• Non ci sono risultati.

Multa con Pec: quando è valida?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Multa con Pec: quando è valida?"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Multa con Pec: quando è valida?

written by Redazione | 21/01/2018

Ecco i casi in cui i verbali con le contravvenzione per violazioni del codice della strada notificati con posta elettronica certificata sono validi e quando nulli.

Se è vero che ora gli automobilisti possono ricevere le multe anche sulla loro casella di posta elettronica certificata (la Pec), è anche vero che la riforma ha modificato solo le regole di trasmissione delle contravvenzioni ma non anche quelle sul contenuto delle stesse e sulle garanzie dei trasgressori. La Pec è solo un modo per velocizzare, rendere più certi e sicuri i procedimenti di notifica, evitando altresì, ad amministrazione e cittadini, le spese postali. Ma restano valide tutte le precedenti norme come quella sui tempi massimi di notifica della multa, sulla necessaria indicazione nel verbale delle ragioni per cui l’automobilista non è stato fermato immediatamente, della possibilità di pagare l’importo con lo sconto del 30% entro i primi cinque giorni. Un altro filone di contestazione si potrebbe porre in merito al file allegato alla multa, seguendo l’esempio dei giudici tributari in materia di cartelle esattoriali, che hanno escluso la validità ai pdf in quanto si tratterebbe di semplici “copie”. Il mancato rispetto di queste regole da parte dell’organo accertatore comporta la nullità del verbale che può sempre essere fatta valere – anche qui, secondo le vecchie regole – davanti al giudice di pace entro 30 giorni dal ricevimento della Pec o al Prefetto entro 60. Ma procediamo con ordine e

(2)

vediamo quando è valida la multa con Pec e quando invece può essere impugnata.

Multa via Pec: quando?

Oggi le multe possono arrivare anche via Pec, ossia la posta elettronica certificata;

ma quando? Se la contestazione della violazione stradale avviene in via immediata, il trasgressore deve comunicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata qualora si tratti di soggetto tenuto per legge ad averlo (ad esempio un professionista o un imprenditore). Se invece la contestazione è differita (ossia il conducente non viene fermato immediatamente), l’indirizzo va ricercato dagli organi accertatori negli elenchi Ini-Pec (l’Indice nazionale degli indirizzi di Pec, per società e professionisti, e in ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini delle comunicazioni aventi valore legale. Ma la consultazione di tutti questi elenchi potrà essere addebitata al trasgressore tramite l’aumento delle spese di accertamento. Se non risulta alcuna Pec (come accade ancora nella maggior parte dei casi), si seguiranno le regole attuali ossia la notifica a mezzo posta.

Sembra doversi dedurre che la ricerca di un valido indirizzo di posta certificata costituisca un obbligo per la polizia stradale. Con tutte le conseguenze del caso, quale, ad esempio, una notifica invalida effettuata mediante il servizio postale senza aver prima verificato il domicilio digitale.

Entro quanto tempo deve arrivare una multa via Pec?

Iniziamo proprio dal capitolo più scottante: quello dei tempi di notifica. Il codice della strada dice che la multa deve essere inviata al trasgressore entro 90 giorni da quello del rilevamento; il che significa che il termine decorre dal momento stesso dell’infrazione (salvo per auto la cui targa sia di difficile identificazione, come quelle immatricolate all’estero). Si può porre il problema del «quando»

questo termine può dirsi davvero rispettato, ossia di qual’è l’ultimo giorno utile per considerare osservati i 90 giorni. Ebbene, per stabilire quando è valida la multa con Pec bisogna verificare la data di spedizione dell’email di posta elettronica certificata – quella cioè in cui è partita dal computer della polizia – e non quella di

(3)

ricevimento da parte dell’automobilista. Questo perché, secondo le Sezioni Unite della Cassazione [1], il principio della scissione degli effetti della notifica – quello secondo cui per il notificante si considera la data di invio dell’atto mentre per il notificato quello di ricevimento – vale non solo per gli atti giudiziari ma anche per le sanzioni amministrative. Il problema, che sicuramente può porsi in merito alla spedizione delle multe tramite raccomandata – posti i tempi di consegna del servizio postale che, a volte, richiedono numerosi giorni – è solo virtuale per quanto riguarda le multe spedite con Pec. Il tutto infatti si risolve nel giro di pochi secondi, al massimo minuti. Il verbale si considera spedito quando il sistema informatico genera una «ricevuta di accettazione» del relativo messaggio Pec (cui vanno allegati la relata di notifica e la copia del verbale) e notificato quando viene generata la «ricevuta di avvenuta consegna», che fa piena prova del fatto che intero contenuto del messaggio ha raggiunto il destinatario. Questo significa in pratica che:

l’organo accertatore può dire di aver rispettato i 90 giorni nel momento in cui riceve, nella propria casella di posta elettronica, la Pec con cui il gestore del servizio gli conferma di aver preso l’incarico della spedizione dell’email;

l’automobilista invece, per calcolare i termini per il ricorso, deve considerare la data in cui la Pec è arrivata nella sua casella di posta elettronica. A tal fine non rileva il momento in cui questi materialmente l’abbia aperta o abbia acceso il computer. Se, per distrazione o incuria, l’automobilista dovesse omettere di controllare le email in entrata o perdere la password di accesso, facendo scadere i termini per il ricorso, non potrebbe che prendersela con sé stesso: ogni possibilità di esercizio del diritto sarebbe ormai preclusa.

Il file allegato alla multa

Nel momento in cui arriveranno i primi esemplari di multe notificate via Pec sarà importante verificare come queste sono state compilate e che tipo di file allegato vi è all’interno. Questo perché, nell’ambito delle cartelle di pagamento, la giurisprudenza ormai costante [2] ha elaborato il seguente principio: l’atto amministrativo notificato con Pec non può contenere allegati in Pdf poiché questi ultimi non sono che mere riproduzioni meccaniche di un originale che il destinatario non vedrà mai. È come se si trattasse di fotocopie, che non certificano

(4)

la loro autenticità. Per garantire invece la genuinità e la provenienza dell’allegato è necessario che questo sia firmato con firma digitale e, quindi, che l’allegato sia invece in formato p7m. Solo il formato .p7m garantisce infatti l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale.

In attesa che, sul punto, si pronunci anche la Cassazione, si può estendere lo stesso principio delle cartelle esattoriali anche alle multe, poiché si tratta di atti che hanno la medesima natura amministrativa. Ricordiamo, a tal proposito, che il file con estensione «p7m» è un file firmato digitalmente. Per poterlo aprire è necessario che sul computer del contribuente, destinatario dell’atto, sia installato un particolare software il quale consente di visualizzare e leggere il file e di verificare la firma e l’autenticità del nome del mittente. Ed è proprio su questo punto che si sofferma la sentenza in commento: al contrario del pdf – che può essere aperto e visualizzato da qualsiasi computer, ma nello stesso tempo non consente di avere la certezza di chi ha creato il file e dell’identità dello stesso – il formato «p7m» garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico rispetto all’originale ma anche – per quanto attiene la firma digitale – l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

Per capire se la multa la firma digitale del mittente devi verificare due condizioni:

il file allegato, quello cioè contenente la multa vera e propria, non deve essere in formato .pdf, apribile con un qualsiasi software, ma in formato .p7m, che invece può essere aperto solo tramite un software apposito di firma digitale;

senza questo software di firma digitale, installato sul tuo computer, non devi essere in grado di aprire il file allegato contenente la multa. Senza tale estensione, secondo la giurisprudenza, manca la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Se la contravvenzione allegata alla Pec è in formato pdf, la notifica non può ritenersi valida. Da qui l’annullamento (fino ad oggi) delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, ai contribuenti.

(5)

Il verbale deve essere completo

Come abbiamo detto, la riforma delle notifiche via Pec ha modificato solo la trasmissione, ma non il contenuto delle multe che, pertanto, dovrà essere sempre lo stesso a pena di nullità. Tanto per ricordare i casi più comuni, il verbale dovrà indicare:

la data e il luogo dell’accertamento;

la targa e l’auto del trasgressore;

la norma violata;

le ragioni per cui il trasgressore non è stato multato immediatamente, con la cosiddetta contestazione immediata;

se si tratta di autovelox, gli estremi dell’ordinanza prefettizia che ha autorizzato la multa con accertamento differito, senza contestazione immediata e le ragioni concrete per cui, sul tratto di strada, non è possibile fermare subito i trasgressori;

le indicazioni per fare ricorso al giudice di Pace o al Prefetto.

Di cosa si compone la Pec con la multa

La Pec contenente la multa deve innanzitutto riportare nell’oggetto la dizione di

«atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada». Nella mail ci sono tre allegati:

Il primo allegato è una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

denominazione esatta e indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto,

indicazione del responsabile del provvedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato,

indirizzo e telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso,

indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati

indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le

(6)

modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario.

Il secondo allegato è una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale.

Il terzo allegato riguarda ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Se la Pec non funziona

La polizia che ha elevato la multa è tenuta a ricercare l’indirizzo Pec dell’automobilista dai pubblici registri ufficiali (ad esempio il registro Ini-Pec).

Pertanto, la modalità di notifica a mezzo di posta elettronica certificata è già obbligatoria per i professionisti, le società e le ditte individuali, tenute per legge ad avere una Pec. Tuttavia, è ben possibile che il cittadino abbia chiesto e ottenuto un proprio domicilio digitale (il cosiddetto Spid) e, in tal caso, sarà lì che riceverà la Pec. Resta ferma la possibilità per la polizia di chiedere all’automobilista, nell’immediatezza, se ha una posta certificata a cui vuol spedita la multa, il che gli farà risparmiare quantomeno i costi della notifica che, altrimenti, sono a suo carico.

Se la Pec del destinatario però non dovesse funzionare perché inattiva o non rinnovata (il sistema genera un «avviso di mancata consegna») e l’emil dovesse tornare al mittente, l’ufficio stampa il messaggio, gli allegati, la ricevuta di accettazione e l’avviso di mancata consegna e li notifica con la normale procedura prevista per gli atti cartacei. Con il conseguente addebito delle spese di notifica, come di consueto. In pratica, la polizia sarebbe tenuta ad utilizzare le modalità tradizionali cartacee della raccomandata a/r facendo attenzione a rispettare sempre il termine dei 90 giorni. La stessa procedura si segue (sin da quando il verbale è pronto per essere spedito) quando l’ufficio accerta che il destinatario non risulta avere una Pec.

Quindi, prima di avviare la consueta procedura di notifica “fisica”, gli uffici di polizia dovranno verificare se è possibile quella telematica via Pec, prevista dal

(7)

Codice dell’amministrazione digitale e senza spese per il destinatario. Così almeno è stato precisato dal decreto ministeriale degli interni dello scorso 18 dicembre [3].

Avere la casella Pec piena non aiuta

Nel momento in cui la Pec con la multa non dovesse giungere all’automobilista perché questi ha esaurito lo spazio di memoria disponibile della casella offertogli dal gestore, la notifica si considera ugualmente valida, anche se il destinatario non ne ha preso visione. È quindi su di lui che grava l’onere di tenere “pulita” la casella e svuotarla periodicamente dalle email per evitare il sovraffollamento.

Riferimenti

Documenti correlati

NOMINATIVO DIPENDENTE OGGETTO DELL'INCARICO DURATA DELL'INCARICO COMPENSO PREVISTO COMPENSO LIQUIDATO..

«Ciò significa – prosegue – che se il trasgressore paga nei termini di legge (5 giorni per il pagamento in misura minima con il 30% di sconto o, come nel caso di specie,

In tema di violazioni del codice della strada, posto che l’art. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono

Se anche è vero che la violazione commessa dall’automobilista è già perfezionata col passaggio col giallo (almeno quando c’è possibilità di frenare per tempo e rimanere

all’art.204CDS)”. Il Giudice di Pace, nella propria sentenza, ha spiegato quanto segue "Il ricorrente in proprio denunciava in ricorso l'omessa e/o irregolare e/o

Secondo infatti la Cassazione [1], «il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso

La Corte ha affermato il principio di diritto, per il quale in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione

Se la cartella esattoriale arriva dopo 5 anni dalla notifica del verbale o dell’ultimo sollecito di pagamento, la richiesta di pagamento è nulla per intervenuta prescrizione.. Anche