Quesito in ordine alla possibilità di riesaminare le istanze di aspiranti giudici onorari di tribunale nel caso in cui si verificassero vacanze negli organici.
(Risposta a quesito del 6 novembre 2003)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 novembre 2003,
“- letta la nota, in data 19 luglio 2003, del Presidente del Tribunale di Torino, con la quale chiede di riesaminare, nel caso in cui si verificassero vacanze negli organici dei giudici onorari del Tribunale di Torino, le istanze degli aspiranti giudici onorari per i quali questo Consiglio ha deliberato, in data 16 aprile e 11 giugno 2003, il rigetto dell'istanza per indisponibilità di posti in organico;
- vista la circ. C.S.M. P-11358/2003, del 26 maggio 2003 e succ. mod., relativa ai criteri di nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale;
- rilevato che l'art. 14, punto 5, circ. C.S.M. P-11358/2003, del 26 maggio 2003 e succ. mod., nella parte in cui prevede : "Tutte le pratiche pervenute al Consiglio superiore della magistratura alla data di approvazione della presente circolare sono esaminate secondo la disciplina previgente" si riferisce a quelle pratiche non ancora trattate e per le quali non era ancora intervenuto alcun provvedimento del Consiglio superiore della magistratura;
- rilevato che per le istanze per le quali è già intervenuto un provvedimento di questo Consiglio non sia più possibile il riesame dell'istanza;
- rilevato, inoltre, che solo a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 3, circ. C.S.M. P- 11358/2003 e succ. mod., si potrà procedere alla copertura dei posti vacanti o di quelli che si renderanno vacanti a seguito della cessazione dall'incarico, al 31 dicembre 2003, dei giudici onorari che sono già stati confermati nell'incarico;
d e l i b e r a di rispondere nei termini di cui in motivazione”.