REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 10532 DEL 13/06/2019 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE
Area:
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(FIASCO DARIO) (CONSOLI VITO GR 30 00) (V. CONSOLI)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E
RISORSE NATURALI ___________________________(Onorati Enrica)
L'ASSESSORE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
(Sartore Alessandra)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________
ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, art. 15 rubricato "Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo". Approvazione dello schema di accordo di valorizzazione sottoscritto tra Regione Lazio, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Pastena, Comune di Collepardo e LAZIOcrea S.p.a, e dello studio di fattibilità di LAZIOcrea S.p.a.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
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14/06/2019 - prot. 407
OGGETTO: Legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, art. 15 rubricato “Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo”. Approvazione dello schema di accordo di valorizzazione sottoscritto tra Regione Lazio, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Comune di Pastena, Comune di Collepardo e LAZIOcrea S.p.a, e dello studio di fattibilità di LAZIOcrea S.p.a
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell‟Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali di concerto con l‟Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare:
- l‟art. 2 disciplina che “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici”, questi ultimi individuati, tra l‟altro, come “gli immobili e le aree …costituenti espressione dei valori storici, naturali, morfologici ed estetici del territorio”;
- l‟art. 6 prevede che “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”;
- l‟art. 111 nel definire le attività di valorizzazione, disciplina che le stesse “…consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”;
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- l‟art. 112 co. 4, nel disciplinare la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica prevede, in particolare, che “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti”;
- l‟art. 115 che disciplina le forme di gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica prevedendo, tra l‟altro, che la stessa possa avvenire in “forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica ed organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche, in particolare l‟art. 10, comma 3 lett. a) e b);
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativa a “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Documento tecnico di accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del „Bilancio finanziario gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021,
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ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019, e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;
VISTO l‟art. 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, con il quale la Regione Lazio ha costituito una Società per Azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante alla fusione per unione delle società regionali “Lazio Service S.p.A” e “LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.”
operante nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell‟in house providing, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo;
VISTA la deliberazione di Giunta 19 dicembre 2017, n. 891, “Approvazione dello schema del nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018”
e, in particolare, l‟art. 2, comma 2, del suddetto Contratto quadro, sottoscritto tra le parti il 29/12/2017, il quale prevede che la Società possa svolgere “attività connesse all‟esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa l‟organizzazione e la gestione di programmi volti alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 e ss.mm.ii., recante “Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo” che, fra l‟altro, ha istituito il Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo;
VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;
VISTA la disciplina introdotta della legge regionale 14 luglio 2014 n. 7, ed in particolare:
- l‟art. 2 comma 22, che ha disposto la soppressione del Consorzio per la gestione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo di cui alla citata l.r. n. 14/1989;
- l‟art. 2 comma 23, che ha disciplinato, in considerazione del carattere di singolarità geologica di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della citata l.r. n. 29/1997, che le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo sono attribuite all‟Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”;
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VISTO il Decreto del Presidente T00148 del 12 novembre 2014 con il quale è stato nominato il Commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo ai sensi dell‟art. 2, comma 27, della citata l.r. n.
7/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n. 47, avente ad oggetto “Articolo 2, comma 29, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, concernente l‟individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, sentiti i comuni di Pastena e Collepardo, all‟ente Parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Approvazione dello schema di convenzione per l‟utilizzo del personale”;
VISTA la deliberazione della Giunta 21 giugno 2016, n. 339, avente ad oggetto “Articolo 2, comma 29, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, concernente l‟individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, sentiti i comuni di Pastena e Collepardo, all‟ente Parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Approvazione dello schema di convenzione per l‟utilizzo del personale. Interpretazione autentica ed integrazione della DGR n. 47 del 23/02/2016”;
VISTI:
- il Decreto del Presidente T00004 del 13 gennaio 2017 con il quale si è provveduto a nominare il Presidente del Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nonché ad affidare al medesimo le funzioni di Commissario liquidatore del consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo;
- il Decreto del Presidente T00248 del 13 dicembre 2017 con il quale si è provveduto a convalidare il decreto precedentemente richiamato;
- il Decreto del Presidente T00053 del 6 febbraio 2018 con il quale si è provveduto a nominare il Commissario liquidatore del consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo ai sensi dell‟art. 17, comma 80, della legge regionale 16 agosto 2017 n. 9;
VISTA la disciplina introdotta dalla legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, ed in particolare:
- l‟art. 9 comma 1, che dispone “il commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14, nominato ai sensi dell‟articolo 2, comma 27, della l.r. 7/2014, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge”;
- l‟art. 9 comma 2, che dispone “al fine di completare le attività di cui all‟articolo 2, comma 28, della l.r. 7/2014, entro trenta giorni dall‟entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Frosinone ed i Comuni di Pastena e Collepardo provvedono alla nomina di un nuovo commissario liquidatore”;
- l‟art. 9, comma 3, che dispone l‟abrogazione dell‟art. 2, comma 29, della citata l.r. n.
7/2014;
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TENUTO CONTO che con nota prot. 0736329 del 21 novembre 2018, il Presidente del Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, facente funzione di Commissario liquidatore del consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo, ha comunicato la cessazione di tali funzioni in attuazione delle disposizioni introdotte dal citato art. 9, comma 1, l.r. 7/2018;
CONSIDERATA la nota prot. 0029963 del 15 gennaio 2019 con la quale la Provincia di Frosinone ha comunicato alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree protette, in conformità al citato art. 9, comma 2, l.r. n. 7/2018, di aver provveduto alla designazione del Commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo;
PRESO ATTO del Decreto di nomina adottato congiuntamente dalla Provincia di Frosinone e dai Comuni di Pastena e Collepardo, che prevede che l‟incaricato dovrà completare le attività di cui all‟art. 2, comma 28, L.R. 7/2014 ed in particolare:
- ricognire lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- elencare il personale in servizio, alla data del 30 novembre 2013, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza;
- redigere il bilancio di liquidazione;
- individuare, di concerto, con la Regione Lazio, le soluzioni pe la tutela del personale e di valorizzazione del sito turistico;
VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 che, all‟art. 15, ha introdotto nuove disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e di Collepardo, stabilendo in particolare che:
- per le iniziative di conservazione e valorizzazione deve essere stipulata una apposita convenzione sottoscritta tra Regione Lazio, Comuni di Pastena e Collepardo, Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi e LAZIOcrea S.p.a.;
- per le finalità di cui all‟art. 2, comma 23, della citata l.r. n. 7/2014 il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio ed individuato dal Commissario liquidatore, è trasferito a LAZIOcrea S.p.a. ed inquadrato nel rispettivo ruolo del personale a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, con estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi pregressi;
- per garantire la copertura degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni è quantificata la spesa in complessivi euro 180.000,00 (centoottantamila/00) per l‟anno 2019 ed euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) a decorrere dall‟anno 2020, comprensivi dei costi di gestione e funzionamento, disponendo l‟incremento per i medesimi importi dall‟anno 2019, in relazione al contratto di servizio di LAZIOcrea S.p.a. di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Titolo I
“spese correnti”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio
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regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “fondi e accantonamenti”, Titolo I;
- per i ricavi annuali derivanti dalle attività di conservazione e valorizzazione, scaturenti dalla gestione di competenza e certificati in sede di rendiconto dell‟anno precedente, è stabilito il versamento all‟entrata della Regione nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di ristoro delle spese autorizzate di cui al precedente punto e qualora i ricavi di gestione siano superiori alle spese predette, la Regione, fermo restando il recupero di eventuali squilibri finanziari derivanti esercizi precedenti, può destinare le relative eccedenze alle azioni di conservazione e valorizzazione;
- per le attività svolte dal Commissario liquidatore viene stabilito che la procedura liquidatoria si concluda “entro e non oltre il 31 dicembre 2020”, disponendo un contributo con oneri a carico della Regione in favore del medesimo Consorzio mediante l‟istituzione del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione faunistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell‟ambiente”, Titolo I della voce di spesa denominata “Spese per la liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo”, alla cui autorizzazione di spesa, quantificata in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l‟anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, Titolo I, così come disposto dall‟art.
15 c. 5 della l.r. 8/2019;
TENUTO CONTO che, in attuazione delle suddette disposizioni introdotte dalla l.r. n. 8/2019, la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con nota n. prot. 392400 del 23.05.2019 ha richiesto a LAZIOcrea S.p.a. la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo alla conservazione e valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo;
DATO ATTO che il personale proveniente dal Consorzio per la gestione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo, posto in liquidazione, è pari a n. 17 unità lavorative con rapporto a tempo indeterminato, di cui n. 8 unità a tempo pieno e n. 9 unità a tempo parziale;
TENUTO CONTO della nota n. prot. 451205 del 13/06/2019 con la quale la LAZIOcrea S.p.a. ha trasmesso lo studio di fattibilità richiesto, individuando, sulla base dell‟esperienza maturata nella gestione del patrimonio culturale, la strategia di valorizzazione nei seguenti obiettivi:
- riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità e delle tempistiche di apertura dei geositi alla luce delle effettive necessità per assicurare la massima fruizione al pubblico,;
- razionalizzazione dei costi per bilanciare adeguatamente le spese di gestione e funzionamento con gli incassi, affinché il progetto sia in grado di auto-sostenersi anche con l‟obiettivo futuro di diminuire o eliminare le coperture economiche previste per i primi anni da parte della Regione Lazio;
- promozione di un‟adeguata campagna comunicativa destinata a far conoscere le caratteristiche naturali e paesaggistiche dei geositi;
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- assunzione dei lavoratori impegnati attualmente nei siti di interesse, con inquadramento nel rispettivo ruolo.
RILEVATO, in particolare, che nello Studio di fattibilità si evidenziano ulteriori prospettive di sviluppo, quali:
- l‟opportunità di integrare i geositi delle Grotte di Pastena e Collepardo mettendoli in “rete” con le altre aree di particolare interesse conservazionistico situate nel medesimo territorio della Ciociaria:
il Pozzo d'Antullo, la Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico, la Riserva Naturale del Lago di Canterno, l‟Oasi di protezione di Trisulti e le Aree della Rete Natura 2000 della zona. Trattasi, nello specifico, di un sistema naturalistico – storico - turistico – culturale di cui fanno parte zone umide (i laghi di Fondi, San Giovanni Incarico e Canterno) e geositi di grande interesse (le morfologie carsiche di Camposoriano, le Grotte di Pastena e Collepardo, il Pozzo di Antullo e la Riserva Naturale del Lago di Canterno), che ogni stagione dell'anno regala ai visitatori emozioni sorprendenti, paesaggi diversi e insoliti, siti archeologici e storici di particolare pregio, ma anche eventi culturali e tradizionali ricchi di fascino e di bellezza;
- l‟opportunità di gestire questi siti con azioni integrate, mirate a tutelare, favorire la conoscenza e promuovere ambienti straordinari per biodiversità, per valori paesaggistici, culturali, ambientali e per tradizioni, quali il museo della realtà contadina e dell‟Ulivo di Pastena, l‟Ecomuseo Orto del Centauro, contenente tra l‟altro il Museo naturalistico e della tradizione erboristica di Collepardo e l‟Orto Sylvatica;
- l‟implementazione di servizi collaterali ed idonee attrazioni turistiche che consentano lo svolgimento di attività ed eventi atti a rendere i siti più dinamici ed attrattivi per i cittadini, i turisti e le imprese che intendano contribuire al progetto di valorizzazione con eventuali sponsorizzazioni o donazioni. Con l‟ausilio dell‟Ente Parco “Monte Ausoni” e della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, potranno essere maggiormente valorizzate le attività previste nel presente SFAT attraverso iniziative già in essere come ad esempio:
Le attività di Sistema “giorni verdi”;
Le attività di comunicazione attraverso il sito del Parco www.parchilazio.it ed il Portale
“parchilazio.it”.
DATO ATTO che il predetto Studio stima in circa € 179.828,86 per il secondo semestre dell‟anno 2019 e in circa € 359.657,71, per gli anni 2020 e 2021, l‟importo complessivamente necessario per:
- l‟attuazione di iniziative di conservazione e valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo;
- il trasferimento in capo a LAZIOcrea S.p.a del personale con rapporto a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio in conformità all‟art. 2 co. 23 L.R. 7/2014;
RILEVATO che lo Studio di fattibilità, prodotto da LAZIOcrea S.p.a., risulta coerente con i principi generali previsti dal citato art. 15 della l.r. n. 8/2019;
VISTO inoltre l‟allegato schema di Accordo di valorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscriversi tra Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, i Comuni di Pastena e Collepardo, LAZIOcrea S.p.a. e la Regione Lazio il quale, in attuazione di quanto
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previsto all‟art, 15, comma 1, della citata l.r. n. 8/2019, individua termini e modalità delle attività di conservazione e valorizzazione, con particolare riguardo alle attività di promozione turistica, del sito speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo;
CONSIDERATO che la convenzione sopra citata, avrà la finalità di regolare:
- termini e modalità delle attività di conservazione e valorizzazione con particolare riguardo alle attività di promozione turistica del sito speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo in capo alla Regione Lazio;
- svolgimento delle attività destinate alla conservazione e alla valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo con definizione dei compiti e delle funzioni dei soggetti sottoscrittori, prevedendo contestualmente la possibilità di integrare con successivi e specifici accordi la definizione di ulteriori impegni tra tutti o tra alcuni di essi;
- trasferimento del personale proveniente dal Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo, individuato dal Commissario liquidatore ai sensi dell‟art. 9 co. 2 l.r.7/2018, in capo alla LAZIOcrea S.p.a.
- computo degli oneri derivanti dall‟attuazione della convenzione.
RITENUTO, per le motivazioni e le finalità sopra delineate, di favorire l‟attuazione del programma di valorizzazione oggetto di studio promuovendo l‟avvio delle opportune sinergie tecnico operative ed in particolare approvando i documenti, Studio di fattibilità e schema di Convenzione, sopra richiamati;
DATO ATTO che la copertura finanziaria per l‟attuazione del succitato Accordo di valorizzazione territoriale, che prevede la durata di 20 anni dalla data della stipula, è garantita dalle risorse individuate al comma 3, del citato art. 15, l.r. n. 8/2019 e che saranno attribuite a LAZIOcrea S.p.a.
incrementando il corrispettivo previsto per il Contratto di servizio 2019-2021 Regione Lazio/LAZIOcrea spa, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n.
891 secondo le seguenti modalità:
1. euro 180.000,00 (centoottantamila/00) per l‟anno 2019;
2. euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) a decorrere dall‟anno 2020 fino all‟anno 2039, comprensivi dei costi di gestione e funzionamento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2019, n. 378, con la quale, ai sensi dell‟articolo 15, comma 3, della l.r. n. 8/2019, è stato integrato il capitolo di spesa C21917, iscritto nel programma 03 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, per euro 180.000,00 per l‟anno 2019 ed euro 360.000,00 per gli anni 2020 e 2021;
CONSIDERATO che, nell‟ambito della medesima D.G.R. n. 378/2019, si è provveduto all‟istituzione del capitolo di entrata 311528, di cui alla tipologia 100 del titolo 3, piano dei conti finanziario fino al V livello 3.01.02.01.011 e, nel contempo, si è provveduto all‟istituzione del capitolo di spesa C21922, iscritto nel programma 03 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, ai sensi dell‟articolo 15, comma 3, della l.r. n. 8/2019;
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CONSIDERATO altresì, che con la citata D.G.R. n. 378/2019 si è provveduto all‟istituzione del capitolo di spesa E21955 iscritto nel programma 05 della missione 09, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02. con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per l‟anno 2019, ai sensi dell‟articolo 15, comma 5, della l.r. n. 8/2019;
TENUTO CONTO delle disposizioni introdotte dal citato art. 15 della l.r. n. 8/2019 e, considerata, l‟ipotesi disciplinata dall‟art.112 co. 4 D.lgs. 42/2004 che consente la stipula di accordi “…su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti….”, promuovendo “…altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”, la convenzione si intende quale accordo“…per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di approvare lo Studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea s.p.a., relativo alla gestione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo dando atto della conformità del medesimo alle disposizioni introdotte dall‟art. 15 della legge regionale 20 maggio 2019, n.8, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, in attuazione di quanto previsto all‟art, 15, comma 1, della citata l.r. n. 15/2019 lo Schema di convenzione (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, intesa quale accordo di valorizzazione sottoscritto tra Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, i Comuni di Pastena e Collepardo, LAZIOcrea S.p.a. e la Regione Lazio per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo che prevede la durata di 20 anni;
3. di dare atto che la Convenzione di cui al precedente punto 2) sarà sottoscritta dal Presidente o da un suo delegato;
La copertura finanziaria è garantita sul capitolo di spesa C21917, di cui al programma 03 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, come disposto dalla D.G.R. n.
378/2019, per euro 180.000,00 per l‟anno 2019 ed euro 360.000,00 dall‟anno 2020 fino all‟anno 2039; i ricavi annuali derivanti dalla gestione di competenza e certificati in sede di rendiconto dell‟anno precedente, dovranno essere versati sul capitolo di entrata 311528, di cui alla tipologia 100 del titolo 3, piano dei conti finanziario fino al V livello 3.01.02.01.011.
La Direzione regionale Centrale Acquisti provvede ad adottare gli atti necessari ad attribuire le suddette risorse alla Società LAZIOcrea spa, incrementando il contratto di servizio 2019-2021.
Il contributo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in favore del “Consorzio per la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo”, riceve copertura finanziaria
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con le risorse iscritte, per l‟anno 2019, sul capitolo di spesa E21955, di cui al programma 05 della missione 09, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, istituito con D.G.R. n.
378/2019;
La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree protette, anche avvalendosi della collaborazione della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio e del Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, provvederà al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni dell‟art. 15 l.r. 8/2019 e della presente deliberazione nonché al controllo della corretta attuazione della Convenzione.
La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Amministrazione trasparente.
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ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DESTINATE ALLA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO E PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEL CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE A LAZIOcrea S.p.a.
TRA
La Regione Lazio, rappresentata nel presente atto dal Presidente o suo delegato, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione Regionale di Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581
E
Il Comune di Pastena, rappresentato nel presente atto dal Sindaco o suo delegato, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione comunale di Pastena, Via Porta Napoli, codice fiscale 00302050604
E
Il Comune di Collepardo, rappresentato nel presente atto dal Sindaco o suo delegato, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione comunale di Collepardo, Piazza L. Liberatori, codice fiscale 00304940604
E
Il Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi rappresentato nel presente atto dal Direttore o da un suo delegato dott. …… nato a…….. il ………, domiciliato, per la sua carica, presso la sede del Parco ………
E
La società LAZIOcrea S.p.a., rappresentata nel presente atto dal Presidente o suo delegato, domiciliato, per la carica ricoperta, nella propria sede di Roma, Via del Serafico 107, P. IVA e C.F. 13662331001
PREMESSO CHE
Il legame tra valorizzazione del paesaggio, cultura e turismo costituisce una delle risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio e ne definisce uno dei caratteri di identità unica. Se il patrimonio culturale costituisce una delle leve fondamentali del nostro turismo, a sua volta quest’ultimo può rappresentare uno strumento straordinario per assicurare la conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali, sostenendone la piena valorizzazione. Il positivo raccordo tra valorizzazione del paesaggio, cultura e turismo non potrà dunque che essere produttivo perché valorizzerà le potenzialità di tutti i settori, coniugando lo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico di questo territorio. L’orizzonte delineato da questi sistemi di valorizzazione, permette la pianificazione delle politiche di intervento, gestione e promozione delle ricchezze del territorio da parte della Regione Lazio.
VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, - l’art. 2 disciplina che “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici”, questi
ultimi individuati, tra l’altro, come “gli immobili e le aree …costituenti espressione dei valori storici, naturali, morfologici ed estetici del territorio”;
- l’art. 6 il quale prevede che “La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”;
- l’art. 111 il quale, nel definire le attività di valorizzazione, disciplina che le stesse “…consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”;
- l’art. 112 co. 4 il quale, nel disciplinare la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica prevede, in particolare, che “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti”;
- l’art. 115 che disciplina le forme di gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica prevedendo, tra l’altro, che la stessa possa avvenire in “forma diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica ed organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile”;
VISTI ALTRESI’
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 “Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo” che, all’art. 5, ha disciplinato la “Costituzione del consorzio per la protezione delle Grotte", tra il Comune di Pastena, di Collepardo e la Provincia di Frosinone;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26, recante “Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio” ed, in particolare, l’art. 1 co. 1 il quale prevede che “La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale”.
la legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie” ed in particolare:
- l’art. 2, comma 22 il quale ha disposto la soppressione del consorzio per la gestione e valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14;
- l’art. 2, comma 23 il quale ha disposto che, in considerazione del carattere di singolarità geologica di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii. le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo sono attribuite all’ente regionale di diritto pubblico
“Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;
- l’art. 2 comma 29 il quale ha disposto che “sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 28, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, sentiti i comuni di Pastena e Collepardo, all'ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”;
- l’art. 2 comma 30 il quale ha disposto che dalla data di efficacia della deliberazione di cui al comma 29, il consorzio è estinto e la L.R. n. 14/1989 è abrogata;
la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 ed in particolare l’art.15 rubricato “Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo”;
CONSIDERATA la necessità, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 della citata l.r. 8/2019, di realizzare le iniziative di conservazione e valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo;
TENUTO CONTO della disposizione introdotta con l’art. 15, comma 1, l.r. 8/2019 e, considerata, l’ipotesi disciplinata dall’art.112 co. 4 D.lgs. 42/2004 che consente la stipula di accordi “…su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti….”, promuovendo “…altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”, la convenzione si intende quale accordo“…per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”;
TENUTO CONTO altresì che il comma 2 del citato art. 15, l.r. n. 8/2019, ha stabilito che il personale proveniente dal Consorzio per la gestione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo posto in liquidazione, pari a n. 17 unità lavorative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n. 8 unità a tempo pieno e n. 9 unità a tempo parziale, venga trasferito nei ruoli della società LAZIOCrea S.p.a.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. ……… del ……. con la quale sono stati approvati:
1) il presente schema di accordo di valorizzazione;
2) lo Studio di fattibilità predisposto da LAZIOcrea s.p.a., relativo alla gestione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo il quale ha individuato un nuovo modello gestionale del sito speleologico e una previsione di budget per l’implementazione del medesimo modello.
TUTTO CIÒ PREMESSO
La Regione Lazio, i Comuni di Pastena e di Collepardo, il Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e LAZIOcrea S.p.a (di seguito le parti)
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Al fine di realizzare le iniziative per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo con il presente accordo, le parti manifestano la comune volontà di attivare una forma di collaborazione inter-istituzionale finalizzata a:
a. Definire termini e modalità delle attività di conservazione e valorizzazione con particolare riguardo alle attività di promozione turistica del sito speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo in capo alla Regione Lazio;
b. lo svolgimento delle attività destinate alla conservazione e alla valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo con definizione dei compiti e delle funzioni dei soggetti sottoscrittori, prevedendo, contestualmente, la possibilità di integrare con successivi e specifici accordi la definizione di ulteriori impegni tra tutti o tra alcuni di essi;
c. il trasferimento del personale proveniente dal Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e di Collepardo, individuato dal Commissario liquidatore ai sensi dell’art. 9 co. 2 L.R.7/2018, in capo alla LAZIOcrea S.p.a.
d. il computo degli oneri a copertura dell’attuazione del presente accordo.
Art.2 Impegni delle parti
1. In attuazione dei principi di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di leale collaborazione fra Enti, le Parti concorrono al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’intesa, assumendo gli impegni definiti dalle presenti disposizioni e dallo Studio di fattibilità di cui alla citata dgr n…..../2019, per una durata di anni 20.
2. I Comuni di Pastena e di Collepardo, titolari dei relativi siti speleologici, come individuati al catasto dei terreni comunali, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto si obbligano ad adottare ogni provvedimento atto a trasferire, per la durata di cui al precedente comma, la gestione dei siti speleologici alla Regione Lazio.
3. Il Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, titolare delle iniziative di conservazione e valorizzazione dei siti speleologici ai sensi della L.R. 7/2014, in virtù della sottoscrizione del presente accordo, ne affida lo svolgimento alla Regione Lazio, di cui è ente strumentale. Le funzioni di tutela, derivanti dalle disposizioni della L.R. 29/97, che individua tali siti come meritevoli di tutela in considerazione del carattere di singolarità geologica e di ragguardevole valore naturalistico, rimangono in capo all’Ente Parco.
4. La Regione Lazio, in conformità della deliberazione …………. del …………., che approva il presente accordo si impegna a:
a. esercitare le attività di conservazione e valorizzazione dei siti speleologici di Pastena e Collepardo, affidandone lo svolgimento alla propria Società in house LAZIOcrea spa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia;
b. integrare il contratto quadro con la società LAZIOcrea S.p.a, prevedendo, specificatamente la gestione del servizio della conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo.
5. La società LAZIOCrea S.p.a., si impegna:
a. in virtù dell’art. 15 co. 2 L.R. 8/2019, ad adeguare la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale come individuate dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 9 co. 2 L.R. 7/2018, attuando il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso il
Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico di Pastena e Collepardo in liquidazione;
b. in conformità delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta ……… che approva lo studio di fattibilità e il presente accordo, ad attuare la strategia di valorizzazione mediante il modello di gestione proposto, che sarà integrato del contratto quadro.
Art. 4 Cabina di Regia
1. È istituita una Cabina di Regia, costituita da n. 5 componenti individuati dalle Parti sottoscrittrici, con compiti di coordinamento strategico finalizzati all’attuazione del presente Accordo.
2. Il Presidente è individuato dalla Regione Lazio.
3. La cabina di regia è convocata a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno dei componenti. I rappresentanti per come individuati hanno la facoltà di delegare a partecipare alle sedute della Cabina di regia un sostituto con ruolo e funzioni decisionali.
4. La Cabina di regia monitora il rispetto di quanto previsto dal presente accordo e si riunisce con cadenza almeno semestrale.
5. La partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.
Art. 5 Oneri economici
1. La Regione Lazio, al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dalle precedenti disposizioni, quantificata la spesa in complessivi euro 180.000,00 (centoottantamila/00) per l’anno 2019 ed euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) a decorrere dall’anno 2020 fino all’anno 2039, comprensivi dei costi di gestione e funzionamento, provvederà ad incrementare per i medesimi importi dall’anno 2019, in relazione al contratto di servizio di LAZIOcrea S.p.a. di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Titolo I “spese correnti”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “fondi e accantonamenti”, Titolo I.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della citata l.r. n. 15/2019, le Parti concordano che i ricavi annuali derivanti dalle attività di conservazione e valorizzazione, scaturenti dalla gestione di competenza e certificati in sede di rendiconto dell’anno precedente, saranno versati su apposito capitolo del bilancio regionale nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di ristoro delle spese autorizzate di cui al precedente punto e qualora i ricavi di gestione siano superiori alle spese predette, la Regione, fermo restando il recupero di eventuali squilibri finanziari derivanti esercizi precedenti, può destinare le relative eccedenze alle azioni di conservazione e valorizzazione.
Art. 6 Promozione dell’immagine
1. Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere ogni attività conseguente al presente accordo, assicurando l’utilizzo delle identità visiva della Regione, dei Comuni e della LAZIOcrea S.p.a. nell’ambito delle attività di conservazione e valorizzazione dei siti speleologici di Pastena e di Collepardo.
2. L’utilizzo dell’identità visiva dei loghi dei soggetti di cui al precedente comma, al di fuori delle finalità del presente accordo, richiederà il consenso delle parti interessate.
Art. 7 Decorrenza e durata
1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di anni 20. Nel corso della vigenza del presente accordo, ciascuna delle Parti può proporre modifiche e/o integrazioni al contenuto dello stesso, che richiedono il consenso scritto ed unanime di tutti i sottoscrittori.
2. Al fine di assicurare la continuità alla valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo, ciascuna delle parti comunica se intende rinnovare gli impegni assunti con il presente accordo di valorizzazione, entro sei mesi dalla sua scadenza.
Art. 8 Controversie
1. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, viene decisa dal foro di Roma.
Art. 9 Disposizioni finali
1. Il presente accordo viene trasmesso alla struttura dell’Ufficiale Rogante ai fini dei successivi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa regionale.
2. Il presente accordo è altresì trasmesso al Commissario del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo.
3. Per quanto non specificatamente previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Art. 10 Allegati
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati:
a. Visura catastale e planimetrica dei siti speleologici delle Grotte di Pastena e di Collepardo, fornite dalle amministrazioni comunali;
Letto, approvato e sottoscritto
……2019