fonto Corrente con la Posta
GAZZETT UFFICIALE
PARTE PRIMA
.DEL REGNO D'ITALIA
Anno 68° Ron
-Martedl, 13 dicembre 1927
-Amo VI Numero 287
- Antonamnenet.
Izi Roma, sia presso l'Amministrazione che a Anno Sem. Trim, domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) 74 100 00 40 111'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , ,
, > COO 120 10 In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). ¾ 70 40 25 111'estero (Paesi de11'Unione postale) , , , , a 120 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
E prezzo di vendita diogni puntata, anche searretrata, della «Gaa•
setta Wmoiale» (Parte ze II complessivamente)6 nasato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
. O prezzo dei supplementi ordinari e straordinari 6 Essato in ra•
gioneidi cent. 5 per ogni pagina.
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Gliabbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi Per il prezzo degli annunzi da inserire neHa «GREE0ttA USECin103
straordinari sono fuori abbonamento, veggansi le norme riportate nolla testata della parte seconda.
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-Intern. delfIst.DittaF. CroceArezzo: A.Luigt Carlucci.a Figlio.Pelle0Tini.Ital. Arti- Castrogiovanni: G. Buscent.- Cagliari: Lib, Intern. (Lias);-G†aficheAveHino: 0. Leprino.deH'A.L.I. - Bologna: L. Cappelli: Rossaggerte Ital.--Catania: G. Giannotta, Soc. Ed.Bari: Fratelli.Favia.8. Carta Raspf. - Caltanissetta:- Belluno:Int.P.8.--Benetta.MiliaBolzano: L. Rinfreschi.Catanzaro: 7. Scaglione.flusso.- Benevento: B.- Carrara:-Libreria-Brescia:Tomaseni.Chiett: P. Piccfrilli.Baint.E.-Castoldi.Bergamo: Libreffe- Caserta:--Brindisi:Como:Detta
C. Nani e C. - Cremonar Libreria Sonrogno - Cuneo: G. Salomone. -Ferrara: Lunghini e Bianchini. - Firenzes Armando Rossini: via Pan.
sani,rionale26Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,e via degli Alfani, 67. - Fiume: eDante Alighterf•viadi G.Petrarca, 22; MessaggerieDoleetti.- Foggia: G.Italiane.--Pilone. -Gorizia:For11: G. Archetti.G. Paternolli.- Grosseto: F.- Genova: Libreria Interna•SignorelH.- Imperia: 8. Benedusi; G. Cavilotti e gglio. - Lecce: Libreria Fratelli Spacciante. - Livorno: 8. Belforte e C. - Lucca: 8. Belforte e 0. - Mace- rata: Libreria Editrice P. M. Ricci. - Mantova: Arturo Mondovi. - Maters: Riccardi Francesco. - Messina: G. Principato; V. Ferrara: Giacomo d'Anna.G. T. Vincensi- Milanot I,ibreriae nipote.- Napoli: Libr. Intern. Paravia-Trevet;FratelN Treves, in Galleria; Rocieta Editrice8. MajoloInternasionaloge golfo; Messaggerie Italiano.G. Pirola; A.-Vallardi;Novara:3fessaggerieR. Guaglio..- Nuoro:Italiano. -Ditta Mal-Modenas garoli Giulio. - Padova: A. Dra0hi. - Palerrno: O. Fiorensa. - Parma: Boc. edit. intern.; Libreria Flaccadori. - Pavia: ßuce. Bruni Marelli. - Pe.
rugiar SimoneHi, - Pesaros Rodope Gennari. - Pescara: A. Verrocchio.- Piacenzat F. Porta. - Pisa: Libiería Bemporad delle Librerie Italiane Tiunite. - Pistola: A. Pacinotti. -Pola: E. Schmidt. -Ragusa:Biasso-Occhipintg. - Ravenna: B. Lavagna e F. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. -
Reggio Emilia: D. Epnvicini.brería Mantegassa, degli eredi-Gremonesi;Bieti: A.A.Tommassetti.Signovelli; Ditta De- Roma: A.Roosting;VallardirMessoaçorfeanonima LibrariaItaliana. - Rovigo: G. Marin.Italiana; Stamperta Reale; MaçIione- Sansevero (Foggia):e Strini;VendittiLi•
fattigt. - Sassari: G. Ledda. - Savona: P. Lodola. - Siena: Libreria San Bernardino.-Siracusa: G. Greco.-Sondrio: P. Zarucchi.-Spezia:A. Za- cutti. -- Taranto: Pratelli Filippi..- Teramo: T,. d'Ignazio. - Terni: Stabilimento Polførafico Alterocca. - Torino: F. Casanova e C.; Società Edierice
Internarfonale; Fratelli Treves delfa.L,I.; 3fessaggerie italiano. - Trapanit G. Banet. - Trento: M. Disertori. - Treviso: Longo a Zoppelli.- Trie.
ste: L. Cappellf; Libreria Treves-Zanichelli dell'd.L.I. - Udiner P. Miani e0. - Varese: Mai e Mainati. - Vercelli: B. Cornale. - Venezia: 7,ib eria Sormani (già Fuga G.). - Verona: R. Cabianca. - Vicensa: G. Galia. .-Viterbot Fratelli Bu¶etti. - Zara: B. de Rehonfeld. - Bengaal: Libreria F. Russo. - Tripoli: TAbreria Fichera. - Asmarat Æ. a F. Ofcero. - All'Estero presso is Compagnia Ttaliana vel Turismo (0.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre.
N.8 - Nelle provincie dove non c'è rappresentante à incaricata del servisto di rendita delle pubblicazioni ufficiaH la Intendenza di Snanza.
DIREZIONE E ILEDAZlONE PRESSO IL MINISTERO DEIJ.A GIUSTIZIA EDEGI.I AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
SOMM A R I O 2540.
- REGIODEORETO
17 novembre1927,
n. 2209.Approvazione
del nuovostatuto dell'Istituto per le case pubbioie
LEGGI EDECRETI popolari
nellaRegione Cumana,
inNapoli
. .Pag.
4765 2539. --REGIO DECRETO-LEGGE
17 novembre1927,
n. 2207. 2547. - REGIODECRETO
11 novembre1927,
n. 2214.Nuove norme per il
miglioramento
e losviluppo
del Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni servizio delle radioaudizioni circolari . . .Pag.
4750 e Paolina Del Vecchio», in Sala Consilina .Pag.
47652540. -
REGI0
DECRETO 11 novembre1927,
n. 2241•DECRETO MINISTERIALE
26 novembre 1927. •Approvazione
della convenzione per il mantenimentò Norme per l'esecuzione del R. decreto 27 ottobre1927,
n.2127,
dellaRegia
università e delRegio
istitutosuperiore
di relativo alla revisione della circoscrizione metrica delRegno,
medicina veterinariadi
Perugia
. . . . , ,Pag.
4757Pag.
4765DEORETO MINISTERIALE
80 novembre 1927.2541.
- REGIODECRETO
se settembre1927,
n. 2213· Variazioni all'elenco delle lavorazioni di breve durata e alleImposizione
delle zonedi servitù militari intorno al de=tallelle
delle industrie elavorazioni
aventidisoccupazione
sta.posito esplosivi
di Azzano(Verona)
. . . .Pag.
4760gionale
o disosta . . . . . .. . . . . . . . .Pag.
4Y66 2542.- REGIODECRETO
17novembre 1927,
n. 2243.Approvazione
della tabella delpersonale aggregato
in servizio nelle carceri delle nuove Provincie edegli
asse-gni
ad essospettanti
. . . . . . . . .Pag.
4700 2543. - REGIO DECRETO 22 settembre1927,
n.2242,
Abolizione di zone di servitù militari attorno alla Bat.
teria Fresonara della
piazza
diSpezia
. . .Pag.
4761DEORETO MINISTERT
A T.E 6 dicembre 1927.Apptovazione
della nomina delsegretario generale
dell'Uilicioproyintiale
deiSindacati
fascisti di Pistoia . . . .Pag.
4766DEORETO MINISTERIALE
30 novembre 1927.Istituzione di
agenzie
nel territorio dicompetenza
delle Caa-secircondariali di malattia di
Gorizia, Bolzano, Pola,
Parenzo ePisino...sa.=•,Pag.4767
2544. -REGIO
DECRETO 3 novembre1927,
n. 2224•DECRETO MINISTERIALE
6 dicembre 1927.Radiazione della
Regia torpediniera
« Granatiere» dalApprovazione
dellanominadelsegretario generale
dell'Uffiefð quadro delRegio naviglio
. . . . . . . .Pag.
4761provinciale
dei Sindacati fascisti di Caltanissetta . .Pag.
4767 2545. -Macerata
REGIOApprovazione DEORETO
. . dello. . 13.statutoottobre. . . della1927,
. .Regia
.n..2228•.universitä
.Pag.
4762äiDECRETO provinciale Approvazione
dei Sindacati fascisti di UdineMINISTERIALEdellanomina6deldicembre 1927.segretario
,generale
, , ,dell'UilicioPag.
47674750 18-xtr-1927
-GIZZETTI UFFICIKLE DEL REGNO
D'ITALIX --N. 287
DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1927.Approvazione
della nomina delpresidente
'dell'Unione inda·striale mista per la
provincia
di Alessandria . ., .
Pag.
4767DEORETO
MINISTERIALE 6 dicembre1927.Approvazione
della nomina deisegretari generali
di Uiliciprovinciali
del Sindacati fascisti . . . . . , , ,Pag.
4768 DECRETO PREFETTIZIO 6 dicembre 1927.Itiduzione
dicognome
nella forma italiana . . .Pag.
4768 DISPOSIZIONI E COMUNICATIMinistero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.
Pag.
4768IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO
Direzionegenerale
della Cassadepositi
eprestiti
edegli
Istitutidi
previdenza:
Elenco delle 13510 cartelle ordinarie 4%
di credito comunale eprovinciale,
statesorteggiate
nell'estra- zioneseguita
in Roma neigitorni 7,
8, 9, 10, 11,12,,e
It no-vembre
1927,
da rimborsarsi dal 1°gennaio
1928.LEGGI E DECRETI
i
Numero di
pubblicazione
2539.REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre
1927,
n. 2207.Nuove norme per il
miglioramento
e losviluppo
del servizio delleradioaudizioni
circolari.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIE
Visto il R. (Tecretöh.
1067,
delP8 febbraio1923,
e aucces-aive
modificazioni;
Visto il R.
decreto-legge
n.655,
del 1°maggio 1924,
con-yertito
nellalegge
17aprile 1924,
n.473;
Visto
il R. decreto n.1226,
del 10luglio 1924;
Visto
ilIt.
decreton.2191,
del 14 dicembre1924;
Visto il R.
decreto-legge
n.520,
del 23aprile 1925,
on-yertito
nellalegge
21aprile 1926,
n.507;
Visto il R.
decreto-legge
n.1917,
del 23 ottobre1925,
cou-yertito
nellalegge
18 marzo1926,
n.562;
Visto
il R. decreto n.1559,
del 13agosto 1926;
Visto
il R. decreto n.1560,
del 20agosto 1926;
Considerato il carattere di
pubblica
utilità del servizio di radioaudizione circorare inquanto
essorisponde
ascopi
d'ordine
educativo,
artistico e culturale che interessano lageneralità
deicittadini;
Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n. 100 ; Riconosciuta la necessità e la urgenza ai fini delmiglio-
ramento e dello
sviluppo
delpredetto
servizio di stabilirenuove norme sia nel
riguardi
delPenteconcessionario
che delcontrollo
delleradioaudizioni, provvedendo
inpari tempo
ad una revisione delle tasse attualmente in
vigore,
alla ap-plicazione
di nuove sanzioni e alla istituzione dispeciali
forme di contributi di abbonamento per i
Comuni
del Re- gno, nonchè per alcunecategorie
diprivati
e dienti;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Kostro MinistroSegretario
di Statoper le
comunicazioni,
di concerto coi MinistriSegretari
di Stato perPinterno,
per lecolonie,
perle finanze,
per la guerra, per lamarina,
perPaeronautica,
perPeconomia nazionale
e per lecorporazioni;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Art. 1.
Il servizio delle
radinandizioni
circolari perl'Italia
e leColonie
italiane del bacino del Mediterraneo è dato in con-cessioné esclusivä,
per lá durata di 25 anni condecorrenzal
dal 15 dicembre1927,
ad unospeciale
ente che avrà la de- nominazione di « Ente Italiano per le Audizioni Radiofos niche »(E.I.A.R.).
Per
la
concessione di cui è caso, il suddettoente,
chenel
testo delpresente
decreto sarà indicato con Pabbreviaziond-« E.I.A.R. », dovrà
assoggettarsi
a tutte le condizioni spes cificate nelcapitolato
d'oneriallegato
alpresente decreto,
nonchè alle altre eventuali condizioni formanti
oggetto
diapposita
convenzione dastipularsi
tra il Ministero delle communicazioni
(Direzione generale delle poste
e deitelegrgfi)
e la « E.I.A.R. », e che sarà
approvata
con decreto Reale suproposta
del Ministro per le comunicazioni.S'ITOLO I-
VIGILANZ,4 .SÇLLE RADIODIFËUSIONI.
CAPo I.
Comitato
superiore
divigilanzg.
Art. 2.
E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un064 mitato
superiore
per leradiodiffusioni,
ilquale
dovrà eserecitare la sua alta
vigilanza
sul servizio delle radioandizioni circolari e studiare tuttiquei provvedimenti
che in vario modo possono concorrere almiglioramento
di dettoservizio
e al relativo
sviluppo.
Il Comitato di cui sopra dovrà trasmettere al Governd tutte
quelle
notizie eproposte
chepotranno
essere utilipeg
i menzionatiscopi
e dare ilproprio
parere su tutte le ques stioni che saranno deferite al suo esame.Alla fine di
giugno
diogni
anno, il Comitato stesso dovr&inoltre
compilare
e trasmettere alPAmministrazionepostale telegrafica
la relazionedelPopera
da esso svolta durantePanno. .
Detta relazione sarà
aggiunta
aquella pubblicata
annual-mente dalPAmministrazione
predetta
sull'andamento deisuoi servizi.
Art. 3.
Il Comitato di ëui alParticolo
precedente
säràcöstituitó:1
16 da unpresidente
scelto tra i membri del Parlamento|
2° da un
delegato designato
dalla Confederazione gene- rale fascis'ta' delPindustriaitaliana,
inrappresentanza
dei costruttori di materialiradioelettrici;
3 da un
delegato designato
dallaConfederazione
na-zionale fascista dei
commercianti,
inrappresentanza
deicom-:mercianti ylei materiali
predetti;
4° da un
delegato designato
dallaFederazione nazionale
fascista delPindustria delteatro, cinematografo
edaffini, ig
sua
rappresentanza;
5° da un
delegato designato
dallaConfederazione
namzionale fascista degli agricoltori,
in suarappresentanza;
6° da un
rappresentante dell'Opera
nazionale del Dd-polavoro;
7° da un membro in
rappresentanza
della Federazionedegli
entiautarchici;
86 da un
rappresentante
delSindacato autori,
scrittorie
musicisti;
9° da un
rappresentante
delSindacato
nazionalegion nalisti;
10° da un membro del
Consiglio superiore
delPistru-zione
pubblica;
11° da nn membro del
Consiglio superiore
delle anti- chità e belle arti(sezione
per Parte musicale e drammastica);
18-In-1927--
GAZZETTA
UFFICIA DELREGNO
D'ITALIA--- N. 2874751
12• da due membri scelti tra persone di
spiccata
noto-rietà nel campo musicale e
letterario;
13° da due membri aventi
speciale competenza
tecnica nel campo delleradiocomunicazioni;
14° da un
esperto
inquestioni
di caratteregiuridico,
concernenti
laradiotelegrafia
e la radiotelefonia.Tanto il
presidente quanto gli
altri membri del Comitato saranno nominati da S. E. ilCapo
delGoverno,
suproposta
del Ministro per le comunicazioni.L'Amministrazione
postale telegrafica
metterà adisposi-
zione del
presidente
del Comitato un funzionario che assu-merà la carica di
segretarie.
- -Il
presidente
del Comitatopotrà,
per Pesecuzione dei con- trolli e per lo studio dellequestioni, nominar°e
delle spe- ciali sottocommissioni edelegare quei
membri che abbianoparticolare competenza
in materia. Potràaltrest,
ove lo ri-tenga opportuno,
provocare la creazione diorgani
e di com-missioni di controllo nelle
Provincie,
avvalendosi della col- laborazione dellerisliettive
Prefetture.Art. 4.
Il Comitato si riunirà normalmente
ogni
tremesi,
ina po- trà essere convocato straordinariamente su decisione delpresidente
che fisserà la data e Pordine delgiorno
delleadunanze.
Wrt. 5.
I membri del Comitato che non hanno domicilio in Roma avranno diritto al rimborso delle spese di
viaggio
e ad unadiaria di L. 100 per tutto il
tempo
in cui dovranno atten- dere ai lavori del Comitato. Lapredetta
diaria sarà corrisposta
anche per igiorni
diviaggio (andata
eritorno).
I membri residenti in Roma
percepiranno
come indennitàdi presenza L. 50 per seduta.
Art. 6.
Le spese di cui alParticolo
precedente
saranno totalmentea carico
dell'Ente concessionario,
CAro II.
Contitati di
vigilanza
nelle Colónie.Art.
7<
Speciali
Comitati divigilanza
sul servizio delle radioau- dizioni circolaripotranno
pure essere istituiti nelle Colonie italiane delMediterraneo,
in base a norme che saranno fis-sate dal
competente
Ministero.TITOLO IL
RIDUZIONI DELLA TASSA DI ABBONAMENTO E VARIANTI ALLE TASSE SUGLI APPARECCHI RICEVENTI.
ISTITUZIONE DI SPECIALI CONTRIBUTI DI ABBONAMENTO PER I COMUNI DEL REGNO NONCHE' PER ALCUNE CATEGORIE DI PRIVATI E DI ENTI - NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME
DO,VUTE
AL CONCESSIONARIO E PER L'EROGAZIO- NE DI QUELLE SPETTANTI ALLO STATO.Art. 8.
L'art. 15 del R.
decreto-legge
del 23 attobre1925,
ii.1917,
è sostituito dal
seguente:
«Gli
apparecchi
riceventi avalvole
equelli
acristallo,
levalvole termoioniche, gli altoparlanti,
iricevitori,
i don-densatori variabili,
e itrasformatori
sonosottoposti
a tassanella
misuraseguente:
a)
perogni apparecchio
a valvola il 2 per cento sul prezzo indicato nellafattura,
con un minimo di L.30;
b)
perogni apparecchio
a cristallo L.12;
c)
perogni
valvola termoionica anche serigenerata,
L. 6.
Ogni
valvolamultipla
èsoggetta
a tante volte la tassa di L. 6quante
sono·le· valvole che essarappresenta;
d)
perogni altópârla11té,
anche se esso costituisce undparte inscindibile.dell'apparecchio ricevente,
L.24;
e)
peregui
ricevitore-a un solo auricolare L.3,
e perogni
ricevitore a due auricolari L.6;
f)
perogiii oofiden'satoge
variabile L.6;
g)
perogni.
trasformatore di alta o bassafrequenza
II.re 6.
« Le contestazioni ciren
·l'applicazione
delle tasse indicate nelpresentè
drticölòsažaiinò
definite dal Ministero delle fi- nanze,sentito,
ove occorra, ilCollegio
consultivo deiperiti doganali, seguende
la.pvooedura
stabilita per la risoluzionedelle controversie
floganali.
Sul
provento
delle suddette tasse sarà devoluto il 90 per cento a favore del concessionario e il 10 per cento a favoredello Stato. .
« La detta
percentuale
del 10 per cento saràdevoluta,
per le tasse riscosse nelleColonie,
airispettivi Governi
»,art. 9.
L'importo
delPabbonamento ordinario pergli
utentipri-
vati di cui all'art. 8 del R.
decreto-legge
n. 1917 del 23 ot- tobre 1925 è stabilito in L. 72 annualipagabili
subito per intero oppure in 12 ratè mensilianticipate
di L. 6 cadauna.In
quest'ultimo
caso l'utentedovrà,
aparziale deroga
diquanto
èprescritto
dall'art. 7 delprecitato decreto,
pa- gare, inaggiunta
allaquota
mensile di abbonamento e alquella
di licenza di L.0.25,
un diritto di L. 1 a favore dels l'Amministrazionepostale telegrafica.
La
presente disposizione
non èapplicabile agli
abbona'ementi in corso. .
Per le riscossioni effettuate nelle Colonie la tassa di li- cenza di L. 3 e il diritto fisso mensile di L. 1
spetteranné
ai
rispettivi
Governi.Gli uffici demaniali
provvederanno
alla esazione pressogli
abbonati morosi delle rate mensili dilicenza-abbonas
mento rimaste insolute.Krt. 10.
Le
scuále pubbliche, gli
entiscolastici, gli
istituti di cul- tura diogni specie dipendenti
dai Comuni delRegno
sondesentati dal
pagamento
delle tasseordinarie
di abbonas mento.In
sostituzione
diqueste,
tutti i Comuni delRegno,
esclussi
quelli
conpopolazione
nonsuperiore
a 1000abitanti,
cor,risponderanno
all'Enteconcessionario,
ilquale
inconformi-
tA dell'art. 7dell'unito capitolato
d'oneri metteràa loro diesposizione
leproprit
stazioni perscopi
didattici e per altrefinalità,
undontributo
annuo fisso di abbonamento nella;misura deterntinata
dall'articoloseguente.
Sono del·
pári
esentati dalpagamento degli abbonamenti alle radioandizioni gli ospedali militari,
le Case delsoldatd
e
le
sale diconvegno reggimentali,
così nelRegno
comeneb
le Colonie.
Analoghe facilitazioni potranno
dal Ministerõ delle cömmunicazioni
essere accordate a favore di altri enti ascopd
assistenziale
o culturaleposti
'alladipendenza delle
'Ammi-Histrazioni pubbliche.
4752 13-In-1927
-GAZZETTA
UFFICIA Æ DEL REGNO D'ITALIA --N. 287Krt. 11.
II èõntfibutö fissu di abbonamentö di Eni äl setondo èõni- Iña'
idell'articolo precedente
è fissato nel modoseguente:
Comuni con popolazione da Quota
1001 a 3000 abitanti , . . . . . . a . L. 50 3001 a 5000 id. . . a , , , , . . > 150 5001 a 7500 id. , , , , , , , , . » 250 7501 a 10000 id. . . . , , . , , , ,» 400 10001 a 15000 id. . . . . . . . . , a 600 15001 a 20000 id. , , a . . , , . . » 830 20001 a 30000 id. . . , , . . . . . > 1200 30001 a 40000 id. . . , . . . a . . » 1700 40001 a 50000 id. . . . . , . . . . > 2500 50001 a 75000 id. . , , . . . . . . » 3500 75001 a 100000 id. , , , . . , , , , a 5000 100001 a 150000 id. . . . . . . , , , 8000 150001 a 200000 id. . . . . . . . . . » 11000 200001 a 350000 id. . . , , . . , , . » 14000 350001 a 500000 id. . . , , . , , , , » 17000 oltrea 500000 id. . a a . . . a a . » WOU
Ift. 12.
Nelle Colonie le
scuole, gli
entiscolastici, gli
istituti di ultura diogni specie dipendenti
dai Governi coloniali go- 'dono della esenzione stabilita alprimo
comma delpreceden-
te art. 10.
I contributi fissi di abbonamento di cui al secondo comma dello stesso articolo sono a carico dei
rispettivi
Governi inragione
di L. 5000 per laTripolitania
e di L. 2500 per laCirenaica.
Trt. 13.
L'Amäiñistfãziäne delle
poste
e deitelegrafi presterà
laprópria
ässistenza aiComuni,
sulororichiesta,
perPacqui-
stö e per
l'impianto degli apparecchi
di ricezione loro oc-correnti.
Irf.
14.Pef il serviziö delle
radioaudizionÎ circoläri börrisponde-
rinnö un aontributo ännuö fisso di abbonamento
obbliga-
törio:
1°
gli alberghi
dilusso,
diprima,
secondé e terza ta-tegoriä;
2°
gli
stabilinienti termali edidroteräpici y 8° gli
stabilimenti balnearimarittimi;
4° i
kursaals;
56 i
cinematografi;
6° le
associazioni,
i circolie i alubs eëelusiquelli
äventipi
unicamente culturali osportivi.
Sono altresl
esclusi
i circoli di carattere unicamente fe-ligioso.
Eft. 15.
Il coiffributö
diabbönäinentö
dinui
alpie edente
ärti.trolo
è fissätö nel modoseguente:
per
gli alberghi
di lusso . . , , , . L. 1500 pergli alberghi
di 1.categöria
, , , , » 800 pergli alberghi
di 2.categoria
. , , , » 500 ' pergli alberghi
di 3=categoria
. . . . » 150per
gli
stabilimenti termali ed idrotera-pici (per ogni stabilimento)
.. . . . » 200per
gli
stabilimenti balneari marittimi seprovvisti
dipiù
di 50 cabine fino a 100 » 100se di 101 a 200 . , . . . . . . . » 150
se di 201 a 300 . . . . . . . » 300 'da 301 in
più
a s a a a . . .: » 500per i
cinematografi
e kursaals se il red- ditä lordo accertato nonraggiunge
le L. 6000 . . . . . . , , , . . L. 100 da L. 6001 a L.
12,000
. . , , y . » 150 da L.12,001
a L.25,000
. . . = x x » 300 da L.25,001
inpiù
. . . . . , y » 800 per icircoli,
clubs ed associazioni di cuial n. 6 del
precedente
articolo se pos sti in località conpopolazione
riunitasuperiore
a 5000 abitanti fino a20,000
» 80da
20,001
a100,000
a s , , . . . » 150 da100,001
in su . . . :. , , o a x » 300Art. 16.
I cöntributi di cui alPart. 10 e
seguenti
sarannö veisätia datare dal 1°
gennaio
1928 alMinistero
delle finanze inquote
semestralianticipate
con decorrenza dal 1°gennaid
e 1°
luglio
di ciascun anno,seguendo alPuopo
le modalità che verranno stabilite a cura del suddetto Ministero.Il Ministero delle finanze
provvede
al termine di ciascun esercizio finanziario al versamento a favore del concessio- nario delle somme ad esso dovute suiproventi
delle tassde dei
contributi, dedotta,
anche suquesti ultimi,
unaquota
del 10 per cento che resta devoluta allo Stato.
Il Ministero delle finanze
però,
in base alpresuntö
pro- vento delcespite
e salvoconguaglio finale, corrisponderà
all'Ente concessionario
degli
acconti bimestrali nella som- ma da fissarsi alPinizio di ciascunesercizio, compres¾ quello
in corso.Per
quanto
concerne leColonie, _i rispettivi
Governi proya vederanno direttamente alla riscossionedegli
eventuali con«tributi di cui
agli
articoli 14 e15,
checorrisponderanno
al-l'Ente concessionario
seguendo
le modalità di cuisoprak
Wrt. 17.
Il
rilasciö,
lãsošpensione
e lá revöca delle licenze per ëõestruzione,
vendita ed uso diapparecchi
riceventi per radio- audizione nellaTripolitania
e Cirenaica sono dicompeten-
za dei
rispettivi Governi,
aiquali,
oltre che lecorresponsio.
ni di cui ai
precedenti
articoli 8 e9,
sarà devoluto per in- tieroPimporto
delle tasse di vendita ecostruzione.
TITOLO III.
SANZIONI PER GLI UTENTI CLANDESTÍNL
Trt. 18.
Oltre al
peršönale
di aui alPart. 16del
R.decreto-legge
23 ottobre
1925,
n.1917,
sonocompetenti
ad accertare le contravvenzionigli uñiciali,
sottufficiali e militi della Mili- zia nazionale.Wrt. 19.
In oaso di fondato
söspetto
dicönträvvetizioni, tutti gli
ufficiali di cui alPart. 16 del citato R.
decreto-legge
23 ot-tobre
1925,
n.1917, potranno eseguire perquisizioni
domi-ciliari secondo le formalità
prescritte
daeli articoli 167 é 171 del Codice diprocedura penale.
Art. 20.
La pena
pecuniaria
di cui al 3° cömma delPart. 21 del ci.tato R. decreto 23 ottobre
1925,
n.1917,
comminata contrógli
abusivi detentori diapparecchi,
è stabilita in L. 500.13-In-1927
-GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNO D'ITALI£---- N. 287Og3
TITOLO IV.
Disposizioni
transitorie.PRIVILEGI FISCALI.
ESPROPRIAZIONE PER SCOPO DI PUBBLICA UTILITA'.
Krt.
21.E' concessa Pesenzione da; tutte le tasse che sarebbero do-
yute
alFerario per la trasformazione di cui all'art.1,
com- maa),
dell'annessocapitolato
d'oneri econseguente
tra-sferimento dei beni della Unione
Radiofonica
Italiana nelnuovo ente concessionario « E.I.A.R. ».
Il verbale
dell'assemblea
per la trasformazione di cui alcomma
precedente,
lo statuto e la convenzione che sarà sti-pulata
fra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente con-cessionario come
qualsiasi
altro atto relativo alla conven- zionepredetta
saranno redatti sudarta
libera eregistrati
con la tassa fissa di L. 10.
Art.
26.
Ai
costruttori,
ai commercianti ed airivenditori
di rieëvis tori sia ad uno che a dueauricolari,
di condensatori varia;sbili,
di trasformatori sia di alta che di bassafrequenza;
e divalvole
multiple
tassabili ai sensi delPart. 8 ed esistenti neimagazzini
alla data diapplicazione
delpresente Regio
descreto-legge,
è fattoobbligo
della denuncia dei materiali stessicon
regolare
inventario all'ufficio tecnico di finanza.I
costruttori,
i commercianti ed i rivenditori suddetti dos vranno iscrivere i materiali stessi nelregistro pr'escrittö
dall'art. 5 del R.
decreto-legge
23 ottobre1925,
n.1917,
verssando l'ammontare delle relative tasse all'ufficio del
registro
entro 30
giorni
dalla data dellapubblicazione
delpresente Regio decreto-legge
nella GazzettaUfficiale
delRegno,
e al-legando
lequietanze
al su menzionatoregistro.
'Art. 22. Art. 27.
Oltre che alle linee che
colleganö gli inipianti
microfo-nici
destinati
alla radiotrasmissione circolare con le rela- tivestazioni
come da articolo 13 del R.decreto-legge
23ottobre
1925,
n.1917,
vengono estese alle opere edagli
im-pianti
della « E.I.A.R. » ledisposizioni
perPespropriazione
scopö .di pubblica
utilità. •Trf. 23.
Il Minisfërö delle
ëomunicazioni
Direziõnëgeñeräle
del-le
poste
e deitelegrafi)
èautorizzato
ad emanare d'accordo coi Ministeri interessati normeopportune
circa losvolgi-
mento dei servizi
radiotelegrafici
durante le ore riservatealle trasmissioni della « E.I.A.R. » per modo da evitare dan- nose
interferenze
al servizio delleradioandizioni.
E' data facoltä al Governo del Re di
eömpilare
un testounico di tutte le
disposizioni
cheregolanó
il servizio delleradioaudizioni circolari.
'rt 25.
Qualoß
unCoännë che
si trovifuoki
delfäggiö
di Esionedi una delle stazioni
esistenti
opreviste
nelPannessocapi-
tolato
d'oneri, convenzionalmente stabilito
come segue:stizione
di Kw.1,5, chilometri 125,
stazione di Kw.
3, chilometri 225, stazione
di Kw.5, chilometri 275,
stazione di Kw.
7, chilometri 325
riesca a provare che in tutto il suo
territorio, alicEe
cõnbuoni apparecchi,
non èpossibile
di ricevere da alcuna delle stazionisuddette,
essopotrA
chiedere al Ministero delle co-municazioni
l'esonero dalpagamento
del contributé.Il Ministero delle
comunicazioni potrà,
a suoinsindacabile
giudizio,
concedere il detto esonero o il rimborso delle som- meanticipate
a taletitolo,
soltantodopo
averleeseguito
lenecessarie
indagini
ed accertata laimpossibilità
di ricezione di cui sopra. Lapredetta disposizione
èapplicabile
anche neinguardi degli alberghi, stabilimenti,
ecc. di cui alParti- colo 14.Appena
sarà attivata la nuovastazione di Roma lapossi- bilità
di esonero cesserà per tuttiindistintamente
iComuni,
alberghi, stabilimenti,
cec. di cui sopra,soggetti
al contri-buto.
I
Regi
decreti n. 2191 e n. 1560rispettivamente
del 14 discambre 1924 e 20
agosto
1926 sonöabrogati.
Sono delpari abrogate
tutte le altredisposizioni
non conformi alpresente
decreto.
Art..28.
Il Ministro per le
comunicazioni,
d'accordo cönquelld lier
lefinanze,
è autorizzato ad adottare tutte ledisposizioni oès
correnti per Pattuazione del
presente decreto,
ilquale
andriin
vigore
ilgiorno
stesso della suapubblicazione
nella Gazezetta
Ufficiale
delRegno,
ad eccezione delledisposizioni
constenute
negli
articoli10, 11, 12, 14,
15 e 16 che avranno laloro attuazione
col 1°gennaio
1928.Il
presente
decrieto saràpresentato
al Parlantentoper
la;suaconversione in
legge.
Il Ministroproponente
èautorizaté
alla presentazione
del relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
inunito delsigillo
dellòStato,
sia inserto nella raccoltaufficiale
delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque opetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dató
N
SanRossore,
addì 17növembre 1927
-ManoXI sVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI
- CUNO -FEDWŽOVI
VOLPI - ËELLUžZO.Visto,
il Uttardasigilli:' Rocco.Registrato
alla Corte dei conti, ad¢t 7 dicembre 1927 . KanoII
'Alti del Governo, registro 267, foglio 48. - CASATI.
ÁÌ.LEGÀId.
Capitolato
d'oneri per l'Enteconcessionario
delservizi
di radioaudizione circolare, .Art. 1.
L'Entë
ooncëssionariõ «E.I.I.R.
isari nöstifnitä
Ili añ<cietà anonima
e risulterà dallatrasformazione
dellaUnionë Radiofonica
Italiana exconcessionaria,
laquale prende impegno
entro il 1° febbraio 1928:a) di
deliberare lapropria trasformazioñë, asäniñëlidö
la nuova
denominazione
«E.I.A.R.
» etrasferendo
nel-l'Ente così denominato
l'intero suopatrimonio ngiagt(
pg 18-In-1927
-GAZZETTE UFFICIA
LE DELREGNO
D'ITALIX-N. 287linee, auditori, organizzaziond,
benimobili
adimmobili,
nulla escluso ed
eccettuato;
b)
dideliberare contemporaneamente
Paumento del pro-prio capitale
nella misura di2,000,000
di lire mediante laemissione
di nuove azioni che saranno offerte in sottoscri- zioneagli
attuali azionisti ed aiseguenti gruppi:
1° Oostruttori di materiale
radiofonico;
2· Commercianti non costruttori del suddetto ma-
teriale;
8°
Imprese,
ditte o aziende per lasproduzione, vendita
e utilizzazione di materiali e
impianti elettrici;
4° Società
degli autori;
5•
Gruppo
deiproprietari
diteatro;
6* Sindacato della
stampa;
7•
Gruppo degli
editorimusicali;
8•.
Radiodilettanti.Successivamente la «E.I.A.R. » dovrà entrö il fërmine di un anno dalla data della concessione elevare il suo
capi-
tale a 10 milioni emettendo nuove aziom che saranno of- ferte in
opzione agli
azionisti inproporzione
delcapitale
da essi
posseduto
e ciò anche pergli
ulteriori aumenti dicapitale
richiesti ai fini dellosviluppo
e delmiglioramento
del servizio.
A
garantire
Pitalianità della società ilcapitale
dovràëssere costituito da azioni
nominative
e intestate a citta- dini italiani o ad enti riconosciuti italiani eportare
la in-dicazione della loro
negoziabilità
solo alPinterno delRegno.
Del
Consiglio
di amministrazione dovranno farparte quat- o delegati
del Governo.Il
presidente,
ilconsigliere delegato,
isindaci,
ilpersonale
direttivo anche per la
parte artistica,
come tutto il perso- nale di amministrazione debbono essereitaliani.La nomina del
presidente
o delconsigliere delegato
e diohi sarà comunque investito delle
funzioni proprie
di talicariche
dovrà essereapprovata
dalRegio
Governo.Tanto
l'approvazione
di cui è cenno,quanto
laparte- cipazione
deiconsiglieri
di nominagovernativa,
nonimpli-
cheranno alcuna
responsabilità
daparte
delloStato,
nep-pure
in relazione alPandamentodell'azienda.
Il
personale
artistico dovrà essereprevalentemente
di na-zionalità
italiana.Per tutto il
periodo
della concessione il Governo non ac- corderà ad altriconcessioni
perservizi
diradioaudizione circolare.
Krf. 2.
Lë entrate ordinarië delPEnte
concessionario
saranno as- sicurate in conformità delle norme conte'nute nel R. decreto-legge
n. 1917 del 23 ottobre 1925 e delle varianti di cui al titolo II dell'annessoRegio decreto-legge
daiproventi che
seguono: ,a)
dalle tasse diabbonamento;
b)
dalle tasse suimateriali;
c)
daspeciali contributi
di abbonamento dei Comuni ëdi speciali categorie
di enti e diprivati.
Inoltre il
concessionario potrà
fruire deiproventi
dellapubblicità purchè questa
sia contenuta neilimiti stabiliti
dalpresente capitolato.
Ert. 8.
L'Entë noncessionario
s'impegna
di attuare ilseguente þiano
tecnicod'impianti:
a)
sostituzionedell'attuale
stazione di Milano con altrailella potenza
di 7 Kw. ;b) impianto
aGenova
di unastazione
di Kw.1,5 (l'at iLualg .di ALilagog
c) impianto
di unasatazione
di 5 Kw. aTorino;
d)
sostituzione dell'attuale stazione di Roma con un'als tra dellapotenza
di 25Kw.;
e) impianto
a Palermo di una stazione di 3 Kw.(Pat-
tuale di
Roma)
;f) impianto
di una stazione di 7 Kw. a Trieste.L'Amministrazione delle
poste
e deitelegrafi
darà in usoall'Ente
concessionario,
mediante un canone di affitto emanutenzione da basarsi sull'effettivo
costo,
unabicoppia
dei cavi telefonici
interurbani,
per ciascuno dei tratti Mi-lano-Trieste,
Udine-Tarvisio eMilano-Chiasso,
sempre che ciò sia tecnicamentepossibile
e leesigenze
del servizio tem lefonico lo consentano.Ove l'Ente concessionario ne faccia richiesta e
semprechè
non si oppongano difficoltà
tecniche,
PAmministrazione po- staletelegrafica
inserirà e darà in uso all'Ente stesso unabicoppia
in altri tratti dei cavi telefoniciinterurbani,
me-diante un canone di affitto e manutenzione da fissarsi com'è indicato al comma
precedente.
La nuova stazione di Milano sarà attivata entro il 1927.
La stazione di Roma dovrà essere attivata entro il 31 di- cembre
1929, quelle
di Genova e Torino entro il1928,
equelle
di Trieste e Palermo entro il 1930.Conformemente al
disposto
dell'art. 12 del R. decretoslegge
n. 1917 del 23 ottobre1925,
il Ministero delle comumnicazioni
potrà
inoltre accordare soltanto all'Ente concesssionario
if
permesso di avvalersi di fili adibiti sia al sers viziopubblico
cheprivato
per la ritrasmissione delle radios diffusioni circolari. Nel caso di linee telefoniche interurs bane la « E.I.A.R. » dovrà per l'uso di cui sopracorrispone
dere alPAmministrazione
postale telegrafica
il relativo ca- none di aflitto da stabilirsi con decreto Ministeriale.'Art. 4.
Per le forniture ad essa
occorrenti,
la « E.I.A.R. » dosvrà in base alle
disposizioni
contenute nellalegge
15 lusglio 1926,
n.1379, integrafa
dal R.decreto-legge
20 mar-zo
1927,
n.527,
e nei casiprevisti
da dettedisposizioni,
dare la
preferenza
aiprodotti
nazionali.Art. 5.
I
progetti
di nuove stazioni trasmittenti oripetitrici
per il servizio diradioandizione
circolare dovranno essere pres ventivamentesottoposti all'approvazione
delPAmministra- zionepostale telegrafica che, presi opportuni
accordi con iMinisteri
militari,
emetterà il suogiudizio
entrofrenta giorni
dalla data dipresentazione
deiprogetti.
Il collaudo di dette stazioni sarà pure effettuato dalla Amministrazione
postale telegrafica
a mezzo diapposite Commissioni. L'approvazione
deiprogetti
e il collaudodegli impianti
nonimplicano
alcunaresponsabilità
daparte
delloStato.
Ove la Società intendesse modificare
gli impianti esistenti,
essa dovrà chiedere sempre la
preventiva autorizzazione delPAmministrazione postale telegrafica.
Se
dopo Pattuazione
delpiano tecnico
indicato al pre- cedente art.3, PAmministrazione postale telegrafica,
su pa-rere del Comitato
superiore
divigilanza,
ritenesse neces-saria,
al fine di assicurare un servizio normale di ricezione in tutta Italia e nelle Colonie italiane delMediterraneo,
Pesecuzione di ulteriori
impianti
per stazionitrasmittenti
o