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ASPETTI SPECIFICI DEL CONSENSO NEL TRAUMATIZZATO DELLA STRADA

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TAGETE 3-2004

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ASPETTI SPECIFICI DEL CONSENSO NEL TRAUMATIZZATO DELLA STRADA

Dr. Cataldo Fiorenza

L’obbligo di raccogliere il consenso informato è divenuto ormai prassi quotidiana per qualunque professionista che si presta ad offrire la propria opera.

Il medico appare sempre con meno visione romantica nell’esercizio della sua professione ordinaria, è pertanto gli viene “suggerito” da numerose fonti, sia giuridiche che di esperienza quotidiana, di avvalersi di uno degli strumenti forse più efficaci per “difendersi”

da attacchi spesso ingiusti ed ingiustificati.

Abbiamo cercato in questo lavoro di dare un contributo a tutti quei colleghi che giornalmente operano “in prima linea”, ovvero nei Pronto Soccorso Traumatologici e\o nelle prime cure di un traumatizzato della strada.

In verità il lavoro cerca di dare un contributo anche ai tutti quei colleghi medici legali che dovendo decidere, nella valutazione tecnica, su eventuali incongruenze legate al modo di comportamento di ciascun medico, in modo tale che abbiano la coscienza di dovere affrontare un problema che vede coinvolti professionisti che devono prendere decisioni su questioni di ordine materiale e morale spesso in pochi minuti e non certo con l’ausilio di un ragionamento o meglio di un confronto con altri.

Il consenso informato è l'accettazione volontaria, da parte di un paziente, del trattamento che gli viene proposto da un medico. il consenso deve sempre essere richiesto, in quanto è l'unica espressione che autorizza un qualsiasi atto medico.

Una volta concesso, il consenso da parte del paziente può essere revocato in qualsiasi momento.

Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia Forense, Ospedale Cannizzaro, Catania

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2 Consenso Informato sotto il profilo giuridico

I riferimenti normativi, anzitutto di rango costituzionale, sono chiaramente illustrati nel brano di sentenza riportato di seguito: Cass. civ. Sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014, Sforza c. Milesi Olgiati, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 11

L’informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza il quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo dall'art. 32 comma 2 della costituzione, a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; dall'art. 13 cost., che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica;

dall'art. 33 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.).

Affermati tali imprescindibili riferimenti normativi, gli ulteriori percorsi interpretativi volti ad inquadrare la violazione del dovere d'informare, secondo i principi desumibili dal codice civile, non mancano di stimolare ulteriormente la riflessione.

Oltre ai riferimenti di tipo giuridico è necessario rispettare norme dettate dal codice deontologico: difatti l'art. 29 cod. deontol. cita con dovizia di particolari i doveri del medico nei riguardi del suo paziente <<il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, anche al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta.

Inoltre le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico, possono essere circoscritte a quegli elementi che la cultura e la condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici.

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3 Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza.>>

Fase operativa dell’acquisizione del consenso

Nel Consenso Informato tutte le fasi andrebbero analizzate con attenzione, pertanto:

- deve contenere particolari dettagliati e analitici sulle circostanze;

- deve indicare i rischi dell’intervento;

- andrebbero prospettate le complicanze con le relative ricorrenze statistiche;

- il linguaggio deve essere adeguato ed in termini accessibili, comprensibili e modulati sul livello socio–culturale ed intellettivo del paziente.

- va eseguita una verifica ex post dell’informazione ed una verifica del fatto che l’informazione sia stata recepita nel modo corretto.

Pertanto tutte queste fasi esprimono i limiti soggettivi del Consenso Informato ed evidenziano pro e contro del trattamento, ma esprimono anche l’utilità’ del trattamento, che rappresenta i limiti oggettivi del consenso informato -dove va espressa, quale è l’utilità terapeutica del trattamento - che deve essere rispondente a caratteristiche scientifiche che fanno riferimento a protocolli internazionali.

Si entra più nel particolare affermando come principio generale che il trattamento del politraumatizzato inizia già sul luogo del trauma: “LA STRADA” per poi continuare al Pronto Soccorso dove secondo parametri di VALUTAZIONE GLOBALE DEL PAZIENTE in base al Injury Severity Score, vengono, attraverso una scala a punti, parametrate le funzioni vitali del traumatizzato. SNC, APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, APPARATO RESPIRATORIO,…

Pertanto risulterà piuttosto semplice accedere alle procedure classiche di raccolta del C.I.

in quei pazienti collaboranti. Ma come ci si deve comportare quando il paziente è in uno stato di incoscienza temporanea ?

Accade spesso, nel caso di paziente temporaneamente impossibilitato a fornire il proprio consenso (per esempio perché in stato di incoscienza vd il politraumatizzato), che il

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4 medico si rivolga ai congiunti prossimi, chiedendo loro il preventivo consenso ad un intervento di particolare difficoltà.

Sotto il profilo strettamente giuridico, e specificamente penale, occorre sottolineare che il consenso dei congiunti prossimi non ha alcun valore nell’ipotesi in cui il paziente non possa prestare alcun valido consenso, pertanto, il medico dovrà assumersi in prima persona ogni responsabilità, e qualora decidesse di intervenire, non sarà punibile. Sia il codice penale (art. 54), infatti, sia il codice deontologico (artt. 7 e 35) prevedono che, in situazioni d'emergenza, il medico è tenuto a prestare la sua opera per salvaguardare la salute del paziente.

Questo è il punto nodale di tutta la questione; il medico esprime il massimo della sua personalità professionale e morale quando si trova a dovere arrogare a sé scelte repentine, scelte delle quali dovrà rispondere solo a se stesso sotto il profilo della responsabilità morale e giuridica; tali valutazioni vengono pertanto eseguite secondo canoni ben precisi e cioè secondo le linee guida di quella determinata attività sanitaria che dovrà compiere, pertanto secondo scienza e coscienza.

Nell'attuale panorama delle professioni intellettuali, sempre più caratterizzato dall'alto grado di tecnicismo e specializzazione settoriale, il tema dell'informazione al "paziente"

assume, a maggior ragione, rilievo sempre più consistente, anche dal punto di vista deontologico.

La medicina attuale ha infatti in parte perduto la caratteristica ippocratica del presupposto di beneficenza, per diventare sempre più medicina relazionale.

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