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R E P U B B L I C A I T A L I A N A /2020. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A

/2020

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA composta dai seguenti Magistrati:

Rita Loreto Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore Sergio Vaccarino Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. /2020

nel giudizio in materia di conto per l’esercizio finanziario 2016, iscritto al n. 22408 del registro di segreteria, nei confronti dell’agente contabile Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all’udienza pubblica del 3 marzo 2020, il relatore ed il P.M Giovanni Di Pietro;

ritenuto in

F A T T O

Con la relazione n. 577 del 12 dicembre 2019, il Magistrato istruttore ha rimesso all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 34579, reso dalla Equitalia Sud s.p.a., quale concessionario delle somme affidate in riscossione per il Comune di Cassano allo Ionio (CS), per l’esercizio finanziario 2016.

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In via preliminare, ha rappresentato che, per i conti presentati dall’Agente della riscossione fino all’esercizio 2015, sussisterebbe indubbiamente la competenza per territorio delle sezioni giurisdizionali regionali.

La tesi troverebbe conferma nella recentissima ordinanza della II Sezione Giurisdizionale d’Appello n. 44, depositata il 9.9.2019, che avrebbe attribuito alla locale Sezione giurisdizionale regionale l’esame dei conti giudiziali resi su base provinciale dall’Equitalia Centro s.p.a., trattandosi di un soggetto totalmente autonomo rispetto alla holding Equitalia s.p.a., munito “di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta” e direttamente investito “dell’attività di riscossione delle entrate erariali, avendo assunto in proprio l’attività di maneggio di denaro”; mentre la società holding avrebbe svolto solo funzioni di controllo, coordinamento e indirizzo strategico, rimanendo del tutto estranea all’attività di riscossione, in conformità al proprio atto costitutivo, le singole società avrebbero invece gestito, in qualità di agenti contabili, le diverse attività di carattere operativo, procedendo concretamente alla riscossione. Ne conseguirebbe che la qualità di agente contabile potrebbe essere assunta dalle singole società partecipate e mai dalla holding Equitalia s.p.a., sulla quale pertanto non potrebbe gravare alcun obbligo di resa del conto.

Per il 2016, si porrebbe il problema di comprendere se, avuto riguardo alla diversa organizzazione dell’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., il conto giudiziale possa essere presentato presso la Sezione giurisdizionale regionale, ovvero se debba essere considerato un sub-

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conto destinato a confluire nel conto principale, da presentare a sua volta alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.

Nel merito, ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto, in virtù delle reiterate proroghe dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ad opera degli agenti della riscossione, disposte dal comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, come modificato, da ultimo, dal comma 20 dell’art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, convertito ex lege n. 136 del 2018.

A seguito della relazione, con decreto presidenziale del 14 gennaio 2020, è stata fissata per la discussione l’udienza del 3 marzo.

All’udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale; in ordine alla questione concernente l’improcedibilità, si è rimesso al Collegio.

Nessuno è comparso per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

In via preliminare, In merito alla questione della competenza per territorio, si evidenzia che, in ordine ai conti presentati dall’Equitalia Sud s.p.a., si condivide la tesi seguita dalla II Sezione Giurisdizionale d’Appello, con la recentissima ordinanza n. 44, depositata il 9.9.2019, che ha attribuito alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio l’esame dei conti giudiziali resi su base provinciale dall’Equitalia Centro s.p.a. (per la Calabria, Equitalia Sud s.p.a.), trattandosi di un soggetto totalmente autonomo rispetto alla holding

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Equitalia s.p.a., munito “di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta” e direttamente investito “dell’attività di riscossione delle entrate erariali, avendo assunto in proprio l’attività di maneggio di denaro”; infatti, mentre la società holding ha svolto solo funzioni di controllo, coordinamento e indirizzo strategico, rimanendo del tutto estranea all’attività di riscossione, in conformità al proprio atto costitutivo, le singole società hanno invece gestito, in qualità di agenti contabili, le diverse attività di carattere operativo, procedendo concretamente alla riscossione. Ne consegue che la qualità di agente contabile può essere assunta dalle singole società partecipate e mai dalla holding Equitalia s.p.a., sulla quale pertanto non può gravare alcun obbligo di resa del conto.

La decisione della II Sezione di Appello lascia impregiudicata la questione dell’individuazione della competenza per territorio in base alla diversa organizzazione dell’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

(operativa solo a far data dal 1° luglio 2016, a seguito della fusione per incorporazione delle tre società Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a.), nonché dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico istituito ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 (subentrato a titolo universale, a decorrere dal 1° luglio 2017, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia).

Sul punto, si ritiene di dover confermare le stesse conclusioni.

Com’è noto, vi sono state indubbiamente delle importanti modifiche nell’assetto societario, nel momento in cui è stata costituita l’Equitalia

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Servizi di Riscossione s.p.a., operativa solo a far data dal 1° luglio 2016, a seguito della fusione per incorporazione delle tre società Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud s.p.a.

Pur a fronte delle modifiche dell’assetto societario, è rimasta però ferma l’articolazione organizzativa su base provinciale, a cui corrisponde una completa autonomia nell’attività gestionale e nei conseguenti obblighi di rendicontazione.

Su base provinciale la società di riscossione provvedeva e provvede, pertanto, ad acquisire i ruoli per la riscossione, effettuare la notifica delle cartelle, riscuotere i crediti in esse sottesi, riversarli agli enti e rendicontarli; essendo l’attività di rendicontazione totalmente autonoma, conseguentemente anche la presentazione dei conti, la parifica e il discarico avvenivano in maniera totalmente indipendente.

In virtù dell’autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta alle articolazioni provinciali dell’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., nonché del carattere del tutto autonomo dell’attività di rendicontazione, si ritiene che sussista la competenza per territorio di questa Sezione giurisdizionale regionale, per l’esercizio finanziario 2016.

Analoghe le conclusioni per i conti relativi agli anni successivi, presentati dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in considerazione dell’autonomia gestionale ravvisabile su base provinciale.

Nel merito, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del giudizio di conto.

Recente giurisprudenza d’appello è, infatti, intervenuta riguardo al termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell’agente della riscossione (cfr. Prima Sezione Centrale d’Appello,

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sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017;

idem stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017), precisando che “trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l’agente della riscossione…….e il Comune”, sicché “una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”; pertanto, solo da quel momento potrà aversi un quadro compiuto della “situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile” (sent. n. 73/2017 cit).

Così opinando, si dovrà tenere conto della proroga dei termini per la riscossione, disposta dall’art. 10, comma 2 - ter del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del 2015 e dall’art.

1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, atteso che tale normativa, consentendo all’agente contabile di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto, inevitabilmente impedisce che “le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili” (sent.

n. 73/2017 cit.).

Inoltre l’art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che all’art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo sia sostituito dal seguente: “ le comunicazioni di inesigibilità relative alle

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quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021”.

Da ultimo, il comma 20 dell’art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, come convertito ex lege n. 136 del 2018, ha previsto che, al comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, il primo periodo sia sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».

Dall’esame del quadro normativo, si desume che, allo stato, non sussistono i presupposti per procedere all’esame del conto nel merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, permane tuttora la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni.

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La circostanza rende, allo stato degli atti, improcedibile il giudizio relativo al conto in oggetto ed esonera il Collegio da una pronuncia specifica in punto di spese, posto che la presente decisione non equivale a discarico, ma onera l’Agente della riscossione convenuto alla ripresentazione del conto giudiziale per cui è causa, alla scadenza dei termini delle proroghe per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 34579;

DICHIARA

l’improcedibilità del giudizio di conto, fermo restando l’onere dell’Agente della riscossione di ripresentare il conto giudiziale alla scadenza dei termini di proroga per le dichiarazioni di inesigibilità.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio in data 3 marzo 2020.

IL RELATORE

f.to Giuseppe di Pietro IL PRESIDENTE f.to Rita Loreto Depositata in segreteria il 12/03/2020

Il Funzionario

f.to dott.ssa Stefania Vasapollo

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