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2 ‐ Indizione delle elezioni 1

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE  ART. 1 ‐ Ambito di applicazione 

1. Il  presente  regolamento  disciplina  l'elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  nei  vari  organi  collegiali dell’Università.  

ART. 2 ‐ Indizione delle elezioni 

1. Le  elezioni  vengono  indette  dal  Rettore,  di  norma  ogni  due  anni,  con  apposito  decreto  in  cui  è  indicata la data delle elezioni. 

2. Il mandato è di durata biennale ed è rinnovabile. 

3. L’indizione  delle  elezioni  viene  comunicata  agli  studenti  tramite  pubblicazione  sul  sito  Web  di  Ateneo,di norma almeno trenta giorni prima. 

4. Le  elezioni  si  svolgono  in  via  telematica:  le  votazioni  si  apriranno  in  piattaforma  e‐learning  Unifortunato alle ore 9:00 del primo giorno fissato per le elezioni e termineranno alle ore 9:00 del  giorno successivo. 

ART. 3 – Elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo per i Consigli di corso di studio, per i gruppi Aq e per le Commissioni  paritetiche spetta a tutti gli studenti iscritti ai corrispondenti Corsi, in corso o fuori corso, che siano  in regola con il pagamento delle tasse. 

2. Nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di un Organo. 

3. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti per organo. 

4. Gli  studenti  eletti  in  seno  ai  Consigli  di  Corso  di  studio  individueranno,  nel  loro  ambito,  n.  1  studente che parteciperà alle sedute del Consiglio di facoltà e del Senato Accademico.   

ART. 4 ‐ Candidature 

1. Ogni studente che intende presentare la propria candidatura, deve inviarla in modalità telematica,  via  e‐mail  all’indirizzo  [email protected],  indicando  i  dati  anagrafici,  il  numero  di  matricola  e  l’organo  per  cui  intende  candidarsi,  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  antecedenti  alla  data delle elezioni. 

 

ART. 5 ‐ Identificazione ed espressione del voto 

1 L'elettore accede alla propria area personale digitando USERNAME e  PASSWORD, e può esprimere  il proprio voto nella sezione denominata “ELEZIONI  STUDENTESCHE”. A questo punto all'elettore  sono presentati gli elenchi dei candidati di pertinenza. L'elettore quindi esprime la preferenza per  ciascun  organo.  Il  sistema  non  consente  di  esprimere  il  voto  per  persone  che  non  siano  inserite  nell'elenco, né di ripetere o annullare il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.  

2 Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere  la sessione di voto. 

 

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ART. 6 ‐ Commissione elettorale  

1. La commissione elettorale è  composta  con decreto  del  Rettore ed ha il  compito di sovrintendere  alle  operazioni  elettorali  e  agli  scrutini,  proporre  la  proclamazione  degli  eletti  e  decidere  su  eventuali ricorsi. 

2. I ricorsi alla commissione elettorale possono essere presentati tramite comunicazione da inviare via  mail all’indirizzo [email protected] entro i 5 giorni successivi alla data delle  elezioni attraverso l’indirizzo e‐mail istituzionale. 

3. La  decisione  della  commissione  elettorale  su  eventuali  ricorsi  può  essere  appellata  con  istanza  rivolta al Rettore entro 5 giorni dalla decisione. 

4. Il Rettore risolve le controversie, con decisione irrevocabile, entro i successivi 5 giorni.  

5. L’elenco degli elettori viene trasmesso alla Commissione Elettorale dalla Segreteria studenti. 

ART. 7 ‐ Proclamazione dei rappresentanti 

1. La proclamazione dei rappresentanti eletti viene fatta con  decreto del Rettore, su proposta della  commissione di cui all’art 6. 

2. Qualora lo studente eletto e/o in carica perda lo status di studente dell’Ateneo o in qualsiasi altro  caso di impedimento e/o rinuncia dello stesso,  sarà possibile attingere dall’elenco dei non eletti,  partendo dal primo, che rimarrà in carica per il restante periodo utile del mandato di riferimento.  

3. Nell’ipotesi  che  le  operazioni  elettorali  non  dovessero,  per  qualsiasi  motivo,  consentire  la  costituzione,  in  tutto  o  in  parte,  delle    rappresentanze  studentesche  nei  vari  Organi,  il  Rettore,  dandone contezza con adeguato e motivato provvedimento e a seguito di consultazioni dirette con  gli  studenti,  ovvero  con  la  community  studentesca,  può  individuare  gli  studenti  disponibili  alla  carica. 

ART. 8 – Incentivazione alla partecipazione 

1. Gli  studenti  eletti  che  parteciperanno  ad  almeno  l’80%  delle  sedute  degli  organi  di  cui  sono  componenti (CPDS, SA, CdF, Gruppi AQ dei Cds, Consigli di Cds) nonché alla formazione relativa al  sistema  di  Assicurazione  di  qualità  dell’Ateneo  avranno  la  possibilità  di  vedersi  attribuire  3  punti  aggiuntivi sul voto conseguito all’esame di laurea  

ART. 9 ‐ Norma finale 

1. Gli eletti che perdono lo status di studente decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo le  modalità previste all’Art.7 comma 2 e comma 3. 

2. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo. 

 

Benevento, 18 dicembre 2017  

Approvato con delibera del CdA del 18 dicembre 2017 

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