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Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige Trento. Relazione del Presidente della Sezione. Maurizio Zappatori. udienza d inaugurazione

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Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige Trento

Relazione del Presidente della Sezione

Maurizio Zappatori

udienza d’inaugurazione

dell'Anno Giudiziario 2015

Trento – 26 febbraio 2015 – Palazzo Geremia

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Premessa

La visione moderna dell’ordinamento costituzionale concepisce lo Stato soprattutto come Stato-comunità e non più come Stato–persona giuridica, cioè non più come soggetto distinto e separato dai cittadini e con il quale questi ultimi si devono confrontare ed entrare in rapporto.

Lo Stato-comunità si identifica con la collettività. I beni dello Stato appartengono allo Stato- comunità e quindi alla collettività nazionale.

Ne consegue che il danno arrecato ai beni dello Stato è un danno arrecato allo Stato- comunità cioè ai cittadini considerati nel loro complesso. Si può pertanto parlare di danni arrecati alla collettività.

Nella nozione di Stato-comunità rientrano, ovviamente, anche le Regioni, le Province Autonome, i Comuni e gli altri enti territoriali.

In tale visione l’azione della Corte dei Conti è finalizzata ad individuare, situazioni dannose per la collettività.

La Corte dei Conti finisce per perdere l’antica veste di tutore dell’erario e quindi dei beni dello Stato–persona per assumere quella di tutore dei beni della collettività e più precisamente dei beni di proprietà collettiva.

In un tale contesto la Corte dei Conti difende gli interessi patrimoniali pubblici della comunità e quindi di tutti i cittadini ad essa appartenenti.

D’altra parte i cittadini hanno acquisito la consapevolezza che il denaro pubblico appartiene alla collettività.

I cittadini esigono che il loro denaro, che affluisce nelle casse pubbliche attraverso il pagamento dei tributi, sia amministrato al meglio e sono consapevoli che la Corte dei Conti agisce in linea con i loro interessi, cercando di salvaguardare i beni di proprietà collettiva.

Qualsiasi soggetto, funzionario, amministratore o semplice cittadino, che svolga, anche occasionalmente, funzioni pubbliche, è responsabile del proprio comportamento nei confronti della collettività.

La responsabilità amministrativa patrimoniale è di tutti coloro i quali, anche se non inseriti organicamente nelle strutture della Pubblica Amministrazione, svolgono comunque funzioni pubbliche che comportino l’utilizzo dei beni della collettività.

La Corte di Cassazione (Sezioni Unite 18 luglio 2008 n. 19815) ha affermato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell’Amministrazione fuori degli schemi dei regolamenti di contabilità pubblica e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o un contratto di diritto privato: il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del

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soggetto – che ben può essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti.

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Giudizi di responsabilità per danno erariale

Questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti esercita innanzitutto la funzione giurisdizionale di responsabilità, attraverso la quale giudica i funzionari o gli amministratori pubblici accusati dalla Procura Regionale di avere arrecato danni alle pubbliche amministrazioni, emettendo sentenze di assoluzione o di condanna al risarcimento del danno arrecato.

I fatti produttivi di danno erariale, specie quelli dolosi con un uso disinvolto del denaro pubblico, quali emergono dalle sentenze emesse nel corso del 2014, possono apparire non particolarmente numerosi rispetto a quelli avvenuti in altre regioni più popolate e più estese.

In realtà le vicende di spreco di denaro pubblico, accertate nella nostra provincia, se vengono rapportate in termini percentuali alla modesta estensione del territorio provinciale e all’entità numerica ristretta della popolazione che vi abita e quindi confrontate con le percentuali di regioni molto più grandi, finiscono per assumere una rilevanza non trascurabile, che può destare preoccupazione.

D’altra parte i fatti corruttivi finora accertati potrebbero costituire la punta di un iceberg nascosto.

Ritengo che il livello di attenzione su questi fenomeni debba essere mantenuto alto.

Eventuali sottovalutazioni potrebbero rivelarsi pericolose.

Non esistono, purtroppo, isole felici. L’unica isola felice è “l’isola che non c’è”.

In materia di giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse 13 sentenze, di cui 8 di condanna, 2 di assoluzione, 2 di cessazione della materia del contendere e 1 di difetto di giurisdizione.

Deve essere sottolineata la tempestività di questa Sezione nella trattazione dei giudizi, che giungono a sentenza solitamente entro pochi mesi dal deposito dell’atto di citazione della Procura Regionale.

Tra le sentenze emesse vanno evidenziate quelle qui di seguito indicate.

° sentenza n. 17/2014 riguardante il danno arrecato da una funzionaria di un Comune, per avere colpevolmente omesso di riscuotere i canoni relativi al servizio idrico comunale degli esercizi 2004-2005-2006.

La Sezione ha ritenuto provata la condotta antigiuridica e la sussistenza dell’elemento della gravità della colpa della predetta, intesa come evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio ed ha condannato la stessa al risarcimento del danno nella complessiva misura di euro 16.000,00 in favore del comune danneggiato.

La decisione ha rilevato che nel giudizio di responsabilità amministrativa trova applicazione, pur con i necessari adattamenti, l’art. 40, 2° comma del c.p., ai sensi del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

° sentenza n. 20/2014, di assoluzione di un medico di assistenza primaria in servizio presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, che era stato citato in giudizio per il danno

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che sarebbe stato arrecato a detta azienda e costituito dal coacervo dei compensi percepiti nel periodo gennaio 2011 – maggio 2012 per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive di particolare impegno professionale, che non sarebbero state rese od impropriamente rese.

Nell’assoluta confusione del quadro probatorio, e tenendo conto del fatto che la stessa Procura Regionale aveva riconosciuto che le sommarie informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza e poste a fondamento dell’azione contabile erano state tutte completamente stravolte dalle deposizioni rese dai medesimi dichiaranti in sede penale, la Sezione ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa imputabile al medico, motivo per il quale l’ha mandato assolto dagli addebiti contestatigli.

° sentenza n. 25/2014 di condanna della vice direttrice e responsabile di un ente pubblico economico al pagamento della somma di euro 265.091,33 per il danno patrimoniale e della somma di euro 45.000,00 per il danno all’immagine, in relazione alla provata circostanza che la funzionaria aveva agito in modo contrario agli obblighi di servizio, ponendo in essere una contabilità non veritiera, volta ad occultare episodi di “mala gestio” e di spregiudicato utilizzo di denaro pubblico, di cui la stessa aveva il maneggio.

Nella sentenza viene affermata la giurisdizione della Corte dei conti sui danni sofferti dagli enti pubblici economici e viene evidenziato che il soggetto che ha il maneggio di denaro pubblico è sottoposto a stringenti obblighi di custodia e di conservazione delle somme affidate.

La Sezione ha rilevato che con riferimento a tale peculiare posizione giuridica l’individuazione della condotta inadempiente deve ritenersi raggiunta ogni qual volta sia dimostrata la violazione degli obblighi di servizio, senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva.

° sentenza n. 26/2014 di condanna di un assessore di un Comune a risarcire il danno derivante dai guasti cagionati ad una motoslitta comunale, utilizzata in modo improprio e senza la dovuta perizia.

In tale circostanza, la Sezione ha ritenuto - nonostante il pubblico ministero contabile avesse dichiarato di non contestare l’utilizzo del mezzo per motivi diversi da quelli di servizio - che non sussistesse invece alcun motivo di servizio che abilitasse al relativo uso, certamente non legittimato dalla mera qualifica assessorile del convenuto, che aveva oltretutto usato la motoslitta senza alcuna autorizzazione scritta, effettuandovi anche il trasporto del figlio minorenne su un percorso precluso dall’assoluto divieto di transito motorizzato disposto con ordinanza del Sindaco.

° sentenza n. 28/2014 di condanna del Sindaco, del Segretario Comunale supplente, degli assessori e di alcuni Consiglieri di un Comune in carica negli anni 2008 – 2009, a risarcire il danno causato al medesimo Comune per il conferimento di incarichi ad un privato professionista per la consulenza tecnica di fattibilità e la progettazione preliminare di un area termale nel territorio comunale.

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Detta progettazione non aveva avuto alcun seguito a causa della incompletezza dello studio di fattibilità.

Gli organi comunali coinvolti nella vicenda, anziché legittimamente pretendere l’esatta prestazione dal professionista incaricato, avevano proceduto all’attribuzione dell’ulteriore incarico di redigere la progettazione preliminare; iniziativa incongrua con il contesto, nel quale operavano, per la mancanza di intenzione e di disponibilità finanziaria del Comune a realizzare l’opera in proprio.

Pertanto, il conferimento di detto incarico è stato giudicato dal questa Sezione Giurisdizionale

“fatto illegittimo, irrazionale, diseconomico e quindi dannoso per le casse dell’ente”.

In tale prospettiva, questa Sezione ha osservato che la valutazione del danno erariale, fatta nell’atto di citazione in giudizio, fosse anche troppo prudenziale, poiché la Procura Regionale aveva autonomamente ed indebitamente già effettuato una sua valutazione dei supposti vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata.

Nella sentenza viene chiarito che il potere di valutazione dei presunti vantaggi e quello di riduzione dell’addebito del danno spetta soltanto alla Sezione Giurisdizionale.

° sentenza n. 29/2014 riguardante una fattispecie di danno da mancata entrata subita da un Comune.

La Sezione ha condannato un assessore comunale a risarcire la somma di euro 201.746,28, avendo ravvisato la condotta dolosa del medesimo, in quanto connotata dalla coscienza e volontà di agire illecitamente, alterando il regolare svolgimento di due procedure ad evidenza pubblica (indette dal Comune per la fornitura delle centraline idroelettriche), con la previsione e l’accettazione del rischio che dalla propria condotta potesse derivare, come effettivamente avvenuto, un danno per l’ente comunale a seguito dei conseguenti ritardi nella realizzazione dei manufatti e la perdita delle entrate derivanti dalla fornitura dell’energia elettrica.

Trattandosi di fattispecie connotata da condotta dolosa, non è stata fatta applicazione del potere riduttivo.

La Sezione ha anche ritenuto che sussistesse la colpa grave nel comportamento del sindaco e del segretario comunale, nonché responsabile del procedimento amministrativo, per la superficialità e trascuratezza del “modus operandi” degli stessi, con conseguente pregiudizio patrimoniale per il Comune.

Conseguentemente, la Sezione ha condannato, in via sussidiaria, il segretario comunale nonché responsabile del procedimento amministrativo di gara nella misura dell’ 85% dell’importo del risarcimento dovuto dal condannato in via principale ed ha condannato, in via sussidiaria, il sindaco per il rimanente 15% .

La sentenza ha evidenziato che nel giudizio di responsabilità amministrativa gli elementi probatori acquisiti da indagini relative ad un processo penale, non ancora definitivamente concluso, sono liberamente valutabili dal Giudice contabile, in forza di un autonomo potere di accertamento.

La sentenza ha inoltre evidenziato come la giurisprudenza abbia enucleato il criterio della c.d.

sussidiarietà della responsabilità del soggetto che ha agito con colpa grave, rispetto a quello che

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ha agito con dolo, con la conseguenza che il convenuto condannato per colpa grave è tenuto a rispondere del danno soltanto nel caso di mancata realizzazione del credito erariale nei confronti del debitore principale condannato per dolo.

° sentenza n. 32/2014. In tale decisione la Sezione si è pronunciata sul danno al patrimonio ed all'immagine contestato ad un dirigente della Provincia Autonoma di Trento. In particolare la Procura Regionale gli aveva addebitato un danno di euro 779,59, in relazione alle spese sostenute dall’Ente pubblico per la rinnovazione di una gara (in quanto la precedente gara era stata annullata, in conseguenza delle condotte penalmente rilevanti dello stesso), ed il danno di euro 3.848,10, arrecato all’immagine della Provincia a seguito del clamore suscitato per la sentenza penale di condanna del funzionario per i delitti di rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio e di turbata libertà degli incanti.

Successivamente alla notifica dell’atto di citazione e prima dell’udienza di discussione il funzionario aveva provveduto a risarcire integralmente il danno all’Ente danneggiato.

In considerazione dell’integrale risarcimento del danno, la Sezione ha dichiarato cessata la materia del contendere.

La sentenza ha evidenziato che tale declaratoria deve comunque basarsi sull’accertamento dell’esistenza del “fumus boni iuris” della pretesa del P.M. contabile e dell’integrale soddisfacimento della medesima da parte del convenuto in giudizio.

La Sezione ha rilevato che l’integrale risarcimento del danno, operato con spirito collaborativo dal funzionario provinciale citato in giudizio, ha consentito all’Amministrazione Provinciale di acquisire quanto spettante senza ritardo e senza gli ulteriori oneri che caratterizzano l’attività coattiva di recupero dei crediti erariali.

Va infine segnalato un provvedimento di natura cautelare per uso indebito di finanziamenti pubblici.

Questa Sezione Giurisdizionale ha infatti autorizzato il sequestro conservativo di un immobile di una società privata, fino alla concorrenza del danno complessivo di euro 133.517,23, a garanzia del risarcimento del danno erariale, che la medesima società avrebbe arrecato allo Stato, alla Provincia Autonoma di Trento e alla Unione Europea a seguito dell’utilizzo improprio di fondi assegnati per la realizzazione di corsi di formazione, che non sarebbero stati mai effettuati.

Giudizi di conto e conti giudiziali

Questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti esamina i conti giudiziali ed emette sentenze nei giudizi di conto instaurati per i conti non risultati regolari.

I conti giudiziali devono essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico.

Tali soggetti (chiamati agenti contabili) sono solitamente dei funzionati pubblici, ma possono anche essere dei privati appositamente incaricati dalle pubbliche amministrazioni (molto spesso il servizio di tesoreria degli enti pubblici è gestito da banche private).

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Gli agenti contabili, oltre ai normali rendiconti amministrativi resi alle amministrazioni di appartenenza, presentano, con appositi modelli, i conti giudiziali alla Sezione Giurisdizionale, che ne dichiara la regolarità dopo averli esaminati.

I conti, per i quali non sussistono le condizioni per dichiararne la regolarità, sono sottoposti ad un processo (giudizio di conto), davanti alla Sezione in presenza dell’agente contabile e della Procura regionale, che si conclude con una sentenza, che, in caso di conferma dell’irregolarità, condanna l’agente contabile al pagamento dei danni conseguenti alla sua condotta.

In materia di giudizi di conto sono state emesse 8 sentenze relative a 13 giudizi di conto (riguardanti complessivamente 40 conti giudiziali), nonché 7 ordinanze, a seguito di procedimento monitorio, relative a 7 giudizi (riguardanti complessivamente 18 conti giudiziali).

In materia di conti giudiziali ne sono stati definiti 1.844.

Devono essere evidenziate, nei giudizi di conto, le sentenze n. 23 e n. 24 del 2014, con le quali è stata trattata la problematica attinente al rimborso delle spese ad elettori residenti all’estero, rientrati in occasione delle elezioni provinciali previste per il 26 ottobre 2008, e rinviate al successivo 9 novembre 2008.

Con distinte circolari n. 20 e n. 21 del 2008, il Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia Autonoma di Trento aveva diramato ai Comuni della Provincia di Trento istruzioni sui sussidi da erogarsi agli elettori rimpatriati, anche quando non avessero potuto esercitare il diritto di voto a causa della posticipazione delle elezioni.

Questa Sezione, rilevando comunque irregolarità di varia e diversa natura a carico degli agenti contabili, si è pronunciata sulla questione riguardante il rimborso del viaggio aereo in “business class” per il rientro di due elettori residenti in Australia, precisando che i rimborsi, destinati agli elettori provenienti da paesi extraeuropei (oppure residenti in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento) e relativi all’uso del mezzo utilizzato, debbano incontrare necessarie limitazioni, anche in considerazione della loro natura di sussidi erogati “a titolo assistenziale”.

La Sezione Giurisdizionale ha quindi osservato che dette limitazioni, in assenza di specifica disciplina normativa, si evincono dal disposto degli articoli 20 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 riguardante l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e dell’articolo 22 del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104 del 2003), dove è previsto che il rimborso del costo del biglietto di viaggio sia riferito alla classe turistica per il trasporto aereo ed alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo; non vi è infatti alcuna ragione di stabilire un regime differenziato per i cittadini che partecipino alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e quelli che partecipino alle elezioni degli organi regionali e provinciali nell’ambito della Regione Trentino Alto Adige.

Con sentenza n. 27/2014, depositata il 4 settembre 2014, pronunciandosi sui conti resi dal concessionario della riscossione pubbliche affissioni e pubblicità per il Comune di Trento, questa Sezione Giurisdizionale ha indicato la necessità che detti conti siano ostensivi (attraverso la rappresentazione contabile e la integrazione documentale) del compiuto espletamento di tutte le

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attività della riscossione, nonché delle cautele e degli obblighi gravanti sul concessionario della riscossione, individuando la normativa di riferimento nel disposto degli artt. 616 e 621 del Regolamento di contabilità di Stato (R.D. n. 827/1924) in materia di conti giudiziali.

Si è inoltre riscontrata, con notevole frequenza, in sede di esame dei conti giudiziali resi dai tesorieri, la problematica attinente ai ritardati versamenti delle somme giacenti sui conti correnti postali in quello di Tesoreria, che frutta (quest’ultimo) interessi più vantaggiosi per l’Ente pubblico, con conseguente danno per il medesimo ente.

Tale problematica deriva dall’apparente conflitto tra le disposizioni contrattuali (che sembrerebbero rimettere alla discrezionalità degli organi amministrativi l’emissione dell’ordine di prelievo, al quale il tesoriere dovrebbe dare corso) e quelle regolamentari (che dispongono il prelievo dal conto corrente con versamento al conto di Tesoreria da parte del tesoriere con cadenza quindicinale).

Il conflitto fra disposizioni contrattuali e regolamentari è stato ritenuto da questa Sezione Giurisdizionale in realtà solo apparente. Infatti, nei casi riscontrati in giudizio (sentenza n. 34/2014;

sentenza n. 38/2014; sentenza n. 39/2014), le disposizioni si integrano fra loro anche per effetto delle

“norme di rinvio” dei vari capitolati, e convergono nell’indicare l’obbligo del tesoriere di effettuare i prelievi dai conti correnti postali per i versamenti nel conto di Tesoreria, con cadenza quindicinale, indipendentemente dall’esistenza o meno di un ordine scritto degli organi comunali competenti.

In particolare, rifacendosi alle norme dettate in materia di Tesoreria Unica (art. 1 della legge 29.10.1984 n. 720, art. 35, comma 8 del decreto legge 24.1.2012 n. 1, convertito in Legge 24.3.2012 n.

27, al quale la Corte Costituzionale, con sentenze nn. 331 del 20.12.2012 e 256 del 31.10.2013, ha riconosciuto la natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni a statuto speciale), questa Sezione Giurisdizionale ha precisato, con sentenza n.

39/2014, che l’obbligo di versare con cadenza almeno quindicinale presso il tesoriere/cassiere le risorse presenti sui singoli conti correnti postali intestati ai vari enti ha la valenza di vero e proprio principio.

Va quindi evidenziata la sentenza n. 39/2014 da ultimo citata, con la quale, pronunciandosi sui conti resi dal tesoriere di un Comune, questa Sezione Giurisdizionale ha affrontato anche altre e diverse problematiche sollevate dal relatore, quali i maggiori esborsi per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto addebitati all’Ente in difformità dalle disposizioni contrattuali e i minori interessi attivi su somme indebitamente trattenute dal tesoriere e spontaneamente rimborsate.

Questa Sezione ha disposto inoltre la trasmissione di detta sentenza alla Procura Regionale per la valutazione di questioni rilevate nell’esame dei conti e pertinenti al reiterato ricorso, da parte del Comune, ad anticipazioni di cassa sul conto di Tesoreria, mentre su altro conto corrente intestato all’Ente, ed assoggettato alle stesse condizioni del conto di Tesoreria, risultavano presenti consistenti giacenze di liquidità, che potevano essere utilizzate per ridurre le scoperture di cassa su quello di Tesoreria.

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Deve essere segnalato che di recente la Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti (1312/2014) ha confermato la sentenza (55/2012) emessa da questa Sezione Giurisdizionale alla fine del 2012, respingendo l’appello presentato da Unicredit S.p.A.

Questa Sezione Giurisdizionale, con la sentenza (confermata in appello), aveva condannato la predetta Banca al pagamento della somma di euro 202.775,50 a favore della Provincia Autonoma di Trento, in sede di giudizi sui conti degli esercizi dal 2004 al 2009, resi dall’istituto bancario, quale agente contabile per il servizio di tesoreria gestito su incarico della Provincia, a seguito dei minori introiti degli interessi attivi per gli anni 2004-2009.

I minori introiti si erano verificati a causa della scorretta applicazione della convenzione di tesoreria relativamente alla valuta riconosciuta alla Provincia sui versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati alla Provincia stessa, ma gestiti dal tesoriere, fatti decorrere non dal quarto giorno lavorativo successivo all’incasso, ma dal quarto giorno lavorativo successivo al riversamento dei fondi dai conti correnti postali al conto di Tesoreria, effettuato dalla banca molto tempo dopo l’incasso, nei termini incerti e indefiniti che sarebbero stati concordati verbalmente con la Provincia in maniera difforme dalle previsioni del capitolato speciale della gara, a seguito della quale l’appalto era stato aggiudicato al tesoriere.

Va osservato che grazie all’esame dei conti giudiziali effettuato dai revisori di questa Sezione Giurisdizionale (circa n. 630.000 operazioni di versamenti sui conti correnti postali) ed al corretto calcolo dell’interesse spettante alla Provincia sull’importo di ciascun versamento è stata possibile la determinazione del debito dell’agente contabile, costituito dalla sommatoria degli interessi non riconosciuti dal tesoriere alla Provincia e quindi instaurare il giudizio di conto e condannare la Banca al pagamento delle somme dovute. La condanna è ormai divenuta definitiva a seguito del rigetto dell’appello.

Non possiamo esimerci dal rilevare che se i responsabili della Provincia avessero a suo tempo contrastato il comportamento irregolare dell’istituto bancario, che gestiva il servizio di tesoreria, non sarebbe stato necessario il giudizio, con il quale la Corte dei Conti ha riportato a regolarità tale gestione, assicurando il recupero delle somme dovute.

Questa Sezione ha quindi agito per assicurare che il denaro versato dai cittadini producesse i dovuti interessi a favore delle casse pubbliche e quindi ha contribuito a prevenire il fenomeno non inusuale dell’inasprimento fiscale, che a volte viene adottato dalle Pubbliche Amministrazioni a seguito delle minori entrate.

La Corte dei Conti ha realizzato di recente una piattaforma informatica, denominata SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti), per la resa elettronica dei conti giudiziali, che permette alle amministrazioni di provvedere al deposito dei conti giudiziali in via telematica, rendendo così possibile il progressivo abbandono della tradizionale modalità di deposito in formato cartaceo.

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Questo sistema, oltre a consentire un notevole risparmio di carta e di spazi per l’archiviazione, risulta perfettamente in linea con un generale orientamento alla dematerializzazione degli atti della Pubblica Amministrazione.

La Sezione Giurisdizionale ha dato ampio risalto, presso tutti gli Enti e le Amministrazioni della Provincia, al nuovo strumento introdotto, ed ha fornito precise indicazioni sulle modalità operative circa il concreto impiego del medesimo.

Ad oggi, più di 100, tra Enti ed Amministrazioni, hanno già provveduto alla necessaria procedura di accreditamento, propedeutica all’effettiva attivazione della nuova modalità di trasmissione dei conti in via telematica.

Auspichiamo un impegno maggiore dei soggetti pubblici per la completa realizzazione di questo sistema.

Giudizi pensionistici

Questa Sezione Giurisdizionale infine esercita la funzione di giudice delle pensioni, esaminando ed emettendo sentenze sui ricorsi presentati dai cittadini avverso le decisioni degli enti pubblici sulle pensioni loro spettanti.

I giudizi vengono definiti con sentenza entro pochi mesi dalla presentazione dei ricorsi.

Non esiste in questa Sezione Giurisdizionale alcun arretrato pensionistico.

In materia pensionistica sono state emesse 19 sentenze, di cui 9 di rigetto, 7 di accoglimento e 3 di estinzione.

Nel corso del 2014 sono state trattate fattispecie di varia natura, di cui alcune riconducibili alla questione dell’irripetibilità del pagamento dell’indebito scaturito dal conguaglio tra la pensione provvisoria e quella definitiva, che, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 2/QM/2012 del 2.7.2012, presuppongono comunque una puntuale verifica dei presupposti per una decisione di accoglimento o di rigetto delle richieste dei ricorrenti.

Tali situazioni si sono concluse per lo più con pronunce di accoglimento (sentenze nn. 4, 6, 13 del 2014) sulla base dei suddetti principi, e quindi con declaratorie di irripetibilità delle somme oggetto dei provvedimenti di recupero, tuttavia senza il riconoscimento del diritto alla loro maggiorazione con interessi e rivalutazione, in quanto non consistenti in crediti di natura previdenziale bensì in importi comunque non dovuti ai pensionati, che li avevano percepiti in buona fede.

In un altro caso (sentenza n. 5/2014), la pronuncia di accoglimento è stata soltanto parziale in considerazione del fatto che una parte dell’indebito riguardava l’errata corresponsione di somme a titolo di indennità integrativa speciale non dovute; quindi, non trattandosi di fattispecie scaturente dal conguaglio tra pensione provvisorie e pensione definitiva, si è applicata, sotto quel profilo, la

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disciplina generale, di cui al disposto dell’art. 2033 del codice civile, che prevede il diritto di ripetere il pagamento non dovuto (indebito oggettivo).

Merita un cenno la sentenza n. 2/2014, riguardante un ricorso proposto da un dipendente in quiescenza in relazione all’indebito della somma di euro 43.969,59, richiesta al Comune dall’Istituto previdenziale ex art. 8 del D.P.R. n. 538/1986, e quindi coattivamente recuperata nei confronti dello stesso ricorrente.

Tale indebito non si era formato a seguito del conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva, ma addirittura per il fatto che il ricorrente era cessato dal servizio senza ancora averne maturato la necessaria anzianità e la contribuzione di legge, a causa dell’erroneo computo del servizio militare, già coperto da altra contribuzione quale coltivatore diretto.

Nella fattispecie, si sono ritenuti applicabili i principi, di cui alla sentenza, già citata delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 2/QM/2012 in materia di indebito pensionistico, applicabili anche al caso in cui il trattamento provvisorio erogato risulti totalmente non dovuto, con il conseguente rigetto del ricorso, perché l’affidamento dell’interessato nell’erogazione del trattamento corrispostogli non era risultato legittimo, e quindi non poteva considerarsi meritevole di tutela.

Risulta interessante la sentenza n. 30/2014. In tale pronuncia si è esaminato il ricorso della vedova e del figlio di un Assistente Capo della Polizia di Stato volto a conseguire lo speciale trattamento pensionistico di reversibilità previsto dagli artt. 1897 e 2183 del D.Lgs n. 66/2010, in luogo del trattamento pensionistico di 1° categoria di pensione di riversibilità già in godimento.

La sentenza ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’operato del Ministero dell’Interno, che aveva negato la speciale pensione, nell’insussistenza degli effettivi presupposti per il riconoscimento del peculiare trattamento di cui all’art. 1897 del D.Lgs n. 66/2010.

Nel respingere il ricorso, la decisione ha sottolineato che alla luce della documentazione sanitaria ed amministrativa non risultassero le percosse allo stomaco, che l’agente avrebbe subìto nell’attività di polizia preventiva e repressiva, come aveva correttamente acclarato il Comitato di verifica delle cause di servizio nel parere posto a base del provvedimento di diniego adottato dal Ministero dell’Interno.

La sentenza ha esaminato la disciplina dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità disciplinato dagli artt. 1897 e 2183 del D.Lgs n. 66/2010, previsto in favore del coniuge superstite e degli orfani dei militari caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa.

Nella decisione si è rilevato come il predetto art. 2183, con norma di coordinamento, ha previsto che le disposizioni in materia di speciale trattamento pensionistico di reversibilità siano estese ai superstiti del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile anche in caso di decesso in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

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La sentenza ha osservato come la ratio della norma, di cui al citato art. 1897, sia quella di valorizzare un evento specifico straordinario, diverso rispetto a quello generalmente connesso al riconoscimento della pensione privilegiata per “cause di servizio” riferite alle mansioni d’istituto.

* * *

Nel terminare questa relazione voglio esprimere il mio ringraziamento alla Guardia di Finanza e all’Arma dei Carabinieri per la collaborazione data in ogni momento alla Corte dei Conti.

Esprimo la mia gratitudine alle colleghe consiglieri Grazia Bacchi e Stefania Fusaro, che svolgono con impegno e grande professionalità la loro preziosa attività istituzionale di magistrati nella Sezione Giurisdizionale. Estendo il mio ringraziamento a tutto il personale amministrativo della Sezione, che svolge un importante e apprezzato lavoro di supporto e di assistenza all’attività dei magistrati.

Ringrazio le Autorità e tutti i presenti per aver ascoltato questa relazione.

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CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DI TRENTO DATI STATISTICI 1.1.2014 - 31.12.2014

ANNO

2014 ANNO

2013 ANNO

2012 ANNO

2011 ANNO 2010 ATTIVITA’ CONTENZIOSA

UDIENZE (1)

In materia pensionistica 15 12 11 14 16

In materia di responsabilità 14 27 26 20 19

Totale 29 39 37 34 35

SENTENZE In materia di

pensioni

- Civili 11 14 11 6 22

- Militari 8 4 6 11 23

- Guerra - - - - -

Totale pensioni 19 18 17 17 45

In materia di responsabilità 13 29 26 18 24

In materia di conti giudiziali 8 5 12 8 9

Totale 40 52 55 43 78

ORDINANZE In materia di

pensioni

- Civili 4 1 6 1 2

- Militari - 1 2 5 3

- Guerra - - - - -

Totale pensioni 4 2 8 6 5

In materia di responsabilità 3 7 8 21 9

In materia di conti

giudiziali istruttorie 4 1 1

10 4

Condanna

(2) 7 19 12

Totale 18 29 29 37 18

DECRETI

In materia di pensioni - 1 - 2 1

In materia di responsabilità - 2 - 1 1

In materia di conti giudiziali - 20 - 6 1

Totale - 23 - 9 3

CONTI GIUDIZIALI

Conti presi in carico nel 2014

provenienti da

esercizi precedenti 14.527 12.991 11.197 9.034 7.889 protocollati

nell’esercizio 4.003 3.395 3.557 3.389 2.699 Totale 18.530 16.386 14.754 12.423 10.588 Conti

definiti

Estinti 1.748 1.526 1.476 1.098 1.135

Discaricati 38 256 287 123 419

Definiti in giudizio 58 77 - 5 -

Totale 1.844 1.859 1.763 1.226 1.554 Conti in giacenza a fine anno 16.686 14.527 12.991 11.197 9.034 Conti deferiti all’esame collegiale 329 86 28 40 21 SENTENZE APPELLATE

- Pensionistica 4 8 1 4 12

- Responsabilità 3 17 14 6 18

(1) Il dato delle udienze comprende anche una camera di consiglio monocratica e una monocratiche di comparizione.

(2) Il dato è riferito a giudizi monitori di conto con ordinanza di condanna per complessivi € 4.171,04.

(15)

CORT E DEI CONTI - S E ZIONE G IURIS DIZI ON A LE DI TRENTO D A TI S T A TIS TICI 0 1 /0 1 /2 0 0 9 - 3 1 /1 2 /2 0 1 4 CONT O RES P ONS A BILIT A ' A n no P ubblic a zion e P rov v e dime nt o Dati ORDIN A N Z A S E NTENZ A ORDIN A N Z A S E NTENZ A TOT A LE 2 0 0 9 Im port o Da nno 6 .2 4 8 ,0 0 1 .0 2 3 .9 3 7 ,0 0 1 .0 3 0 .1 8 5 ,0 0 Im p. Condanna 6 .2 4 8 ,0 0 1 .0 2 3 .9 3 6 ,6 2 1 .0 3 0 .1 8 4 ,6 2 2 0 1 0 Im port o Da nno - 1 .7 0 7 ,0 0 8 3 2 .0 6 3 ,0 0 8 3 3 .7 7 0 ,0 0 Im p. Condanna - 1 .7 0 7 ,1 5 3 8 4 .9 1 6 ,0 0 3 8 6 .6 2 3 ,1 5 2 0 1 1 Im port o Da nno - - 8 3 0 .2 0 5 ,0 0 8 3 0 .2 0 5 ,0 0 Im p. Condanna - - 1 6 7 .9 4 3 ,8 3 1 6 7 .9 4 3 ,8 3 2 0 1 2 Im port o Da nno - - 1 .8 0 2 .6 1 7 ,0 0 1 .8 0 2 .6 1 7 ,0 0 Im p. Condanna 5 .1 5 0 ,0 0 2 2 4 .5 7 7 ,8 6 8 5 0 .2 4 4 ,1 4 1 .0 7 9 .9 7 2 ,0 0 2013 Im port o Da nno - - 6 .1 2 6 .7 9 6 ,0 0 6 .1 2 6 .7 9 6 ,0 0 Im p. Condanna 4 .2 6 6 ,0 8 - 4 .6 9 3 .3 9 5 ,8 8 4 .6 9 7 .6 6 1 ,9 6 2 0 1 4 Im port o Da nno - - 1 .0 7 1 .4 0 8 ,0 0 1. 0 7 1 .4 0 8 ,0 0 Im p. Condanna 4 .1 7 1 ,0 4 2 1 .6 4 5 ,1 6 7 7 1 .6 9 4 ,2 0 7 9 7 .5 1 0 ,4 0

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