COMUNE DI POZZONOVO
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - SALDO ANNO 2012
In vigore dal 01.01.2012 in sostituzione dell'I.C.I. (Istituita con art. 13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011- pubblicato G.U. n. 284 del 06.12.2011), convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011).
Il saldo I.M.U. dovrà essere versato entro il 17 dicembre 2012.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 26 settembre 2012 ha deliberato le aliquote e le relative detrazioni IMU per l’anno 2012.
Abitazione principale
Aliquota•
0,45% - abitazione principale + una pertinenza per categoria C/2-C/6-C/7. Detta aliquota, in base all’art. 10 del Regolamento IMU, si applica altresì ai soggetti anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni risulta non locata. In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Settore Tributi del Comune con l’indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell’ufficio. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.Detrazioni:
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€ 200,00. Per l’anno 2012 e 2013, la detrazione viene maggiorata di € 50,00 per ogni figlio fino a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione;Maggiori detrazioni
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Elevata da € 200,00 ad euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari o superiore all’ 80%.La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
• Il soggetto passivo dell’imposta ed i componenti del nucleo familiare devono possedere solo l’abitazione principale e relative pertinenze (come indicate dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b)) che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione; allo scopo si fa riferimento alla situazione in essere alla data del primo gennaio dell’anno di imposizione.
• L’abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
• Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare al ufficio Tributi del Comune di Pozzonovo apposita domanda allegando copia della certificazione medica rilasciata dalla competente commissione entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di imposizione.
Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili
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0,80% – aliquota ordinariaImmobili strumentali all’attività agricola
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0,20% – immobili strumentali all’attività agricola - cat. D/10.Chi paga l'imposta municipale propria Sono soggetti passivi Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Devono pagare l’imposta anche i non residenti in Italia per gli immobili situati nel territorio dello Stato.
Su cosa si deve pagare IMU
Per i fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta a Catasto Edilizio Urbano cui sia stata attribuita rendita catastale.
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali adottato dal Comune (PRG) indipendentemente dall’approvazione della Regione, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile che espressamente dispone: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Abitazione principale e pertinenze
L’abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica;
-
l’abitazione principale coincide con una solo unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.Nei casi di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell’immobile.
Le abitazioni rurali hanno il medesimo trattamento delle case civili.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Es. Nel caso si posseggono due unità in categoria C/6 solo uno rientrerà nell’aliquota agevolata dell’abitazione principale.
Detrazione abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si detraggono ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché residente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare € 400,00.
La detrazione (e non l’aliquota) si applica anche alle seguenti tipologie di immobili:
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Elevazione detrazione abitazione principale
Il Comune di Pozzonovo con deliberazione n. 21 del 26/09/2012 ha deciso di elevare ad euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari o superiore all’ 80%.
La detrazione nella misura sopraindicata compete esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
• Il soggetto passivo dell’imposta ed i componenti del nucleo familiare devono possedere solo l’abitazione principale e relative pertinenze (come indicate dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b)) che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione; allo scopo si fa riferimento alla situazione in essere alla data del primo gennaio dell’anno di imposizione.
• L’abitazione principale di cui sopra deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
• Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare al ufficio Tributi del Comune di Pozzonovo apposita domanda allegando copia della certificazione medica rilasciata dalla competente commissione entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di imposizione.
Assimilazione all’abitazione principale
Il Comune di Pozzonovo con l’art. 10 del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera n. 21 del 26/09/2012 ha equiparato l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata all’abitazione principale. Pertanto l’imposta dovrà esser versata applicando l’aliquota del 0,45%.
In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Settore Tributi del Comune con l’indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell’ufficio. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.
Quando si paga
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
• prima rata entro il 18 giugno 2012
(la data indicata dalla normativa è il 16 giugno che però è un sabato, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo);
• seconda rata entro il 17 dicembre 2012
(la data indicata dalla normativa è il 16 dicembre che però è una domenica, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo).
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anziché in due. In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 17 settembre (il 16 è domenica). Il saldo infine dovrà essere effettuato, come nell'ipotesi di versamento in due rate, entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Come e dove si paga IMU
La base imponibile da assumere ai fini del calcolo dell’imposta deve tener conto sia della percentuale di possesso sia dei mesi di possesso. Le frazioni di mese uguali o superiore a 15 giorni si considerano mese intero.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento dell’imposta, dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, va effettuato esclusivamente a favore del Comune.
Per gli altri immobili il versamento dell’imposta dovuta deve essere eseguito sia a favore del Comune che a favore dello Stato.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Non devono essere eseguiti i versamenti per importi annui inferiori ad euro 5,00.
L’imposta in acconto andava versata solo ed esclusivamente con il modello F24.
L’imposta a saldo va versata o con il modello F24 o con c/c postale.
Codice ente/codice Comune: quello di Pozzonovo è G963.
Il versamento con mod. F24 può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
I titolari di partita IVA devono effettuare il versamento esclusivamente in modalità telematica.
I codici da utilizzare sono:
• 3912 Abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE.
• 3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE.
• 3914 Terreni – COMUNE.
• 3915 Terreni – STATO.
• 3916 Aree edificabili – COMUNE.
• 3917 Aree edificabili – STATO.
• 3918 Altri fabbricati – COMUNE.
• 3919 Altri fabbricati – STATO.
• 3923 Interessi da accertamento – COMUNE
• 3924 Sanzioni da accertamento – COMUNE.
Come si calcola l’IMU
Per calcolare la base imponibile bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale che risulta in Catasto al 1° gennaio dell’anno in corso.
Si avverte che le rendite annotate agli atti catastali, ancorché attribuite recentemente, vanno rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.
La base imponibile per i fabbricati,si ottiene moltiplicando la rendita rivalutata per :
• 160 per i fabbricati classati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e c/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
• 80 per i fabbricati classati nella categoria catastale D/5 e A/10;
• 60 per tutti i fabbricati classati nella categoria catastale D, (fabbricati ad uso produttivo)ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; dal 01/01/2013 il moltiplicatore passa a 65;
N.B.: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze;
Il gruppo E non è considerato, essendo gli immobili relativi non soggetti all’I.M.U.
La base imponibile per i terreni agricoli, si ottiene moltiplicando la rendita rivalutata per :
• 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
• 135 per i rimanenti.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
• del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
• del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
• del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all’area edificabile posseduta e condotta da coltivatore diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività in modo principale. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
Per l’area edificabile si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 01 gennaio 2012.
Il Comune di Pozzonovo con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 13/09/2012 ha determinato i valori venali di riferimento delle aree edificabili .
Casi particolari
- Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Per gli immobili di interesse storico artistico, la base imponibile va ridotta del 50%;
- In caso di nuova edificazione, di demolizione di fabbricato, di ricostruzione o di ristrutturazione, la base imponibile è data soltanto dal valore dell’area fabbricabile. Dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo o di accatastamento, la base imponibile è data dalla rendita catastale del fabbricato. Nel caso di invece di lavori di manutenzione ordinaria e o straordinaria, l’IMU si paga assumendo come imponibile il calore catastale del fabbricato.
Immobile posseduti da soggetti AIRE: sono soggetti all’imposta.
Dichiarazione e variazioni
I soggetti passivi dell’Imposta Municipale Unica devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU:
• Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9 comma 6 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elenchi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.
Le dichiarazioni già presentate per l’ICI valgono anche ai fini dell’IMU.
Resta ferma la normativa che esenta dall’obbligo dichiarativo le variazioni registrate in atti notarili.
Si rimanda comunque, alle istruzioni ministeriali relative al modello di dichiarazione che specificano in quali casi va presentata la dichiarazione IMU.
Per informazioni
Comune di Pozzonovo - Ufficio Tributi Via Roma, 29 - 35020 POZZONOVO
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 telefono 0429 773222 - fax 0429 773222
e-mail: [email protected]