• Non ci sono risultati.

LE FUSIONI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "LE FUSIONI"

Copied!
114
0
0

Testo completo

(1)

– Prof. Lucio Potito –

(2)

STRUMENTO GIURIDICO CHE CONSENTE DI REALIZZARE STRETTE INTEGRAZIONI

TRA DUE O PIÙ AZIENDE

È REGOLATA DA PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ARTT. 2501 – 2505 quater c.c.) POSSONO PARTECIPARVI ANCHE SOCIETÀ SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI

INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

NON E’ CONSENTITA A SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CHE HANNO GIA’ INIZIATO LA DISTRIBUZIONE DELL’ATTIVO salvo quando non partecipano

società con capitale

rappresentato da azioni POSSIBILE ANCHE TRA SOCIETA’ IRREGOLARI E

(3)

SI DICONO FUSIONI ETEROGENEE QUELLE TRA SOCIETÀ:

CHE NON HANNO OMOGENEITÀ CAUSALE

CON DIVERSO REGIME DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI

È AMMESSA LA FUSIONE TRA SOCIETÀ ED ENTI DIVERSI:

CONSORZI, COMUNIONI di AZIENDA, ASSOCIAZIONI E

FONDAZIONI

(benché il legislatore non lo abbia espressamente previsto).

INQUADRAMENTO DELL’OPERAZIONE

È AMMESSA LA FUSIONE DI UNA SOCIETÀ LUCRATIVA

IN COOPERATIVA.

È AMMESSA LA FUSIONE DI UNA COOPERATIVA A MUTUALITÀ NON PREVALENTE IN SOCIETÀ DI CAPITALI.

(4)

DUE SONO LE FORME DI FUSIONI CONTEMPLATE

FUSIONE PER

INCORPORAZIONE

anche

fusioni inverse

FUSIONE PER

CONCENTRAZIONE

(5)

Si distinguono da un semplice acquisto di azienda

Non implicano un esborso di

mezzi liquidi

Costituiscono, molte volte, solo il secondo tempo di un’operazione

di acquisto programmata

Caratterizzate da una più forte e stretta integrazione con l’impresa controllata

Presenti molte finalità proprie degli acquisti Talvolta anche motivi di carattere organizzativo o extra-economici

MOTIVAZIONI ECONOMICO GENERALI

(6)

FATTORI SU CUI SI CONTA:aumento dimensioni;

utilizzo comune di risorse e conoscenze;sviluppo nuove capacità e competenze.

IN LINEA DI

PRINCIPIO L’ESITO FINALE

DOVREBBE ESSERE IL CONSEGUIMENTO

DI UN BENEFICIO ECONOMICO

MOTIVAZIONI ECONOMICO GENERALI

VALORE NUOVO SISTEMA > SOMMA VALORI DELLE

PARTECIPANTI

(7)

Grazie a tali fattori si possono ottenere:

riduzione notevole di costi

• rafforzamento del potere di mercato

• maggiore razionalità nell’utilizzo delle risorse

• effetti positivi sul tasso di rischio

• competitività e redditività crescenti

• ma anche: la semplice cattura di valore altrui

Si tratta di effetti già segnalati, in precedenza, ma

che nella fusione possono esplicarsi pienamente

(8)

Spesso mancano

immediate finalità

di crescita

- Ripresa delle posizioni perdute

- Eliminazione di carenze operative

- Eliminazione di impresa in perdita

- Un tempo, anche scopi fiscali.

(9)

Motivazioni

finanziarie

- si incorporano imprese con forte liquidità; - è possibile generare liquidità con dismissioni

portatrici di latenti plusvalenze;

- con la fusione si migliora il grado di affidabilità del sistema aziendale e con esso la propria capacità di credito.

Motivazioni

di altra natura

- interessi personali di azionisti di maggioranza (diversificazione dei propri investimenti)

- interessi di dirigenti (aumento prestigio/compensi) - unico modo di integrare aziende, quando non

esistono soggetti disposti a vendere

(10)

Fusioni orizzontali:

se l’aggregazione avviene tra aziende operanti negli stessi settori o svolgenti attività che hanno fra loro legami di tipo produttivo/distributivo

• INTEGRAZIONE ORIZZONTALE

Fusioni verticali:

se le aziende partecipanti agiscono in stadi produttivi contigui

• INTEGRAZIONE VERTICALE

Fusioni conglomerate:

se l’operazione riguarda aziende operanti in settori produttivi ed in mercati sostanzialmente differenti

• DIVERSIFICAZIONE

(11)

Le

Fusioni Orizzontali

- obiettivi:

Rafforzamento competitivo e consolidamento delle

posizioni raggiunte

Conseguimento di “economie di scala”

Incremento

della

redditività,

conseguente

al

maggior potere contrattuale acquisito

Eliminazione di concorrenti

SE EFFETTUATE DA GRANDI IMPRESE,

POSSONO APPORTARE MODIFICHE DEL SETTORE

FUSIONI E STRATEGIE DI SVILUPPO

(12)

Le Fusioni Verticali - obiettivi:

Assunzione del diretto controllo delle forniture dei materiali occorrenti, ovvero del collocamento dei propri prodotti

- ottenimento di maggiore potere di mercato

- rafforzamento dell’autonomia nei settori in cui si agisce

- maggiore capacità di contrastare ingresso o azione di altre imprese Acquisizione coerenza con i propri modi di operare

Più ampia e approfondita conoscenza dei mercati

Inoltre: stabilità e regolarità rapporti

eliminazione di oneri di negoziazione

economie di costo (controllo di un maggiore differenziale)

aspetti negativi

PERDITA DI FLESSIBILITA’ OPERATIVA

OPERANDO IN PIU’ STADI: AUMENTO DEL RISCHIO GENERALE

(13)

Ricerca di alternative allo sviluppo aziendale

Diversificazione per attenuare il rischio

Utilizzazione di capacità e risorse resesi disponibili

si conseguono di economie di scala e di scopo.

Le Fusioni Conglomerate - obiettivi:

FUSIONI E STRATEGIE DI SVILUPPO

Rischi:

Problemi di coordinamento

Strutture pesanti e rigide

Eccessivo aumento costi

(14)

Fusioni nell’ambito di un Gruppo

Motivazioni non valutabili con riguardo alla singola impresa, ma in

relazione a strategie e interessi del gruppo

Lo stesso vale per la eventuale crescita di valore

Motivazioni

- riassetto organizzativo e ristrutturazioni

- avvenuta modificazione di condizioni precedenti e necessità di opportune semplificazioni

- rendere più decifrabile e trasparente l’artico-lazione organizzativa del gruppo, per il mercato - ottimizzazione della raccolta e dell’impiego delle

risorse finanziarie, sia di origine esterna che interna

(15)

Macrofasi

Fattori critici

Risorse coinvolte

Fase 1

Analisi e valutazione preventiva a livello strategico

Capacità di visione

strategica Management interno dell’acquirente

Fase 2

Negoziazione e

closing Capacità negozialiForza contrattuale

Livello del prezzo

Esterni: in genere consulenti e professionisti

Fase 3

Integrazione ex post Capacità organizzativa Cultura prevalente

Management di ambedue le società

I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO

(16)

Macrofasi

Impatto sul valore

Fase 1

Analisi e valutazione preventiva a livello strategico

Minimo

Il rischio massimo

concerne un’opportunità non sfruttata

Fase 2

Negoziazione

Medio

Obiettivo di “cattura di valore”

Fase 3

Integrazione ex post

Massimo

Risultato positivo: pieno ottenimento degli effetti sinergici

Risultato negativo: rischio di distruggere valore

I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO

IMPATTO SUL VALORE

(17)

TEMPI DI ATTUAZIONE LUNGHI

FASE DELL’INTEGRAZIONE MOMENTO CRUCIALE:

TUTTO IL VALORE SI CREA DOPO L’ATTO DI FUSIONE

RUOLO DEL MANAGEMENT

Consapevolezza che vengono ridisegnati i confini delle aziende e modificati i loro modi di competere

Necessità di creare clima favorevole

RISCHI

Rigidità e burocratizzazione

Mancata armonizzazione di prassi, culture e mentalità

Demotivazione e insoddisfazione dirigenti

DIFFICOLTÀ OBIETTIVE

Contesto esterno sfavorevolmente mutato

Ci si accorge che l’azienda acquisita non è stata attentamente analizzata e/o non congruamente

I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO

(18)

Esso indica quante azioni/quote della società

risultante dalla fusione dovranno ricevere

i soci delle società fuse

BASE DI

CALCOLO

valore economico delle

società partecipanti

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

(19)

Una logica astratta indurrebbe a calcolare il

contributo di ogni azienda al maggior valore creato

Si frappongono difficoltà teoriche e pratiche

Per cui:

- ipotesi di

stand alone

- eventuale recupero contributo azienda con

appropriata scelta dei metodi di stima

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE

PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Il rapporto di cambio è diverso da un prezzo di cessione

Importante è determinare quanto vale un’azienda in

rapporto all’altra

Criterio dell’omogeneità: ma non acritico e irrazionale

(20)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa (Incorporante) Società Beta (Incorporata) 1.500 1.500 1 12.000 400 400 1 8.000

RC

= 8.000/12.000 x 1.500/400 = 12.000/4.800 =

5/2

RC

= valore unitario azioni di

A

12.000/1.500 = 8

valore unitario azioni di

B

8.000/ 400 = 20

cioè:

2 azioni di B = 5 azioni di A

CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO

CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO (1)

A) - Alfa non detiene alcuna partecipazione in Beta

valore nominale azioni di A = 1 Esempio

(21)

Ovvero:

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa (Incorporante) Società Beta (Incorporata) 1.500 300 5 12.000 400 400 1 8.000

RC

= 8.000/12.000 x 300/400 = 2.400/4.800 =

1/2

RC

= valore unitario azioni di

A

12.000/300 = 40

valore unitario azioni di

B

8.000/400 = 20

cioè:

2 azioni di B = 1 azione di A

CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO

CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO (1)

Esempio B) - Alfa non detiene alcuna partecipazione in Beta

ma il Val Nom azione di A = 5

(22)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa (Incorporante) Società Beta (Incorporata)

1.500 300 5 12.000 400 400 1 8.000

W

Alfa

: W

(Alfa + Beta)

= CS

Alfa a.f.

: CS

Alfa p.f.

Il rapporto di

concambio

=

200

azioni

Alfa

/400

azioni

Beta

= 1

azione

Alfa

/2

azioni

Beta

12.000 : 20.000 = 1.500 : x

x = 2.500 (

CS

Alfa p.f.)

1.000/5 = 200 (

n. azioni di nuova emissione da attribuire ai soci di Beta

)

2.500 – 1.500 = 1.000 (

+

CS

Alfa)

CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO

CALCOLO RAPPORTO DI CAMBIO (1)

(23)

Esempio C) - Alfa detiene il 60% di Beta

W Alfa : W (Alfa + Beta) = CS Alfa a.f. : CS Alfa p.f.

Il rapporto di

concambio

=

400

azioni

Alfa

/160

azioni

Beta

= 5

azioni

Alfa

/2

azioni

Beta

12.000 : 20.000 = 1.500 : x x = 2.500 (CS Alfa p.f.)

1.000/1 = 1.000 (n. azioni di nuova emissione di spettanza dei soci di Beta in assenza del rapporto di partecipazione)

2.500 – 1.500 = 1.000 (+ CS Alfa)

1.000 * 40% = 400 (n. azioni di nuova emissione da attribuire ai soci di Beta)

400 * 40% = 160 (n. azioni di Beta non possedute da Alfa)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa (Incorporante) Società Beta (Incorporata)

1.500 1.500 1 12.000 400 400 1 8.000

(24)

Il fatto che

Alfa

possieda una

partecipazione in

Beta

non muta

il rapporto di concambio,

ma solo il numero delle azioni di

nuova emissione da attribuire ai soci

di

Beta

(25)

Se

Alfa

possiede il 100% di Beta:

non dovrà emettere nuove azioni

 dovrà sostituire la partecipazione

in

Beta

con le attività e passività

di quest’ultima.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE

(26)

Assegnazione delle azioni di

Gamma

FUSIONE

PER UNIONE:

Alfa + Beta

=

Gamma

N. Azioni da

assegnare ai soci di Alfa W Alfa

W Gamma

x

N. Az. Gamma

N. Azioni da

assegnare ai soci di Beta W Beta

W Gamma

x

N. Az. Gamma

(27)

8.000/(12.000 + 8.000) = 40% (% di azioni di Gamma spettanti ai soci di Beta)

Ipotizzando un Cap. soc. di Gamma pari ad €1.900 (VN €1), si ha che: 1.900 * 40% = 760 (n. azioni Gamma spettanti ai soci di Beta) 1.900 * 60% = 1.140 (n. azioni Gamma spettanti ai soci di Alfa)

RISPETTIVI

RC

=

A

= 1.140/1.500 = 19/25 Esempio: Capitale sociale N. azioni Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa Società Beta

1.500 1.500 1 12.000 400 400 1 8.000 RISPETTIVI

RC

=

B

= 760/400 = 19/10

(28)

Se il CS è costituito da azioni di varie categorie

(ordinarie, di risparmio, privilegiate):

Occorre, nella determinazione del RC,

quantificare il valore delle azioni

ordinarie

e non

ordinarie

.

(29)

Pertanto:

4.440.00/[100.000 + (20.000 x 0,55)] = 4.440.000/111.000 = 40

Il valore unitario delle az. ord. è dunque pari a € 40;

Il valore unitario delle az. risp. è pari a € 22 (55% di 40)

Difatti:

(40 x 100.000) + (22 x 20.000) = € 4.440.000

Valore economico N. azioni ordinarie N. azioni di risparmio

Valore azioni di risparmio Esempio

Società GAMMA 4.440.000

100.000 20.000

55% delle az. ord.

Esempio A:

(30)

Valore economico N. azioni ordinarie N. azioni di risparmio

Valore medio di borsa az. ord. Valore medio di borsa az. risp.

Società Alfa Incorporante Società Beta Incorporata 8.000 40 20 100 50 2.000 5 15 75 25

Rapporti tra valore delle azioni ordinarie/azioni di risparmio: Alfa = 50/100 = 1 az. ord./2 az. risp.

Beta = 25/75 = 1 az. ord./3 az. risp. Trovata l’equivalenza, si determinano i

RC

:

RC

per le az. ord.

RC

tra az. risp. Beta con az. ord. Alfa

RC

tra az. risp. Beta con az. risp. Alfa

2000/8000 x (40 + 10)/(5 + 5) = 5/4

5/4 x 1/3 = 5/12

5/4 x (1/3 : 1/2) = 5/6

Esempio B :

(31)

IPOTESI

Incorporante con un capitale formato da sole azioni ordinarie e incorporata con entrambe le categorie

I rapporti di cambio previsti sono due

Incorporante con un capitale formato da azioni ordinarie e da azioni di risparmio e incorporata con entrambe le categorie

Si determinano distinti rapporti di cambio

Azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie

Le azioni di risparmio vengono sommate

al numero delle ordinarie

CASO DEL “PREMIO DI QUOTAZIONE ”

(32)

1 IL N. AZIONI/VN QUOTE

-

DI SPETTANZA DEI SOCI DELLE

SOCIETA’ FUSE

-

PUÒ ESSERE UN NUMERO NON INTERO

2

SE IL N. DELLE AZIONI/VN DELLE QUOTE

- POSSEDUTE DAI SOCI DELLE SOCIETÀ FUSE - NON SONO MULTIPLI DEL DENOMINATORE DEL

RC

,

OCCORRE UN

CONGUAGLIO IN DENARO

3

IL CONGUAGLIO IN DENARO CONSISTE

NELL’ARROTONDAMENTO PER ECCESSO/DIFETTO DEL

N. AZIONI/VN DELLE QUOTE ATTRIBUITE AI SOCI

I CONGUAGLI IN DENARO

(33)

Capitale sociale N. azioni

Valore nominale Valore effettivo

Società Alfa

Società Beta

4.000 4.000 1 8.000 1.500 500 3 2.000

2.000/(2.000 + 8.000) = 20% (% di azioni di Gamma spettanti ai soci di Beta)

Ipotizzando un Cap. soc. di Gamma pari ad €10.000 (VN €10), si ha che: 1.000 * 20% = 200 (n. azioni Gamma spettanti ai soci di Beta)

Il rapporto di concambio =

200 azioni Gamma/500 azioni Beta = 2 azioni Gamma/5 azioni Beta

Esempio:

(34)

Ipotizzando la seguente suddivisione del CS Beta:

Socio B1

Socio B2

243

257

Soci n. Azioni

spettanti consegnaten. Azioni Differenze Conguaglia debito Conguaglia credito

B1 B2 243 * 2/5 = 97,2 257 * 2/5 = 102,8 97 103 - 0,2 + 0,2 €2 €2

Valore effettivo unitario delle azioni di Gamma: = W (A + B)/n. azioni = (8.000 + 2.000)/1000 = 10

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI

CONGUAGLI

10 * (-0,2) = €2 (conguaglio a credito del socio B1)

10 * (+0,2) = €2 (conguaglio a debito del socio B2)

I CONGUAGLI IN DENARO

(35)

Se non risultano

opposizioni

, è consentita la stipula per atto pubblico dell’ATTO DI FUSIONE, da depositare

per l’iscrizione nel registro delle imprese ove ha sede la società risultante dalla fusione

PROGETTO DI FUSIONE approvato dall’assemblea dei soci

Statuto consentendo:

approvazione dell’organo amministrativo se l’incorporante possiede il 100% della incorporata;

se il possesso è del 90%, la regola statutaria vale solo per l’incorporante.

LA PR O C ED U R A PR EVISTA

La deliberazione deve risultare da

atto pubblico

(36)

Le quattro condizioni per evitare tale termine:

a) c’è il consenso dei creditori di tutte le società partecipanti b) vengono pagati i creditori che non danno il proprio consenso

c) si depositano presso una banca le somme da corrispondere ai creditori

d) la relazione degli esperti, redatta da un’unica società di revisione per tutte le società, asserisce che la situazione patrimoniale/finanziaria delle società non rende necessarie garanzie a favore dei creditori

Obbligazionisti:

semplici = come i creditori

ipotesi dell’approvazione da parte della loro assemblea

convertibili = avvertiti 90 gg prima e diritto a convertire entro 30 gg in ogni caso vanno assicurati “diritti equivalenti”

OPPOSIZIONE AL PROGETTO DI FUSIONE da parte dei creditori

60 gg. dopo iscrizione – riducibili a 30 gg. (in caso di società non azionarie)

(37)

A partire dalla data, in cui è avvenuta l’iscrizione dell’atto di fusione, decorrono gli effetti sostanziali (cioè nei

confronti dei terzi).

Si possono retrodatare gli effetti convenzionali (cioè tra le parti):

sia la decorrenza della partecipazione agli utili per le

azioni/quote ricevute dai soci della società fuse;

sia la decorrenza degli effetti contabili.

POSSIBILE RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI

CONVENZIONALI

ANCHE LA NORMATIVA FISCALE, ART. 172 TUIR – 9 COMMA, CONSENTE LA RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI FISCALI DELLA FUSIONE.

(38)

CONTENUTO

MINIMO

PROGETTO DI FUSIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE DELL’ORGANO

AMMINISTRATIVO

RELAZIONE DEGLI ESPERTI

(39)

1)

Il

progetto di fusione

è il documento fondamentale da

cui risultano contenuti/modalità dell’operazione che si

propone di attuare

contenuto identico per tutte le società - apportabili solo modifiche «che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi»

ha una funzionalità informativa esterna e interna

(fra l’altro contiene l’atto costitutivo società risultante e l’eventuale retrodatazione contabile)

indica il rapporto di cambio e l’eventuale conguagliodetermina le modalità di assegnazione delle azioni/quote

della società risultante dalla fusione

e la data a partire dalla quale esse partecipano agli utili

(40)

2)

La

situazione patrimoniale

appare destinata a

infor-mare soci e terzi in genere

Fornisce un aggiornamento infrannuale

sulla struttura e i

valori contabili dei patrimoni aziendali (non anteriore di oltre gg

120

– sostituibile dall’ultimo bilancio se non più vecchio di 6/mesi)

osserva le norme sul bilancio ordinario di esercizio;

non espone i valori economici delle società partecipanti

offre

un’informazione aggiornata su composizione del

patrimonio, entità di debiti e crediti, liquidità, investimenti, ecc..

non richiesta se i soci vi rinunciano

all’unanimità

(41)

3)

La

relazione dell’organo amministrativo

è il documento

più significativo sul piano economico-aziendale

integra l’informazione contenuta nel progetto di fusione

illustra e giustifica le ragioni di convenienza dell’operazione e la determinazione del rapporto di cambio

può essere differente per ciascuna società partecipante

informa i soci (specie di minoranza) su: motivi e vantaggi, valenza, obiettivi e prospettive della fusione – dati progetto e valori effettivinon è obbligatoria nelle ipotesi in cui l’incorporante possieda l’intero capitale dell’incorporanda (2505 c.c.) e se i soci vi rinunciano

all’unanimità

è imposta dalla Consob, in ogni caso, per le società quotate.

(42)

4) La

relazione degli esperti

intende garantire l’attendibilità dei dati e delle informazioni forniti,

nell’interesse dei soci

Gli esperti vanno scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori o tra le

società di revisione – queste obbligatorie per le quotate

Gli esperti vanno nominati dal tribunale se l’incorporante è soc. azionaria, ovvero se le partecipanti richiedono esperti comuni

La relazione ripercorre criticamente il processo valutativo degli

amministratori. Si esprime sulla congruità del rapporto di cambio e sui metodi seguiti per calcolarlo, nonché su dati e ipotesi utilizzati.

La relazione non va redatta, nell’ipotesi di una incorporante detentrice

dell’intero capitale

Se l’incorporante possiede il 90% - a condizione di concedere ai soci

dell’incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni/quote per un valore determinato in base agli stessi criteri del recesso (art. 2505-bis

c.c.) – il legislatore consente di non redigere la relazione

È possibile omettere la relazione se vi consentono tutti i soci delle

partecipanti.

(43)

SI RICORDA CHE LA

RELAZIONE DEGLI ESPERTI

PUÒ

SERVIRE PER CONSENTIRE LA STIPULA DELL’ATTO DI

FUSIONE PRIMA DEL TERMINE PREVISTO

MA OCCORRE CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE «

ASSEVERI

CHE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI RENDE NON NECESSARIE

GARANZIE A TUTELA DEI CREDITORI

»

COMPITO DIFFERENTE DAL PRECEDENTE

DIRETTA FUNZIONE DI CERTIFICAZIONE

DELLA SOLVIBILITÀ DELLE SOCIETÀ

(44)

L’organo amministrativo ha l’obbligo di segnalare

ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle

altre società partecipanti

le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del

passivo eventualmente intervenute

tra la data in cui il progetto è depositato (o pubblicato)

e la data della decisione della fusione

(45)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

La presenza degli esperti

e di altri professionisti consulenti degli amministratori

rendono le stime più oggettive e autonome

I DOCUMENTI RICORDATI COSTITUISCONO

L’APPARATO INFORMATIVO MINIMO

(46)

Sintesi delle semplificazioni previste .

Semplificazioni nel caso di incorporazione di società interamente possedute:

1. Contenuto del progetto ridotto in alcuni punti.

2. Omissione delle Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti.

3. Se lo prevede l’atto costitutivo (o lo statuto) la fusione può essere deliberata (con atto pubblico) dallo stesso organo

amministrativo, ma conservando l’obbligo dell’iscrizione (o della pubblicazione) del progetto (con i termini previsti dalle altre

norme). Per la incorporante, inoltre, occorre rispettare l’obbligo del deposito presso la sede (o della pubblicazione sul sito) dei documenti previsti nel caso di fusione deliberata dall’assemblea. Tuttavia i soci di minoranza dell’incorporante (almeno il 5% del capitale) possono chiedere, entro otto giorni, dall’iscrizione (o dalla pubblicazione) del progetto che la fusione sia deliberata nei modi normali.

(47)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Semplificazioni nel caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento:

1. Omissione di situazione patrimoniale e Relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti, se però si concede ai soci terzi il diritto di recesso.

2. Medesima possibilità – se lo prevede l’atto costitutivo o lo statuto – di far decidere la fusione dall’organo

amministrativo, con l’obbligo di cui al punto precedente, precisando che l’iscrizione (o la pubblicazione) del progetto sia fatta, per l’incorporante, almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione di fusione. Medesima

possibilità concessa ai soci dell’incorporante, che

rappresentino almeno il 5% del capitale, di cui al punto precedente.

(48)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Semplificazioni nelle fusioni tra società non

azionarie:

1. Riduzione da 30 a 15 giorni del termine

intercorrente tra deposito presso la sede (o

pubblicazione sul sito) dei documenti previsti

e la data fissata per la decisione della fusione.

2. Riduzione da 30 a 15 giorni del termine

intercorrente tra iscrizione nel Registro delle

imprese (o pubblicazione sul sito) del progetto

e data fissata per la decisione della fusione.

3. Riduzione alla metà del termine di 60 giorni

previsti per la stipula dell’atto di fusione.

(49)

LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Semplificazioni conseguenti al consenso

unanime dei soci:

1. Rinuncia al termine previsto per il deposito

presso la sede (o la pubblicazione sul sito) dei

documenti previsti.

2. Rinuncia al termine previsto per l’iscrizione

presso il Registro delle imprese (o la

pubblicazione sul sito) del progetto di fusione.

3. Rinuncia alla redazione di: Situazione

patrimoniale, Relazione dell’organo

(50)

FUSIONI ETEROGENEE

In caso fusioni di soc. di persone in soc. di capitali, occorre un’apposita relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta dagli stessi esperti:

problemi di coordinamento con stime compiute dagli amministratori

NON OCCORRE IN CASO DI CAPITALE MAGGIORE.

SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA

La Consob ha stabilito per la relazione degli amministratori un contenuto molto più ampio e preciso che include molti dati prospettici

La Consob, 10 gg prima dell’assemblea, può richiedere un “documento informativo”

BANCHE

Occorre un’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia

Per la sua richiesta è prevista una Relazione

contenente: obiettivi, vantaggi e costi.

(51)

-SOCIETÀ INCORPORATA

Dopo l’ atto di fusione

chiusura dei conti e determinazione del

PATRIMONIO NETTO DI FUSIONE

Distinguere il caso della

retrodatazione

degli effetti contabili

Apposito bilancio di chiusura?

Problema degli utili dell’ultimo periodo

Caso in cui è necessario un ulteriore bilancio

EFFETTI CONTABILI

(52)

-SOCIETÀ INCORPORANTE

Consolidamento dei conti:

verifiche e controlli da eseguire sulle partite reciproche da eliminare

omogeneizzazione contabile

Valori da accogliere:

- quali sarebbero quelli richiesti sul piano economico contabile

- cosa è in realtà possibile fare

(53)

-SOCIETÀ INCORPORANTE

Valori da accogliere:

art. 2504-

bis

c.c. “Nel primo bilancio successivo alla fusione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima”

eccezione: emersione di un disavanzo o di un avanzo (rinvio)

(54)

C’è

disavanzo

quando:

Costo Partecipaz. > quota P Netto della fusa

C’è

avanzo

quando:

Costo Partecipaz. < quota P Netto della fusa

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

Nascono quando l’incorporante detiene tutto o parte del capitale della incorporata

(55)

Possibili cause deI

disavanzo da

annullamento

il maggiore costo della partecipazione

riflette un effettivo maggiore valore economico della incorporata rispetto al suo valore netto contabile

perdite della società incorporata non

rilevate dalla incorporante con progressiva svalutazione della partecipazione

un cattivo affare (magari anche voluto)

fatto dalla incorporante

1

(56)

Possibili cause

dell’

avanzo da

annullamento

sottostima dell’azienda assorbita (prezzo sostenuto molto tempo addietro e mai

rivalutato)

sovradimensionamento del Patrimonio Netto della incorporata non motivato

buon affare fatto dalla incorporante

2

(57)

Trattamento contabile del Disavanzo/Avanzo da annullamento

Origine

Trattamento

contabile

DISAVANZO

valore economico incorporata superiore

al valore contabile

Maggior valore non fondato

a) Distribuzione

disavanzo su cespiti incorporata e

avviamento

b) Onere Straord nel

conto economico

AVANZO

Incorporata che vale effettivamente di più Patrimonio incorporata sovradimensionato a) Iscrizione di una riserva di capitale a) Rettifiche beni o aumento passività

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

(58)

1. E’ un mero

valore di bilanciamento contabile

(privo di significato economico)

2. Infatti, l’aumento di capitale della incorporante è correlato alla proporzione esistente tra i valori effettivi delle due aziende:

oltre che dipendere dall’entità del capitale della società incorporante precedente alla fusione.

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Nascono quando l’incorporante non ha quote del capitale della incorporata

E’ pari alla differenza tra Aumento del Capitale e quota Patrimonio Netto incorporata

(59)

1.500 : x = 60 : 100 x = 2.500 (Capitale finale di Alfa)

Aumento capitale 1.000 – PN 700 = disavanzo da concambio 300

Esempio A) Capitale sociale N. azioni Valore nominale Valore effettivo Società Alfa (incorporante) Società Beta (incorporata) 1.500 1.500 1 12.000 (60%) 400 400 1 8.000 (40%)

Ipotizzando un PN di Beta = 400 (CS) + 300 (riserve) = 700

Esempio B)

Identico PN di Beta (700) - mentre il Cap Soc di Alfa è pari a 900

900 : x = 60 : 100 x = 1.500 (Capitale finale di Alfa) Aumento capitale 600 – PN 700 = avanzo da concambio 100

(60)

Trattamento contabile del Disavanzo/Avanzo da concambio

Origine

Trattamento

Contabile

DISAVANZO

Aumento di capitale

>

PN incorporata a) Decremento riserve b) Distinta posta negativa di PN

AVANZO

Aumento di capitale

<

PN incorporata Fondo soprapprezzo concambio

Critica alla norma contenuta nell’art. 2504-bis,quarto comma

“se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società

partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell’art. 2426, ad avviamento”

(61)

Ipotizziamo le seguenti situazioni patrimoniali

INCORPORANTE Società Alfa

Partecipazioni in Beta Attività 1.000 800 Passività Capitale sociale (VN €1) Riserve 300 900 600 Totale 1.800 Totale 1.800

INCORPORATA Società Beta

Attività 900 Passività Capitale sociale (VN €1) Riserve 200 400 300 Totale 900 Totale 900

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio

(62)

Si ipotizzi che la partecipazione detenuta da Alfa

si riferisca all’80% del capitale di Beta

Occorre calcolare

due

differenze di fusione:

1 da annullamento (disavanzo):

1000 — 560 (80% P.N.di B) = 440

2 da concambio (avanzo):

120 (20% di 600 aum cap) — 140 (20% P.N. di B) = - 20

(vedi dati del precedente esempio B)

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio

(63)

Situazione patrimoniale della società Alfa

dopo la incorporazione

Società Alfa Attività ex B Attività precedenti Disavanzo da annullam 900 800 440 Passività ex B Passività precedenti Capitale sociale (VN €1) Riserve Avanzo di fusione 200 300 1.020 600 20 Totale 2.140 Totale 2.140

LE DIFFERENZE DA FUSIONE

Esempio

(64)

• LE SOCIETÀ INCORPORATE DEVONO REDIGERE UN

BILANCIO

INFRANNUALE INTERNO

EFFETTUANDO LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

• LA SOCIETÀ INCORPORANTE DEVE ACCOGLIERE I VALORI PATRIMONIALI DELLE INCORPORATE CON IL PATRIMONIO

NETTO DI FUSIONE CHE COMPRENDE IL RISULTATO

DELL’ULTIMO PERIODO

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(65)

scritture di chiusura – Determinazione del PN di fusione Diversi Capitale Sociale Riserve Utile infrannuale a PN di fusione

scritture di chiusura dei conti accesi ai valori patrimoniali

BILANCIO DELLA SOCIETÀ FUSA

Diversi Passività

Società x c/fusione

a Attività

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(66)

Rilevazione dell’assegnazione delle azioni della società incorporante

PN di fusione a Azioni società

Azioni società a Società x c/fusione

Rilevazione del ritiro delle azioni

In caso di fusione senza concambio – Attribuzione del Netto ai soci

PN di fusione a Azionisti c/liquidaz.

Azionisti c/liquidaz. a Società x c/fusione Rilevazione chiusura finale

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(67)

Fusione con società incorporata interamente posseduta

A) Costo della Partecipazione = Patrimonio netto dell’incorporata

B) Costo della Partecipazione > Patrimonio netto dell’incorporata

C) Costo della Partecipazione < Patrimonio netto dell’ incorporata

Ex Società x c/apporto a a

Diversi

Partecipazioni Ex Società x c/apporto a Partecipazioni

Diversi

Ex Società x c/apporto

Disavanzo da annullam.

a Partecipazioni

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(68)

Diversi

Ex Società x c/apporto

Disavanzo da concambio

a Capitale Sociale

Fusione in assenza di partecipazioni tra società

A) Incremento di Capitale Sociale = Patrimonio netto dell’incorporata

B) Incremento di Capitale Sociale > Patrimonio netto dell’incorporata

C) Incremento di Capitale Sociale < Patrimonio netto dell’incorporata

Ex Società x c/apporto a a a Diversi Capitale Sociale Avanzo da concambio

Ex Società x c/apporto A Capitale Sociale

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(69)

Fusione con partecipata posseduta in misura inferiore al 100% Ex Società x c/apporto aa a Diversi Partecipazioni Capitale Sociale

A) Assenza di disavanzo/avanzo da annullamento/concambio

Diversi Ex Società x c/apporto Disav. da conc./annull. a a a a Diversi Partecipazioni Capitale Sociale Avanzo da conc./annull. B) Presenza di disavanzo/avanzo da annullamento/concambio

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(70)

Diversi

Attività

a

a

a

Diversi

Passività Ex Società x c/apporto

Rilevazione dei valori patrimoniali dell’ incorporata

LE SCRITTURE CONTABILI

senza retrodatazione effetti

(71)

• Le incorporate non redigono un bilancio infrannuale, ma si trasferiscono i saldi dei conti nella contabilità della società incorporante con i saldi esistenti

•Quindi non ci fanno scritture di assestamento

• La società incorporante recepisce i saldi contabili delle società incorporate effettuate durante la frazione di esercizio, con un

patrimonio netto di fusione che non comprende il risultato dell’ultimo periodo.

LE SCRITTURE CONTABILI

con retrodatazione effetti

(72)

scritture di chiusura – Determinazione del PN di fusione Diversi Capitale Sociale Riserve a PN di fusione Diversi Passività

Comp. positivi di reddito

Società x c/fusione a a a Diversi Attività

Comp. negativi di reddito

scritture di chiusura dei conti accesi ai valori patrimoniali e reddituali

LE SCRITTURE CONTABILI

con retrodatazione effetti

(73)

Rilevazione dei valori patrimoniali e reddituali della incorporata Rilevazione dell’annullamento della partecipazione nella incorporante

Oppure per l’emissione delle nuove azioni

Diversi Attività

Comp. negativi di reddito

a a a a Diversi Passività

Comp. positivi di reddito

Ex Società x c/apporto Ex Società x c/apporto a Partecipazioni

Ex Società x c/apporto a Capitale sociale

LE SCRITTURE CONTABILI

con retrodatazione effetti

(74)

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

LE REGOLE SONO CONTENUTE NELL’

IFRS 3

DEL

GENNAIO 2008

che ha sostituito la versione del 2004

L

A SUA DISCIPLINA SI ESTENDE A TUTTE LE FORME

DI ACQUISTO/AGGREGAZIONE DI AZIENDE

(

BUSINESS COMBINATIONS

)

Precedente definizione:

«

The bringing together of separate entities or businesses into one

reporting entity»

BUSINESS COMBINATION

«

A transaction or other event in which an acquirer obtains

control

of

one o more businesses»

(75)

IL PRINCIPIO

IFRS 3

NON

DISCIPLINA OPERAZIONI CHE

AVVENGONO TRA SOGGETTI

SOTTO COMUNE CONTROLLO

O CHE CREANO UNA

JOINT VENTURE

IFRS 3

IL PRINCIPIO PRESCINDE DALLA FORMA

GIURIDICA, PERCHÉ

GUARDA ALL’ASPETTO

ECONOMICO SOTTOSTANTE:

L’ESISTENZA DI UN COMPLESSO AZIENDALE

IL CUI CONTROLLO ECONOMICO È OGGETTO

DI TRASFERIMENTO

è l’applicazione del principio della

prevalenza economica sulla forma

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(76)

acquisition method ha sostituito la denominazione precedente di purchase method. La ragione è che se ne è voluto ampliare l’ambito applicativo

• La modifica è conseguente alla nuova definizione di business combination, da cui si evince che il controllo può ottenersi anche mediante un evento differente dalla compravendita.

IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE

• In ogni aggregazione deve essere identificato un acquirente e un acquisito

(

acquisition method

)

• Acquirente è il soggetto che ottiene il

controllo

inteso come potere di governo delle politiche finanziarie e operative dell’azienda

• casi in cui non è immediata l’identificazione

PRECISAZIONE DEL TERMINE

ACQUISIZIONE

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(77)

• Si identificano e recepiscono contabil-mente le attività acquisite e le passività assunte (anche intangibles internamente

prodotti e sviluppati)

condizione e criteri per valutare intangibili

• Le attività e passività (anche potenziali) vengono valutate ai rispettivi fair value.

DATA

DELL’ACQUISIZIONE

• è rappresentata dalla data in cui di fatto si conquista il controllo dell’azienda

• costituisce il riferimento temporale cui vanno riferite le misurazioni da compiere

RICONOSCIMENTO E

MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI

PATRIMONIALI

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(78)

IFRS 3 - SINTESI DELLE TIPOLOGIE DI INTANGIBILI

Intangibili legati al marketing

1. marchi

2. domini di internet

3. testate giornalistiche

4. accordi di “non concorrenza”

Intangibili legati ai clienti

1. lista clientela (customer list)

2. portafoglio ordini

3. relazioni con i clienti

Intangibili legati a opere dell’ingegno

1. commedie, opere, balletti

2. libri, riviste, quotidiani e altre opere letterarie

3. lavori musicali, come compo-sizioni, testi di canzoni

4. immagini e fotografie

5. materiali audiovisivi come disegni animati, video musicali e programmi televisivi

Intangibili basati su contratti

1. accordi di licenze, royalties

2. contratti pubblicitari, di costru-zione, di gestione (management), di servizio, di fornitura

3. contratti di affitto

4. contratti di franchising

5. diritti di trasmissione

6. diritti d’uso (acqua, aria, …)

7. contratti di assistenza

Intangibili legati alla tecnologia

1. brevetti

2. software

3. tecnologia non brevettata

4. banche dati

5. segreti di produzione (formule, processi, ricette)

(79)

INTERESSENZE DI MINORANZA

non-controlling interest

Se l’acquisto del controllo non è totalitario,

occorre valutare la partecipazione di minoranza.

Due i possibili criteri:

1) Stima della partecipazione al fair value.

indipendentemente dai valori assegnati agli elementi attivi e passivi del complesso acquisito

Si basa sui prezzi di borsa

2) Stima della partecipazione sulla base della percentuale di spettanza di terzi dell’attivo netto ottenuto valutando al fair value le singole attività e passività, come visto in precedenza.

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(80)

• Esso è determinato sulla base del fair value di quanto trasferito dall’acquirente

compreso quote differite ma escluso costi accessori (se non c’è corrispettivo: con altri appropriati metodi) • Nelle fusioni il corrispettivo è di regola

costituito dalle nuove azioni emesse.

CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO

AL CEDENTE

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(81)

• Esso costituisce la differenza positiva/negativa tra a) e b)

a) somma di corrispettivo riconosciuto al ce-dente + valore delle interessenze di mino-ranza + fair value rideterminato di quote non di controllo dell’acquisita già in pos-sesso dell’acquirente;

b) valore dell’attivo netto acquisito.

MEASUREMENT PERIOD

• Se l’acquirente non dispone di tutti i dati completi e definitivi, egli può iscrivere dati provvisori

• I dati provvisori potranno essere aggiustati entro il termine massimo di dodici mesi.

RILEVAZIONE DEL

GOODWILL O DEL

GAIN FROM A BARGAIN PURCHASE

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(82)

• Circostanza da considerare eccezionale

• In genere, è la risultante di “un buon affare” e costituisce un provento straordinario da iscrivere a conto economico.

• In un’acquisizione non totalitaria, l’acquirente contabilizza l’intero avviamento (full goodwill), se sceglie di stimare al fair value il valore dell’in-teressenza di minoranza (criterio n.1, visto prima) • Se la valutazione della partecipazione non di controllo è fatta sulla base della percentuale di attivo netto corrente di spettanza dei terzi, l’acquirente rileverà soltanto la quota di goodwill

di sua competenza (criterio n.2)

CONTABILIZZAZIONE DEL GAIN FROM A BARGAIN PURCHASE

CONTABILIZZAZIONE DEL GOODWILL

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(83)

Il goodwill non si ammortizza, ma – almeno ogni anno - come ogni bene immateriale a vita utile indefinita - si sottopone al test di deterioramento (impairment test)

pro e contro il mancato ammortamento

Il test di deterioramento presuppone un confronto tra valore recuperabile e valore contabile:

valore recuperabile è il maggiore tra

valore d’uso (attualizzazione flussi finanz. derivanti dall’attività) e fair value al netto costi di dismissione

Il goodwill deve ricondursi ad una o più

Cash Generating Unit (CGU)

AMMORTAMENTO DEL GOODWILL

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(84)

• non si applica alle operazioni che non implicano il trasferimento del controllo:

sono da escludersi le joint venture e le

combinations between entities under common control

• In precedenza, si ammetteva – nelle fusioni tra uguali – il Pooling of interests method

consiste nel consolidare i patrimoni ai valori iscritti nelle rispettive contabilità sino a quel momento.

• Esisteva anche il New entity approach (o The fresh-start method ) applicabile all’aggregazione che produce un’entità totalmente nuova:

esso prevede che i patrimoni di tutte le aziende si valutano a fair value.

CASI DI NON APPLICABILITÀ

DELL’IFRS 3 ALTRI CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

LA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO SECONDO

IL PRINCIPIO IFRS 3

(85)

RINVIO AL PRINCIPIO SFAS 141 EMESSO DAL FASB

NEL CASO DI AGGREGAZIONI SOTTO COMUNE CONTROLLO, IL

SOGGETTO CHE RICEVE IL PATRIMONIO OGGETTO DI

TRASFERIMENTO DEVE VALUTARLO RISPETTANDO LA

CONTINUITÀ DI VALORI

SI CONTEMPLA IL CASO DI UNA CAPOGRUPPO

CONTROLLANTE

ALFA

E

BETA

, CHE TRASFERISCE A

BETA

LA

PARTECIPAZIONE IN

ALFA

-

BETA

DEVE CONTABILIZZARE IL

PATRIMONIO DI

ALFA

AI MAGGIORI VALORI CHE LA

CAPOGRUPPO HA ISCRITTO NEL PROPRIO BILANCIO A

PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO DI

ALFA

FUSIONI TRA SOCIETÀ

SOTTO COMUNE CONTROLLO

(86)

Nel trattare le combinations between entities under common control, in genere, si distinguono tre ipotesi di fusione:

a) incorporazione di una controllata di cui si detiene l’intero capitale

b) incorporazione di una controllata di cui si possiede meno del 100%

c) fusione tra società indipendenti tra loro, ma appartenenti al medesimo gruppo.

a) In questo caso, si determina la possibilità di utilizzare il disavanzo da

annullamento che emerge all’atto della fusione per rivalutare i beni e iscrivere avviamento, nei limiti dei maggiori valori rilevati nel bilancio consolidato della controllante all’atto di acquisto della partecipazione.

a) In questa ipotesi, si determinano sia differenze da annullamento - da trattare come al punto a) - sia differenze da concambio che vanno a rettificare, in più o in meno, il Patrimonio Netto.

b) In tal caso, le alternative sono: o conservazione dei valori iscritti nel precedente bilancio o applicazione di quelli risultanti nel bilancio consolidato della comune controllante.

FUSIONI TRA SOCIETÀ

(87)

ART.

172 TUIR

1. REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE - 1 comma

2. TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI FUSIONE – 2 comma

3. RIPORTO DELLE PERDITE – 7 comma (collegato all’art. 84 TUIR)

4. TRATTAMENTO RISERVE IN

SOSPEN-SIONE D’IMPOSTA – 5 comma.

P R O F I L I F I S C A L I

1

2

3

(88)

REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE

L’operazione di per sé “non costituisce realizzo né distribuzione

delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate”

Effetto: non c’è riconoscimento fiscale per i maggiori valori

iscritti in seguito all’utilizzo del disavanzo

Occorre predisporre un “prospetto di riconciliazione”

Il principio si estende anche alle fusioni tra soggetti che

applicano i principi IAS/IFRS, per i quali esso riguarda tutti i maggiori valori iscritti in conseguenza della riespressione a fair value degli elementi patrimoniali (IFRS 3).

1

(89)

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Art 172 tuir

È offerta l’opzione di applicare un’ imposta sostitutiva sui

maggiori valori emersi in sede di fusione relativi alle immobi-lizzazioni materiali e immateriali, compreso l’avviamento:

l’imposta è a scaglioni

– 12% (nei limiti di 5 mln €)

– 14% (nei limiti da 5 a 10 mln €) – 16% (oltre 10 mln €).

L’ imposta si paga in tre rate annuali

Si può scegliere di versarla solo per una parte dei maggiori

valori

2

(90)

EFFETTI OPZIONE

RICONOSCIMENTO FISCALE AMMORTAMENTI

A PARTIRE DALL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

RICONOSCIMENTO FISCALE PLUSVALENZA

QUARTO ESERCIZIO SUCCESSIVO

Si perde il beneficio se il bene è realizzato prima ma l’importo della sostitutiva è scomputata dall’imposta

P R O F I L I F I S C A L I

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Art 172 tuir

(91)

La normativa consente l’ allineamento:

a) dei valori di avviamento, marchi ed altre attività immateriali quindi anche di intangibili non costituenti beni immateriali

b) i valori di altre attività diverse da quelle previste dall’art 172 tuir (titoli, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni

finanziarie, crediti, ecc.).

Per quanto riguarda l’allineamento dei valori a):

l’ imposta sostitutiva è pari al 16% in unica soluzione

Per avviamento e marchi è consentito un ammortamento in 10 annualità, e non le 18 ordinarie (a partire dall’anno successivo)

Per quanto riguarda l’allineamento dei valori b):

l’imposta sostitutiva è pari all’aliquota ordinaria prevista ai fini IRPEF, IRES e IRAP (aliquota del 20% per i crediti).

Interessante per società che adottano principi internazionali

P R O F I L I F I S C A L I

IMPOSTA SOSTITUTIVA - Art 15 d.l. 185/2008

(92)

L ’

art. 84 TUIR

consente di calcolare la perdita di un

periodo d’imposta in diminuzione del reddito imponibile

dei periodi d’imposta successivi, in misura però non

superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di

ciascuno di essi

(

limite in vigore dal 2011

)

tale diritto si trasferisce per effetto della fusione

alla incorporante.

- Le società di nuova costituzione (se si riferiscono a nuove attività produttive) non hanno il limite dell’80%

- Inoltre non è consentito il riporto delle perdite nei casi in cui contemporaneamente avviene che il controllo della società in perdita viene trasferito e che essa muta l’attività esercitata (con un’eccezione: vedi art.84 tuir)

LE PERDITE FISCALI PREGRESSE

3

(93)

Limitazioni previste per evitare abusi:

1) La società, delle cui perdite ci si vuole giovare, deve dimostrarsi attiva e ciò si verifica se:

dal bilancio, relativo all’esercizio precedente a quello in cui si

delibera la fusione, si rileva che i ricavi e i proventi dell’attività caratteristica e le spese per il personale dipendente sono superiori al

40% della media di tali componenti dei due esercizi anteriori

2) Inoltre le perdite sono deducibili nei limiti del Patrimonio Netto risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta per la fusione (esclusi i conferimenti e versamenti eseguiti nei 24 mesi precedenti la data di fusione)

3) La deducibilità è ammessa sino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione della partecipazione effettuate ai fini della determinazione del reddito.

LE PERDITE FISCALI PREGRESSE

3

Riferimenti

Documenti correlati

S.Maria del

· Se la centralina di controllo non risponde ma l'alimentazione di rete e l'azoto liquido sono disponibili e i campioni sono al disotto del punto di congelamento,

(b) Qual è il numero minimo n di individui che l’organizzazione malavitosa deve controllare, per garantire che la probabilità di vittoria di A sia almeno del

Sapendo che il vincolo di produzione è di 1200 unità all’anno, calcola il costo unitario minimo, il massimo utile e i limiti di produzione affinché l’impresa non sia

QUEST’ANNO CI SONO 180 BAMBINI CHE VOGLIONO USARE LO SCUOLABUS. E OGNI SCUOLABUS

Anslutningarna till batteriet ska förses med avstängningsventiler för att möjliggöra pro- blemfri demontering2. Den högsta punkten på ledningarna som förser aggregatet med vatten

Nell’anno 2011, sono stati infatti acquisiti gli impegni di spesa relativi rispettivamente a 1,5 milioni di euro per il pagamento a titolo transattivo di quanto

L’art. 69, sopra citato, così recita: “In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e passività esistenti all’inizio