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Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica
L’AUTORITÀ COMPETENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), concernente
“Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il
“Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.
12 D.Lgs. n. 152/2006);
VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della
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VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
VISTA la nota prot. n. 4440 del 11/03/2019 (assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 5306 del 19/03/2019), il Comune di Raffadali – Settore Manutenzioni – Patrimonio - Urbanistica, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la documentazione, comprendente il Rapporto Ambientale Preliminare, relativa alla variante del P.R.G.
comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona a verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna identificato in catasto al foglio di mappa n. 22 part.lle nn. 146 e 1468. Ditta proponente: Gambino Carmelo & Figli s.n.c..
VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il rapporto ambientale e la certificazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
VISTA la nota prot. n. 6050 del 28/03/2019 del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla variante del P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona a verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna identificato in catasto al foglio di mappa n. 22 part.lle nn. 146 e 1468. Ditta proponente:
Gambino Carmelo & Figli s.n.c.., dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella stessa nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;
PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei S.C.M.A.
- Nota prot. 23040 del 11/04/2019 – Dipartimento Protezione Civile di Agrigento.
- Nota prot. 84219 del 16/04/2019 – Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
- Nota prot. 39660 del 26/04/2019 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento.
PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.
VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 9071 del 13/05/2019, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite dell’Unità di staff2 Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della variante del P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona a verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna identificato in catasto al foglio di mappa n. 22 part.lle nn.
146 e 1468. Ditta proponente: Gambino Carmelo & Figli s.n.c.., alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.
CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente
deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale
interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.
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valutazioni contenute nel parere ed alla condizione che si ottemperino le prescrizioni in esso elencate.
RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 198/2020 del 24/06/2020, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.
DECRETA
Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 198/2020 del 24/06/2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la “variante al P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S.
Anna identificato in catasto al foglio di mappa n. 22 part.lle nn. 146 e 1468.” Comune di Raffadali (AG), Sigla progetto: “AG 30-1” Ditta proponente: Gambino & Figli s.n.c., non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere 198/2020 ed alla condizione che si ottemperino le prescrizioni in esso elencate.
Art. 2) Il Comune di Raffadali (AG) Settore Manutenzioni – Patrimonio - Urbanistica, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
Art. 3) A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Palermo, lì 04/09/2020
L’Autorità Competente IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli Firmato
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
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OGGETTO: “procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “Variante al P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna, identificato in catasto al Foglio di mappa n.22 part.lle nn.146 e 1468;”. Comune di Raffadali (AG).Sigla Progetto: “AG 30-1”
Autorità procedente: Comune di Raffadali (AG) Proponente: Ditta – Gambino & Figli s.n.c.
Procedimento: Parere VAS ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.
PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.
PARERE COMMISSIONE T.S. n. 198 /2020 del 24 /06/2020
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;
VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i”;
VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare LETTO l’articolo 6, comma 3: “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento” ed il successivo comma 3-bis: “L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”;
VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
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VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;
VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;
VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
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VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;
RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;
LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida;
VISTA l’istanza prot. n. 4440/2019 del 11/03/2019, acquisita con prot. 5306 del 19/03/2019, con la quale il Comune di Realmonte (AG) n.q. di Autorità procedente ha chiesto l’attivazione della procedura in oggetto della proposta di “Variante al P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna, identificato in catasto al Foglio di mappa n.22 part.lle nn.146 e 1468;”. Comune di Raffadali (AG);” (di seguito proposta di Variante);
VISTA la nota prot. n. 6050 del 28/03/2019, con la quale il Servizio 2 - Affari Urbanistici della Sicilia Occidentale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha avviato la fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta di “Variante al P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna, identificato in catasto al Foglio di mappa n.22 part.lle nn.146 e 1468;” - Comune di Raffadali (AG); - chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:
Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Dipartimento Regionale dell’Energia
Dipartimento Regionale Tecnico
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
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Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e TerritorialeDipartimento Regionale delle Attività produttive
Provincia Regionale di Agrigento (Libero Consorzio Comunale) Ufficio Genio Civile di Agrigento
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
Dipartimento della Protezione Civile (Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Agrigento) Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
ASP Agrigento
Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente - DAP di Agrigento
VISTA la nota n. 9071 del 13/05/2019, con cui il Dipartimento dell’Urbanistica - Servizio 2 Affari Urbanistici Sicilia Occidentale, dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, avendo effettuato l’istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, considerato che sono decorsi i termini di legge stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A. ed eventuali deduzioni dell’Autorità procedente, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per l’acquisizione del parere tecnico di competenza della Commissione la seguente documentazione in formato digitale:
1) Istanza dell’Autorità procedente, prot. n. 4440 del 11/03/2019;
2) Nota Dirigenziale prot. n. 6050 del 28/03/2019 di avvio consultazioni;
3) Documentazione in consultazione costituita dal seguente file:
- ag30-1.rar;
Pareri S.C.M.A.:
4) Nota dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, prot. n. 39660 del 26/04/2019;
5) Nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, prot. n. 23040 del 11/04/2019;
6) Nota del Genio Civile di Agrigento, prot. n. 84219 del 16/04/2019;
PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web del Dipartimento regionale dell’ambiente (SI-VVI);
VERIFICATO che la documentazione sul sito web del Dipartimento regionale dell’ambiente (webdisk.artasicilia), file ag30-1.rar, contiene contiene la seguente documentazione in formato digitale:
1. rapporto preliminare raffadali presentato.;
2. Raffadali VAS-Relazione tecnica;
VISTO che sono pervenuti al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D. Lgs.152/06), tre contributi e/o pareri, da parte del:
1. Comando del Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, prot. n. 39660 del 26/04/2019;
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
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2. Dipartimento della Protezione Civile di Agrigento, prot. n. 23040/S10/DRPC del 11/04/2019;3. Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. n. 5, prot. n. 84219 del 16/04/2019;
VISTA l’osservazione pervenuta al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D. Lgs.152/06), da parte del Comando del Corpo Forestale - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, U.O. 21 “Attività di Vigilanza sul territorio – Tutela – Vincolo idrogeologico” prot. n.
39660 del 26/04/2019, mediante la quale riferiva che: “SI ATTESTA che le aree interessate dagli interventi in argomento, ricadenti nel comune di Raffadali (AG), in catasto al foglio n. 22 particelle nn. 146 e 1468, non rientrano in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico e pertanto, nel rispetto della normativa vigente, questo Ispettorato Forestale non rilascia nulla osta e/o pareri di competenza.”
VISTA l’osservazione pervenuta al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D. Lgs.152/06), da parte del Dipartimento della Protezione Civile di Agrigento, prot. n.
23040/S10/DRPC del 11/04/2019, mediante la quale riferiva che: - “… si comunica che eventuali competenze di questo Ufficio, in materia ambientale, potrebbero configurarsi solo in merito alla valutazione di Piani di Protezione Civile Comunale. Tali elaborati, ai sensi dell’art. 6 comma 4, lett. “c” del D.Lgs. n.
152/06 e successive modifiche ed applicazioni, sono esclusi dal campo di applicazione dello stesso Decreto.”
VISTA l’osservazione pervenuta al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D. Lgs.152/06), da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. n. 5, prot. n. 84219 del 16/04/2019, mediante la quale riferiva che: “Con riferimento alla nota indicata in oggetto, questo Ufficio comunica, che sulla variante su menzionata ha emesso e rilasciato parere n.1793 in data 31/08/2016 ai sensi dell’art.13, L.64/74 e di non avere alcuna competenza istituzionale in materia di Valutazione Ambientale.”
VISTO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) non sono pervenute ulteriori osservazioni, contributi e/o pareri, da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale ciascuno per le proprie competenze, nell’arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs.
152/2006) e nessuna deduzione da parte dell’Autorità procedente, per cui non può che ritenersi, che non vi siano criticità ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la Proposta di variante al P.R.G. in oggetto potrebbe produrre;
CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale Preliminare è volto verificare se la “Proposta di Variante” di che trattasi possa avere impatti significativi sull'ambiente e di conseguenza, decidere di assoggettare o escludere lo stesso dalla procedura di valutazione definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni per le successive fasi del procedimento.
LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall’Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni.
PRESO ATTO che attraverso il Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.) e l’allegata documentazione della proposta di Piano il Proponente ha rassegnato quanto segue:
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
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RILEVATO che relativamente alle Caratteristiche della Proposta di Variante l’A.P. ha riportato nel RAP, in maniera dettagliata, le seguenti informazioni:1. Caratteristiche del piano.
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi
La proposta di Variante ha lo scopo di predisporre una variante allo strumento Urbanistico vigente, consistente nella riapposizione del vincolo preordinato, in corrispondenza di un’area sita in prossimità del Centro Abitato del comune di Raffadali; Dal punto di vista urbanistico Secondo le indicazioni del P.R.G.
vigente del comune, l'area ricade in Zona verde pubblico (campi da gioco e attrezzature sportive).
Il vigente P.R.G. del Comune di Raffadali approvato con decreto Assessoriale 07 luglio 1978, n.188, non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). per ovvie ragioni temporali. Per questo motivo, ogni singolo intervento, … seppur riguardante un’area di limitate dimensioni, rispetto all’intero territorio comunale, deve essere sottoposto alla specifica procedura. Anche se gli interventi risultano conformi allo strumento urbanistico (seppur con i vincoli preordinati decaduti) e si inseriscono in settori della città già caratterizzati da attività antropica.
Il progetto proposto, mira alla creazione di un complesso ludico-sportivo integrato, tendente alla qualificazione del contesto paesaggistico adiacente.
L'area ove è previsto l'impianto sportivo è localizzata nelle immediate vicinanze del centro urbano di Raffadali, fuori dal C.S., denominata contrada Sant'Anna, che si raggiunge percorrendo la via Murano fino all'incrocio dell'imbocco uscita della via Sgarano e imboccando la strada di accesso appositamente realizzata; detta strada si sviluppa per circa 200 ml.
La superficie complessiva occupata dall’impianto sportivo ammonta a mq 4690, ricadente al N.C.T al foglio di mappa n°22, particelle n°146-1468.
Il Progetto è stato dimensionato urbanisticamente secondo gli standard previsti dalle Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Raffadali per le Z.T.O. denominate “Verde Pubblico”
(campi da gioco e attrezzature sportive) nonché dalle vigenti disposizioni in materia di impianti sportivi;
Il progetto, prevede la realizzazione di due campi di calcio, di cui uno a 5 ed uno a 7 outdoor in erba sintetica, con annessi spogliatoi, ed un parco giochi per bambini, la superficie complessiva, dell’intervento è di mq 4.690 e comprende anche l’area destinata a parcheggio di mq 317.
Il campo di calcio a 5 ha una dimensione di ml 42,00 x 22,00 compresi gli spazi circostanti ( ml 1,00 x tutti e quattro i lati); Il Campo di calcio a 7, ha una dimensione di ml 56,00 x 36,00 compresi gli spazi circostanti (ml 1,00 x tutti e quattro i lati);
La superficie sarà realizzata in erba sintetica artificiale, posata su sottofondo costituito da massicciata di cm 15, oltre strato di collegamento di cm 5 e binder di cm 6; le opere di scavo e movimento terra, saranno limitatissime, nell’ordine di poche decine di cm;
Ai campi sarà annessa l’area delle panchine di ml 12,35 x 1,30. Il tutto sarà recintato con rete Zincata di
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altezza 2,20, con caratteristiche di tipo “ecologico”, al fine di non impedire l’eventuale passaggio alla fauna locale. L’illuminazione sarà conforme a quanto previsto dalla tabella B delle vigenti norme CONI e FGCI;Gli spogliatoi ad unica elevazione fuori terra, saranno di dimensioni sufficienti per garantire il rispetto delle norme CONI, FIGC, e saranno realizzati in ossequio alle norme igienico sanitarie vigenti; Le dimensioni planimetriche complessive sono di ml 13,40 x 11,40 (mq 152,76), per complessivi ml 3,25 di altezza complessiva (ml 3,00 di altezza utile interna). Gli spogliatoi hanno un impianto planimetrico simmetrico, rispetto all’area di ingresso e allo spogliatoio arbitri. Ciascuno degli spogliatoi, contiene un servizio igienico per persone diversamente abili (di ml 2,00 x 2,00), e due servizi per lato. All’interno degli spogliatoi, adeguatamente disimpegnati rispetto alla zona destinata al cambio, sono state ricavate le docce.
L'area esterna all'impianto, si estende per circa 317 mq e risulta idonea per ospitare i parcheggi degli autoveicoli degli atleti e di eventuali mezzi di soccorso, nonché per consentire lo sfollamento verso le aree libere adiacenti.
Tutti gli impianti previsti saranno realizzati conformemente alle vigenti normative in materia, di seguito sinteticamente riportate:
- D.M. 18/03/1996 così come modificato dal D.M. 06/06/2005 “Norme tecniche sulla costruzione ed esercizio degli impianti sportivi”
- Norme CONI sulla progettazione degli impianti sportivi (ultimo aggiornamento del 2008);
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i , sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.lgs.n.192/2005, D.lgs.n.311/2006, DPR n.59/2009 regolamenti attuativi per il risparmio energetico e gli impianti di riscaldamento;
- D.M. n.37/2008 sulla Norme in materia di sicurezza degli impianti tecnologici;
- D.M.14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;
Un’area di circa mq. 110 sarà destinata, a parco giochi. L’area sarà recintata mediante l’installazione di
“staccionata” in legno, finalizzata a definire un limite d’area sicura per i bambini. La pavimentazione dell’area giochi sarà eseguita in materiale antiurto con grado di sicurezza opportuno.
Per quanto attiene il sistema di approvvigionamento idrico potabile e l’allaccio fognario, la zona è dotata di entrambe le reti comunali e pertanto, è previsto l’allaccio ad esse; Per quanto attiene lo smaltimento delle acque superficiali, si rappresenta che: i campi saranno dotati di un sistema drenante, posto perimetralmente, che raccoglierà le acque superficiali convogliandole in una vasca di chiarificazione. Per lo smaltimento delle acque nere, è prevista una condotta che convoglierà le stesse in una seconda vasca di chiarificazione, dalla quale poi per mezzo di una pompa di adeguata capacità, posta in adiacenza alla vasca in un apposito vano tecnico, le stesse acque saranno convogliate nella pubblica fogna.
Influenza con altri piani o programmi
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L’area su cui ricade il progetto, non è interessata da vincoli specifici, ma dalle sole indicazioni discendenti dalle N.A. e dal R.E.C. del P.R.G.Nella valutazione del “Progetto” è necessario considerare, che, le sue previsioni verranno ad incidere su una porzione di territorio le cui destinazioni sono state definite da uno strumento di regolamentazione del territorio (P.R.G. vigente) privo di valutazioni di impatto strategiche e preventive e precedente agli strumenti di pianificazione sovralocale, quali il Piano per l’Assetto Idrogeologico, il Piano Territoriale Provinciale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il Piano paesaggistico dell’Ambito oltre ad eventuali altri piani di settore o programmi di sviluppo (PIT, Piani strategici,…) che possono prevedere indicazioni territoriali, diverse rispetto alla pianificazione comunale vigente.
Il territorio comunale di Raffadali è ad oggi interessato dai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata, già approvati o in corso di approvazione:
- Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvate con D.A. 21 maggio 1999 n. 6080; in regime di salvaguardia dal 2013;
- Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento; redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dai D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e D. lgs. 26 marzo 2008, n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all’art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio che prevede un regime differenziato di tutela atto ad assicurare un controllo di tutte le attività che possono comportare un impatto sul paesaggio.
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico PAI Sicilia - Bacino Idrografico del Fosso delle Canne.
- Piano Territoriale della Provincia di Agrigento, ad oggi risulta adottato giusta Determinazione n.ro 168 del 10.11.2015 da parte del Commissario Straordinario del libero Consorzio Comunale; ad oggi in fase di approvazione da parte dell’organo Regionale competente.
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
RILEVATO che per definire un quadro dello stato ambientale dell'area oggetto del programma e delle zone limitrofe nel R.A.P., l’A.P. ha individuato i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame come di seguito riportato:
Contesto geomorfologico - Dal punto di vista geologico il territorio presenta una suddivisione litologica che può essere così schematizzata: - nella parte più bassa affiorano le argille brecciate, esse stanno alla base della serie gessosa solfifera siciliana. - Sopra le argille senza possibilità di delimitazione litologica si incontrano le argille sabbiose tortoniane. - In adiacenza alle appena descritte argille si incontrano i Tripoli, detto tipo litologico è composto essenzialmente da avanzi organici silicei di: Radiolari, Diatomee, Sponciarie, ecc.; sopra i Tripoli si incontrano i calcari, rocce tipicamente evaporitica, quasi senza fossili.
Questo tipo litologico è caratterizzato da un alto grado di fessurazione, facilitando così la penetrazione delle acque piovane che lo attaccano trasformandolo in bicarbonato di calcio (solubile in acqua) formando
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cavernosità e meati all'interno del banco. Lo strato successivo è costituito da Trubi. I Trubi sono Calcari marnosi, rappresentano la base del Pliocene. In quest'area si trovano stratificati con argille vere e proprie che presentano un colore bianco-grigio, infine si riscontrato sedimenti detritico-colluviali: sia sopra lo strato trubaceo che sopra le argille olistrostromiche si rilevano materiali di recente formazione geologica;Climatologia - Il territorio comunale, manifesta nell'insieme i caratteri del clima tipico “Mediterraneo”, semiarido o caldo-arido con precipitazioni irregolari, concentrate nel periodo autunno inverno e periodi estivi relativamente caldi ed asciutti. Dalle osservazioni termometriche, risulta che la temperatura media annua sia intorno ai 17,6°C. Le temperature medie invernali sono di 9,5°C, mentre le temperature medie estive sono di 25,66°C. Ciò spiega la mitezza del clima nel periodo autunno-inverno e il caldo del periodo primavera-estate. Nell’area raramente vengono raggiunte temperature medie mensili inferiori a 0°C. Altro fattore climatologico influente e molto importante sono i venti, come lo scirocco, spirante da sud-est che tende ad accentuare i danni della siccità. Il clima del territorio è caratterizzato da una piovosità scarsa, distribuita per la maggior parte nel periodo del tardo autunno e dei primi mesi invernali, poca in primavere e quasi assente durante il periodo estivo.
Condizioni pluviometriche - Il regime delle precipitazioni dell’area in esame è di tipo “Mediterraneo” e non presenta anomalie e/o incompatibilità nell’area oggetto di intervento;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Rischio idrogeologico Le conclusioni della relazione geologica per la fattibilità e la compatibilità geomorfologica del progetto … evidenziano la piena compatibilità dell’intervento proposto al contesto idrogeologico di riferimento. Inoltre, per quanto riguarda l’assetto idrogeologico dell’area … non si evidenziano dissesti geomorfologici attivi e pertanto l’area non è soggetta a nessun rischio.
Flora, fauna e biodiversità - Il lotto di progetto, non ricade in aree naturali protette (aree S.I.C e Z.P.S), nè in Zone a protezione speciale proposte anche come siti di interesse comunitario, nè in aree che a prescindere dal loro inserimento in zone di protezione speciali, presentano profili di particolare interesse dal punto di vista della biodiversità. L’area si trova pienamente inserita nel centro urbano e pertanto scevra da qualsiasi potenziale relazione con flora e fauna.
Paesaggio e beni culturali - L’area non è interessata da Vincoli specifici in materia, in quanto nelle vicinanze del sito di progetto, non sono presenti beni architettonico e/o culturali in senso lato, non vi sono emergenze storiche o etno-antropologiche; gli unici beni di rilievo, sono ubicati all’interno del Centro Storico, e quindi non hanno alcuna relazione con l’area di progetto.
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e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.Per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale del “Proposta di Variante” nel R.A.P., l’A.P. ha redatto una tabella, ove ha inserito “gli obiettivi già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento (Piano di monitoraggio del PO FESR 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, etc.) e pertinenti al “Piano” in questione.” Pertanto ha riportato “per singolo aspetto ambientale, una sintesi del principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio, da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale”; Inoltre L’A.P. ha affermato che “Tali obiettivi di protezione ambientale permetteranno di indirizzare le azioni/interventi del “Piano” in chiave ambientale e verificare, attraverso le misure per il monitoraggio, il loro raggiungimento”.
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
In riferimento alle caratteristiche dei potenziali impatti sull’ambiente e alle specifiche risposte associate nel R.A.P., l’A.P. ha rilevato quanto di seguito riportato:
Climatologia - Non si riscontrano particolari condizioni che possano incidere sull’intervento.
Aria - Non esiste, né all’interno del territorio, né nell’intorno dell’area di realizzazione del “progetto”, alcun elemento che possa compromettere in maniera sensibile la salubrità dell’aria. Neppure riconducibili a nodi di eventuale traffico. La realizzazione dell’opera non incide sul fattore in oggetto.
Acque - Non è prevista alcuna depauperazione delle risorse idriche presenti nel sottosuolo. L’acqua necessaria, sarà fornita mediante allaccio alla rete idrica comunale, presente nei pressi del lotto di progetto, e dalla quale sarà diramata la condotta di adduzione alla struttura. Per quanto attiene lo smaltimento, delle acque superficiali sono state previste adeguate opere; … una parte molto consistente dell’area rimarrà permeabile. Il “progetto” presenta una spiccata compatibilità ambientale con l’immediato intorno (e più in generale con tutto il territorio comunale), poiché non sono previste variazioni significative della permeabilità dei suoli in quanto le opere non permeabili (ingombro del locale spogliatoio) sono limitate ed incidono per una superficie non superiore al 5% di quella complessiva. Nell’area in oggetto non sono presenti elementi di idrografia superficiale, degni di nota, ma solo piccole canalizzazioni per il drenaggio superficiale delle acque meteoriche, la cui raccolta sarà ottimizzata nel momento in cui le acque verranno convogliate con le opportune canalizzazioni nelle reti esistenti.
Geologia - Dalla descrizione della geologia del sito e in considerazione delle limitatissime opere di scavo, e dalle conclusioni tratte nelle Relazioni Geologica e idrogeologica, a corredo del progetto, non si segnalano modificazioni e/o interferenze con gli strati del sottosuolo, degni di produrre alterazioni di alcun tipo.
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Inquinamento e disturbi ambientali - Le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e di ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime rientrano nella media delle zone in cui si verifica una stretta connessione con un ecosistema urbano. In ogni caso i maggiori disturbi ambientali (rumori ed emissioni atmosferiche), si verificheranno nella fase di cantiere e saranno prodotti dai mezzi meccanici e dall’incremento di polverosità durante gli scavi e sbancamenti seppur di limitata entità. E’ da sottolineare comunque la discontinuità spaziale e temporale di questi disturbi ambientali ed in ogni caso la loro concentrazione in un periodo temporale limitato a pochi mesi. Il “progetto” in questione, non modificherà gli elementi di rumore oggi presenti. Ci potrà essere un miglioramento acustico nell’area circostante (anche se non preventivato) considerato che i materiali utilizzati per il fondo dei campi e del parco giochi, (oltre alle limitate porzioni di aree verdi previste), contribuiranno ad assorbire le onde sonore che potranno generarsi durante le fasi di esercizio della struttura e che ovviamente saranno limitate e“regolabili”, in quanto provenienti eventualmente dalla sola fonte umana.
Radiazione - Non si riscontrano potenziali interferenze ambientali correlabili all’intervento.
Inquinamento luminoso - Non si riscontrano potenziali interferenze ambientali correlabili all’intervento.
Rifiuti - Durante la realizzazione della struttura, tutti i rifiuti derivati dalle lavorazioni edili (indice n.
17.00.00 del catalogo Europeo dei rifiuti CER), verranno smaltiti in specifiche discariche autorizzate.
Successivamente alla realizzazione della struttura, cioè nella fase di regime non si registrerà un incremento di rifiuti di tipo domestico (indice n. 20.00.00 CER) dovuto alla particolare utilizzazione sportiva dell’impianto. Rispetto alle abitazioni e attività presenti nella zona, ove da tempo esiste un ampio prelevamento di rifiuti garantito dall’ATO, l’incidenza appare del tutto trascurabile.
Energia - La realizzazione del “progetto”, sarà eseguita nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di risparmio energetico e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, ecocompatibili ed ecosostenibili. Sarà migliorata l’illuminazione pubblica esistente, ma nel pieno rispetto ambientale.
Rischio di incidenti relativi alle sostanze ed alle tecnologie utilizzate - Le sostanze e le tecnologie utilizzate per la realizzazione del progetto sono largamente usate nelle moderne tecniche costruttive, peraltro già sottoposte preventivamente ad accurate analisi e successivi controlli previsti dalla nuova Legislazione in difesa ambientale. Non è stato evidenziato in sede di progetto l’utilizzo di sostanze e tecnologie di particolare pericolosità. Sarà inoltre cura dell’impresa far rispettare durante l’esecuzione dei lavori le normative vigenti in materia di sicurezza nei cantieri.
Relativamente alle Caratteristiche del piano (Criteri Allegato 1 D. Lgs 4/2008) l’A.P. ha riportato nel R.A.P., in maniera sintetica con una specifica tabella, le seguenti informazioni:
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
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- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorseIl sito … ricade nel P.R.G. vigente come zona di Verde Pubblico (campi da gioco e attrezzature sportive).
Tale contesto comporta destinazioni urbanistiche conformi al progetto in esame. Alla luce di quanto evidenziato si può affermare che non si rilevano, modifiche di portata importante alla strategia del piano né si riscontrano nuovi obiettivi che possano stabilire quadri di riferimento differenti dalla pianificazione di settore richiamata, da cui, peraltro, scaturisce l’intervento previsto. …
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
I cambiamenti proposti non influenzano l’ubicazione, le dimensioni e le condizioni operative precedentemente definite a livello di pianificazione dal PRG vigente per le zone circostanti. Il Progetto non è in variante e risulta quindi conforme al vigente strumento urbanistico vigente.
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Il progetto, inserendosi nel contesto urbanistico con prevalenza di opere a raso (campi di calcio e parco giochi), di fatto determina un significativo miglioramento degli standard urbanistici incidendo positivamente sulla qualità ambientale dell’area al contorno.
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
L’area in questione non presenta alcun fattore di criticità dal punto di vista ambientale;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente
Non vi è alcuna connessione all’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente ad es.
piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque.
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- Probabilità, durata,frequenza e reversibilità degli impatti.
Nella predisposizione del progetto non sono previsti impatti se non quelli assolutamente transitori e mitigabili occorrenti in fase di realizzazione delle opere in progetto. E’ evidente che in fase di conduzione, per l’Amministrazione Pubblica, non è prevedibile alcun impatto.
- Carattere cumulativo degli impatti
Il progetto in questione, non prevede alcun incremento del peso urbanistico, ciò non potrà portare ad alcun effetto cumulativo in materia di impatto ambientale, anzi la realizzazione di standard di tipo sportivo e ludico, tenderà a mitigare anche l’impatto esistente delle aree circostanti.
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- Natura transfrontaliera degli impattiOvviamente, nessun effetto del progetto proposto può avere natura transfrontaliera data la circostanza della limitatezza dell’area in questione. Esclusi già in fase preliminare.
- Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
Nessun rischio per la salute umana è prevedibile. Anzi come detto, le opere previsto possono solo incidere favorevolmente sulla salute umana e sulla qualità dell’ambiente.
- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) Non si prevedono impatti di sorta
- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessa a causa:
o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
Tutti i parametri del piano rispettano ampiamente quelli previsti dal PRG. Inoltre, essendo l’area lontana da aree S.I.C. e zone Z.P.S., il valore e la vulnerabilità dell’area non è in alcun modo interessata.
- Impatti su aree o paesaggi
il progetto, o meglio l’area di insistenza, non è interna o vicina ad aree protette in genere, si trova in una zona di espansione, per lo più occupata da attività miste a residence, caratterizzate da ampi spazi aperti, per lo più non adeguatamente curati; pertanto, l’intervento risulta “qualificante per l’area circostante;
inoltre lo stesso, integra e completa, l’area sportiva esistente, in adiacenza alla zona d’intervento (campo di calcio comunale e strutture annesse)
Possibili effetti ambientali del “progetto” in fase di cantiere
I maggiori impatti ambientali, durante la fase di cantierizzazione, saranno dovute presumibilmente al transito di veicoli pesanti, alla dispersione delle polveri, nonché all’emissione di rumore, in particolare nelle fasi preliminari di scavo. In merito, si evidenzia che, essendo l’area ubicata in una zona del centro abitato che possiamo definire “semi urbanizzata”, e considerato le limitatissime opere di scavo da eseguire (non più di due giorni lavorativi), tali impatti risulteranno estremamente limitati nei confronti delle residenze e delle attività circostanti. Nel caso in esame, le caratteristiche del contesto non presentano sensibilità tali da indurre attenzioni specifiche e le possibili esternalità ambientali appaiono riconducibili alle forme tipiche dei cantieri in ambiti extra-urbani, senza evidenti criticità significative. Rispetto alle componenti ambientali che potrebbero risultare principalmente coinvolte (emissioni in atmosfera e rumore) sono previste significative mitigazioni degli impatti attraverso accorgimenti specifici volti a ridurre i possibili fattori di disturbo. Per quanto attiene gli effetti sul traffico veicolare, considerata la marginalità dell’area in oggetto rispetto ai flussi principali del traffico locale, sui può affermare che l’intervento non graverà in alcun modo sul regime locale di traffico. Quanto sopra tuttavia, non esclude che in sede di direzione lavori andranno adottate tutte le necessarie misure di mitigazione ambientale, con particolare riferimento ai ricettori
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sensibili. Valutato dunque il carattere transitorio e limitato della fase di cantierizzazione, gli impatti potenziali presentano connotati strettamente contestuali e limitati. Non si ravvisa nessuna esigenza di ulteriori approfondimenti a livello sovra-locale tipici della VAS.PRESO ATTO che nel RAP, l’A.P. al fine di evidenziare gli effetti ambientali significativi che l’attuazione della Proposta di Variante potrebbe comportare sul quadro ambientale ha redatto uno specifico “
Quadro sinottico delle criticità ed opportunità” costituito da
una matrice di valutazione, che mette in relazione gli obiettivi del “Progetto” con gli aspetti ambientali e ove lo stato ambientale è stato analizzato considerando“Ex Ante” gli interventi da eseguire ed “Ex Post”. Inoltre relativamente all’analisi di detta matrice l’A.P. ha affermato che: “si evince che complessivamente le azioni intraprese con il “Progetto”, NON risultano impattanti, in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali, anzi nel caso di molti fattori, si avrà un miglioramento degli standards qualitativi. … la realizzazione del “Progetto” risulta pienamente compatibile con i caratteri territoriali presenti; Il “progetto”, può essere quindi valutato, come pienamente sostenibile e i suoi indirizzi strategici, complessivamente condivisibili anche per la collettività.
PRESO ATTO che nel RAP, l’A.P. ha dichiarato ulteriormente che:
- “Il progetto, può essere considerato nel suo complesso come un vero e proprio intervento di mitigazione del paesaggio circostante, costituito da “destinazioni miste” e costruzioni sorte negli anni, senza alcuna disciplina urbanistica, edilizia e/o estetica e pertanto, la realizzazione del complesso sportivo, avrà sicuramente una azione limitativa dell’impatto ambientale esistente. Il complesso si porrà quale strumento progettuale di qualificazione dell’area. Considerato che il suo “Impatto” sarà addirittura migliorativo per il contesto all’interno del quale si pone.”
- dal punto di vista territoriale le caratteristiche geologiche, in senso lato, conferiscono al territorio interessato dal progetto un grado di suscettività basso.
PRESO ATTO che da quanto riportato nel R.P.A. dall’A.P., il progetto proposto, mira alla creazione di un complesso ludico-sportivo integrato, tendente alla qualificazione del contesto paesaggistico, in un’area con prevalenza di “vuoti urbani”, caratterizzata dalla convivenza non regolamentata di attività pubbliche (presenza del Campo sportivo comunale), di case sparse (destinate alla residenza), di attività commerciali e di porzioni di territorio coltivate e che è stato dimensionato urbanisticamente secondo gli standard previsti dalle Norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Raffadali per le Z.T.O.
denominate “Verde Pubblico” (campi da gioco e attrezzature sportive) nonché dalle vigenti disposizioni in materia di impianti sportivi;
CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE
CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa inerente la Proposta di “Variante al P.R.G.
comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive”
in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna, identificato in catasto al Foglio di mappa n.22 part.lle nn.146 e 1468, del Comune di Raffadali (AG).
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CONSIDERATO che la Proposta in oggetto ha lo scopo di predisporre una variante allo strumento Urbanistico vigente del comune di Raffadali, consistente nella riapposizione del vincolo preordinato, di un’area estesa complessivamente mq 4690 e classificata Z.T.O., del tipo “Verde Pubblico”, (campi da gioco e attrezzature sportive);CONSIDERATO che il vigente P.R.G. del Comune di Raffadali è stato adottato con Delibera Consiliare n.6 del 26/01/1974, è stato approvato con Decreto Assessoriale n.188 del 07 luglio 1978 e che i vincoli preordinati sono decaduti;
CONSIDERATO che il progetto, non contrasta con gli indirizzi generali degli strumenti di Pianificazione sovra comunali;
CONSIDERATO da quanto riportato nel R.P.A. dall’A.P., ed in particolare dalle cartografie allegate allo stesso relativamente alla proposta di variante:
che l’area, sotto l’aspetto paesistico, ricade nell’ambito dei paesaggi locali PL 24, “Colline di Raffadali;”
- che tra gli Obiettivi di qualità paesaggistica delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 Ricadenti nella Provincia di Agrigento viene riportato che venga attuata:
o la mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico;
o la limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.
- E inoltre tra gli Indirizzi di detto Piano Paesaggistico viene riportato:
Paesaggio agrario collinare: - nelle aree destinate ad attività produttive devono essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell’impatto paesaggistico;
CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento:
non è soggetta a vincolo paesaggistico e inoltre nell'intorno non sono presenti siti di interesse archeologico, fiumi e torrenti corsi d'acqua;
che non è inserita all’interno di siti “Natura 2000”, S.I.C. (sito di Importanza Comunitario), né Z.P.S.
(zona di protezione Speciale);
che l’area, oggetto di intervento, non rientra in ambiti di protezione ambientale quali: parchi, riserve, P.A.I., R.I.R. etc.;
che l’area è servita da viabilità pubblica e da tutte le opere di urbanizzazione primaria (reti comunali di approvvigionamento idrico potabile e allaccio fognario);
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che la natura ed entità dell’inserimento del progetto è estremamente limitata;
PRESO ATTO dell’osservazione pervenuta da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento U.O. n. 5, prot. n. 84219 del 16/04/2019, mediante la quale riferiva che: “…sulla variante … ha emesso e rilasciato parere n.1793 in data 31/08/2016 ai sensi dell’art.13, L.64/74.”
PRESO ATTO dalle dichiarazioni dell’A.P. nel R.A.P. che:
- il “progetto” in questione ha ottenuto i pareri sovra comunali dovuti, che vengono di seguito riportati:
a. Nulla osta, ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74, da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con parere n. 1793. Del 31.08.2016. prot. n.ro 161269.
b. Parere igienico sanitario da parte della ASP. Dip. Prevenzione di Agrigento del 01/07/2016 prot. n.
108102.
RILEVATO che non risultano allegati al R.A.P. né il citato parere del Genio Civile, né quello Igienico Sanitario;
CONSIDERATO però che tutto quanto affermato nel Rapporto Preliminare Ambientale è responsabilità dell’Autorità Procedente scrivente in merito all’esistenza, veridicità e contenuti;
CONSIDERATO e VALUTATO che secondo il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), l’area ricade nel Bacino Idrografico del Fiume San Leone ed Area intermedia compresa tra i Bacini del F. San Leone e del F. Naro (067), e inoltre, dall’esame delle cartografie tematiche PAI disponibili sul geoportale della Regione siciliana (Fonte: http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it), si evince che l’area interessata dalla Proposta di Variante, non è soggetta ad alcuna Pericolosità e Rischio idro-geomorfologico;
CONSIDERATO E VALUTATO che sulla base della documentazione trasmessa la Proposta di “Variante al P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna, identificato in catasto al Foglio di mappa n.22 part.lle nn.146 e 1468;”. Comune di Raffadali (AG), non determina impatti significativi sulle componenti ambientali, paesaggistiche e sul patrimonio culturale.
La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
ESPRIME
parere motivato di non assoggettabilità a VAS della proposta di “Variante al P.R.G. comunale per riapposizione vincoli decaduti a “zona verde pubblico campi da gioco e attrezzature sportive” in un lotto di terreno ubicato in C.da S. Anna, identificato in catasto al Foglio di mappa n.22 part.lle nn.146 e 1468;”.
Commissione Tecnica Specialistica - VAS art.12 Parere: AG 30-1 Raffadali (AG)
17 - 17
Comune di Raffadali (AG), Sigla Progetto: “AG 30-1” Ditta Proponente – Gambino & Figli s.n.c. – a condizione che si ottemperino le seguenti prescrizioni:- nella redazione del progetto esecutivo di attuazione della variante al fine di migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera si devono prevedere i seguenti specifici interventi:
o le aree di parcheggio devono essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente l’area dal contesto circostante, dovranno essere inoltre previste pavimentazioni permeabili drenanti;
o i sistemi per la raccolta dell’acqua piovana dovranno garantire l’integrale riutilizzo delle acque, da destinarsi a irrigazione delle aree a verde;
o l’immobile dovrà garantire la massima efficienza energetica della struttura e delle dotazioni impiantistiche, con l’installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di
“edificio energia quasi zero”;
o gli impianti idrico-sanitario dovranno essere atti a favorire il risparmio idrico;
o si dovrà prediligere l’adozione di soluzioni progettuali adatte al contenimento dell’inquinamento luminoso attraverso l’uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, nonché l’utilizzo di lampade al led;
o in conformità alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico (paesaggio locale 24) gli interventi progettuali edilizi siano finalizzati, dal punto di vista architettonico, alla limitazione degli impatti percettivi;
o bisogna prevedere adeguati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.