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Consiglio Superiore della Magistratura

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Consiglio Superiore della Magistratura

Sezione Disciplinare

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

depositate da settembre 2010 a marzo 2011

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SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI 1.1 La violazione del dovere di imparzialità

1.1.1 L’omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità 1.1.2 L’inosservanza dell’obbligo di astensione

1.2 La violazione del dovere di correttezza

1.2.1 I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

1.2.2 L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

1.2.3 La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

1.2.4 L’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra dispositivo e motivazione

1.2.5 L’omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, di fatti idonei a costituire illecito disciplinare 1.3 Le violazioni dei doveri di diligenza

1.3.1 La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti

1.3.2 I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni 1.4 Le violazioni dei doveri di laboriosità

1.4.1 La sottrazione all’attività di servizio, l’omessa autoassegnazione di affari e di motivazioni 1.5 La violazione dei doveri di riserbo

1.5.1 La divulgazione di atti del procedimento, la violazione del dovere di riservatezza, le pubbliche dichiarazioni o interviste, la sollecitazione di pubblicità di notizie

1.6 La fattispecie di carattere generale e residuale di cui all’art. 2, comma 1, lett. a)

1.7 L’attività interpretativa e valutativa quale causa di esclusione della responsabilità disciplinare

2. GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI

2.1 L’uso indebito della qualità di magistrato, le frequentazioni non consentite con persone o l’intrattenimento di rapporti di affari con persone non frequentabili, l’ottenimento di prestiti o agevolazioni

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2.2 L’assunzione di incarichi giudiziari senza autorizzazione, lo svolgimento di attività incompatibili o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri generali del magistrato, la partecipazione ad associazioni segrete o incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici, lo svolgimento di attività economico-finanziarie 3. GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO

4. LA SCARSA RILEVANZA DEL FATTO QUALE CAUSA GENERALE DI ESCLUSIONE DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

5. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 5.1 La successione delle leggi nel tempo 5.2 Profili generali

5.3 L’esercizio dell’azione disciplinare: modalità, termini e decadenza

5.4 L’estinzione del procedimento per cessata appartenenza dell’incolpato all’Ordine Giudiziario 5.5 I rapporti con il procedimento penale

5.6 I rapporti con un precedente procedimento disciplinare 5.7 I mezzi di prova

5.8 La ricusazione

6. LE SANZIONI DISCIPLINARI

6.1 Individuazione e ambito applicativo delle sanzioni 6.2 La sanzione accessoria del trasferimento di ufficio

7. LE MISURE CAUTELARI

7.1 La sospensione cautelare: ambito applicativo 7.2 La sospensione cautelare: revoca

7.3 Il trasferimento di ufficio cautelare 8. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE

9. LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

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1. GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI

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1.1 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITA’

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1.1.1 - L’omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità

- Proc. n. 55/2010 R.G. – Ordinanza del 24.9.2010/7.10.2010, n. 157/2010 – Presidente Marini – Estensore Liguori – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità – Ricollocamento in ruolo – Comunicazione della situazione di potenziale incompatibilità in sede di audizione preliminare all’assunzione della sede – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per omessa comunicazione di una situazione di incompatibilità, la condotta del magistrato che, dopo aver richiesto il ricollocamento in ruolo al termine di un periodo di svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie, comunichi la situazione di potenziale incompatibilità davanti alla competente Commissione del C.S.M. in sede di audizione preliminare all’assegnazione della sede, e produca inoltre documentazione utile a prospettare una soluzione idonea ad evitare profili di incompatibilità, poiché in tal modo è assolto l’obbligo di legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. b) Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 18

- Proc. n. 239/2009 R.G. – Sentenza del 27.1.2011/24.3.2011, n. 43/2011 – Presidente Vietti – Estensore Sciacca – P.G. Finocchi Ghersi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Omessa comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento giudiziario – Grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Omessa comunicazione di situazione di incompatibilità al momento della presa di possesso del nuovo ufficio in pendenza di altra dichiarazione di identico tenore non ancora scrutinata dal C.S.M. – Elemento soggettivo – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per omessa comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941, né per grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che ometta di comunicare una situazione di incompatibilità al momento della presa di possesso del nuovo ufficio in pendenza di altra dichiarazione, precedentemente presentata e di identico tenore, non ancora scrutinata dal C.S.M., poiché, da un lato, ricorrendo un rapporto di specialità in concreto tra la fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006 e quella più generale contemplata dalla lett. n) dello stesso articolo, quest’ultima non è autonomamente espressiva di un distinto addebito disciplinare rispetto alla prima, e, dall’altro, la descritta situazione, dando luogo alla ragionevole convinzione soggettiva di non dovere effettuare una comunicazione del tipo indicato, incide sotto il profilo soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. b) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n) Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 18

Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 19

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- Proc. n. 23/2010 R.G. – Ordinanza dell’11.2.2011/25.3.2011, n. 46/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Omessa comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento giudiziario – Comunicazione relativa all’attività professionale abitualmente svolta da un fratello – Omessa comunicazione dell’attività professionale svolta con caratteri di continuità – Illecito disciplinare – Configurabilità.

E’ configurabile come illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per omessa comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941, la condotta del magistrato che, nell’apposita dichiarazione, attesti che il fratello non svolga abitualmente attività professionale nel circondario dove egli eserciti le sue funzioni giudiziarie, evitando però di indicare che tale attività sia svolta “con una certa continuità”, poiché nel modulo predisposto dall’organo consiliare si richiede l’attestazione del circondario davanti al quale il congiunto svolga la sua attività professionale “in via abituale oppure con una certa continuità” (nel caso di specie, il fratello dell’incolpato risulta essere stato nominato in 52 procedimenti di fiducia pendenti innanzi ai diversi uffici giudiziari del circondario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. b) Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 18

Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 19

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1.1.2 - L’inosservanza dell’obbligo di astensione

- Proc. n. 108/2010 R.G. – Sentenza del 26.11.2010/17.12.2010, n. 188/2010 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice – Mancata prova della consapevolezza della situazione determinativa dell’obbligo di astensione – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del giudice che non si astenga quando manchi la prova della sua consapevolezza in ordine all’esistenza di una situazione determinativa dell’obbligo di astensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

- Proc. n. 248/2009 R.G. – Sentenza del 16.11.2010/12.1.2011, n. 6/2011 – Presidente Marini – Estensore Zanon – P.G. Geraci (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Pubblico Ministero – Iscrizione nel registro delle notizie di reato di una denuncia per fatti astrattamente addebitabili al magistrato procedente e successiva formulazione di richiesta di archiviazione – Denuncia presentata all’ufficio del magistrato procedente – Iscrizione relativa ad una fattispecie non riferibile ad appartenente all’ordine giudiziario – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato del pubblico ministero che iscriva nel registro delle notizie di reato una denuncia relativa a fatti astrattamente addebitabili a lui o comunque a magistrati del distretto, riconducibili allo svolgimento della attività giudiziaria, e, all’esito degli accertamenti compiuti, formuli richiesta di archiviazione, quando emergano circostanze, come l’indirizzo dell’esposto al suo ufficio e l’iscrizione per reati non riferibili a magistrati, le quali inducono a ritenere che il medesimo non abbia reputato se stesso o i colleghi del proprio ufficio ‘parti in causa’, ma abbia invece considerato il suo ufficio come una autorità alla quale l’esponente si sia rivolto per verificare la sussistenza di fatti di reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g)

- Proc. n. 45/2010 R.G. – Ordinanza del 17.12.2010/11.2.2011, n. 27/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. (diff.)

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Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Giudice civile – Emissione di decreto ingiuntivo in favore di ente il cui legale rappresentante sia un fratello del giudice – Illecito disciplinare – Configurabilità.

E’ idonea a configurare illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato che emetta un decreto ingiuntivo in favore di un ente il cui legale rappresentante sia il fratello, poiché tale vicenda è in sé tale da incidere per un verso sulla serenità del giudicante e, per altro verso, sulla sua stessa immagine di imparzialità, e determina, quindi, il venire in rilievo dell’ipotesi di cui all’art. 51, comma 2, c.p.c., che impone al giudice di astenersi quando ricorrano gravi ragioni di convenienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c) Cod. Proc. Civ. 1940, art. 51, comma 2

- Proc. n. 23/2010 R.G. – Ordinanza dell’11.2.2011/25.3.2011, n. 46/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge – Magistrato del pubblico ministero – Inimicizia tra indagati e familiari del magistrato – Supposizione – Consapevolezza – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, la condotta del magistrato del pubblico ministero che ometta di astenersi in presenza di una situazione di inimicizia tra indagati e suoi familiari supposta dai primi, ma di cui non abbia consapevolezza l’appartenente all’ordine giudiziario, poiché tali circostanze escludono l’addebito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. c)

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1.2 LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI CORRETTEZZA

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1.2.1 - I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti

- Proc. n. 21-76/2005 R.G. – Sentenza del 15.10.2010/4.11.2010, n. 164/2010 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Baglione (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Giudice civile – Pedissequa riproduzione in motivazione della sentenza della comparsa conclusionale della parte vittoriosa – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, a norma dell’art. 18 R.D.L. n.

511/1946, la condotta del giudice civile che rediga una sentenza la cui parte motivata sia costituita essenzialmente dalla pedissequa riproduzione del contenuto della comparsa conclusionale della parte vittoriosa, poiché, da un lato, tale comportamento, ingenerando dubbi sul fatto che la parte motivazionale della decisione sia frutto dell’autonoma elaborazione, da parte del magistrato, delle problematiche concernenti il giudicato, è lesivo della fiducia e della considerazione di cui il medesimo deve godere nonché del prestigio dell’ordine giudiziario, e, dall’altro, è irrilevante, ai fini disciplinari, la validità processuale della motivazione, in quanto, mentre sul piano del diritto processuale è sufficiente che la decisione risulti giustificata in modo che ne sia comprensibile la ratio, su quello del diritto disciplinare è necessario che essa non sia redatta con modalità tali da ledere l’immagine del magistrato.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

- Proc. n. 243/2009 R.G. – Ordinanza dell’8.10.2010/10.1.2011, n. 3/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei collaboratori – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Giudice per le Indagini preliminari – Eccessiva durata di interrogatori ed udienze di convalida – Assenza di rilievi su specifiche modalità di conduzione delle udienze – Assenza di disposizioni dirette a regolare i tempi delle udienze – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei collaboratori, la condotta del giudice per le indagini preliminari che protragga per lunghissimo tempo gli interrogatori e le udienze di convalida, quando non vengano formulati rilievi su specifiche modalità di conduzione dell’udienza, giacché il protrarsi dei tempi può ben trovare giustificazione nel numero di processi trattati e nella delicatezza delle singole questioni prospettate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 243/2009 R.G. – Ordinanza dell’8.10.2010/10.1.2011, n. 3/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (parz. diff.)

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Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori – Addebiti relativi a disguidi insussistenti – Plateali rimproveri in pubblica udienza – Numero limitato di episodi – Illecito disciplinare – Configurabilità.

E’ idonea a configurare illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori, la condotta del magistrato che, nei confronti di essi, formuli addebiti relativi a disguidi insussistenti, ovvero muova plateali rimproveri in pubblica udienza, anche nel caso in cui il numero degli episodi in questione sia limitato, giacché la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109/2006 è configurabile non solo quando la non correttezza assuma i caratteri di abitualità, ma anche, e in via alternativa, quando la condotta scorretta posta in essere presenti profili di oggettiva gravità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 225/2009 R.G. – Sentenza del 5.11.2010/8.2.2011, n. 10/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. Velardi (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori – Adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge per negligenza grave e inescusabile che abbiano leso diritti personali – Grave inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario – Emissione di un decreto contenente affermazioni lesive della professionalità del cancelliere con ordine di pubblicazione dello stesso nella bacheca dell’ufficio, nell’andito del tribunale e nel vestibolo dell’aula di udienza civile – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori, per adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge per negligenza grave e inescusabile che abbiano leso diritti personali e per grave inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario, la condotta del magistrato che emetta un decreto nel quale, previa constatazione dell’assenza dal ruolo di udienza di un procedimento, affermi che “un provvedimento giurisdizionale è stato inammissibilmente ed arbitrariamente revocato dal cancelliere civile dott.ssa …, privo di poteri e funzioni giurisdizionali, con abuso di poteri e violazione dei doveri di ufficio”, e ne ordini la pubblicazione nella bacheca dell’ufficio, nell’andito del tribunale e nel vestibolo dell’aula dell’udienza civile, poiché tale comportamento, da un lato, costituisce un atto privo di giustificazione che espone il collaboratore ad una sorta di gogna pubblica, diffusa nell’ambiente giudiziario in cui esso opera, e, dall’altro, è frutto di una negligenza inescusabile, non essendo prevista in alcuna disposizione di legge o di regolamento l’adozione di questa forma di pubblicità per un provvedimento che attiene all’attività di un collaboratore, e si pone come lesivo del diritto personale alla reputazione, assumendo una valenza di prevaricazione o di persecuzione psicologica con conseguente mortificazione morale del dipendente, con il rischio di un effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. m) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

- Proc. n. 225/2009 R.G. – Sentenza del 5.11.2010/8.2.2011, n. 10/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. Velardi (parz. diff.)

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Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei difensori che abbiano rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario – Coordinatore di una sezione distaccata – Rifiuto di ricevere la comunicazione inviata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contenente l’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei difensori che abbiano rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, la condotta del coordinatore di una sezione distaccata di Tribunale che rifiuti di ricevere la comunicazione, inviatagli dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in applicazione dell’art. 81 D.P.R. n. 115/2002, contenente l’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale comportamento impedisce la pubblicità e la disponibilità presso l’ufficio giudiziario dell’elenco in questione, ossia di un atto indispensabile al fine del concreto esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa gratuita per chi ne abbia i requisiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Presid. Repubblica 30 maggio 2002, num. 115, art. 81

- Proc. n. 225/2009 R.G. – Sentenza del 5.11.2010/8.2.2011, n. 10/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. Velardi (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ufficio giudiziario – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Giudice civile – Reiterata disposizione ai Carabinieri di partecipare in divisa ed armati alle normali udienze civili – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ufficio giudiziario, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del giudice civile che, sussistendo una situazione di tensione, dia reiteratamente disposizione ai Carabinieri di partecipare in divisa ed armati alle normali udienze civili, poiché l’art. 68, comma 3, c.p.c.

rimette al giudice la valutazione dei motivi di opportunità per i quali richiedere l’assistenza della forza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Cod. Proc. Civ. 1940, art. 68, comma 3

- Proc. n. 138/2009 R.G. – Sentenza del 17.12.2010/8.2.2011, n. 16/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. Velardi (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Illecito disciplinare conseguente a reato – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei colleghi – Qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato,

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anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita – Omessa comunicazione della reale possibilità di una microspia all’interno dell’ufficio giudiziario – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti dei colleghi dell’ufficio, nonché illecito disciplinare conseguente a reato, per fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta dell’appartenente all’ordine giudiziario che, avendo accertato la reale possibilità dell’esistenza di una microspia all’interno dell’ufficio giudiziario di appartenenza, ometta ogni comunicazione di quanto a sua conoscenza al dirigente dell’ufficio ed ai colleghi, anche se il clima all’interno dell’ufficio sia particolarmente teso, perché il fatto posto in essere consiste nell’omessa comunicazione di una notizia di reato relativa al delitto di cui all’art. 617 bis c.p., perseguibile d’ufficio, e appreso nell’esercizio delle proprie funzioni, né è ipotizzabile la necessità di rispettare eventuali esigenze di segreto istruttorio, poiché di esse deve farsi carico chi abbia disposto l’indagine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 4, comma 1, lett. d) Cod. Pen. 1930, art. 617 bis

- Proc. n. 138/2009 R.G. – Sentenza del 17.12.2010/8.2.2011, n. 16/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. Velardi (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei colleghi – Partecipazione alla decisione sull’avocazione di un procedimento omettendo di segnalare che lo stesso sia delegato ad un collega con il quale vi siano gravi contrasti e sia soggettivamente ed oggettivamente connesso con altro procedimento la cui delega gli sia stata revocata – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti dei colleghi dell’ufficio, la condotta del magistrato che partecipi alla decisione sull’avocazione di un procedimento omettendo di segnalare al Procuratore Generale che lo stesso sia delegato ad un collega con il quale vi siano gravi contrasti, e sia oggettivamente e soggettivamente connesso con altro procedimento la cui delega gli sia stata revocata, perché la mancata rappresentazione dei fatti rilevanti impedisce l’adozione di una decisione pienamente consapevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 57/2010 R.G. – Sentenza del 18.2.2011/21.3.2011, n. 40/2011 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti o di altri magistrati – Pubblico Ministero – Censure gratuite ed esternate con vivacità ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore fuori della sede propria – Illecito disciplinare – Sussistenza.

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Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti e di altro magistrato, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica che muova censure gratuite, esternate con vivacità, e fuori della sede propria, ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore, poiché tale atteggiamento, in quanto assunto al di fuori della sede istituzionalmente prevista, è inevitabilmente destinato ad innescare la polemica dei difensori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

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1.2.2 - L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato o l’omessa comunicazione di avvenute interferenze

- Proc. n. 28/2009 R.G. – Ordinanza del 3.12.2010/8.2.2011, n. 9/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Richiesta di informazioni non percepibile come forma di sollecitazione a determinarsi in un certo modo – Successiva comunicazione alle parti in causa della futura determinazione del magistrato – Irrilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di un collega, la condotta del magistrato che si limiti a formulare una mera richiesta di informazioni non percepibile, da parte del destinatario, come forma di sollecitazione a determinarsi in un modo anziché in un altro, anche se poi egli provveda a comunicare successivamente alle parti in causa la determinazione del collega prima che quest’ultima venga ufficializzata, poiché il concetto di interferenza, disciplinarmente rilevante, implica l’inserirsi in una situazione giudiziaria al fine di modificare o di condizionare il corso naturale del procedimento, o comunque il porre in essere pressioni o atti idonei a turbare la libertà di determinazione del magistrato procedente, mentre la comunicazione sull’orientamento di quest’ultimo prima della sua ufficiale esternazione costituisce un comportamento che, pur se gravemente sconveniente, è estraneo alle fattispecie tipiche previste dal legislatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

- Proc. n. 28/2009 R.G. – Ordinanza del 3.12.2010/8.2.2011, n. 9/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Colloquio con il giudice relatore immediatamente prima dell’udienza – Illecito disciplinare – Configurabilità.

E’ astrattamente configurabile un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di un collega, la condotta del magistrato che, previo appuntamento telefonico, incontri per un colloquio il giudice relatore di un processo immediatamente prima dell’inizio dell’udienza, poiché, in assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi che la stessa abbia avuto il limitato significato di una mera richiesta di informazioni in via anticipata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

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- Proc. n. 57/2010 R.G. – Sentenza del 18.2.2011/21.3.2011, n. 40/2011 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato – Pubblico Ministero – Censure gratuite ed esternate con vivacità ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore fuori della sede propria – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica che muova censure gratuite, esternate con vivacità, e fuori della sede propria, ad un precedente provvedimento del giudice in presenza della parte interessata e del suo difensore, poiché le stesse assumono il significato di una protesta indebita, non di una minaccia, mentre la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 109/2006 richiede una condotta consistente in pressioni esercitate al fine di incidere sulla coscienza e volontà del magistrato nel libero esercizio delle sue funzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. e)

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1.2.3 - La reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, l’indebito affidamento di attività rientranti nei propri compiti, l’inosservanza dell’obbligo di residenza, l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile

- Proc. n. 208/2009 R.G. – Sentenza del 22.10.2010/29.11.2010, n. 171/2010 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. Geraci (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Illecito a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate degli organi competenti – Indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Attribuzione ad un solo GOT della trattazione della materia della volontaria giurisdizione in via generale e per motivi diversi da quelli stabiliti nei provvedimenti organizzativi dell’ufficio giudiziario – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti e per indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti, anche a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del magistrato che assuma un ordine di servizio con il quale, in contrasto con i provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente dell’ufficio giudiziario di appartenenza, attribuisca ad un solo GOT la trattazione della materia della volontaria giurisdizione in via generale, pretermettendo i criteri automatici stabiliti e per motivi diversi da quelli previsti, poiché detta violazione di disposizioni organizzatorie, incidendo su vicende estremamente delicate, nell’ambito delle quali rientrano anche le autorizzazioni al trapianto del fegato o del rene tra viventi e alla interruzione volontaria della gravidanza, e determinando l’assenza di qualunque controllo sull’intera materia da parte di un appartenente all’ordine giudiziario, assume il connotato della gravità.

Riferimenti normativi: Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. o)

- Proc. n. 108/2010 R.G. – Sentenza del 26.11.2010/17.12.2010, n. 188/2010 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Provvedimento di delega delle operazioni di vendita all’incanto ad un notaio privo di prescrizioni specifiche – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, né per aver indebitamente affidato ad altri attività rientranti nei propri compiti, la condotta del magistrato che deleghi al notaio lo svolgimento delle operazioni di vendita all’incanto, omettendo di dare disposizioni relative al deposito delle somme derivanti dalla vendita, di indicare l’istituto di credito presso il quale versare le somme riscosse, di precisare le modalità di esecuzione delle vendite, di verificare l’avvenuto deposito da parte del notaio della bozza di progetto di riparto dell’attivo, di valutare

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l’effettività e la tempestività dei versamenti effettuati, di acquisire ai fascicoli di ufficio la documentazione in originale degli atti del procedimento, poiché la delegabilità al notaio delle operazioni di vendita all’incanto è espressamente prevista dall’art. 591 bis c.p.c., mentre la delegabilità di specifiche attività in termini generici, oltre ad essere prassi ordinaria dei tribunali, non è esclusa da alcuna norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. o) Cod. Proc. Civ. 1940, art. 591 bis

Cod. Proc. Civ. 1940, art. 569 Cod. Proc. Civ. 1940, art. 576

- Proc. n. 108/2010 R.G. – Sentenza del 26.11.2010/17.12.2010, n. 188/2010 – Presidente Marini – Estensore Nappi – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Giudice delegato alle procedure concorsuali – Omessa adozione di misure di verifica formale sull’attività del curatore fallimentare – Commissione di fatti di reato da parte del curatore fallimentare – Inidoneità delle misure omesse ad impedire la commissione dei fatti di reato – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, né per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, né, infine, per aver indebitamente affidato ad altri attività rientranti nei propri compiti, la condotta del giudice delegato alle procedure concorsuali che ometta di adottare misure di verifica formale sull’attività del curatore fallimentare previste dalla legge, se queste non avrebbero comunque impedito la commissione di condotte penalmente illecite da parte del curatore fallimentare (nel caso di specie, il curatore fallimentare aveva effettuato indebiti prelievi dal contro della procedura falsificando i mandati di pagamento e la documentazione di spesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. o) Regio Decreto 16 marzo 1942, num. 267, art. 33

Regio Decreto 16 marzo 1942, num. 267, art. 34

- Proc. n. 243/2009 R.G. – Ordinanza dell’8.10.2010/10.1.2011, n. 3/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei collaboratori – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Giudice per le Indagini preliminari – Eccessiva durata di interrogatori ed udienze di

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convalida – Assenza di rilievi su specifiche modalità di conduzione delle udienze – Assenza di disposizioni dirette a regolare i tempi delle udienze – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei collaboratori, la condotta del giudice per le indagini preliminari che protragga per lunghissimo tempo gli interrogatori e le udienze di convalida, quando non vengano formulati rilievi su specifiche modalità di conduzione dell’udienza, giacché il protrarsi dei tempi può ben trovare giustificazione nel numero di processi trattati e nella delicatezza delle singole questioni prospettate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d)

- Proc. n. 51/2010 R.G. – Sentenza del 26.11.2010/17.1.2011, n. 8/2011 – Presidente Marini – Estensore Auriemma – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Provvedimento di delega delle operazioni di vendita all’incanto ad un notaio privo di prescrizioni specifiche – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, né per aver indebitamente affidato ad altri attività rientranti nei propri compiti, la condotta del magistrato che deleghi al notaio lo svolgimento delle operazioni di vendita all’incanto, omettendo di dare disposizioni relative al deposito delle somme derivanti dalla vendita, di indicare l’istituto di credito presso il quale versare le somme riscosse, di precisare le modalità di esecuzione delle vendite, di verificare l’avvenuto deposito da parte del notaio della bozza di progetto di riparto dell’attivo, di valutare l’effettività e la tempestività dei versamenti effettuati, di acquisire ai fascicoli di ufficio la documentazione in originale degli atti del procedimento, poiché la delegabilità al notaio delle operazioni di vendita all’incanto è espressamente prevista dall’art. 591 bis c.p.c., mentre la delegabilità di specifiche attività in termini generici, oltre ad essere prassi ordinaria dei tribunali, non è esclusa da alcuna norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. o) Cod. Proc. Civ. 1940, art. 591 bis

Cod. Proc. Civ. 1940, art. 569 Cod. Proc. Civ. 1940, art. 576

- Proc. n. 225/2009 R.G. – Sentenza del 5.11.2010/8.2.2011, n. 10/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. Velardi (parz. diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori – Adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge per negligenza grave e inescusabile che abbiano leso diritti personali – Grave inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario – Emissione di un decreto contenente affermazioni lesive della professionalità

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del cancelliere con ordine di pubblicazione dello stesso nella bacheca dell’ufficio, nell’andito del tribunale e nel vestibolo dell’aula di udienza civile – Illecito disciplinare – Sussistenza.

Configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei collaboratori, per adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge per negligenza grave e inescusabile che abbiano leso diritti personali e per grave inosservanza delle norme regolamentari sul servizio giudiziario, la condotta del magistrato che emetta un decreto nel quale, previa constatazione dell’assenza dal ruolo di udienza di un procedimento, affermi che “un provvedimento giurisdizionale è stato inammissibilmente ed arbitrariamente revocato dal cancelliere civile dott.ssa …, privo di poteri e funzioni giurisdizionali, con abuso di poteri e violazione dei doveri di ufficio”, e ne ordini la pubblicazione nella bacheca dell’ufficio, nell’andito del tribunale e nel vestibolo dell’aula dell’udienza civile, poiché tale comportamento, da un lato, costituisce un atto privo di giustificazione che espone il collaboratore ad una sorta di gogna pubblica, diffusa nell’ambiente giudiziario in cui esso opera, e, dall’altro, è frutto di una negligenza inescusabile, non essendo prevista in alcuna disposizione di legge o di regolamento l’adozione di questa forma di pubblicità per un provvedimento che attiene all’attività di un collaboratore, e si pone come lesivo del diritto personale alla reputazione, assumendo una valenza di prevaricazione o di persecuzione psicologica con conseguente mortificazione morale del dipendente, con il rischio di un effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. d) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. m) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

- Proc. n. 84/2009 R.G. – Ordinanza del 10.12.2010/8.2.2011, n. 14/2011 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Correttezza – Laboriosità – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Assenza dal servizio dopo tempestiva richiesta di congedo parentale – Parere contrario del dirigente dell’ufficio – Rigetto del capo di Corte – Irrilevanza – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, né per grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che si assenti dal servizio dopo aver tempestivamente presentato richiesta di congedo parentale, anche se il dirigente dell’ufficio esprima parere contrario all’istanza ed il capo di Corte la rigetti, poiché il congedo parentale di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto del dipendente in rapporto alla cura dei figli in tenera età e non può che essere esercitato in relazione alle esigenze dei figli stessi, prescindendo da ogni rapporto con un contesto programmato dalla P.A. di appartenenza in base alle particolari esigenze di servizio, e con il solo limite rappresentato dall’obbligo del genitore di avvertire il datore di lavoro per le opportune iniziative idonee ad evitare disfunzioni sul piano organizzativo, ed inoltre la competenza ad autorizzarne la fruizione spetta unicamente al C.S.M.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

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Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n) Decreto Legisl. 26 marzo 2001, num. 151, art. 32, comma 1

- Proc. n. 109/2010 R.G. – Sentenza del 26.11.2010/9.2.2011, n. 24/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti – Illecito disciplinare a norma dell’art. 18 R.D.L. n. 511/1946 – Giudice delegato alle procedure concorsuali – Omessa adozione di misure di verifica formale sull’attività del curatore fallimentare – Commissione di fatti di reato da parte del curatore fallimentare – Inidoneità delle misure omesse ad impedire la commissione dei fatti di reato – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, né per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, né, infine, per aver indebitamente affidato ad altri attività rientranti nei propri compiti, e neppure ai sensi dell’art.

18 R.D.L. n. 511/1946, la condotta del giudice delegato alle procedure concorsuali che ometta di adottare misure di verifica formale sull’attività del curatore fallimentare previste dalla legge, se queste non avrebbero comunque impedito la commissione di condotte penalmente illecite da parte del curatore fallimentare (nel caso di specie, il curatore fallimentare aveva effettuato indebiti prelievi dal conto della procedura falsificando i mandati di pagamento e la documentazione di spesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. o) Regio Decreto Legisl. 31 maggio 1946, num. 511, art. 18

Regio Decreto 16 marzo 1942, num. 267, art. 33 Regio Decreto 16 marzo 1942, num. 267, art. 34

- Proc. n. 171/2009 R.G. – Sentenza del 9.11.2010/15.3.2011, n. 38/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. Galasso (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Correttezza – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario – Magistrato ammesso ad un corso di formazione – Assenza ingiustificata dalle sessioni dei lavori – Sottoscrizione del registro delle presenze – Fruizione del vitto e dell’alloggio forniti dal C.S.M. – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, la condotta del magistrato che, ammesso ad un corso di formazione, si assenti ingiustificatamente da tutte le sessioni dei lavori, pur sottoscrivendo il registro delle presenze, e fruisca del vitto e dell’alloggio forniti dal C.S.M., perché detta condotta, pur se collegata al rapporto di servizio, ed anzi

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funzionale al miglior esercizio del servizio, non è posta in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, né si identifica con il vero e proprio “servizio giudiziario”.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

- Proc. n. 239/2009 R.G. – Sentenza del 27.1.2011/24.3.2011, n. 43/2011 – Presidente Vietti – Estensore Sciacca – P.G. Finocchi Ghersi (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Omessa comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’ordinamento giudiziario – Grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Omessa comunicazione di situazione di incompatibilità al momento della presa di possesso del nuovo ufficio in pendenza di altra dichiarazione di identico tenore non ancora scrutinata dal C.S.M. – Elemento soggettivo – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per omessa comunicazione al C.S.M. della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941, né per grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che ometta di comunicare una situazione di incompatibilità al momento della presa di possesso del nuovo ufficio in pendenza di altra dichiarazione, precedentemente presentata e di identico tenore, non ancora scrutinata dal C.S.M., poiché, da un lato, ricorrendo un rapporto di specialità in concreto tra la fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006 e quella più generale contemplata dalla lett. n) dello stesso articolo, quest’ultima non è autonomamente espressiva di un distinto addebito disciplinare rispetto alla prima, e, dall’altro, la descritta situazione, dando luogo alla ragionevole convinzione soggettiva di non dovere effettuare una comunicazione del tipo indicato, incide sotto il profilo soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. b) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n) Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 18

Regio Decreto 30 gennaio 1941, num. 12, art. 19

- Proc. n. 261/2009 R.G. – Sentenza del 15.10.2010/23.3.2011, n. 44/2011 – Presidente Marini – Estensore Calvi – P.G. Baglione (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Conferimento di incarichi di consulenza tecnica – Assenza di provvedimenti del dirigente dell’ufficio circa le regole cui attenersi nell’assegnazione degli incarichi di consulenza – Conferimento di un numero di incarichi rilevante ma non abnorme ad un professionista con il quale vi siano rapporti di frequentazione – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che, in assenza di provvedimenti del dirigente dell’ufficio in ordine alle regole cui attenersi, conferisca un numero di incarichi di consulenza tecnica rilevante, ma non abnorme, ad un professionista con il quale vi siano rapporti di frequentazione,

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se il nominato si caratterizzi per l’assoluta indipendenza e per il diffuso apprezzamento goduto nel distretto, e se vengano comunque conferiti incarichi di analogo oggetto ad altri professionisti della stessa specialità, poiché tali circostanze escludono la mancanza di rotazione tra gli iscritti all’albo dei periti del tribunale (nel caso di specie, l’incolpato aveva conferito al medesimo professionista, nell’arco di quattro anni, il 14% degli incarichi complessivamente conferiti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

- Proc. n. 317/2009 R.G. – Sentenza del 3.12.2010/25.3.2011, n. 48/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. Selvaggi (diff.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti – Violazione di disposizioni sull’assegnazione di procedure incidentali – Rilevanza della violazione tabellare – Esclusione – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti, la condotta del magistrato che, pur in presenza del presidente titolare della sezione, proceda all’assegnazione di una procedura incidentale in violazione dei criteri automatici prefissati, accogliendo l’istanza di anticipazione di un difensore, quando la vicenda possa essere ascritta ad una possibile non perfetta organizzazione del personale addetto alla cancelleria, perché questa circostanza esclude che il fatto sia riferibile ad una grave violazione di disposizioni di servizio commessa da un appartenente all’ordine giudiziario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. n)

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1.2.5 - L’omessa comunicazione, da parte dei dirigenti, di fatti idonei a costituire illecito disciplinare

- Proc. n. 327/2009 R.G. – Ordinanza del 15.10.2010/15.3.2011, n. 37/2011 – Presidente Marini – Estensore Virga – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Omessa comunicazione del presidente di sezione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati della sezione – Omessa sollecitazione ad un giudice della sezione in ordine al rispetto del termine di deposito di una sentenza – Omessa comunicazione agli organi competenti del ritardo nel deposito di una sentenza da parte di un giudice della sezione – Scarcerazione di numerosi imputati per decorrenza termini – Sentenza di eccezionale complessità – Esoneri concessi al magistrato – Assenza di sistemi generali di monitoraggio sul rispetto dei termini nel deposito delle motivazioni delle sentenze – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, né per omessa comunicazione del presidente di sezione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati della sezione, la condotta del titolare di un ufficio semidirettivo che non solleciti formalmente il magistrato affidato alla sua attività di coordinamento a depositare tempestivamente una sentenza relativa a numerosi imputati detenuti per gravi reati, in relazione ai quali si verifichi la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare, situazione che avrebbe potuto essere evitata con il tempestivo deposito del provvedimento, ed ometta di dare comunicazione della vicenda agli organi titolari dell’azione disciplinare, quando il processo sia di eccezionale complessità, egli conceda al giudice della sua sezione ripetuti esoneri dall’ordinario carico di lavoro, e l’ufficio sia gravato di un eccezionale carico di lavoro, in quanto tali circostanze escludono che si sia verificata qualunque inerzia nell’attività di vigilanza, tanto più che non esistono sistemi generali di monitoraggio sul rispetto dei termini nel deposito delle motivazioni delle sentenze.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. dd)

(27)

1.3 LE VIOLAZIONI DEI DOVERI DI DILIGENZA

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1.3.1 - La grave violazione di legge, il travisamento dei fatti, l’emissione di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione meramente formale, l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti, l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o sulla base di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, l’emissione di provvedimenti restrittivi delle libertà personali fuori dei casi consentiti

- Proc. n. 273/2009 R.G. – Ordinanza del 10.9.2010/30.9.2010, n. 153/2010 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Emissione di provvedimenti privi di motivazione – Provvedimento di liquidazione di acconto di onorario per perizia – Omessa motivazione – Provvedimento definitivo di liquidazione ampiamente motivato – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver emesso un provvedimento privo di motivazione, la condotta del magistrato che adotti un provvedimento di liquidazione di acconto di onorario per perizia sprovvisto di qualunque apparato giustificativo della determinazione assunta, quando il provvedimento definitivo di liquidazione sia poi ampiamente motivato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. l)

- Proc. n. 273/2009 R.G. – Ordinanza del 10.9.2010/30.9.2010, n. 153/2010 – Presidente Marini – Estensore Vigorito – P.G. (conf.)

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – Diligenza – Comportamenti che violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti – Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Criteri di liquidazione del compenso per incarico peritale – Contrasto interpretativo sul criterio da adottare – Illecito disciplinare – Esclusione.

Non costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per aver tenuto un comportamento che, violando i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità riserbo ed equilibrio, arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, né per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato che adotti, ai fini della liquidazione del compenso per un incarico peritale, un criterio controverso, poiché la presenza di un contrasto interpretativo e l’indubbia incertezza in ordine all’apprezzamento degli elementi di fatto rilevanti per la decisione inducono ad escludere che il provvedimento adottato dia luogo ad una violazione dei doveri del magistrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. a) Decreto Legisl. 23 febbraio 2006, num. 109, art. 2, comma 1, lett. g) Decreto Presid. Repubbl. 30 maggio 2002, num. 113, art. 50

Decreto Presid. Repubbl. 30 maggio 2002, num. 113, art. 51 Decreto Presid. Repubbl. 30 maggio 2002, num. 113, art. 53

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