• Non ci sono risultati.

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI"

Copied!
37
0
0

Testo completo

(1)

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

______________________________________________________________________

Sede: 26900 Lodi – Via Fissiraga, 15 C.F. - P.I. n. 03426440966

______________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

______________________________________________________________________

Servizio/U.O. proponente Responsabile del procedimento A.O. Direzione Amministrativa dr. Francesco Magni

Numero repertorio ufficio Funzionario Istruttore

0004-14

OGGETTO: NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA DELL'AO DI LODI E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI AGENTE CONTABILE

ELENCO INCARICHI DI CONSULENZA INDIVIDUALI / CON SOCIETA’ PRESENTI IN AZIENDA DA PUBBLICARE SUL SITO AZIENDALE:

OGGETTO PROVVEDIMENTO

NOMINATIVO/

DENOMINAZIONE SOCIETA’/

STUDIO PROF.LE

QUALIFICA PROFESSIONALE/

AMBITO DI UTILIZZO/

MATERIA SPECIFICA

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA DELL'AO DI LODI E

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI

AGENTE CONTABILE

AREA / SETTORE DI ASSEGNAZIONE

DATA INIZIO CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

TOTALE COMPENSO ANNUO (in unità di Euro)

________________________________________________________________________

ISTRUTTORIA

(2)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi)

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

_______________________________________________________________________

Sede: 26900 Lodi – Via Fissiraga, 15 C.F. - P.I. n. 03426440966

_______________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N 0697-14 DEL 23/12/2014

Servizio/U.O. proponente Responsabile del procedimento (firma) A.O. Direzione Amministrativa dr. Francesco Magni

________________________________________________________________________

OGGETTO: NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO E A MATERIA DELL'AO DI LODI E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI AGENTE CONTABILE

________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 30.12.2009 n. 33, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

RICHIAMATA la deliberazione X/1185 con al quale la Regione Lombardia ha approvato le

“Regole di Sistema per l'anno 2014”. Con riguardo al Conto Giudiziale ha precisato che, ai

sensi del R.D. 827/1924, articolo 611, tutti gli agenti dell'amministrazione che sono

incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o

altre delle quali lo stato medesimo diventa debitore o hanno maneggio qualsiasi di

pubblico denaro, ovvero debito di materie devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il

conto giudiziale della loro gestione. Sia la Corte di cassazione, sia la Corte dei Conti

hanno ritenuto applicabili agli agenti contabili regionali la normativa sugli agenti contabili

dello Stato. Gli obblighi di resa del conto sono stati di recente richiamati dalla Sezione

giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti;

(3)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

0697-14

del

23/12/2014

RILEVATO che il medesimo provvedimento regionale ha disposto che a decorrere dall’esercizio 2014 le aziende sanitarie, ospedaliere ed IRCCS dovranno procedere alla individuazione degli agenti contabili sulla base della propria organizzazione, ovvero di persone fisiche o giuridiche che per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, sono incaricati della custodia di beni mobili o del maneggio di denaro o valori dell’azienda/ente. Tali soggetti sono tenuti alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti;

VISTE in proposito le linee guida, formulate dalla Regione Lombardia, e trasmesse alle Aziende Sanitarie con nota H1.2014.0038650 in data 03.12.2014, con l’obiettivo di indirizzare gli enti del SSR alla regolamentazione ed all’individuazione delle figure di

“agenti contabili” con l'obbligo del “giudizio di conto” davanti alla Corte dei Conti in relazione al complesso assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie nonché definire i documenti che costituiscono il “conto giudiziale” rimodulati ai fini dell'immediata applicazione in ambito sanitario che opera in regime di contabilità economico-patrimoniale connotandosi per specifiche regole e caratteristiche;

ATTESO che le determinazioni regionali esplicate nelle richiamate Linee guida prevedono altresì la predisposizione di un Regolamento disciplinante l'esercizio delle funzioni di

“agente contabile” a denaro e a materia con l'indicazione, seppur non esaustiva dei casi non soggetti all'attribuzione della funzione di agente contabile;

VISTA la proposta di Regolamento “Regolamento di disciplina dei criteri di individuazione, delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità degli agenti contabili dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi”, redatto il linea con le Direttive Regionali, che allegato al presente provvedimento ne fanno parte integrante;

RITENUTO di adempiere al dettato normativo regionale e di approvare il “Regolamento di disciplina dei criteri di individuazione, delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità degli agenti contabili dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi”;

CONSIDERATO che sulla base del sopracitato regolamento è opportuno e necessario individuare gli agenti contabili tenendo conto delle funzioni presenti e di fatto già svolte, come di seguito indicato:

Conto giudiziale del Tesoriere

Agente contabile esterno individuato:

Banco Popolare di Lodi.

Conto giudiziale dell’agente della riscossione e del cassiere Agenti contabili interni individuati:

Responsabile CUP – Dr.ssa Daniela Bernocchi

Funzionario Accettazione/Cassa Lodi – Rosaria Ferlito Funzionario Accettazione/Cassa Codogno – Natalina Arfini

Funzionario Accettazione/Cassa Sant’Angelo Lodigiano – Gabriella Forti Funzionario Accettazione/Cassa Casalpusterlengo – Carla Vignati

Conto giudiziale dell’economo Agenti contabili interni individuati:

Responsabile Cassa Economale – Rag. Giancarlo Rossi

Responsabile fondo cassa pazienti di psichiatria – Dr. Eligio Gatti

(4)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

0697-14

del

23/12/2014

Conto giudiziale dei consegnatari per debito di custodia beni mobili e/o di consumo dell’ente

Agenti contabili interni individuati:

Responsabile Magazzino Economale – Rag. Giancarlo Rossi Responsabile Magazzino Farmacia – Dr.ssa Elena Gambarana

DATO ATTO che nessun altro dipendente o Ente esterno è autorizzato a svolgere le funzioni di Agente Contabile :

CONSIDERATO inoltre, che gli agenti contabili interni devono rendere il conto della propria gestione, con le modalità e sui modelli previsti, al Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie che dovrà provvedere ad effettuare le verifiche di parifica e di congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili aziendali;

PRESO ATTO della attestazione resa dal competente Responsabile in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo, e Responsabile del Procedimento, e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare in adempimento alla normativa richiamata nelle premesse il

“Regolamento di disciplina dei criteri di individuazione, delle funzioni, degli obblighi e delle responsabilità degli agenti contabili dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi”, unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di individuare come segue la funzione di agente contabile esterno ed interno a denaro e a materia nominando quali agenti contabili in ambito aziendale, coerentemente con il modello organizzativo attualmente adottato e tenendo conto delle funzioni presenti e di fatto già svolte, i soggetti specificamente indicati:

Conto giudiziale del Tesoriere

Agente contabile esterno individuato:

Banco Popolare di Lodi.

Conto giudiziale dell’agente della riscossione e del cassiere Agenti contabili interni individuati:

Responsabile CUP – Dr.ssa Daniela Bernocchi

Funzionario Accettazione/Cassa Lodi – Rosaria Ferlito Funzionario Accettazione/Cassa Codogno – Natalina Arfini

Funzionario Accettazione/Cassa Sant’Angelo Lodigiano – Gabriella Forti

Funzionario Accettazione/Cassa Casalpusterlengo – Carla Vignati

(5)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

0697-14

del

23/12/2014

Conto giudiziale dell’economo Agenti contabili interni individuati:

Responsabile Cassa Economale – Rag. Giancarlo Rossi

Responsabile fondo cassa pazienti di psichiatria – Dr. Eligio Gatti

Conto giudiziale dei consegnatari per debito di custodia beni mobili e/o di consumo dell’ente

Agenti contabili interni individuati:

Responsabile Magazzino Economale – Rag. Giancarlo Rossi Responsabile Magazzino Farmacia – Dr.ssa Elena Gambarana

3. di incaricare il Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie di procedere alla parificazione dei Conti Giudiziali e di coordinare e predisporre il provvedimento annuale per la successiva trasmissione alla Corte dei Conti;

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli agenti contabili individuati, al Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ed al Collegio Sindacale per gli adempimenti posti in capo all’Organo di Controllo;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il Dr. Francesco Magni;

6. di conferire al Responsabile del procedimento per l’adozione del presente atto deliberativo ogni più ampia facoltà di attuazione della presente deliberazione, compresa la diffusione eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Rossi)

(6)

Libro delle deliberazioni del Direttore Generale Foglio n. Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Rossi) segue deliberazione n.

0697-14

del

23/12/2014

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO O UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE: NOME U.O.: A.O. Direzione Amministrativa

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE _Francesco Magni_

UNITA’ OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici:

num conto descrizione del conto importo Reg. n\Prog. n.

Note:

IL RESPONSABILE _ _

UNITA’ OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

CDC Importo

Note:

IL RESPONSABILE _____________ ___________________

Parere del Direttore Amministrativo Favorevole

Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ______________________________

Parere del Direttore Sanitario Favorevole

Sfavorevole per i seguenti motivi:

IL DIRETTORE SANITARIO ___________________________________

(7)

1

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE, DELLE FUNZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DELLE RESPONSABILITA’

DEGLI AGENTI CONTABILI

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI.

Indice

1. PREMESSA 2

2. L’AGENTE CONTABILE 2

2.1 L’Agente Contabile nelle Aziende Ospedaliere 3

2.2 La resa del Conto Giudiziale 4

2.2.A Conto Giudiziale: termini 5

2.3 Avvicendamento degli Agenti Contabili 5

2.4 Gestioni Complesse: agenti contabili principali e secondari 5 2.5 L’attestazione di parificazione dei conti giudiziali 6 2.6 Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Lombardia

della Corte dei Conti 6

3. I MODELLI DEL D.P.R. 194/1996 ADATTATI AI SISTEMI DI

CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 6

3.1 Conto giudiziale del Tesoriere (modello 11) 7

3.1.A Banco Posta 7

3.1.B Modello di Riconciliazione (SIOPE, tassi di interesse,

anticipazioni di cassa) 8

3.2 Conto giudiziale dell’agente della riscossione e del cassiere (modello 21) 8

3.2.A Conto giudiziale reso da Equitalia 8

3.3 Conto giudiziale del consegnatario di azioni/partecipazioni (modello 22) 9

3.4 Conto giudiziale dell’economo (modello 23) 9

3.5 Conto giudiziale dei consegnatari per debito di custodia beni mobili

e/o di consumo dell’ente (modello 24) 9

4. ATTESTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 10

5. DISPOSIZIONI FINALI 11

5.1 Obblighi a carico degli agenti contabili 11

5.2 Entrata in vigore 11

5.3 Norma di rinvio 11

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL CONTO GIUDIZIALE 11

7. MODULISTICA DA UTILIZZARE 13

(8)

2 1.PREMESSA

Il presente Regolamento, previa accurata ricognizione della normativa relativa agli agenti contabili dello Stato, integrata con la giurisprudenza e dottrina contabile, ha come oggetto l'individuazione e la regolamentazione aziendale degli agenti contabili dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e la disciplina della loro attività, anche in materia di compilazione dei conti giudiziali.

La disciplina di riferimento è contenuta, in particolare, nei seguenti atti normativi:

Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" (in particolare, art. 74) e suo Regolamento attuativo approvato con Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924

"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (in particolare, artt. 178 e ss, 192-193, 611 e ss.);

Regio Decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti" (in particolare, art. 44-45);

Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali" (in particolare, art. 28);

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ";

Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 31 gennaio 1996 "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";

Decreto Legislativo n. 76 del 28 marzo 2000, "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" (in particolare, art. 33);

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in particolare, artt. 93, 160, 226, 227, 233, 239);

Decreto del Presidente Della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato".

2. L'AGENTE CONTABILE

Agente contabile è, anzitutto, la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro, valori o beni di proprietà dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

Tale definizione si ricava agevolmente da quanto previsto dall'art. 178 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, emanato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende sotto la definizione di "agente contabile":

"a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal Ministro del Tesoro o dal Direttore Generale del Tesoro;

(9)

3 c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facente parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra, della marina e simili (ora soppressi, a norma del R.D.L. l O gennaio 1926, n. 195) hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualsiasi natura e provenienza;

e) tutti coloro che, senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato" .

La qualifica di agente contabile può essere rivestita sia da persone fisiche, singole o più persone unite tra loro da un vincolo collegiale, sia da persone giuridiche.

L’agente contabile, in base al rapporto con l’Azienda può distinguersi in “agente contabile interno”, se personale dipendente incaricato a svolgere tale attività oppure “agente contabile esterno”, se soggetto privato legato all'Azienda da un rapporto di servizio. La stessa qualifica, oltretutto, non richiede necessariamente una formale attribuzione (provvedimento amministrativo o atto convenzionale, nel qual caso si configura il cd. agente contabile di diritto), potendo essere acquisita anche di fatto, qualora si realizzi una sostanziale ingerenza nella gestione dei beni aziendali pur in assenza di una formale investitura.

A seconda della natura dei mezzi avuti in gestione, poi, può distinguersi tra agenti contabili a denaro (gli agenti della riscossione, pagatori e consegnatari di somme di denaro) e a materia (i consegnatari per debito di custodia di valori o altri beni mobili dell’Azienda) .

2.1. L'agente contabile nelle Aziende Ospedaliere

Nell'ambito delle Aziende Ospedaliere, l 'art. 28 del D.P.R . 761/1979, ripreso e confermato dall'art. 33 del D. Lgs. 76/2000, ha esteso ai dipendenti delle A.O. il regime di responsabilità previsto dal D.P.R . 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato, con conseguente assoggettamento al sistema di garanzie obiettive e sottoposizione alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti, con i due strumenti del giudizio di conto e della responsabilità amministrativa. Strumenti, questi, fondati sull'indisponibilità dell ' azione da parte dei pubblici amministratori, analogamente a quanto previsto dall'art. l03 Cost.

Avendo poi il D. Lgs. 502/1992 trasformato le Aziende Ospedaliere in enti regionali, senza però modificare la giurisdizione contabile, deve ritenersi applicabile anche alle A.O. la normativa dettata dal D. Lgs. 267/2000 in materia di giudizio di conto: conseguentemente, il giudizio di conto nelle A.O. è del tutto analogo a quello vigente per gli enti locali, con l'unica differenza, che nel caso di enti del SSR la documentazione giustificativa della gestione non deve essere trasmessa in allegato al conto. se non espressamente richiesta dalla stessa Corte.

Ai sensi dell'art. 178 del R.D. 827/1924 e dell'art. 44 del R.D. 1214/1934, sono dunque agenti contabili delle Aziende Sanitarie:

l) Il Tesoriere incaricato sulla base di apposita convenzione di riscuotere e pagare secondo gli ordini ricevuti dai competenti organi dell’Azienda (art. 226 D. Lgs. 267/2000);

2) Il cassiere (interno e/o esterno), identificato con provvedimento dell’Azienda;

3) L'economo incaricato dell'erogazione su appositi fondi (art. 233 D. Lgs. 267/2000);

4) Gli incaricati della gestione di somme anche se non provenienti dal bilancio dell'ente;

5) l consegnatari in custodia di azioni, beni o valori dell'Azienda (artt. 32 e 624 R.D. 827/1924 e art. 74 R.D. 2440/1923) ;

6) L'agente della riscossione in base ai ruoli (art. 25 D. Lgs. 112/1999 e art. 93 c. 2 D. Lgs.

267/2000): es. Equitalia;

7) Chiunque abbia fatto o faccia maneggio di pubblico denaro o si sia ingerito nella gestione contabile dell'Azienda (agente di fatto).

(10)

4 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può evidenziarsi che non rivestono la qualifica di agente contabile:

l) Le Poste Italiane, qualora la gestione del conto corrente postale dell'Azienda Ospedaliera sia stata affidata in via esclusiva al Tesoriere;

2) l consegnatari di beni mobili dell'Azienda per mero debito di vigilanza (ovvero per uso ufficio:

vi rientrano i beni di consumo presenti nei magazzinetti di reparto, che vengono detenuti per dovere d'ufficio e quindi per dovere di vigilanza) e coloro che hanno la disponibilità di beni immobili e di quelli considerati immobili agli effetti inventariali (quadrerie, biblioteche, ecc.);

3) L'addetto alla cassa, se le somme riscosse vengono riversate a fine giornata, posto che in questi casi non vi è giacenza di denaro (il criterio da applicarsi è quello della giacenza di cassa);

4) Il cassiere, nel caso di dispositivi di casse continue, idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso, e di emettitrici automatiche per la riscossione dei tickets, se queste vengono gestite esclusivamente dal Tesoriere per quanto riguarda i prelievi dalle stesse. Lo stesso dicasi per il caso di pagamento con assegni che verranno inseriti nella cassa continua o nel plico che a fine giornata verrà ritirato dal corriere incaricato dal Tesoriere.

2.2. La resa del conto giudiziale

Compito fondamentale dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 610 del R.D. 827/1924, è quello di rendere annualmente il conto giudiziale della sua gestione alla Corte dei Conti. Tale norma prevede infatti che "tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti ...devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti il conto giudiziale della loro gestione". La Corte dei Conti, ex art. 44 del R .D. 1214/1934, "giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che s'ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti". L'obbligatorietà della verifica da parte della Corte dei Conti nasce dalla necessità di tutelare i diritti patrimoniali indisponibili della collettività e dal principio generale dell'ordinamento, discendente dall'art. 81 Cost., in forza del quale chi gestisce denaro non in proprio deve rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa. Va evidenziato che oggetto dell'accertamento è la correttezza e regolarità della gestione di denaro o di beni pubblici da parte dell'agente contabile: il conto giudiziale è, in questo senso, il documento contabile che dà dimostrazione della gestione contabile al fine di determinare la sfera di responsabilità dell'agente contabile, responsabilità questa che, ai sensi dell'art. l della L. 20/1994, "è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave".

(11)

5 2.2.A) Conto giudiziale: termini

Ai sensi degli artt. 226 e 233 del D. Lgs. 267/2000, gli agenti contabili, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono rendere il conto della propria gestione all'Azienda Ospedaliera, la quale, ottenuta l'attestazione di parificazione da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale regionale (ex art. 2 comma l lettera B) della L. 658/1984) della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del conto giudiziale. La documentazione a corredo deve essere tenuta dall’agente contabile individuato, custodita presso l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e va trasmessa al Giudice Contabile solo se espressamente richiesta in sede di esame del conto (art. 93, c. 3 D.

Lgs. 267/2000).

In caso di mancata resa del conto da parte dell'agente contabile, è compito del Revisore procedere alla denuncia delle irregolarità alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (artt. 223 e 239 D. Lgs. 267/2000).

Con il deposito del conto presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, l'agente contabile si costituisce in giudizio (art. 45 R .D. 1214/1934): terminata l'attività istruttoria, il Giudice contabile conclude con il "discarico" oppure con la richiesta di "iscrizione a ruolo di udienza".

Diversamente, nel caso in cui nel termine quinquennale (decorrente dal presentazione del conto) non venga depositata la relazione prevista dali' art. 29 del R .D. l038/1933 o non siano state elevate contestazioni a carico dell'agente contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo interno o del procuratore regionale, il giudizio di conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile. Va evidenziato che l'eventuale richiesta della Corte dei Conti di documentazione giustificativa non condiziona il decorso del termine di prescrizione.

2.3 Avvicendamento di agenti contabili

Qualora l'agente contabile titolare venga a cessare, l'Azienda Ospedaliera dovrà procedere alla nomina di un nuovo agente contabile mediante nuovo atto deliberativo: nelle more che ciò avvenga, l'incarico potrà essere assunto interinalmente dal gerente di fiducia dell'agente cessato, ove questo sia stato nominato e riconosciuto dall'Amministrazione; diversamente, l'Azienda potrà nominare un gerente d'ufficio. In ogni caso, l'assunzione delle funzioni dal gerente successore (interino o d'ufficio) deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie e risultare da processi verbali. Va evidenziato che sul gerente gravano gli stessi obblighi che facevano capo al contabile titolare, compreso l'obbligo di rendere il conto giudiziale alla Corte dei Conti nei modi prescritti (art. 184 R.D. 827/1924): ciascuno deve rendere il conto per il periodo di sua competenza e redigere un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'agente cessante e del nuovo entrante. Infine, qualora uno o più agenti non fossero più in servizio, l'agente contabile in carica dovrà predisporre, d'ufficio, il materiale richiesto dichiarando che l'allora agente non è più in servizio.

2.4 Gestioni complesse: agenti contabili principali e secondari

Nel caso di gestioni contabili complesse, il soggetto titolare della gestione (detto

"agente contabile principale") può avvalersi di collaboratori cui delegare il materiale svolgimento delle operazioni (detti "agenti contabili secondari"): in tal caso, ai sensi degli artt. 192 e 193 del R.D. 827/1924, il contabile principale non risponde del contabile secondario, se non per colpa o trascuratezza a lui imputabile. La nomina di un eventuale agente secondario deve essere formalizzata mediante apposito atto deliberativo.

(12)

6 l contabili secondari, al pari dei principali, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti e debbono rendere ad essa il conto giudiziale della loro gestione: non si tratta, tuttavia, di un conto giudiziale autonomo, ma che dovrà unirsi a corredo di quello dell'agente contabile principale.

2.5 L'attestazione di parificazione dei conti giudiziali

Ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario certifica che i conti giudiziali siano conformi alle scritture contabili dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e rilascia l'attestazione di parifica.

L'attestazione di parifica dovrà essere redatta sulla scorta del modello allegato al presente Regolamento (allegato 2), distinto a seconda della tipologia di agente contabile.

2.6 Trasmissione alla sezione giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti

Il conto giudiziale, accompagnato dall'attestazione di parifica e corredato dalla documentazione espressamente richiesta dal Giudice contabile, deve essere approvato con apposito atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e trasmesso alla Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte dei Conti a cura del Direttore Generale dell'Azienda. Fino a nuove disposizioni, gli atti ed i documenti devono essere trasmessi in cartaceo.

La documentazione giustificativa probatoria della gestione degli agenti contabili non è trasmessa in allegato al conto se non espressamente richiesta della stessa Corte in sede di esame del conto.

3. l MODELLI DEL D.P.R. 194/1996 ADATTATI Al SISTEMI DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il conto giudiziale dell'agente contabile deve contenere le informazioni indicate nell'art. 616 del R.D. 827/1924, vale a dire il "carico", costituito dalla consistenza iniziale della gestione e pari alle risultanze finali del precedente conto, lo "scarico", costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa, i "resti da esigere", l"'introito", l"'esito" e la "rimanenza". A tale contenuto minimale, deve poi aggiungersi un contenuto specifico, in relazione alla tipologia di agente contabile che viene in rilievo.

In ogni caso, l'adozione nelle Aziende Sanitarie di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, e non finanziaria, ha reso necessario alcuni adattamenti ai modelli approvati con D.P.R.194/1996, ideati per gli enti in contabilità finanziaria. In ragione di ciò, si reputa opportuno sintetizzare di seguito le peculiarità dei conti giudiziali in relazione alla categoria di agente contabile e proporre dei modelli di conto che tengono conto delle specificità della contabilità economico- patrimoniale come comunicato da Regione Lombardia con nota H1,2014,0038650 del 03/12/2014. Si allegano, pertanto, al presente Regolamento i modelli adattati, unitamente ad una nota di accompagnamento contenente una serie di istruzioni operative utili alla compilazione degli stessi (allegato 1).

(13)

7 3.1 Conto giudiziale del Tesoriere (modello 11)

Il Tesoriere è formalmente incaricato del titolo di Agente Contabile con l’atto deliberativo aziendale di nomina degli agenti contabili.

Il conto giudiziale del Tesoriere, muovendo dalla situazione finale dell'esercizio precedente, che può essere debitoria- costituita dal fondo di cassa - o creditoria - costituita dal deficit di cassa-, riporta l'indicazione degli introiti e dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno e si chiude con la differenza tra l'entrata e l'uscita, che viene poi portata a credito o a debito dell'esercizio successivo.

Lo scopo è quello di accertare l'avvenuto rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di Tesoreria, quali il controllo della regolarità formale dei titoli di pagamento, l'obbligo di corrispondenza tra pagamenti ed ordini di pagamento, la corretta applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi previsti in convenzione.

L'esame del conto del Tesoriere deve, quindi, evidenziare:

a) eventuali rilievi, denunce e contestazioni emerse a carico del Tesoriere (dal verbale dei Revisori, dalle verifiche di cassa, dalla delibera d'approvazione del rendiconto, da segnalazione);

b) in caso di anticipazioni da parte del Tesoriere, il rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, se il rimborso dell'anticipazione è stato eseguito nell'esercizio ed inoltre se sono stati conteggiati gli interessi dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme; ·

c) eventuali eccedenze di pagamento nel conto del Tesoriere;

d) per i pagamenti in conto residui, che il Tesoriere non abbia pagato prima della consegna dell'elenco dei residui passivi sottoscritto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

e) se vi sono interessi di mora per ritardati pagamenti delle rate di ammortamento mutui (il Tesoriere, su delegazione di pagamento, è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle date stabilite);

f) se vi sono interessi passivi per ritardati pagamenti per oneri previdenziali e per pagamenti derivanti da obblighi tributari;

g) se vi sono interessi attivi sulle giacenze di cassa ed il rispetto delle norme sul regime della tesoreria unica;

h) l'esistenza di gestioni fuori bilancio (attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Direttore Generale);

i) il bilanciamento tra partite di giro, segnalando eventuali discordanze;

j) i compiti della gestione delle entrate da parte del Tesoriere, alla luce della convenzione di Tesoreria.

3.l.A) Banco Posta

La normativa prevede che qualora le Aziende siano titolari di conti correnti postali utilizzati per la riscossione di prestazioni sanitarie mediante bollettino postale e la possibilità di agire su tali conti sia riservata esclusivamente al Tesoriere, senza che le stesse abbiano l'attribuzione della firma di traenza, le Poste non sono qualificabili come agente contabile, non avendo alcun potere di gestione diretta sulle somme introitate. Lo stesso dicasi per il Tesoriere, il quale, avendo la sola firma di traenza, non è chiamato a presentare un autonomo conto giudiziale.

Pertanto, ai fini della rendicontazione degli importi versati sul conto corrente postale, il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Ospedaliera dovrà predisporre il modello sintetico 21/B (allegato 3) previsto per il cassiere, riepilogativo degli incassi del Banco Posta e dei versamenti al Tesoriere, da allegare al conto del Tesoriere.

L'obbligo di rendere il conto grava, invece, su Poste Italiane S.p.A. nel caso in cui il conto sia gestito interamente dalle stesse. Quest’ultimo caso non riguarda attualmente l’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi.

(14)

8 3.1.B) Modello di riconciliazione (SIOPE, tassi di interesse ed anticipazioni di cassa)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per dimostrare l'adempimento agli obblighi previsti dalla Convenzione di Tesoreria deve compilare un nuovo modello (allegato 4), che si compone di n. 3 parti: la prima volta ad effettuare una riconciliazione delle risultanze del prospetto SIOPE con il modello reso dal Tesoriere (sia per l'area sanitaria che per l'area sociale), la seconda tesa a dimostrare il rispetto della Convenzione di Tesoreria per quanto attiene il calcolo degli interessi e la terza finalizzata a verificare l'anticipazione di cassa eventualmente concessa dal Tesoriere ed utilizzata dall'Azienda.

3.2 Conto giudiziale dell'agente della riscossione e del cassiere (modello 21)

Il Coordinatore Responsabile dei Servizi Cassa CUP ed i Funzionari della Accettazione/cassa libera prof, dei 4 presidi ospedalieri formalmente incaricati del titolo di Agente Contabile con l’atto deliberativo aziendale di nomina, devono redigere il conto giudiziale dell’agente della riscossione e del cassiere. Tale conto giudiziale è volto a dimostrare il rispetto delle disposizioni previste nel regolamento di contabilità e nel rispettivo protocollo operativo, ovvero che:

l) le scritture siano state regolarmente tenute aggiornate;

2) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio ed il carico successivamente dato al contabile siano certe e provengano da somme accertate all'atto stesso della riscossione;

3) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili siano riferibili al carico accertato;

4) i resti che per la competenza stessa risultino da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione;

5) il debito per somme incassate corrisponda alla documentazione giustificativa;

6) le somme versate siano regolarmente quietanzate;

7) i discarichi amministrativi siano comprovati da regolare documentazione giustificativa;

8) le movimentazioni relative al carico ed allo scarico siano dimostrate da documentazione riferita ai competenti capitoli di bilancio.

Conseguentemente, in esso devono essere riepilogati i dati, distinti per mese, dei pagamenti e dei rimborsi periodici, nonché degli incassi ricevuti e versati nella Tesoreria dell'Ente.

Non sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, in quanto il cassiere non è qualificabile come agente contabile, nel caso in cui le somme riscosse vengano riversate a fine giornata o di pagamento con assegni che verranno inseriti nella cassa continua o nel plico che a fine giornata verrà ritirato dal corriere incaricato dal Tesoriere, né nel caso di dispositivi di casse continue idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso e di emettitrici automatiche per la riscossione dei tickets, se queste vengono gestite esclusivamente dal Tesoriere per quanto riguarda i prelievi dalle stesse.

3.2.A) Conto giudiziale reso da Equitalia

Qualora l'Azienda Ospedaliera affidasse l'attività di riscossione dei crediti ad Equitalia, quest'ultima dovrà rendere il conto della sua attività, mediante compilazione di un apposito modello di conto, ma solo limitatamente alle riscossioni mediante ruoli. Non rientrano nell'obbligo di rendicontazione, invece, i crediti ceduti al concessionario alla riscossione relativi alla mancata disdetta della prestazione da parte dell'utente ed al mancato ritiro del referto, in quanto non generano ruoli e quindi riscossione coattiva, ma si concludono col mero sollecito al soggetto inadempiente.

Il conto in esame dovrà, quindi, evidenziare le somme riscosse (riferite sia all'esercizio in esame che agli anni precedenti) e, per il solo esercizio in esame, sia le somme affidate per la riscossione (ruoli) che quelle non recuperate.

(15)

3.3 Conto giudiziale del consegnatario di azioni/partecipazioni (modello 22)

Il conto in esame deve essere compilato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, in quanto rappresentante dell'ente nell'assemblea dei soci, e deve riportare l'indicazione del numero e del valore delle partecipazioni azionarie (S.p.A. e S.r.l.) possedute dall'Azienda, elencandole separatamente per ogni società partecipata. Per ciascuna azione/partecipazione, deve essere riportato il numero ed il valore della consistenza azionaria all'inizio ed alla fine dell'anno di riferimento, evidenziandone eventuali variazioni e le ragioni che le hanno determinate.

Quest’ultimo caso non riguarda attualmente l’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi.

3.4 Conto giudiziale dell'economo (modello 23)

Il Funzionario Responsabile incaricato della gestione del Servizio Cassa Economale ed il Responsabile della gestione Fondo Cassa pazienti di Psichiatria, formalmente incaricati del titolo di Agenti Contabili con l’atto deliberativo aziendale di nomina, devono redigere il conto giudiziale dell’economo per le gestioni di rispettiva competenza.

Nell 'ambito della gestione delle risorse dell’Azienda Ospedaliera, le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti attrezzature e materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento. L’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi disciplina con apposito regolamento le spese economali, prevedendone la tipologia in stretta correlazione con i fini istituzionali e determinando la misura del fondo ed il limite delle spese effettuabili. Va da sé che in nessun caso il fondo economale può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno e, con l'artificiosa parcellizzazione delle spese, quelle dettate dalla normativa comunitaria e nazionale in tema procedure contrattuali.

L'economo, pertanto, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione ed obbligato ad utilizzare il fondo economale per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento, mentre non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste in esso.

Il controllo e la verifica della regolarità delle spese sostenute col fondo economale sono posti in capo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che provvede al successivo discarico delle somme pagate, con reintegrazione del fondo economale.

Conseguentemente, vi è responsabilità dell'economo che ha effettuato spese non previste nel regolamento insieme a quella del Responsabile del Servizio Economico Finanziario che non le abbia segnalate a seguito dell'esame in sede di rendicontazione e parificazione.

Il conto reso annualmente deve, dunque, dimostrare la regolarità dei pagamenti e seguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni: va quindi evidenziato, da un lato, l'ammontare delle anticipazioni periodiche ricevute dall'economo e, dall'altro, l'ammontare delle somme spese per tipologie dei pagamenti effettuati sulla base del regolamento aziendale. Il conto, pertanto, altro non è che il riepilogo dei rendiconti amministrativi periodici resi dall'economo per il reintegro dell'anticipazione.

3.5 Conto giudiziale dei consegnatari per debito di custodia beni mobili

e/o

di consumo dell'ente (modello 24)

Il modello 24 va compilato da coloro che abbiano la disponibilità di beni mobili e/o di consumo di pertinenza dell'Azienda Sanitaria, individuati nell'ambito dell' organizzazione amministrativo - contabile e del rispettivo regolamento di contabilità: i contabili, i consegnatari, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna, non per solo debito di vigilanza, materie,

(16)

libri, bollettari o altre cose di pertinenza pubblica (art. 624, R.D. 827/1924) .

L'obbligo di conto riguarda più precisamente i beni di consumo, le attrezzature e gli arredi esistenti nei magazzini non ancora dati in uso e quelli comunque rimasti in carico al consegnatario, i libri, il materiale vario, bollettari o altre cose di proprietà pubblica, esclusi soltanto, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 827/1924, i beni mobili detenuti per mero obbligo di vigilanza (ovvero per uso ufficio), i beni immobili e quelli considerati immobili agli effetti inventariali (quadrerie, biblioteche, ecc) .

L’atto deliberativo aziendale di nomina degli agenti contabili individua il Dirigente/Funzionario incaricato della gestione dei magazzini farmaceutici ed economale. Tali agenti contabili principali, in quanto aventi la disponibilità di beni mobili e/o di consumo di pertinenza dell'Azienda, devono compilare il conto giudiziale previsto dall’allegato modello 24.

Scopo del giudizio di conto per i beni mobili iscritti nei registri dei magazzini è quello di accertare non l'esatta natura di tali beni e la loro corretta classificazione, ma il corretto svolgimento dei compiti di gestione assegnati ai Responsabili di tali servizi, compresi quelli di custodia e di distribuzione: a tal fine, deve quindi essere data prova del debito (costituito dalle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione e da quelli avuti in consegna nel corso di tale periodo), del credito (costituito dai valori distribuiti), e delle rimanenze costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento. Più precisamente, occorrerà riportare:

a) la consistenza iniziale per le materie e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;

b) il carico per gli oggetti e la materie avuti in consegna nel corso della gestione;

c) lo scarico per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti date;

d) la consistenza finale per gli oggetti e le materie esistenti al termine dell'esercizio.

Debito, credito e rimanenze devono essere espressi secondo la specie, la qualità e le categorie in cui i valori sono classificati e secondo le nomenclature attribuite dall'Amministrazione: la base di tali conti è, dunque, l'inventario vistato e verificato dall'Amministrazione.

L'identificazione della soglia minima di valore dei beni esistenti in magazzino per la resa del conto giudiziale è disposta, con specifico provvedimento dell'organo competente, nel quale devono essere previsti i livelli minimi di valore e la tipologia di beni che per loro specifica natura possono considerarsi di facile consumo.

Qualora sia presente un agente contabile consegnatario incaricato della gestione complessiva dei beni di consumo dislocati in più magazzini, dovranno essere presentati i conti giudiziali di ciascun magazzino, ma l'agente contabile titolare dovrà rendere il conto finale della gestione dei beni di consumo che riassume la consistenza complessiva dei beni di consumo dei magazzini per i quali è stato nominato titolare. In questo caso, l'ulteriore riaggregazione dei risultati della gestione dei magazzini non porta all'identificazione di nuovi conti, trattandosi di allegati descrittivi dell'unico conto principale per beni di consumo reso dal suddetto magazziniere.

4. ATTESTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, deve attestare, per ogni anno e conto giudiziale, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario relative alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell'Azienda Sanitaria ovvero rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del Bilancio d'Esercizio.

(17)

5. D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

5 . 1 O b b l i g h i a c a r i c o d e g l i a g e n t i c o n t a b i l i

Gli agenti contabili di cui al presente Regolamento sono tenuti a conformare il proprio operato a tutto quanto di seguito elencato:

principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Carta Costituzionale;

disposizioni di legge statuenti nella materia di cui al presente Regolamento;

Deliberazione aziendale n. 737 del 16/12/2013: “Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori”;

Deliberazione aziendale n. 343 del 17/06/2014: “Modifica Regolamento di disciplina del personale del comparto”;

disposizioni di legge in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo, per buona parte pubblicate sul sito aziendale di questa Azienda si danno per lette e conosciute da parte di tutti gli agenti contabili e sub agenti contabili.

5 . 2 E n t r a t a i n v i g o r e

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione del Direttore Generale,

5 . 3 N o r m a d i r i n v i o

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL CONTO GIUDIZIALE

Come indicato nella nota regionale H1,2014,0038650 del 03/12/2014.

• Conto del Tesoriere (modello 11)

Il Tesoriere dovrà allegare al conto giudiziale:

l. Convenzione di Tesoreria;

2. Delibera aziendale di individuazione degli agenti contabili per l'anno 2014;

3. Estratto conto scalare, nel quale sono evidenziati gli interessi applicati dall'Azienda;

4. Attestazione di avvenuta erogazione degli eventuali contributi previsti dalla Convenzione di Tesoreria;

5. Attestazione del Tesoriere relativa ad ispezioni o verifiche effettuate dalla Banca d'Italia;

6. Verbali delle verifiche di cassa svolte dal Collegio Sindacale;

7. L' attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Servizio Economico Finanziario;

8. Delibera aziendale di approvazione del conto.

A cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell'Azienda Sanitaria, dovranno essere predisposti ed allegati al modello in esame i seguenti documenti:

(18)

l) Modello "Riconciliazioni";

2) Modello 21 /B, relativo al Banco Posta (se dovuto) .

• Conto dell'addetto alla riscossione/cassiere (modello 21)

l. Atto aziendale (per gli agenti contabili interni) l Convenzione o contratto (per gli agenti contabili esterni);

2. Delibera aziendale di individuazione degli agenti contabili per l'anno 2014;

3. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Servizio Economico Finanziario;

4. Delibera aziendale di approvazione del conto.

• Conto del consegnatario di azioni/partecipazioni (modello 22)

l. Atto aziendale;

2. Delibera aziendale di individuazione degli agenti contabili per l'anno 2014;

3. Delibera aziendale di approvazione del conto;

4. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Servizio Economico Finanziario;

5. Relazione annuale del Consegnatario di azioni/partecipazioni.

• Conto dell'economo (modello 23)

l. Atto aziendale;

2. Delibera aziendale di individuazione degli agenti contabili per l'anno 2014;

3. Regolamento aziendale di contabilità;

4. Regolamento economale;

5. Verbali delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio Sindacale;

6. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Servizio Economico Finanziario;

7. Delibera aziendale di approvazione del conto.

• Conto del consegnatario di beni mobili e/o di consumo (modello 24)

l. Atto aziendale (per gli agenti contabili interni) l Convenzione o contratto (per gli agenti contabili esterni);

2. Delibera aziendale di individuazione degli agenti contabili per l'anno 2014

3. Attestazione dell'agente contabile, controfirmata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, relativa ad eventuali discarichi amministrativi (smarrimenti, deterioramenti. furti, annullamenti. variazioni e simili) riferibili al carico;

4. Verbali delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale;

5. L'attestazione di parificazione del conto rilasciata dal Servizio Economico Finanziario;

6. Delibera aziendale di approvazione del conto.

• Conto del concessionario alla Riscossione (es. Equitalia)

l. Atto che disciplina i rapporti con il concessionario;

2. Attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario di concordanza delle scritture contabili del concessionario con quelle dell'ente;

3. Prospetto sintetico degli incassi relativi ai crediti affidati per la riscossione mediante ruoli, predisposto dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

4. Relazione annuale del Collegio Sindacale.

(19)

7. MODULISTICA DA UTILIZZARE

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

l. Nota di accompagnamento e modelli di conto giudiziale adattati (da pag. 14 a pag. 23);

2. Modello di attestazione di parificazione (da pag. 24 a pag. 29);

3. Modello 21 /B per rendicontazione conto Banco Posta (pag. 30);

4. Modello "Riconciliazione"(pag. 31).

(20)

ALL. l) 1

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO Al MODELLI DI CONTO GIUDIZIALE

Vengono di seguito riportati i modelli da utilizzare per la compilazione del conto giudiziale da parte degli agenti contabili. In relazione a quanto previsto dal D.P.R . 194/1996 sono stati predisposti i modelli adattandoli alle esigenze della contabilità economico patrimoniale ed alle elaborazioni che i sistemi informatici delle Aziende Sanitarie già consentono:

Modello 11 (A, B) del Tesoriere -7 al riguardo si evidenzia che il Tesoriere dovrà procedere alla compilazione di due modelli: uno per l'area Sanitaria (mod. 11 /A) e uno per l'area Sociale (mod. 11 /B), nei quali devono essere riportati i dati relativi ai movimenti di entrata e di uscita di cassa. Inoltre, qualora l'Azienda Sanitaria disponga di un conto corrente postale la cui gestione è affidata in via esclusiva al Tesoriere con attribuzione della sola firma di traenza, il Servizio Economico Finanziario dell'Azienda dovrà allegare al conto del Tesoriere il modello 21 /B previsto per il cassiere; diversamente, se il conto è interamente gestito da Poste Italiane S.p.A., sarà cura di queste ultime dover rendere un autonomo conto giudiziale;

Modello 21 (A, B) dell'Agente della riscossione e del Cassiere -7 gli agenti della riscossione ed i cassieri devono rendicontare la loro gestione, compilando due modelli: uno di dettaglio (mod. 21 /A), nel quale i dati vanno esposti in relazione all'oggetto dell'operazione, ed uno di sintesi (mod. 21 !B), che invece raggruppa i dati in base al periodo (mese) di riferimento. Si mette in rilievo che non è tenuto alla rendicontazione l'addetto alla cassa, qualora le somme riscosse vengano riversate a fine giornata, posto che in questi casi non vi è giacenza di denaro (il criterio da applicarsi è quello della giacenza di cassa) . Allo stesso modo, non sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale nel caso di dispositivi di casse continue idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso e di emettitrici automatiche per la riscossione dei tickets, se queste vengono gestite esclusivamente dal Tesoriere per quanto riguarda i prelievi dalle stesse, né nel caso di pagamento con assegni che verranno inseriti nella cassa continua o nel plico che a fine giornata verrà ritirato dal corriere incaricato dal Tesoriere;

Modello 22 del Consegnatario di Azioni/Partecipazioni -7 le partecipazioni azionarie possedute dall'Azienda vanno elencate separatamente e per ogni società partecipata ed il conto va compilato dal Direttore Generale dell'Azienda;

Modello 23 (A, B) dell'Economo -7 L'economo deve procedere alla compilazione di due modelli: uno analitico (mod. 23/A) per macrovoci, ed uno sintetico (mod. 23/B) per mese;

Modello 24 (A, B) del Consegnatario di beni mobili e/o di consumo dell'ente pubblico -7 sono stati predisposti due modelli diversi a seconda che il consegnatario abbia ricevuto in custodia beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.- mod. 24/A), ovvero beni di consumo (mod.

24/B). Si sottolinea che l'obbligo di rendicontazione riguarda tutti i beni e i valori inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, mentre sono espressamente esclusi i beni immobili, quelli considerati immobili agli effetti inventariali (quadrerie, biblioteche, ecc.) ed i beni tenuti per solo debito di vigilanza (tra questi rientrano i beni di consumo presenti nei magazzinetti di reparto, che vengono detenuti per dovere d'ufficio e quindi per dovere di vigilanza).

(21)

15

REGIONE LOM_BARDIA- AZIENDA _

MQD. Il/ A CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE ...... ANNO •.•• • .•••.••••••.•.

AREA. S ANITARIA

l-ENTRATA

FONDO DI CASSA ALLA. CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ...

REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE

REVER.SALl REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. l alla n. ) REVER.SALI INCASSATE

REVER.SALI DA INCASSAR.E!REGOLARJZZARE ENl.'RATE DA REGOLA.RIZZA.RE

TOTALE ENTRATE

Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate

IMJ>ORTO

€0,00

€0,00

€.0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

1J- USCITA

DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ...

MANDATI. TRASMESSI DALL'ENTE

M.A.NbATl REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n, l aJ n. ) MANDATI PAGATI

MANDATI. DA PAGARE/REGOLARIZZA.RE USCITE DA REGOLARIZZA.RE

TOTALE USCITE

Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati

Fondi a disposizione dell'Eme per la gestione del Bilancio

La presente veri.fica è comprensiva degl l allegati:

!.Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

Il presente verbale è redatto in. tre (3) originali, uno (I.) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

...lì ... L'AGENTE CONTABILE---

IMPORTO

€.0,00

€.0,00

€0,00

€.0,00

€0,00

Timbro dell'azienda

€0,00

€0,00

€0,ÒO

€0,00

VISTO DI REGOLARITA'

... ... ... ...li ... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO---

(22)

16 .REGIONE LOMBARDIA-

AZIENDA _

CONTO DELLA G.ESTIONE DEL TESORIERE .... ANNO .........

AREA SOCIALE

MOD. Il /B

lMPQRTO

FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ...

REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE

REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. I alla n. ) REVERSALIU'CASSATE

REVERSALI DA U'CASSARE/REGOLA.RIZZARE ENTRATE DA REGOLARJZZARE

TOTALE ENTlù\'{E

Differenza tra reversa/i trasmesse e reversa/i registrate

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

€0,00

€0,00

Il·USCITA

DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ...

MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE

MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal o. I al n, ) MANDATI. PAGATI.

MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE USCITE DA REGQLARlZZARE

TOTALE USCITE

Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio La p(ese11te verifica è comprensiva degli. allegati:

!.Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale.

Il presente verbale è redatto i11 tre (3) originali, uno (l) per l'Ente e due (2) per il Tesoriere.

...lì ...... L'AGENTE CONTABILE---

lMPORTO

€0,00

€'0,00

€0,00

€0,00

€0,00

Timbro dell'azienda

€0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

VISTO DI REGOLARITA'

...1! ... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _

(23)

17

RISCOSSIONI VERSAMENTI

NOTE W ORDINE OGGETTO DELLA RISCOSSIONE N° OPERAZIONI

EFFETTUATE IMPORTO OGGETTO DEL VERSAMENTO No VERSAMENTI

IMPORTI VERSATI IN TESORERIA

l (es. libera professione, compartecipazioni. ecc.) (es. versamenti diversi)

2 3

4

TOTALE

REGIONE LOMBARDIA- AZJIENDA ---

MOD. 21/A ONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSJI:ERJE- SliG./SliG.JRA ... ANNO ...

Modello di Dettaglio

ONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) ONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

TOTALE

l INore' ----

IL CASSIERE

lì...

Timbro dell'Azienda

presente conto contiene n... registrazioni in n... pagine

[STO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

lì...

(24)

18

RISCOSSIONI VERSAMENTi

NOTE N°0RDINE PERIODO DELLA RISCOSSIONE N° OPERAZIONI

EFFETIUATE 1MPORTO PERIODO DEL VERSAMEN'"PO No VERSAMENTI

IMPORTI VERSATI IN TESORERIA

l GENNAIO "Riscossioni diverse" GENNAIO "Versamenti diversi"

2 FEBBRAIO "Riscossioni diverse" FEBBRAIO "Versamenti diversi"

3 MARZO "Riscossioni diverse" MARZO "Versamenti diversi"

4 APRILE "Riscossioni diverse" APRILE "Versamenti diversi"

5 MAGGIO "Riscossioni diverse" MAGGIO "Versamenti divers.i"

6 GIUGNO "Riscossioni diverse" GIUGNO "Versamenti diversi"

7 LUGLIO "Riscossioni diverse" LUGLIO "Versamenti diversi"

8 AGOSTO "Riscossioni diverse" AGOSTO "Versamenti diversi"

9 SETTEMBRE "Riscossioni diverse" SETTEMBRE "Versamenti diversi"

IO OTTOBRE "Riscossioni diverse" OTTOBRE ''Versamenti diversi"

.,

l

l l

Il NOVEMBRE "Riscossioni diverse" NOVEMBRE "Versamenti diversi"

12 DICEMBRE "Riscossioni diverse" DICEMBRE ·•versamenti diversi"

l

TOTALE TOTALE

REGIONE LOMBARDIA- AZIENDA _

MOD. 21 l B

:ONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/ CASSIERE- SIG./SIG.RA ...ANNO...•...

Modello di Sintesi

ONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione) ONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

l --- - ]Note: l

presente conto contiene n... registrazioni in n... pagine

lì...

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda

ISTO DIREGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F][NANZKARiO

lì...

(25)

19

TITOLI AZIONARI

REGIONE LOMBARDIA- AZIENDA _

MOD.22 CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DI AZIONI SIG./SIG.RA ... ... ANNO ...

DESCRIZIONE CONSISTENZA AL CONSISTENZA AL

l GEI'NAIO 31 DTCI MRRR NOTE

QUANTITA' VALORE QUANTITA' VALORE l

TOTALE TOTALE

--- ---

...lì ... .L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

...lì ... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'azienda

Riferimenti

Documenti correlati

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, nell’ambito

Tutti i dati personali di cui l’Azienda sia venuta in possesso in occasione della procedura selettiva in oggetto verranno trattati nel rispetto della vigente

Le procedure e i contenuti minimi delle carte di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività della funzione di Internal Auditing dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di

La Dr.ssa Esposito, nel periodo di vigenza del presente contratto, nell’ambito del Servizio di Terapia Antalgica e Cure Palliative afferente alla Clinica Pediatrica, dovrà

In Azienda vi sono dei luoghi elevati che possono comportare il rischio di caduta dall’alto, ad esempio sui tetti, sulle scale portatili, sui tetti delle cabine ascensori,

af.gentile @aocs.it ANTONIO FRANCESCO GENTILE (CED). affari.generali @aocs.it

di prorogare la convenzione Progetto Aziendale “IL TERRITORIO SI FA RETE - Interventi formativi a supporto di un piano territoriale sulla violenza di genere”-

Il presente Manuale descrive le procedure e illustra i contenuti minimi delle carte di lavoro necessarie per lo svolgimento dell’attività della Funzione Controllo Interno