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I requisiti di validità della relazione di notificazione

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Academic year: 2022

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I requisiti di validità della relazione di notificazione

Autore: sentenza

In: Diritto civile e commerciale

Si definiscono elementi essenziali della relazione di notificazione, giusta il dettato dell'art. 148 cod. proc.

civ., la data di consegna, l’indicazione della persona cui l'atto è stato consegnato e la firma dell'ufficiale notificatore.

Sulla validità della notifica non può incidere la mancata specificazione, nella relazione di notificazione, delle complete generalità del destinatario, né l’espressa menzione del luogo di consegna dell'atto medesimo, essendo tali dati direttamente desumibili dall'atto da notificare.

Ed invero, la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, ragion per cui in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata alla persona e nel luogo indicati nell'atto da notificare, dovendosi ritenere, fino a querela di falso, che essa sia stata effettuata in conformità rispetto a tali indicazioni.

Riferimenti:

Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 15/01/2010, n. 17

(2)

N. 00017/2010 REG.SEN.

N. 03550/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3550 del 2006, proposto da:

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Guercio Rosa, rappresentato e difeso dall'avv. *************, con domicilio eletto presso ************** in Catania, via Lago di Nicito,14;

contro

Comune di Lentini (SR), non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento n. 21916 del 19 settembre 2006, con il quale il Comune di Lentini ha comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto al contributo per la ricostruzione di un immobile di sua proprietà sito in Lentini, danneggiato dal sisma del dicembre 1990.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

(4)

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento del 19 settembre 2006, con il quale il Comune di Lentini ha comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto al contributo per la ricostruzione dell’immobile sito in Via degli Operai n. 54 a Lentini, di proprietà della ricorrente stessa e danneggiato dal sisma del dicembre 1990.

Il provvedimento di decadenza dal contributo risulta motivato con la mancata trasmissione, da parte della proprietaria dell’immobile, della documentazione integrativa necessaria per l’istruttoria del progetto, richiesta dal Comune con nota prot. n. 7054 del 15.03.2001.

Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 dell’O. M. 2212/FPC del 1992 come modificati dall’O.M. 2414/FPC del 1995, nonché degli artt. 10 e 11 dell’O.M. 3050/2000 e delle norme in materia di notificazioni, nonché, ancora, eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti.

La ricorrente sostiene, in particolare, che nessuna decadenza avrebbe potuto pronunciarsi nei suoi confronti, non essendole mai stata notificata o comunicata la predetta nota di richiesta di documenti, come sarebbe dimostrato dall’esame dell’attestazione di notifica apposta sul frontespizio della copia della nota n. 7054/2001 depositata agli atti, da cui si evincerebbero la mancanza dell’apposizione della firma

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dell’addetto alla notifica, con conseguente invalidità della notificazione stessa.

Il Comune di Lentini non si è costituito in giudizio.

All’odierna udienza del 19 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento del 19 settembre 2006, con il quale il Comune di Lentini ha comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto al contributo per la ricostruzione dell’immobile sito in Via degli Operai n. 54 a Lentini, di proprietà della ricorrente stessa e danneggiato dal sisma del dicembre 1990.

Deduce il Comune di Lentini, a fondamento dell’impugnato provvedimento, la mancata trasmissione, da parte della ditta proprietaria dell’immobile, della documentazione integrativa necessaria per l’istruttoria del progetto, richiesta dal Comune stesso con nota prot. n. 7054 del 15.03.2001.

Parte ricorrente sostiene, dal canto suo, che nessuna decadenza avrebbe potuto pronunciarsi nei suoi confronti non essendole mai stata notificata o comunicata la predetta nota di richiesta di documenti, come sarebbe dimostrato dall’esame dell’attestazione di notifica apposta sul frontespizio della copia della nota n. 7054/2001 depositata agli atti, da cui si evincerebbero la mancanza dell’apposizione della firma del consegnatario e della menzione del perché il destinatario non abbia voluto o potuto sottoscrivere, nonché, ancora, la mancata

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indicazione del luogo di consegna dell’atto e l’illeggibilità della firma dell’addetto alla notifica, con conseguente invalidità della notificazione stessa.

Le doglianze sollevate dalla ricorrente non possono essere condivise.

Dall’esame della documentazione di causa si evince che la nota di richiesta di documenti del 15.03.2001 è stata notificata in data 16 marzo 2001 tramite messo comunale, a mani proprie della destinataria.

Nella copia a lei destinata, che la ricorrente ha prodotto in atti, sono dunque presenti gli elementi essenziali della relazione di notificazione a norma dell'art. 148 cod. proc. civ. , vale a dire data di consegna, indicazione della persona cui l'atto è stato consegnato e firma dell'ufficiale notificatore.

Né sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario, né l’espressa menzione del luogo di consegna dell'atto medesimo, essendo tali dati direttamente desumibili dall'atto da notificare.

Ed infatti, poiché la relazione di notificazione si riferisce, di norma, all'atto notificato, così come strutturato, in assenza di indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata alla persona e nel luogo indicati nell'atto da notificare, dovendosi ritenere, fino a querela di falso, che essa sia stata effettuata in conformità di tali indicazioni.

Nemmeno ha pregio il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ., che riguardano la diversa ipotesi della notificazione con consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario. In tal caso

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e consegnatario sul quale l'art. 139 cod. proc. civ. pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo.

Per le considerazioni che precedono la notificazione della nota del 15.03.2001 del Comune di Lentini deve ritenersi valida e regolare, dovendosi conseguentemente presumere che la ricorrente, avendo ricevuto la notifica della predetta nota a mani proprie, ne sia venuta a conoscenza nei termini indicati dal Comune intimato.

Infine, non risulta che parte ricorrente, dopo avere avuto conoscenza della richiesta di chiarimenti da parte del Comune, abbia trasmesso gli atti richiesti ai fini dell’integrazione documentale, né ha dimostrato di avervi provveduto nel corso del presente giudizio.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

*****************, Presidente

*************, Consigliere

***************, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

(9)

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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