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Oggetto: Limiti normativi per l’avviamento al lavoro dei giovani con diabete.
Nonostante i progressi avvenuti negli ultimi decenni, sia nel campo scientifico che nella coscienza dei diritti fondamentali delle persone, sussiste ancor oggi un grave vulnus nei confronti delle persone affette dalla malattia diabetica per quanto riguarda l’accesso al lavoro e, quindi, il rispetto del fondamentale principio sancito dall’art. 4 della Costituzione che riconosce a tutti il Diritto al lavoro.
Le rammentiamo che, sotto il profilo della scienza medica, è unanimemente riconosciuto che la malattia diabetica, ivi compresa quella, insulinodipendente, di tipo 1, non causa, di per sé, alcuna inidoneità allo svolgimento di nessuna attività, ivi comprese quelle lavorative. L’eventuale inidoneità, semmai, potrebbe derivare dalla presenza di “conseguenze invalidanti” della malattia da valutare caso per caso.
Tale principio, è stato già tradotto in legge, nel nostro ordinamento, con la legge n.
115 del 1987 che, all’art. 8, sancisce che “La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità̀ fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività̀ sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali”.
Il carattere della idoneità lavorativa, come richiamato dalle fondamentali
dichiarazioni internazionali, non è di carattere soggettivo (cioè se la persona sia o no