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Diritti reali di godimento su cosa altrui. Ph.D. Avv. Andrea D Alessio

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

Diritti reali di godimento su cosa altrui

Ph.D. Avv. Andrea D’Alessio

(2)

Nozioni introduttive

 Segnano il rapporto tra un soggetto di diritto ed una cosa;

 Caratteri distintivi:

 Immediatezza;

 Inerenza;

 Assolutezza.

 Collocazione codicistica:

 Libro III: Della proprietà (artt. 810-1172)

 Classificazione dei diritti reali:

 Diritto di proprietà;

 Diritti reali di godimento;

 Diritti reali di garanzia (sono collocati nel libro VI).

(3)

Schema di organizzazione dei concetti

Nello studio dei diritti reali individuiamo degli elementi contenutistici ricorrenti:

1) Individuazione delle norme del codice riferibili al diritto in considerazione;

2) Individuazione della definizione;

3) Individuazione del contenuto del diritto;

4) Individuazione dei modi di acquisto;

5) Individuazione dei modi di estinzione;

6) Individuazione delle azioni a tutela.

(4)

I diritti reali di godimento (schema generale)

 Collocazione codicistica: 952-1099

 Definizione: diritti che attribuiscono facoltà di godimento ad un terzo su un bene di proprietà altrui.

 Contenuto: consiste nell’isolamento di una o più facoltà dal diritto di proprietà cui si fa riferimento;

 Modalità costitutive:

Contratto e testamento;

Legge;

Usucapione.

 Modalità estintive:

Perimento del bene;

Confusione;

Rinuncia;

Scadenza del termine;

Prescrizione;

Usucapione del terzo (anche del proprietario?)

(5)

Tratti distintivi rispetto al diritto di proprietà

Il diritto di proprietà:

 Facoltà:

 Di godimento;

 Di disposizione.

 Caratteri:

 Realità;

 Pienezza;

 Esclusività;

 Elasticità (sono elastici: la superficie, l’usufrutto e l’enfiteusi);

 Indipendenza (i diritti reali di godimento dipendono dall’altrui proprietà);

 Imprescrittibilità (i diritti reali di godimento si prescrivono in 20 anni);

 Perpetuità (non possono essere perpetui: usufrutto, uso, abitazione);

(6)

Il diritto di superficie.

 Disposizioni codicistiche:

 Artt. 952-956;

 Definizione: diritto di fare (ius ad aedificandum) e mantenere (proprietà superficiaria) al di sopra o al di sotto del suolo altrui una costruzione.

 Singole definizioni:

 A. ius ad aedificandum;

 Proprietà superficiaria;

 Proprietà separata: art. 952, comma 2: si ritiene oggi non essere una figura autonoma.

 Contenuto:

 medesima estensione del diritto di proprietà, ma limitatamente ad un’opera realizzata sul fondo altrui; PARALIZZA l’acquisto per ACCESSIONE.

 A fronte del diritto di superficie si pone il diritto del proprietario del fondo.

(7)

Segue…

 Modi di acquisto: - usucapione:

 Tradizionalmente escluso per lo jus ad aedificandum (ma oggi ammesso rispetto all’ingresso, cantierizzazione e deposito dei materiali);

 Ammesso per la proprietà superficiaria (sebbene taluni contestino la possibilità di distinguere il possesso superficiario con quello dominicale).

 Modi di estinzione: - il perimento del bene:

 Non estingue la superficie, poiché resta lo jus ad aedificandum;

(8)

L’enfiteusi

 Disposizioni normative:

 957-977;

 Definizione: non c’è una definizione normativa; Diritto reale di godimento che attribuisce un’ampia facoltà di utilizzazione e disposizione al

beneficiario dietro obbligazione di pagamento di un canone e miglioramento del fondo. – Dominio utile e dominio diretto.

 Contenuto:

 facoltà: ampio godimento: anche imprimendo modificazioni relative alla destinazione economica del bene;

 Obblighi: pagamento di un canone e effettuazione dei miglioramenti;

pagamento delle imposte e dei pesi.

 Modalità di estinzione:

 Affrancazione: diritto dell’enfiteuta di acquistare la proprietà piena mediante il pagamento di una somma che corrisponde alla capitalizzazione del canone;

 Devoluzione: diritto del proprietario di chiedere la cessazione giudiziale

dell’enfiteusi in caso di mancato adempimento degli obblighi dell’enfiteuta o deteriora il fondo. Non impedisce di esercitare il diritto di affrancazione.

(9)

L’usufrutto

Disposizioni normative:

 Artt. 978-1020;

Definizione: (si trae dalla descrizione dei diritti); Diritto reale temporaneo su cosa altrui che conferisce al titolare la facoltà di godere della cosa e di farne propri i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica. (usufrutto e nuda

proprietà)

Contenuto:

 Diritti dell’usufruttuario: godere della cosa; trarne ogni utilità (frutti); disporre della cosa.

 Limiti:

mantenimento della destinazione economica impressa dal proprietario.

Obblighi a carico dell’usufruttuario: redazione inventario e prestazione di garanzia; diligenza del buon padre di famiglia per conservazione della cosa e restituzione; spese di

manutenzione, custodia e amministrazione ordinaria; interessi per le riparazioni straordinarie;

imposte sui redditi; interessi su imposte sulla proprietà.

 Temporaneità:

Termine fissato convenzionalmente o dalla legge;

Vita dell’usufruttuario;

30 anni se persona giuridico.

(10)

Segue…

 Modi di costituzione:

Non può operare la successione mortis causa del diritto di usufrutto, perché si estingue con la morte del titolare; tuttavia è possibile l’acquisto mortis causa (legge, testamento)del diritto di usufrutto su un bene di proprietà del de cuius.

 Possibile cedere il diritto a terzi: ma si estingue alla morte dell’originario titolare;

 Cause di estinzione:

 Morte dell’usufruttuario;

 Estinzione giudiziale per abuso dell’usufruttuario.

(11)

Uso e abitazione

 Disposizioni codicistiche:

 Artt. 1021-1026;

 Contenuto:

 Uso: diritto di godere della cosa nei limiti dei bisogni propri o della sua famiglia;

 Abitazione: diritto di godere della cosa per le esigenze abitative proprie o della sua famiglia.

 Limitazioni rispetto all’usufrutto:

 Limite al godimento di carattere funzionale:

 Tratto differenziale nella concessione di diritti personali di godimento:

Ammessi per l’uso;

Esclusi per l’abitazione.

 Divieto di cessione.

(12)

Le servitù.

 Disposizioni normative:

 Artt. 1027-1099.

 Definizione: peso che grava su un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante);

 Presupposti:

 Altruità;

 Vicinanza;

 Utilità;

 Contenuto:

 Consiste in specifiche facoltà di utilizzo del fondo altrui:

 Corrispondenza all’utilità;

Consistenti nell’imposizione di un pati o di un non facere;

(13)

classificazione

 Tipologie di servitù:

 servitù apparenti e occulte;

 Servitù affermative e servitù negative;

 Servitù continue e servitù discontinue;

 Servitù coattive e servitù volontarie;

 Servitù tipiche e atipiche.

(14)

Modalità di acquisto

 Contratto;

 Testamento o successione mortis causa;

 Destinazione del padre di famiglia;

 Provvedimento del giudice (per le servitù coattive in caso di mancata concessione volontaria);

 Usucapione:

 Ammessa per le servitù apparenti;

 Non ammessa per quelle occulte.

(15)

Modalità di estinzione

 Prescrizione:

Decorre dai singoli atti di esercizio nel caso delle servitù discontinue;

Decorre dalla modificazione dello stato dei luoghi in quelle continue.

 Cessazione della ragione giustificatrice delle servitù

coattive.

(16)

Grazie per l’attenzione

Dott. Andrea D’Alessio

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