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C O M U N E DI G U A S T A L L A Provincia di Reggio Emilia

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Academic year: 2022

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C O M U N E DI G U A S T A L L A

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1 42016 GUASTALLA Tel. (0522) 839711 Fax (0522) 824834

C.F. e P.IVA: 00439260357 Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

*********

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 10/11/2017

Proposta n. A03.S02.S01 1477/2017 Determ. n. 644 del 10/11/2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE AL 2%

DELL'IMPORTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO

DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA DI DANZA E MUSICA DI VIA PIEVE 66-68, COLPITO DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - DITTA 3F SRL - CUP

F81E13002310006 - CIG 69995714B7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione consiliare n. 42 del 20/12/2016, avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio 2017 – 2019 ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 - 2019” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 – parte finanziaria”;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

Premesso:

Che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 28/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli interventi di ripristino con miglioramento sismico dell’edificio denominato “scuola di danza e musica” colpito dal sisma di maggio 2012, per l'importo di Euro 940.500,00;

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Che con determinazione n. 280/2016 del Servizio Unico Appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana sono stati approvati i relativi documenti di gara per l'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 D.lgs 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, importo a base di gara: € 737.417,66 inclusi oneri non soggetti a ribasso: € 21.072,69 di sicurezza;

Che la gara è stata esperita dal Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana a termini della convenzione rep. n. 4287/2009 e in esecuzione della determinazione di cui sopra e, come da verbale delle sedute di gara del 06/09/2016 e del 26/09/2016, la migliore offerta era stata presentata dalla ditta C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti di Reggio Emilia con un ribasso del 14,980% e un punteggio complessivo di 95,918/100;

Che il Responsabile competente del Comune di Guastalla ha valutato non congrua l’offerta presentata da C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti di Reggio Emilia come da nota del 27/01/2017;

Che,dal verbale sopracitato, la ditta seconda in graduatoria risulta essere la Cooperativa Edile Artigiana di Parma con un ribasso del 5,555% e un punteggio complessivo di 93,162/100;

Che l’offerta della ditta Cooperativa Edile Artigiana di Parma è congrua ex art. 97 c. 3 D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che con determina del Servizio Unico Appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana n° 35 del 27/01/2017 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta Cooperativa Edile Artigiana di Parma per un importo complessivo pari a € 697.624,70;

Vista la richiesta di subaffidamento presentata dalla ditta Cooperativa Edile Artigiana S.C.

di Parma, esecutrice dei lavori, con la quale chiede l’autorizzazione a subaffidare lavorazioni di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati ed in particolare la fornitura e posa di porte interne fonoisolanti alla ditta 3F SRL con sede in Via Vittorio Emanuele 7 Bossico (BG) P.IVA 02360810168 per l’importo di € 7.500,00 iva esclusa;

Visto l’art. 105 del D.Lgs 50/2016 Coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti) che prevede:

• costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;

• L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acquisire

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nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7;

• Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (15 giorni);

Considerato che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 l’amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subaffidamento, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

Ritenuto opportuno manifestare l’autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica ed al fine di poter dare corso ai lavori quanto prima;

Precisato in particolare che:

• l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subaffidatario dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

• l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

• l'appaltatore e, suo tramite, le imprese subaffidatarie devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

RILEVATO:

Che il citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017, considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare;

Che per i contratti di subappalto di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione appaltante sono ridotti della metà (quindici giorni dalla relativa richiesta);

Che ai fini di quanto sopra indicato, l’importo dei lavori in subaffidamento richiesto non supera, singolarmente, il limite del 2 % dell’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d’appalto e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017;

Che la ditta Cooperativa Edile Artigiana S.C. di Parma curerà l’integrale rispetto di quanto

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previsto dal D.lgs. 50/2016 art. 105, coordinato con il decreto legislativo 56/2017, così come specificato nelle richieste di subaffidamento suddette;

Che non sussistono forme di controllo e/o collegamento tra la ditta Cooperativa Edile Artigiana S.C. di Parma e la ditta 3F SRL con sede in Via Vittorio Emanuele 7 Bossico (BG) P.IVA 02360810168;

Ritenuto di dover autorizzare la ditta Cooperativa Edile Artigiana S.C. di Parma a subaffidare le prestazioni di importo inferiore al 2% dell’importo affidato, ed in particolare la fornitura e posa di porte interne fonoisolanti alla ditta 3F SRL con sede in Via Vittorio Emanuele 7 Bossico (BG) P.IVA 02360810168 per l’importo di € 7.500,00 iva esclusa;

stante la regolarità della documentazione trasmessa agli atti dell’ufficio tecnico;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l’autorizzazione;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è individuato nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Ing.

Valenti Stefano, come da poteri conferitigli dal Sindaco in data in 30/12/2016 nomina prot.

N. 0031246;

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;

- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la

“Trasparenza Amministrativa”;

- estensore del presente atto è la geom. Barbara Ghirardi;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni indicate in narrativa, la ditta Cooperativa Edile Artigiana S.C. di Parma a subaffidare le prestazioni di importo inferiore al 2% dell’importo affidato, relativamente alla gara per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico dell’edificio denominato “scuola di danza e musica” colpito dal sisma di maggio 2012, ed in particolare la fornitura e posa di porte interne fonoisolanti alla ditta 3F SRL con sede in Via Vittorio Emanuele 7 Bossico (BG) P.IVA 02360810168 per l’importo di € 7.500,00 iva esclusa; stante la regolarità della documentazione trasmessa agli atti dell’ufficio tecnico;

stante la regolarità della documentazione trasmessa agli atti dell’ufficio tecnico;

2) di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;

3) di porre a carico della ditta Cooperativa Edile Artigiana S.C. di Parma, l’onere dell’integrale rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 coordinato con il

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decreto legislativo 56/2017.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore (VALENTI STEFANO)

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO Servizio Segreteria

Attestazione di Pubblicazione Determina N. 644 del 10/11/2017

Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE AL 2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA DI DANZA E MUSICA DI VIA PIEVE 66-68, COLPITO DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - DITTA 3F SRL - CUP

F81E13002310006 - CIG 69995714B7.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 10/11/2017 al 25/11/2017

Guastalla li, 27/11/2017

Sottoscritta dal Vicesegretario Scaravelli Dott.Marco

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

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