

proprio

timbro.

Arl. 8.

Le Cattedre ambulanti di

agricoltura,

di niano in mano che loro pervengono le denuncie

de)]a eseguita

trebbiatura deh- bofio accertarsi se nelle denuncie stesse siano contenute le

prescritte

indicazioni e

disporre

le occorrenti

integrazioni

o 00PPOZIGHi.

Le Cattedre anzidette debbono inolive assicurarsi, con ogni

mezzo a loro

disposizione,

dell'attendibilità di lutti i dati contenuti nelle bollette di dennnein.

Art. 9.

Qualot"t

fè cifre

rappreseiltatiTe

delle

superfici

dei terreni seminali e dei

quantitativi

del runo ottenuto alla trebbiatn-

ra siano espresse in ruisure locali. le L'attedre ambulanti

diagricoltura

indicheranno nelle lollette

l'equivalentein

misure decimali.

(4)

\

LLO

\

tu .v.

L

SCHEDA

DI

DENUNCIA

DELLA

TREBBIATRICE

alla

Cattedra

Ambulante

di

Agricoltura

della

Provincia

di...

Il

sottost

ritto

(cuylland,

nome,

palerado)

. .

..

. . , , . . . .

domiciliitto

nel

Colilune

di

. . .

Via

. , , ..

. . ..

. . .

N.

. .

intende

aallaire

alla

tr

bl>iatilta

nella

PI'ovincia

fli

,

flurante

la

campagna

. .

....

la tr

bi;1tril'a

eli

sila

propriellt

he

presenta

10

caratteri-

Stielle

segu

nii:

Nitra.

ro

ifHin

troi>hmici

e

.

31anita

di

grato:rivt

ib>t

1)

.,.

. . .,

Fablarien

. .

..

. . .

Muilita

di

elevatore

a

paglia?

(1)

. . .

Anno

ili

f:thbrie:izione

., -,

,

,,

. .

Azionata

(la

Itiotore

(2)

. . ..

. .•

•a.«•

Largliezza

.101

battitore em.

. . .

..

. .

Marca

..

..

. ..

della

potenz:t

HP-

.aLe

Luogo

ili

deposito

de1Ìa

trebbi:iiril:e

ala

da

a

ddla

<I

ilulleia:

f.orantit

.

..--.

,

ex...

..Vi:1..

...N.

.

(1)

SITivere

a

o

no.

2)

111<iivare

il

tipo

let

uto:oro.

-

So

ht

Irobbiatri

e ù

azionata

a

man

,

SCI'IVel'O:

Il

IllallO.

II

.'0Illbli

ento

llell:1

trebl>i

ttrice

o

il

Sig.

uynotue,

itante,

pulernila).

.,.

.

.ri

h

nte nill

Comimo

di

. . . ..

. .;

« .

Via

. . . .

2.

.

N.

. .

:TM/ai

,

17

. , , . .

19

.x.

-

Aiuto,.

.

Firina

del

prol

Ilotario

della

trebbiatrieO

=·-.

...r.

...a.

•--

.u...a.

.as...

.a.a.x.-.•L.x»

Ricevuta

la

denuncia

della

trebbiatrice

N.

.-...

(Data)

. .

It

...,

,

.t.

. .

19..2.

-

Anno.

.

IL

DIRETTORE

Timbro

4044

Catreulva

Ambulante

tti

Af

ricultura

della Osttedra

co

d

(5)

18-vm-1932 (X)

-

GA22ETTA' ITFFTCTAT-E DET- REONO D'ITALIA'

·

N. 190 3749

(Fronle)

Fronte) ALLEGATO N, 2,

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA

DELLA PROVINClA DI .x.a·x·x·x·1-«. DELLA PROVINCIA Di .r...x...x.-...

80LLETTARIO N. ...,... LICENZA N. .¿.2.2.:. BOLLErfuno N. a...x.g. LICENZA N. .s.x.m.m.

Licenza di esercizio per la trebbiatura a macchina

ilt via... . N...

e autorizzato ad esercitare la trehbintura a nuwehina del grano nella Provincia oli

.

Ma per trebbi;ire il grano prarlotta su furill pr pri che fundi alrm, durntite la carupagila 10 . . ., usantlo la irebbilli N. . .

elo lia 10 seguen : caratteristiche:

Fabbrica

. . . .s. . . . .

Anno <li fabbricazione . . . . . . .

Largilezza (101 battitore, em. . . . . . .

H) ... , , , , ninnila di granerivello.

(1) . . . . . . , munita di elevatore a paglia.

Dettu trebbialtine o azionata da motore ( )

rnarmt . . . . . . . . . . . . . . . . . della potenza th lil' . . . . . at e condulta dal sig. . . .

,

di o fu . . . ... . . . .:, restdante nel Cornune di s.

. . , .

in via .... .. ...¿ .s.o...x. . 1\. . . . .

Licenza di esercizio per la trebbiatura a macchina

di o fn

- -¿·1·2·1.a.x-1·..a...x...x. . donticiliato a . . . ... ...

invia. ...N...

e autorizzato ad esercilare la irebbiatura a nu:icchina del grano nolla Plovincia di

. . .

sia ter trebbiare il grano prodono su fondi propri clie su fondi altnu, ditrante la c:ilupagna 19 . . .. u<ando la trehblatrice N. ... .x.

fw ha le seguenti enratterisii he.

Inibl>rica · ·

- - -

- . •1. ...z-x.x.x.x• •s•s•x•=•a•x•a•

Ainio di fabbrienzione

. . . . , , ,

I,argilezza del haltitore, tui. . . . . . ,

1) . ... ... . Blunila di granerivello.

(1) . . . . .-. . niunita di elev:Hare a paglia.

Detta trebbiatrice è azionala da Juulate ( -.ya.x.xe uaron . . . . ..._. . ... . . siella pub Uza di HP .e -1. .

decondolladalsig... ...

di o fu . . . . . . . . . . residento nel Comune di .<. .t... .s. .t.t.

. . . . . li .,;.a.u.i.e.

19.2.2.

- Anno .y.x, .x•r.x.x•r. 11 r...y.x. . . 19.4.g. - Anno . .x.

Il

proprietario

della trebbiatrice 12 proprietario della trenblatrice

1L DIRETTORE JL DIllETTORE

della Cattedra Ambulante di

Agricoltura

dena Cattedra Ambulante di

Agricoltura

Timbro Timbro

i della della

Cattedra Cattedra

(1) Scrivere, a seconda dei casi; sea o « non è.. (1) Scrivere, a seconda dei cas: ù .. o non à..

(2)

Indicare B lipo del motore.

(2)

Indicare il tipo del motore.

Retro)

Visto per l'esercizio della trebbiatura in altra Provincia

11 sig. .-. . . . . .-. titolare della presente licenza, e autorig- zato ad esercitare la trebbiatura a macchina nella Provincia di ., . . ., .w...

IL DIRETTORE (1)

Timbro della CalledTa Amb. di

Agricoltura

della

Cattedra dellŒ PTOvíncia di ·L.1•1.L•x t•; -ix

Visto per l'esercizio della trebbiatura in altra Provincia

n sig. . . . . . . . . . . . . titolare della presente licenza, è autoriz-

2ato ad esercitare la trebtiniurn amacchina nella Provincia di ...x.a.x.a.x.x.

IL DIRETTORE (1) Timbro

d€llŒ Ûßll€dTG Amb. di

AgriCGIluïß

della

\ Cattedra della PTOvincia di .x•L•r. •n-L•z •a•ñ•t•

(1) Firma del Direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia nellaquale 11 propriNario della trebbiatrice intende spostarsi.

Nessuna macchina tïenhiatrice potró funzionare se il proprietario non abbia ottenuto lo speciale licenza di trebbiatura dalla Cattedra Arnbulante (t¿ Agrícoltura.

Il pToprietario di macchine trebbiatrici che ometta le denuncie prescritte datta legge, e punito con l'ammenda sino a L. 2000, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dalle

leggi

vigenti,

(6)

Bollettario

N..

. ,

ALLEGATO

N.

3.

BOT

LETTA

31(DRE

Da

inviare

alla

Cattedra

.4mbulante

di

tqvicolttira

Bolletta N...

Da

rilasciare

al

conduttore

det

fondo

BOLLlúTT.tilIO

N.

. .

BOI

LETTA

N.

. .

TREBBIATURA

19

. . .

nella

Provincia

di

Numero

della

licenza.

..

..

..

.

1.

Comune

in

etti

ù

situato

il

fon<lo

.

2.

Colulutfore

del

fondo,:

(cognoine,

nome, pater-

nite,

domicilio)

, , .

3.

Denominazione

del

fondo

. .

Grano

seminato:

4.

(')

Quantità seminata

da

cui

proviene

il

grano

trebbiato:

quantitti

(1).

. . . .

pari

a

kg.

. . .

di

cui

varietù

precoci:

(Juantità

(1).

. . , , .

pari

a

kg.

. . . .

Grano

trebbiato:

5.

Quantitû trebbiata

e

superficio

<lel

terreno

<la

citi

pi'orieno

il

grano

trebbiato:

quantità

(1)

. . .

pari

a

q.

..

.

grano

(2)

. .

superficie

(1)

.

..

pari

a

ha.

. .

(Dala).

. . . .

.

li

. . . . .

19

. -

Anno

. .

IL

CONDUTTORE

DEL

FONDO

O

SUO

RAPPRESENTANTE

IL

XLacculNisu

(*)

IJomande

facoltative.

(1)

[ndicare

la

misura locale.

(2)

Indicare

o

tenero

o

ouro.

Per

le

Provincie

in

cui

si

coltivano

sia

gr ni

teneri

ebe

errni

duri.

la

domanda

5)

sarà

ino

fificate

owe eeue

Ûruno

trel>lna*o

in

f

quania

à

(1)

....

Part

a q.

..

coinpfr«o

...

(

superftege

(1)....

id.

lea..

...

BOLLETTAllIO

N.

.-.

BOLiÆTTA

N.

. .

3

BOLLETTABIO

N.

.a

BOTIETTA

N.

. .

TREBBIATURA

19

. . .

TREBBIATURA

19

. . ,

nella

Provincia

di

.

.

nella

Provincia

di

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numero

della

licenza

.

..

..

..

.

Numero

della

licenza

.

..

..

..

.

1.

Conione

in

cui

o

situato

il

fontio

. .

1.

Comune

in

cui

è

situato

il

fontlo

. . . . . . . .

2.

Conduttore

del

fondo:

(cognon2e,

nome, pater-

2.

Conduttore

del

fondo:

(cognome,

nome, pater-

nità,

doinícillo)

.

nità,

doinícillo)

.

, , . . . . . . . . . . . .

3.

Donominaziotic

tiel

fansio

. . . . . . . .

..

. .

3.

Denominazione

del

fontio

. . . . .

Grano

serninato:

Grano

sentinato:

4.

(*)

Quantità seminata

cla

cui

proviene

il

grano

4.

(*)

Quantità seminata da

cui

proviene

il

grano

trebbiato:

quantitii

(1).

. . . .

pari

a

kg.

. . .

trebbiato:

quantità

(1).

. . . .

pari

a

kg.

. . .

di

cui

varietà

precoci:

qiiantità

(1).

. . . . . .

di

cui

varietà

precoci:

quantità

(1).

. .

,,

, .

pari

a

kg.

. . . .

pari

a

kg.

. . . .

Grano

trehhiato:

Grano

Irchl>ialo:

5.

Onantità trebbiata

o

superficie

del

terreno

da

5.

Quantità trebbiata

e

super11eie

del

terreno

da

cui

proviene

11

grano

trebbiato:

cui

provieno

il

grano

trebbiato:

quantità

(1)

. . .

pari

a

q.

. . .

quantità

(1)

. . .

pari

a

q.

. . .

grano

(2)

. .

grano

(2)

. .

superficie

(1)

. . .

pari

a

ha.

. .

superficie

(1)

. . .

pari

a

ha.

. .

(Data)...li...19.-

inno..

(Data)...It...19.-.tuno..

IL

CONDUTTORE

DEL

FONDO

IL

CONDEITORE

DEL

FONDO

O

MUO

RAPPRESENTANTE

O

SCO

.HAPPRESENTANTE

IL

NIACCilfNISTA

IL

NIACCHINISTA

(*)

Domande

facoltative.

*)

Domande

facoltative.

0)

Indicare

le.

mi

ura

locale.

(1)

Indicare

la

misura

locale.

(2)

[ndicare

se

,enero

o

siare.

Per

le

Provincie

in

cui

si

!

!

(2)

Indicuro

se

tenere

o

care.

Per

le

Provincie

in

cui

si

conivano

si:

grani

teneri

cho

erani

nuri

la

domanda

5)

i i

coltivano

sia

gram

Leneri

che

grani

duri.

la

domanda

5)

sarà

modificata coine

segue:

I

sarà

modiftento

conu

ecgue·

(

quantata

(1)

...

part

a

<I-

••·....

f

unauhid

(1)

pari

a q

a)

trano

e

nero

operpete

(1)

...

id.

ha.

...

«

»

era>w enero

1

mapertief

e

(1)

.

....

id.

1A.1....

a)

grano

turo

°°"

b)

grano

duro

grano

trebbiato

in

f

quang

ta

(1)....

part

«

4.

...

grano

trebbiato

in

f

quanti

à

(1)

....

para

a

q.

...

Compirsso...

I

suµrritete

(1)....

id.

ha...

,

cronp!«Rao...

I

super/scie

(1)....

id.

Fa...

(7)

18-vm-1932 (¶

·

GAZZETTA UFFICTATÆ DEL TIEGNO D'ITAT,IX

- N.

190 3751

DECitET1

PitEFETTIZI:

Itiduzione

di

cognomi

nella forma italiana.

N. 167ti B.

IL

PREFETTO

DIDLLA PÏìOVINCIA DELL'ISTitIA

Vetluti il 11. decreto 7

aprile 1927,

n.

404, che

estende a

tutti i territori

delle

nuove Provincie le

disposizioni

conte.

note nel li. decreto

legge

10

gennaio 1926,

u.

17, sulla

re

stituzione

in forina

italiana

dei

cognomi tielle famiglie

della

Venezia

Tridentina ed

il

decreto Ministeriale

5

agosto 1926,

elle apl>rova le istruzioni per la

esecuzione

del 11. tlecreto-

legge anzidetto:

liitenuto che il cognome « Rudinich » à di

origine

italiana

e che in forza dell'art. 1 di eletto

(1ecreto-legge

deve riassu-

mere fornut

italiana;

Lilito il parere della Coinnilwione

consultiva a.pposita-

mente Montillata ,

Decreta:

Il cognome del

sig.

Hudinieli

Antonio, figlio

«let fu Dio- vanni e tiella fu

Giacoluina Sinlicich,

nato a

Lussingrande

il :11

gelinaio

1883 e abitante a

Lussingrantle,

è

restituito,

a tutti

gli

effetti di

legge,

nella forma

italiana di

« Bu- dinis ».

Con la

presente determinazione

viene ridotto il sognome nella fornia italiana anzidetta anelle alla

nioglie

Nicolina

limlinielt fu Matteo e di Elena

ßudinicli,

unta a Lussin

gratule

il :I dicembre

1891,

ed alle

figlie

nate a Lussin-

grainle: 3faria,

il 13 novembre 1911;

Antonia,

il 19 dicem- bre lilli;

Aurora,

il 27 marzo 1914:

Nicolina,

il 15 novem-

bre 11116.

11

presente decreto,

a cura del capo

del Comune

di at inale resialenza. sarù

notificato

all'interessuto a termini del

n. 2 ed avrà

ogni

altra

esecuzione

secondo le uornie di cui

ai nu. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola,

addì

novenibre 1930 - Anno IX

ll

prefetto:

LEOÑE,

(4317)

N.

1675

B.

IL

PREFETTO

DELLA

PIt0VINCIA

DELL'ISTitlA

Veduli il 11. decreto 7

aprile 1927,

n.

49-1,

clie estende a tutti i territori delle nuove

Provincie

le

disposizioni

conte-

nute nel li. decreto

legge

10

gennaio 1926,

u.

17,

sulla re-

stituzione in forma italiana

dei cognotui delle famiglie

della

Venezia

Tridentina

ed

il decreto

Alinisteriale

5

agosto

1926.

elle approva le istruzioni per la

esecuzicue

del it. decreto·

legge anzidetto:

Ititenuto che il cognonie « Budinich » è di

origine

italiana

e clie in forza dell'art. 1 di detto

decreto-legge

deve riassu-

mere forina

italialia;

l'dito il parere della

Conimissione consultiva apposita-

inente nominata;

Decreta:

Il cognome slet

sig. lindinieli Agostino, liglio

del fu An-

tonio e <lella fu 3Iaria

Ilndinich,

nato a

Enssingran<io

il

20

ottobre

1869 e

ilbitante

a

Lussingritnde,

ò rest

ituito,

a

tutti

gli

effetti <li

legge,

nella formt! italittna di « 13u-

dinis

».

Con la

presente determinazione

viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla

moglie

Nicoletta

Lettich fu Antonio e fu Mattea

Sinlicich,

nata a Lussin-

I

grande il

29

gennaio 1871,

ed al

figlio Giuseppe, nato

&

Lussingrande

il 21 febbraio 1906.

Il presente decreto,

a cura del capo del

Comune di attuale residenza,

sarit notificato

all'interessato

a

termini del

n.

2

ed avril

ogni

altra esecuzione secondo lenormedi

cui ai

an. A

e5

delle istruzioni

anzidette.

Pola,

addì 23 novembre

1930

- Anno

IX

Il

prefetto

:

LEONE.

(4318)

I E

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica

integrale

per la

sistema•

zione e manutenzione della strada

interpoderale

Cortoffo.

Malerba in

provincia

di Benevento.

Con

Regio

decreto in data 30

giugno

1932-X, registrato alla Corte dei conti addi 30

luglio

1932-N, al

registro

n 13, foglio n. 261, è stato costituito 11 Consorzio di boniflca

integrale

per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale Cortoffo-Malerba in fra- zione di

Beltiglio

del coniune di

Ceppaloni

(Benevento).

(6080)

Costituzione

del

Consorzio

di bonifica

integrale

per la sistema.

zionee

manutenzione

della strada

interpoderale

di S.

Erasmo

in

provincia

di Benevento.

Con Regio decreto in data 23 giugno 1932-X, registrato alla Corte del conti addl 30

luglio

1932-X, al registron. 12, foglio n. 262, è stato costituito il Consorzio di bonifica integrale per la sistemazione e la ulanutenzione della strada

interpoderale

S. Erasmo in comune

di S. Lorenzello

(Benevento).

(6081)

Scioglimento dell'Amministrazione

del Consorzio

irriguo

del Canale Lunense in

provincia

di La

Spezia.

Con H. decreto 7

luglio

1932-X,

registrato

alla Corte dei conti 11 3 agosto 1932-N, o stata sciolta l'Anuninistrazione del Consorzio irriguo del Canale Lunense, con sede in Sarzana, provincia di La

Spezia,

o viene nominato il dott. Sih io Ferrari, residente in Monte- rosso, comniissario straordinario dellEnte, een i

poteri

tutti dell'as- semblea e

degli

altri organi consoniali.

(6082)

Fusione del Consorzio di bonifica del medio Crati

con 11 Consorzio

irriguo

Adolfo Sacchetti.

Con R. decreto 24 maggio 1932-X,

registrato

alla Corte dei conti 11 5

luglio

successivo, al registro n. 11,

foglio

n. 155, si è

provveduto

a fondere il Consorzio di bonifica della media valle del Crati .e il Consorzio irriguo Adolfo Sacebetti in un unico ente, a norma del-

l'art. 6 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530.

A commissario straordinario del nuovo Ente e stato nominato,

con lo stesso decreto, l'on. avv. Fortunato Tommaso Arnolli.

Al

predetto

commissario spettano i

poteri

per

provvedere

alla gestione dell'Ente e ogni atto ancho eccedente la semplice ammini- strazione, giusta le norme dell'art. 37 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, modinculo con l urt. I della citata legge 26

luglio

1929,

n 1530

(6083)

Riferimenti

Documenti correlati

3127/4171 del 23 maggio 1927 - Anno V, 11 Ministero del lavori pubblici ha approvato alcune modifiche allo statuto del Consorzio interprovinciale della bonifica di Burana deliberato

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. 1 di

decreto 17 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1929, al registro 2, foglio 202, e stato costituito il Con- sortio per la bonifica dello Stagno di Cabras,

Copia del verbale di collaudo o di verliica, da cui risultino gli estremi della concessione di cui agli articoli 4 e 11 della legge, deve essere trasmessa, a cura degli organi

decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 ago- sto 1926 che approva

tuzione în forma italiana dei cognomi delle famiglie dell¾ Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mia nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio

5, e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, Divisione metrica, cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data della

lume 518, atti privati, e per cambiamento della ragione sociale della Steyr Werke, come da certificato del 21 gennaio 1937, registrato il 25 maggio 1937 all'ufficio demaniale di