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Adeguamento dell'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 15 dell'11 marzo 1983

Oggetto: D.M. 15 dicembre 1982. Adeguamento dell'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità.

Istruttoria delle pratiche.

Con decreto del 15 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 20 dicembre 1982, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, ha rideterminato la misura mensile dell'assegno d'incollocabilità.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo di detto assegno è aumentato da L.

50.000 a L. 150.000 mensili.

Restano confermate le istruzioni impartite al riguardo con circolare n. 26/1980, con la sola eccezione di quanto riportato nella nota tecnica, allegato n. 2 della citata circolare, alla voce A 2): liquidazioni particolari - campo 60 - dove l'importo base dovrà essere variato da L. 600.0000 a L. 1.800.000 (vedi allegato n.1).

Con l'occasione, anche alla luce di quanto è emerso nella prima fase di applicazione della prestazione, al fine di omogeneizzare le procedure istruttorie, si integrano con le seguenti, le istruzioni finora impartite che, peraltro, hanno già formato oggetto di singole segnalazioni a varie unità operative.

In attesa che il Consiglio di Stato si pronunzi in ordine al quesito posto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale circa la data di decorrenza della prestazione, in linea con l'assenso espresso dal medesimo Ministero, la decorrenza dell'assegno di incollocabilità è fissata al primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione di rito.

Da ciò deriva la necessità di porre la massima cura affinché sia sempre documentata la reale data di acquisizione della istanza completa della certificazione di rito e sia accertata la regolarità dei requisiti richiesti dalla legge n. 248/1976 al fine dell'accoglimento della domanda e della data di ammissione dell'invalido al beneficio di cui trattasi. Pertanto le unità operative si atterranno alle seguenti istruzioni:

1) - La domanda di concessione, redatta come da fac-simile allegato n.1 alla circolare n. 26/1980, non può essere accettata se priva della documentazione prescritta (cfr. punti 1, 2 e 3, di pagina 2, voce

"ISTRUTTORIA" della circolare stessa).

Unica deroga è consentita per il certificato medico dell'Ufficiale Sanitario nei casi accertati di impossibilità del locale Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a rilasciarne copia e sempre che del certificato medesimo sia fatta esplicita menzione nella dichiarazione d'incollocabilità" (cfr. primo capoverso, lettera 1012, del 12 luglio 1980, inviata agli Ispettorati regionali).

2) - La Segreteria ovvero l'Ufficio affari generali è comunque il "primo ricevente" della Sede daterà e protocollerà su apposito registro le istanze pervenute. Tale data farà fede (salvo i casi di reiezione) ai fini della decorrenza della prestazione.

Le domande non redatte secondo lo schema allegato alla circolare n.26/1980 - ma complete della documentazione - verranno accolte con la riserva di acquisire istanze perfezionate nella forma; queste ultime, ovviamente, saranno timbrate e protocollate in arrivo con la data ed il numero di quelle originarie, con apposita nota di richiamo.

3) - Per uniformare l'istruttoria delle pratiche, mentre si richiamano specificamente le procedure indicate dal 2° capoverso e successivi della voce "ISTRUTTORIA" della citata circolare n. 26/1980, si inviano sia il fac-simile (allegato n.2) da utilizzare per la dichiarazione di accoglimento della domanda, per l'autorizzazione alla concessione e per la fissazione della decorrenza del beneficio da parte del Dirigente della Sede, che quello relativo alla comunicazione da inviare all'invalido a seguito dell'accoglimento dell'istanza (allegato n. 3).

4) - Copia della documentazione riguardante la prestazione in parola continuerà ad essere trasmessa a questa Direzione generale - Servizio prestazioni integrative.

(2)

All. n.3

Allegato n. 1 alla circ. n. 15/1983

VARIAZIONE ALLA NOTA TECNICA

(Allegato n. 2 alla circ. n. 26/1980)

A) Concessione di assegno

... omissis ...

A 2) Beneficiario non titolare di rendita INAIL.

Occorre compilare il mod. 150/I mecc., di costituzione con le avvertenze:

CODICI INDICATIVI:

Allegato n.2 alla circ. n.15/1983

FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

INAIL - Sede di ...

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

NOMINATIVO: ... data di nascita ... grado di invalidità...

Vista la domanda per la concessione dell'assegno di incollocabilità avanzata dall'invalido in oggetto e pervenuta il ... prot. n. ...;

Tenuto conto della certificazione medica rilasciata dall'Ufficiale Sanitario;

Vista la dichiarazione di incollocabilità rilasciata dall'U.P.L.M.O. di ... in data ...;

Visto il certificato di nascita;

SI ACCERTA

- che l'invalido in oggetto possiede i requisiti richiesti dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni, e che la documentazione agli atti è completa, apponendo il seguente:

Sede: Sede INAIL nell'ambito della quale risiede il beneficiario dell'assegno.

Gestione: 998.

N. progressivo: Numero della pensione da infortunio percepita dal beneficiario.

Anno: Anno di concessione dello assegno.

Liquidazioni particolari: - campo 60 -

codice = 2

importo base = 1.800.000

decorrenza = MM AA di concessione dello assegno di incollocabilità

(3)

Visto di regolarità

(Data e firma del responsabile)

SI ACCOGLIE

- la domanda presentata dall'invalido di cui in oggetto e

SI AUTORIZZA

in suo favore la concessione dell'assegno di incollocabilità con decorrenza ...

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Data ...

Allegato n. 3 alla circ. n. 15/1983

FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DA INVIARE AL NUOVO BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'

Sig. ...

...

e, p.c.: - ALLA DIREZIONE GENERALE

Servizio prestazioni integrative

- R O M A -

- ...

...

OGGETTO: Concessione assegno di incollocabilità.

In esito alla domanda per la concessione dell'assegno di incollocabilità di cui alla legge 5 maggio 1976, n.

248, e successive modificazioni ed integrazioni, pervenuta alla scrivente in data ..., si comunica che, constatata la regolarità della documentazione allegata all'istanza, è stata autorizzata la concessione alla S.V. dell'assegno di cui trattasi nella misura di L. ... mensili, a decorrere dal ...

L'importo della prestazione sarà corrisposto congiuntamente al rateo di rendita, con unico assegno. (°)

(°) - da non riportare nei casi di gestione 998.

Si avverte che il venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti dalla legge per poter usufruire della prestazione in oggetto, dovrà essere tempestivamente comunicato alla scrivente, dalla S.V. medesima sotto la propria responsabilità civile e penale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

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