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Esso è espressione dell autonomia negoziale [vedi], intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art c.c.).

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Contratto

Autore: Edizioni Simone | 20/10/2015

Contratto (d. civ.): L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Esso è espressione dell’autonomia negoziale [vedi], intesa quale potere delle parti di autoregolamentare i propri interessi (art. 1322 c.c.).

È un negozio giuridico [vedi] bilaterale o plurilaterale, poiché si perfeziona con il consenso di due o più parti.

Esso, inoltre, si caratterizza per la sua patrimonialità, in quanto ha per oggetto rapporti suscettibili di valutazione economica.

La classificazione dei contratti

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In base al perfezionamento del vincolo contrattuale:

Contratti consensuali: costituiscono la maggioranza e si perfezionano con il semplice consenso (la compravendita di un’automobile si perfeziona quando si forma l’accordo tra il venditore e il compratore, indipendentemente dalla consegna del veicolo).

Contratti reali: tale categoria di contratti richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna della cosa, che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un elemento costitutivo dello stesso (es. comodato, mutuo).

In base al tempo dell’esecuzione:

Contratti ad esecuzione istantanea: sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all’atto della conclusione del contratto (ad esecuzione immediata) o in un momento successivo (ad esecuzione differita).

Contratti di durata: sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo (ad esecuzione continuata, es.: locazione) o ad intervalli (ad esecuzione periodica, es.: somministrazione di derrate).

In base agli effetti:

Contratti ad effetti obbligatori: sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. Non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali (es.:

locazione, deposito).

Contratti ad effetti reali (o traslativi): sono quelli che producono, come effetto, il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato (art. 1376 c.c.).

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I contratti ad effetti reali sono, dal punto di vista del perfezionamento della volontà, consensuali: per il trasferimento o per la costituzione del diritto, è, infatti, sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato; non è quindi necessaria la consegna, che vale solo ad effetti possessori (cd. principio del passaggio consensuale del diritto).

In base al nesso tra le attribuzioni patrimoniali:

Contratti a prestazioni corrispettive: ono caratterizzati dal fatto che:

– il contratto genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte e ciascuna delle parti è tenuta ad una prestazione (vi è, cioè, prestazione e controprestazione);

– tra le due prestazioni si stabilisce uno speciale nesso di corrispettività [vedi Sinallagma] che consiste nella interdipendenza fra esse, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non è effettuata anche la prestazione dall’altra parte.

Contratti unilaterali: sono quei contratti che, pur implicando l’esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di volontà, generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es.: donazione, mutuo senza interessi etc.).

In base al rapporto tra i corrispettivi (per i contratti a prestazioni corrispettive):

Contratti aleatori: sono quelli in cui l’entità o l’esistenza della prestazione o della controprestazione è collegata ad un elemento incerto, e nei quali, pertanto, il rischio contrattuale (cd. alea [vedi]) è più ampio ed assume rilevanza causale.

Esempi: contratto di assicurazione, gioco, scommessa, vendita di cose future.

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Contratti commutativi: in tali contratti, fin dal momento della conclusione, ciascuna delle parti conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio che riceverà dal contratto (es.: vendita, nella quale il venditore sa che si spoglierà del bene e che in cambio riceverà una certa somma di danaro).

In base all’autonomia negoziale:

Contratti atipici o innominati: sono quelli che non rientrano in un dato tipo legale.

La possibilità di stipulare tali tipi di contratti è espressamente riconosciuta dal 2°

comma dell’art. 1322 c.c.

Contratti collegati: è una figura che si realizza quando tra una pluralità di contratti sussiste un rapporto di interdipendenza, in quanto l’interesse perseguito dalle parti può essere realizzato solo tramite il collegamento tra i singoli contratti (cd.

collegamento funzionale).

Il collegamento, invece, si dice genetico, quando un contratto influisce sulla formazione dell’altro.

Infine, l’interdipendenza dei negozi è normalmente reciproca, ma può essere anche unilaterale, quando la sorte di un rapporto si ripercuote sull’altro, ma non viceversa.

Contratti misti: una categoria della quale si individuano due distinte ipotesi.

La prima riguarda il contratto in cui concorrono gli elementi di più contratti tipici che si fondono in un’unica causa, concorrendo così a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico.

La seconda, invece, riguarda l’ipotesi di una pluralità di cause concorrenti nella unicità del rapporto (es.: vendita mista a donazione).

Nell’una e nell’altra ipotesi (fusione o concorrenza di cause) il contratto misto è inteso come contratto unico.

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Per determinare la disciplina giuridica può farsi riferimento sia al criterio cd. della combinazione, secondo il quale ciascun elemento contrattuale distinto deve essere regolato dalle norme che gli sono proprie, sia al criterio cd. dell’assorbimento, secondo il quale si applica la disciplina del contratto prevalente.

Si ritiene attualmente preferibile il criterio cd. dell’assorbimento attenuato, secondo il quale può applicarsi la disciplina dell’elemento prevalente unicamente in caso di incompatibilità tra le discipline dei distinti elementi contrattuali.

Contratti tipici o nominati: costituiscono un modello di operazione economica che si è tradotto in modello normativo, che è previsto e disciplinato dalla legge.

Elementi essenziali del contratto

– l’accordo delle parti (il reciproco consenso in ordine all’operazione economica);

– la causa (lo scopo pratico perseguito dalle parti: è la cd. causa in concreto);

– l’oggetto (inteso come l’operazione economica voluta dalle parti, ad es. il trasferimento della proprietà, e come il bene oggetto dell’operazione economica, ad es. la casa);

– la forma, se prevista dalla legge a pena di nullità (la forma è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti, ad es. il documento, l’accordo verbale, il comportamento dei soggetti contraenti).

La mancanza anche di uno di questi requisiti comporta la nullità del contratto.

Elementi accidentali del contratto

– la condizione (elemento accidentale che subordina l’inizio o la cessazione

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dell’efficacia del contratto al verificarsi o meno di un avvenimento futuro e incerto);

– il termine (il momento a partire dal quale o fino al quale il negozio avrà efficacia);

– il modo o onere (elemento accessorio dei negozi gratuiti – testamento, donazione – che consiste in un peso imposto ai destinatari di essi – ad es.,ti dono un immobile con l’obbligo di costruire un ospedale).

Formazione del contratto

Il contratto si forma attraverso:

– lo scambio di proposta e accettazione. La proposta è l’atto con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto. L’accettazione esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta. Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, e precisamente quando la dichiarazione giunge all’indirizzo del proponente (art.

1335 c.c.);

– la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti (dichiarazioni congiunte e simultanee).

Efficacia del contratto

Il contratto:

– ha forza di legge tra le parti;

– non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge (ad es., contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c.). Infatti, in base al

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principio di intangibilità della sfera giuridica altrui, l’atto negoziale non può produrre effetti nei confronti dei terzi. Questo principio è inteso, tuttavia, come divieto di effetti pregiudizievoli a carico del terzo, salva la facoltà di rifiuto del destinatario;

– può essere sciolto soltanto per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge;

– diventa efficace se è dichiarato nullo, annullato, rescisso o risolto.

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