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Oggetto: Limiti normativi per l’avviamento al lavoro dei giovani con diabete.

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Academic year: 2021

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it Ministero della Giustizia

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Oggetto: Limiti normativi per l’avviamento al lavoro dei giovani con diabete.

Nonostante i progressi avvenuti negli ultimi decenni, sia nel campo scientifico che nella coscienza dei diritti fondamentali delle persone, sussiste ancor oggi un grave vulnus nei confronti delle persone affette dalla malattia diabetica per quanto riguarda l’accesso al lavoro e, quindi, il rispetto del fondamentale principio sancito dall’art. 4 della Costituzione che riconosce a tutti il Diritto al lavoro.

Le rammentiamo che, sotto il profilo della scienza medica, è unanimemente riconosciuto che la malattia diabetica, ivi compresa quella, insulinodipendente, di tipo 1, non causa, di per sé, alcuna inidoneità allo svolgimento di nessuna attività, ivi comprese quelle lavorative. L’eventuale inidoneità, semmai, potrebbe derivare dalla presenza di “conseguenze invalidanti” della malattia da valutare caso per caso.

Tale principio, è stato già tradotto in legge, nel nostro ordinamento, con la legge n.

115 del 1987 che, all’art. 8, sancisce che “La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità̀ fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività̀ sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali”.

Il carattere della idoneità lavorativa, come richiamato dalle fondamentali

dichiarazioni internazionali, non è di carattere soggettivo (cioè se la persona sia o no

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affetta da una determinata malattia o limitazione funzionale), bensì di carattere relazionale (cioè se la persona sia o meno idonea allo svolgimento della specifica attività che dovrebbe svolgere, ovvero l’inidoneità sta nella relazione e non nelle caratteristiche soggettive).

La legge n. 115, nonostante le sue positive ricadute, non ha prodotto tutti gli effetti desiderati, in parte per il permanere di un pregiudizio che spinge una parte dei potenziali datori di lavoro a non assumere lavoratori diabetici, in parte perché non è stato dato compiuto seguito alla finalità della norma del 1987, che avrebbe richiesto l’adattamento di norme di legge o regolamentari al principio sancito da tale legge.

Ed infatti, permangono nel nostro ordinamento una serie di norme, ancora formalmente in vigore, che escludono i lavoratori diabetici, per la sola presenza della malattia, da numerosi impieghi pubblici e privati.

Le segnaliamo che, recentemente, il legislatore spagnolo, proprio per evitare il permanere di qualunque discriminazione, ha abrogato, con una norma di carattere generale, tutte le disposizioni di carattere presuntivo che impedivano l’accesso dei lavoratori diabetici in tutti i concorsi pubblici ed in tutte le selezioni per l’accesso alle Forze Armate ed ai Corpi di sicurezza dello Stato, affidando la valutazione concreta, caso per caso, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento.

Ci rivolgiamo a Lei, pregandola di valutare l’opportunità di proporre un intervento legislativo in grado di adattare la nostra legislazione al livello delle attuali conoscenze scientifiche in modo da far venir meno le persistenti discriminazioni nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza da valutare individualmente.

Le offriamo la nostra piena collaborazione, per mezzo dei nostri consulenti tecnici sia in campo medico che in campo giuridico, fornendole tutta la documentazione che ritenga di utilità.

Avremmo piacere di poterci confrontare, direttamente con Lei e/o con i tecnici di sua fiducia, al fine di pervenire ad un possibile provvedimento che riteniamo di indubbio interesse pubblico.

In attesa di cortese riscontro.

Cagliari 19/01/2020

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