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RINNOVO CONTRATTUALE: CREDITO COOPERATIVO

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Academic year: 2022

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Contrattuale

RINNOVO CONTRATTUALE:

CREDITO COOPERATIVO

 Accordo di rinnovo del 21 dicembre 2012

In data 21 dicembre 2012, tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl, Uilca/Uil è stato stipulato l’Accordo per il rinnovo dei CCNL 21 dicembre 2007, per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dalla data del 21 dicembre 2012, con scadenza alla data del 31 dicembre 2013, sia per la parte economica che per quella normativa.

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ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

Fermi restando gli importi a titolo di stipendio fissati a decorrere dalla data del 1°

ottobre 2010, l’accordo in esame ha previsto la corresponsione di un elemento distinto della retribuzione, E.D.R., parametrato al 4°livello della 3aarea professionale, secondo i seguenti importi e le relative decorrenze:

 46,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2012:

 93,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2013, nonché

 170,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2014.

Di seguito si riportano gli importi per ogni livello di appartenenza e le relative decorrenze.

AREA

PROFESSIONALE LIVELLO E.D.R.: IMPORTO MENSILE CON DECORRENZA DAL 1° GIUGNO 2012 1° GIUGNO 2013 1° GIUGNO 2014

Quadri direttivi

4° 70,21 140,21 238,70

3° 61,64 123,29 209,59

2° 54,79 109,59 186,30

1° 52,74 105,48 179,32

46,00 93,00 170,00

3° 44,52 89,04 151,37

2° 42,81 85,62 145,55

1° 41,10 82,19 139,73

(inserimento1°

professionale) 33,70 67,40 114,58

2ª 2° 39,04 78,08 132,74

1° 36,64 73,29 124,59

Livello Unico 34,25 68,49 116,44

Fermo restando che l’E.D.R. è utile alla maturazione di ogni istituto contrattuale, poiché il primo valore del nuovo importo decorreva già dalle competenze del mese di giugno 2012, si ritiene che con la prima retribuzione utile, vadano corrisposte, a titolo di arretrati, le somme spettanti dal citato mese di giugno 2012 in poi.

A tale riguardo, si ritiene inoltre che dette somme andranno ricondotte:

 a tassazione ordinaria, qualora vengano corrisposte entro il 12 gennaio 2012 (secondo il principio della “cassa allargata”); ovvero

 a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, qualora vengano erogate successivamente al 12 gennaio 2013, in quanto di competenza dell’anno 2012 così come stabilito dalla contrattazione collettiva.

Inserimento professionale

L’Accordo di rinnovo prevede che, al fine di aumentare la stabilità occupazionale di settore, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla data del 1° gennaio 2013, al 1° livello della 3a area professionale, si vedranno attribuire una retribuzione pari a euro 1.679,89 per i primi 4 anni dall’assunzione, in luogo dell’ordinaria retribuzione

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prevista per detto livello, venendo così inquadrati nel nuovo livello denominato di

“inserimento professionale”.

Detta retribuzione verrà corrisposta anche per le assunzioni in apprendistato, qualsiasi sia il livello di inquadramento da raggiungere come qualificato nella 3aarea professionale.

Sempre per tali lavoratori il datore di lavoro è obbligato a versare al Fondo di previdenza complementare, una contribuzione aggiuntiva pari al 2% per i primi 4 anni dall’assunzione (si ritiene da calcolarsi sulla retribuzione utile a TFR).

Non è chiaro a riguardo se detta contribuzione aggiuntiva vada versata in ogni caso ovvero, nella sola ipotesi in cui il lavoratore decida di aderire a previdenza complementare.

FERIE

Rimane invariata per la generalità dei dipendenti non quadri la disciplina inerente le ferie. Per tutti i quadri direttivi, indipendentemente dall’anno di assunzione, viene invece precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la maturazione del monte ferie annuo sarà pari a 26 giorni retribuiti: in precedenza, per i quadri direttivi assunti entro il 31 dicembre 2001, il monte ferie annuo era pari a 27 giorni retribuiti.

APPRENDISTATO

Durata

Adeguandosi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, l’accordo in esame prevede una diversa disciplina in ambito di apprendistato, con una durata minima pari a 6 mesi ed una durata massima pari a 36 mesi.

Qualora durante il rapporto di apprendistato dovessero insorgere eventi di malattia o infortunio superiore a 30 giorni, è facoltà del datore, tramite comunicazione al lavoratore, prolungare il periodo di apprendistato di un tempo pari alla durata dell’assenza.

Inquadramento e retribuzione

In linea generale viene stabilito che potranno essere oggetto di contratto di apprendistato tutte le assunzioni che abbiano come scopo la qualificazione in uno dei livelli appartenenti alla 3aarea professionale.

Sempre in linea generale l’accordo in esame ha previsto che il lavoratore venga inquadrato ad un livello retributivo inferiore rispetto a quello di qualifica nei primi 18 mesi di apprendistato, mentre per i restanti mesi verrà retributivamente inquadrato nel livello di “arrivo”.

Come già anticipato, per tutta la validità dell’accordo di rinnovo in esame, agli apprendisti verrà corrisposta, per i primi quattro anni di rapporto di lavoro, una retribuzione pari a quella prevista per il nuovo livello retributivo di

“inserimento professionale”, indipendentemente dal livello da qualificato per cui il lavoratore sta svolgendo l’apprendistato nell’ambito della 3a area professionale.

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Si segnala che, in deroga a quanto sopra, è possibile lo svolgimento di un contratto di apprendistato anche per il raggiungimento del 2° livello della 2aarea professionale.

In tal caso il livello di inquadramento e relativa retribuzione in base al periodo, sarà quella riportata in tabella.

LIVELLO DI QUALIFICA PRIMI 18 MESI 18 MESI SUCCESSIVI 2° livello/2aarea 1° livello/2aarea 2° livello/2aarea Qualifica recesso

In applicazione di quanto previsto dal testo unico sull’apprendistato e ai sensi dell’articolo 2118 del c.c., qualora il datore di lavoro decidesse di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, dovrà concedere, un periodo di 30 giorni a titolo di preavviso., che decorreranno dal termine del periodo di apprendistato.

Qualora invece né l’azienda né il lavoratore esercitino il diritto di recesso, il periodo di formazione in esame sarà utile all’anzianità di servizio e verrà considerato per il 50% ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Apprendistato dalla mobilità

Così come previsto dall’articolo 7, comma 4 del D.Lgs. n. 167/2012, l’accordo in esame evidenzia come possano essere instaurati rapporti di apprendistato anche con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, indipendentemente dal loro requisito anagrafico. Non viene però disciplinata alcuna disposizione contrattuale particolare a riguardo e si ritiene quindi sia applicabile tutta la nuova disciplina sull’apprendistato prevista dal Rinnovo.

MALATTIA E INFORTUNIO

Rimane sostanzialmente invariato il trattamento di economico in caso di evento di malattia o infortunio, così come già disciplinato dal precedente accordo di rinnovo.

L’accordo di rinnovo ha previsto che, nel calcolo del periodo di comporto, vanno ora considerati tutti gli eventi morbosi, sia di malattia che di infortunio, verificatisi nei 18 mesi precedenti:

In caso di ricovero ospedaliero, malattie oncologiche, patologie neurodegenerative, AIDS, malattie cardiovascolari e IRC, il CCNL scaduto prevedeva che i periodi in cui era garantita l’intera retribuzione fossero aumentati del 50%: ora l’accordo in esame aumenta detti periodi dell’80%, fino ad un massimo di 40 mesi complessivi.

Al perdurare dell’evento invalidante oltre i termini di conservazione del posto, entro detto termine il lavoratore potrà chiedere un’aspettativa non retribuita nel limite di 12 mesi: in precedenza detta aspettativa era al massimo di 6 mesi.

MATERNITÀ

Il precedente CCNL prevedeva, in caso di maternità obbligatoria l’integrazione al 100% della normale retribuzione: ora l’accordo di rinnovo prevede detto trattamento economico anche in caso di maternità anticipata.

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LAVORO STRAORDINARIO PER I QUADRI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’accordo di rinnovo prevede la corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario per le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro anche i livelli 1 e 2 dei quadri direttivi.

ROL

In relazione alla riduzione annua dell’orario di lavoro è previsto dal 1° gennaio 2014 che ogni lavoratore inquadrato in qualsiasi area professionale beneficerà di 10 ore di permesso da fruire anche in singole ore frazionate.

In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ai lavoratori già in forza alla data del 31 dicembre 2000, dette ore di premesso, in precedenza pari a 15, vengono ridotte a 7 ore e 30 minuti.

ASSISTENZA SANITARIA

In relazione all’assistenza sanitaria, la contribuzione dovuta al 31 dicembre 2012 alla Cassa Mutua Nazionale era pari a:

 0,15% a carico datore di lavoro, nonché

 0,05% a carico lavoratore,

da calcolarsi sulla retribuzione utile a TFR.

L’accordo di rinnovo ha previsto di incrementare detta contribuzione secondo quanto riportato in tabella.

DALLA DATA DEL INCREMENTO CONTRIBUTO CASSA MUTUA NAZIONALE

C/AZIENDA C/LAVORATORE TOTALE

1° gennaio 2013 0,12% 0,04% 0,16%

1° gennaio 2014 - 0,04% 0,04%

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In relazione alla contribuzione per il Fondo Pensione Nazionale, la contribuzione dovuta a carico azienda viene incrementata dello 0,10% per i soli lavoratori assunti successivamente alla date del 31 dicembre 2000.

Inoltre, come già ricordato in precedenza, per i lavoratori inquadrati al livello professionale di inserimento previsto nella 3a area professionale, assunti dal 1°

gennaio 2013 anche con rapporto di apprendistato, l’azienda è tenuta a versare una contribuzione aggiuntiva pari al 2% (si ritiene sulla retribuzione utile a TFR) per i primi 4 anni di rapporto.

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