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ESEMPIO DI AGGREGAZIONE PATRIMONIALE

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Academic year: 2021

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RUOLO ED OPPORTUNITÀ NEL 2019

ESEMPIO DI AGGREGAZIONE PATRIMONIALE

BERGAMO

15 FEBBRAIO 2019

1

(2)

UN UNICO CONTENITORE FISCALE PER I REDDITI DIVERSI

Le plusvalenze realizzate - mediante cessione a titolo oneroso - da una persona fisica fiscalmente residente in Italia, fuori dall’esercizio di impresa di :

1) strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, certificati e fondi (per questi ultimi limitatamente alle minusvalenze)

2) partecipazioni qualificate 3) partecipazioni non qualificate

vengono assoggettate ad imposta sostitutiva come “redditi diversi” di natura finanziaria e, per lo meno dal 2019 (in base alla L. 205/2017 “legge di bilancio 2018”), calcolate in un unico “contenitore” fiscale, nel quale vengono computate anche le minusvalenze realizzate ed originate dalla stessa tipologia di investimenti (per i fondi sono considerate minusvalenze/redditi diversi le perdite realizzate, mentre eventuali plusvalenze rientrano tra i redditi di capitale); pertanto, le plus realizzate che costituiscano redditi diversi possono essere compensate con

minusvalenze già realizzate (cioè realizzate o lo stesso giorno o prima del realizzo della plus), a prescindere dalla loro origine (per es. cessione di una quota di srl o cessione di un’obbligazione quotata). Va detto, però, che le minusvalenze realizzate possono essere compensate da successive plusvalenze solo entro i quattro anni

successivi a quello di realizzazione: oltre tale limite, le minusvalenze vengono “perse” e non possono più essere

“utilizzate” a compensazione di plusvalenze.

(3)

IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

Il contribuente può affidare ad un intermediario italiano (banca, sim, fiduciaria) la gestione degli adempimenti fiscali, optando per il cosiddetto “risparmio amministrato”. Come noto, l’opzione per il regime amministrato (inter alia):

• consente di traslare tutti gli adempimenti amministrativi/contabili e fiscali in capo all’intermediario;

• prevede che l’intermediario applichi l’imposta titolo definitivo (secondo le aliquote di legge pari al 26% o al 12,5%, per i titoli di stato o assimilati), calcolando il prezzo di carico dell’attività con il metodo del “Prezzo Medio Ponderato” (diversamente dal principio LIFO utilizzato nel cosidetto “regime dichiarativo”),

• permette la compensazione delle minus pregresse con le plusvalenze realizzate nei limiti di cui sopra (come nel “regime dichiarativo”),

• è esercitata con comunicazione sottoscritta resa i) contestualmente al conferimento dell’incarico e

dell’apertura del deposito o conto corrente ovvero ii) per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo di imposta,

• può essere esercitata anche all’atto della conclusione del primo contratto nel periodo di imposta da cui l’intervento dell’intermediario trae origine ed ha effetto per tutto il periodo di imposta, potendo essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto dal periodo di imposta successivo.

(4)

TASSAZIONE DEI REDDITI DIVERSI - CASI PARTICOLARI

• In assenza di istruzioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, resta dubbio se sia possibile compensare con le voci 1 e 3 dell’elenco di cui sopra, le minusvalenze realizzate fino al 2018 (con particolare attenzione a quelle memorizzate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi in quanto provenienti dal “regime

dichiarativo”) su partecipazioni qualificate (voce 2). Sul punto i giudizi non sono univoci.

• Non è possibile compensare le voci 1,2,3 con eventuali minusvalenze realizzate su partecipazioni localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (fatto salvo il caso di partecipazioni - sia qualificate che non qualificate -

detenute in un soggetto le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati), che

i) restano da conteggiare in un “contenitore” distinto, senza possibilità di compensazione con le altre e ii) concorrono in misura integrale alla determinazione del reddito del cliente da tassare a aliquota progressiva IRPEF (n.b. Paesi a fiscalità privilegiata da definire sulla base delle novità introdotte dal dlgs 142/2018).

(5)

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO OPERATO DA UNA FIDUCIARIA

Una fiduciaria, a differenza di banche, sim e sgr, può amministrare per un determinato cliente una pluralità di rapporti, in regime di “risparmio amministrato”, tra questi:

• rapporti presso intermediari finanziari (italiani o esteri)

• participazioni societarie.

L’amministrazione da parte di una singola fiduciaria di più rapporti e beni consente di gestire al meglio la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze realizzate, minimizzando il rischio di non poter utilizzare minusvalenze realizzate entro i limiti di legge (quattro esercizi oltre a quello di realizzo).

(6)

UN ESEMPIO CONCRETO - LA SITUAZIONE DI PARTENZA

• Un cliente (persona fisica fiscalmente residente in Italia) apre nel febbraio del 2019 un mandato fiduciario

“A” presso Generfid avente ad oggetto titoli quotati e fondi comuni, già depositati presso una banca italiana, optando per il regime del “risparmio amministrato” in capo alla fiduciaria, che opera da sostituto di imposta per i redditi diversi. I titoli trasferiti entrano in amministrazione fiduciaria al loro prezzo di carico originario, che viene comunicato dal primo intermediario.

• Il cliente trasferisce, inoltre, presso Generfid anche le minusvalenze realizzate e accumulate presso un secondo intermediario italiano per Eur 500.000,- (tutte realizzate nel corso del 2015 e utilizzabili entro il 31/12/2019 come da certificazione sottoscritta dal secondo intermediario e consegnata dal cliente alla fiduciaria in seguito alla chiusura del rapporto).

• Nel mese di febbraio 2019, lo stesso fiduciante apre, sempre presso Generfid, un secondo mandato

fiduciario “B” avente ad oggetto partecipazioni in società di capitale non quotate, optando, anche in questo caso, per l’opzione del regime amministrato. In particolare, intesta alla fiduciaria due partecipazioni

societarie come segue:

società partecipata

data di acquisto da parte del cliente

Valore nominale della quota

detenuta

Valore complessivo del capitale sociale

della partecipata

Quota % detenuta nella partecipata

Valore di carico fiscale QQ S.p.A. 1.06.2012 Eur 1.000.000,- Eur 10.000.000,- 10% (partecipazione

non qualificata)

Eur 2.000.000,-

TT S.r.l. 1.08.2013

(costituzione)

Eur 400.000,- Eur 1.000.000,- 40% (partecipazione qualificata)

Eur 400.000,-

(7)

UN ESEMPIO CONCRETO - OPERAZIONI DEL 2019

Maggio 2019: vendita della totalità della sua partecipazione nella TT S.r.l., intestata alla fiduciaria nell’ambito del mandato B, per un corrispettivo di Eur 750.000,-, dunque a premio sul valore di carico.

Plusvalenza di Eur 350.000,- completamente compensata

Luglio del 2019: vengono registrate operazioni in titoli sul Mandato “A” che determinano la realizzazione di ulteriori minusvalenze per Eur 100.000,- e nessun capital gain.

Dicembre del 2019: la fiduciaria cede su istruzioni del cliente la partecipazione nella QQ S.p.A. per Eur 3.000.000.

Plusvalenza di Eur 1.000.000,- compensata parzialmente (1.000.000-250.000) e tassata al 26%

Complessivamente: Imposte addebitate per Eur 195.000,- (26%x750k) Minusvalenze riportabili: 0

(8)

UN ESEMPIO CONCRETO – CONFRONTO SENZA RICORSO ALLA FIDUCIARIA Imposte di

pertinenza del 2019

Minusvalenze realizzate nel 2015 e compensabili

entro il 2019

Minusvalenze realizzate nel 2019 e compensabili

entro il 2023 Rapporto titoli presso la

banca (regime amministrato)

- € 500.000,- Eur 100.000,-

Partecipazioni societarie (regime dichiarativo)

€ 351.000,- - -

Rispetto alla scelta di accentrare i rapporti presso

la fiduciaria, il contribuente avrebbe, pertanto,

versato imposte per Eur 156.000 in più (351.000-

195.000) ed avrebbe perso la possibilità di

utilizzare Eur 500.000 di minusvalenze, non più

riportabili al 2020.

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