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D i s c i p l i n a d e l l e c o m u n i c a z i o n i t r a a u t o r i t à g i u d i z i a r i e n e i c a s i d i s c a r c e r a z i o n e d i i m p u t a t i i n s t a t o d i c u s t o d i a c a u t e l a r e o d i i m m i n e n t e e m i s s i o n

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Academic year: 2022

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(1)

Disciplina delle comunicazioni tra autorità giudiziarie nei casi di scarcerazione di imputati in stato di custodia cautelare o di imminente emissione di ordini di carcerazione verso imputati liberi a seguito di sentenza definitiva di condanna.

(Delibera del 20 gennaio 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 gennaio 1999, esaminate le pratiche in oggetto, ha adottato la seguente deliberazione:

«Con nota del 12 giugno 1998 il Ministro di Grazia e Giustizia trasmetteva al Consiglio Superiore della Magistratura la propria circolare, di pari data, emanata per rafforzare il sistema delle comunicazioni tra autorità giudiziarie nei casi di scarcerazione di imputati in stato di custodia cautelare o di imminente emissione di ordini di carcerazione verso imputati liberi a seguito di sentenze definitive di condanna.

La Circolare aveva preso le mosse dalle eclatanti fughe di due imputati

"eccellenti", Licio Gelli e Pasquale Cuntrera, resisi latitanti o irreperibili proprio in situazioni che avevano fatto scoprire come causa dei gravi fatti una evidente disfunzione nel sistema di comunicazioni tra uffici giudiziari. Affinchè, pertanto, per il futuro non avessero a verificarsi più tali disfunzioni, il Ministro con la Circolare in esame aveva inteso predisporre le condizioni per un sistema di "allerta informativo"

improntato alla tempestiva circolazione - tra i competenti uffici - delle notizie riguardanti i più importanti eventi processuali penali per una eventuale conseguente sollecita attivazione degli organi giudiziari e di polizia.

A tal fine, si poneva a carico della cancelleria della Suprema Corte l'obbligo di comunicare, con congruo anticipo, la data dell'udienza fissata per il giudizio davanti alla Suprema Corte agli organi requirenti che avevano curato le fasi di merito del processo, al fine di consentire la eventuale immediata richiesta di emissione di un ordine di carcerazione in caso di condanna definitiva, o a carico della Segreteria della Procura Generale presso la Corte di Cassazione di comunicare con il mezzo più rapido un provvedimento di scarcerazione dell'interessato dall'istituto penitenziario, per l'immediata contestuale conoscenza di tale fatto anche in favore del P.M. e della polizia giudiziaria.

(2)

Rafforzava tale direttiva anche il richiamo alla circolare, adottata il 6 novembre 1991 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, in tema di comunicazione di notizie sui procedimenti per i reati di criminalità organizzata o per reati puniti con pene superiori a cinque anni di reclusione.

La suddetta nota, unitamente alla circolare, ha dunque formato oggetto della pratica n. 129/98.

Perveniva a formare la separata pratica n. 139/98, in data 21 giugno 1998, la circolare di pari data del Direttore Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia in tema di trasmissione degli atti a seguito di richiesta di riesame di misura cautelare.

La circolare si era resa necessaria perchè la Corte Costituzionale, con sentenza pronunciata il 1 giugno dello stesso anno (e depositata il 22 giugno seguente), aveva dichiarata non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., ritenendo di dover interpretare il comma 5 di tale articolo nel senso che il "dies a quo" per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame (da effettuare non oltre il quinto giorno successivo) è costituito dalla stessa data di presentazione del ricorso.

L'Alta Corte ha così affermato il principio che, laddove la norma prevede

"l'immediato avviso" alla autorità procedente dell'avvenuto deposito del ricorso, non può esservi soluzione di continuità tra questo e la comunicazione dell'avviso medesimo, dal momento che da esso decorrono i cinque giorni, trascorsi i quali la misura cautelare diviene inefficace (per effetto del successivo comma 10).

Poichè siffatta interpretazione è stata ritenuta vincolante per l'interprete (giacchè in difetto si sarebbe dovuta ritenere costituzionalmente illegittima la norma) diventava quanto mai prioritario provvedere affinchè "ostacoli di fatto" (dalla stessa Corte elencati in orari di chiusura degli uffici, ritardi nella individuazione dell'autorità procedente, errori in tale individuazione) non si frapponessero alla immediata comunicazione dell'avviso ed alla trasmissione degli atti.

Sulla base di ciò, la circolare viene a rappresentare ai Presidenti e Procuratori Generali delle Corti d'Appello la necessità che siano impartite le opportune direttive organizzative affinchè ne sia curata la puntuale osservanza, a tal fine richiamando anche la citata circolare ministeriale del 12 giugno 1998.

Stante l'evidente connessione, le due pratiche sono state riunite.

(3)

Orbene, attesa la puntuale previsione organizzativa contenuta nelle disposizioni ministeriali, ritiene questo Consiglio di dover solamente prendere atto delle direttive contenute nelle due circolari, trattandosi di materia (attivazione e mantenimento di un efficiente livello operativo delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari) che rientra nell'esclusiva competenza assegnata dall'art. 110 Cost.

al Ministro, in ordine alla quale, peraltro, i capi degli uffici si pongono in rapporto funzionale con il Ministro stesso (come deriva in concreto dall'art. 13 L.G.).

Tuttavia, considerato che l'attività rimessa al Ministero si pone come indispensabile funzione "servente" della giurisdizione, tale cioè da condizionarne il buon andamento ed il corretto ed imparziale esercizio, non può non segnalarsi, aggiuntivamente, che il raggiungimento di efficienti standards operativi nella ge- stione dei procedimenti e degli effetti di questi (come le comunicazioni attinenti a vicende processuali) dipende in larga misura da ciò che il Ministero stesso è in grado di assicurare alle strutture di supporto di ciascuna sede giudiziaria, in termini di finanziamento, organizzazione ed allestimento degli uffici.

Pertanto a' sensi dell'art. 10, penult. comma., L. 195/1958, si coglie l'occasione per rivolgere l'invito al Ministero di voler garantire il massimo impulso per un efficiente e funzionale adeguamento dei servizi relativi alla giustizia, provvedendo tempestivamente alla integrazione delle risorse necessarie acchè gli uffici giudiziari possano apprestare in concreto - come è fatto loro ora obbligo - un presidio continuo per soddisfare le indicate esigenze processuali, a cominciare - ad esempio - dalla previsione e dallo stanziamento in bilancio di un congruo "monte-ore" per lo straordinario del personale amministrativo».

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