• Non ci sono risultati.

CASA PER ANZIANI DI SILEA Centro di Servizi Centro Diurno

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CASA PER ANZIANI DI SILEA Centro di Servizi Centro Diurno"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

!

CASA PER ANZIANI DI SILEA Centro di Servizi

Centro Diurno

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL

FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI

Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 18/06/2008

(2)

Art. 1 (preambolo)

Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento delle rappresentanze degli ospiti e/o dei loro familiari.

La Casa per Anziani di Silea svolge la propria attività istituzionale di assistenza ed accoglienza di anziani auto e non auto in un’unica sede a Silea, in viale della Libertà n. 22.

L’Ente ha adottato il sistema organizzativo incentrato sul principio base del “nucleo”

a tipologia tendenzialmente omogenea. Vengono ospitati anche utenti in servizio diurno.

La tipologia di ogni nucleo è correlata alle caratteristiche degli anziani ospitati in modo tale che a condizioni di bisogno maggiori o diverse possano corrispondere risorse maggiori o diversamente organizzate secondo programmi di lavoro differenziati.

Art.2 (attribuzioni)

Gli organismi rappresentativi degli ospiti e dei familiari presso l’Ente svolgono i seguenti compiti:

a) si fanno promotori presso la Fondazione affinché venga assicurata agli ospiti e alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni di carattere generale sulla vita interna dell’ Ente o in materia di politiche locali, regionali o nazionali che riguardano gli ospiti.

(3)

b) forniscono al Consiglio di Amministrazione dell’ Ente suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione del programma di assistenza.

c) collaborano sempre con il Consiglio di Amministrazione dell’ Ente per migliorare la qualità dei servizi.

d) collaborano, inoltre, con il Consiglio di Amministrazione e con

gli ospiti, al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciprocacomprensione.

Art.3

(organi di rappresentanza e loro durata) Gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro familiari sono:

- L’Assemblea Generale degli ospiti e/o dei loro familiari - Il Comitato degli ospiti e/o dei familiari

- Il Presidente del Comitato degli ospiti e/o dei familiari

L’ Assemblea Generale degli ospiti e/o dei loro familiari è composta da:

a) gli ospiti della struttura in servizio residenziale e diurno

b) I familiari degli ospiti della struttura. Per famigliare si fa riferimento al/

le persona/e che ha/hanno sottoscritto l’apposito “atto di impegno”.

Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari è composto da cinque membri. Esso rimane in carica tre anni.

Il presidente del Comitato dei famigliari degli ospiti viene eletto, in seno al medesimo, nella sua prima seduta. Rimane in carica fino alla durata in carica del

(4)

Comitato e decade con lo stesso, o prima in assenza dei requisiti di ospite o famigliare di ospite ai sensi del successivo art. 4.

Alla scadenza, le procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze sono avviate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato degli ospiti e/o dei loro famigliari è insediato entro 30 giorni dalla data dell’ultima elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

(dimissioni – decadenza – scioglimento)

La qualità di componente del Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari si perde per decesso, per dimissioni dalla carica e per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni esecutive della conferenza). I famigliari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro famigliare ospite della struttura.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Comitato. La procedura di decadenza può essere avviata anche autonomamente dal Presedente dell’ Ente.

Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato delle rappresentanze delle quali entra a far parte.

Il comitato viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione quando venga meno la maggioranza dei loro componenti.

Art. 5

(modalità di funzionamento)

(5)

Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari è assolutamente autonomo ed

indipendente nella gestione delle riunioni, fermo restando per i membri l’ obbligo di garantire a tutti i componenti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità nelle informazioni.

Esso deve riunirsi almeno due volte all’anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente dello stesso ( per iscritto o

telefonicamente) con preavviso di cinque giorni, ridotto in casi urgenti a 48 ore.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente della Fondazione o un suo delegato.

Le sedute del consiglio non sono pubbliche.

Delle riunioni verrà redatto sintetico verbale.

Art. 6

( modalità di elezione)

Possono partecipare, in qualità di ELETTORI alla nomina del Comitato degli Ospiti e/o loro famigliari:

1. gli ospiti della struttura in servizio residenziale e diurno

2. i famigliari degli ospiti della struttura (per famigliare si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del presente regolamento).

Il voto dell’ospite o del suo famigliare sono alternativi e per ciascun ospite potrà quindi essere espresso un solo voto.

Possono essere ELETTI nel Comitato:

1. gli ospiti della struttura in servizio residenziale e diurno

2. i famigliari degli ospiti della struttura. (per famigliare si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett.b. del presente regolamento).

(6)

La data delle elezioni viene fissata, sentiti gli organismi rappresentativi uscenti, dal Presidente dell’Ente.

La data ed il luogo delle elezioni verranno ampiamente pubblicizzati.

Deve essere garantita l’ affissione – per un periodo minimo di 30 giorni – di un congruo numero di avvisi nei reparti.

L’originale del manifesto viene affisso all’albo dell’Ente e da tale data viene calcolata la decorrenza dei termini.

Durante lo svolgimento delle elezioni l’ Ente garantirà, in orari concordati, la presenza di personale per lo svolgimento delle operazioni.

Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede, predisposte dall’Amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertata l’identità ed il diritto di voto, in conformità a quanto previsto al comma 1). Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

Le urne per il voto saranno conservate presso la sede per tutta la durata delle elezioni, in luogo che possa essere chiuso a chiave.

Le operazioni di spoglio saranno effettuate dall’Amministrazione, alla presenza di quanti ne facciano richiesta.

Non saranno ritenute valide le elezioni in cui non abbia votato almeno il 40%

degli aventi diritto (ospite o in alternativa un famigliare dell’ospite).

Ai fini della determinazione del 40% necessario alla validità delle elezioni, si farà riferimento al numero degli anziani complessivamente ospiti in struttura il giorno delle elezioni.

I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati a cura

(7)

dell’Amministrazione agli eletti per gli adempimenti successivi.

Art.8 (candidature)

Quanti intendono presentare la propria candidatura devono comunicarlo in forma scritta entro 15 giorni dalla data di affissione all’albo dell’Ente dell’avviso che fissa la data delle elezioni con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, condizione di famigliare o ospite.

I nominativi dei candidati saranno resi pubblici ai votanti con le modalità ritenute più congrue in relazione al loro numero: affissione nei luoghi di voto o inserimento nelle schede di voto.

Art.9

(notifica all’ U.L.S.S.)

La nomina dell’organismo di partecipazione (Comitato Ospiti e/o famigliari) verrà notificato dall’Ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del regolamento approvato con deliberazione regionale n. 850 del 06.04.2001, alla U.L.S.S. n. 9 di Treviso.

Riferimenti

Documenti correlati

c) Attività di turismo, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro. Il Centro Anziani, per svolgere le attività supplementari, dovrà avvalersi di un’Associazione Nazionale o di

- Psicologo assegnato al C.D.D., di cui al successivo art. Tale valutazione consente di verificare se il C.D.D. è il servizio maggiormente idoneo a rispondere ai

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEI FAMILIARI DEGLI OSPITI E DEGLI OPERATORI L’Ente Gestore provvede alla somministrazione di un questionario online per la rilevazione della

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale socio-sanitario che accoglie anziani non autosufficienti residenti nel Comune di Modena o adulti con

b) Progetti che prevedono il coinvolgimento di scuole materne ed elementari. Lo scopo delle attività di animazione è quello di migliorare la qualità di vita degli ospiti, favorendo il

- servizi alla persona: supporto e protezione nelle attività della vita quotidiana, nell’assunzione dei cibi e delle bevande, nella cura della persona (scelta e

La valorizzazione del ruolo dei più anziani e della loro cultura si fonda sull’educazione della popolazione al riconoscimento ed al rispetto politiche che garantiscano ad un anziano

Dal punto di vista della massimizzazione dell’efficienza energetica e del miglioramento delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi, fra gli interventi mirati alla